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martedì 5 dicembre 2017

LEGGE 4 dicembre 2017, n. 172 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie. (17G00186) (GU n.284 del 5-12-2017) Vigente al: 6-12-2017



LEGGE 4 dicembre 2017, n. 172
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia  finanziaria  e
per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina  dell'estinzione
del reato per condotte riparatorie. (17G00186)
(GU n.284 del 5-12-2017)
  Vigente al: 6-12-2017 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1

  1. Il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,  recante  disposizioni
urgenti in materia  finanziaria  e  per  esigenze  indifferibili,  e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in  allegato  alla
presente legge.
  2. All'articolo 162-ter del codice penale e' aggiunto, in fine,  il
seguente  comma:  «Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
applicano nei casi di cui all'articolo 612-bis».
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 4 dicembre 2017

                             MATTARELLA

                               Gentiloni  Silveri,   Presidente   del
                               Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando
                                                             Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  16
                        OTTOBRE 2017, N. 148

    All'articolo 1:
      al comma 1, le parole:  «in  scadenza  nei  mesi  di  luglio  e
settembre 2017 sono fissati al  30  novembre  2017»  sono  sostituite
dalle seguenti: «sono fissati al 7 dicembre 2017 e il termine per  il
pagamento della rata di cui alla lettera b) dello stesso articolo  6,
comma 3, del decreto-legge n. 193 del 2016 in scadenza  nel  mese  di
aprile 2018 e' fissato nel mese di luglio 2018»;
      il comma 2 e' soppresso;
      i commi da 4 a 10 sono sostituiti dai seguenti:
    «4. Possono  essere  estinti,  secondo  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225,  di  seguito
denominato "Decreto", per quanto non derogate da quelle dei commi  da
5 a 10-ter del  presente  articolo,  i  debiti  relativi  ai  carichi
affidati agli agenti della riscossione:
      a) dal 2000 al 2016:
        1) che non siano stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi
del comma 2 dell'articolo 6 del Decreto;
        2) compresi in piani di dilazione in essere alla data del  24
ottobre 2016, per i quali il debitore  non  sia  stato  ammesso  alla
definizione  agevolata,  in  applicazione  dell'alinea  del  comma  8
dell'articolo 6 del  Decreto,  esclusivamente  a  causa  del  mancato
tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani  scadute  al
31 dicembre 2016;
      b) dal 1º gennaio al 30 settembre 2017.
    5. Ai fini della definizione di  cui  al  comma  4,  il  debitore
manifesta all'agente della riscossione la sua volonta' di avvalersene
rendendo, entro il 15 maggio 2018,  apposita  dichiarazione,  con  le
modalita' e in conformita' alla modulistica pubblicate  dallo  stesso
agente della riscossione  nel  proprio  sito  internet  entro  il  31
dicembre 2017. In tale dichiarazione il debitore assume l'impegno  di
cui al comma 2 dell'articolo 6 del Decreto.
    6. Sulle somme dovute per la definizione prevista dal comma 4  si
applicano, a decorrere dal 1º  agosto  2018,  gli  interessi  di  cui
all'articolo 21,  primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e  il  pagamento  delle  stesse
somme, salvo quanto previsto dal comma 8, puo' essere  effettuato  in
un numero massimo di cinque rate consecutive di  uguale  importo,  da
pagare, rispettivamente, nei mesi di  luglio  2018,  settembre  2018,
ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.
    7. L'agente della riscossione:
      a) relativamente ai carichi di cui al comma 4, lettera b),  del
presente articolo, entro il 31 marzo  2018  invia  al  debitore,  con
posta ordinaria, l'avviso previsto dal comma  3-ter  dell'articolo  6
del Decreto;
      b) entro il 30 giugno 2018  comunica  al  debitore  l'ammontare
complessivo delle somme dovute ai  fini  della  definizione,  nonche'
delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna  di
esse.
    8. In deroga a quanto previsto dai commi 6 e 7, limitatamente  ai
carichi di cui al comma 4, lettera a), numero 2), compresi  in  piani
di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali non
risultano pagate tutte le rate  degli  stessi  piani  scadute  al  31
dicembre 2016, e ai carichi di cui al comma 4, lettera a), numero 1):
      a) l'agente della riscossione comunica al debitore:
        1) entro il 30 giugno 2018, l'importo delle rate  scadute  al
31 dicembre 2016 e non pagate;
        2) entro il 30 settembre 2018, le informazioni  previste  dal
comma 7, lettera b);
      b) il debitore e' tenuto a pagare:
        1) in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2018,  l'importo
ad esso comunicato ai sensi della lettera a), numero 1). Il  mancato,
insufficiente  o  tardivo  pagamento  di   tale   importo   determina
automaticamente l'improcedibilita' dell'istanza;
        2) in  due  rate  consecutive  di  pari  ammontare,  scadenti
rispettivamente nei mesi di ottobre 2018 e novembre  2018,  l'80  per
cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione;
        3) entro febbraio 2019, l'ultima rata relativa al restante 20
per  cento  delle  somme  complessivamente  dovute  ai   fini   della
definizione.
    9. Ai fini della definizione agevolata di  cui  al  comma  4  del
presente articolo le disposizioni del comma 4-bis dell'articolo 6 del
Decreto si applicano ai carichi non inclusi in piani di dilazione  in
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.
    10. A seguito della presentazione  della  dichiarazione  prevista
dal comma 5:
      a) per i debiti relativi ai carichi di cui al comma 4,  lettere
a), numeri 1) e 2), e b), che ne sono oggetto e  fino  alla  scadenza
della prima o unica rata delle somme dovute per  la  definizione,  e'
sospeso  il  pagamento  dei  versamenti  rateali,  scadenti  in  data
successiva  alla  stessa  presentazione  e  relativi   a   precedenti
dilazioni in essere alla medesima data;
      b) sono sospesi i termini di prescrizione e  decadenza  per  il
recupero dei carichi che sono oggetto della predetta dichiarazione  e
si producono gli effetti  previsti  dal  comma  5,  secondo  periodo,
dell'articolo 6 del Decreto»;
      dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
    «10-bis. In deroga alle disposizioni dell'alinea dell'articolo 6,
comma 8, del Decreto, la facolta' di definizione dei carichi  di  cui
al comma 4, lettera b), del presente articolo puo' essere  esercitata
senza che risultino adempiuti versamenti relativi ai piani rateali in
essere.
    10-ter.  Non  si  applicano  le  disposizioni  del  comma  13-ter
dell'articolo 6 del Decreto.
    10-quater. Le disposizioni dei commi da 4 a 10-ter  si  applicano
anche  alle  richieste  di  definizione  presentate  ai  sensi  delle
disposizioni del presente articolo, vigenti alla data di  entrata  in
vigore del presente decreto.
    10-quinquies. All'articolo 1, comma 684, della legge 23  dicembre
2014, n. 190, il  primo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "Le
comunicazioni di inesigibilita' relative  alle  quote  affidate  agli
agenti della riscossione dal 1º gennaio 2000  al  31  dicembre  2017,
anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di  avvalersi
delle  societa'  del  Gruppo  Equitalia  ovvero  dell'Agenzia   delle
entrate-Riscossione, sono presentate, per i  ruoli  consegnati  negli
anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2021 e, per quelli  consegnati
fino al 31 dicembre 2015, per singole annualita' di consegna partendo
dalla piu' recente, entro il 31 dicembre di ciascun  anno  successivo
al 2021".
    10-sexies. All'articolo 6, comma  12,  del  Decreto,  la  parola:
"2019" e' sostituita dalla seguente: "2020"»;
      al comma 11 sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «Al
comma 8 del citato articolo 1 del Decreto e' aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "Per la tutela dell'integrita' dei bilanci pubblici
e delle entrate degli enti territoriali, nonche' nel  rispetto  delle
disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
le funzioni e le attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento
e alla riscossione delle entrate degli enti locali e  delle  societa'
da essi  partecipate  sono  affidate  a  soggetti  iscritti  all'albo
previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,
n. 446"»;
      sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
    «11-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,  della  legge
23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 13 milioni di  euro  per
l'anno 2018 e di 96 milioni di euro per l'anno  2019.  Il  Fondo  per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e'  incrementato
di 25,1 milioni di euro per l'anno 2019.
    11-ter. Agli oneri derivanti dai commi da 4 a 10-sexies e  11-bis
si provvede, quanto a 13 milioni di euro  per  l'anno  2018  e  a  96
milioni di euro per l'anno  2019,  mediante  corrispondente  utilizzo
delle   maggiori   entrate   e   delle   minori    spese    derivanti
dall'applicazione dei commi da 4 a 10-sexies del  presente  articolo,
e, quanto a 25,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero.
    11-quater. Con riferimento alle entrate, anche tributarie,  delle
regioni, delle province, delle citta' metropolitane e dei comuni, non
riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale  ai  sensi
del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al  regio  decreto  14
aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli  enti
stessi e dai concessionari della riscossione di cui  all'articolo  53
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  i  medesimi  enti
territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
con le forme previste dalla legislazione vigente per  l'adozione  dei
propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse,  l'esclusione
delle sanzioni relative alle predette entrate.  Alla  definizione  di
cui al  periodo  precedente  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 6-ter, ad esclusione del  comma  1,  del  Decreto.  Sono
fatti salvi gli effetti gia'  prodotti  dalla  eventuale  definizione
agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti  enti
ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».
    Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
    «Art. 1-bis.  (Utilizzo dei proventi da oneri  di  urbanizzazione
per spese di progettazione). - 1. All'articolo 1,  comma  460,  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "nonche' a interventi
volti  a  favorire  l'insediamento  di   attivita'   di   agricoltura
nell'ambito  urbano"  sono  aggiunte  le  seguenti:  "e  a  spese  di
progettazione per opere pubbliche".
    Art. 1-ter. (Disposizioni relative  alla  trasmissione  dei  dati
delle  fatture  emesse  e  ricevute). -  1.  Le   sanzioni   di   cui
all'articolo 11, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse
e  ricevute,  prevista  dall'articolo  1,  comma   3,   del   decreto
legislativo  5  agosto  2015,  n.  127,  e   dall'articolo   21   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non  si  applicano  relativamente
alle  comunicazioni  effettuate  per  il  primo  semestre   2017,   a
condizione che i dati esatti siano trasmessi  entro  il  28  febbraio
2018.
