DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2017, n. 173
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui
al regolamento (CE) n. 216/2008, recante regole comuni nel settore
dell'aviazione civile che istituisce un'Agenzia europea per la
sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE, il regolamento
(CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE. (17G00187)
(GU n.284 del 5-12-2017)
Vigente al: 20-12-2017
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in
particolare, l'articolo 33;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 e, in
particolare, l'articolo 3, recante la delega per la disciplina
sanzionatoria;
Visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore
dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la
sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio,
il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE e in
particolare l'articolo 68, che impone agli Stati membri di
determinare le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle
disposizioni del regolamento;
Visto il regolamento (CE) n. 1108/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica il regolamento (CE) n.
216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del traffico
aereo e i servizi di navigazione aerea e abroga la direttiva
2006/23/CE;
Visto il regolamento (UE) n. 1035/2011 della Commissione del 17
ottobre 2011 che stabilisce i requisiti comuni per la fornitura di
servizi di navigazione aerea, recante modifica dei regolamenti (CE)
n. 482/2008 e (UE) n. 691/2010;
Visto il regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione del 3
novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure
amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai
sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione del 3
agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la
certificazione di aeronavigabilita' e ambientale di aeromobili e
relativi prodotti, parti e pertinenze, nonche' per la certificazione
delle imprese di progettazione e di produzione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della
Commissione del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell'aria
comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della
navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n.
1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE)
n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010;
Visto il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione del 5
ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure
amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del
regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 390/2013 della Commissione del 3
maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi
di navigazione aerea e le funzioni di rete;
Visto il regolamento (UE) n. 139/2014, della Commissione del 12
febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure
amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE)
n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione del 26
novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilita' di aeromobili
e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonche'
sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a
tali mansioni;
Visto il regolamento (UE) n. 340/2015 della Commissione del 20
febbraio 2015, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure
amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del
traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento di
esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione e abroga il regolamento
(UE) n. 805/2011 della Commissione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/373 della
Commissione, del 1° marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per
i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di
navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del
traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento
(CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011,
(UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE)
n. 677/2011;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, recante
attuazione della direttiva 2006/23/CE, relativa alla licenza
comunitaria dei controllori del traffico aereo;
Vista la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale,
firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, e, in particolare, gli annessi
16 e 18;
Visto il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, recante
approvazione della predetta Convenzione, ratificato con legge 17
aprile 1956, n. 561;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n.
461, recante recepimento dell'ordinamento interno dei principi
generali contenuti negli allegati alla Convenzione, ai sensi
dell'articolo 687 del codice della navigazione, cosi' come integrato
dall'articolo 1 della legge 13 maggio 1983, n. 213;
Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30
marzo 1942, n. 327, come modificato dai decreti legislativi 9 maggio
2005, n. 96, e 15 marzo 2006, n. 151;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al
sistema penale;
Visto il decreto legislativo del 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo
dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, (E.N.A.C.);
Visto il regolamento dell'E.N.A.C. sul trasporto aereo delle merci
pericolose, adottato in via d'urgenza con provvedimento dispositivo
31 ottobre 2011, n. 50/GENDISP/DG, entrambi ratificati con delibera
del Consiglio di amministrazione dell'Ente 23 novembre 2011, n. 55;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 10 luglio 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 10 novembre 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle
infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa e
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto, ferma l'applicazione delle norme penali, ha
ad oggetto la disciplina sanzionatoria per la violazione delle
disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 216/2008, recante
regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce
un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva
91/670/CEE, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva
2004/36/CE, di seguito «regolamento», e dai relativi allegati e norme
di attuazione.
2. Ai fini del presente decreto, per requisiti essenziali si
intendono le condizioni specificate negli allegati al regolamento.
3. Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento, il presente decreto si
applica alle seguenti attivita':
a) progettazione, produzione, manutenzione e operazioni di
prodotti aeronautici, parti e pertinenze;
b) operazioni di volo degli aeromobili;
c) progettazione, manutenzione e gestione degli aeroporti aperti
al pubblico e che offrono servizi di trasporto aereo commerciale e in
cui sono eseguite operazioni che utilizzano procedure strumentali di
avvicinamento o partenza e che hanno una pista asfaltata di almeno
800 metri o servono unicamente il traffico di elicotteri;
d) progettazione, produzione e manutenzione degli equipaggiamenti
aeroportuali;
e) progettazione, produzione, manutenzione e gestione di sistemi
e componenti per la gestione del traffico aereo e per i servizi di
navigazione aerea;
f) addestramento del personale e fornitura dei servizi di
navigazione aerea.
4. Le sanzioni di cui al presente decreto si applicano alle
violazioni commesse da coloro che sono soggetti alla sorveglianza
dell'Autorita' nazionale competente di cui all'articolo 4 o dai
soggetti che partecipano alle attivita' di cui al comma 3 sul
territorio dello Stato italiano.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si applicano le
definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento, nonche' si intende
per:
a) «organizzazione», una persona giuridica o un ente privo di
personalita' giuridica;
b) «esercente», chi assume l'esercizio di un aeromobile a norma
dell'articolo 874 del codice della navigazione di cui al regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327.
Art. 3
Esclusioni
1. Il presente decreto non si applica a:
a) prodotti, parti e pertinenze, personale e organizzazioni di
cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento,
impegnati in operazioni, attivita' e servizi militari, doganali, di
polizia, di ricerca e salvataggio, di lotta agli incendi, di guardia
costiera o in servizi analoghi;
b) aeroporti o parti di aeroporti, equipaggiamenti, personale e
organizzazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d),
del regolamento, sottoposti al controllo e alla gestione militari;
c) ATM/ANS, inclusi sistemi e componenti, personale e
organizzazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere e) ed f),
del regolamento, forniti o messi a disposizione dai militari;
d) aeromobili di cui all'Allegato II del regolamento;
e) soggetti che partecipano alle operazioni di volo degli
aeromobili di cui all'Allegato II del regolamento, fatta eccezione
per i soggetti che partecipano alle operazioni di volo degli
aeromobili di cui all'Allegato II, lettera a), punto ii), lettere d)
e h), del regolamento, se utilizzati per il trasporto aereo
commerciale;
f) operazioni di volo degli aeromobili di cui all'Allegato II del
regolamento, fatta eccezione per gli aeromobili di cui all'Allegato
II, lettera a), punto ii), lettere d) e h), del regolamento, se
utilizzati per il trasporto aereo commerciale.
2. Le esclusioni di cui al comma 1, lettere d), e) ed f), non
operano con riferimento alle regole dell'aria di cui all'articolo 12.
3. Lo svolgimento di operazioni, attivita' e servizi militari di
cui al comma 1 avviene garantendo un livello di sicurezza equivalente
a quello previsto dal regolamento.
4. Nel caso di violazioni delle norme previste dal presente decreto
da parte del personale militare, l'organismo di cui all'articolo 4
informa il Ministero della difesa, che procede secondo l'ordinamento
di appartenenza.
Art. 4
Autorita' nazionale competente
1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) e'
l'Autorita' nazionale competente per l'applicazione del regolamento e
per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni
amministrative previste dal presente decreto.
2. Si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal
presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e
II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. In caso di violazioni di lieve entita', da valutarsi rispetto
alla capacita' delle medesime violazioni di ridurre la sicurezza o di
mettere in serio pericolo la sicurezza del volo, l'E.N.A.C. diffida
il trasgressore a regolarizzare le violazioni mediante il rispetto
delle azioni correttive prescritte entro un termine stabilito,
nonche' ad adoperarsi per elidere o attenuare le eventuali
conseguenze dannose o pericolose dell'illecito. In caso di mancata
ottemperanza alla diffida, l'E.N.A.C. procede a norma delle
disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24
novembre 1981, n. 689. Resta ferma la facolta' dell'E.N.A.C. di
limitare, sospendere o revocare le certificazioni rilasciate.
4. L'E.N.A.C. assicura la sorveglianza continua dei certificati
emessi, svolge indagini, esegue ispezioni e adotta ogni provvedimento
finalizzato a impedire il perdurare di una violazione.
Art. 5
Violazioni degli obblighi delle organizzazioni e delle persone
fisiche in materia di aeronavigabilita' e protezione ambientale
derivanti dagli articoli 5 e 6 del regolamento
1. Il presente articolo si applica alle organizzazioni e alle
persone fisiche che esercitano attivita' di progettazione,
costruzione, manutenzione o utilizzo di aeromobili, inclusi i
prodotti, le parti e le pertinenze installati, o di addestramento del
personale aeronautico in violazione degli articoli 5 e 6 del
regolamento.
2. La persona fisica che esercita una delle attivita' di cui al
comma 1 in mancanza delle certificazioni o approvazioni prescritte o
con certificazioni o approvazioni scadute, sospese o revocate e'
soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a
50.000 euro.
3. E' soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000
euro a 10.000 euro la persona fisica che esercita una delle attivita'
di cui al comma 1 e viola le disposizioni inerenti i requisiti
essenziali in materia di aeronavigabilita' e per la protezione
ambientale di cui gli articoli 5 e 6 del regolamento concernenti,
alternativamente:
a) la progettazione di aeromobili e delle relative modifiche,
inclusi i prodotti, le parti e le pertinenze installati;
b) la produzione di aeromobili, inclusi i prodotti, le parti e le
pertinenze installati;
c) la manutenzione di aeromobili, inclusi i prodotti, le parti e
le pertinenze installati;
d) il mantenimento della aeronavigabilita';
e) la protezione ambientale di cui all'Annesso 16 alla
Convenzione di Chicago;
f) il personale autorizzato a certificare;
g) l'aeronavigabilita' o la protezione ambientale.
4. L'organizzazione che esercita una delle attivita' di cui al
comma 1 in mancanza delle certificazioni o approvazioni prescritte o
con certificazioni o approvazioni scadute, sospese o revocate, e'
soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a
100.000 euro.
5. E' soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000
euro a 50.000 euro l'organizzazione che esercita una delle attivita'
di cui al comma 1 e che viola le disposizioni inerenti ai requisiti
essenziali in materia di aeronavigabilita' e per la protezione
ambientale di cui gli articoli 5 e 6 del regolamento concernenti,
alternativamente:
a) la progettazione di aeromobili e delle relative modifiche,
inclusi i prodotti, le parti e le pertinenze installati;
b) la produzione di aeromobili, inclusi i prodotti, le parti e
le pertinenze installati;
c) la manutenzione di aeromobili, inclusi i prodotti, le parti
e le pertinenze installati;
d) il mantenimento della aeronavigabilita';
e) la protezione ambientale di cui all'Annesso 16 alla
Convenzione di Chicago;
f) il personale autorizzato a certificare;
g) l'addestramento del personale autorizzato a certificare;
h) le prescrizioni del regolamento in materia di
aeronavigabilita' e protezione ambientale.
Art. 6
Violazioni degli obblighi dei piloti, degli assistenti di volo e
degli allievi derivanti dagli articoli 7 e 8 del regolamento
1. Salvo che nel corso dell'addestramento, chiunque effettua
attivita' di volo in mancanza della licenza, della abilitazione o
certificazione ovvero del certificato o rapporto medico di idoneita'
psicofisica idonei all'operazione da svolgere o con i predetti titoli
scaduti, sospesi o revocati, in violazione degli articoli 7 e 8 del
regolamento, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da
1.000 euro a 10.000 euro.
2. Alla medesima sanzione di cui al comma 1 e' soggetto il pilota
che effettua attivita' di volo con gli aeromobili di cui all'articolo
4, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento o con i dispositivi
di simulazione per addestramento, in violazione degli obblighi di cui
all'articolo 7 del regolamento, ossia concernenti alternativamente:
a) la detenzione e la esibizione dei documenti;
b) la registrazione dei tempi di volo;
c) le specifiche competenze linguistiche;
d) l'attivita' di volo correntemente esercitata;
e) le prescrizioni relative all'eta';
f) il possesso dei requisiti specifici per la licenza di pilota
di aeromobile leggero o privato, di aliante o di pallone libero, di
pilota commerciale con equipaggio plurimo o di pilota di linea;
g) l'abilitazione al volo strumentale, le abilitazioni per classe
e per tipo e le abilitazioni addizionali possedute;
h) i certificati di istruttore ed esaminatore;
i) il rispetto dei requisiti relativi alla idoneita' psicofisica;
l) le valutazioni aeromediche o la trasmissione di copia del
certificato medico all'operatore che si avvale dei suoi servizi;
m) i requisiti essenziali per le licenze in materia di
addestramento, esperienza e idoneita' psicofisica.
3. Sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 800
euro a 8.000 euro l'assistente di volo o l'allievo pilota che,
alternativamente:
a) sia in difetto dei requisiti relativi alla idoneita'
psicofisica;
b) non si sottopone alle prescritte valutazioni aeromediche o non
fornisce copia del certificato medico all'operatore che si avvale dei
suoi servizi;
c) viola le prescrizioni relative all'eta';
d) viola uno degli obblighi concernenti:
1) la detenzione e la esibizione dei documenti;
2) la registrazione dei tempi di volo;
3) le specifiche competenze linguistiche;
4) l'attivita' di volo correntemente esercitata, di
addestramento iniziale e ricorrente;
e) non assicura la conformita' ai requisiti essenziali per gli
attestati di equipaggio di cabina in materia di addestramento e di
esperienza.
4. Il pilota, l'assistente di volo o l'allievo che omettono di
informare un esaminatore o un centro aeromedico, certificato ai sensi
del regolamento, di una variazione del proprio stato di salute o di
essere sotto l'influenza di sostanze psicoattive o di farmaci che
rischiano di renderlo inidoneo a svolgere in modo sicuro e adeguato i
compiti inerenti alla licenza posseduta sono soggetti ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.
Art. 7
Violazione degli obblighi del centro di addestramento per piloti,
assistenti di volo e allievi derivanti dall'articolo 7 del
regolamento
1. Il responsabile del centro di addestramento per piloti,
assistenti di volo e allievi che opera in mancanza del certificato di
approvazione rilasciato dall'E.N.A.C. e relative specifiche o con il
predetto titolo scaduto, sospeso o revocato, in violazione
dell'articolo 7 del regolamento, e' soggetto ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
2. E' soggetto alla medesima sanzione di cui al comma 1 il
responsabile del centro di addestramento per piloti, assistenti di
volo e allievi che opera non rispettando le previsioni concernenti i
requisiti essenziali per le licenze di pilotaggio richiamate
dall'articolo 7 del regolamento e riguardanti alternativamente:
a) le generalita';
b) le conoscenze teoriche;
c) la dimostrazione e il mantenimento delle conoscenze teoriche;
d) l'abilita' pratica;
e) la dimostrazione e il mantenimento dell'abilita' pratica;
f) la competenza linguistica;
g) i dispositivi di simulazione per addestramento;
h) i corsi di addestramento;
i) gli istruttori e gli esaminatori;
l) la disponibilita' dei mezzi necessari per adempiere agli
obblighi associati all'attivita';
m) la realizzazione e il mantenimento di un sistema di gestione
relativo alla sicurezza e al livello di addestramento;
n) la definizione, con altre pertinenti organizzazioni, degli
accordi necessari a garantire il permanere della conformita' ai
requisiti suddetti;
o) le corrispondenti norme di attuazione in materia di centri di
addestramento per piloti, assistenti di volo e allievi.
Art. 8
Violazione degli obblighi dell'esaminatore aeromedico e delle
organizzazioni che esercitano funzione di centro aeromedico
derivanti dall'articolo 7 del regolamento
1. Chiunque esercita la funzione di esaminatore aeromedico in
mancanza della qualificazione o dell'abilitazione all'esercizio
professionale o del certificato o con i titoli scaduti, sospesi o
revocati, in violazione dell'articolo 7 del regolamento, e' soggetto
ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000
euro.
2. E' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000
euro a 10.000 euro l'esaminatore aeromedico che viola le disposizioni
in materia di idoneita' medica di cui all'articolo 7 del regolamento,
riguardanti alternativamente:
a) le prescrizioni in materia di riservatezza;
b) gli obblighi di garanzia di comunicazione, informazione e
conservazione dei documenti;
c) le prescrizioni relative alla formazione specifica
obbligatoria in materia di medicina aeronautica;
d) non dispone di strutture adeguate, nonche' di procedure,
documentazione e attrezzature operative idonee per l'effettuazione
delle visite aeromediche;
e) non attua le azioni per la correzione delle non conformita'
rispetto ai requisiti applicabili, registrate e comunicate
dall'E.N.A.C. nel corso di attivita' ispettive;
f) non attua le prescrizioni del regolamento in materia di
certificazione aeromedica.
3. L'organizzazione che esercita la funzione di centro aeromedico
in difetto del certificato o con il certificato scaduto, sospeso o
revocato e' soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000 euro a 100.000 euro.
4. E' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000
euro a 50.000 euro il centro aeromedico che, alternativamente:
a) viola le prescrizioni in materia di riservatezza ovvero gli
obblighi di garanzia di comunicazione, informazione e conservazione
dei documenti;
b) difetta dei mezzi necessari per adempiere agli obblighi
associati ai rispettivi privilegi ovvero non realizza e mantiene un
sistema di gestione relativo alla sicurezza e al livello di
valutazione medica e non cerca di migliorare costantemente tale
sistema ovvero non definisce con altre pertinenti organizzazioni gli
accordi necessari a garantire il permanere della conformita' ai detti
requisiti;
c) non dispone di strutture adeguate, nonche' di procedure,
documentazione e attrezzature operative idonee per l'effettuazione
delle visite aeromediche;
d) non attua le azioni per la correzione delle non conformita'
rispetto ai requisiti applicabili, registrate e comunicate
dall'E.N.A.C. nel corso di attivita' ispettive;
e) non assicura la conformita' della certificazione aeromedica
alle prescrizioni del Regolamento.
Art. 9
Violazione degli obblighi dell'esercente persona fisica, del pilota
responsabile del volo o dell'organizzazione riguardanti le
operazioni di volo derivanti dall'articolo 8 del regolamento
1. Sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000
euro a 10.000 euro esercente persona fisica o il pilota responsabile
del volo che violano le disposizioni inerenti i requisiti essenziali
per l'esercizio degli aeromobili di cui all'articolo 8 del
regolamento concernenti, alternativamente:
a) le generalita';
b) la preparazione del volo;
c) le condizioni e le operazioni di volo;
d) le prestazioni e le limitazioni operative dell'aeromobile;
e) gli strumenti, i dati e gli equipaggiamenti;
f) l'aeronavigabilita' continua;
g) i membri di equipaggio.
2. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono l'esercente
persona fisica o il pilota responsabile del volo che violano le
corrispondenti norme di attuazione in materia di requisiti tecnici e
procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo.
3. L'esercente persona fisica o il pilota responsabile del volo che
viola le disposizioni inerenti ai requisiti essenziali per
l'esercizio degli aeromobili concernenti i requisiti supplementari
per le operazioni di volo di aeromobili a scopo commerciale o di
aeromobili a motore complessi, sono soggetti ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
4. La persona fisica che partecipa a qualsiasi titolo alle
operazioni di volo in violazione delle disposizioni dell'Annesso 18
alla Convenzione di Chicago in materia di trasporto di merci
pericolose e' soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da
1.000 euro a 10.000 euro.
5. L'organizzazione che svolge attivita' aeronautiche in violazione
delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' soggetta ad una
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
Art. 10
Violazioni degli obblighi del gestore aeroportuale e del fornitore di
servizi di gestione di piazzale derivanti dall'articolo 8-bis del
regolamento
1. Il gestore aeroportuale che, in violazione dell'articolo 8-bis
del regolamento, opera in mancanza del certificato ovvero con il
certificato scaduto, sospeso o revocato, e' soggetto ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
2. E' soggetto alla medesima sanzione di cui al comma 1 il gestore
aeroportuale che opera in violazione delle prescrizioni relative al
certificato di aeroporto, delle procedure o delle specifiche
contenute nel manuale di aeroporto ovvero che violano le disposizioni
inerenti i requisiti essenziali di cui all'articolo 8-bis del
regolamento concernenti alternativamente:
a) le caratteristiche fisiche;
b) le infrastrutture e gli equipaggiamenti;
c) le operazioni e la gestione;
d) le aree limitrofe all'aeroporto.
3. Il fornitore di servizi di gestione di piazzale che commette una
delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 e' soggetto ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
Art. 11
Violazione degli obblighi del fornitore di servizi ATM/ANS e del
relativo personale derivanti dall'articolo 8-ter del regolamento
1. Il fornitore di servizi ATM/ANS che, in violazione dell'articolo
8-ter del regolamento, opera in assenza del certificato o con il
certificato scaduto, sospeso o revocato, e' soggetto ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
2. E' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000
euro a 50.000 euro il fornitore di servizi ATM/ANS che viola le
disposizioni generali inerenti ai requisiti essenziali di cui
all'articolo 8-ter del regolamento, riguardanti alternativamente:
a) i servizi di navigazione aerea e, in particolare, i requisiti
specifici concernenti:
1) la fornitura del servizio di informazioni aeronautiche;
2) la fornitura del servizio di meteorologia aeronautica;
3) la fornitura dei servizi di traffico aereo;
4) la fornitura dei servizi di comunicazione, navigazione o
sorveglianza;
5) la gestione dei flussi di traffico aereo;
6) la struttura dello spazio aereo;
7) il sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea
e i servizi di rete;
b) i sistemi e componenti della rete europea di gestione del
traffico aereo e, in particolare, i requisiti specifici concernenti:
1) la progettazione, la produzione, la installazione,
l'utilizzo e la manutenzione di tali sistemi;
2) l'integrita' e l'affidabilita' di tali sistemi e componenti;
3) la continuita' del livello di servizio;
c) la qualificazione dei controllori e degli allievi controllori
del traffico aereo e, in particolare, i requisiti concernenti:
1) il grado di istruzione e la maturita' sul piano fisico e
mentale;
2) le conoscenze teoriche;
3) le capacita' pratiche;
4) le competenze linguistiche;
5) i dispositivi di simulazione per l'addestramento;
6) i corsi di addestramento;
7) gli istruttori o i valutatori.
3. Il personale del fornitore di servizi che opera in difetto della
licenza o della qualificazione, del certificato di idoneita'
psicofisica ovvero con i predetti titoli scaduti, sospesi o revocati,
ovvero in violazione delle istruzioni fornite dal fornitore di
servizi, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da
1.000 euro a 10.000 euro.
Art. 12
Violazione delle regole dell'aria derivanti dall'articolo 8-ter del
regolamento
1. E' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000
euro a 10.000 euro il personale impegnato nella condotta del volo,
nella fornitura dei servizi di traffico aereo o meteorologici e il
personale di terra impegnato in operazioni di aeromobili che viola le
disposizioni relative alle regole dell'aria di cui all'articolo 8-ter
del regolamento concernenti alternativamente:
a) l'applicabilita' e la conformita';
b) le regole generali e la prevenzione delle collisioni;
c) i segnali;
d) l'orario;
e) i piani di volo;
f) le condizioni meteorologiche di volo a vista e le regole del
volo a vista, del volo a vista speciale e del volo strumentale;
g) la classificazione degli spazi aerei;
h) i servizi del traffico aereo;
i) il servizio di controllo del traffico aereo;
l) il servizio informazioni di volo;
m) il servizio di allarme;
n) l'interferenza e le situazioni di emergenza e intercettazione;
o) i servizi attinenti alla meteorologia relativamente a
osservazioni da aeromobile e riporti mediante comunicazioni in fonia.
