DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 settembre 2014
Autorizzazione a bandire procedure di reclutamento in favore del
comparto sicurezza - difesa e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nonche' autorizzazione ad assumere a tempo
indeterminato per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 66, comma
9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'articolo 1,
commi 89, 90 e 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e
dell'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
(14A08486)
(GU n.256 del 4-11-2014)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica, la
perequazione tributaria e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2010);
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e
successive modificazioni ed integrazioni (legge di stabilita' 2013);
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2014);
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure
urgenti in materia di stabilizzazione della finanza pubblica e di
competitivita' economica;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante
disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario;
Visto l'art. 66, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 112 del
2008, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui per il
triennio 2012-2014 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco possono procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato, con le modalita' di cui al comma 10 dello stesso art.
66, nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente a una spesa pari al 20% di quella relativa al
personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e ad un
numero di unita' pari al 20% delle unita' cessate dal servizio sempre
nel corso dell'anno precedente. La predetta facolta' assunzionale e'
fissata nella misura del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del
cento per cento a decorrere dall'anno 2016;
Visto l'art. 66, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del
2008, il quale richiama, ai fini dell'autorizzazione ad assumere, la
procedura prevista dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti
economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il decreto-legge del 31 agosto 2013 n. 101, convertito dalla
legge 30 ottobre 2013 n.125 recante «Disposizioni urgenti per il
perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, concernente misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari;
Visto l'art. 3, comma 1, del suddetto decreto-legge n. 90 del 2014
secondo cui le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici possono
procedere, per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di
quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente,
con esclusione dei Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e al comparto Scuola ai quali si applica la normativa di
settore;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in
particolare il predetto art. 35, comma 4, secondo periodo, come
modificato dall'art. 3, comma 10, del citato decreto-legge n. 90 del
2014 il quale dispone che «le determinazioni relative all'avvio di
procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di
personale deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro
dell'economia e finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure
concorsuali e le relative assunzioni del personale delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle
agenzie e degli enti pubblici non economici.»;
Visto l'art. 1, comma 89, della citata legge 24 dicembre 2012, n.
228, il quale prevede, al fine di incrementare l'efficienza
nell'impiego delle risorse tenendo conto della specificita' e delle
peculiari esigenze del comparto sicurezza-difesa e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, che i Ministri dell'interno, della
difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle
politiche agricole, alimentari e forestali, sulla base delle
metodologie per la quantificazione dei relativi fabbisogni,
individuate dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, procedono alla
rimodulazione e alla riprogrammazione delle dotazioni dei programmi
di spesa delle rispettive amministrazioni;
Visto l'art. 1, comma 90, della citata legge n. 228 del 2012 il
quale prevede che le risorse disponibili individuate sulla base delle
attivita' di cui al comma 89 sono iscritte in un apposito fondo
istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze,
articolato in piani di gestione riferiti alle singole amministrazioni
interessate, al fine di procedere ad assunzioni a tempo
indeterminato. Lo stesso comma prevede la possibilita' per le
amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e per il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, di procedere ad assunzioni di
personale nel limite di un contingente complessivo corrispondente a
una spesa annua lorda pari a 70 milioni di euro per l'anno 2013 e a
120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;
Visto l'art. 1, comma 91, della ripetuta legge n. 228 del 2012, il
quale prevede che le predette assunzioni siano autorizzate, anche in
deroga alle percentuali del turn-over di cui all'art. 66, comma
9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, percentuali che
possono essere incrementate fino al 50 per cento per ciascuno degli
anni 2013 e 2014 e fino al 70 per cento per l'anno 2015, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, nonche' del Ministro
responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle
assunzioni;
Vista la predetta legge n. 147 del 2013 e, in particolare l'art. 1,
comma 464, il quale dispone che «Al fine di incrementare l'efficienza
dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificita' e delle
peculiari esigenze del Comparto sicurezza e del Comparto vigili del
fuoco e soccorso pubblico, le relative amministrazioni possono
procedere per l'anno 2014, in deroga ai limiti di cui all'art. 66,
comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'art. 1,
comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, comunque, con un
turnover complessivo relativo allo stesso anno non superiore al 55
per cento, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato
nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa
annua lorda pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 126
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, con riserva di assunzione
di 1.000 unita' per la Polizia di Stato, 1.000 unita' per l'Arma dei
carabinieri e 600 unita' per il Corpo della guardia di finanza. A
tale fine e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a
51,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 126 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2015.»;
Vista la nota del 7 marzo 2014 prot. n. 333.A/9802.A."/1548-2014
del Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza
con la quale tutte le amministrazioni interessate hanno raggiunto
un'intesa su come suddividere il citato fondo, intesa di cui si tiene
conto per la ripartizione del fondo riguardante le assunzioni
autorizzate con il presente provvedimento, ai sensi dei citati art.
1, comma 91, della ripetuta legge n. 228 del 2012 e art. 1, comma
464, della richiamata legge n. 147 del 2013;
Viste le note con le quali ciascuna amministrazione chiede le
relative assunzioni con specifica degli oneri da sostenere, dando
analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno 2013 e
delle risorse finanziarie che si rendono disponibili per le
assunzioni relative all'anno 2014, asseverate dai relativi organi di
controllo, nonche' le proposte dei rispettivi Ministri con le quali
e' stata richiesta, altresi', l'autorizzazione all'utilizzo della
quota del fondo stanziato, con specifica degli oneri da sostenere,
per le assunzioni relative all'anno 2014, con indicazione della spesa
prevista a regime;
Visto il decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito dalla
legge 1° febbraio 2013, n. 12 ed in particolare l'art. 2, comma 5, in
tema di utilizzo delle vacanze organiche del ruolo dei sovrintendenti
della Polizia di Stato per le assunzioni di agenti, anche in
eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti e assistenti
di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335, nonche' la disciplina sul riassorbimento delle
conseguenti posizioni di soprannumero;
Visto l'art. 8, commi 2 e 4, del predetto decreto-legge n. 101 del
2013;
Considerato che la ripartizione del fondo di cui all'art. 1, comma
464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'onere delle assunzioni
previste per l'anno 2014, l'onere della spesa a regime, nonche' le
unita' di personale autorizzate, sono per ciascuna amministrazione
coerenti con i limiti imposti dalla normativa ed in particolare con
il vincolo secondo cui le assunzioni considerate possono, per l'anno
2014, incrementare il turnover complessivo fino al 55 per cento,
tenuto conto delle cessazioni relative all'anno precedente;
Considerato che le compatibilita' delle richieste pervenute sono
state valutate con esito favorevole rispetto al predetto regime delle
assunzioni, nonche' rispetto alle dotazioni organiche vigenti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
23 aprile 2014 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione On. le dott.ssa Maria
Anna Madia;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione,
nonche' del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende
procedere alle assunzioni di cui al comma 90, della ripetuta legge n.
228 del 2012;
Decreta:
Art. 1
Autorizzazione ad assumere, ai sensi dell'art. 66, comma 9-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.
1. Le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco indicate nella Tabella A allegata, che
e' parte integrante del presente provvedimento, sono autorizzate, a
valere sulle risorse per le assunzioni relative all'anno 2014, ai
sensi dell'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008 n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133,
e successive modificazioni e integrazioni, ad assumere a tempo
indeterminato le unita' di personale per ciascuna indicate e per un
onere a regime corrispondente all'importo accanto specificato. Le
stesse amministrazioni sono, altresi', autorizzate ad avviare le
procedure concorsuali secondo quanto specificato nella medesima
tabella. Per ciascuna amministrazione e', inoltre, indicato il limite
massimo delle unita' di personale e dell'ammontare delle risorse
disponibili per le assunzioni relative all'anno 2014, nonche' per
ogni qualifica le procedure di reclutamento richieste dalle stesse,
fermo restando il rispetto del vincolo previsto dall'art. 1, comma
464, della legge n. 147 del 2013.
2. Le predette Amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e
non oltre il 30 aprile 2015, per le necessarie verifiche, alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione
pubblica, Ufficio per l'organizzazione, il reclutamento, le
condizioni di lavoro ed il contenzioso nelle pubbliche
amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati
concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime
effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di
assunzione va altresi' fornita da parte dell'amministrazione
dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente
decreto.
3. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si
provvede nell'ambito delle disponibilita' dei pertinenti capitoli
dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa
(Arma dei carabinieri), del Ministero della giustizia (Corpo di
polizia penitenziaria) del Ministero dell'Interno (Polizia di stato e
Corpo nazionale dei vigili del fuoco), del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali (Corpo forestale dello Stato) del
Ministero dell'economia e delle finanze (Guardia di finanza).
Art. 2
Autorizzazione ad assumere, ai sensi dell'art. 1, comma 464, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147
1. Le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco indicate nella Tabella B allegata, che
e' parte integrante del presente provvedimento, possono procedere per
l'anno 2014, in deroga alle percentuali del turn-over di cui all'art.
66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, e ai sensi
dell'art. 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
all'assunzione di un contingente di personale a tempo indeterminato
pari a complessive n. 3.015 unita', corrispondente ad una spesa
complessiva per l'anno 2014 pari ad € 16.394.429,57 e, a regime, pari
ad € 122.308.912,78. Ciascuna delle amministrazioni, tenuto conto
della ripartizione del fondo rappresentata, puo' procedere
all'assunzione a tempo indeterminato, secondo quanto riportato nella
citata Tabella B, nel limite:
delle unita' di personale specificate;
dell'onere finanziario evidenziato per l'anno 2014 con
conseguente decorrenza delle relative assunzioni in data non
anteriore a quella indicata;
della spesa a regime corrispondente all'importo accanto indicato.
Le stesse amministrazioni sono, altresi', autorizzate ad avviare le
procedure concorsuali secondo quanto specificato nella medesima
tabella. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si
provvede con le risorse previste dall'art. 1, comma 464, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, iscritte nell'apposito fondo istituito
presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Le predette amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e
non oltre il 30 aprile 2015, per le necessarie verifiche, alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione
pubblica, Ufficio per l'organizzazione, il reclutamento, le
condizioni di lavoro ed il contenzioso nelle pubbliche
amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati
concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime
effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di
assunzione va altresi' fornita da parte dell'amministrazione
dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente
decreto.
Art. 3
Rimodulazione
1. Le amministrazioni che intendano avviare assunzioni per unita'
di personale appartenenti a categorie e professionalita' diverse
rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto, fermo restando
i limiti previsti nelle tabelle allegate, nonche' il vincolo previsto
dall'art.1, comma 464, della legge n. 147 del 2013, possono avanzare
richiesta di rimodulazione indirizzata sia alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica,
Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, sia al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato, IGOP.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 8 settembre 2014
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri
Reg.ne - Prev. n. 2673
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
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