    2.  Con   riferimento   all'adempimento   comunicativo   di   cui
all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
      a) e' in facolta'  dei  contribuenti  trasmettere  i  dati  con
cadenza semestrale limitando gli stessi alla partita IVA dei soggetti
coinvolti nelle operazioni, o al codice fiscale per  i  soggetti  che
non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni, alla data
e  al  numero  della  fattura,  alla  base  imponibile,  all'aliquota
applicata e all'imposta nonche'  alla  tipologia  dell'operazione  ai
fini dell'IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura;
      b) in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle  ricevute
di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente ai  sensi
dell'articolo 6, commi 1 e 6, del regolamento di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, e'  in  facolta'
dei contribuenti trasmettere i dati del  documento  riepilogativo.  I
dati da trasmettere comprendono almeno la partita IVA del  cedente  o
del prestatore per il documento riepilogativo delle  fatture  attive,
la partita  IVA  del  cessionario  o  committente  per  il  documento
riepilogativo  delle  fatture  passive,  la  data  e  il  numero  del
documento riepilogativo, nonche' l'ammontare imponibile complessivo e
l'ammontare  dell'imposta  complessiva  distinti  secondo  l'aliquota
applicata.
    3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono  esonerate  dalla
trasmissione  dei  dati  delle  fatture  emesse  nei  confronti   dei
consumatori finali.
    4. Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi  di  cui
all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
26  ottobre  1972,  n.  633,  situati  nelle  zone  montane  di   cui
all'articolo  9  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 601.
    5. Con provvedimento del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate
sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo.
    6. All'articolo 1, comma 6,  del  decreto  legislativo  5  agosto
2015, n. 127, le parole: "all'articolo 11, comma 1"  sono  sostituite
dalle seguenti: "all'articolo 11, comma 2-bis"».
    All'articolo 2:
      dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
    «3-bis. La sospensione di cui ai commi 1 e 2 e' subordinata  alla
richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilita' della casa  di
abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai  sensi  del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della stessa  richiesta  agli
uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti»;
      il comma 4 e' sostituito dal seguente:
    «4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione  devono
essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 ottobre  2018.  I
soggetti di cui ai commi 1 e 2, che non hanno i  requisiti  richiesti
dal comma 3-bis, usufruiscono della sospensione dei termini  relativi
agli adempimenti e versamenti tributari dal  9  settembre  2017  fino
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente  decreto  ed  effettuano  gli  adempimenti  e  i  versamenti
tributari oggetto di sospensione entro il 19 dicembre 2017»;
      dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
    «4-bis.  Il  Fondo  per  interventi   strutturali   di   politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di  25  milioni  di  euro  per
l'anno 2017. Agli oneri derivanti  dal  presente  comma  si  provvede
mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai
commi 3-bis e 4.
    4-ter.  Agli  oneri  derivanti  dai  commi  3-bis  e  4,  pari  a
complessivi 25 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede, quanto a
10  milioni  di  euro,  mediante   corrispondente   riduzione   delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,  nell'ambito  del
programma "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
ripartire" dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle   finanze   per   l'anno   2017,   allo    scopo    utilizzando
l'accantonamento relativo  al  medesimo  Ministero  e,  quanto  a  15
milioni di euro, mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;
      il comma 5 e' soppresso;
      dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
    «5-bis. Il termine di  scadenza  della  sospensione  dei  termini
relativi ai versamenti e  agli  adempimenti  tributari  previsto  dal
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20  ottobre  2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27  ottobre  2017,  e'
prorogato al 30 settembre 2018. La sospensione  e'  subordinata  alla
richiesta del contribuente che contenga  anche  la  dichiarazione  di
inagibilita', in tutto o in parte, della casa  di  abitazione,  dello
studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,
con trasmissione della  stessa  richiesta  agli  uffici  dell'Agenzia
delle  entrate  territorialmente  competenti.  Gli  adempimenti  e  i
versamenti che scadono nel periodo di sospensione dal 21 agosto  2017
al 30 settembre 2018 sono effettuati in un'unica soluzione  entro  il
16 ottobre 2018. Le disposizioni  contenute  nel  presente  comma  si
applicano, oltre che ai comuni di Casamicciola Terme e  Lacco  Ameno,
anche al comune di Forio. Non si procede al rimborso di  quanto  gia'
versato.
    5-ter.  I  redditi  dei  fabbricati   ubicati   nei   comuni   di
Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dagli eventi sismici
verificatisi  il  21  agosto  2017  nell'isola  di  Ischia,   purche'
distrutti od oggetto di ordinanze  sindacali  di  sgombero,  comunque
adottate entro il 31 dicembre 2017, in quanto inagibili totalmente  o
parzialmente, non concorrono alla formazione del  reddito  imponibile
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta
sul reddito delle societa',  fino  alla  definitiva  ricostruzione  e
agibilita' dei  fabbricati  medesimi  e  comunque  fino  all'anno  di
imposta 2018. I fabbricati di cui al primo  periodo  sono,  altresi',
esenti  dall'applicazione  dell'imposta  municipale  propria  di  cui
all'articolo  13  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma
639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  a  decorrere  dalla  rata
scadente successivamente al  21  agosto  2017  fino  alla  definitiva
ricostruzione o agibilita' dei  fabbricati  stessi  e  comunque  fino
all'anno di imposta 2018. Ai fini del presente comma, il contribuente
puo'  dichiarare,  entro  il  28  febbraio  2018,  la  distruzione  o
l'inagibilita'  totale  o  parziale  del   fabbricato   all'autorita'
comunale, che nei successivi venti giorni trasmette  copia  dell'atto
di   verificazione    all'ufficio    dell'Agenzia    delle    entrate
territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell'interno  e
del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sentita la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri
e le modalita' per  il  rimborso  ai  comuni  interessati  del  minor
gettito connesso all'esenzione di cui al secondo periodo»;
      il comma 6 e' sostituito dal seguente:
    «6. Al fine di compensare gli  effetti  finanziari  negativi  per
l'anno 2017 a carico dei comuni di cui ai commi 1  e  5-bis  connessi
alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari di  cui
ai medesimi commi 1 e 5-bis, e' istituito, nello stato di  previsione
del Ministero dell'interno, un fondo con la dotazione di 5,8  milioni
di euro per l'anno 2017, da  ripartire  tra  i  predetti  comuni  con
decreto del Ministero  dell'interno  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta'  ed
autonomie locali entro quaranta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore   della   legge   di   conversione   del   presente   decreto.
