DECRETO LEGISLATIVO
14 novembre 2016, n. 227
Attuazione della direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilita' per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio. (16G00240)(GU n.288 del 10-12-2016)
Vigente al: 11-12-2016
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, contenente norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in
particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge del 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2014 e, in
particolare, gli articoli 1 e 3 e l'allegato B, numero 55;
Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2014, ed in particolare l'articolo
20, contenente disposizioni in materia di organismi geneticamente
modificati e di attuazione delle misure di cui all'articolo 26-quater
della direttiva 2001/18/CE;
Vista la direttiva (UE) n. 2015/412 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE
per quanto concerne la possibilita' per gli Stati membri di limitare
o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM)
sul loro territorio;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, di attuazione
della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata
nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;
Visto il decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2005, n. 5, recante
disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di
agricoltura transgenica, convenzionale e biologica, e in particolare
l'articolo 2;
Visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi
geneticamente modificati;
Visto il regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilita' e
l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la
tracciabilita' di alimenti e mangimi ottenuti da organismi
geneticamente modificati, nonche' recante modifica della direttiva
2001/18/CE;
Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i
requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare;
Vista la decisione 2002/623/CE della Commissione, del 24 luglio
2002, recante note orientative ad integrazione dell'allegato II della
direttiva 2001/18/CE;
Vista la decisione 2002/812/CE del Consiglio del 3 ottobre 2002 che
stabilisce, ai sensi della direttiva 2001/18/CE, il modello per la
sintesi delle notifiche sull'immissione in commercio di organismi
geneticamente modificati come tali o contenuti in prodotti;
Vista la decisione 2002/813/CE del Consiglio, del 3 ottobre 2002,
che stabilisce, ai sensi della direttiva 2001/18/CE, il modello per
la sintesi delle notifiche sull'emissione deliberata nell'ambiente di
organismi geneticamente modificati per scopi diversi dall'immissione
in commercio;
Vista la legge 16 marzo 2001, n. 108, recante ratifica ed
esecuzione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la
partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla
giustizia in materia ambientale, con due allegati fatta ad Aarhus il
25 giugno 1998;
Vista la raccomandazione della Commissione europea del 13 luglio
2010 recante orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali di
coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture
convenzionali e biologiche;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al
sistema penale, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 28 luglio 2016;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
nella seduta del 15 settembre 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 9 novembre 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, della salute, della giustizia, degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224
1. Al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera i), sono aggiunte le
seguenti:
«i-bis) domanda di autorizzazione all'immissione in commercio:
la notifica di cui all'articolo 13 della direttiva 2001/18/CE, volta
ad ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 19 della medesima
direttiva, la notifica di cui al titolo III del presente decreto, e
la domanda di cui agli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n.
1829/2003, volta ad ottenere le autorizzazioni di cui agli articoli 7
e 19 del medesimo regolamento;
i-ter) rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio:
la procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 2001/18/CE e
all'articolo 20 del titolo III del presente decreto, nonche' agli
articoli 11 e 23 del regolamento (CE) n. 1829/2003;
i-quater) richiedente: il soggetto che presenta la domanda di
autorizzazione di cui agli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n.
1829/2003 o la domanda per il rinnovo dell'autorizzazione di cui agli
articoli 11 e 23 del regolamento (CE) n. 1829/2003;
i-quinquies) principio di coesistenza: il principio di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2005, n. 5.»;
b) dopo il titolo III, e' inserito il seguente:
«Titolo III-bis
LIMITAZIONE E DIVIETO DI COLTIVAZIONE DI OGM SUL TERRITORIO NAZIONALE
Art. 26-bis.
Finalita' e campo di applicazione
1. Il presente titolo definisce le procedure per limitare o vietare
la coltivazione di OGM sul territorio nazionale, in attuazione della
direttiva (UE) 2015/412 che modifica la direttiva 2001/18/CE per
quanto concerne la possibilita' per gli Stati membri di limitare o
vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM)
sul loro territorio.
2. Le misure adottate ai sensi del presente titolo non incidono
sulla libera circolazione degli OGM, come tali o contenuti in
prodotti.
