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martedì 14 luglio 2015

DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105 Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. (15G00121) (GU n.161 del 14-7-2015 - Suppl. Ordinario n. 38) Vigente al: 29-7-2015



     DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105 
Attuazione della  direttiva  2012/18/UE  relativa  al  controllo  del
pericolo di incidenti rilevanti  connessi  con  sostanze  pericolose.
(15G00121) 
(GU n.161 del 14-7-2015 - Suppl. Ordinario n. 38)

 
 Vigente al: 29-7-2015  
 
Capo I

Principi generali e campo di applicazione

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul
controllo  dei  pericoli  di   incidenti   rilevanti   connessi   con
determinate sostanze pericolose; 
  Vista  la  direttiva  2003/105/CE  del  Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva  96/82/CE,
sul controllo  dei  pericoli  di  incidenti  rilevanti  connessi  con
determinate sostanze pericolose; 
  Vista  la  direttiva  2012/18/UE  del  Parlamento  Europeo  e   del
Consiglio, del 4 luglio 2012 sul controllo del pericolo di  incidenti
rilevanti connessi con sostanze pericolose; 
  Vista la legge del 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea  2013  e,  in
particolare, l'allegato B; 
  Visto il decreto legislativo 25  novembre  1996,  n.  624,  recante
attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute
dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione  e  della
direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei  lavoratori
nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterrane; 
  Visto il decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  334,  recante
attuazione  della  direttiva  96/82/CE,  relativa  al  controllo  dei
pericoli di incidenti rilevanti  connessi  con  determinate  sostanze
pericolose; 
  Visto il decreto legislativo 21 settembre  2005,  n.  238,  recante
attuazione della direttiva 2003/105/CE,  che  modifica  la  direttiva
96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti  rilevanti  connessi
con determinate sostanze pericolose; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2014,  n.  48,  recante
attuazione dell'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 27 marzo 2015; 
  Acquisito il parere della Conferenza Unificata di  cui  al  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta  del  7  maggio
2015; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 23 giugno 2015; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della
salute, dell'interno, dello sviluppo economico e delle infrastrutture
e dei trasporti; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto detta disposizioni finalizzate  a  prevenire
incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze  pericolose  e  a
limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente. 
  2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme
fondamentali contenute nel presente decreto secondo le previsioni dei
rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. 
  3.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  recanti  obblighi   o
adempimenti a carico del gestore nei confronti delle regioni o  degli
organi regionali si intendono riferite per le  province  autonome  di
Trento  e  di  Bolzano,  alla  provincia  autonoma   territorialmente
competente;  quelle  che  rinviano  a  organi  tecnici  regionali   o
interregionali si intendono riferite agli enti, agli organismi e alle
strutture compresi negli enti territoriali  di  area  vasta,  di  cui
all'articolo 1, commi 2 e 3,  della  legge  7  aprile  2014,  n.  56,
competenti secondo il rispettivo ordinamento. 
  4. Fino all'avvenuto trasferimento alle regioni delle  funzioni  di
cui all'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le
competenze  amministrative  relative  alle  attivita'  a  rischio  di
incidente rilevante conferite alle regioni dallo stesso  articolo  72
sono esercitate dallo Stato secondo le disposizioni di cui al Capo II
del presente decreto. 
                               Art. 2 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si applica agli stabilimenti, come  definiti
all'articolo 3. 
  2. Il presente decreto non si applica: 
  a) agli stabilimenti, agli impianti o ai depositi militari; 
  b) ai pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti derivanti  dalle
sostanze; 
  c) salvo quanto previsto al  comma  4,  al  trasporto  di  sostanze
pericolose e al deposito temporaneo intermedio direttamente connesso,
su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima  o  per  via
aerea, comprese le attivita' di carico e scarico e  il  trasferimento
intermodale presso le banchine, i moli  o  gli  scali  ferroviari  di
smistamento e terminali, al di fuori degli stabilimenti  soggetti  al
presente decreto; 
  d) al trasporto di sostanze pericolose  in  condotte,  comprese  le
stazioni di pompaggio al di  fuori  degli  stabilimenti  soggetti  al
presente decreto; 
  e) allo sfruttamento,  ovvero  l'esplorazione,  l'estrazione  e  il
trattamento  di  minerali  in  miniere   e   cave,   anche   mediante
trivellazione; 
  f) all'esplorazione  e  allo  sfruttamento  offshore  di  minerali,
compresi gli idrocarburi; 
  g) allo stoccaggio di gas in siti sotterranei offshore, compresi  i
siti di stoccaggio dedicati e i  siti  in  cui  si  effettuano  anche
l'esplorazione e lo sfruttamento di minerali, tra cui idrocarburi; 
  h) alle discariche  di  rifiuti,  compresi  i  siti  di  stoccaggio
sotterraneo. 
  3. In deroga a quanto previsto dalle lettere e) e h) del  comma  2,
lo stoccaggio sotterraneo  sulla  terraferma  di  gas  in  giacimenti
naturali,  acquiferi,  cavita'  saline  o  miniere  esaurite   e   le
operazioni di trattamento chimico o  fisico  e  il  deposito  a  esse
relativo, che comportano l'impiego di sostanze pericolose nonche' gli
impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini  e
le dighe di raccolta degli sterili, contenenti  sostanze  pericolose,
sono inclusi nell'ambito di applicazione del presente decreto.  Negli
stoccaggi sotterranei sulla terraferma di gas in giacimenti naturali,
acquiferi,  cavita'  saline  o  miniere  esaurite  si  applicano   le
disposizioni di coordinamento di cui all'allegato M. 
  4. Gli scali merci terminali di ferrovie rientrano nella disciplina
del presente decreto: 
  a) quando  svolgono  attivita'  di  riempimento  o  svuotamento  di
cisterne di sostanze pericolose o di carico  o  scarico  in  carri  o
container di sostanze pericolose alla rinfusa in quantita'  uguali  o
superiori a quelle indicate all'allegato 1; 
  b) quando effettuano una specifica attivita' di  deposito,  diversa
da quella propria delle fasi  di  trasporto,  dall'accettazione  alla
riconsegna, di sostanze pericolose presenti  in  quantita'  uguali  o
superiori a quelle indicate all'allegato 1. 
  5. Le disposizioni di cui al presente decreto  si  applicano  fatte
salve le disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
sul luogo di lavoro. 
                               Art. 3 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni: 
  a) «stabilimento»: tutta  l'area  sottoposta  al  controllo  di  un
gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di
uno o piu' impianti, comprese le infrastrutture o le attivita' comuni
o connesse; gli stabilimenti sono stabilimenti di soglia inferiore  o
di soglia superiore; 
  b) «stabilimento di soglia inferiore»: uno stabilimento  nel  quale
le sostanze pericolose sono presenti in quantita'  pari  o  superiori
alle quantita' elencate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna
2 della parte 2 dell'allegato  1,  ma  in  quantita'  inferiori  alle
quantita' elencate nella colonna 3 della parte 1, o nella  colonna  3
della parte 2 dell'allegato 1, applicando, ove  previsto,  la  regola
della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1; 
  c) «stabilimento di soglia superiore»: uno stabilimento  nel  quale
le sostanze pericolose sono presenti in quantita'  pari  o  superiori
alle quantita' elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna
3 della parte 2 dell'allegato 1, applicando, ove previsto, la  regola
della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1; 
  d)  «stabilimento   adiacente»:   uno   stabilimento   ubicato   in
prossimita' tale di un altro stabilimento da aumentare il  rischio  o
le conseguenze di un incidente rilevante; 
  e) «nuovo stabilimento»: 
  1) uno stabilimento che avvia le attivita' o che e' costruito il 1°
giugno 2015 o successivamente a tale data, oppure 
  2) un sito di attivita' che  rientra  nell'ambito  di  applicazione
della direttiva 2012/18/UE o uno stabilimento di soglia inferiore che
diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa il 1° giugno
2015 o successivamente a tale data, per modifiche ai suoi impianti  o
attivita' che determinino un cambiamento  del  suo  inventario  delle
sostanze pericolose; 
  f) «stabilimento preesistente»: uno stabilimento che il  31  maggio
2015 rientra nell'ambito di applicazione del decreto  legislativo  17
agosto 1999, n. 334, e che, a decorrere dal 1° giugno  2015,  rientra
nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva   2012/18/UE,   senza
modifiche della  sua  classificazione  come  stabilimento  di  soglia
inferiore o stabilimento di soglia superiore; 
  g)  «altro  stabilimento»:  un  sito  di  attivita'   che   rientra
nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva  2012/18/UE,  o   uno
stabilimento di soglia inferiore  che  diventa  uno  stabilimento  di
soglia superiore o viceversa, il 1° giugno 2015 o  successivamente  a
tale data, per motivi diversi da quelli di cui alla lettera e); 
  h) «impianto»: un'unita' tecnica all'interno di uno stabilimento  e
che si trovi fuori terra o a  livello  sotterraneo,  nel  quale  sono
prodotte,  utilizzate,  maneggiate  o   immagazzinate   le   sostanze
pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le
condotte, i macchinari,  gli  utensili,  le  diramazioni  ferroviarie
private, le banchine, i pontili che servono  l'impianto,  i  moli,  i
magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per
il funzionamento di tale impianto; 
  i) «gestore»: qualsiasi persona fisica o giuridica  che  detiene  o
gestisce uno stabilimento o  un  impianto,  oppure  a  cui  e'  stato
delegato  il  potere  economico  o   decisionale   determinante   per
l'esercizio tecnico dello stabilimento o dell'impianto stesso; 
  l) «sostanza pericolosa»: una sostanza o miscela di cui alla  parte
1 o elencata nella parte 2 dell'allegato 1, sotto  forma  di  materia
prima, prodotto, sottoprodotto, residuo o prodotto intermedio; 
  m) «miscela»: una miscela o una soluzione composta di  due  o  piu'
sostanze; 
  n)  «presenza  di  sostanze  pericolose»:  la  presenza,  reale   o
prevista,  di  sostanze  pericolose  nello  stabilimento,  oppure  di
sostanze pericolose che e' ragionevole prevedere che  possano  essere
generate, in caso di perdita del controllo dei processi, comprese  le
attivita' di deposito, in un impianto in seno allo  stabilimento,  in
quantita' pari o superiori alle quantita' limite previste nella parte
1 o nella parte 2 dell'allegato 1; 
  o) «incidente rilevante»: un evento quale un'emissione, un incendio
o un'esplosione di grande entita', dovuto  a  sviluppi  incontrollati
che si verifichino durante l'attivita' di uno  stabilimento  soggetto
al presente decreto e che dia luogo a un pericolo grave, immediato  o
differito,  per  la  salute  umana  o   l'ambiente,   all'interno   o
all'esterno dello stabilimento, e in  cui  intervengano  una  o  piu'
sostanze pericolose; 
  p) «pericolo»: la proprieta' intrinseca di una sostanza  pericolosa
o  della  situazione  fisica,  esistente  in  uno  stabilimento,   di
provocare danni per la salute umana e/o per l'ambiente; 
  q)  «rischio»:  la  probabilita'  che  un  determinato  evento   si
verifichi in un dato periodo o in circostanze specifiche; 
  r) «deposito»: la presenza  di  una  certa  quantita'  di  sostanze
pericolose a scopo di  immagazzinamento,  deposito  per  custodia  in
condizioni di sicurezza o stoccaggio; 
  s)  «deposito  temporaneo  intermedio»:  deposito  dovuto  a  sosta
temporanea richiesta dalle condizioni di trasporto, di traffico o  ai
fini del cambio del modo o del mezzo di trasporto, non finalizzato al
trattamento e allo stoccaggio; 
  t) «pubblico»: una o piu' persone fisiche o giuridiche nonche',  ai
sensi della disciplina vigente, le associazioni, le organizzazioni  o
i gruppi di tali persone; 
  u) «pubblico interessato»: il pubblico che subisce  o  puo'  subire
gli  effetti  delle  decisioni  adottate  su  questioni  disciplinate
dall'articolo 24, comma 1, o che ha un interesse  da  far  valere  in
tali decisioni; ai fini della presente definizione le  organizzazioni
non governative che promuovono  la  protezione  dell'ambiente  e  che
soddisfano  i  requisiti  previsti  dalla   disciplina   vigente   si
considerano portatrici di un siffatto interesse; 
  v) «ispezioni»: tutte le azioni di controllo, incluse le visite  in
situ, delle misure,  dei  sistemi,  delle  relazioni  interne  e  dei
documenti di follow-up,  nonche'  qualsiasi  attivita'  di  follow-up
eventualmente necessaria, compiute  da  o  per  conto  dell'autorita'
competente al fine  di  controllare  e  promuovere  il  rispetto  dei
requisiti fissati dal presente decreto da parte degli stabilimenti. 
                               Art. 4 
 
 
           Valutazione dei pericoli di incidente rilevante 
               per una particolare sostanza pericolosa 
 
