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mercoledì 5 novembre 2014

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 settembre 2014 Autorizzazione a bandire procedure di reclutamento in favore del comparto sicurezza - difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'articolo 1, commi 89, 90 e 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. (14A08486) (GU n.256 del 4-11-2014)





DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 settembre 2014

Autorizzazione a bandire procedure  di  reclutamento  in  favore  del
comparto sicurezza - difesa e del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.  165,  nonche'  autorizzazione  ad  assumere  a  tempo
indeterminato per l'anno  2014,  ai  sensi  dell'articolo  66,  comma
9-bis, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  dell'articolo  1,
commi  89,  90  e  91,  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228  e
dell'articolo 1, comma 464, della legge 27  dicembre  2013,  n.  147.
(14A08486)

(GU n.256 del 4-11-2014)




                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,   recante
disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo,  la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza   pubblica,   la
perequazione tributaria e successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2010);
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante  disposizioni  per
la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  e
successive modificazioni ed integrazioni (legge di stabilita' 2013);
  Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2014);
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  recante  misure
urgenti in materia di stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  di
competitivita' economica;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario;
  Visto l'art. 66, comma 9-bis, del citato decreto-legge n.  112  del
2008, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui per  il
triennio 2012-2014 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco possono  procedere  ad  assunzioni  di  personale  a  tempo
indeterminato, con le modalita' di cui al comma 10 dello stesso  art.
66, nel  limite  di  un  contingente  di  personale  complessivamente
corrispondente a  una  spesa  pari  al  20%  di  quella  relativa  al
personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e ad un
numero di unita' pari al 20% delle unita' cessate dal servizio sempre
nel corso dell'anno precedente. La predetta facolta' assunzionale  e'
fissata nella misura del cinquanta per cento  nell'anno  2015  e  del
cento per cento a decorrere dall'anno 2016;
  Visto l'art. 66, comma 10, del  citato  decreto-legge  n.  112  del
2008, il quale richiama, ai fini dell'autorizzazione ad assumere,  la
procedura prevista dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate,  corredata  da  analitica  dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente  e  delle  conseguenti
economie  e  dall'individuazione  delle  unita'  da  assumere  e  dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
  Visto il decreto-legge del 31 agosto 2013 n. 101, convertito  dalla
legge 30 ottobre 2013 n.125  recante  «Disposizioni  urgenti  per  il
perseguimento  di  obiettivi  di  razionalizzazione  nelle  pubbliche
amministrazioni»;
  Visto il decreto-legge 24 giugno 2014  n.  90,  concernente  misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari;
  Visto l'art. 3, comma 1, del suddetto decreto-legge n. 90 del  2014
secondo cui le amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento
autonomo, le agenzie  e  gli  enti  pubblici  non  economici  possono
procedere, per l'anno  2014,  ad  assunzioni  di  personale  a  tempo
indeterminato   nel   limite   di   un   contingente   di   personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento  di
quella relativa al personale di ruolo cessato  nell'anno  precedente,
con esclusione dei Corpi di polizia, al Corpo  nazionale  dei  vigili
del fuoco e al comparto Scuola ai quali si applica  la  normativa  di
settore;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  ed   in
particolare il predetto art.  35,  comma  4,  secondo  periodo,  come
modificato dall'art. 3, comma 10, del citato decreto-legge n. 90  del
2014 il quale dispone che «le determinazioni  relative  all'avvio  di
procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base della  programmazione  triennale  del  fabbisogno  di
personale deliberata ai sensi dell'art. 39 della  legge  27  dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro
dell'economia e finanze, sono  autorizzati  l'avvio  delle  procedure
concorsuali  e   le   relative   assunzioni   del   personale   delle
amministrazioni dello Stato, anche  ad  ordinamento  autonomo,  delle
agenzie e degli enti pubblici non economici.»;
  Visto l'art. 1, comma 89, della citata legge 24 dicembre  2012,  n.
228,  il  quale  prevede,  al  fine  di   incrementare   l'efficienza
nell'impiego delle risorse tenendo conto della specificita'  e  delle
peculiari  esigenze  del  comparto  sicurezza-difesa  e   del   Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, che i  Ministri  dell'interno,  della
difesa, dell'economia  e  delle  finanze,  della  giustizia  e  delle
politiche  agricole,  alimentari  e  forestali,  sulla   base   delle
metodologie  per  la   quantificazione   dei   relativi   fabbisogni,
individuate  dal  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   -
Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato,  procedono  alla
rimodulazione e alla riprogrammazione delle dotazioni  dei  programmi
di spesa delle rispettive amministrazioni;
  Visto l'art. 1, comma 90, della citata legge n.  228  del  2012  il
