IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il Codice della navigazione, approvato dal regio decreto 30
marzo 1942, n. 327 e, in particolare, gli articoli 746 e 748, secondo
comma, recanti disposizioni sugli aeromobili equiparabili a quelli di
Stato, nonche' gli articoli 826 e 831 del medesimo Codice;
Visto il Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Vista la legge 18 marzo 2008, n. 71, di ratifica e di esecuzione di
due Protocolli relativi alla Convenzione internazionale di
cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL),
fatti a Bruxelles, rispettivamente, il 27 giugno 1997 e l'8 ottobre
2002, e norme di adeguamento interno;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90, e successive modificazioni, recante il testo unico delle
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare;
Visto il decreto del Ministro della difesa 19 dicembre 2012, n. 258
che assegna al Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare la
competenza in materia di regolazione tecnica, certificazione e
vigilanza sugli aeroporti militari, nonche' la responsabilita'
afferente lo svolgimento dell'attivita' di volo militare che in essi
si svolge;
Visto il contratto n. 2559 USA, in data 23 dicembre 2011, con il
quale il Ministero della difesa ha noleggiato per un anno,
eventualmente rinnovabile, a decorrere dal 16 aprile 2012, un
aeromobile Gulfstream III tipo G-1159A, da assegnare all'Aeronautica
militare per lo svolgimento di attivita' addestrativa e operativa
secondo le modalita' specifiche concordate tra le parti, dalla
societa' «Lockheed Martin Corporation»;
Visto il certificato di aeronavigabilita' relativo al velivolo
Gulfstream III tipo G-1159 numero di serie 438 e marche di
registrazione N-30LX, di proprieta' della societa' «Lockheed Martin
Corporation», in uso all'Aeronautica militare;
Visto il documento Lockheed Martin con il quale tale societa'
accetta che l'aeromobile Gulfstream III tipo G-1159 numero di serie
438 e marche di registrazione N-30LX sia considerato per la durata
del citato contratto n. 2559 USA aeromobile di Stato italiano;
Visto il messaggio ENAC, protocollo n. 50911/ETA del 20 aprile 2012
che autorizza l'attivita' di volo in Italia dell'aeromobile
Gulfstream III tipo G-1159 numero di serie 438 e marche di
registrazione N-30LX;
Vista la polizza assicurativa, stipulata in aderenza al Regolamento
(CE) n. 785/2004, n. AB062114 (Hull) n. SIHL1-485W (Liability),
concernente il citato aeromobile con numero di serie 438 e marche di
registrazione N-30LX;
Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, in materia di
esenzioni inerenti le tariffe dei servizi della navigazione aerea,
adottato in attuazione del Regolamento (CE) n. 1794/2006;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23
settembre 2011, recante la disciplina del trasporto aereo di Stato;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
21 giugno 2012, n. 209, adottato su richiesta del Ministero della
difesa, e in particolare l'art. 1, comma 1, che ha equiparato il
citato velivolo ad aeromobile di Stato, ai sensi dell'art. 746 del
Codice della navigazione, fino al 16 aprile 2013;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
30 maggio 2013, n. 214, adottato su richiesta del Ministero della
difesa, che ha disposto la proroga degli effetti del citato decreto
21 giugno 2012, n. 209 fino al 16 aprile 2014;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
12 giugno 2014, n. 275, adottato su richiesta del Ministero della
difesa, che ha successivamente disposto la proroga degli effetti del
citato decreto 21 giugno 2012, n. 209 fino al 16 aprile 2015;
Vista la nota del Ministero della difesa del 16 febbraio 2015 con
la quale viene richiesto di differire fino al 16 aprile 2016 gli
effetti del citato decreto di equiparazione 21 giugno 2012, n. 209,
come modificato dal decreto 30 maggio 2013, n. 214 e dal decreto 12
giugno 2014, n. 275;
Vista la successiva nota del Ministero della difesa del 20 aprile
2015 con la quale si specifica che le citate attivita' in cui viene
impiegato il velivolo sono svolte senza alcun fine di lucro,
esclusivamente e ininterrottamente per l'espletamento dei compiti
istituzionali assegnati alle Forze armate;
Vista l'ulteriore nota del Ministero della difesa del 5 giugno 2015
con la quale sono state trasmesse le note intercorse tra la Direzione
degli armamenti aeronautici e per l'aeronavigabilita' e la societa'
«Lockheed Martin Overseas Corporation», attestanti il perfezionamento
dell'esercizio dell'opzione prevista dal contratto n. 2559 USA per la
prosecuzione dell'utilizzo del velivolo in argomento da parte
dell'Aeronautica militare fino al 15 febbraio 2016 e con la quale e'
stato comunicato che la copertura assicurativa, di esclusiva
competenza della «Lockheed Martin», verra' automaticamente estesa per
tutto il periodo in cui prosegue l'impiego del velivolo, con la
precisazione che nel caso di specie ricorrono i requisiti necessari
per l'adozione del decreto di equiparazione a velivolo di Stato.
Decreta:
Art. 1
Il termine di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 21 giugno 2012, n. 209, come
modificato dall'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 12 giugno 2014, n. 275, e' differito
al 15 febbraio 2016. Fino a tale data, continuano ad applicarsi le
disposizioni recate dagli articoli 1, comma 2, 2, 3 e 4 dello stesso
decreto 21 giugno 2012, n. 209.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 giugno 2015
Il Ministro: Delrio
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