  1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare, su proposta  del  gestore  o  di  altro  soggetto  interessato,
valuta, al fine della comunicazione alla Commissione europea  di  cui
al comma 6, se e' impossibile in pratica che una sostanza  pericolosa
di cui alla parte 1,  o  elencata  nella  parte  2  dell'allegato  1,
provochi un rilascio di materia o energia che possa dar  luogo  a  un
incidente  rilevante,  sia  in  condizioni  normali   che   anormali,
ragionevolmente prevedibili. Il Ministero, ai fini della valutazione,
si avvale dell'Istituto superiore per la  protezione  ambientale  (di
seguito  ISPRA)  e  degli  altri  organi  tecnici  nazionali  di  cui
all'articolo 9, per gli aspetti di specifica competenza. 
  2. Detta valutazione, effettuata  in  base  ai  criteri  e  con  le
modalita' definiti con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'interno, della salute e dello  sviluppo  economico,  sentita  la
Conferenza Unificata, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, tiene conto delle informazioni di
cui  al  comma  4,  e  si  basa  su  una  o   piu'   delle   seguenti
caratteristiche: 
  a) la forma fisica della sostanza pericolosa in condizioni  normali
di lavorazione o manipolazione o in caso di perdita  di  contenimento
non programmata; 
  b) le  proprieta'  intrinseche  della  sostanza  o  delle  sostanze
pericolose,  in  particolare   quelle   relative   al   comportamento
dispersivo in uno scenario di incidente  rilevante,  quali  la  massa
molecolare e la tensione di vapor saturo; 
  c) la  concentrazione  massima  della  sostanza  o  delle  sostanze
pericolose nel caso di miscele. 
  3. Ai fini della valutazione di cui al comma 1 si tiene conto,  ove
appropriato,  del  contenimento  e  dell'imballaggio  generico  della
sostanza  pericolosa,  in   particolare   laddove   disciplinati   da
specifiche disposizioni normative dell'Unione europea. 
  4. La proposta di cui al  comma  1,  formulata  dal  proponente  in
conformita' ai criteri ed alle modalita' del decreto di cui al  comma
2, deve essere corredata delle informazioni necessarie  per  valutare
le proprieta' della sostanza pericolosa in questione sotto il profilo
dei pericoli per la salute, dei pericoli fisici e  dei  pericoli  per
l'ambiente, che comprendono: 
  a) un elenco dettagliato delle proprieta' necessarie a  valutare  i
rischi potenziali che presenta una sostanza pericolosa  di  provocare
danni fisici o danni per la salute umana o per l'ambiente; 
  b) proprieta' fisiche e chimiche  (ad  esempio,  massa  molecolare,
tensione  di  vapor   saturo,   tossicita'   intrinseca,   punto   di
ebollizione, reattivita', viscosita', solubilita' e altre  proprieta'
pertinenti); 
  c) proprieta' relative ai pericoli per  la  salute  e  ai  pericoli
fisici (ad esempio reattivita', infiammabilita', tossicita', oltre  a
fattori aggiuntivi quali le modalita' di aggressione  sul  corpo,  il
tasso di ferimento e mortalita', gli effetti a lungo termine e  altre
proprieta' a seconda dei casi); 
  d) proprieta' relative ai  pericoli  per  l'ambiente  (ad  esempio,
ecotossicita',   persistenza,   bioaccumulazione,    potenziale    di
propagazione  a  lunga  distanza  nell'ambiente  e  altre  proprieta'
pertinenti); 
  e)  se  disponibile,  la  classificazione,  a  livello  dell'Unione
europea, della sostanza o miscela; 
  f)  informazioni  sulle  specifiche  condizioni  operative  per  la
sostanza (ad esempio, temperatura, pressione  e  altre  condizioni  a
seconda dei casi) alle quali la sostanza pericolosa e' immagazzinata,
utilizzata o puo' essere presente nel  caso  di  operazioni  anormali
prevedibili o di incidenti quali incendi. 
  5. La proposta di valutazione di cui al comma 1  e'  presentata  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che
si esprime  nel  merito,  sulla  base  degli  esiti  dell'istruttoria
effettuata  ai  sensi  del  comma   1,   entro   120   giorni   dalla
presentazione, dandone comunicazione al proponente. 
  6. Qualora il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, a seguito della valutazione effettuata, ritenga  che  una
sostanza pericolosa non presenti un pericolo di  incidente  rilevante
ai sensi del comma 1, lo comunica alla Commissione europea unitamente
ai documenti giustificativi, comprese le informazioni di cui al comma
4, per i fini di cui all'articolo 4 della direttiva 2012/18/UE. 
Capo II

Competenze

                               Art. 5 
 
 
                Funzioni del Ministero dell'ambiente 
              e della tutela del territorio e del mare 
 
  1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare, oltre alle funzioni previste dal presente  decreto  legislativo
in merito a valutazioni e controlli, esercita funzioni di indirizzo e
coordinamento in materia  di  controllo  dei  pericoli  di  incidenti
rilevanti e provvede allo scambio di informazioni con la  Commissione
europea e gli Stati membri  dell'Unione  europea,  sulla  base  delle
informazioni fornite dalle autorita' competenti. 
  2. Al fine dello scambio di  informazioni  nell'ambito  dell'Unione
europea il Ministero: 
  a)  in  caso  di  applicazione   dell'esenzione   dall'obbligo   di
predisposizione del piano di emergenza esterna  di  cui  all'articolo
21, comma 11, in uno stabilimento vicino al territorio  di  un  altro
Stato membro, informa  tempestivamente  lo  Stato  interessato  della
decisione motivata di non predisporre il piano di emergenza  esterna,
a causa della impossibilita' di generare alcun pericolo di  incidente
rilevante al di fuori dei confini dello stabilimento medesimo; 
  b)  qualora  un  altro  Stato  membro  possa  subire  gli   effetti
transfrontalieri di un incidente rilevante, verificatosi in uno degli
stabilimenti di soglia superiore, mette a disposizione di tale  Stato
informazioni sufficienti ad applicare, se  del  caso,  le  pertinenti
disposizioni degli articoli 21, 22 e 23; 
  c) informa tempestivamente la Commissione europea  sugli  incidenti
rilevanti verificatisi sul territorio nazionale e che  rispondano  ai
criteri  riportati  all'allegato  6,  con   le   modalita'   di   cui
all'articolo 26; 
  d) entro il 30 settembre 2019, e successivamente ogni quattro anni,
presenta  alla  Commissione  europea   una   relazione   quadriennale
sull'attuazione della direttiva 2012/18/UE con le modalita' stabilite
dalla Commissione stessa ai  sensi  dell'articolo  21,  paragrafo  5,
della direttiva 2012/18/UE; 
  e) comunica alla Commissione europea il nome e la  ragione  sociale
del gestore, l'indirizzo degli stabilimenti soggetti all'articolo  2,
comma  1,  nonche'  informazioni   sulle   attivita'   dei   suddetti
stabilimenti con le modalita' stabilite dalla Commissione  stessa  ai
sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2012/18/UE. 
  3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare coordina ed indirizza la predisposizione e  l'aggiornamento,  da
parte dell'ISPRA, dell'inventario degli stabilimenti suscettibili  di
causare incidenti rilevanti e degli esiti di valutazione dei rapporti
di sicurezza e delle ispezioni. L'inventario e' utilizzato  anche  al
fine della trasmissione delle notifiche da parte dei gestori e  dello
scambio delle informazioni tra le amministrazioni competenti. 
  4. Le autorita' competenti rendono disponibili, per via telematica,
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
le informazioni necessarie per le comunicazioni di cui al comma 2. 
                               Art. 6 
 
 
                 Funzioni del Ministero dell'interno 
 
  1. Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente decreto  il
Ministero dell'interno istituisce, nell'ambito di  ciascuna  regione,
un Comitato tecnico regionale (CTR). 
  2. Il Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  Vigili  del  Fuoco,
Soccorso Pubblico e Difesa Civile - Direzione Centrale Prevenzione  e
Sicurezza Tecnica, in collaborazione con l'ISPRA, predispone il piano
nazionale di ispezioni di cui  all'articolo  27,  comma  3,  per  gli
stabilimenti di soglia superiore e coordina la  programmazione  delle
ispezioni ordinarie predisposta dai CTR. 
  3. Il CTR, relativamente agli stabilimenti di soglia superiore: 
  a) effettua le istruttorie sui rapporti di  sicurezza  e  adotta  i
provvedimenti conclusivi; 
  b) programma e svolge le ispezioni ordinarie di cui all'articolo 27
e adotta i provvedimenti discendenti dai relativi esiti; 
  c) applica, tramite la Direzione  regionale  o  interregionale  dei
Vigili del  fuoco,  le  sanzioni  amministrative  pecuniarie  di  cui
all'articolo 28; 
  d)  fornisce  al  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare le informazioni necessarie per gli  adempimenti
di cui all'articolo 5 e all'articolo 27, comma 13. 
  4. Il CTR, su istanza del Comune, fornisce  un  parere  tecnico  di
compatibilita' territoriale ed urbanistica, e fornisce alle autorita'
competenti per la pianificazione territoriale e urbanistica i  pareri
tecnici per l'elaborazione dei relativi strumenti di  pianificazione,
come previsto all'articolo 22. 
  5. Il CTR, in  accordo  con  la  regione  o  il  soggetto  da  essa
designato, eventualmente acquisendo informazioni dai competenti  Enti
territoriali, individua gli stabilimenti o i gruppi  di  stabilimenti
soggetti ad effetto domino e le aree  ad  elevata  concentrazione  di
stabilimenti  e  provvede  ai  relativi  adempimenti,  come  previsto
all'articolo 19. 
  6. Il Prefetto competente per  territorio  predispone  i  piani  di
emergenza  esterna  per  gli  stabilimenti  di  soglia  superiore  ed
inferiore e ne dispone l'attuazione,  secondo  quanto  previsto  agli
articoli 21 e 25. 
                               Art. 7 
 
 
                       Funzioni della Regione 
 
  1. La Regione o il soggetto da essa  designato  relativamente  agli
stabilimenti di soglia inferiore: 
  a) predispone il piano regionale di ispezioni di  cui  all'articolo
27, comma 3, programma e svolge le  relative  ispezioni  ordinarie  e
straordinarie, e adotta i provvedimenti discendenti dai loro esiti; 
  b)  si  esprime,  ai  sensi  dell'articolo  19,   al   fine   della
individuazione degli stabilimenti soggetti ad effetto domino e  delle
aree ad elevata concentrazione di stabilimenti; 
  c)  fornisce  al  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare le informazioni necessarie per gli  adempimenti
di cui all'articolo 5 e all'articolo 27, comma 13; 
  d) disciplina le modalita' anche contabili relative  al  versamento
delle tariffe di competenza regionale di cui all'articolo 30. 
  2.  La  Regione  o  il  soggetto  da   essa   designato   ai   fini
dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,  fermo  restando  il
supporto tecnico scientifico dell'agenzia  regionale  per  l'ambiente
territorialmente competente, puo' stipulare apposita convenzione  con
la  Direzione  regionale  o  interregionale  dei  vigili  del   fuoco
competente per territorio. 
                               Art. 8 
 
 
               Funzioni degli altri enti territoriali 
 
  1. Il Comune esercita le funzioni: 
  a) relative al  controllo  dell'urbanizzazione  in  relazione  alla
presenza di stabilimenti, con le modalita'  specificate  all'articolo
22; 
  b) relative alla informazione, consultazione  e  partecipazione  ai
processi decisionali del pubblico previste agli articoli 23 e 24. 
  2. L'ente territoriale di area vasta di cui all'articolo 1, commi 2
e 3 della legge 7 aprile 2014, n. 56, esercita le  funzioni  relative
al  controllo  dell'urbanizzazione  in  relazione  alla  presenza  di
stabilimenti, con le modalita' specificate all'articolo 22. 
                               Art. 9 
 
 
                Organi tecnici nazionali e regionali 
 
  1. Ai fini  dell'applicazione  del  presente  decreto  i  ministeri
competenti si avvalgono, in  relazione  alle  specifiche  competenze,
dell'ISPRA, dell'Istituto nazionale per  l'assicurazione  contro  gli
infortuni sul lavoro  (INAIL),  dell'Istituto  superiore  di  sanita'
(ISS) e del Corpo nazionale dei Vigili del  fuoco  (CNVVF)  i  quali,
nell'ambito  delle  ordinarie  disponibilita'  dei  propri   bilanci,
possono elaborare e promuovere programmi di formazione in materia  di
rischi di incidenti rilevanti.  Le  Regioni  o  i  soggetti  da  esse
designati  si  possono  avvalere,  in   relazione   alle   specifiche
competenze, dell'ARPA e, tramite convenzioni,  degli  organi  tecnici
nazionali. 
                               Art. 10 
 
 
                     Comitato tecnico regionale: 
                    composizione e funzionamento 
 
  1. Il Comitato tecnico regionale (CTR) e' composto da: 
  a) il Direttore regionale o interregionale  dei  vigili  del  fuoco
competente per territorio, con funzione di presidente; 
  b) tre funzionari tecnici del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco
della regione, di cui almeno due con qualifica di dirigente; 
  c) il Comandante provinciale dei vigili del  fuoco  competente  per
territorio; 
  d)  un  rappresentante  della  Direzione  territoriale  del  lavoro
territorialmente competente; 
  e)  un  rappresentante  dell'ordine  degli  ingegneri  degli   enti
territoriali di area vasta, di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della
legge 7 aprile 2014, n. 56, in cui ha sede la direzione  regionale  o
interregionale dei vigili del fuoco; 
  f) un rappresentante  della  regione  o  della  provincia  autonoma
territorialmente competente; 
  g) due rappresentanti  dell'agenzia  regionale  per  la  protezione
dell'ambiente territorialmente competente; 
  h) un rappresentante dell'Unita' operativa territoriale  dell'INAIL
competente; 
  i) un rappresentante dell'Azienda sanitaria locale territorialmente
competente; 
  l) un rappresentante del Comune territorialmente competente; 
  m) un  rappresentante  dell'Ufficio  nazionale  minerario  per  gli
idrocarburi  e  le  georisorse  (UNMIG),  per  gli  stabilimenti  che
svolgono le attivita' di cui all'articolo 2, comma 3; 
  n)  un  rappresentante  dell'autorita'  marittima  territorialmente
competente, per gli stabilimenti presenti  nei  porti  e  nelle  aree
portuali; 
  o) un rappresentante dell'ente territoriale di area  vasta  di  cui
all'articolo 1, commi 2 e 3 della legge 7 aprile 2014, n. 56. 
  2. Le funzioni di segretario sono svolte  da  un  dipendente  della
Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco. 
  3. Per ogni componente e' designato un membro supplente. Al fine di
garantire la funzionalita' del CTR, ogni ente  assicura  la  presenza
dei propri rappresentanti. 
  4. Il Direttore regionale o interregionale  dei  Vigili  del  fuoco
competente per territorio, sulla base delle designazioni  degli  enti
rappresentati nel comitato, nomina i componenti del CTR. 
  5. Ciascun CTR adotta  il  proprio  regolamento  di  funzionamento,
sulla base delle direttive emanate dal Ministero dell'interno. 
  6. Il CTR e' costituito validamente con la presenza dei  due  terzi
dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. 
  7. Il presidente del CTR designa i componenti dei gruppi di  lavoro
incaricati  dello  svolgimento  delle   istruttorie   nonche'   delle
commissioni incaricate di effettuare  le  ispezioni.  Il  numero  dei
componenti dei gruppi di lavoro incaricati  dello  svolgimento  delle
istruttorie e' pari a 4; il numero dei componenti  delle  commissioni
incaricate di effettuare le ispezioni e' pari a 3. 
  8. Il CTR puo'  avvalersi,  senza  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, del supporto tecnico-scientifico  di  enti  ed  istituzioni
pubbliche competenti. 
  9. Per le attivita' svolte nell'ambito del CTR non sono corrisposti
gettoni,  compensi,  rimborsi  spese  o  altri  emolumenti   comunque
denominati, fatta eccezione per  eventuali  costi  di  missione,  che
restano a carico delle amministrazioni di appartenenza. 
                               Art. 11 
 
 
              Coordinamento per l'uniforme applicazione 
                      sul territorio nazionale 
 
  1. E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare, un Coordinamento tra i  rappresentanti  di
tale Ministero, del  Dipartimento  di  protezione  civile  presso  la
Presidenza del Consiglio dei ministri,  dei  Ministeri  dell'interno,
delle infrastrutture e trasporti,  dello  sviluppo  economico,  della
salute,  delle  Regioni  e   Province   autonome,   dell'Associazione
nazionale comuni d'Italia  (ANCI)  e  dell'Unione  Province  Italiane
(UPI).  Partecipano  al  Coordinamento   rappresentanti   del   Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, dell'INAIL,  dell'Istituto  superiore
di sanita' nonche', in rappresentanza del Sistema  nazionale  per  la
protezione ambientale, esperti dell'ISPRA  e,  su  indicazione  della
regione o provincia autonoma di appartenenza, delle agenzie regionali
e provinciali per la protezione dell'ambiente. Il Coordinamento opera
attraverso l'indizione di riunioni periodiche e la creazione  di  una
rete di referenti per lo  scambio  di  dati  e  di  informazioni.  Il
Coordinamento, per lo svolgimento delle sue funzioni, puo' convocare,
a soli fini consultivi, rappresentanti dei  portatori  di  interesse,
quali associazioni degli industriali, delle organizzazioni  sindacali
maggiormente   rappresentative,   delle    associazioni    ambientali
riconosciute tali ai sensi e per gli effetti dell'articolo  13  della
legge 8 luglio 1986, n. 349. 
  2. Il Coordinamento di cui al  comma  1  assicura,  anche  mediante
gruppi di lavoro, l'elaborazione di indirizzi e  di  linee  guida  in
relazione  ad  aspetti  di  comune  interesse  e  permette  un  esame
congiunto di temi e quesiti connessi  all'applicazione  del  presente
decreto, anche  al  fine  di  garantire  un'attuazione  coordinata  e
omogenea  delle  nuove  norme  e  di  prevenire  le   situazioni   di
inadempimento e le relative conseguenze. 
  3. Il ruolo di segreteria tecnica del Coordinamento di cui al comma
1 e' svolto dall'ISPRA. 
  4. Il Coordinamento  di  cui  al  comma  1,  in  particolare,  puo'
formulare proposte ai fini  dell'adozione  dei  decreti  ministeriali
previsti dal presente decreto. 
  5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare rende note, a mezzo di pubblicazione sul sito web istituzionale,
le determinazioni del  Coordinamento  nonche'  gli  indirizzi  e  gli
orientamenti dell'Unione europea. 
  6. Per le attivita'  a  qualunque  titolo  svolte  nell'ambito  del
Coordinamento non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi  spese
o altri emolumenti comunque denominati, fatta eccezione per eventuali
costi di missione, che restano  a  carico  delle  amministrazioni  di
appartenenza. 
  7. Le autorita' competenti  in  materia  di  rischio  di  incidente
rilevante cooperano,  in  ambito  regionale,  nello  svolgimento  dei
propri compiti. 
Capo III

Adempimenti

                               Art. 12 
 
 
                    Obblighi generali del gestore 
 
  1. Il gestore e' tenuto  ad  adottare  tutte  le  misure  idonee  a
prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per la
salute umana e per l'ambiente. 
  2. Il gestore e' tenuto a  dimostrare  in  qualsiasi  momento  alle
autorita' competenti e di controllo, in  particolare  ai  fini  delle
ispezioni e dei controlli, l'adozione di tutte le  misure  necessarie
previste dal presente decreto legislativo. 
                               Art. 13 
 
 
                              Notifica 
 
  1. Il gestore dello stabilimento e' obbligato a trasmettere, con le
modalita' di cui al comma 5, al CTR, alla Regione e  al  soggetto  da
essa  designato,  al  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare tramite l'ISPRA, alla Prefettura, al Comune, al
Comando provinciale  dei  Vigili  del  fuoco  una  notifica,  redatta
secondo il modulo riportato in allegato 5, entro i seguenti termini: 
  a) per i nuovi stabilimenti, centottanta giorni  prima  dell'inizio
della  costruzione  o  sessanta  giorni  prima  delle  modifiche  che
comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose; 
  b) in tutti gli altri casi, entro un anno dalla  data  a  decorrere
dalla quale la direttiva 2012/18/UE si applica allo stabilimento. 
  2. La notifica, sottoscritta  nelle  forme  dell'autocertificazione
secondo  quanto  stabilito  dalla  disciplina  vigente,  contiene  le
seguenti informazioni: 
  a) il nome o la ragione sociale del gestore e l'indirizzo  completo
dello stabilimento; 
  b) la sede legale del gestore, con l'indirizzo completo; 
  c)  il  nome  e  la  funzione  della  persona  responsabile   dello
stabilimento, se diversa da quella di cui alla lettera a); 
  d) le  informazioni  che  consentano  di  individuare  le  sostanze
pericolose e la categoria  di  sostanze  pericolose  presenti  o  che
possono essere presenti; 
  e) la quantita' e lo stato fisico della sostanza pericolosa o delle
sostanze pericolose in questione; 
  f) l'attivita', in corso o prevista, dello stabilimento; 
  g)  l'ambiente  immediatamente  circostante  lo  stabilimento  e  i
fattori passibili di causare un incidente rilevante o  di  aggravarne
le  conseguenze,  comprese  informazioni,   se   disponibili,   sugli
stabilimenti adiacenti, su siti  che  non  rientrano  nell'ambito  di
applicazione del  presente  decreto,  aree  e  sviluppi  edilizi  che
potrebbero essere all'origine o aggravare il rischio o le conseguenze
di un incidente rilevante e di effetti domino. 
  3. Quanto previsto ai commi 1 e 2 non si applica se,  anteriormente
al 1° giugno 2015, il gestore ha gia' trasmesso la notifica, ai sensi
del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ai destinatari di cui
al comma 1 e se le informazioni contenute nella notifica soddisfano i
requisiti di cui al comma 2 e sono rimaste invariate. 
  4. Il gestore, unitamente alla notifica di cui al comma 1, invia ai
medesimi destinatari le ulteriori informazioni indicate nelle sezioni
informative del modulo di cui all'allegato 5; 
  5. La notifica, corredata delle informazioni di cui al comma 4,  e'
trasmessa dal gestore ai destinatari di cui al  comma  1  in  formato
elettronico utilizzando i servizi e gli strumenti di invio telematico
messi  a  disposizione  attraverso  l'inventario  degli  stabilimenti
suscettibili di causare incidenti rilevanti di  cui  all'articolo  5,
comma 3. Nelle more della  predisposizione  dei  suddetti  servizi  e
strumenti di invio telematico, il gestore e' tenuto a trasmettere  la
notifica ai destinatari di cui al comma 1  esclusivamente  via  posta
elettronica  certificata  firmata   digitalmente.   Le   informazioni
contenute nella notifica sono rese disponibili, tramite  il  suddetto
inventario nazionale, agli  organi  tecnici  e  alle  amministrazioni
incaricati dei controlli negli stabilimenti. 
  6. Il gestore degli stabilimenti puo' allegare alla notifica di cui
al  comma  1  le  certificazioni  o  autorizzazioni  previste   dalla
normativa vigente in materia ambientale e di sicurezza e quanto altro
eventualmente predisposto in base a regolamenti comunitari volontari,
come ad esempio il  Regolamento  (CE)  n.  1221/2009  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  25  novembre  2009,   sull'adesione
volontaria  delle  imprese  del  settore  industriale  a  un  sistema
comunitario di ecogestione e audit, e norme tecniche internazionali. 
  7. Il gestore aggiorna la notifica di cui al comma 1 e  le  sezioni
informative di cui all'allegato 5, prima dei seguenti eventi: 
  a) una modifica che comporta un cambiamento  dell'inventario  delle
sostanze pericolose significativo ai fini del  rischio  di  incidente
rilevante,  quali  un  aumento  o  decremento   significativo   della
quantita' oppure una modifica  significativa  della  natura  o  dello
stato fisico delle sostanze pericolose o una  modifica  significativa
dei processi che le impiegano; 
  b) modifica dello  stabilimento  o  di  un  impianto  che  potrebbe
costituire aggravio del preesistente  livello  di  rischio  ai  sensi
dell'articolo 18; 
  c) chiusura definitiva dello stabilimento o sua dismissione; 
  d) variazione delle informazioni di cui ai commi 2 e 4. 
  8. Il gestore di un nuovo stabilimento ovvero  il  gestore  che  ha
realizzato modifiche con aggravio del preesistente livello di rischio
ovvero  modifiche  tali  da  comportare  obblighi  diversi   per   lo
stabilimento  stesso  ai   sensi   del   presente   decreto,   previo
conseguimento delle previste autorizzazioni, prima  dell'avvio  delle
attivita' ne da' comunicazione ai destinatari della notifica  di  cui
al comma 1. 
  9. Le attivita' per la verifica delle informazioni contenute  nella
notifica, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione  da
parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 e in
conformita' alla decisione 2014/895/UE, sono effettuate da ISPRA, con
oneri a carico dei gestori. 
                               Art. 14 
 
 
          Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti 
 
  1. Il gestore dello stabilimento redige un documento che  definisce
la  propria  politica  di  prevenzione  degli  incidenti   rilevanti,
allegando allo stesso il  programma  adottato  per  l'attuazione  del
sistema di gestione della sicurezza; tale politica  e'  proporzionata
ai pericoli di incidenti rilevanti, comprende gli obiettivi  generali
e i principi di azione del gestore, il  ruolo  e  la  responsabilita'
degli organi direttivi, nonche' l'impegno al  continuo  miglioramento
del controllo dei pericoli  di  incidenti  rilevanti,  garantendo  al
contempo un elevato  livello  di  protezione  della  salute  umana  e
dell'ambiente. 
  2. Il documento di cui al comma 1 e' redatto secondo le linee guida
definite all'allegato B ed e' depositato presso lo stabilimento entro
i seguenti termini: 
  a) per gli stabilimenti nuovi, centottanta giorni prima  dell'avvio
delle attivita' o  delle  modifiche  che  comportano  un  cambiamento
dell'inventario delle sostanze pericolose; 
  b) in tutti gli altri casi, un anno dalla data  a  decorrere  dalla
quale la direttiva 2012/18/UE si applica allo stabilimento. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1  e  2  non  si  applicano  se,
anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha  gia'  predisposto  il
documento di cui al comma 1  ai  sensi  del  decreto  legislativo  17
agosto 1999, n. 334, e se le  informazioni  contenute  nel  documento
soddisfano i criteri di cui al comma 1 e sono rimaste invariate. 
  4. Il documento di cui al comma 1 e' riesaminato, e  se  necessario
aggiornato, almeno ogni due anni, ovvero  in  caso  di  modifica  con
aggravio del rischio ai sensi  dell'articolo  18,  sulla  base  delle
linee guida di cui al comma 2. In tali casi esso resta a disposizione
delle autorita' competenti per le istruttorie e i  controlli  di  cui
agli articoli 17 e 27. 
  5. Il gestore predispone e attua la politica di  prevenzione  degli
incidenti rilevanti tramite mezzi e strutture idonei, nonche' tramite
un sistema di gestione della sicurezza, in conformita' all'allegato 3
e alle linee guida di cui al comma 2, proporzionati  ai  pericoli  di
incidenti rilevanti, nonche' alla complessita' dell'organizzazione  o
delle attivita' dello stabilimento.  Il  sistema  di  gestione  della
sicurezza  e'  predisposto  e  attuato   previa   consultazione   del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
  6. I gestori degli stabilimenti  attuano  il  sistema  di  gestione
della sicurezza nei seguenti termini: 
  a)   per   i   nuovi   stabilimenti,   contestualmente   all'inizio
dell'attivita'; 
  b) in tutti gli altri casi, entro un anno dalla  data  a  decorrere
dalla quale la direttiva 2012/18/UE si applica allo stabilimento. 
  7. Il gestore deve procedere all'informazione, all'addestramento  e
all'equipaggiamento di coloro che lavorano nello stabilimento secondo
le modalita' indicate all'allegato B. 
                               Art. 15 
 
 
                        Rapporto di sicurezza 
 
  1. Per gli stabilimenti di soglia superiore, il gestore  redige  un
rapporto di sicurezza. 
  2.  Il  rapporto  di  sicurezza,  di  cui  il  documento   previsto
all'articolo 14, comma 1, e' parte integrante, deve dimostrare che: 
  a) il gestore ha messo in atto, secondo gli elementi  dell'allegato
3, come specificati nelle linee  guida  di  cui  all'allegato  B,  la
politica di prevenzione degli incidenti rilevanti  e  un  sistema  di
gestione della sicurezza per la sua applicazione; 
  b) sono stati individuati i pericoli di  incidente  rilevante  e  i
possibili scenari di incidenti rilevanti e  sono  state  adottate  le
misure necessarie per prevenirli e per limitarne le  conseguenze  per
la salute umana e per l'ambiente; 
  c) la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la  manutenzione
di  qualsiasi  impianto,  deposito,  attrezzatura  e  infrastruttura,
connessi con  il  funzionamento  dello  stabilimento,  che  hanno  un
rapporto con i pericoli di incidente  rilevante  nello  stesso,  sono
sufficientemente sicuri e affidabili nonche', per gli stabilimenti di
cui all'articolo 22, comma 2, lettera c), sono state  previste  anche
le misure complementari; 
  d) sono stati predisposti i piani d'emergenza interna e sono  stati
forniti al Prefetto gli elementi utili per l'elaborazione  del  piano
d'emergenza esterna; 
  e) sono state fornite all'autorita' competente informazioni che  le
permettano di adottare decisioni in merito all'insediamento di  nuove
attivita'  o  alla   costruzione   di   insediamenti   attorno   agli
stabilimenti gia' esistenti. 
  3. Il rapporto di sicurezza di cui al comma  1  contiene  almeno  i
dati di cui all'allegato 2 ed indica,  tra  l'altro,  il  nome  delle
organizzazioni partecipanti alla stesura del rapporto. 
  4. I criteri, i dati e le informazioni occorrenti per la  redazione
del rapporto  di  sicurezza,  i  criteri  per  l'adozione  di  misure
specifiche in relazione ai  diversi  tipi  di  incidenti,  nonche'  i
criteri  per  la  valutazione  del   rapporto   medesimo   da   parte
dell'autorita' competente sono definiti all'allegato C. 
  5. Al fine di semplificare le procedure e purche' ricorrano tutti i
requisiti  prescritti  dal  presente  articolo,   la   documentazione
predisposta in attuazione di altre norme di legge  o  di  regolamenti
comunitari, puo' essere utilizzata  per  costituire  il  rapporto  di
sicurezza. 
  6. Il rapporto di sicurezza e' inviato, anche per  via  telematica,
al CTR di cui all'articolo 10, nei seguenti termini: 
  a)  per  i  nuovi  stabilimenti,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo  16,  nella  versione   definitiva   prima   dell'avvio
dell'attivita' oppure delle modifiche che comportano  un  cambiamento
dell'inventario delle sostanze pericolose; 
  b) per gli stabilimenti preesistenti, entro il 1° giugno 2016; 
  c) per gli altri stabilimenti, entro  due  anni  dalla  data  dalla
quale la direttiva 2012/18/UE si applica allo stabilimento; 
  d) in occasione del riesame periodico di cui al comma 8, lettere a)
e b). 
  7. Per gli stabilimenti preesistenti, quanto previsto ai  commi  1,
2, 3 e 6, lettera b), si intende soddisfatto se, anteriormente al  1°
giugno 2015, il gestore ha gia' trasmesso all'autorita' competente il
rapporto di sicurezza ai sensi  del  decreto  legislativo  17  agosto
1999, n. 334,  e  se  le  informazioni  contenute  in  tale  rapporto
soddisfano i criteri di cui ai commi 2 e 3 e sono rimaste  invariate.
Negli altri casi, per conformarsi ai  commi  1,  2  e  3  il  gestore
presenta le parti modificate del rapporto di  sicurezza  nella  forma
concordata con il CTR, entro i termini di cui al comma 6. 
  8. Il gestore, fermo restando l'obbligo di riesame biennale di  cui
all'articolo 14, comma 4, riesamina il rapporto di sicurezza: 
  a) almeno ogni cinque anni; 
  b) nei casi previsti dall'articolo 18; 
  c) a seguito di un incidente rilevante nel proprio  stabilimento  e
in qualsiasi altro momento, su iniziativa propria o su richiesta  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  o
del CTR, qualora fatti nuovi lo  giustifichino  o  in  considerazione
delle nuove conoscenze tecniche in materia  di  sicurezza  derivanti,
per  esempio,  dall'analisi  degli  incidenti  o,  nella  misura  del
possibile,  dei  «quasi  incidenti»  e  dei  nuovi   sviluppi   delle
conoscenze nel campo della valutazione dei pericoli, o a  seguito  di
modifiche  legislative  o  dell'adozione  dei  decreti   ministeriali
previsti dal presente decreto. 
  9. Il gestore comunica immediatamente al  CTR  se  il  riesame  del
rapporto di sicurezza di cui al comma 8 comporti o meno una  modifica
dello stesso e, in caso affermativo, trasmette tempestivamente a tale
autorita'  il  rapporto  di  sicurezza  aggiornato  o  le  sue  parti
aggiornate. 
                               Art. 16 
 
 
              Nuovi stabilimenti: rapporti di sicurezza 
 
  1. Chiunque intende realizzare  un  nuovo  stabilimento  di  soglia
superiore, prima di dare  inizio  alla  costruzione  degli  impianti,
oltre a tutte le autorizzazioni previste dalla legislazione  vigente,
deve ottenere il nulla osta di fattibilita' di cui  all'articolo  17,
comma 2; a tal fine, presenta al  CTR  di  cui  all'articolo  10,  un
rapporto preliminare di sicurezza redatto secondo i  criteri  di  cui
all'allegato C. Il permesso di costruire non puo'  essere  rilasciato
in mancanza del nulla osta di fattibilita'. 
  2. Prima di dare inizio all'attivita', il gestore deve ottenere  il
parere tecnico conclusivo di cui all'articolo 17, comma 2; a tal fine
il  gestore  presenta  al  CTR  il  rapporto  di  sicurezza  di   cui
all'articolo 15, nella versione definitiva. 
                               Art. 17 
 
 
       Procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza 
 
  1. Il CTR di cui all'articolo 10 effettua le  istruttorie  per  gli
stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza ai
sensi dell'articolo 15, con oneri a  carico  dei  gestori,  e  adotta
altresi' il provvedimento conclusivo.  Ove  lo  stabilimento  sia  in
possesso di autorizzazioni ambientali,  il  CTR  esprime  le  proprie
determinazioni tenendo conto delle prescrizioni ambientali. 
  2. Per i nuovi stabilimenti o per le modifiche individuate ai sensi
dell'articolo 18, il CTR avvia l'istruttoria all'atto del ricevimento
del rapporto preliminare di  sicurezza.  Il  Comitato,  esaminato  il
rapporto  preliminare  di  sicurezza,   effettuati   i   sopralluoghi
eventualmente  ritenuti  necessari,   rilascia   il   nulla-osta   di
fattibilita', eventualmente condizionato ovvero, qualora l'esame  del
rapporto preliminare abbia rilevato gravi carenze per quanto riguarda
la sicurezza, formula la proposta di divieto  di  costruzione,  entro
quattro mesi dal ricevimento del rapporto preliminare  di  sicurezza,
fatte   salve   le   sospensioni   necessarie   all'acquisizione   di
informazioni supplementari, non superiori  comunque  a  due  mesi.  A
seguito del  rilascio  del  nulla-osta  di  fattibilita'  il  gestore
trasmette al CTR il rapporto  definitivo  di  sicurezza  relativo  al
progetto  particolareggiato.  Il  Comitato,  esaminato  il   rapporto
definitivo di sicurezza, esprime il parere tecnico  conclusivo  entro
il termine di quattro mesi dal ricevimento del rapporto di sicurezza,
comprensivo  dei  necessari  sopralluoghi.  Nell'atto  che   conclude
l'istruttoria  sono  indicate  le  valutazioni  tecniche  finali,  le
eventuali prescrizioni  integrative  e,  qualora  le  misure  che  il
gestore intende adottare per la  prevenzione  e  per  la  limitazione
delle  conseguenze  di  incidenti  rilevanti   risultino   nettamente
inadeguate ovvero non siano state fornite le informazioni  richieste,
e' disposto il divieto di inizio di attivita'. 
  3. In tutti  gli  altri  casi  il  CTR,  ricevuto  il  rapporto  di
sicurezza, avvia l'istruttoria e, esaminato il rapporto di sicurezza,
esprime le valutazioni di propria  competenza  entro  il  termine  di
quattro mesi dall'avvio  dell'istruttoria,  termine  comprensivo  dei
necessari  sopralluoghi,  fatte  salve  le   sospensioni   necessarie
all'acquisizione  di  informazioni  supplementari,  che  non  possono
essere  comunque  superiori  a  due  mesi.  Nell'atto  che   conclude
l'istruttoria  sono  indicate  le  valutazioni  tecniche  finali,  le
eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure adottate  dal
gestore per la prevenzione e per  la  limitazione  delle  conseguenze
degli incidenti rilevanti siano nettamente insufficienti, e' disposta
la limitazione o il divieto di esercizio. 
  4. Gli atti adottati dal  CTR  ai  sensi  dei  commi  2  e  3  sono
trasmessi agli enti rappresentati nel CTR, al Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del  mare,  all'ISPRA,  al  Ministero
dell'interno e alla Prefettura territorialmente competente. 
  5. Il gestore dello stabilimento partecipa, anche  a  mezzo  di  un
tecnico di sua fiducia, all'istruttoria tecnica prevista dal presente
decreto. La partecipazione puo' avvenire  attraverso  l'accesso  agli
atti del procedimento, la  presentazione  di  eventuali  osservazioni
scritte  e  documentazioni  integrative,  la  presenza  in  caso   di
sopralluoghi nello  stabilimento.  Qualora  ritenuto  necessario  dal
Comitato, il gestore puo' essere chiamato a partecipare alle riunioni
del  Comitato  stesso  e  del  gruppo  di  lavoro  incaricato   dello
svolgimento dell'istruttoria. 
  6. L'istruttoria per il rilascio del  nulla  osta  di  fattibilita'
comprende la valutazione del progetto  delle  attivita'  soggette  al
controllo dei Vigili del fuoco ai sensi del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. 
  7. Le istruttorie di cui ai commi 2 e  3  comprendono  sopralluoghi
tesi a garantire che i dati e le informazioni contenuti nel  rapporto
di sicurezza descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento e
a verificare l'ottemperanza alle prescrizioni. Tali sopralluoghi sono
effettuati anche ai fini delle verifiche di prevenzione incendi. 
                               Art. 18 
 
 
                    Modifiche di uno stabilimento 
 
  1. In caso di modifiche di un impianto, di uno stabilimento, di  un
deposito, di un processo o della natura o della forma  fisica  o  dei
quantitativi  di  sostanze  pericolose  che   potrebbero   costituire
aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti o
potrebbero comportare la riclassificazione  di  uno  stabilimento  di
soglia inferiore in uno stabilimento di soglia superiore o viceversa,
il gestore, secondo le procedure e i termini  fissati  ai  sensi  del
comma 2: 
  a) riesamina e, se necessario, aggiorna la notifica  e  le  sezioni
informative del modulo di cui all'allegato 5, il  documento  relativo
alla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, il sistema di
gestione della sicurezza e trasmette  alle  autorita'  competenti  ai
sensi del presente decreto  tutte  le  informazioni  utili  prima  di
procedere alle modifiche; 
  b) riesamina e, se necessario, aggiorna il rapporto di sicurezza  e
trasmette al Comitato di cui all'articolo 10  tutte  le  informazioni
utili prima di procedere alle modifiche, per l'avvio dell'istruttoria
di cui agli articoli 16 e 17 per i nuovi stabilimenti; 
  c) comunica la modifica  all'autorita'  competente  in  materia  di
valutazione di impatto ambientale, che si pronuncia entro un mese, ai
fini della verifica di assoggettabilita' alla procedura prevista  per
tale valutazione. 
  2. Le modifiche che potrebbero costituire aggravio del preesistente
livello di rischio di incidenti rilevanti, e le procedure e i termini
di cui al comma 1, sono definiti all'allegato D. 
                               Art. 19 
 