quale prevede che le risorse disponibili individuate sulla base delle
attivita' di cui al comma 89  sono  iscritte  in  un  apposito  fondo
istituito  presso  il  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze,
articolato in piani di gestione riferiti alle singole amministrazioni
interessate,  al  fine   di   procedere   ad   assunzioni   a   tempo
indeterminato.  Lo  stesso  comma  prevede  la  possibilita'  per  le
amministrazioni  del  comparto  sicurezza-difesa  e  per   il   Corpo
nazionale dei  vigili  del  fuoco,  di  procedere  ad  assunzioni  di
personale nel limite di un contingente complessivo  corrispondente  a
una spesa annua lorda pari a 70 milioni di euro per l'anno 2013  e  a
120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;
  Visto l'art. 1, comma 91, della ripetuta legge n. 228 del 2012,  il
quale prevede che le predette assunzioni siano autorizzate, anche  in
deroga alle percentuali del  turn-over  di  cui  all'art.  66,  comma
9-bis, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  percentuali  che
possono essere incrementate fino al 50 per cento per  ciascuno  degli
anni 2013 e 2014 e fino al 70 per cento per l'anno 2015, con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione  e   la   semplificazione,   nonche'   del   Ministro
responsabile  dell'amministrazione   che   intende   procedere   alle
assunzioni;
  Vista la predetta legge n. 147 del 2013 e, in particolare l'art. 1,
comma 464, il quale dispone che «Al fine di incrementare l'efficienza
dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificita'  e  delle
peculiari esigenze del Comparto sicurezza e del Comparto  vigili  del
fuoco  e  soccorso  pubblico,  le  relative  amministrazioni  possono
procedere per l'anno 2014, in deroga ai limiti di  cui  all'art.  66,
comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'art.  1,
comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, comunque,  con  un
turnover complessivo relativo allo stesso anno non  superiore  al  55
per cento, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato
nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una  spesa
annua lorda pari a 51,5 milioni di euro  per  l'anno  2014  e  a  126
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, con riserva di assunzione
di 1.000 unita' per la Polizia di Stato, 1.000 unita' per l'Arma  dei
carabinieri e 600 unita' per il Corpo della  guardia  di  finanza.  A
tale fine e' istituito un apposito fondo nello  stato  di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari  a
51,5 milioni di euro per l'anno 2014  e  a  126  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2015.»;
  Vista la nota del 7 marzo 2014  prot.  n.  333.A/9802.A."/1548-2014
del Ministero dell'Interno - Dipartimento  della  pubblica  sicurezza
con la quale tutte le  amministrazioni  interessate  hanno  raggiunto
un'intesa su come suddividere il citato fondo, intesa di cui si tiene
conto  per  la  ripartizione  del  fondo  riguardante  le  assunzioni
autorizzate con il presente provvedimento, ai sensi dei  citati  art.
1, comma 91, della ripetuta legge n. 228 del 2012  e  art.  1,  comma
464, della richiamata legge n. 147 del 2013;
  Viste le note con  le  quali  ciascuna  amministrazione  chiede  le
relative assunzioni con specifica degli  oneri  da  sostenere,  dando
analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute  nell'anno  2013  e
delle  risorse  finanziarie  che  si  rendono  disponibili   per   le
assunzioni relative all'anno 2014, asseverate dai relativi organi  di
controllo, nonche' le proposte dei rispettivi Ministri con  le  quali
e' stata richiesta,  altresi',  l'autorizzazione  all'utilizzo  della
quota del fondo stanziato, con specifica degli  oneri  da  sostenere,
per le assunzioni relative all'anno 2014, con indicazione della spesa
prevista a regime;
  Visto il decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227,  convertito  dalla
legge 1° febbraio 2013, n. 12 ed in particolare l'art. 2, comma 5, in
tema di utilizzo delle vacanze organiche del ruolo dei sovrintendenti
della Polizia  di  Stato  per  le  assunzioni  di  agenti,  anche  in
eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti e assistenti
di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica  24
aprile 1982, n. 335, nonche' la disciplina sul  riassorbimento  delle
conseguenti posizioni di soprannumero;
  Visto l'art. 8, commi 2 e 4, del predetto decreto-legge n. 101  del
2013;
  Considerato che la ripartizione del fondo di cui all'art. 1,  comma
464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'onere  delle  assunzioni
previste per l'anno 2014, l'onere della spesa a  regime,  nonche'  le
unita' di personale autorizzate, sono  per  ciascuna  amministrazione
coerenti con i limiti imposti dalla normativa ed in  particolare  con
il vincolo secondo cui le assunzioni considerate possono, per  l'anno
2014, incrementare il turnover complessivo  fino  al  55  per  cento,
tenuto conto delle cessazioni relative all'anno precedente;
  Considerato che le compatibilita' delle  richieste  pervenute  sono
state valutate con esito favorevole rispetto al predetto regime delle
assunzioni, nonche' rispetto alle dotazioni organiche vigenti;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
23 aprile 2014 che dispone la delega di funzioni al Ministro  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione On. le  dott.ssa  Maria
Anna Madia;
  Su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  del
Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione,
nonche' del Ministro responsabile  dell'amministrazione  che  intende
procedere alle assunzioni di cui al comma 90, della ripetuta legge n.
228 del 2012;