Successivamente alla ripresa dei  versamenti  dal  17  ottobre  2018,
l'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione versa  all'entrata  del
bilancio dello Stato una quota  dell'imposta  municipale  propria  di
spettanza dei singoli comuni pari alle somme assegnate  a  favore  di
ciascun comune di cui ai commi 1 e 5-bis»;
      dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
    «6-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 5-bis  e
5-ter, pari ad euro 2.550.000 per l'anno 2017, ad  euro  110.000  per
l'anno 2018 e ad euro 60.000 per l'anno 2019,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
    6-ter. Per gli interventi  di  ricostruzione  nei  territori  dei
comuni di Casamicciola Terme,  Forio  e  Lacco  Ameno  dell'isola  di
Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, e' autorizzata la  spesa
di euro 20.000.000 per l'anno 2019 e di euro  10.000.000  per  l'anno
2020, da iscrivere in apposito fondo.
    6-quater. Agli oneri derivanti  dal  comma  6-ter,  pari  a  euro
20.000.000 per l'anno 2019 e ad euro 10.000.000 per l'anno  2020,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni  dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento  relativo  al  medesimo
Ministero.
    6-quinquies.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
sono stabiliti gli interventi e  le  modalita'  di  ripartizione  del
fondo di cui al comma 6-ter per  l'erogazione,  la  ripartizione,  la
ricostruzione  e  la  ripresa  economica  nei  territori  dei  comuni
interessati.
    6-sexies.  Al  fine  di  sostenere  la  ripresa  delle  attivita'
produttive danneggiate dagli eventi sismici del 21  agosto  2017,  e'
concesso, nei limiti di spesa di complessivi 10 milioni di  euro  per
gli anni 2018 e 2019, alle piccole e medie imprese ubicate nei comuni
di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola  di  Ischia  un
contributo in conto capitale pari al 30 per cento  della  perdita  di
reddito dovuta alla sospensione parziale o totale dell'attivita'  nei
sei mesi successivi agli eventi sismici stessi.
    6-septies. La perdita di reddito di  cui  al  comma  6-sexies  e'
calcolata  sulla  base  dei  dati  finanziari  dell'impresa   colpita
confrontando i dati finanziari dei sei mesi successivi al  21  agosto
2017 con la media  dei  tre  anni  scelti  tra  i  cinque  anni,  ove
disponibili,  precedenti  il  verificarsi   degli   eventi   sismici,
escludendo  il  migliore  e  il  peggiore  risultato  finanziario   e
calcolata per lo stesso semestre dell'anno.
    6-octies. I contributi di cui al comma 6-sexies sono  concessi  a
condizione che venga attestato da un esperto indipendente con perizia
giurata e asseverata il nesso causale diretto tra gli eventi  sismici
e la perdita di reddito.
    6-novies. I contributi di cui al comma 6-sexies sono concessi nel
rispetto, per i diversi settori produttivi, del regolamento  (UE)  n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del regolamento  (UE)
n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e del  regolamento
(UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014.
    6-decies. I criteri, le procedure e le modalita' di concessione e
di erogazione alle imprese e  di  calcolo  dei  contributi  in  conto
capitale di cui ai commi da 6-sexies a 6-novies  sono  stabiliti  con
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
    6-undecies. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  dei  commi  da
6-sexies a 6-novies, pari a complessivi 10 milioni di  euro  per  gli
anni 2018 e 2019, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per  l'anno
2018,  mediante  corrispondente  riduzione  delle  proiezioni   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno  2019,
mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;
      dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
    «7-bis. L'indicazione  dell'impresa  affidataria  dei  lavori  da
parte del beneficiario dei contributi, di cui agli articoli 6,  comma
13, e 12, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, avviene a seguito dell'approvazione definitiva del  progetto  da
parte degli Uffici speciali per la ricostruzione»;
      nella rubrica, dopo le parole:  «Sospensione  dei  termini  per
l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» sono  inserite
le seguenti: «e altri interventi».
    Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:
    «Art. 2-bis. (Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
e ulteriori misure a favore delle  popolazioni  dei  territori  delle
regioni Abruzzo, Lazio, Marche  e  Umbria  interessati  dagli  eventi
sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24   agosto   2016). -   1.
All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Agli oneri derivanti
dall'affidamento  degli  incarichi  di  progettazione  e  di   quelli
previsti dall'articolo 23,  comma  11,  del  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4,
comma 3, del presente decreto".
    2. All'articolo 3 del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
    "4. Gli Uffici speciali per la ricostruzione operano come  uffici
di supporto e gestione operativa a servizio dei Comuni  anche  per  i
procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi.  Ferma  restando
la disposizione di cui al precedente periodo, i Comuni procedono allo
svolgimento  dell'attivita'  istruttoria  relativa  al  rilascio  dei
titoli abilitativi edilizi, nonche' all'adozione dell'atto finale per
il rilascio del titolo abilitativo  edilizio,  dandone  comunicazione
all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente
e  assicurando  il  necessario  coordinamento  con   l'attivita'   di
quest'ultimo";
      b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
    "5. Con apposito provvedimento del Presidente della  Regione-vice
commissario puo' essere costituito presso l'Ufficio speciale  per  la
ricostruzione uno Sportello unico per le attivita' produttive  (SUAP)
unitario per  tutti  i  Comuni  coinvolti,  che  svolge  le  relative
funzioni  limitatamente  alle   competenze   attribuite   all'Ufficio
speciale per la ricostruzione dal presente decreto".