2. L'operatore aeronautico, il fornitore di servizi di navigazione
aerea e il gestore aeroportuale, impegnati in operazioni di
aeromobili, che violano le disposizioni di cui al comma 1, sono
soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a
100.000 euro.
Art. 13
Violazione degli obblighi del controllore o dello studente
controllore del traffico aereo derivanti dall'articolo 8-quater del
regolamento
1. Chiunque esercita la funzione di controllore del traffico aereo
in mancanza della licenza, della abilitazione o della
specializzazione ovvero di un certificato o rapporto di idoneita'
psicofisica idonei all'operazione da svolgere o con un titolo
scaduto, sospeso o revocato, in violazione dell'articolo 8-quater del
regolamento, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da
1.000 euro a 10.000 euro.
2. Il controllore del traffico aereo che fornisce il servizio di
controllo del traffico aereo in difformita' dalle abilitazioni o
specializzazioni riportate nella licenza, e' soggetto ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.
3. Il controllore del traffico aereo che omette di informare un
esaminatore o un centro aeromedico, certificato ai sensi del
regolamento, di una variazione del proprio stato di salute o di
essere sotto l'influenza di sostanze psicoattive o di farmaci, in
modo da mettere a rischio lo svolgimento con modalita' adeguate e in
condizioni di sicurezza dei compiti inerenti alla licenza posseduta,
e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a
10.000 euro.
4. Lo studente controllore del traffico aereo che commette una
delle violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e' soggetto ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da 800 euro a 8.000 euro.
Art. 14
Violazione degli obblighi delle organizzazioni di addestramento per
controllori del traffico aereo derivanti dall'articolo 8-quater del
regolamento
1. Le organizzazioni di addestramento per controllori del traffico
aereo che, in violazione dell'articolo 8-quater del regolamento,
operano in difetto del certificato ovvero con il certificato scaduto,
sospeso o revocato, sono soggette ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
2. Sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500
euro a 25.000 euro le organizzazioni di addestramento per controllori
del traffico aereo che violano le disposizioni generali relative ai
requisiti essenziali di cui all'articolo 8-quater del regolamento,
riguardanti le disposizioni concernenti alternativamente:
a) il possesso dei mezzi necessari per la fornitura del tipo di
servizio;
b) la elaborazione, la tenuta, l'aggiornamento e il rispetto dei
manuali operativi;
c) il sistema di gestione basato sui rischi;
d) l'addestramento del personale e relativi programmi;
e) l'interfaccia con altri soggetti che partecipano alla
fornitura dei servizi;
f) la elaborazione e la tenuta di piani di emergenza per
situazioni anomale e di emergenza;
g) la elaborazione e la tenuta del programma di prevenzione degli
incidenti e degli inconvenienti e di un programma di sicurezza;
h) la verifica del rispetto dei requisiti di sicurezza dei
sistemi e componenti utilizzati.
Art. 15
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'E.N.A.C. provvede
ai compiti di cui al presente decreto con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono versati
all'entrata del Bilancio dello Stato per essere riassegnati ad
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per essere successivamente trasferiti
all'E.N.A.C., ai fini del miglioramento della sicurezza del volo.
Art. 16
Aggiornamento degli importi delle sanzioni
1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro il 1° dicembre,
gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al
presente decreto sono aggiornati, ogni due anni, sulla base delle
variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera
collettivita', rilevato dall'ISTAT nel biennio precedente. Gli
aggiornamenti si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.
Art. 17
Relazione informativa
1. Entro il 30 settembre di ogni anno, l'E.N.A.C. trasmette al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione
sull'applicazione del presente decreto nonche' sulle sanzioni
amministrative pecuniarie irrogate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 15 novembre 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Orlando, Ministro della giustizia
Delrio, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze
Alfano, Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale
Pinotti, Ministro della difesa
Galletti, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare
Visto, il Guardasigilli: Orlando
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