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martedì 5 dicembre 2017

DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2017, n. 173 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 216/2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE. (17G00187) (GU n.284 del 5-12-2017) Vigente al: 20-12-2017



DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2017, n. 173
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di  cui
al regolamento (CE) n. 216/2008, recante regole  comuni  nel  settore
dell'aviazione  civile  che  istituisce  un'Agenzia  europea  per  la
sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE, il  regolamento
(CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE. (17G00187)
(GU n.284 del 5-12-2017)
  Vigente al: 20-12-2017 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14;
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea   e,   in
particolare, l'articolo 33;
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea  -  Legge  di  delegazione  europea  2014  e,  in
particolare, l'articolo  3,  recante  la  delega  per  la  disciplina
sanzionatoria;
  Visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 20 febbraio 2008, recante  regole  comuni  nel  settore
dell'aviazione civile e che  istituisce  un'Agenzia  europea  per  la
sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del  Consiglio,
il regolamento (CE) n. 1592/2002  e  la  direttiva  2004/36/CE  e  in
particolare  l'articolo  68,  che  impone  agli   Stati   membri   di
determinare le sanzioni da  irrogare  in  caso  di  violazione  delle
disposizioni del regolamento;
  Visto il regolamento (CE) n. 1108/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica il regolamento  (CE)  n.
216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del  traffico
aereo e  i  servizi  di  navigazione  aerea  e  abroga  la  direttiva
2006/23/CE;
  Visto il regolamento (UE) n. 1035/2011  della  Commissione  del  17
ottobre 2011 che stabilisce i requisiti comuni per  la  fornitura  di
servizi di navigazione aerea, recante modifica dei  regolamenti  (CE)
n. 482/2008 e (UE) n. 691/2010;
  Visto il regolamento (UE) n.  1178/2011  della  Commissione  del  3
novembre 2011, che stabilisce i  requisiti  tecnici  e  le  procedure
amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile  ai
sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio;
  Visto il regolamento (UE)  n.  748/2012  della  Commissione  del  3
agosto  2012,  che  stabilisce  le  regole  di  attuazione   per   la
certificazione di aeronavigabilita'  e  ambientale  di  aeromobili  e
relativi prodotti, parti e pertinenze, nonche' per la  certificazione
delle imprese di progettazione e di produzione;
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   923/2012   della
Commissione del 26 settembre 2012, che  stabilisce  regole  dell'aria
comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della
navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n.
1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006,  (CE)
n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010;
  Visto il regolamento (UE)  n.  965/2012  della  Commissione  del  5
ottobre 2012, che stabilisce  i  requisiti  tecnici  e  le  procedure
amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del
regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
  Visto il regolamento (UE)  n.  390/2013  della  Commissione  del  3
maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per  i  servizi
di navigazione aerea e le funzioni di rete;
  Visto il regolamento (UE) n. 139/2014,  della  Commissione  del  12
febbraio 2014, che stabilisce i  requisiti  tecnici  e  le  procedure
amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento  (CE)
n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
  Visto il regolamento (UE) n. 1321/2014  della  Commissione  del  26
novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilita' di  aeromobili
e   di   prodotti   aeronautici,   parti   e   pertinenze,    nonche'
sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato  a
tali mansioni;
  Visto il regolamento (UE) n.  340/2015  della  Commissione  del  20
febbraio 2015, che stabilisce i  requisiti  tecnici  e  le  procedure
amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori  del
traffico  aereo  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.  216/2008  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  modifica  il  regolamento  di
esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione e abroga il regolamento
(UE) n. 805/2011 della Commissione;
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   2017/373   della
Commissione, del 1° marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per
i  fornitori  di  servizi  di  gestione  del  traffico  aereo  e   di
navigazione aerea e di altre funzioni  della  rete  di  gestione  del
traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il  regolamento
(CE) n. 482/2008 e i regolamenti di  esecuzione  (UE)  n.  1034/2011,
(UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE)
n. 677/2011;
  Visto il decreto  legislativo  30  maggio  2008,  n.  118,  recante
attuazione  della  direttiva  2006/23/CE,   relativa   alla   licenza
comunitaria dei controllori del traffico aereo;
  Vista la Convenzione relativa all'aviazione civile  internazionale,
firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, e, in particolare, gli  annessi
16 e 18;
  Visto  il  decreto  legislativo  6  marzo  1948,  n.  616,  recante
approvazione della predetta  Convenzione,  ratificato  con  legge  17
aprile 1956, n. 561;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985,  n.
461,  recante  recepimento  dell'ordinamento  interno  dei   principi
generali  contenuti  negli  allegati  alla  Convenzione,   ai   sensi
dell'articolo 687 del codice della navigazione, cosi' come  integrato
dall'articolo 1 della legge 13 maggio 1983, n. 213;
  Visto il Codice della navigazione approvato con  regio  decreto  30
marzo 1942, n. 327, come modificato dai decreti legislativi 9  maggio
2005, n. 96, e 15 marzo 2006, n. 151;
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale;
  Visto il decreto legislativo del 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo
dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, (E.N.A.C.);
  Visto il regolamento dell'E.N.A.C. sul trasporto aereo delle  merci
pericolose, adottato in via d'urgenza con  provvedimento  dispositivo
31 ottobre 2011, n. 50/GENDISP/DG, entrambi ratificati  con  delibera
del Consiglio di amministrazione dell'Ente 23 novembre 2011, n. 55;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 10 luglio 2017;
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 novembre 2017;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro  della  giustizia,  di  concerto  con   i   Ministri   delle
infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze,  degli
affari esteri e della cooperazione  internazionale,  della  difesa  e
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1