3. Le misure adottate ai sensi del presente titolo non riguardano
la coltivazione a fini sperimentali cosi' come disciplinata dal
titolo II del presente decreto.
4. Ai fini del presente titolo:
a) si intende per autorizzazione all'immissione in commercio
l'autorizzazione all'immissione sul mercato rilasciata ai sensi del
titolo III del presente decreto e l'autorizzazione all'immissione in
commercio concessa ai sensi della parte C della direttiva 2001/18/CE
e del regolamento (CE) n. 1829/2003;
b) l'autorita' nazionale competente e' il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali.
Art. 26-ter.
Adeguamento dell'ambito geografico
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo' chiedere
l'adeguamento dell'ambito geografico dell'autorizzazione
all'immissione in commercio di un OGM in modo che tutto il territorio
nazionale o parte di esso sia escluso dalla coltivazione di tale OGM.
Tale richiesta e' presentata nel corso della procedura di
autorizzazione all'immissione in commercio ed e' comunicata
all'Autorita' nazionale competente di cui all'articolo 2, comma 1, e
al Ministero della salute.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
comunica alla Commissione europea la richiesta di cui al comma 1
entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della relazione di
valutazione effettuata a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, della
direttiva 2001/18/CE, dell'articolo 17, comma 5, o dalla ricezione
del parere dell'Autorita' europea per la sicurezza alimentare a norma
dell'articolo 6, paragrafo 6, e dell'articolo 18, paragrafo 6, del
regolamento (CE) n. 1829/2003.
3. L'autorizzazione all'immissione in commercio, rilasciata ai
sensi dell'articolo 18, comma 1, la decisione adottata ai sensi
dell'articolo 18, comma 3, o il rinnovo dell'autorizzazione,
rilasciato ai sensi dell'articolo 20, in mancanza di conferma da
parte del notificante, sono emessi sulla base dell'ambito geografico
modificato.
4. Qualora la richiesta di cui al comma 1 sia stata comunicata alla
Commissione europea dopo la data di trasmissione della relazione di
valutazione effettuata ai sensi dell'articolo 17, il termine per il
rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 18, comma 1, e
quello per l'adozione della decisione di cui all'articolo 18, comma
3, sono prorogati per una sola volta di quindici giorni.
Art. 26-quater.
Misure che limitano o vietano la coltivazione di OGM sul territorio
nazionale
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
puo' adottare misure che limitano o vietano su tutto il territorio
nazionale o su una parte di esso la coltivazione di un OGM o di un
gruppo di OGM, definito in base alla coltura o al tratto, autorizzati
all'immissione in commercio, nel caso in cui non sia stata presentata
alcuna richiesta a norma dell'articolo 26-ter, ovvero il notificante
o il richiedente abbia confermato l'ambito geografico della notifica
o della domanda iniziale. Tali misure sono conformi al diritto
dell'Unione europea, rispettose dei principi di proporzionalita' e di
non discriminazione, e motivate in base a:
a) obiettivi di politica ambientale;
b) pianificazione urbana e territoriale;
c) uso del suolo;
d) impatti socio-economici;
e) esigenza di evitare la presenza di OGM in altri prodotti,
fatto salvo quanto disposto dall'articolo 26-bis della direttiva
2001/18/CE;
f) obiettivi di politica agricola;
g) ordine pubblico.
2. Le misure che limitano o vietano la coltivazione di OGM sul
territorio nazionale sono adottate, sentiti l'Autorita' nazionale
competente di cui all'articolo 2, comma 1, e il Ministero della
salute, nonche', se motivate in base al fattore di cui al comma 1,
lettera b), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, se
motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera d), il
Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Qualora le misure siano motivate in
base a situazioni riconducibili al fattore di cui al comma 1, lettera
g), il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
acquisisce il parere vincolante del Ministero dell'interno.
3. Fatta eccezione per la motivazione prevista dal comma 1, lettera
g), che non puo' essere utilizzata singolarmente, le motivazioni di
cui al comma 1 possono essere addotte singolarmente o in
combinazione, a seconda delle circostanze particolari del territorio
in cui si applicano le misure, e, in ogni caso, le misure di cui al
comma 1 non devono contrastare con la valutazione del rischio
ambientale effettuata ai sensi della direttiva 2001/18/CE, del
presente decreto o del regolamento (CE) n. 1829/2003.
4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
trasmette alla Commissione europea le proposte di misure corredate
delle corrispondenti motivazioni, prima della loro adozione. Tale
comunicazione puo' essere effettuata anche prima del completamento
della procedura di autorizzazione all'immissione in commercio di un
OGM.
5. Per un periodo di settantacinque giorni dalla data della
comunicazione di cui al comma 4:
a) il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
si astiene dall'adottare le misure di cui al comma 1;
b) e' vietato impiantare l'OGM o gli OGM interessati dalle
proposte di misure di cui al comma 4 nelle aree alle quali tali
misure sono riferite;
c) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sul
cui territorio devono essere attuate le misure di cui al comma 1,
informano gli operatori circa il divieto di cui alla lettera b)
nonche' l'autorita', di cui all'articolo 35-bis, comma 4, competente
all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo
articolo.
6. Trascorso il termine di cui al comma 5, le misure di cui al
comma 1 sono adottate con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della
salute e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, e, se motivate in base al fattore di cui al comma 1,
lettera b), con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, se
motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera d), con il
Ministro dello sviluppo economico, e, se motivate in base al fattore
di cui al comma 1, lettera g), con il Ministro dell'interno, nonche'
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Dette misure
sono adottate o nella forma originariamente proposta o in una
versione modificata che tiene conto delle osservazioni eventualmente
ricevute dalla Commissione europea, rese note alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano.
7. Le misure adottate ai sensi del presente articolo non sono
applicate alle coltivazioni di sementi e materiale di moltiplicazione
di OGM autorizzati che siano stati legittimamente impiantati prima
dell'adozione delle misure che limitano e vietano la coltivazione di
OGM sul territorio nazionale, conformemente al comma 6.
8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
comunica l'adozione delle misure di cui al presente articolo alla
Commissione europea, agli altri Stati membri e al titolare
dell'autorizzazione. L'autorita' nazionale competente di cui
all'articolo 2, comma 1, il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, il Ministero della salute nonche' le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano pubblicano le misure
adottate sui propri siti internet istituzionali.
Art. 26-quinquies.
Reintegrazione nell'ambito geografico e revoca delle misure di
limitazione o divieto
1. Ogni regione o provincia autonoma puo' chiedere al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali che il suo territorio
o parte di esso sia reintegrato nell'ambito geografico
dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM dal quale
era stato precedentemente escluso ai sensi dell'articolo 26-ter, o di
revocare le misure di cui all'articolo 26-quater relativamente al
proprio territorio. La richiesta di reintegrazione dell'ambito
geografico o la revoca delle misure di limitazione o divieto sono
predisposte con atto del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
2. Se le richieste di cui al comma 1 riguardano la reintegrazione
nell'ambito geografico dell'autorizzazione all'immissione in
commercio di un OGM, il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali trasmette dette richieste all'autorita' che ha rilasciato
l'autorizzazione all'immissione in commercio.
3. Se la coltivazione di un OGM e' stata autorizzata ai sensi
dell'articolo 18, commi 1 e 3, l'autorita' nazionale competente di
cui all'articolo 2, comma 1, ricevuta la richiesta di reintegrazione,
modifica l'ambito geografico dell'autorizzazione ovvero della
decisione e informa la Commissione europea, gli Stati membri e il
titolare dell'autorizzazione.
4. Se le richieste di reintegrazione riguardano la revoca delle
misure adottate ai sensi dell'articolo 26-quater, queste ultime sono
revocate di conseguenza, con le medesime modalita' di cui allo stesso
articolo 26-quater, comma 6. Il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali informa della revoca la Commissione europea,
gli altri Stati membri e il titolare dell'autorizzazione. Il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
l'autorita' nazionale competente di cui all'articolo 2, comma 1, il
Ministero della salute e le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano pubblicano le misure modificate sui propri siti internet
istituzionali.
Art. 26-sexies.
Coesistenza nelle zone di frontiera o tra Regioni confinanti
1. A decorrere dal 3 aprile 2017, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano in cui sono coltivati OGM, limitrofe ad altri
Stati membri o ad altre regioni e province autonome in cui la
coltivazione di tali OGM e' vietata, adottano nelle zone di frontiera
o di confine del loro territorio i provvedimenti necessari al fine di
evitare eventuali contaminazioni transfrontaliere nel territorio
degli Stati o delle regioni e delle province autonome limitrofi,
tenuto conto della raccomandazione della Commissione europea del 13
luglio 2010 e nel rispetto del principio di coesistenza, dandone
notizia al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
ai fini della comunicazione di detti provvedimenti alla Commissione
europea.
2. Se la regione o provincia autonoma di cui al comma 1, ritiene
che non sussistano le condizioni previste dall'articolo 26-bis,
paragrafo 1-bis, della direttiva 2001/18/CE, alla luce delle
particolari condizioni geografiche, ne da' comunicazione motivata al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che
informa lo Stato, la regione o la provincia autonoma confinante in
cui la coltivazione degli OGM e' vietata. Se lo Stato, la regione o
la provincia autonoma limitrofa ritiene che sussistano le condizioni
previste dall'articolo 26-bis, paragrafo 1-bis, della direttiva
2001/18/CE, il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali richiede alla regione o provincia autonoma interessata di
adottare i provvedimenti di cui al comma 1.
3. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, e'
vietato impiantare OGM nelle zone di frontiera con Stati membri in
cui la coltivazione di tali OGM e' vietata ai sensi degli articoli
26-ter della direttiva 2001/18/CE e nelle zone di confine con le
regioni e province autonome in cui la coltivazione di tali OGM e'
vietata ai sensi degli articoli 26-ter e 26-quater del presente
decreto. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sul cui territorio devono essere attuati tali provvedimenti,
informano gli operatori circa tale divieto nonche' l'autorita'
competente ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui
all'articolo 35-bis.»;
c) dopo l'articolo 35 e' inserito il seguente:
«Art. 35-bis.
Sanzioni relative al Titolo III-bis
1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 25.000 a euro 75.000 chiunque
viola:
a) i divieti di coltivazione introdotti con l'adeguamento
dell'ambito geografico stabilito, nei casi previsti, da uno dei
seguenti provvedimenti:
1) l'autorizzazione concessa dalla Commissione europea, ai
sensi degli articoli 7 e 19 del regolamento (CE) n. 1829/2003;
2) l'autorizzazione emessa dall'autorita' nazionale competente
di uno Stato membro ai sensi degli articoli 15, 17 e 18 della
direttiva 2001/18/CE;
3) l'autorizzazione rilasciata dall'autorita' nazionale
competente di cui all'articolo 2, comma 1, ai sensi dell'articolo 18,
comma 1, e, se ne ricorrono i presupposti, la decisione adottata
dalla medesima autorita', ai sensi dell'articolo 18, comma 3;
b) i divieti di coltivazione adottati ai sensi dell'articolo
26-quater, comma 6;
c) i divieti temporanei di impianto dell'OGM o degli OGM
interessati previsti dall'articolo 26-quater, comma 5, lettera b), e
dall'articolo 26-sexies, comma 3.
2. Al trasgressore e' applicata con ordinanza-ingiunzione, la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione, fino a sei
mesi, della facolta' di coltivazione di OGM attribuita con i
provvedimenti di immissione in commercio.
3. Chiunque viola i divieti di cui al comma 1 e' tenuto a procedere
alla distruzione delle coltivazioni di OGM illecitamente impiantate e
al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese in solido con il
proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di
godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo
di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in
contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al
controllo. L'Autorita' di cui al comma 4 dispone con ordinanza le
operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere,
decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti
obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della
qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e'
autorita' competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative
previste dal presente articolo. Restano ferme le competenze
spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti
all'accertamento delle violazioni.
5. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal presente articolo e' devoluto ad apposito
capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del
bilancio dello Stato.».
Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria ed entrata in vigore
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni
interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente
decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 14 novembre 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Martina, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Galletti, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare
Lorenzin, Ministro della salute
Orlando, Ministro della giustizia
Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando

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