 
                           Effetto domino 
 
  1. Il CTR, in  accordo  con  la  regione  o  il  soggetto  da  essa
designato, in base alle informazioni fornite  dai  gestori  ai  sensi
degli articoli 13 e 15, ovvero acquisite a seguito di  una  richiesta
di informazioni aggiuntive o mediante le ispezioni  svolte  ai  sensi
dell'articolo 27, sulla base dei  criteri  definiti  all'allegato  E,
individua gli stabilimenti o  i  gruppi  di  stabilimenti  di  soglia
inferiore e di soglia superiore, per i quali  la  probabilita'  o  la
possibilita' o le  conseguenze  di  un  incidente  rilevante  possono
essere maggiori a causa della posizione geografica,  della  vicinanza
degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose
presenti in essi, dandone comunicazione ai gestori degli stabilimenti
interessati. 
  2. Qualora il CTR o la regione o  il  soggetto  da  essa  designato
dispongano di ulteriori informazioni rispetto a  quelle  fornite  dai
gestori ai sensi degli articoli  13  e  15,  relativamente  a  quanto
indicato  all'articolo  13,  comma  2,   lettera   g),   le   mettono
tempestivamente a disposizione dei gestori ai fini  dell'applicazione
del comma 4. 
  3. I gestori degli stabilimenti di cui al comma  1  trasmettono  al
Prefetto, entro quattro mesi dalla comunicazione di cui al  comma  1,
le informazioni necessarie per gli adempimenti  di  cui  all'articolo
21. 
  4. I gestori degli stabilimenti individuati ai sensi  del  comma  1
devono: 
  a)  scambiarsi  le  informazioni  necessarie  per   consentire   di
riesaminare e, eventualmente,  modificare,  in  considerazione  della
natura e dell'entita' del pericolo globale di incidente rilevante,  i
rispettivi documenti relativi  alla  politica  di  prevenzione  degli
incidenti  rilevanti,  i  sistemi  di  gestione  della  sicurezza,  i
rapporti di sicurezza, i piani di emergenza interna; 
  b) cooperare nella  diffusione  delle  informazioni  nei  confronti
della popolazione e dei siti adiacenti che non rientrano  nell'ambito
di applicazione del  presente  decreto,  nonche'  nella  trasmissione
delle informazioni all'autorita' competente  per  la  predisposizione
dei piani di emergenza esterna. 
  5. Il CTR accerta che: 
  a) avvenga lo scambio, fra i gestori, delle informazioni di cui  al
comma 4, lettera a); 
  b) i  gestori  cooperino  nella  diffusione  e  trasmissione  delle
informazioni di cui al comma 4, lettera b). 
  6. Il CTR, in  accordo  con  la  regione  o  il  soggetto  da  essa
designato: 
  a) individua, tra  le  aree  soggette  ad  effetto  domino,  quelle
caratterizzate da una elevata concentrazione di  stabilimenti,  sulla
base  dei  criteri  definiti  all'allegato  E  e  sulla  base   delle
informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3; 
  b) coordina fra  tutti  i  gestori  degli  stabilimenti  di  soglia
superiore e di soglia inferiore presenti in ognuna di  tali  aree  lo
scambio delle informazioni  necessarie  per  accertare  la  natura  e
l'entita' del pericolo complessivo di incidenti rilevanti; 
  c) puo' richiedere, in presenza nell'area  di  situazioni  critiche
per   la   gestione   delle   emergenze,   o   per    il    controllo
dell'urbanizzazione, o per l'informazione alla popolazione  derivanti
da effetti domino, la predisposizione, da  parte  dei  gestori  degli
stabilimenti di soglia superiore e di soglia  inferiore  interessati,
di uno studio di sicurezza integrato dell'area. 
  7. Nell'allegato E sono stabiliti: 
  a) i criteri per l'individuazione degli  stabilimenti  soggetti  ad
effetto domino; 
  b) i criteri per l'individuazione e la  perimetrazione  delle  aree
soggette ad effetto domino, caratterizzate da elevata  concentrazione
di stabilimenti; 
  c) le procedure per lo scambio delle informazioni fra i  gestori  e
per la predisposizione dell'eventuale studio di  sicurezza  integrato
dell'area. 
                               Art. 20 
 
 
                     Piano di emergenza interna 
 
  1. Per tutti gli stabilimenti di soglia  superiore  il  gestore  e'
tenuto a predisporre, previa consultazione del personale  che  lavora
nello  stabilimento,   ivi   compreso   il   personale   di   imprese
subappaltatrici a lungo termine, il piano  di  emergenza  interna  da
adottare nello stabilimento nei seguenti termini: 
  a) per i nuovi stabilimenti, prima di iniziare  l'attivita'  oppure
delle modifiche che comportano un cambiamento  dell'inventario  delle
sostanze pericolose; 
  b) per gli stabilimenti preesistenti, entro il 1°  giugno  2016,  a
meno che il piano di emergenza interna  predisposto  anteriormente  a
tale data,  in  conformita'  alle  disposizioni  di  cui  al  decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e  le  informazioni  che  vi  sono
contenute nonche' le informazioni di cui al comma 4 siano conformi  a
quanto previsto dal presente articolo e siano rimaste invariate; 
  c) per gli altri stabilimenti entro un anno dalla data dalla  quale
la direttiva 2012/18/UE si applica allo stabilimento. 
  2. Il piano di emergenza interna contiene almeno le informazioni di
cui all'allegato 4, punto 1, ed e' predisposto allo scopo di: 
  a)  controllare  e  circoscrivere  gli   incidenti   in   modo   da
minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per
l'ambiente e per i beni; 
  b) mettere in atto le misure necessarie per  proteggere  la  salute
umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti; 
  c) informare adeguatamente i lavoratori, e i servizi o le autorita'
locali competenti; 
  d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo
un incidente rilevante. 
  3. Il piano di emergenza interna e' riesaminato, sperimentato e, se
necessario,  aggiornato  dal  gestore,   previa   consultazione   del
personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di
imprese subappaltatrici a lungo termine, ad  intervalli  appropriati,
e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene  conto  dei
cambiamenti avvenuti nello stabilimento e nei servizi  di  emergenza,
dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle  misure
da adottare in caso di incidente rilevante. 
  4.  Il  gestore  trasmette  alla  autorita'   competente   per   la
predisposizione dei piani di  emergenza  esterna,  entro  gli  stessi
termini  di  cui  al  comma  1,  tutte  le  informazioni  utili   per
l'elaborazione del piano di emergenza di cui all'articolo 21. 
  5. La consultazione del personale che  lavora  nello  stabilimento,
ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine,
di cui ai commi 1 e 3, e' effettuata con le  modalita'  definite  con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare, di concerto con i Ministri  dell'interno,  della  salute  e
dello sviluppo economico, d'intesa con la  Conferenza  Unificata,  da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400. 
  6. Per tutti gli stabilimenti  di  soglia  inferiore  le  eventuali
emergenze all'interno dello stabilimento connesse con la presenza  di
sostanze  pericolose  sono  gestite  secondo  le   procedure   e   le
pianificazioni predisposte dal  gestore  nell'ambito  dell'attuazione
del sistema di gestione della sicurezza di cui all'articolo 14, comma
5 e all'allegato 3. 
                               Art. 21 
 
 
                     Piano di emergenza esterna 
 
  1. Per gli stabilimenti di soglia superiore e di soglia  inferiore,
al fine di  limitare  gli  effetti  dannosi  derivanti  da  incidenti
rilevanti, il Prefetto, d'intesa con le regioni e con gli enti locali
interessati, sentito il CTR e previa consultazione della  popolazione
e in base alle linee guida previste dal comma 7, predispone il  piano
di emergenza esterna allo stabilimento e ne coordina l'attuazione. 
  2. Per gli stabilimenti di soglia superiore il piano e' predisposto
sulla scorta delle informazioni fornite dal gestore  ai  sensi  degli
articoli  19,  comma  3,  e  20,  comma  4,   e   delle   conclusioni
dell'istruttoria di cui all'articolo 17,  ove  disponibili;  per  gli
stabilimenti di soglia inferiore il piano e' predisposto sulla scorta
delle informazioni fornite dal gestore ai sensi degli articoli  13  e
19, comma 3, ove disponibili. 
  3. Il piano e' comunicato al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, all'ISPRA, al Ministero  dell'interno,  al
Dipartimento della protezione civile, nonche' al CTR e alla regione o
al soggetto da essa designato e ai sindaci, alla regione  e  all'ente
territoriale di area vasta, di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della
legge  7  aprile  2014,  n.  56,  competenti  per  territorio.  Nella
comunicazione  al  Ministero  dell'ambiente  e   della   tutela   del
territorio e del mare devono essere segnalati anche gli  stabilimenti
di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b). 
  4. Il piano di cui al comma 1 e' elaborato,  tenendo  conto  almeno
delle indicazioni di cui all'allegato 4, punto 2, allo scopo di: 
  a)  controllare  e  circoscrivere  gli   incidenti   in   modo   da
minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per
l'ambiente e per i beni; 
  b) mettere in atto le misure necessarie per  proteggere  la  salute
umana e l'ambiente  dalle  conseguenze  di  incidenti  rilevanti,  in
particolare mediante la cooperazione rafforzata negli  interventi  di
soccorso con l'organizzazione di protezione civile; 
  c) informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e
le autorita' locali competenti; 
  d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e
al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante. 
  5. Il Prefetto redige il piano di emergenza esterna entro due  anni
dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte  del  gestore,
ai sensi dell'articolo 20, comma 4. 
  6. Il piano di cui al comma 1 e' riesaminato,  sperimentato  e,  se
necessario, aggiornato, previa consultazione della  popolazione,  dal
Prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori  a  tre
anni.  La  revisione  tiene  conto  dei  cambiamenti  avvenuti  negli
stabilimenti e nei servizi di  emergenza,  dei  progressi  tecnici  e
delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in  caso  di
incidenti rilevanti; il Prefetto informa della revisione del piano  i
soggetti ai quali il piano e' comunicato ai sensi del comma 3. 
  7. Il Dipartimento della protezione civile stabilisce, d'intesa con
la Conferenza Unificata, le linee guida per  la  predisposizione  del
piano di emergenza esterna,  e  per  la  relativa  informazione  alla
popolazione.  Fino  all'emanazione  delle  predette  linee  guida  si
applicano le disposizioni in materia di pianificazione dell'emergenza
esterna  degli  stabilimenti  industriali  a  rischio  di   incidente
rilevante e di informazione alla popolazione sul rischio  industriale
adottate ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto  legislativo
17 agosto 1999, n. 334. 
  8. Sulla base delle proposte formulate dal Coordinamento  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 1, d'intesa con la Conferenza  Unificata,  si
provvede all'aggiornamento delle linee guida di cui al comma 7. 
  9. Per le aree ad elevata concentrazione di  stabilimenti  soggetti
ad effetto domino di cui all'articolo 19 il Prefetto, d'intesa con la
regione e gli enti locali interessati,  sentito  il  CTR,  redige  il
piano di emergenza esterna, in conformita' al comma 1, tenendo  conto
dei   potenziali   effetti   domino   nell'area   interessata;   fino
all'emanazione del nuovo piano di emergenza esterna si applica quello
gia' emanato in precedenza. 
  10. La consultazione  della  popolazione  sui  piani  di  emergenza
esterna, di cui ai commi 1  e  6,  e'  effettuata  con  le  modalita'
definite con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, della
salute  e  dello  sviluppo  economico,  d'intesa  con  la  Conferenza
Unificata, da adottare ai sensi  dell'articolo  17,  comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400. 
  11. In base alle informazioni contenute nel rapporto  di  sicurezza
nonche' trasmesse dal gestore ai sensi dell'articolo 20, comma  4,  e
dell'articolo 13, il Prefetto, d'intesa con la  regione  e  gli  enti
locali interessati, sentito il CTR, qualora non siano ragionevolmente
prevedibili effetti all'esterno dello  stabilimento  provocati  dagli
incidenti rilevanti connessi alla  presenza  di  sostanze  pericolose
puo' decidere di non predisporre il piano. Tale decisione deve essere
tempestivamente comunicata alle altre  autorita'  competenti  di  cui
all'articolo 13, comma 1, unitamente alle relative motivazioni. 
                               Art. 22 
 