    3. All'articolo 5 del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) al comma 1, lettera e), dopo le parole: "definire i  criteri
in base ai quali  le  Regioni"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  su
proposta dei Comuni,";
      b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
    "2-bis. Con provvedimento  adottato  ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 2, sono definiti i criteri e le modalita'  per  la  concessione
dei contributi per gli interventi di cui  al  comma  2  del  presente
articolo legittimamente eseguiti  e  conclusi  in  data  anteriore  a
quella  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Agli  oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, nel  limite
di euro 2,5 milioni complessivi, con le risorse di  cui  all'articolo
4, comma 3".
    4. All'articolo 8 del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
    "3. I soggetti interessati, con comunicazione  di  inizio  lavori
asseverata ai sensi dell'articolo 6-bis del testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n  380,  anche
in deroga all'articolo 146 del codice di cui al  decreto  legislativo
22 gennaio 2004, n.  42,  comunicano  agli  Uffici  speciali  per  la
ricostruzione di cui all'articolo 3, che ne danno notizia agli uffici
comunali competenti, l'avvio dei  lavori  edilizi  di  riparazione  o
ripristino, da eseguire  comunque  nel  rispetto  delle  disposizioni
stabilite con  i  provvedimenti  di  cui  al  comma  2,  nonche'  dei
contenuti generali della pianificazione territoriale  e  urbanistica,
ivi inclusa quella paesaggistica, con l'indicazione  del  progettista
abilitato responsabile della progettazione, del direttore dei  lavori
e dell'impresa esecutrice, purche' le  costruzioni  non  siano  state
interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono
stati  emessi  i  relativi  ordini  di   demolizione,   allegando   o
autocertificando quanto necessario ad assicurare  il  rispetto  delle
vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a  quelle
in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti  interessati,
entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dall'inizio   dei   lavori,
provvedono a presentare la documentazione  che  non  sia  stata  gia'
allegata alla comunicazione di avvio  dei  lavori  di  riparazione  o
ripristino  e  che  sia   comunque   necessaria   per   il   rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio  e
dell'autorizzazione sismica";
      b) al primo periodo del comma 4, le parole: "31 dicembre  2017"
sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2018";
      c) il secondo periodo del comma 4 e' sostituito  dai  seguenti:
"Con ordinanza adottata ai sensi e per gli effetti  dell'articolo  2,
comma 2, il Commissario straordinario puo' disporre  il  differimento
del termine previsto dal primo periodo, per una sola volta e comunque
non oltre il 31 luglio 2018. Il mancato rispetto dei termini e  delle
modalita' di cui al presente comma determina l'inammissibilita' della
domanda di contributo e, nei soli casi di  inosservanza  dei  termini
previsti dai precedenti periodi, anche la  decadenza  dal  contributo
per l'autonoma  sistemazione  eventualmente  percepito  dal  soggetto
interessato".
    5. I  tecnici  professionisti  iscritti  agli  ordini  e  collegi
professionali e nell'elenco  speciale  di  cui  all'articolo  34  del
decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 229 del  2016,  abilitati  all'esercizio  della  professione
relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale  nell'ambito
dell'edilizia, incaricati della compilazione della scheda  AeDES,  di
cui all'articolo 8, comma 1, dello stesso decreto,  provvedono  entro
la data del 31 marzo 2018 alla  compilazione  ed  alla  presentazione
della scheda AeDES, corredata della relativa perizia giurata e  della
documentazione prevista dalle  ordinanze  commissariali  adottate  ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n.  189  del  2016,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.  229   del   2016.
L'inosservanza del termine di  cui  al  precedente  periodo  o  delle
modalita' di redazione e presentazione della  scheda  AeDES  previste
dalle ordinanze commissariali  adottate  ai  sensi  dell'articolo  2,
comma  2,  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  n.   229   del   2016,   determina   la
cancellazione  del  professionista  dall'elenco   speciale   di   cui
all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del  2016,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, il mancato riconoscimento
al   professionista   del   compenso   per   l'attivita'   svolta   e
l'inammissibilita' della domanda di contributo previsto dall'articolo
8 del medesimo decreto-legge.
    6. Dopo l'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
e' inserito il seguente:
    "Art.  8-bis.  (Interventi  eseguiti   per   immediate   esigenze
abitative). - 1. Per gli interventi di realizzazione di  immobili  in
assenza di titolo abilitativo eseguiti nel periodo compreso tra il 24
agosto 2016 e il 24 agosto 2017 per impellenti esigenze abitative dai
proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su
immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi  sismici  di
cui all'articolo 1 del  presente  decreto,  gli  interessati  possono
provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera
e-bis), del testo unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380,  previa  acquisizione,  anche  in
deroga all'articolo 167 del codice di cui al decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42,  del  parere  di  compatibilita'  paesaggistica,
nonche' del nulla osta dell'Ente parco di cui all'articolo  13  della
legge 6 dicembre 1991, n.  394,  ed  alle  leggi  regionali,  purche'
sussistano le seguenti condizioni:
      a) il richiedente sia proprietario o suo parente entro il terzo
grado, usufruttuario o titolare di diritto reale di godimento  su  un
immobile dichiarato inagibile a seguito degli eventi sismici  di  cui
all'articolo 1 del presente decreto;
      b) il richiedente sia altresi' proprietario o suo parente entro
il  terzo  grado,  usufruttuario  o  titolare  di  diritto  reale  di
godimento sull'area su cui e' stato realizzato l'immobile in  assenza
di titolo abilitativo;
      c) l'area su cui e' stato realizzato l'immobile privo di titolo
ricada in uno dei Comuni individuati negli allegati 1, 2  e  2-bis  e
risulti edificabile secondo le previsioni dello strumento urbanistico
comunale, del piano paesaggistico e del piano di assetto  del  parco,
se ricompresa all'interno del  perimetro  di  un  parco  nazionale  o
regionale, vigenti alla data dell'evento sismico;
      d) la volumetria dell'immobile realizzato in assenza di  titolo
abilitativo non  sia  superiore  a  quella  dell'immobile  dichiarato
inagibile;
      e)   il   richiedente   abbia   presentato,   ovvero   presenti
contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo  6,  comma  1,
lettera e-bis), del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 380 del 2001, domanda di accesso a contributo  ai
sensi dell'articolo 5  del  presente  decreto  per  la  ricostruzione
dell'immobile dichiarato inagibile;
      f) il richiedente non disponga  a  qualsiasi  titolo  di  altra
unita' a uso abitativo libera e agibile nel medesimo Comune;
      g)  il  nuovo  edificio  risulti  adibito  ad  abitazione   del
richiedente e del suo nucleo familiare convivente  sulla  base  delle
risultanze anagrafiche o di un parente entro il terzo grado.
    2. Nei casi di cui al comma 1, alla comunicazione sono allegati:
      a) una perizia asseverata a firma di un tecnico  abilitato  che
attesti la sussistenza delle condizioni di cui alle lettere c)  e  d)
del comma 1 nonche' il rispetto delle  norme  vigenti,  ivi  comprese
quelle in materia igienico-sanitaria e antisismica;
      b) copia della  scheda  AeDES  o  della  scheda  FAST,  di  cui
all'allegato  1  all'ordinanza  del  Capo  del   Dipartimento   della
protezione civile n. 405 del 10 novembre  2016,  attestante  i  danni
riportati dall'edificio distrutto o danneggiato  dal  sisma,  nonche'
della conseguente ordinanza di inagibilita';
      c) dichiarazione sottoscritta  dal  richiedente  attestante  la
sussistenza delle condizioni di cui alle lettere a), b), e), f) e  g)
del comma 1.
    3. Nei casi di cui al comma 1, non si applica il termine  massimo
di novanta giorni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del
testo unico di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6
giugno 2001, n. 380, e gli interessati sono obbligati a rimuovere  le
opere realizzate all'esito della concessione  del  contributo  e  una
volta ultimati i lavori di ricostruzione  dell'edificio  distrutto  o
danneggiato dal sisma, ovvero, se antecedente,  dell'assegnazione  di
una  Soluzione   abitativa   in   emergenza   (Sae).   L'inosservanza
dell'obbligo di rimozione  di  cui  al  precedente  periodo  comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni  di
legge per la realizzazione di costruzioni senza il necessario  titolo
abilitativo.
    4. Qualora l'immobile  realizzato  abbia  le  caratteristiche  di
un'opera precaria e facilmente amovibile, ferme restando  le  residue
condizioni di cui al comma 1, ai fini dell'applicazione del  presente
articolo non  e'  richiesta  la  conformita'  alle  previsioni  dello
strumento urbanistico comunale e del piano di assetto del parco.
    5.  In  caso  di  valutazione   negativa   della   compatibilita'
urbanistica degli interventi di cui al comma  1,  ovvero  qualora  il
giudizio di compatibilita' paesaggistica sia negativo,  si  applicano
le sanzioni previste dalla legislazione vigente.
    6. Le disposizioni di cui ai  precedenti  commi  si  applicano  a
condizione che la comunicazione  di  cui  all'articolo  6,  comma  1,
lettera e-bis), del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  sia  presentata  al  Comune
territorialmente  competente   entro   il   31   gennaio   2018.   La
presentazione della comunicazione comporta rinuncia al contributo per
l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal richiedente a far
data dalla presentazione medesima, salvo che il  richiedente  attesti
che l'immobile non e' ancora utilizzabile a fini abitativi".
    7. All'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 17  ottobre  2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,
n. 229, le parole: "entro il termine di centocinquanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il termine stabilito dal  Commissario  straordinario
con proprio provvedimento".
    8. L'articolo 13 del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
e' sostituito dal seguente:
    "Art. 13. (Interventi su edifici gia' interessati  da  precedenti
eventi sismici). - 1. Per gli interventi sugli immobili  ubicati  nei
Comuni di cui all'articolo 1 ricompresi nella Regione Abruzzo e  gia'
danneggiati per effetto dell'evento sismico del 2009, qualora  questi
siano stati gia' ammessi a contributo ai sensi del  decreto-legge  28
aprile 2009, n. 39, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
giugno 2009, n. 77, ed i cui  lavori  di  ripristino  dell'agibilita'
sismica non siano stati ultimati alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, il contributo aggiuntivo  per  i  nuovi  danni
determinati dagli eventi sismici di cui al  presente  decreto  e'  in
ogni caso richiesto ed erogato con le modalita' e le procedure di cui
al medesimo decreto-legge n. 39 del 2009.