                              Decreta:

                               Art. 1

Autorizzazione ad assumere, ai sensi dell'art. 66, comma  9-bis,  del
  decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito, con  modificazioni,
  dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.
  1. Le amministrazioni del comparto  sicurezza-difesa  e  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco indicate nella Tabella A allegata, che
e' parte integrante del presente provvedimento, sono  autorizzate,  a
valere sulle risorse per le assunzioni  relative  all'anno  2014,  ai
sensi dell'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133,
e successive  modificazioni  e  integrazioni,  ad  assumere  a  tempo
indeterminato le unita' di personale per ciascuna indicate e  per  un
onere a regime corrispondente  all'importo  accanto  specificato.  Le
stesse amministrazioni sono,  altresi',  autorizzate  ad  avviare  le
procedure  concorsuali  secondo  quanto  specificato  nella  medesima
tabella. Per ciascuna amministrazione e', inoltre, indicato il limite
massimo delle unita' di  personale  e  dell'ammontare  delle  risorse
disponibili per le assunzioni relative  all'anno  2014,  nonche'  per
ogni qualifica le procedure di reclutamento richieste  dalle  stesse,
fermo restando il rispetto del vincolo previsto  dall'art.  1,  comma
464, della legge n. 147 del 2013.
  2. Le predette Amministrazioni sono tenute a trasmettere,  entro  e
non oltre il 30  aprile  2015,  per  le  necessarie  verifiche,  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la  funzione
pubblica,  Ufficio  per   l'organizzazione,   il   reclutamento,   le
condizioni   di   lavoro   ed   il   contenzioso   nelle    pubbliche
amministrazioni, e al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della ragioneria generale  dello  Stato,  IGOP,  i  dati
concernenti il personale assunto e la  spesa  annua  lorda  a  regime
effettivamente da  sostenere.  A  completamento  delle  procedure  di
assunzione  va  altresi'  fornita   da   parte   dell'amministrazione
dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal  presente
decreto.
  3. All'onere derivante dalle  assunzioni  di  cui  al  comma  1  si
provvede nell'ambito delle  disponibilita'  dei  pertinenti  capitoli
dello stato di previsione della  spesa  del  Ministero  della  difesa
(Arma dei carabinieri),  del  Ministero  della  giustizia  (Corpo  di
polizia penitenziaria) del Ministero dell'Interno (Polizia di stato e
Corpo nazionale dei vigili del fuoco), del Ministero delle  politiche
agricole alimentari e forestali (Corpo  forestale  dello  Stato)  del
Ministero dell'economia e delle finanze (Guardia di finanza).

                               Art. 2


Autorizzazione ad assumere, ai sensi dell'art. 1,  comma  464,  della
                   legge 27 dicembre 2013, n. 147

  1. Le amministrazioni del comparto  sicurezza-difesa  e  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco indicate nella Tabella B allegata, che
e' parte integrante del presente provvedimento, possono procedere per
l'anno 2014, in deroga alle percentuali del turn-over di cui all'art.
66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, e ai  sensi
dell'art. 1, comma  464,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,
all'assunzione di un contingente di personale a  tempo  indeterminato
pari a complessive n.  3.015  unita',  corrispondente  ad  una  spesa
complessiva per l'anno 2014 pari ad € 16.394.429,57 e, a regime, pari
ad € 122.308.912,78. Ciascuna  delle  amministrazioni,  tenuto  conto
della  ripartizione   del   fondo   rappresentata,   puo'   procedere
all'assunzione a tempo indeterminato, secondo quanto riportato  nella
citata Tabella B, nel limite:
    delle unita' di personale specificate;
    dell'onere  finanziario   evidenziato   per   l'anno   2014   con
conseguente  decorrenza  delle  relative  assunzioni  in   data   non
anteriore a quella indicata;
    della spesa a regime corrispondente all'importo accanto indicato.
  Le stesse amministrazioni sono, altresi', autorizzate ad avviare le
procedure  concorsuali  secondo  quanto  specificato  nella  medesima
tabella. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al  comma  1  si
provvede con le risorse previste dall'art. 1, comma 464, della  legge
27 dicembre 2013, n.  147,  iscritte  nell'apposito  fondo  istituito
presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
  2. Le predette amministrazioni sono tenute a trasmettere,  entro  e
non oltre il 30  aprile  2015,  per  le  necessarie  verifiche,  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la  funzione
pubblica,  Ufficio  per   l'organizzazione,   il   reclutamento,   le
condizioni   di   lavoro   ed   il   contenzioso   nelle    pubbliche
amministrazioni, e al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della ragioneria generale  dello  Stato,  IGOP,  i  dati
concernenti il personale assunto e la  spesa  annua  lorda  a  regime
effettivamente da  sostenere.  A  completamento  delle  procedure  di
assunzione  va  altresi'  fornita   da   parte   dell'amministrazione
dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal  presente
decreto.

                               Art. 3


                            Rimodulazione

  1. Le amministrazioni che intendano avviare assunzioni  per  unita'
di personale appartenenti  a  categorie  e  professionalita'  diverse
rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto, fermo restando
i limiti previsti nelle tabelle allegate, nonche' il vincolo previsto
dall'art.1, comma 464, della legge n. 147 del 2013, possono  avanzare
richiesta  di  rimodulazione  indirizzata  sia  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per  la  funzione  pubblica,
Ufficio per il personale  delle  pubbliche  amministrazioni,  sia  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
ragioneria generale dello Stato, IGOP.
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.

    Roma, 8 settembre 2014

                          p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
                               Il Ministro per la semplificazione    
                                 e la pubblica amministrazione      
                                             Madia                  

Il Ministro dell'economia
     e delle finanze    
          Padoan        


Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri  giustizia  e  affari  esteri
Reg.ne - Prev. n. 2673

                                                             Allegato
 

              Parte di provvedimento in formato grafico


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