Atto Senato
Interrogazione a risposta orale 3-02235
presentata da Interrogazione a risposta orale 3-02235
ALDO DI BIAGIO
mercoledì 30 settembre 2015, seduta n.513
mercoledì 30 settembre 2015, seduta n.513
il Consiglio dei ministri del 4 settembre 2015 ha autorizzato il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione "a dare corso alla definizione dei criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarati in sovrannumero, della Croce Rossa italiana, nonché dei Corpi e Servizi di Polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, adempimento previsto dalla legge n. 190 del 2014, in considerazione della mancata acquisizione dell'intesa in Conferenza unificata prevista dalla legge sul trasferimento in mobilità del personale delle province nelle Asl";
successivamente il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015 recante "Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce Rossa Italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale", disciplina, all'articolo 1, comma 2, in attuazione dell'articolo 7 comma 2-bis del decreto-legge 2014 n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015 n. 11, i criteri per lo svolgimento delle procedure di mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato della Croce rossa italiana di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178;
ai sensi dell'articolo 4, comma 2, entro il 31 ottobre 2015, per quanto concerne le disposizioni espressamente disciplinanti il personale della CRI, quest'ultima dovrebbe inserire in un portale dedicato l'elenco del personale interessato ai processi di mobilità, distinto per sede di servizio;
l'articolo 6, comma 2, del provvedimento citato, prevede una sorta di deroga in capo ai dipendenti CRI, per quanto concerne l'indicazione delle preferenze tra i posti disponibili: infatti per quanto riguarda i dipendenti CRI, questi possono "indicare soltanto posti disponibili presso le amministrazioni di cui al comma 425 della legge 23 dicembre 2014, n. 190" limitando di fatto la possibilità di espressione delle preferenze a determinate strutture rispetto a quanto previsto per le altre categorie destinatarie delle misure di cui al decreto citato;
l'articolo 7, comma 1, lettera e) prevede l'assegnazione dei dipendenti CRI, tra gli altri, alle amministrazione di cui al comma 425, con priorità per il Ministero della giustizia, ai sensi del comma 530, eludendo, di fatto, assegnazioni presso amministrazioni e strutture più armoniche in termini di continuità e competenza operativa con le attività della CRI, con una inevitabile conseguenza in termini dispersione delle competenze e mancata valorizzazione della professionalità maturata in anni di attività nel settore assistenziale e sanitario;
l'articolo 9, comma 4, del decreto ministeriale dispone che "dopo che, per ciascuna provincia, sono stati assegnati tutti posti disponibili nelle regioni e negli enti locali (...) il Dipartimento procede all'assegnazione dei posti disponibili presso le amministrazioni di cui al comma 425, includendo anche i dipendenti CRI (...)" prevedendo, dunque, una disciplina di mobilità di subordine per i lavoratori CRI rispetto alle altre categorie destinatarie delle misure dello stesso decreto;
a tali evidenze si aggiunge il disposto dell'art. 10, comma 3, ai sensi del quale "ai dipendenti CRI, trasferiti in esito alle procedure di mobilità disciplinate dal presente decreto, si applicano le disposizione di cui all'articolo 30, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n, 165" legittimando una evidente discrepanza tra le disposizioni relative alla disciplina applicata al personale in esubero delle province. Infatti ai dipendenti CRI, stando a quanto sancito dall'articolo 30, comma 2-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, "a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione";
appare evidente a giudizio dell'interrogante la disparità di trattamento tra i dipendenti degli enti di area vasta (ex provincie) e dei corpi e servizi di Polizia provinciale, a cui è prevista la conservazione del trattamento giuridico ed economico in godimento, nel caso di futura ricollocazione per mobilità, rispetto al trattamento imposto ai dipendenti CRI, con duplice sofferenza per i lavoratori e le proprie famiglie, laddove è previsto un notevole peggioramento della propria condizione con la perdita, anche rilevante, del reddito lavorativo, nel caso di passaggio in altre amministrazioni, visto che risulterebbe purtroppo confermata per i dipendenti CRI una diversa normativa ampiamente più sfavorevole per tale aspetto così rilevante;
sussistono, dunque, molteplici elementi di criticità che vanno a rendere maggiormente complesso uno scenario, in cui i punti di opacità erano già evidenti, in ragione dell'attuazione di una riforma articolata e per certi aspetti confusa che sembra poco armonizzarsi con i provvedimenti attuativi emanati nel corso dell'iter di privatizzazione,
si chiede di sapere:
se si intendano rivedere i termini della disciplina attualmente prevista dal decreto ministeriale in premessa, relativa alla gestione della mobilità del personale in soprannumero della CRI;
se vi siano le condizioni per prevedere una proroga dell'entrata in vigore della citata disciplina, per le parti relative al personale CRI, al fine di consentire una eventuale, quanto auspicabile, armonizzazione di questa con le fasi attuative del decreto legislativo n. 178 del 2012.
(3-02235)
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