    2. Fuori dei casi di cui al  comma  1,  qualora  il  nuovo  danno
determinato dagli eventi sismici di cui al presente  decreto  sia  di
entita' inferiore rispetto al danno gia' riportato dall'immobile,  il
contributo ulteriore e' richiesto ed erogato con le  modalita'  e  le
procedure di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno  2009,  n.  77.  Qualora  il
nuovo danno sia di entita' prevalente rispetto a quello pregresso, le
istanze tese al conseguimento di contributi sono presentate, istruite
e definite  secondo  le  modalita'  e  le  condizioni  stabilite  nel
presente decreto.
    3. Con provvedimenti adottati dal  Commissario  straordinario  ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, del  presente  decreto,  sentiti  gli
Uffici speciali per la ricostruzione istituiti ai sensi dell'articolo
67-ter del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  134,  sono  stabiliti
criteri tecnici per l'accertamento della prevalenza o meno dei  danni
ulteriori, nonche' le modalita'  e  le  procedure  per  l'accesso  ai
contributi nelle ipotesi di cui al secondo periodo del  comma  2  del
presente articolo.
    4. L'erogazione dei contributi aggiuntivi di cui al comma 1 ed al
primo periodo del comma 2  da  parte  dell'Ufficio  speciale  per  la
ricostruzione di cui al comma 3 e' posta a carico della  contabilita'
speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo  4,  comma
3, ed e' oggetto di separata contabilizzazione e rendicontazione.  Le
modalita' di erogazione sono stabilite con provvedimento adottato dal
Commissario straordinario ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  2,  di
concerto  con  l'Ufficio  speciale.  Ai  maggiori   oneri   derivanti
dall'attuazione della presente disposizione si provvede,  nel  limite
di  euro  40  milioni  per  l'anno  2018,  con  le  risorse  di   cui
all'articolo 4, comma 3.
    5. Per le attivita' di sostegno  al  sistema  produttivo  e  allo
sviluppo economico, per i medesimi Comuni di cui ai commi  precedenti
si applicano le disposizioni ricomprese  nel  capo  II  del  presente
titolo, secondo le modalita' ivi previste.
    6.  Per  gli  interventi  non  ancora  finanziati   su   immobili
danneggiati o resi inagibili dalla crisi sismica del 1997 e  1998  e,
in Umbria, del 2009, nel caso di  ulteriore  danneggiamento  a  causa
degli  eventi  sismici  di  cui   all'articolo   1,   che   determini
un'inagibilita' indotta di  altri  edifici  ovvero  pericolo  per  la
pubblica  incolumita',  si  applicano,  nel  limite   delle   risorse
disponibili anche utilizzando quelle gia' finalizzate per la predetta
crisi sismica, le modalita' e le  condizioni  previste  dal  presente
decreto".
    9. All'articolo 14 del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) alla  lettera  a)  del  comma  1,  le  parole:  "pubblici  o
paritari" sono sostituite dalle seguenti:  "ad  eccezione  di  quelli
paritari" e le parole: "e degli immobili demaniali o di proprieta' di
enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di
interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali  e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,
e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: ",  degli
immobili demaniali, delle strutture sanitarie e  socio  sanitarie  di
proprieta'  pubblica  e  degli  immobili  di   proprieta'   di   enti
ecclesiastici  civilmente  riconosciuti,  formalmente  dichiarati  di
interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali  e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,
ed utilizzati per le esigenze di culto";
      b) la lettera c) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
        "c) degli archivi,  dei  musei,  delle  biblioteche  e  delle
chiese, che a tale fine sono equiparati agli  immobili  di  cui  alla
lettera a)";
      c) alla lettera a) del  comma  2,  le  parole:  "predisporre  e
approvare  un  piano  delle  opere   pubbliche,   comprensivo   degli
interventi sulle urbanizzazioni dei centri  o  nuclei  oggetto  degli
strumenti urbanistici  attuativi"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche,  comprensivo
degli interventi sulle  opere  di  urbanizzazione  danneggiate  dagli
eventi sismici  o  dagli  interventi  di  ricostruzione  eseguiti  in
conseguenza di detti eventi ed ammissibili a contributo in quanto non
imputabili a dolo o colpa degli operatori economici";
      d) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
        "c) predisporre ed  approvare  un  piano  di  interventi  sui
dissesti idrogeologici, comprensivo di  quelli  previsti  sulle  aree
suscettibili di instabilita' dinamica in fase sismica ricomprese  nei
centri e nuclei interessati  dagli  strumenti  urbanistici  attuativi
come individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c),  con
priorita' per dissesti che costituiscono pericolo per centri  abitati
ed infrastrutture";
      e) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:
    "3-bis.1. In sede di approvazione dei piani di cui  alle  lettere
a), b), c), d) e f) del comma 2  del  presente  articolo  ovvero  con
apposito provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il
Commissario   straordinario   puo'   individuare,    con    specifica
motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani,  che  rivestono
un'importanza essenziale ai fini della  ricostruzione  nei  territori
colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data  dal  24  agosto
2016. Per la realizzazione degli  interventi  di  cui  al  precedente
periodo, a cura di soggetti attuatori di cui all'articolo  15,  comma
1,  possono   applicarsi,   fino   alla   scadenza   della   gestione
commissariale di cui all'articolo 1, comma 4, ed entro i limiti della
soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice di  cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le  procedure  previste
dal comma 3-bis del presente articolo";
      f) dopo il comma 3-sexies e' inserito il seguente:
    "3-septies. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 5 e 11
per gli interventi di ricostruzione privata, al  finanziamento  degli
interventi di urbanizzazione e di consolidamento dei centri e  nuclei
abitati oggetto di pianificazione urbanistica ed interessati da gravi
fenomeni di instabilita' dinamica in fase sismica che impediscono  il
recupero o la ricostruzione degli edifici destinati ad abitazione  ed
attivita' produttive gravemente danneggiati dal  sisma,  si  provvede
con le risorse di cui all'articolo 4";
      g) al comma 4-bis e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
"Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2-bis,  del
presente decreto";
      h)  al  comma  5,  le  parole:  "Conferenza  permanente"   sono
sostituite  dalle  seguenti:  "Conferenza  permanente  ovvero   della
Conferenza regionale, nei casi previsti  dal  comma  4  dell'articolo
16,".
