MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 8 luglio 2014, n. 137
Regolamento recante: «Attuazione della norma transitoria n. 1
dell'A.C.N. per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della
salute, i medici ambulatoriali, specialisti e generici e le altre
professionalita' sanitarie - biologi, chimici e psicologi - operanti
negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per
l'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante,
marittimo e dell'aviazione civile. Validita' 1° gennaio 2006 - 31
dicembre 2009», reso esecutivo con decreto 3 ottobre 2012, n. 202.
(14G00148)
(GU n.216 del 17-9-2014)
Vigente al: 2-10-2014
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
620, recante norme sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al
personale navigante marittimo e dell'aviazione civile;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 22 febbraio 1984, con
il quale sono stati fissati i livelli delle prestazioni sanitarie e
delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia
assicurate al personale di cui sopra;
Visto l'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, il quale stabilisce che i
rapporti con il personale sanitario per l'assistenza sanitaria e
medico-legale al personale navigante sono disciplinati con
regolamento ministeriale in conformita', per la parte compatibile,
alle disposizioni di cui all'articolo 8 del medesimo decreto
legislativo;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione
del Ministero della salute;
Visto l'articolo 4, comma 88, della legge 12 novembre 2011, n. 183
recante "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e
pluriennale dello Stato" (Legge di stabilita' per il 2012);
Visto il decreto del Ministero della salute 3 ottobre 2012, n. 202
con il quale e' stato reso esecutivo l'Accordo collettivo nazionale
per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della
salute e i medici ambulatoriali e le altre professionalita' sanitarie
operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della
salute per l'assistenza sanitaria e medico legale al personale
navigante, marittimo e dell'aviazione civile per il periodo 1°
gennaio 2006 - 31 dicembre 2009, e in particolare la norma
transitoria n. 1 che rinvia ad una successiva contrattazione, da
svolgersi entro 9 mesi dalla pubblicazione dell'accordo, "la
definizione dell'incremento della quota variabile, di cui
all'articolo 20, comma 1 lettera B.1 e all'articolo 49 comma 1
lettera B.1";
Considerato che in data 23 aprile 2013 e' stato sottoscritto con le
organizzazioni sindacali interessate l'Accordo collettivo nazionale
integrativo recante "Attuazione della norma transitoria n.1
dell'A.C.N. per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il
Ministero della salute e i medici ambulatoriali - generici e
specialisti - e le altre professionalita' sanitarie - biologi,
chimici e psicologi - operanti negli ambulatori direttamente gestiti
dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico legale
al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile. Validita'
2006 - 2009" reso esecutivo con D.M. 3 ottobre 2012, n. 202;
Visto il parere favorevole del Ministero dell'economia e delle
finanze espresso con nota n. 86688 del 31 ottobre 2013;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli
atti normativi, espresso nell'Adunanza del 23 gennaio 2014;
Visto il parere favorevole espresso dal Dipartimento per gli affari
giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri
con nota n. 4062 del 24 aprile 2014, a seguito della comunicazione
effettuata dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 17,
comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 11691
del 6 marzo 2014;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
1. E' reso esecutivo l'Accordo collettivo nazionale integrativo
recante "Attuazione della norma transitoria n.1 dell'A.C.N. per la
disciplina dei rapporti tra il Ministero della salute, i medici
ambulatoriali, specialisti e generici e le altre professionalita'
sanitarie - biologi, chimici e psicologi - operanti negli ambulatori
direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza
sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e
dell'aviazione civile. Validita' 2006-2009 reso esecutivo con D.M. 3
ottobre 2012, n. 202" riportato nel testo allegato A, che e' parte
integrante del presente decreto.
2. Dall'applicazione del presente regolamento, non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, e'
sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei Conti, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 8 luglio 2014
Il Ministro: Lorenzin
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min.
Lavoro, foglio n. 4052
"Allegato A (Art.1,comma 1 del Regolamento)"
Accordo Collettivo Nazionale recante "Attuazione della norma
transitoria n. 1 dell'A.C.N. per la disciplina dei rapporti tra il
Ministero della salute, i medici ambulatoriali, specialisti e
generici e le altre professionalita' sanitarie - biologi, chimici e
psicologi - operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal
Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico legale
al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile.
Validita' 2006-2009" reso esecutivo con d.m. 3 ottobre 2012, n.
202.
Art. 1.
1. Il presente Accordo Collettivo Nazionale, in attuazione di
quanto disposto dalla norma transitoria n.1 dell'A.C.N. reso
esecutivo con D.M. 3 ottobre 2012, n. 202, disciplina l'incremento
della quota variabile spettante per le attivita' di cui all'articolo
19, comma 1, dell'A.C.N. reso esecutivo con il D.M. 3 marzo 2009, n.
63.
Art. 2.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 tenuto conto del maggiore
impegno richiesto ai medici ambulatoriali, specialisti e generici e
alle altre professionalita' sanitarie - biologi, chimici e psicologi
- operanti negli ambulatori SASN, per le attivita' di cui
all'articolo 19, comma 1 succitato, per:
a) il potenziamento e lo sviluppo del processo di
informatizzazione dell'attivita' svolta;
b) l'incremento degli assistiti per effetto della tendenziale
riduzione del numero dei medici fiduciari operanti sul territorio;
c) l'adeguamento delle procedure amministrativo-sanitarie alle
direttive del Ministero della salute;
d) i maggiori oneri derivanti dall'attivita' di controllo
medico-legale svolta dall'INAIL ex IPSEMA;
il personale predetto partecipa al riparto del fondo per la
ponderazione qualitativa delle quote orarie mediante attribuzione di
una quota finalizzata a remunerare il progressivo miglioramento delle
prestazioni legate al servizio di assistenza sanitaria al personale
navigante.
2. Per le finalita' e con la decorrenza di cui al comma 1, la
quota variabile prevista dall'articolo 20 parte B, punto B.1.
dell'A.C.N. reso esecutivo con D.M. 3 ottobre 2012, n. 202 e'
incrementata di € 0,46 per ora d'incarico e la quota variabile
prevista dall'articolo 49, comma 1, lettera B.1., del medesimo ACN e'
incrementata di € 0,33 per ora d'incarico.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
Accordo la violazione degli obblighi connessi alle attivita' di cui
al comma 1, ed in particolare:
a) il mancato aggiornamento dei dati sul sistema NSIASN;
b) l'inosservanza delle direttive del Ministero della salute,
ed in particolare di quelle adottate nel rispetto delle norme cd.
anticorruzione;
c) la mancata collaborazione con l'ufficio SASN nell'ambito
dell'attivita' di controllo medico-legale esercitata dall'INAIL ex
IPSEMA;
comportera', ferma restando l'eventuale applicazione di sanzioni
disciplinari previste dall'ACN di riferimento, la mancata
corresponsione dell'incremento della quota variabile di cui al comma
2 per 3 mensilita'.
Art. 3.
1. Gli oneri derivanti dal presente Accordo sono pari a 254.250
euro e sono compresi nell'ambito di quelli gia' determinati
dall'articolo 53 dell'A.C.N. reso esecutivo con D.M. 3 ottobre 2012,
n. 202.
Roma, 23 aprile 2013
Per il Ministero della salute
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Per i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali
SUMAI ---------------------------------------------
SNUBCI- UIL ---------------------------------------
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