 
       Assetto del territorio e controllo dell'urbanizzazione 
 
  1. Nelle zone interessate dagli stabilimenti si applicano requisiti
minimi di sicurezza in materia di  pianificazione  territoriale,  con
riferimento alla destinazione e utilizzazione dei suoli, che  tengono
conto degli obiettivi di  prevenire  gli  incidenti  rilevanti  o  di
limitarne le conseguenze, nei casi di: 
  a) insediamenti di stabilimenti nuovi; 
  b) modifiche degli stabilimenti di cui all'articolo 18, comma 1; 
  c) nuovi insediamenti o infrastrutture  attorno  agli  stabilimenti
esistenti,  quali,  vie  di  trasporto,  luoghi   frequentati   dalla
collettivita'  sia  ad  uso  pubblico  che  ad  uso   privato,   zone
residenziali,    qualora    l'ubicazione    o    l'insediamento     o
l'infrastruttura possono aggravare il rischio o le conseguenze di  un
incidente rilevante. 
  2.  Nelle   zone   interessate   dagli   stabilimenti,   gli   enti
territoriali, nell'elaborazione e nell'adozione  degli  strumenti  di
pianificazione dell'assetto del territorio, tengono  conto,  in  base
agli elementi informativi acquisiti  ai  sensi  del  comma  8,  della
necessita' di: 
  a) prevedere e mantenere opportune distanze di  sicurezza  tra  gli
stabilimenti  e  le  zone  residenziali,  gli  edifici  e   le   zone
frequentati dal pubblico, le aree ricreative e, per quanto possibile,
le principali vie di trasporto; 
  b)  proteggere,  se  necessario,  mediante  opportune  distanze  di
sicurezza o altre misure pertinenti, le zone di particolare interesse
naturale o particolarmente sensibili  dal  punto  di  vista  naturale
nonche' gli istituti, i luoghi  e  le  aree  tutelati  ai  sensi  del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  che  si  trovano  nelle
vicinanze degli stabilimenti; 
  c) adottare, per gli  stabilimenti  preesistenti,  misure  tecniche
complementari per non accrescere i  rischi  per  la  salute  umana  e
l'ambiente. 
  3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, con decreto del Ministro
delle  infrastrutture   e   dei   trasporti,   sentiti   i   Ministri
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno,
della salute, dello sviluppo economico e dei beni e  delle  attivita'
culturali  e  del  turismo,  nonche'  d'intesa  con   la   Conferenza
Unificata, da adottare entro un anno dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto, sono adottate linee guida in materia di assetto
del territorio, per la formazione degli strumenti  di  pianificazione
urbanistica e territoriale e delle relative procedure  di  attuazione
per le zone  interessate  dagli  stabilimenti,  nonche'  stabiliti  i
requisiti minimi di sicurezza di cui al comma 1. Dette  linee  guida,
oltre a quanto previsto al comma 2, individuano: 
  a) gli elementi che devono  essere  tenuti  in  considerazione  nel
quadro  conoscitivo  relativo  allo  stato  del   territorio,   delle
componenti  ambientali  e  dei  beni   culturali   e   paesaggistici,
interessati da potenziali scenari di incidente rilevante; 
  b) i criteri per  l'eventuale  adozione  da  parte  delle  regioni,
nell'ambito degli strumenti di  governo  del  territorio,  di  misure
aggiuntive di sicurezza e di tutela delle  persone  e  dell'ambiente,
anche tramite interventi sugli immobili e sulle  aree  potenzialmente
interessate da scenari di danno; 
  c)  i  criteri  per  la  semplificazione   e   l'unificazione   dei
procedimenti di pianificazione territoriale ed urbanistica,  ai  fini
del controllo dell'urbanizzazione nelle aree a rischio  di  incidente
rilevante. 
  4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma  3  valgono,  in
quanto applicabili, le disposizioni di cui al  decreto  del  Ministro
dei lavori pubblici del 9  maggio  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2001. 
  5. Le Regioni assicurano il coordinamento delle norme in materia di
pianificazione urbanistica, territoriale e di tutela  ambientale  con
quelle derivanti dal presente decreto e dal decreto di cui  al  comma
3, prevedendo anche opportune forme di  concertazione  tra  gli  enti
territoriali competenti, nonche' con gli altri soggetti interessati. 
  6. Gli enti territoriali di area  vasta,  di  cui  all'articolo  1,
commi 2  e  3,  della  legge  7  aprile  2014,  n.  56,  individuano,
nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione  territoriale  con
il concorso dei comuni interessati, le aree sulle quali ricadono  gli
effetti prodotti dagli stabilimenti, acquisendo, ove disponibili,  le
informazioni contenute nell'elaborato tecnico di cui al comma 7. 
  7. Gli  strumenti  urbanistici  da  adottarsi  a  livello  comunale
individuano e disciplinano, anche in relazione ai contenuti del Piano
territoriale  di  coordinamento  di  cui  al  comma  6,  le  aree  da
sottoporre  a  specifica  regolamentazione  nei  casi  previsti   dal
presente articolo. A tal fine, gli strumenti urbanistici  comprendono
un elaborato tecnico «Rischio di  incidenti  rilevanti»,  di  seguito
ERIR, relativo al controllo dell'urbanizzazione  nelle  aree  in  cui
sono presenti stabilimenti. Tale  elaborato  tecnico  e'  predisposto
secondo quanto stabilito  dal  decreto  di  cui  al  comma  3  ed  e'
aggiornato in occasione di ogni variazione allo strumento urbanistico
vigente che interessi le aree di danno  degli  stabilimenti,  nonche'
nei casi previsti al comma 1, lettere a) e b) che modifichino  l'area
di danno, e comunque almeno ogni cinque anni. 
  Le informazioni contenute  nell'elaborato  tecnico  sono  trasmesse
alla  regione  e  agli   enti   locali   territoriali   eventualmente
interessati dagli  scenari  incidentali,  al  fine  di  adeguare  gli
strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di competenza. 
  8. Per l'espletamento delle attivita' di cui al  presente  articolo
le autorita' competenti in materia di pianificazione  territoriale  e
urbanistica, nell'ambito delle rispettive  attribuzioni,  utilizzano,
secondo i criteri e le modalita' stabiliti  nel  decreto  di  cui  al
comma  3,  le  informazioni  fornite  dal  gestore,  comprese  quelle
relative alle eventuali misure tecniche complementari adottate di cui
al comma 2, lettera c), gli esiti delle  ispezioni  svolte  ai  sensi
dell'articolo 27 e le valutazioni del CTR.  A  tal  fine  il  gestore
degli stabilimenti di soglia inferiore fornisce, su  richiesta  delle
autorita' competenti, informazioni sufficienti sui  rischi  derivanti
dallo stabilimento ai fini della pianificazione territoriale. 
  9. Ferme restando  le  attribuzioni  di  legge,  gli  strumenti  di
pianificazione territoriale e urbanistica  recepiscono  gli  elementi
pertinenti del piano di emergenza esterna di cui all'articolo  21.  A
tal fine,  le  autorita'  competenti  in  materia  di  pianificazione
territoriale e urbanistica acquisiscono tali elementi dal Prefetto. 
  10. Qualora non sia stato  adottato  l'elaborato  tecnico  ERIR,  i
titoli abilitativi edilizi relativi agli interventi di cui  al  comma
1, lettere a), b) e c),  sono  rilasciati  qualora  il  progetto  sia
conforme ai requisiti minimi di sicurezza di cui  al  comma  1,  come
definiti nel decreto di cui al comma 3, previo parere tecnico del CTR
sui rischi connessi alla presenza dello stabilimento. Tale parere  e'
formulato sulla base delle informazioni  fornite  dai  gestori  degli
stabilimenti, secondo i criteri e le modalita' contenuti nel  decreto
di cui al comma 3. 
  11. Per gli stabilimenti  e  il  territorio  ricadenti  in  un'area
soggetta ad effetto domino di cui all'articolo 19, gli  strumenti  di
pianificazione  territoriale  e  urbanistica   tengono   conto,   ove
disponibili, delle  risultanze  della  valutazione  dello  studio  di
sicurezza integrato dell'area. 
                               Art. 23 
 
 
         Informazioni al pubblico e accesso all'informazione 
 
  1. Le informazioni e i dati  relativi  agli  stabilimenti  raccolti
dalle  autorita'  pubbliche  in  applicazione  del  presente  decreto
possono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali  sono  stati
richiesti. 
  2.  Le  informazioni  detenute  dalle   autorita'   competenti   in
applicazione del presente  decreto  sono  messe  a  disposizione  del
pubblico  che  ne  faccia  richiesta,  con  le   modalita'   di   cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. 
  3. La divulgazione delle informazioni prevista del presente decreto
puo' essere rifiutata o limitata dall'autorita' competente  nei  casi
previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.
195. 
  4. Per  gli  stabilimenti  di  soglia  superiore  il  CTR  provvede
affinche' l'inventario delle sostanze pericolose  e  il  rapporto  di
sicurezza di cui all'articolo 15 siano accessibili, su richiesta,  al
pubblico. Qualora ricorrano le  condizioni  di  cui  all'articolo  5,
comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, il  gestore,
o l'autorita' competente di cui all'articolo citato, puo' chiedere al
CTR di non diffondere  alcune  parti  del  rapporto  di  sicurezza  e
dell'inventario.  In  tali  casi,  previa  approvazione  del  CTR   o
dell'autorita' competente di cui all'articolo 5, comma 2 del  decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195, il gestore presenta  al  CTR  una
versione modificata del rapporto di sicurezza, o dell'inventario,  da
cui siano escluse le parti in questione. A tal fine la  versione  del
rapporto puo' essere predisposta sotto forma di sintesi non  tecnica,
comprendente almeno informazioni generali sui pericoli  di  incidenti
rilevanti  e  sui  loro  effetti  potenziali  sulla  salute  umana  e
sull'ambiente in caso di incidente rilevante. 
  5. E' vietata la diffusione dei dati e delle informazioni riservate
di cui al comma 3, da parte di chiunque ne  venga  a  conoscenza  per
motivi attinenti al suo ufficio. 
  6.  Il  comune   ove   e'   localizzato   lo   stabilimento   mette
tempestivamente  a  disposizione  del  pubblico,  anche  in   formato
elettronico  e  mediante  pubblicazione  sul  proprio  sito  web,  le
informazioni fornite dal gestore ai sensi dell'articolo 13, comma  5,
eventualmente rese maggiormente  comprensibili,  fermo  restando  che
tali  informazioni  dovranno  includere  almeno  i  contenuti  minimi
riportati nelle sezioni informative A1, D, F, H, L del modulo di  cui
all'allegato 5. Tali informazioni sono permanentemente a disposizione
del pubblico e sono tenute aggiornate, in  particolare  nel  caso  di
modifiche di cui all'articolo 18. 
  7. Le informazioni di cui al comma 6, comprensive  di  informazioni
chiare e comprensibili sulle misure di sicurezza e sul  comportamento
da tenere in caso di incidente rilevante, sono fornite d'ufficio  dal
sindaco, nella forma piu' idonea, a tutte le persone ed  a  qualsiasi
struttura  e  area  frequentata  dal  pubblico,  compresi  scuole   e
ospedali, che  possono  essere  colpiti  da  un  incidente  rilevante
verificatosi  in  uno  degli  stabilimenti,  nonche'  a   tutti   gli
stabilimenti ad esso adiacenti soggetti a possibile  effetto  domino.
Tali informazioni, predisposte anche sulla base delle linee guida  di
cui all'articolo 21, comma 7,  sono  periodicamente  rivedute  e,  se
necessario, aggiornate, in particolare nel caso di modifiche  di  cui
all'articolo  18,  nonche'  sulla  base  delle   ispezioni   di   cui
all'articolo 27 e, per gli stabilimenti di  soglia  superiore,  sulla
base delle conclusioni dell'istruttoria di cui  all'articolo  17.  Le
informazioni  sono  nuovamente  diffuse   in   occasione   del   loro
aggiornamento e in ogni caso almeno ogni cinque anni. 
  8. Contro le determinazioni dell'autorita'  competente  concernenti
il diritto di accesso in caso di richiesta di  informazioni  a  norma
dei commi 2 e 4, il  richiedente  puo'  presentare  ricorso  in  sede
giurisdizionale secondo la procedura di cui all'articolo 25, commi 5,
5-bis  e  6,  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e   successive
modificazioni,  ovvero  puo'  chiedere  il  riesame  delle   suddette
determinazioni, secondo la procedura stabilita all'articolo 25, comma
4, della stessa legge n. 241 del 1990, al difensore civico competente
per territorio, nel caso  di  atti  delle  amministrazioni  comunali,
degli enti territoriali di area vasta, di cui all'articolo 1, commi 2
e 3,  della  legge  7  aprile  2014,  n.  56,  e  regionali,  o  alla
Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 della legge  n.  241
del  1990,  nel  caso  di  atti  delle  amministrazioni  centrali   o
periferiche dello Stato. 
                               Art. 24 
 
 
                       Consultazione pubblica 
              e partecipazione al processo decisionale 
 
  1. Il pubblico interessato deve  essere  tempestivamente  messo  in
grado di esprimere il proprio parere sui singoli  progetti  specifici
nei seguenti casi: 
  a) elaborazione dei progetti relativi a nuovi stabilimenti  di  cui
all'articolo 22 del presente decreto; 
  b) modifiche di stabilimenti di cui all'articolo 18,  qualora  tali
modifiche  siano   soggette   alle   disposizioni   in   materia   di
pianificazione del territorio di cui all'articolo 22; 
  c) creazione di nuovi insediamenti o  infrastrutture  attorno  agli
stabilimenti  qualora  l'ubicazione   o   gli   insediamenti   o   le
infrastrutture possano aggravare il rischio o le  conseguenze  di  un
incidente rilevante secondo quanto stabilito  dalle  disposizioni  in
materia di controllo dell'urbanizzazione di cui all'articolo 22. 
  2. In caso di progetti sottoposti a  procedura  di  valutazione  di
impatto  ambientale,  il  parere  di  cui  al  comma  1  e'  espresso
nell'ambito di tale procedimento, con le  modalita'  stabilite  dalle
regioni o dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare secondo le rispettive competenze. 
  3. Per quanto riguarda i singoli progetti specifici di cui al comma
1, il Comune ove ha sede l'intervento, all'avvio, da parte del Comune
medesimo o di  altro  soggetto  competente  al  rilascio  del  titolo
abilitativo alla costruzione, del relativo  procedimento  o  al  piu'
tardi,  non  appena  sia   ragionevolmente   possibile   fornire   le
informazioni, informa il pubblico interessato,  attraverso  mezzi  di
comunicazione elettronici, pubblici avvisi o in altra forma adeguata,
sui seguenti aspetti: 
  a) l'oggetto del progetto specifico; 
  b) se del caso,  il  fatto  che  il  progetto  e'  soggetto  a  una
procedura di valutazione dell'impatto ambientale in ambito  nazionale
o transfrontaliero o alle consultazioni tra  Stati  membri  ai  sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera b); 
  c) i dati identificativi delle  autorita'  competenti  responsabili
del rilascio del titolo abilitativo edilizio, da cui  possono  essere
ottenute informazioni in merito e a  cui  possono  essere  presentati
osservazioni o  quesiti,  nonche'  indicazioni  sui  termini  per  la
trasmissione di tali osservazioni o quesiti; 
  d) le  possibili  decisioni  in  ordine  al  progetto  oppure,  ove
disponibile, la proposta del provvedimento che conclude la  procedura
di rilascio del titolo abilitativo edilizio; 
  e) l'indicazione dei tempi e  dei  luoghi  in  cui  possono  essere
ottenute le informazioni relative al progetto e le modalita'  con  le
quali esse sono rese disponibili; 
  f) i dettagli sulle modalita' di partecipazione e consultazione del
pubblico. 
  4. Per quanto riguarda i singoli progetti specifici di cui al comma
1, il Comune provvede affinche', con le modalita' e secondo i termini
di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  195,  il  pubblico
interessato abbia accesso: 
  a)  ai  principali  rapporti  e  pareri   pervenuti   all'autorita'
competente nel momento in cui il pubblico interessato e' informato ai
sensi del comma 3; 
  b) alle informazioni diverse da quelle previste  al  comma  3,  che
sono pertinenti ai fini della  decisione  in  questione  e  che  sono
disponibili soltanto  dopo  che  il  pubblico  interessato  e'  stato
informato conformemente al suddetto comma. 
  5. Il pubblico interessato puo'  esprimere  osservazioni  e  pareri
entro 60 giorni dalle comunicazioni di cui al comma  3  e  gli  esiti
delle consultazioni svolte ai sensi del medesimo comma 1 sono  tenuti
nel debito conto ai fini dell'adozione del  provvedimento  finale  da
parte del Comune o di altra amministrazione competente. 
  6. Il Comune, o altro soggetto competente al  rilascio  del  titolo
abilitativo  alla  costruzione,  a  seguito  della  conclusione   del
procedimento di cui al comma 1, mette  a  disposizione  del  pubblico
attraverso mezzi di comunicazione elettronici, pubblici avvisi  o  in
altra forma adeguata: 
  a) il contenuto del provvedimento finale e le motivazioni su cui e'
fondato, compresi eventuali aggiornamenti successivi; 
  b) gli esiti delle consultazioni  tenute  prima  dell'adozione  del
provvedimento finale e una spiegazione delle modalita' con cui si  e'
tenuto conto di tali esiti. 
  7.  Il  pubblico   deve   avere   l'opportunita'   di   partecipare
tempestivamente  ed  efficacemente  alla  preparazione,  modifica   o
revisione di piani o programmi generali relativi  alle  questioni  di
cui al comma 1, lettere a) o c), avvalendosi delle procedure  di  cui
all'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152.
Ove pertinente, il pubblico si avvale a tal fine delle  procedure  di
consultazione previste per la formazione degli strumenti urbanistici.
Nel caso di piani o programmi soggetti a valutazione ai  sensi  della
direttiva 2001/42/CE si applicano le procedure di partecipazione  del
pubblico previste dalla suddetta direttiva. 
                               Art. 25 
 
 
                 Accadimento di incidente rilevante 
 
  1.  Al  verificarsi  di  un  incidente   rilevante,   il   gestore,
utilizzando i mezzi piu' adeguati, e' tenuto a: 
  a) adottare le misure previste dal piano di  emergenza  interna  di
cui all'articolo 20 e, per  gli  stabilimenti  di  soglia  inferiore,
dalle pianificazioni e dalle procedure  predisposte  nell'ambito  del
sistema di gestione della sicurezza di cui all'articolo 14, comma  5,
e all'allegato 3; 
  b) informare la Prefettura, la Questura, il  CTR,  la  Regione,  il
soggetto da essa designato, l'ente territoriale di area vasta, di cui
all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 7 aprile  2014,  n.  56,  il
sindaco,  il  comando  provinciale  dei  Vigili  del  fuoco,  l'ARPA,
l'azienda sanitaria  locale,  comunicando,  non  appena  ne  venga  a
conoscenza: 
  1) le circostanze dell'incidente; 
  2) le sostanze pericolose presenti; 
  3) i dati disponibili per valutare  le  conseguenze  dell'incidente
per la salute umana, l'ambiente e i beni; 
  4) le misure di emergenza adottate; 
  5) le informazioni sulle misure previste per limitare  gli  effetti
dell'incidente a medio e lungo termine ed evitare che esso si ripeta; 
    c) aggiornare le informazioni fornite, qualora da  indagini  piu'
approfondite emergano nuovi elementi  che  modificano  le  precedenti
informazioni o le conclusioni tratte. 
  2. Al verificarsi di un incidente rilevante il Prefetto: 
  a) dispone l'attuazione del piano di emergenza esterna  e  assicura
che siano adottate le misure di emergenza e le misure  a  medio  e  a
lungo termine che possono rivelarsi  necessarie;  le  spese  relative
agli interventi effettuati sono poste a carico del gestore, anche  in
via di rivalsa, e sono fatte salve le misure assicurative stipulate; 
  b) informa, tramite il sindaco, le persone potenzialmente  soggette
alle  conseguenze  dell'incidente  rilevante  avvenuto,   anche   con
riguardo  alle  eventuali  misure  intraprese   per   attenuarne   le
conseguenze; 
  c) informa immediatamente i Ministeri dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del  mare,  dell'interno  e  il  Dipartimento  della
protezione  civile,  il  CTR,  la  Regione  o  il  soggetto  da  essa
designato, nonche' i Prefetti competenti per gli ambiti  territoriali
limitrofi   che   potrebbero   essere   interessate   dagli   effetti
dell'evento. 
  3. A seguito di un incidente rilevante occorso in uno  stabilimento
di soglia superiore il CTR  o,  se  l'incidente  e'  occorso  in  uno
stabilimento di soglia inferiore, la Regione o il  soggetto  da  essa
designato: 
  a)  raccoglie,  mediante  ispezioni,   indagini   o   altri   mezzi
appropriati, le informazioni  necessarie  per  effettuare  un'analisi
completa  degli   aspetti   tecnici,   organizzativi   e   gestionali
dell'incidente; 
  b) adotta misure atte a garantire che il gestore  attui  le  misure
correttive del caso; 
  c) formula raccomandazioni sulle misure preventive per il futuro. 
                               Art. 26 
 
 
                Informazione sull'incidente rilevante 
 
  1. In caso di incidente rilevante rispondente  ai  criteri  di  cui
all'allegato  6  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela   del
territorio  e  del  mare,  non  appena   possibile,   predispone   un
sopralluogo, ai fini della raccolta e comunicazione alla  Commissione
europea, ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  2,  lettera  c),  delle
seguenti informazioni: 
  a) data, ora e luogo dell'incidente, nome del gestore ed  indirizzo
dello stabilimento interessato; 
  b) breve descrizione delle circostanze dell'incidente,  indicazione
delle sostanze pericolose e degli effetti  immediati  per  la  salute
umana e per l'ambiente; 
  c) breve descrizione delle misure di  emergenza  adottate  e  delle
precauzioni immediatamente  necessarie  per  prevenire  il  ripetersi
dell'incidente; 
  d) esito delle proprie analisi e le proprie raccomandazioni. 
  2. Il  personale  che  effettua  il  sopralluogo  puo'  accedere  a
qualsiasi settore degli stabilimenti, richiedere i documenti ritenuti
necessari  e  quelli  indispensabili  per  la   relazione   di   fine
sopralluogo. 
  3. Per la comunicazione delle informazioni di cui al comma 1  viene
utilizzata la banca dati sugli incidenti rilevanti resa disponibile a
tal fine dalla Commissione europea, di cui all'articolo 21, paragrafo
4, della direttiva 2012/18/UE. Le informazioni di cui al comma 1 sono
comunicate alla Commissione europea appena possibile e al piu'  tardi
entro un anno dalla data dell'incidente. Laddove, entro detto termine
per l'inserimento nella banca dati, sia possibile fornire soltanto le
informazioni  preliminari  di  cui  al  comma  1,  lettera   d),   le
informazioni  sono  aggiornate  quando  si  rendono   disponibili   i
risultati di ulteriori analisi e raccomandazioni. 
  4. La comunicazione alla Commissione europea delle informazioni  di
cui al comma 1, lettera d), puo' essere rinviata  per  consentire  la
conclusione   di   procedimenti   giudiziari   che   possono   essere
pregiudicati dalla comunicazione stessa. 
  5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare comunica alla Commissione europea il nome  e  l'indirizzo  degli
organismi che potrebbero disporre  di  informazioni  sugli  incidenti
rilevanti e che potrebbero consigliare  le  autorita'  competenti  di
altri Stati membri che devono intervenire quando si  verificano  tali
incidenti. 
                               Art. 27 
 
 
                              Ispezioni 
 
  1.  Le  ispezioni  previste  dal  presente  decreto  devono  essere
adeguate al tipo di stabilimento, sono  effettuate  indipendentemente
dal ricevimento del rapporto di sicurezza o di altri rapporti e  sono
svolte al fine di consentire un esame pianificato e  sistematico  dei
sistemi  tecnici,  organizzativi  e  di  gestione   applicati   nello
stabilimento, per garantire  in  particolare  che  il  gestore  possa
comprovare: 
  a) di aver adottato misure adeguate, tenuto conto  delle  attivita'
esercitate nello  stabilimento,  per  prevenire  qualsiasi  incidente
rilevante; 
  b) di disporre dei mezzi sufficienti a limitare le  conseguenze  di
incidenti rilevanti all'interno ed all'esterno del sito; 
  c) che i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza
o in altra documentazione presentata ai sensi  del  presente  decreto
descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento; 
  d) che le informazioni di cui all'articolo 23 siano rese pubbliche. 
  2. Le ispezioni sono pianificate, programmate ed  effettuate  sulla
base dei criteri e delle modalita' di cui allegato H. 
  3. Il Ministero  dell'interno  predispone,  in  collaborazione  con
ISPRA,  un  piano  nazionale  di  ispezioni,  riguardante  tutti  gli
stabilimenti di soglia superiore siti nel  territorio  nazionale;  le
regioni predispongono piani regionali di ispezioni, riguardanti tutti
gli stabilimenti di soglia inferiore siti nell'ambito dei  rispettivi
territori. Il Ministero dell'interno e le regioni, in  collaborazione
con l'ISPRA, assicurano il coordinamento e l'armonizzazione dei piani
di ispezione di  rispettiva  competenza,  provvedendo  altresi',  ove
possibile, al coordinamento con i controlli di cui alla lettera h). 
  Il Ministero dell'interno e le regioni  riesaminano  periodicamente
e,  se  del  caso,  aggiornano  i  piani  di  ispezioni  di   propria
competenza, scambiandosi le informazioni necessarie ad assicurarne il
coordinamento e l'armonizzazione. Il piano di  ispezioni  contiene  i
seguenti elementi: 
  a) una valutazione generale dei pertinenti aspetti di sicurezza; 
  b) la zona geografica coperta dal piano di ispezione; 
  c) un elenco degli stabilimenti contemplati nel piano; 
  d) un elenco dei gruppi di stabilimenti che presentano un possibile
effetto domino ai sensi dell'articolo 19; 
  e) un elenco degli stabilimenti in cui rischi esterni  o  fonti  di
pericolo particolari potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze
di un incidente rilevante; 
  f) le procedure per le ispezioni ordinarie,  compresi  i  programmi
per tali ispezioni conformemente al comma 4; 
  g) le procedure per le ispezioni  straordinarie  da  effettuare  ai
sensi del comma 7; 
  h) ove applicabili, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra
le varie autorita' che effettuano ispezioni presso  lo  stabilimento,
con particolare  riguardo  ai  controlli  effettuati  per  verificare
l'attuazione del Regolamento n. 1907/2006 REACH ed il rispetto  delle
prescrizioni  dell'autorizzazione  integrata  ambientale  di  cui  al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  4. Sulla base del piano di ispezioni di cui al comma 3 il Ministero
dell'interno,  avvalendosi  del  CTR,  e  la   regione,   avvalendosi
eventualmente del soggetto allo scopo incaricato, predispongono  ogni
anno,  per  quanto  di  rispettiva  competenza,  i  programmi   delle
ispezioni  ordinarie  per  tutti   gli   stabilimenti,   comprendenti
l'indicazione della frequenza delle  visite  in  loco  per  le  varie
tipologie di stabilimenti. L'intervallo tra due visite consecutive in
loco e' stabilito in base alla valutazione sistematica  dei  pericoli
di incidente rilevante relativi agli  stabilimenti  interessati;  nel
caso in cui tale valutazione non sia stata  effettuata,  l'intervallo
tra due visite consecutive in loco non e' comunque  superiore  ad  un
anno per gli stabilimenti di soglia superiore e a tre  anni  per  gli
stabilimenti di soglia inferiore. 
  5. La valutazione sistematica dei pericoli di  incidente  rilevante
di cui al comma 4 tiene conto degli impatti potenziali  sulla  salute
umana  e  sull'ambiente  degli  stabilimenti   interessati,   e   del
comprovato rispetto di  quanto  previsto  dal  presente  decreto.  La
suddetta valutazione puo' tenere conto, se opportuno,  dei  risultati
pertinenti di ispezioni condotte in conformita'  ad  altre  normative
applicabili allo stabilimento. 
  6. Le ispezioni ordinarie sono disposte dal CTR o dalla  Regione  o
dal soggetto da essa designato, con oneri a carico dei gestori. 
  7.  Le  ispezioni  straordinarie  sono  disposte  dalle   autorita'
competenti in materia di rischio di incidente rilevante, con oneri  a
carico  dei  gestori,  di  propria  iniziativa  o  su  richiesta  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
allo scopo di indagare, con la  massima  tempestivita',  in  caso  di
denunce gravi, incidenti gravi e «quasi incidenti», nonche'  in  caso
di mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal presente decreto. 
  8. Entro quattro  mesi  dalla  conclusione  di  ciascuna  ispezione
l'autorita' che  ha  disposto  l'ispezione  comunica  al  gestore  le
relative conclusioni e tutte le misure da  attuare,  comprensive  del
cronoprogramma. Tale autorita' si accerta che il gestore adotti dette
misure nel rispetto dei tempi stabiliti nel cronoprogramma. 
  9. Se nel corso di un'ispezione e' stato individuato un caso  grave
di non conformita' al presente decreto, entro sei mesi e'  effettuata
un'ispezione supplementare. 
  10. Ove possibile, le ispezioni ai fini del presente  decreto  sono
coordinate con le ispezioni effettuate ai sensi di  altre  normative,
con particolare  riguardo  ai  controlli  effettuati  per  verificare
l'attuazione del Regolamento n. 1907/2006 REACH ed il rispetto  delle
prescrizioni  dell'autorizzazione  integrata  ambientale  di  cui  al
decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  in  conformita'  alle
disposizioni di cui al comma 3, lettera h). 
  11. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
mare, nell'ambito del Coordinamento di cui all'articolo 11,  promuove
iniziative che prevedano, a livello  nazionale  e,  ove  appropriato,
anche a livello dell'Unione europea, meccanismi e  strumenti  per  lo
scambio di esperienze e il consolidamento delle  conoscenze  relative
alle  attivita'  di  controllo  tra  le  autorita'  competenti,   con
particolare riguardo alle informazioni ed alle lezioni apprese  sugli
incidenti   coinvolgenti   sostanze   pericolose   verificatisi   sul
territorio nazionale e alla conduzione delle ispezioni. 
  12.  Il  gestore  fornisce  tutta   l'assistenza   necessaria   per
consentire: 
  a) al personale che effettua l'ispezione lo  svolgimento  dei  suoi
compiti; 
  b)  alle  autorita'  competenti  la  raccolta  delle   informazioni
necessarie per effettuare un'adeguata valutazione della  possibilita'
di incidenti rilevanti, per stabilire  l'entita'  dell'aumento  della
probabilita' o dell'aggravarsi  delle  conseguenze  di  un  incidente
rilevante, per la predisposizione del  piano  di  emergenza  esterna,
nonche' per tenere conto delle sostanze che, per lo stato fisico,  le
condizioni o il luogo in cui si trovano, necessitano  di  particolari
attenzioni. 
  13. Le autorita' competenti trasmettono  le  informazioni  relative
alla  pianificazione,  programmazione,  avvio  e  conclusione   delle
ispezioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare e le rendono tempestivamente disponibili ai comuni, al  fine
della verifica dell'inserimento delle informazioni  pertinenti  nelle
sezioni informative del modulo di cui all'allegato  5,  in  relazione
alle disposizioni di cui  all'articolo  23,  comma  6.  Le  autorita'
competenti comunicano, in particolare, al Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, entro il 28 febbraio di  ogni
anno, il piano di ispezioni predisposto o il suo aggiornamento, ed il
programma annuale delle ispezioni ordinarie. 
Capo IV

