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venerdì 27 novembre 2015

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-11281 presentato da CATANOSO Basilio testo di Mercoledì 25 novembre 2015, seduta n. 529   CATANOSO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:    con l'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, rubricato «Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato», il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi intesi, tra l'altro, al «riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia»;



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11281
presentato da
CATANOSO Basilio
testo di
Mercoledì 25 novembre 2015, seduta n. 529

  CATANOSO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   con l'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, rubricato «Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato», il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi intesi, tra l'altro, al «riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia»;
   risultano specificati alcuni aspetti della delega, che dovrà mirare alla «salvaguardia delle professionalità esistenti», che potrà comportare «la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia» e «la facoltà di transito, in un contingente limitato, previa determinazione delle relative modalità, nelle altre Forze di polizia, in conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e già svolte dal medesimo personale, con l'assunzione della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche»;
   è noto, per essere stato pubblicamente affermato dal Presidente del Consiglio dei ministri, che è intenzione del Governo esercitare la delega attraverso l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri alla quale attribuire, quasi esaustivamente, le competenze del Corpo forestale dello Stato e con trasferimento, quasi esaustivo, del personale del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri;
   la bozza del decreto legislativo attualmente rubricato «Razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato», che prevede: 1) l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri, alla quale attribuire, quasi esaustivamente, le competenze del Corpo forestale dello Stato, e la quale succederà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi del Corpo forestale dello Stato; 2) il trasferimento di beni e risorse del Corpo forestale dello Stato all'Arma dei carabinieri; 3) il transito del personale del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri, nella consistenza di n. 7.000 unità, ad eccezione di n. 1 contingente da trasferire obbligatoriamente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e n. 2 contingenti cui è consentito il transito facoltativo presso il Corpo della guardia di finanza e la Polizia di Stato; 4) il transito facoltativo del personale del Corpo forestale dello Stato in altre amministrazioni pubbliche diverse dalle forze di polizia, comunque limitato ad un determinato contingente; 5) l'assunzione da parte del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri dello status giuridico militare ai sensi dell'articolo 621 del decreto legislativo n. 66 del 2010; 6) che il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri frequenti uno specifico corse di formazione militare;
   l'attuazione della delega, nel senso innanzi indicato, presenterebbe, a giudizio dell'interrogante e di tutti le organizzazioni sindacali del Corpo forestale dello Stato, profili di dubbia legittimità, comportando il radicale mutamento dello status giuridico-professionale dei membri di una forza di polizia ad ordinamento civile, quale è il Corpo forestale dello Stato, facendo loro acquisire lo status giuridico militare con ogni conseguente effetto ai sensi del decreto legislativo n. 66 del 2010;
   il mutamento di status sarebbe conseguente all'adozione di un provvedimento statale, in assenza di qualsiasi scelta o adesione espressa dai destinatari del provvedimento. La riserva di limitati contingenti da destinare al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al Corpo della guardia di finanza ed alla polizia di Stato, non fa venir meno le criticità del provvedimento sopra evidenziate, non consentendo alla maggioranza degli attuali membri del Corpo forestale dello Stato di evitare il descritto mutamento di status (che peraltro potrebbe conseguire anche al transito nel Corpo della guardia di finanza);
   la dubbia legittimità dei provvedimenti normativi che dovessero attuare la delega nel senso innanzi riferito, non verrebbe meno, a giudizio dell'interrogante, in presenza della scelta concessa di transitare in altra amministrazione dello Stato diversa dalle forze di polizia, dovendo, in tal caso, i membri del Corpo forestale dello Stato rinunciare alle proprie qualifiche, a seconda dei casi, di ufficiale di polizia giudiziaria, di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza;
   quanto rilevato risulta, ad avviso dell'interrogante, gravemente lesivo del diritto, costituzionalmente rilevante, del personale del Corpo forestale dello Stato, al mantenimento della professionalità, acquisita per il tramite del superamento di un pubblico concorso, maturata negli anni di carriera e frutto di una scelta professionale che non comprendeva il servizio armato a difesa dello Stato e che non prevedeva la soggezione a doveri ed obblighi propri degli appartenenti alle forze armate;
   l'assunzione dello status giuridico militare e la cessazione delle funzioni di polizia civile in capo al personale del Corpo forestale dello Stato contrastano, a giudizio dell'interrogante e delle organizzazioni sindacali del Corpo forestale dello Stato, principalmente, con gli articoli 2, 4 e 35 della Costituzione italiana, nonché con l'articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con l'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Nella giurisprudenza costituzionale relativa all'articolo 2 della Costituzione, nei diritti inviolabili, in una accezione allargata tale da integrare il concetto della moderna cittadinanza è catalogabile il diritto al lavoro (Corte costituzionale sentenza 19 novembre 1991, n. 414; Corte costituzionale sentenza 31 marzo 1994, n. 108), il cui «contenuto essenziale» è dunque intangibile (Corte costituzionale sentenza 24 luglio 1995, n. 356). La Corte di cassazione (Corte di cassazione sentenza 8 marzo 2006, n. 4975) ha affermato che il diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa, secondo la tipologia lavorativa propria della qualifica di appartenenza, rientra nel diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore;
