Translate

giovedì 4 settembre 2014

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 28 agosto 2014 Modifica del decreto 7 marzo 2006, concernente i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale. (14A06853) (GU n.205 del 4-9-2014)





MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 28 agosto 2014

Modifica  del  decreto  7  marzo   2006,   concernente   i   principi
fondamentali per la disciplina  unitaria  in  materia  di  formazione
specifica in medicina generale. (14A06853)

(GU n.205 del 4-9-2014)




                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di  attuazione
della direttiva 93/16/CEE, in  materia  di  libera  circolazione  dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed
altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio  2003,
n. 277, di attuazione della direttiva 2001/19/CE;
  Visto, in particolare  l'art.  25,  comma  2,  del  citato  decreto
legislativo n. 368 del 1999, e  successive  modificazioni,  il  quale
dispone che le regioni e le  province  autonome  emanano  ogni  anno,
entro il 28 febbraio, i bandi di concorso per l'ammissione  al  corso
triennale  di  formazione  specifica   in   medicina   generale,   in
conformita' ai principi fondamentali  definiti  dal  Ministero  della
salute, per la disciplina unitaria del sistema;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  7   marzo   2006,
concernente i principi fondamentali per  la  disciplina  unitaria  in
materia di formazione  specifica  in  medicina  generale,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 marzo 2006,
Serie Generale n. 60, in attuazione dell'art. 25, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 368 del 1999, e successive modificazioni;
  Visto in particolare il comma 5, dell'art. 9 del predetto decreto 7
marzo 2006, che recita: «La graduatoria  dei  candidati  idonei  puo'
essere utilizzata non oltre il termine massimo di dieci  giorni  dopo
l'inizio del corso di formazione,  per  assegnare,  secondo  l'ordine
della graduatoria stessa, i posti  che  si  siano  resi  vacanti  per
cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi. I giorni di  corso
persi devono essere recuperati e regolarmente retribuiti»;
  Considerato che,  per  esigenze  di  funzionalita'  dei  corsi,  si
ravvisa la necessita' di ampliare il termine di dieci giorni previsto
per lo  scorrimento  della  graduatoria  degli  idonei  al  corso  di
medicina generale;
  Ritenuto che, al fine di contemperare le rappresentate esigenze  di
funzionalita' con quelle del  corretto  svolgimento  delle  attivita'
didattiche, e' opportuno stabilire il termine  di  scorrimento  della
graduatoria degli idonei al corso di medicina  generale  in  sessanta
giorni;

                              Decreta:

                               Art. 1

  1. Il comma 5 dell'art. 9 del decreto del Ministro della  salute  7
marzo 2006, e' sostituito dal seguente:
  «5. La graduatoria dei candidati idonei puo' essere utilizzata  non
oltre il termine massimo di sessanta giorni dopo l'inizio  del  corso
di formazione, per  assegnare,  secondo  l'ordine  della  graduatoria
stessa,  i  posti  che  si  siano  resi  vacanti  per  cancellazione,
rinuncia, decadenza o altri motivi. I giorni di  corso  persi  devono
essere recuperati e regolarmente retribuiti, nel rispetto del  limite
minimo di 4.800 ore e di 36 mesi.».
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 28 agosto 2014

                                                Il Ministro: Lorenzin

Nessun commento: