Translate

mercoledì 25 marzo 2015

Atto Camera Interpellanza urgente 2-00907 presentato da PANNARALE Annalisa testo di Martedì 24 marzo 2015, seduta n. 398   La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:    i requisiti fisici e psichici per ottenere la patente di guida e per i successivi rinnovi alla scadenza, sono stabiliti dall'articolo 119 del Codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992, Nuovo Codice della Strada); ..



Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00907
presentato da
PANNARALE Annalisa
testo di
Martedì 24 marzo 2015, seduta n. 398

  La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
   i requisiti fisici e psichici per ottenere la patente di guida e per i successivi rinnovi alla scadenza, sono stabiliti dall'articolo 119 del Codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992, Nuovo Codice della Strada);
   il decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 è il regolamento di attuazione del Codice della strada;
   il decreto legislativo n. 59 del 2011 ha recepito le direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida;
   il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 novembre 2010 (requisiti psicofisici) ha recepito la direttiva 2009/112/CE, recante modifica della direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida;
   il comma 2 dell'articolo 119 prevede che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici (con l'esclusione di alcuni casi specifici indicati nel comma 4), sia effettuato dall'Ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. La norma peraltro consente che l'accertamento sia effettuabile anche da uno dei seguenti soggetti:
    a) un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario;
    b) un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute;
    c) un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato;
    d) un medico militare in servizio permanente effettivo o in quiescenza;
    e) un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato;
    f) un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
    g) un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
   a tale proposito, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 31 gennaio 2011 ha stabilito le modalità di trasmissione della certificazione medica, attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici necessari al conseguimento della patente di guida, rilasciata dai suddetti medici;
   l'articolo 119 del codice della strada consente che l'accertamento di idoneità sia effettuato dai medici sopra citati anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi di cui facevano parte, purché abbiano svolto l'attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni mediche (di cui al comma 4) per almeno cinque anni. Il comma 4 prevede invece che via sia la competenza delle commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano, per una serie di casi particolari in cui vi sono handicap fisici o patologie particolari o dubbi circa l'idoneità alla guida;
   per quanto riguarda i locali, la norma prevede che in tutti i casi l'accertamento sia effettuato nei gabinetti medici. Il regolamento di attuazione del Codice della strada, stabilisce, a tale proposito, (all'articolo 319, comma 5) che il medico accertatore effettui la visita medica di idoneità alla guida presso la struttura pubblica di appartenenza o comunque all'interno di gabinetti medici dotati delle attrezzature necessarie allo scopo;
   l'allegato I al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 novembre 2010 suddivide i conducenti in due gruppi: Gruppo 1 (categorie A, B, B+E delle sottocategorie A1 e B1) e Gruppo 2 (C, C+E, D, D+E e delle sottocategorie C1, C1+E, D1 e D1+E). L'Allegato I nella sezione «vista» al punto 1 prevede che: «il candidato al conseguimento della patente di guida (ovvero chi deve rinnovarla o ha l'obbligo di revisione ai sensi dell'articolo 128 del codice della strada) deve sottoporsi a esami appropriati per accertare la compatibilità delle sue condizioni visive con la guida di veicoli a motore. Dovranno essere valutati con particolare attenzione: acutezza visiva, campo visivo, visione crepuscolare, sensibilità all'abbagliamento e al contrasto, diplopia e altre funzioni visive che possono compromettere la guida sicura. Se c’è motivo di dubitare che la sua vista non sia adeguata, il candidato deve essere esaminato dalla Commissione Medica Locale. Per i conducenti appartenenti al gruppo I che non soddisfano le norme riguardanti il campo visivo e l'acutezza visiva, il rilascio della patente può essere autorizzato da parte della Commissione medica locale in «casi eccezionali», correlati alla situazione visiva del conducente, ponendo limitazioni riguardo alla guida. In questi casi il conducente deve essere sottoposto a visita dalla Commissione che verifica, avvalendosi di accertamenti da parte di medico specialista oculista anche l'assenza di altre patologie che possono pregiudicare la funzione visiva, fra cui la sensibilità all'abbagliamento, al contrasto, la visione crepuscolare, eventualmente avvalendosi anche di prova pratica di guida. La documentazione sanitaria inerente agli accertamenti posti a base del giudizio espresso dovrà restare agli atti per almeno Cinque anni»;
   notizie di stampa riportavano la notizia di una complessa ed articolata attività di polizia tributaria, eseguita dalla guardia di finanza di Mondragone (CE), che ha consentito di accertare una vasta e diffusa evasione fiscale posta sistematicamente in essere da alcuni medici preposti al rilascio dei certificati richiesti dalla loro clientela per il conseguimento o il rinnovo delle patenti di guida;
   l'operazione di servizio, condotta dai finanzieri attraverso l'esecuzione di 11 verifiche fiscali, ha reso possibile il recupero a tassazione di compensi non dichiarati dai professionisti del settore operanti nella provincia di Caserta per circa due milioni di euro, nonché di oltre 92 mila euro di imposta regionale sulle attività produttive;
   la guardia di finanza ha effettuato anche una estesa attività di ricerca documentale di tutti i certificati rilasciati dai dottori della provincia nel periodo che va dal 2008 al 2011, acquisendo presso la Motorizzazione civile provinciale quelli presentati a corredo delle pratiche relative al rilascio delle patenti e presso l'ufficio centrale operativo di Roma quelli inerenti ai rinnovi delle abilitazioni di guida;
   a seguito dell'acquisizione della certificazione sanitaria, la guardia di finanza ha convocato i professionisti interessati a cui veniva chiesto di esibire copia della documentazione fiscale relativa ai compensi ricevuti a fronte delle visite mediche effettuate. Il riscontro di 94.000 posizioni ha consentito di accertare che oltre l'85 per cento dei casi, a seguito di prestazione sanitaria resa, non veniva rilasciata alcuna fattura o ricevuta fiscale da parte dei professionisti;
   in Italia ogni anno si rinnovano le patenti di circa 5 milioni di utenti;
   a seguito di un esposto presentato da un medico oculista alla procura della Repubblica di Trani (BAT), i Nuclei antisofisticazione sanità dell'Arma dei carabinieri hanno avviato un'inchiesta al fine di verificare se le visite per il rilascio e i rinnovi delle patenti vengano effettuate così come previsto dall'impianto normativo di riferimento, nonché accertare un eventuale business milionario in mano ai privati;
   in Puglia presso le ASL è possibile procedere alle visite mediche finalizzate al rinnovo della patenti con il pagamento di un ticket di 22 euro e il pagamento di 30 euro di tasse;
   situazione analoga avviene presso le agenzie di pratiche automobilistiche, tra cui anche quelle ACI, e presso le scuole guida, con un costo che varia da 80 a 120 euro a prestazione;
   l'assessorato regionale alla salute nell'aprile del 2013 inviava una nota ai dipartimenti di prevenzione delle ASL in cui indicava di verificare che i locali in cui si svolgono le visite abbiano i requisiti amministrativi, strumentali ed igienico-sanitari alla luce di quanto previsto per gli studi medici;
   da una stima fatta si evidenzia che dalle sole visite mediche le ASL pugliesi potrebbero incassare circa 5,5 milioni di euro l'anno;
   il mancato incasso del ticket delle prestazioni per il rilascio dei certificati per il rinnovo e per le nuove patenti interessa tutto il territorio nazionale;
   secondo i dati ACI-ISTAT il 60 per cento degli incidenti stradali è imputabile a problemi di vista;
   le visite mediche per il rilascio dei certificati si svolgono nel retro delle autoscuole e delle agenzie, quindi in luoghi inidonei che non rispettano parametri di idoneità igienico-strutturali, strumentali e organizzativi. Inoltre, i professionisti che effettuano le visite si limitano a valutare soltanto il visus (acutezza visiva) e a inserire la correzione ottica dichiarata dal paziente;
   è praticamente impossibile che i locali strumentali o pertinenti delle agenzie e delle scuole guida possano considerarsi gabinetti medici dotati delle attrezzature necessarie allo scopo (articolo 319, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, Allegato I del decreto ministeriale del 30 novembre 2010);
   la vicenda narrata in premessa pone due questioni di ordine generale: la prima riguarda la sicurezza stradale e l'incolumità delle persone; la seconda attiene al voluminoso giro di evasione fiscale che si genera, oltre al mancato incasso dei tributi locali da parte delle ASL regionali –:
   se i Ministri interpellati siano a conoscenza di quanto illustrato in premessa;
   quali azioni urgenti i Ministri interpellati, nell'ambito delle rispettive competenze, intendano porre in essere per contrastare, nonché sanare una situazione che rischia di produrre, da un lato, un evidente danno per lo Stato e per le regioni e, dall'altro, un aumento esponenziale del rischio di incidenti stradali causati da problemi di vista che i dati ACI-ISTAT evidenziano essere la causa maggiore.
(2-00907) «Pannarale».

Nessun commento: