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sabato 10 dicembre 2016

DECRETO LEGISLATIVO 14 novembre 2016, n. 227 Attuazione della direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilita' per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio. (16G00240) (GU n.288 del 10-12-2016) Vigente al: 11-12-2016

     DECRETO LEGISLATIVO 14 novembre 2016, n. 227 
Attuazione della direttiva (UE) 2015/412, che modifica  la  direttiva
2001/18/CE per quanto concerne la possibilita' per gli  Stati  membri
di limitare o vietare  la  coltivazione  di  organismi  geneticamente
modificati (OGM) sul loro territorio. (16G00240) 
(GU n.288 del 10-12-2016)

 
 Vigente al: 11-12-2016  
 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, contenente norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea   e,   in
particolare, gli articoli 31 e 32; 
  Vista la legge del 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea  2014  e,  in
particolare, gli articoli 1 e 3 e l'allegato B, numero 55; 
  Vista la legge 29 luglio 2015, n.  115,  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2014, ed in particolare l'articolo
20, contenente disposizioni in  materia  di  organismi  geneticamente
modificati e di attuazione delle misure di cui all'articolo 26-quater
della direttiva 2001/18/CE; 
  Vista la direttiva (UE) n. 2015/412 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la  direttiva  2001/18/CE
per quanto concerne la possibilita' per gli Stati membri di  limitare
o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM)
sul loro territorio; 
  Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224,  di  attuazione
della  direttiva  2001/18/CE   concernente   l'emissione   deliberata
nell'ambiente di organismi geneticamente modificati; 
  Visto il decreto-legge 22 novembre 2004, n.  279,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio   2005,   n.   5,   recante
disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra  le  forme  di
agricoltura transgenica, convenzionale e biologica, e in  particolare
l'articolo 2; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi
geneticamente modificati; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 settembre 2003,  concernente  la  tracciabilita'  e
l'etichettatura  di   organismi   geneticamente   modificati   e   la
tracciabilita'  di  alimenti  e   mangimi   ottenuti   da   organismi
geneticamente modificati, nonche' recante  modifica  della  direttiva
2001/18/CE; 
  Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 28  gennaio  2002,  che  stabilisce  i  principi  e  i
requisiti  generali   della   legislazione   alimentare,   istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare; 
  Vista la decisione 2002/623/CE della  Commissione,  del  24  luglio
2002, recante note orientative ad integrazione dell'allegato II della
direttiva 2001/18/CE; 
  Vista la decisione 2002/812/CE del Consiglio del 3 ottobre 2002 che
stabilisce, ai sensi della direttiva 2001/18/CE, il  modello  per  la
sintesi delle notifiche sull'immissione  in  commercio  di  organismi
geneticamente modificati come tali o contenuti in prodotti; 
  Vista la decisione 2002/813/CE del Consiglio, del 3  ottobre  2002,
che stabilisce, ai sensi della direttiva 2001/18/CE, il  modello  per
la sintesi delle notifiche sull'emissione deliberata nell'ambiente di
organismi geneticamente modificati per scopi diversi  dall'immissione
in commercio; 
  Vista  la  legge  16  marzo  2001,  n.  108,  recante  ratifica  ed
esecuzione  della  Convenzione  sull'accesso  alle  informazioni,  la
partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso  alla
giustizia in materia ambientale, con due allegati fatta ad Aarhus  il
25 giugno 1998; 
  Vista la raccomandazione della Commissione europea  del  13  luglio
2010 recante orientamenti per l'elaborazione di misure  nazionali  di
coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture
convenzionali e biologiche; 
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale, e successive modificazioni; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 28 luglio 2016; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
nella seduta del 15 settembre 2016; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 9 novembre 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con i Ministri dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del
mare, della salute, della giustizia,  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 
 
  1. Al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera i), sono aggiunte  le
seguenti: 
      «i-bis) domanda di autorizzazione all'immissione in  commercio:
la notifica di cui all'articolo 13 della direttiva 2001/18/CE,  volta
ad ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo  19  della  medesima
direttiva, la notifica di cui al titolo III del presente  decreto,  e
la domanda di cui agli articoli  5  e  17  del  regolamento  (CE)  n.
1829/2003, volta ad ottenere le autorizzazioni di cui agli articoli 7
e 19 del medesimo regolamento; 
      i-ter) rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio:
la procedura di cui all'articolo  17  della  direttiva  2001/18/CE  e
all'articolo 20 del titolo III del  presente  decreto,  nonche'  agli
articoli 11 e 23 del regolamento (CE) n. 1829/2003; 
      i-quater) richiedente: il soggetto che presenta la  domanda  di
autorizzazione di cui agli articoli 5 e 17 del  regolamento  (CE)  n.
1829/2003 o la domanda per il rinnovo dell'autorizzazione di cui agli
articoli 11 e 23 del regolamento (CE) n. 1829/2003; 
      i-quinquies) principio di  coesistenza:  il  principio  di  cui
all'articolo  2  del  decreto-legge  22  novembre   2004,   n.   279,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2005, n. 5.»; 
    b) dopo il titolo III, e' inserito il seguente: 
 
                           «Titolo III-bis 
 
 
LIMITAZIONE E DIVIETO DI COLTIVAZIONE DI OGM SUL TERRITORIO NAZIONALE 
 
 
                             Art. 26-bis. 
 
 
                  Finalita' e campo di applicazione 
 
  1. Il presente titolo definisce le procedure per limitare o vietare
la coltivazione di OGM sul territorio nazionale, in attuazione  della
direttiva (UE) 2015/412 che  modifica  la  direttiva  2001/18/CE  per
quanto concerne la possibilita' per gli Stati membri  di  limitare  o
vietare la coltivazione di organismi geneticamente  modificati  (OGM)
sul loro territorio. 
  2. Le misure adottate ai sensi del  presente  titolo  non  incidono
sulla libera  circolazione  degli  OGM,  come  tali  o  contenuti  in
prodotti. 
  3. Le misure adottate ai sensi del presente titolo  non  riguardano
la coltivazione a  fini  sperimentali  cosi'  come  disciplinata  dal
titolo II del presente decreto. 
  4. Ai fini del presente titolo: 
    a) si intende  per  autorizzazione  all'immissione  in  commercio
l'autorizzazione all'immissione sul mercato rilasciata ai  sensi  del
titolo III del presente decreto e l'autorizzazione all'immissione  in
commercio concessa ai sensi della parte C della direttiva  2001/18/CE
e del regolamento (CE) n. 1829/2003; 
    b)  l'autorita'  nazionale  competente  e'  il  Ministero   delle
politiche agricole alimentari e forestali. 
 
                             Art. 26-ter. 
 
 
                 Adeguamento dell'ambito geografico 
 
  1. Il Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo'  chiedere
l'adeguamento     dell'ambito     geografico      dell'autorizzazione
all'immissione in commercio di un OGM in modo che tutto il territorio
nazionale o parte di esso sia escluso dalla coltivazione di tale OGM.
Tale  richiesta  e'  presentata  nel   corso   della   procedura   di
autorizzazione  all'immissione  in   commercio   ed   e'   comunicata
all'Autorita' nazionale competente di cui all'articolo 2, comma 1,  e
al Ministero della salute. 
  2. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali
comunica alla Commissione europea la richiesta  di  cui  al  comma  1
entro quarantacinque giorni dalla  trasmissione  della  relazione  di
valutazione effettuata a norma dell'articolo 14, paragrafo  2,  della
direttiva 2001/18/CE, dell'articolo 17, comma 5,  o  dalla  ricezione
del parere dell'Autorita' europea per la sicurezza alimentare a norma
dell'articolo 6, paragrafo 6, e dell'articolo 18,  paragrafo  6,  del
regolamento (CE) n. 1829/2003. 
  3. L'autorizzazione  all'immissione  in  commercio,  rilasciata  ai
sensi dell'articolo 18, comma  1,  la  decisione  adottata  ai  sensi
dell'articolo  18,  comma  3,  o  il   rinnovo   dell'autorizzazione,
rilasciato ai sensi dell'articolo 20,  in  mancanza  di  conferma  da
parte del notificante, sono emessi sulla base dell'ambito  geografico
modificato. 
  4. Qualora la richiesta di cui al comma 1 sia stata comunicata alla
Commissione europea dopo la data di trasmissione della  relazione  di
valutazione effettuata ai sensi dell'articolo 17, il termine  per  il
rilascio dell'autorizzazione di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  e
quello per l'adozione della decisione di cui all'articolo  18,  comma
3, sono prorogati per una sola volta di quindici giorni. 
 
                            Art. 26-quater. 
 
 
Misure che limitano o vietano la coltivazione di OGM  sul  territorio
                              nazionale 
 
  1. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali
puo' adottare misure che limitano o vietano su  tutto  il  territorio
nazionale o su una parte di esso la coltivazione di un OGM  o  di  un
gruppo di OGM, definito in base alla coltura o al tratto, autorizzati
all'immissione in commercio, nel caso in cui non sia stata presentata
alcuna richiesta a norma dell'articolo 26-ter, ovvero il  notificante
o il richiedente abbia confermato l'ambito geografico della  notifica
o della domanda  iniziale.  Tali  misure  sono  conformi  al  diritto
dell'Unione europea, rispettose dei principi di proporzionalita' e di
non discriminazione, e motivate in base a: 
    a) obiettivi di politica ambientale; 
    b) pianificazione urbana e territoriale; 
    c) uso del suolo; 
    d) impatti socio-economici; 
    e) esigenza di evitare la presenza  di  OGM  in  altri  prodotti,
fatto salvo quanto  disposto  dall'articolo  26-bis  della  direttiva
2001/18/CE; 
    f) obiettivi di politica agricola; 
    g) ordine pubblico. 
  2. Le misure che limitano o vietano  la  coltivazione  di  OGM  sul
territorio nazionale sono  adottate,  sentiti  l'Autorita'  nazionale
competente di cui all'articolo 2,  comma  1,  e  il  Ministero  della
salute, nonche', se motivate in base al fattore di cui  al  comma  1,
lettera b), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e,  se
motivate in base al fattore  di  cui  al  comma  1,  lettera  d),  il
Ministero  dello  sviluppo  economico,  d'intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. Qualora le misure siano motivate  in
base a situazioni riconducibili al fattore di cui al comma 1, lettera
g), il Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali
acquisisce il parere vincolante del Ministero dell'interno. 
  3. Fatta eccezione per la motivazione prevista dal comma 1, lettera
g), che non puo' essere utilizzata singolarmente, le  motivazioni  di
cui  al  comma  1  possono  essere   addotte   singolarmente   o   in
combinazione, a seconda delle circostanze particolari del  territorio
in cui si applicano le misure, e, in ogni caso, le misure di  cui  al
comma 1  non  devono  contrastare  con  la  valutazione  del  rischio
ambientale  effettuata  ai  sensi  della  direttiva  2001/18/CE,  del
presente decreto o del regolamento (CE) n. 1829/2003. 
  4. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali
trasmette alla Commissione europea le proposte  di  misure  corredate
delle corrispondenti motivazioni, prima  della  loro  adozione.  Tale
comunicazione puo' essere effettuata anche  prima  del  completamento
della procedura di autorizzazione all'immissione in commercio  di  un
OGM. 
  5. Per  un  periodo  di  settantacinque  giorni  dalla  data  della
comunicazione di cui al comma 4: 
    a) il Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali
si astiene dall'adottare le misure di cui al comma 1; 
    b) e' vietato  impiantare  l'OGM  o  gli  OGM  interessati  dalle
proposte di misure di cui al comma  4  nelle  aree  alle  quali  tali
misure sono riferite; 
    c) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  sul
cui territorio devono essere attuate le misure di  cui  al  comma  1,
informano gli operatori circa il  divieto  di  cui  alla  lettera  b)
nonche' l'autorita', di cui all'articolo 35-bis, comma 4,  competente
all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal  medesimo
articolo. 
  6. Trascorso il termine di cui al comma 5,  le  misure  di  cui  al
comma 1 sono  adottate  con  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con  il  Ministro  della
salute e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, e, se motivate in base al fattore  di  cui  al  comma  1,
lettera b), con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  se
motivate in base al fattore di cui al comma 1,  lettera  d),  con  il
Ministro dello sviluppo economico, e, se motivate in base al  fattore
di cui al comma 1, lettera g), con il Ministro dell'interno,  nonche'
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.  Dette  misure
sono adottate  o  nella  forma  originariamente  proposta  o  in  una
versione modificata che tiene conto delle osservazioni  eventualmente
ricevute dalla Commissione europea, rese note  alle  regioni  e  alle
province autonome di Trento e di Bolzano. 
  7. Le misure adottate ai  sensi  del  presente  articolo  non  sono
applicate alle coltivazioni di sementi e materiale di moltiplicazione
di OGM autorizzati che siano stati  legittimamente  impiantati  prima
dell'adozione delle misure che limitano e vietano la coltivazione  di
OGM sul territorio nazionale, conformemente al comma 6. 
  8. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali
comunica l'adozione delle misure di cui  al  presente  articolo  alla
Commissione  europea,  agli  altri  Stati  membri   e   al   titolare
dell'autorizzazione.  L'autorita'   nazionale   competente   di   cui
all'articolo 2,  comma  1,  il  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, il Ministero della salute nonche' le  regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano  pubblicano  le  misure
adottate sui propri siti internet istituzionali. 
 
                          Art. 26-quinquies. 
 
 
Reintegrazione  nell'ambito  geografico  e  revoca  delle  misure  di
                        limitazione o divieto 
 
  1. Ogni regione o provincia autonoma  puo'  chiedere  al  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali che il suo territorio
o   parte   di   esso   sia   reintegrato   nell'ambito    geografico
dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM  dal  quale
era stato precedentemente escluso ai sensi dell'articolo 26-ter, o di
revocare le misure di cui  all'articolo  26-quater  relativamente  al
proprio  territorio.  La  richiesta  di  reintegrazione   dell'ambito
geografico o la revoca delle misure di  limitazione  o  divieto  sono
predisposte  con  atto  del  Ministero   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano. 
  2. Se le richieste di cui al comma 1 riguardano  la  reintegrazione
nell'ambito   geografico   dell'autorizzazione   all'immissione    in
commercio di un OGM, il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali trasmette dette richieste all'autorita' che ha rilasciato
l'autorizzazione all'immissione in commercio. 
  3. Se la coltivazione di un  OGM  e'  stata  autorizzata  ai  sensi
dell'articolo 18, commi 1 e 3, l'autorita'  nazionale  competente  di
cui all'articolo 2, comma 1, ricevuta la richiesta di reintegrazione,
modifica  l'ambito  geografico   dell'autorizzazione   ovvero   della
decisione e informa la Commissione europea, gli  Stati  membri  e  il
titolare dell'autorizzazione. 
  4. Se le richieste di reintegrazione  riguardano  la  revoca  delle
misure adottate ai sensi dell'articolo 26-quater, queste ultime  sono
revocate di conseguenza, con le medesime modalita' di cui allo stesso
articolo 26-quater, comma 6. Il Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali informa della revoca la  Commissione  europea,
gli  altri  Stati  membri  e  il  titolare  dell'autorizzazione.   Il
Ministero  delle   politiche   agricole   alimentari   e   forestali,
l'autorita' nazionale competente di cui all'articolo 2, comma  1,  il
Ministero della salute e le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano pubblicano le misure modificate sui propri siti internet
istituzionali. 
 
                           Art. 26-sexies. 
 
 
    Coesistenza nelle zone di frontiera o tra Regioni confinanti 
 
  1. A decorrere dal 3 aprile 2017, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano in cui sono coltivati OGM, limitrofe ad  altri
Stati membri o ad  altre  regioni  e  province  autonome  in  cui  la
coltivazione di tali OGM e' vietata, adottano nelle zone di frontiera
o di confine del loro territorio i provvedimenti necessari al fine di
evitare  eventuali  contaminazioni  transfrontaliere  nel  territorio
degli Stati o delle regioni  e  delle  province  autonome  limitrofi,
tenuto conto della raccomandazione della Commissione europea  del  13
luglio 2010 e nel rispetto  del  principio  di  coesistenza,  dandone
notizia al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
ai fini della comunicazione di detti provvedimenti  alla  Commissione
europea. 
  2. Se la regione o provincia autonoma di cui al  comma  1,  ritiene
che non  sussistano  le  condizioni  previste  dall'articolo  26-bis,
paragrafo  1-bis,  della  direttiva  2001/18/CE,  alla   luce   delle
particolari condizioni geografiche, ne da' comunicazione motivata  al
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  che
informa lo Stato, la regione o la provincia  autonoma  confinante  in
cui la coltivazione degli OGM e' vietata. Se lo Stato, la  regione  o
la provincia autonoma limitrofa ritiene che sussistano le  condizioni
previste  dall'articolo  26-bis,  paragrafo  1-bis,  della  direttiva
2001/18/CE,  il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali richiede alla regione o provincia autonoma  interessata  di
adottare i provvedimenti di cui al comma 1. 
  3. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, e'
vietato impiantare OGM nelle zone di frontiera con  Stati  membri  in
cui la coltivazione di tali OGM e' vietata ai  sensi  degli  articoli
26-ter della direttiva 2001/18/CE e nelle  zone  di  confine  con  le
regioni e province autonome in cui la coltivazione  di  tali  OGM  e'
vietata ai sensi degli  articoli  26-ter  e  26-quater  del  presente
decreto. Le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
sul  cui  territorio  devono  essere  attuati   tali   provvedimenti,
informano  gli  operatori  circa  tale  divieto  nonche'  l'autorita'
competente ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie  di  cui
all'articolo 35-bis.»; 
    c) dopo l'articolo 35 e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 35-bis. 
 
 
                 Sanzioni relative al Titolo III-bis 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con una sanzione
amministrativa pecuniaria da  euro  25.000  a  euro  75.000  chiunque
viola: 
    a)  i  divieti  di  coltivazione  introdotti  con   l'adeguamento
dell'ambito geografico stabilito,  nei  casi  previsti,  da  uno  dei
seguenti provvedimenti: 
      1) l'autorizzazione  concessa  dalla  Commissione  europea,  ai
sensi degli articoli 7 e 19 del regolamento (CE) n. 1829/2003; 
      2) l'autorizzazione emessa dall'autorita' nazionale  competente
di uno Stato membro ai  sensi  degli  articoli  15,  17  e  18  della
direttiva 2001/18/CE; 
      3)   l'autorizzazione   rilasciata   dall'autorita'   nazionale
competente di cui all'articolo 2, comma 1, ai sensi dell'articolo 18,
comma 1, e, se ne ricorrono  i  presupposti,  la  decisione  adottata
dalla medesima autorita', ai sensi dell'articolo 18, comma 3; 
    b) i divieti di  coltivazione  adottati  ai  sensi  dell'articolo
26-quater, comma 6; 
    c)  i  divieti  temporanei  di  impianto  dell'OGM  o  degli  OGM
interessati previsti dall'articolo 26-quater, comma 5, lettera b),  e
dall'articolo 26-sexies, comma 3. 
  2. Al  trasgressore  e'  applicata  con  ordinanza-ingiunzione,  la
sanzione amministrativa accessoria  della  sospensione,  fino  a  sei
mesi,  della  facolta'  di  coltivazione  di  OGM  attribuita  con  i
provvedimenti di immissione in commercio. 
  3. Chiunque viola i divieti di cui al comma 1 e' tenuto a procedere
alla distruzione delle coltivazioni di OGM illecitamente impiantate e
al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese in solido con il
proprietario e con  i  titolari  di  diritti  reali  o  personali  di
godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo
di  dolo  o  colpa,  in  base  agli   accertamenti   effettuati,   in
contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti  al
controllo. L'Autorita' di cui al comma 4  dispone  con  ordinanza  le
operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui  provvedere,
decorso  il  quale  procede  all'esecuzione  in  danno  dei  soggetti
obbligati ed al recupero delle somme anticipate. 
  4. Il Dipartimento dell'Ispettorato  centrale  della  tutela  della
qualita'  e  repressione  frodi  dei  prodotti   agroalimentari   del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e   forestali   e'
autorita' competente all'irrogazione  delle  sanzioni  amministrative
previste  dal  presente  articolo.  Restano   ferme   le   competenze
spettanti, ai sensi della normativa  vigente,  agli  organi  preposti
all'accertamento delle violazioni. 
  5. Il pagamento delle somme dovute per le  sanzioni  amministrative
pecuniarie previste dal presente articolo  e'  devoluto  ad  apposito
capitolo del capo XVII dello stato  di  previsione  dell'entrata  del
bilancio dello Stato.». 
                               Art. 2 
 
 
       Clausola di invarianza finanziaria ed entrata in vigore 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  Amministrazioni
interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente
decreto legislativo con le risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  2. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 14 novembre 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Renzi, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Martina, Ministro  delle  politiche
                                  agricole alimentari e forestali 
 
                                  Galletti, Ministro dell'ambiente  e
                                  della tutela del territorio  e  del
                                  mare 
 
                                  Lorenzin, Ministro della salute 
 
                                  Orlando, Ministro della giustizia 
 
                                  Gentiloni Silveri,  Ministro  degli
                                  affari esteri e della  cooperazione
                                  internazionale 
 
                                  Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 

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