                  Oggetto e ambito di applicazione

  1. Il presente decreto, ferma l'applicazione delle norme penali, ha
ad oggetto  la  disciplina  sanzionatoria  per  la  violazione  delle
disposizioni previste  dal  regolamento  (CE)  n.  216/2008,  recante
regole comuni nel settore  dell'aviazione  civile  e  che  istituisce
un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la  direttiva
91/670/CEE,  il  regolamento  (CE)  n.  1592/2002  e   la   direttiva
2004/36/CE, di seguito «regolamento», e dai relativi allegati e norme
di attuazione.
  2. Ai fini  del  presente  decreto,  per  requisiti  essenziali  si
intendono le condizioni specificate negli allegati al regolamento.
  3. Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento, il presente decreto si
applica alle seguenti attivita':
    a)  progettazione,  produzione,  manutenzione  e  operazioni   di
prodotti aeronautici, parti e pertinenze;
    b) operazioni di volo degli aeromobili;
    c) progettazione, manutenzione e gestione degli aeroporti  aperti
al pubblico e che offrono servizi di trasporto aereo commerciale e in
cui sono eseguite operazioni che utilizzano procedure strumentali  di
avvicinamento o partenza e che hanno una pista  asfaltata  di  almeno
800 metri o servono unicamente il traffico di elicotteri;
    d) progettazione, produzione e manutenzione degli equipaggiamenti
aeroportuali;
    e) progettazione, produzione, manutenzione e gestione di  sistemi
e componenti per la gestione del traffico aereo e per  i  servizi  di
navigazione aerea;
    f)  addestramento  del  personale  e  fornitura  dei  servizi  di
navigazione aerea.
  4. Le sanzioni  di  cui  al  presente  decreto  si  applicano  alle
violazioni commesse da coloro che  sono  soggetti  alla  sorveglianza
dell'Autorita' nazionale competente  di  cui  all'articolo  4  o  dai
soggetti che partecipano  alle  attivita'  di  cui  al  comma  3  sul
territorio dello Stato italiano.
                               Art. 2

                             Definizioni

  1. Ai fini dell'attuazione del presente  decreto  si  applicano  le
definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento, nonche' si intende
per:
    a) «organizzazione», una persona giuridica o  un  ente  privo  di
personalita' giuridica;
    b) «esercente», chi assume l'esercizio di un aeromobile  a  norma
dell'articolo 874 del  codice  della  navigazione  di  cui  al  regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327.
                               Art. 3

                             Esclusioni

  1. Il presente decreto non si applica a:
    a) prodotti, parti e pertinenze, personale  e  organizzazioni  di
cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e  b),  del  regolamento,
impegnati in operazioni, attivita' e servizi militari,  doganali,  di
polizia, di ricerca e salvataggio, di lotta agli incendi, di  guardia
costiera o in servizi analoghi;
    b) aeroporti o parti di aeroporti, equipaggiamenti,  personale  e
organizzazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c)  e  d),
del regolamento, sottoposti al controllo e alla gestione militari;
    c)  ATM/ANS,  inclusi   sistemi   e   componenti,   personale   e
organizzazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere e) ed  f),
del regolamento, forniti o messi a disposizione dai militari;
    d) aeromobili di cui all'Allegato II del regolamento;
    e)  soggetti  che  partecipano  alle  operazioni  di  volo  degli
aeromobili di cui all'Allegato II del  regolamento,  fatta  eccezione
per  i  soggetti  che  partecipano  alle  operazioni  di  volo  degli
aeromobili di cui all'Allegato II, lettera a), punto ii), lettere  d)
e  h),  del  regolamento,  se  utilizzati  per  il  trasporto   aereo
commerciale;
    f) operazioni di volo degli aeromobili di cui all'Allegato II del
regolamento, fatta eccezione per gli aeromobili di  cui  all'Allegato
II, lettera a), punto ii), lettere  d)  e  h),  del  regolamento,  se
utilizzati per il trasporto aereo commerciale.
  2. Le esclusioni di cui al comma 1,  lettere  d),  e)  ed  f),  non
operano con riferimento alle regole dell'aria di cui all'articolo 12.
  3. Lo svolgimento di operazioni, attivita' e  servizi  militari  di
cui al comma 1 avviene garantendo un livello di sicurezza equivalente
a quello previsto dal regolamento.
  4. Nel caso di violazioni delle norme previste dal presente decreto
da parte del personale militare, l'organismo di  cui  all'articolo  4
informa il Ministero della difesa, che procede secondo  l'ordinamento
di appartenenza.
                               Art. 4

                   Autorita' nazionale competente

  1.  L'Ente  nazionale  per   l'aviazione   civile   (E.N.A.C.)   e'
l'Autorita' nazionale competente per l'applicazione del regolamento e
per l'accertamento delle violazioni e  l'irrogazione  delle  sanzioni
amministrative previste dal presente decreto.
  2. Si osservano, in quanto  compatibili  con  quanto  previsto  dal
presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I  e
II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  3. In caso di violazioni di lieve entita',  da  valutarsi  rispetto
alla capacita' delle medesime violazioni di ridurre la sicurezza o di
mettere in serio pericolo la sicurezza del volo,  l'E.N.A.C.  diffida
il trasgressore a regolarizzare le violazioni  mediante  il  rispetto
delle  azioni  correttive  prescritte  entro  un  termine  stabilito,
nonche'  ad  adoperarsi  per  elidere  o   attenuare   le   eventuali
conseguenze dannose o pericolose dell'illecito. In  caso  di  mancata
ottemperanza  alla  diffida,  l'E.N.A.C.  procede   a   norma   delle
disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e  II,  della  legge  24
novembre 1981, n. 689.  Resta  ferma  la  facolta'  dell'E.N.A.C.  di
limitare, sospendere o revocare le certificazioni rilasciate.
  4. L'E.N.A.C. assicura la  sorveglianza  continua  dei  certificati
emessi, svolge indagini, esegue ispezioni e adotta ogni provvedimento
finalizzato a impedire il perdurare di una violazione.
                               Art. 5

Violazioni  degli  obblighi  delle  organizzazioni  e  delle  persone
  fisiche in materia di  aeronavigabilita'  e  protezione  ambientale
  derivanti dagli articoli 5 e 6 del regolamento

  1. Il presente articolo  si  applica  alle  organizzazioni  e  alle
persone  fisiche   che   esercitano   attivita'   di   progettazione,
costruzione,  manutenzione  o  utilizzo  di  aeromobili,  inclusi   i
prodotti, le parti e le pertinenze installati, o di addestramento del
personale  aeronautico  in  violazione  degli  articoli  5  e  6  del
regolamento.
  2. La persona fisica che esercita una delle  attivita'  di  cui  al
comma 1 in mancanza delle certificazioni o approvazioni prescritte  o
con certificazioni o approvazioni  scadute,  sospese  o  revocate  e'
soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da  5.000  euro  a
50.000 euro.
  3. E' soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria  da  1.000
euro a 10.000 euro la persona fisica che esercita una delle attivita'
di cui al comma 1  e  viola  le  disposizioni  inerenti  i  requisiti
essenziali in  materia  di  aeronavigabilita'  e  per  la  protezione
ambientale di cui gli articoli 5 e  6  del  regolamento  concernenti,
alternativamente:
    a) la progettazione di aeromobili  e  delle  relative  modifiche,
inclusi i prodotti, le parti e le pertinenze installati;
    b) la produzione di aeromobili, inclusi i prodotti, le parti e le
pertinenze installati;
    c) la manutenzione di aeromobili, inclusi i prodotti, le parti  e
le pertinenze installati;
    d) il mantenimento della aeronavigabilita';
    e)  la  protezione  ambientale  di  cui   all'Annesso   16   alla
Convenzione di Chicago;
    f) il personale autorizzato a certificare;
    g) l'aeronavigabilita' o la protezione ambientale.
  4. L'organizzazione che esercita una  delle  attivita'  di  cui  al
comma 1 in mancanza delle certificazioni o approvazioni prescritte  o
con certificazioni o approvazioni scadute,  sospese  o  revocate,  e'
soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000  euro  a
100.000 euro.
  5. E' soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria  da  5.000
euro a 50.000 euro l'organizzazione che esercita una delle  attivita'
di cui al comma 1 e che viola le disposizioni inerenti  ai  requisiti
essenziali in  materia  di  aeronavigabilita'  e  per  la  protezione
ambientale di cui gli articoli 5 e  6  del  regolamento  concernenti,
alternativamente:
      a) la progettazione di aeromobili e delle  relative  modifiche,
inclusi i prodotti, le parti e le pertinenze installati;
      b) la produzione di aeromobili, inclusi i prodotti, le parti  e
le pertinenze installati;
      c) la manutenzione di aeromobili, inclusi i prodotti, le  parti
e le pertinenze installati;
      d) il mantenimento della aeronavigabilita';
      e)  la  protezione  ambientale  di  cui  all'Annesso  16   alla
Convenzione di Chicago;
      f) il personale autorizzato a certificare;
      g) l'addestramento del personale autorizzato a certificare;
      h)   le   prescrizioni   del   regolamento   in   materia    di
aeronavigabilita' e protezione ambientale.
                               Art. 6

Violazioni degli obblighi dei piloti,  degli  assistenti  di  volo  e
  degli allievi derivanti dagli articoli 7 e 8 del regolamento

  1.  Salvo  che  nel  corso  dell'addestramento,  chiunque  effettua
attivita' di volo in mancanza della  licenza,  della  abilitazione  o
certificazione ovvero del certificato o rapporto medico di  idoneita'
psicofisica idonei all'operazione da svolgere o con i predetti titoli
scaduti, sospesi o revocati, in violazione degli articoli 7 e  8  del
regolamento, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da
1.000 euro a 10.000 euro.
  2. Alla medesima sanzione di cui al comma 1 e' soggetto  il  pilota
che effettua attivita' di volo con gli aeromobili di cui all'articolo
4, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento o con i  dispositivi
di simulazione per addestramento, in violazione degli obblighi di cui
all'articolo 7 del regolamento, ossia concernenti alternativamente:
    a) la detenzione e la esibizione dei documenti;
    b) la registrazione dei tempi di volo;
    c) le specifiche competenze linguistiche;
    d) l'attivita' di volo correntemente esercitata;
    e) le prescrizioni relative all'eta';
    f) il possesso dei requisiti specifici per la licenza  di  pilota
di aeromobile leggero o privato, di aliante o di pallone  libero,  di
pilota commerciale con equipaggio plurimo o di pilota di linea;
    g) l'abilitazione al volo strumentale, le abilitazioni per classe
e per tipo e le abilitazioni addizionali possedute;
    h) i certificati di istruttore ed esaminatore;
    i) il rispetto dei requisiti relativi alla idoneita' psicofisica;
    l) le valutazioni aeromediche o  la  trasmissione  di  copia  del
certificato medico all'operatore che si avvale dei suoi servizi;
    m)  i  requisiti  essenziali  per  le  licenze  in   materia   di
addestramento, esperienza e idoneita' psicofisica.
  3. Sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria  da  800
euro a 8.000 euro  l'assistente  di  volo  o  l'allievo  pilota  che,
alternativamente:
    a)  sia  in  difetto  dei  requisiti  relativi   alla   idoneita'
psicofisica;
    b) non si sottopone alle prescritte valutazioni aeromediche o non
fornisce copia del certificato medico all'operatore che si avvale dei
suoi servizi;
    c) viola le prescrizioni relative all'eta';
    d) viola uno degli obblighi concernenti:
      1) la detenzione e la esibizione dei documenti;
      2) la registrazione dei tempi di volo;
      3) le specifiche competenze linguistiche;
      4)   l'attivita'   di   volo   correntemente   esercitata,   di
addestramento iniziale e ricorrente;
    e) non assicura la conformita' ai requisiti  essenziali  per  gli
attestati di equipaggio di cabina in materia di  addestramento  e  di
esperienza.
  4. Il pilota, l'assistente di volo  o  l'allievo  che  omettono  di
informare un esaminatore o un centro aeromedico, certificato ai sensi
del regolamento, di una variazione del proprio stato di salute  o  di
essere sotto l'influenza di sostanze psicoattive  o  di  farmaci  che
rischiano di renderlo inidoneo a svolgere in modo sicuro e adeguato i
compiti inerenti alla licenza posseduta sono soggetti ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.
                               Art. 7

