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martedì 23 settembre 2014

Ministero del lavoro e delle politiche sociali Nota 17-7-2014 n. 37/0012935 Art. 9, D.Lgs. n. 124 del 2004 - applicabilità art. 7, L. n. 300 del 1970 alle imprese di trasporto pubblico locale.



Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Nota 17-7-2014 n. 37/0012935
Art. 9, D.Lgs. n. 124 del 2004 - applicabilità art. 7, L. n. 300 del 1970 alle imprese di trasporto pubblico locale.
Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l’attività ispettiva.

Nota 17 luglio 2014, n. 37/0012935 (1).

Art. 9, D.Lgs. n. 124 del 2004 - applicabilità art. 7, L. n. 300 del 1970 alle imprese di trasporto pubblico locale.

(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l’attività ispettiva.



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Faisa-Cisal




La Federazione Autonoma Italiana Sindacale Autoferrotranvieri (FAISA - CISAL) ha avanzato istanza di interpello per avere chiarimenti da questa Direzione generale in merito alla possibile applicazione della disciplina sulle sanzioni disciplinari di cui all’art. 7, L. n. 300 del 1970 alle imprese esercenti servizi di Trasporto Pubblico Locale a totale partecipazione pubblica.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, occorre muovere dalla considerazione che il rapporto di lavoro del settore autoferrotranvieri risulta regolamentato da una normativa di carattere speciale contenuta nel R.D. n. 148 del 1931 e nell’allegato A dello stesso Decreto.

Le disposizioni ivi contemplate disciplinano sia il rapporto di lavoro che i profili concernenti le sanzioni disciplinari e il relativo procedimento.

Si rappresenta, inoltre, che tale rapporto di lavoro viene regolamentato anche dalla contrattazione collettiva, in particolare dalle disposizioni del 23 luglio 1976; contrattazione collettiva peraltro che, in virtù di quanto stabilito dalla L. n. 270 del 1988, può derogare ai contenuti dello stesso Regio Decreto.

Alla luce del quadro sopra declinato ed in risposta al quesito sollevato si ritiene dunque che, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni disciplinari da parte di aziende rientranti nel campo di applicazione del R.D. del 1931, debbano trovare applicazione le disposizioni contenute nel medesimo Decreto, ovvero le clausole contrattuali derogatorie di quest’ultimo il quale, come sopra evidenziato, costituisce fonte di natura speciale rispetto alla normativa generale sancita dall’art. 7, L. n. 300 del 1970.

Tale soluzione trova altresì l’avallo della giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale, ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare, è necessario riferirsi alla Legge generale ex art. 7, L. n. 300 del 1970 solo qualora nella normativa speciale si riscontrino lacune non superabili neanche mediante una lettura "analogico-estensiva" di altre disposizioni del medesimo Regio Decreto o afferenti a materie analoghe ovvero ai principi generali dell’ordinamento (cfr. Cass. civ. sent. n. 5551 del 2013).

Si segnala peraltro che la Suprema Corte ha sottolineato come, costituendo il R.D. "disciplina molto datata, essa può presentare lacune o imprecisioni, sul piano delle procedure previste per l'accertamento delle mancanze disciplinari nel necessario rispetto del contraddittorio con l'incolpato. Lacune o imprecisioni che l'interprete deve tentare di colmare, attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme, la loro possibile interpretazione estensiva o la loro integrazione analogica" (cfr. ad es. Cass. civ. sent. n. 11543 del 2012; sent. n. 5551 del 2013).


Per delega

Il Segretario generale

Paolo Pennesi

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