   la dottrina costituzione (Mortati; Barile; Baldassarre; Perlingieri e Messinetti) ha fatto derivare dall'articolo 4 della Costituzione un dovere di astensione da parte dei pubblici poteri da ogni interferenza nella scelta del lavoro, cui fa eco una giurisprudenza costituzionale che conferma tale dovere (Corte costituzionale sentenza 9 giugno 1965, n. 45) e che in epoca più recente, in base all'evoluzione socio-politica e democratica del nostro Paese, non ha avuto esigenza di essere riaffermata;
   secondo il primo comma dell'articolo 35 della Costituzione: «La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura, la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori», dovendosi ritenere a giudizio dell'interrogante, che tale obbligo di tutela verrebbe senz'altro meno nei riguardi del personale, del Corpo forestale dello Stato, se si determinasse unilateralmente la perdita, da parte loro, delle prerogative dello status di membri di una polizia ad ordinamento civile, condizionando la prosecuzione dello svolgimento dell'attività lavorativa, in favore dello Stato, all'assunzione dello status giuridico militare;
   l'articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, i cui principi sono stati adottati dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, prevede che: «Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata» e l'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e sancisce che «Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza». Anche tali norme, cui deve diversamente riconoscersi prevalenza rispetto alla norma nazionale di rango ordinario, sarebbero gravemente violate ad avviso dell'interrogante se l'esercizio della delega in argomento avvenisse secondo quanto innanzi evidenziato, in quanto il personale del Corpo forestale dello Stato, che volesse continuare a svolgere la propria attività nel pubblico impiego, sarebbe condizionato dal dover assumere funzioni militari, giammai liberamente scelte o in caso di transito in altra pubblica amministrazione, rinunciare alle proprie funzioni di membro di polizia ad ordinamento civile. Al riguardo, si rammenta come sia la Corte di giustizia dell'Unione europea, sia la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) abbiano evidenziato l'illegittimità di ingerenze dello Stato nella libera determinazione e nello svolgimento delle attività lavorative dell'individuo, in assenza del perseguimento di un fine legittimo di pubblica utilità che non si risolva in una eccessiva costrizione dei diritti dell'individuo (Corte di giustizia europea, procedimenti riuniti C-465/00, C-138/01 e C-139/01, sentenza del 20 maggio 2003; CEDU, Amann c. Svizzera, sentenza 16 febbraio 2000 e Rotaru c. Romania, sentenza 4 maggio 2000);
   l'esercizio della delega disposta dell'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, nel senso innanzi evidenziato, porterebbe secondo l'interrogante alla militarizzazione della quasi totalità dei membri del Corpo forestale dello Stato, con la conseguente perdita di diritti e prerogative personali e professionali e mutamento di status giuridico. Non sussiste alcun valido interesse pubblico il cui perseguimento, per l'interrogante, legittimi l'adozione di provvedimenti lesivi di prerogative personali, non essendo peraltro prevista o stimata alcuna riduzione di spesa pubblica (che peraltro potrebbe essere conseguente, in ipotesi, all'accorpamento ad altra polizia ad ordinamento civile);
   è invece stimato che, nel medio- lungo periodo, alcuna riduzione di spesa conseguirebbe al previsto accorpamento del Corpo forestale dello Stato all'Arma dei carabinieri atteso che, dai dati di bilancio, è dato evincere che il costo del Corpo forestale dello Stato è pari a circa 490 milioni di euro, di cui il costo stipendi è pari a 460 milioni di euro annui, dovendosi evidenziare come gli introiti annui mediamente derivanti da sanzioni amministrative elevate dal Corpo forestale dello Stato sia pari a circa 26 milioni di euro. È altresì stimato che l'assorbimento comporterebbe un costo di circa 25 milioni di euro per cambio divise, cambio livree dei mezzi e corsi di formazione, con un aggravamento di costi per l'erario nel breve periodo, rilevante per la valutazione del rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Non è previsto alcun obbligo o non risulta all'interrogante alcuna mera indicazione da parte delle istituzioni dell'Unione europea in ordine all'esigenza di ridurre il numero di forze di polizia nell'ambito dell'ordinamento nazionale, essendo, peraltro, già state soddisfatte le uniche esigenze poste da procedure di infrazione concernenti il diritto dell'Unione europea in materia, attraverso l'attuazione della normativa sull'unico numero di emergenza;
   l'esercizio della delega, nel senso innanzi riferito, evidenzierebbe altresì per l'interrogante disposizioni che si porrebbero in contrasto con la legge delega nella misura in cui fosse previsto il transito obbligatorio di un determinato contingente nel Corpo dei vigili del fuoco, atteso che la detta legge non prevede che sia disposto il trasferimento obbligatorio di personale, limitandosi a prescrivere il trasferimento di risorse, non potendosi intendere per tali anche quelle umane. Il contrasto con la legge delega si determinerebbe secondo l'interrogante, anche in relazione alla previsione di un contingentamento del personale da trasferire alle altre pubbliche amministrazioni diverse dalle forze di polizia, atteso che la legge delega prevede la facoltatività del transito non soggetta a limiti numerici;
   si ritiene, piuttosto, fondamentale per la tutela del territorio e dell'ambiente il mantenimento degli alti livelli di specializzazione conseguiti dal personale del Corpo forestale dello Stato;
   a giudizio dell’ interrogante, invece, il Governo italiano non dovrebbe esercitare la delega conferita ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 2015 n. 124, prevedendo l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri ed il transito del personale del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri, né agire, disponendo misure che appaiono all'interrogante al di fuori dei limiti imposti dalla menzionata norma –:
   quali iniziative intenda assumere il Ministro interrogato per risolvere le problematiche esposte in premessa. (4-11281)


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