Sanzioni, disposizioni finanziarie e transitorie ed abrogazioni

                               Art. 28 
 
 
                              Sanzioni 
 
  1.  Il  gestore  che  omette  di  presentare  la  notifica  di  cui
all'articolo  13,  comma  1,  o  il  rapporto  di  sicurezza  di  cui
all'articolo 15 o di redigere il documento di  cui  all'articolo  14,
entro i termini previsti, e' punito con l'arresto fino a  un  anno  o
con la ammenda da euro quindicimila a euro novantamila. 
  2. Il gestore che omette  di  presentare  le  informazioni  di  cui
all'articolo 13, comma 4, e' punito con l'arresto fino a tre  mesi  o
con l'ammenda da euro diecimila a euro sessantamila. 
  3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il gestore  che
non adempie alle prescrizioni indicate nel rapporto  di  sicurezza  o
alle   eventuali   misure   integrative   prescritte   dall'autorita'
competente, anche a seguito di controlli ai sensi dell'articolo 27, o
che non adempie agli obblighi previsti all'articolo 25, comma 1,  per
il  caso  di  accadimento  di  incidente  rilevante,  e'  punito  con
l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da euro quindicimila
a euro centoventimila. 
  4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il gestore  che
non attua il sistema di gestione di cui all'articolo 14, comma 5,  e'
punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda  da  euro
quindicimila a euro novantamila. 
  5. Il gestore che non aggiorna, in conformita' all'articolo 18,  il
rapporto di sicurezza di cui all'articolo 15 o il  documento  di  cui
all'articolo 14, comma 1, e' punito con l'arresto fino a tre  mesi  o
con l'ammenda di euro venticinquemila. 
  6. Il gestore che non effettua gli adempimenti di cui  all'articolo
19, comma 3, e all'articolo  20,  commi  1,  3  e  4,  e'  tenuto  al
pagamento  della   sanzione   amministrativa   pecuniaria   da   euro
quindicimila   ad   euro   novantamila.   Secondo   quanto   previsto
all'articolo  17  della  legge  24  novembre  1981,  n.   689,   alla
irrogazione della predetta sanzione provvede, in caso  di  violazione
dell'obbligo di cui agli articoli 19, comma  3  e  20,  comma  4,  il
Prefetto e, nel caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo
20, commi 1 e 3,  il  CTR  territorialmente  competente,  tramite  la
Direzione regionale o interregionale dei Vigili del fuoco,  ai  sensi
dell'articolo 6, comma 3, lettera c). Alla predetta sanzione  non  si
applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo  16  della
legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  7. Alla violazione di cui all'articolo 23, comma 5, si  applica  la
pena prevista all'articolo 623 del Codice penale. 
  8. Fatta salva la responsabilita' penale, qualora si accerti che la
notifica o il rapporto di sicurezza o le informazioni  previste  agli
articoli 13 comma 4, 19 comma 3, 20 comma 4, 22 comma 8, 25 comma  1,
non siano stati presentati o che non siano rispettate  le  misure  di
sicurezza previste nel rapporto o nelle eventuali misure  integrative
prescritte dall'autorita' competente anche a seguito di controlli  ai
sensi dell'articolo 27,  il  CTR,  per  gli  stabilimenti  di  soglia
superiore, o, per gli stabilimenti di soglia inferiore, la regione  o
il soggetto da  essa  designato,  procede  comunque  a  diffidare  il
gestore ad adottare le necessarie misure,  dandogli  un  termine  non
superiore a sessanta giorni, prorogabile in caso  di  giustificati  e
comprovati motivi. In caso di mancata  ottemperanza  e'  ordinata  la
sospensione dell'attivita' per il  tempo  necessario  all'adeguamento
degli impianti alle prescrizioni indicate e, comunque, per un periodo
non superiore a sei mesi. Ove il gestore, anche dopo  il  periodo  di
sospensione, continui a non adeguarsi alle prescrizioni  indicate  il
CTR o la regione, o il soggetto da essa designato, secondo la propria
competenza, ordina la chiusura dello stabilimento o,  ove  possibile,
di un singolo impianto o di una parte di esso. 
                               Art. 29 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni ed
i soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti  previsti
dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 30 
 
 
                       Disposizioni tariffarie 
 
  1. Alle istruttorie tecniche di cui agli articoli 4,  5,  commi  2,
lettera e) e 3, 17 e 18, comma 1, lettera b), ed  alle  ispezioni  di
cui all'articolo 27 connesse  all'attuazione  del  presente  decreto,
nonche' alla attivita' di cui all'articolo 13, comma 9, si  provvede,
con oneri a carico dei gestori, secondo le  tariffe  e  le  modalita'
stabilite all'allegato I. 
  2. Ciascuna regione puo' rideterminare  le  tariffe  relative  alle
attivita' di propria competenza che non possono in ogni  caso  essere
superiori agli importi riportati nell'allegato I. 
  3. Le tariffe di cui ai  commi  1  e  2  devono  coprire  il  costo
effettivo del servizio reso. Le  medesime  tariffe  sono  aggiornate,
almeno ogni tre anni, con lo  stesso  criterio  della  copertura  del
costo effettivo del servizio. 
                               Art. 31 
 
 
                         Prevenzione incendi 
              per gli stabilimenti di soglia superiore 
 
  1. Per lo svolgimento delle verifiche di  prevenzione  incendi  per
gli stabilimenti di soglia superiore si applicano le modalita' di cui
all'allegato L. 
  2. Gli atti conclusivi dei procedimenti di valutazione del rapporto
di sicurezza sono inviati dal CTR agli organi competenti  perche'  ne
tengano conto nell'ambito delle procedure relative  alle  istruttorie
tecniche previste in materia ambientale,  di  sicurezza  sul  lavoro,
sanitaria e urbanistica, in particolare dal: 
  a) decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e  dalle  relative
leggi regionali, in materia di valutazione di impatto ambientale,  di
autorizzazione integrata ambientale e di rifiuti; 
  b) decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59; 
  c) articolo 216 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; 
  d) decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; 
  e) regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741,  convertito  dalla
legge 8 febbraio 1934, n. 367, e dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 420; 
  f) articolo 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15
febbraio 1952, n. 328; 
  g) articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
  h) regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e  dal  regio  decreto  18
giugno 1931, n. 773. 
                               Art. 32 
 
 
                     Norme finali e transitorie 
 
  1. Le procedure relative alle istruttorie e ai controlli di cui  al
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, in  corso  alla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto   presso   le   autorita'
competenti, ai sensi del citato decreto  legislativo,  sono  concluse
dalle medesime autorita' previo  adeguamento,  ove  necessario,  alle
disposizioni di cui al presente decreto. Le predette istruttorie sono
concluse entro un anno dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto. 
  2. Fino all'entrata in vigore dei decreti di cui agli  articoli  4,
comma 2, 20, comma 5, e 21, comma 10, si  applicano  le  disposizioni
recate, rispettivamente, dagli allegati A, F e G. 
  3. All'aggiornamento  e  alla  modifica  delle  disposizioni  degli
allegati da 1 a 6 al presente decreto, derivanti da  aggiornamenti  e
modifiche agli allegati  della  direttiva  2012/18/UE,  introdotti  a
livello europeo si provvede con decreto del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con  i  Ministeri
dello sviluppo economico, dell'interno e  della  salute,  sentita  la
Conferenza Unificata. 
  4. Con decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, della
salute  e  dello  sviluppo  economico,  d'intesa  con  la  Conferenza
Unificata, sono aggiornati gli allegati B e D. 
  5. Con decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, della
salute  e  dello   sviluppo   economico,   d'intesa   la   Conferenza
Stato-Regioni sono aggiornati gli allegati E ed H. 
  6. Con decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, della
salute  e   dello   sviluppo   economico,   sentita   la   Conferenza
Stato-Regioni, sono aggiornati gli allegati C ed M. 
  7. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, dello
sviluppo economico  e  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la
Conferenza Stato-Regioni, e' aggiornato l'allegato I. 
  8. Con decreto del Ministro dell'interno e'  aggiornato  l'allegato
L. 
  9. Fino alla rideterminazione delle  tariffe  di  cui  al  comma  2
dell'articolo 30, le regioni applicano le tariffe di cui all'allegato
I. 
                               Art. 33 
 
 
            Riferimenti normativi e abrogazione di norme 
 
  1. Si applicano, per quanto compatibili, le seguenti disposizioni: 
  a) l'articolo 20 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  18
maggio 1988, n. 175; 
  b) l'articolo 5, allegato I, capitolo 2, e allegato II del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo  1989,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1989, n. 93; 
  c) la legge 19 maggio 1997, n. 137; 
  d) il decreto del Ministro dell'ambiente 15  maggio  1996,  recante
procedure  e  norme  tecniche  di  sicurezza  nello  svolgimento   di
attivita' di travaso di autobotti e ferro cisterne, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 4 luglio 1996, n. 155; 
  e) il decreto del Ministro dell'ambiente 15  maggio  1996,  recante
criteri di analisi e valutazione dei rapporti relativi ai depositi di
gas di petrolio liquefatto, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  9
luglio 1996, n. 159; 
  f) il decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre  1997,  recante
modalita' di presentazione e di valutazione dei rapporti di sicurezza
degli scali merci terminali di ferrovia,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 23 gennaio 1998, n. 18; 
  g)  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  5   novembre   1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1998, n. 27; 
  h) il decreto del Ministro dell'ambiente 20 ottobre  1998  relativo
agli scali merci ferroviari, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  7
novembre 1998, n. 261; 
  i) il decreto del Ministro dell'ambiente 20 ottobre  1998,  recante
criteri di analisi e valutazione dei rapporti relativi ai depositi di
liquidi  facilmente  infiammabili  e/o  tossici,   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale 9 novembre 1998, n. 262. 
  2. A partire dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto
sono abrogati: 
  a) l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420; 
  b) il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; 
  c) il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238; 
  d) l'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139; 
  e) il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 48; 
  f) il decreto del Ministro dell'interno 2 agosto  1984,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 1984, n. 246; 
  g) il decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 1998, n. 74; 
  h) l'ultimo riquadro  dell'allegato  VI  al  decreto  del  Ministro
dell'interno 4 maggio 1998, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  7
maggio 1998, n. 104; 
  i) il decreto del Ministro dell'ambiente 9 agosto 2000,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2000, n. 195; 
  l) il decreto del Ministro dell'ambiente 9 agosto 2000,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2000, n. 196; 
  m) il decreto ministeriale 16 maggio 2001, n. 293; 
  n) il decreto del Ministero dell'interno 19 marzo 2001,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2001, n. 80; 
  o) il decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 138; 
  p) il decreto ministeriale 24 luglio 2009, n. 139. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 26 giugno 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Renzi, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Galletti, Ministro dell'ambiente  e
                                  della tutela del territorio  e  del
                                  mare 
 
                                  Gentiloni Silveri,  Ministro  degli
                                  affari esteri e della  cooperazione
                                  internazionale 
 
                                  Orlando, Ministro della giustizia 
 
                                  Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
                                  Lorenzin, Ministro della salute 
 
                                  Alfano, Ministro dell'interno 
 
                                  Guidi,  Ministro   dello   sviluppo
                                  economico 
 
                                  Delrio,       Ministro        delle
                                  infrastrutture e dei trasporti 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 

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