Violazione degli obblighi del centro  di  addestramento  per  piloti,
  assistenti  di  volo  e  allievi  derivanti  dall'articolo  7   del
  regolamento

  1.  Il  responsabile  del  centro  di  addestramento  per   piloti,
assistenti di volo e allievi che opera in mancanza del certificato di
approvazione rilasciato dall'E.N.A.C. e relative specifiche o con  il
predetto  titolo  scaduto,  sospeso   o   revocato,   in   violazione
dell'articolo  7  del  regolamento,  e'  soggetto  ad  una   sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
  2. E' soggetto  alla  medesima  sanzione  di  cui  al  comma  1  il
responsabile del centro di addestramento per  piloti,  assistenti  di
volo e allievi che opera non rispettando le previsioni concernenti  i
requisiti  essenziali  per  le  licenze  di   pilotaggio   richiamate
dall'articolo 7 del regolamento e riguardanti alternativamente:
    a) le generalita';
    b) le conoscenze teoriche;
    c) la dimostrazione e il mantenimento delle conoscenze teoriche;
    d) l'abilita' pratica;
    e) la dimostrazione e il mantenimento dell'abilita' pratica;
    f) la competenza linguistica;
    g) i dispositivi di simulazione per addestramento;
    h) i corsi di addestramento;
    i) gli istruttori e gli esaminatori;
    l) la disponibilita'  dei  mezzi  necessari  per  adempiere  agli
obblighi associati all'attivita';
    m) la realizzazione e il mantenimento di un sistema  di  gestione
relativo alla sicurezza e al livello di addestramento;
    n) la definizione, con  altre  pertinenti  organizzazioni,  degli
accordi necessari a  garantire  il  permanere  della  conformita'  ai
requisiti suddetti;
    o) le corrispondenti norme di attuazione in materia di centri  di
addestramento per piloti, assistenti di volo e allievi.
                               Art. 8

Violazione  degli  obblighi  dell'esaminatore  aeromedico   e   delle
  organizzazioni  che  esercitano  funzione  di   centro   aeromedico
  derivanti dall'articolo 7 del regolamento

  1. Chiunque esercita  la  funzione  di  esaminatore  aeromedico  in
mancanza  della  qualificazione  o  dell'abilitazione   all'esercizio
professionale o del certificato o con i  titoli  scaduti,  sospesi  o
revocati, in violazione dell'articolo 7 del regolamento, e'  soggetto
ad una sanzione amministrativa pecuniaria  da  5.000  euro  a  50.000
euro.
  2. E' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria  da  1.000
euro a 10.000 euro l'esaminatore aeromedico che viola le disposizioni
in materia di idoneita' medica di cui all'articolo 7 del regolamento,
riguardanti alternativamente:
    a) le prescrizioni in materia di riservatezza;
    b) gli obblighi di  garanzia  di  comunicazione,  informazione  e
conservazione dei documenti;
    c)   le   prescrizioni   relative   alla   formazione   specifica
obbligatoria in materia di medicina aeronautica;
    d) non dispone  di  strutture  adeguate,  nonche'  di  procedure,
documentazione e attrezzature operative  idonee  per  l'effettuazione
delle visite aeromediche;
    e) non attua le azioni per la correzione  delle  non  conformita'
rispetto  ai   requisiti   applicabili,   registrate   e   comunicate
dall'E.N.A.C. nel corso di attivita' ispettive;
    f) non attua  le  prescrizioni  del  regolamento  in  materia  di
certificazione aeromedica.
  3. L'organizzazione che esercita la funzione di  centro  aeromedico
in difetto del certificato o con il certificato  scaduto,  sospeso  o
revocato e' soggetta ad una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
10.000 euro a 100.000 euro.
  4. E' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria  da  5.000
euro a 50.000 euro il centro aeromedico che, alternativamente:
    a) viola le prescrizioni in materia di  riservatezza  ovvero  gli
obblighi di garanzia di comunicazione, informazione  e  conservazione
dei documenti;
    b) difetta  dei  mezzi  necessari  per  adempiere  agli  obblighi
associati ai rispettivi privilegi ovvero non realizza e  mantiene  un
sistema  di  gestione  relativo  alla  sicurezza  e  al  livello   di
valutazione medica e  non  cerca  di  migliorare  costantemente  tale
sistema ovvero non definisce con altre pertinenti organizzazioni  gli
accordi necessari a garantire il permanere della conformita' ai detti
requisiti;
    c) non dispone  di  strutture  adeguate,  nonche'  di  procedure,
documentazione e attrezzature operative  idonee  per  l'effettuazione
delle visite aeromediche;
    d) non attua le azioni per la correzione  delle  non  conformita'
rispetto  ai   requisiti   applicabili,   registrate   e   comunicate
dall'E.N.A.C. nel corso di attivita' ispettive;
    e) non assicura la conformita'  della  certificazione  aeromedica
alle prescrizioni del Regolamento.
                               Art. 9

Violazione degli obblighi dell'esercente persona fisica,  del  pilota
  responsabile  del  volo  o   dell'organizzazione   riguardanti   le
  operazioni di volo derivanti dall'articolo 8 del regolamento

  1. Sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000
euro a 10.000 euro esercente persona fisica o il pilota  responsabile
del volo che violano le disposizioni inerenti i requisiti  essenziali
per  l'esercizio  degli  aeromobili  di  cui   all'articolo   8   del
regolamento concernenti, alternativamente:
    a) le generalita';
    b) la preparazione del volo;
    c) le condizioni e le operazioni di volo;
    d) le prestazioni e le limitazioni operative dell'aeromobile;
    e) gli strumenti, i dati e gli equipaggiamenti;
    f) l'aeronavigabilita' continua;
    g) i membri di equipaggio.
  2. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono  l'esercente
persona fisica o il pilota  responsabile  del  volo  che  violano  le
corrispondenti norme di attuazione in materia di requisiti tecnici  e
procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo.
  3. L'esercente persona fisica o il pilota responsabile del volo che
viola  le  disposizioni  inerenti   ai   requisiti   essenziali   per
l'esercizio degli aeromobili concernenti  i  requisiti  supplementari
per le operazioni di volo di aeromobili  a  scopo  commerciale  o  di
aeromobili  a  motore  complessi,  sono  soggetti  ad  una   sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
  4.  La  persona  fisica  che  partecipa  a  qualsiasi  titolo  alle
operazioni di volo in violazione delle disposizioni  dell'Annesso  18
alla  Convenzione  di  Chicago  in  materia  di  trasporto  di  merci
pericolose e' soggetta ad una sanzione amministrativa  pecuniaria  da
1.000 euro a 10.000 euro.
  5. L'organizzazione che svolge attivita' aeronautiche in violazione
delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4  e'  soggetta  ad  una
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
                               Art. 10

Violazioni degli obblighi del gestore aeroportuale e del fornitore di
  servizi di gestione di piazzale derivanti dall'articolo  8-bis  del
  regolamento

  1. Il gestore aeroportuale che, in violazione  dell'articolo  8-bis
del regolamento, opera in mancanza  del  certificato  ovvero  con  il
certificato scaduto, sospeso o revocato, e' soggetto ad una  sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
  2. E' soggetto alla medesima sanzione di cui al comma 1 il  gestore
aeroportuale che opera in violazione delle prescrizioni  relative  al
certificato  di  aeroporto,  delle  procedure  o   delle   specifiche
contenute nel manuale di aeroporto ovvero che violano le disposizioni
inerenti  i  requisiti  essenziali  di  cui  all'articolo  8-bis  del
regolamento concernenti alternativamente:
    a) le caratteristiche fisiche;
    b) le infrastrutture e gli equipaggiamenti;
    c) le operazioni e la gestione;
    d) le aree limitrofe all'aeroporto.
  3. Il fornitore di servizi di gestione di piazzale che commette una
delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 e' soggetto  ad  una  sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
                               Art. 11

Violazione degli obblighi del fornitore  di  servizi  ATM/ANS  e  del
  relativo personale derivanti dall'articolo 8-ter del regolamento

  1. Il fornitore di servizi ATM/ANS che, in violazione dell'articolo
8-ter del regolamento, opera in assenza  del  certificato  o  con  il
certificato scaduto, sospeso o revocato, e' soggetto ad una  sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
  2. E' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria  da  5.000
euro a 50.000 euro il fornitore  di  servizi  ATM/ANS  che  viola  le
disposizioni  generali  inerenti  ai  requisiti  essenziali  di   cui
all'articolo 8-ter del regolamento, riguardanti alternativamente:
    a) i servizi di navigazione aerea e, in particolare, i  requisiti
specifici concernenti:
      1) la fornitura del servizio di informazioni aeronautiche;
      2) la fornitura del servizio di meteorologia aeronautica;
      3) la fornitura dei servizi di traffico aereo;
      4) la fornitura dei servizi  di  comunicazione,  navigazione  o
sorveglianza;
      5) la gestione dei flussi di traffico aereo;
      6) la struttura dello spazio aereo;
      7) il sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea
e i servizi di rete;
    b) i sistemi e componenti della  rete  europea  di  gestione  del
traffico aereo e, in particolare, i requisiti specifici concernenti:
      1)  la  progettazione,   la   produzione,   la   installazione,
l'utilizzo e la manutenzione di tali sistemi;
      2) l'integrita' e l'affidabilita' di tali sistemi e componenti;
      3) la continuita' del livello di servizio;
    c) la qualificazione dei controllori e degli allievi  controllori
del traffico aereo e, in particolare, i requisiti concernenti:
      1) il grado di istruzione e la maturita'  sul  piano  fisico  e
mentale;
      2) le conoscenze teoriche;
      3) le capacita' pratiche;
      4) le competenze linguistiche;
      5) i dispositivi di simulazione per l'addestramento;
      6) i corsi di addestramento;
      7) gli istruttori o i valutatori.
  3. Il personale del fornitore di servizi che opera in difetto della
licenza  o  della  qualificazione,  del  certificato   di   idoneita'
psicofisica ovvero con i predetti titoli scaduti, sospesi o revocati,
ovvero in  violazione  delle  istruzioni  fornite  dal  fornitore  di
servizi, e' soggetto ad una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
1.000 euro a 10.000 euro.
                               Art. 12

Violazione delle regole dell'aria derivanti dall'articolo  8-ter  del
                             regolamento

  1. E' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria  da  1.000
euro a 10.000 euro il personale impegnato nella  condotta  del  volo,
nella fornitura dei servizi di traffico aereo o  meteorologici  e  il
personale di terra impegnato in operazioni di aeromobili che viola le
disposizioni relative alle regole dell'aria di cui all'articolo 8-ter
del regolamento concernenti alternativamente:
    a) l'applicabilita' e la conformita';
    b) le regole generali e la prevenzione delle collisioni;
    c) i segnali;
    d) l'orario;
    e) i piani di volo;
    f) le condizioni meteorologiche di volo a vista e le  regole  del
volo a vista, del volo a vista speciale e del volo strumentale;
    g) la classificazione degli spazi aerei;
    h) i servizi del traffico aereo;
    i) il servizio di controllo del traffico aereo;
    l) il servizio informazioni di volo;
    m) il servizio di allarme;
    n) l'interferenza e le situazioni di emergenza e intercettazione;
    o)  i  servizi  attinenti  alla  meteorologia   relativamente   a
osservazioni da aeromobile e riporti mediante comunicazioni in fonia.
  2. L'operatore aeronautico, il fornitore di servizi di  navigazione
aerea  e  il  gestore  aeroportuale,  impegnati  in   operazioni   di
aeromobili, che violano le disposizioni  di  cui  al  comma  1,  sono
soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000  euro  a
100.000 euro.
                               Art. 13

Violazione  degli  obblighi  del   controllore   o   dello   studente
  controllore del traffico aereo derivanti dall'articolo 8-quater del
  regolamento

  1. Chiunque esercita la funzione di controllore del traffico  aereo
in   mancanza   della   licenza,   della   abilitazione    o    della
specializzazione ovvero di un certificato  o  rapporto  di  idoneita'
psicofisica  idonei  all'operazione  da  svolgere  o  con  un  titolo
scaduto, sospeso o revocato, in violazione dell'articolo 8-quater del
regolamento, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da
1.000 euro a 10.000 euro.
  2. Il controllore del traffico aereo che fornisce  il  servizio  di
controllo del traffico aereo  in  difformita'  dalle  abilitazioni  o
specializzazioni riportate nella licenza, e' soggetto ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.
  3. Il controllore del traffico aereo che  omette  di  informare  un
esaminatore  o  un  centro  aeromedico,  certificato  ai  sensi   del
regolamento, di una variazione del  proprio  stato  di  salute  o  di
essere sotto l'influenza di sostanze psicoattive  o  di  farmaci,  in
modo da mettere a rischio lo svolgimento con modalita' adeguate e  in
condizioni di sicurezza dei compiti inerenti alla licenza  posseduta,
e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a
10.000 euro.
  4. Lo studente controllore del  traffico  aereo  che  commette  una
delle violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e' soggetto ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da 800 euro a 8.000 euro.
                               Art. 14

Violazione degli obblighi delle organizzazioni di  addestramento  per
  controllori del traffico aereo derivanti dall'articolo 8-quater del
  regolamento

  1. Le organizzazioni di addestramento per controllori del  traffico
aereo che, in  violazione  dell'articolo  8-quater  del  regolamento,
operano in difetto del certificato ovvero con il certificato scaduto,
sospeso o revocato, sono  soggette  ad  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
  2. Sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500
euro a 25.000 euro le organizzazioni di addestramento per controllori
del traffico aereo che violano le disposizioni generali  relative  ai
requisiti essenziali di cui all'articolo  8-quater  del  regolamento,
riguardanti le disposizioni concernenti alternativamente:
    a) il possesso dei mezzi necessari per la fornitura del  tipo  di
servizio;
    b) la elaborazione, la tenuta, l'aggiornamento e il rispetto  dei
manuali operativi;
    c) il sistema di gestione basato sui rischi;
    d) l'addestramento del personale e relativi programmi;
    e)  l'interfaccia  con  altri  soggetti  che   partecipano   alla
fornitura dei servizi;
    f) la  elaborazione  e  la  tenuta  di  piani  di  emergenza  per
situazioni anomale e di emergenza;
    g) la elaborazione e la tenuta del programma di prevenzione degli
incidenti e degli inconvenienti e di un programma di sicurezza;
    h) la verifica  del  rispetto  dei  requisiti  di  sicurezza  dei
sistemi e componenti utilizzati.
                               Art. 15

                      Disposizioni finanziarie

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  L'E.N.A.C.  provvede
ai  compiti  di  cui  al  presente  decreto  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  2.  I   proventi   derivanti   dall'applicazione   delle   sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono  versati
all'entrata del  Bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnati  ad
apposito capitolo dello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, per essere successivamente trasferiti
all'E.N.A.C., ai fini del miglioramento della sicurezza del volo.
                               Art. 16

             Aggiornamento degli importi delle sanzioni

  1. Con decreto del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro  il  1°  dicembre,
gli importi  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  di  cui  al
presente decreto sono aggiornati, ogni due  anni,  sulla  base  delle
variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo  per  l'intera
collettivita',  rilevato  dall'ISTAT  nel  biennio  precedente.   Gli
aggiornamenti si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.
                               Art. 17

                        Relazione informativa

  1. Entro il 30 settembre di  ogni  anno,  l'E.N.A.C.  trasmette  al
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   una   relazione
sull'applicazione  del  presente  decreto  nonche'   sulle   sanzioni
amministrative pecuniarie irrogate.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 15 novembre 2017

                             MATTARELLA

                               Gentiloni  Silveri,   Presidente   del
                               Consiglio dei ministri

                               Orlando, Ministro della giustizia

                               Delrio, Ministro delle  infrastrutture
                               e dei trasporti

                               Padoan, Ministro dell'economia e delle
                               finanze

                               Alfano, Ministro degli affari esteri e
                               della cooperazione internazionale

                               Pinotti, Ministro della difesa

                               Galletti,  Ministro  dell'ambiente   e
                               della tutela del territorio e del mare

Visto, il Guardasigilli: Orlando 

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