    10. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del  comma  9  si
applicano esclusivamente agli interventi  non  inseriti  in  uno  dei
programmi previsti dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, gia' approvati alla data di entrata in  vigore
della legge di conversione del presente decreto.
    11. L'articolo 15 del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
e' sostituito dal seguente:
    "Art. 15. (Soggetti  attuatori  degli  interventi  relativi  alle
opere pubbliche e ai beni culturali). - 1.  Per  la  riparazione,  il
ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione  delle  opere
pubbliche e dei beni culturali, di cui all'articolo 14,  comma  1,  i
soggetti attuatori degli interventi sono:
      a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso
gli Uffici speciali per la ricostruzione;
      b) il Ministero dei beni e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo;
      c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
      d) l'Agenzia del demanio;
      e) le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili  in
loro proprieta' di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo
14 e di importo inferiore alla soglia di  rilevanza  europea  di  cui
all'articolo 35 del codice di cui al decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50.
    2. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma
1,  il  Presidente  della  Regione-vice  commissario   con   apposito
provvedimento puo'  delegare  lo  svolgimento  di  tutta  l'attivita'
necessaria alla loro realizzazione ai Comuni o agli altri enti locali
interessati, anche in deroga alle previsioni contenute  nell'articolo
38 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
    3. Relativamente agli interventi di cui alla lettera e) del comma
1, di importo superiore alla  soglia  di  rilevanza  europea  di  cui
all'articolo 35 del codice di cui al decreto  legislativo  18  aprile
2016, n.  50,  la  funzione  di  soggetto  attuatore  e'  svolta  dal
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo".
    12. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) al comma 3, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
    "a-bis) approva, ai sensi dell'articolo 27 del codice di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i progetti predisposti dai
soggetti di cui all'articolo 14, comma 4, e all'articolo 15, comma 1,
del presente decreto";
      b) al comma 4, le parole: "e per quelli attuati  dalle  Regioni
ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera a), e  dalle  Diocesi  ai
sensi del medesimo  articolo  15,  comma  2"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "per quelli attuati dai soggetti di  cui  all'articolo  15,
comma 1, lettere a) ed e), e comma 2".
    13. L'articolo 18 del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
e' sostituito dal seguente:
    "Art. 18.  (Centrale unica di committenza).  -  1.  Salvo  quanto
previsto al comma 3, i soggetti attuatori  di  cui  all'articolo  15,
comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle
opere pubbliche ed  ai  beni  culturali  di  propria  competenza,  si
avvalgono di una centrale unica di committenza.
    2. La centrale unica di committenza e' individuata:
      a) per i soggetti attuatori di cui alla lettera a) del comma  1
dell'articolo  15,  nei  soggetti  aggregatori   regionali   di   cui
all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche in  deroga  al  limite
numerico previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9;
      b) per i soggetti attuatori di cui alle lettere b), c) e d) del
comma 1 dell'articolo 15,  nell'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.
    3. I soggetti attuatori di  cui  alla  lettera  e)  del  comma  1
dell'articolo 15  provvedono  in  proprio  alla  realizzazione  degli
interventi sulla base di appositi protocolli di  intesa  sottoscritti
con  il  Commissario  straordinario,  nei  quali  sono  stabilite  le
necessarie forme di raccordo tra le stazioni appaltanti e gli  Uffici
speciali per la ricostruzione territorialmente competenti,  anche  al
fine di assicurare l'effettuazione dei controlli di cui  all'articolo
32.
    4. Resta ferma la possibilita' per i soggetti  attuatori  di  cui
all'articolo 15, comma 1, lettera a),  e  al  comma  3  del  medesimo
articolo 15 di avvalersi, come centrale unica di  committenza,  anche
dell'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo d'impresa S.p.A.
    5. In  deroga  alle  previsioni  contenute  nell'articolo  9  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i soggetti  aggregatori  regionali
di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo svolgono  le
funzioni di centrale unica di committenza  con  riguardo  ai  lavori,
servizi e forniture, afferenti agli interventi previsti al comma 1.
    6.  Fermo  l'obbligo  della  centrale  unica  di  committenza  di
procedere all'effettuazione di tutta l'attivita'  occorrente  per  la
realizzazione degli interventi di cui all'articolo 14, i rapporti tra
i soggetti attuatori e la centrale unica di committenza sono regolati
da apposita convenzione. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del
presente comma,  determinati,  sulla  base  di  appositi  criteri  di
remunerativita', con decreto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma
1-bis, del decreto-legge 9  febbraio  2017,  n.  8,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, si fa fronte con  le
risorse di cui all'articolo 4, comma  3,  del  presente  decreto.  Il
Commissario  straordinario,  con  proprio  provvedimento   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 2, disciplina le modalita' di trasferimento in
favore dei soggetti attuatori delle risorse economiche necessarie".
    14. All'articolo 32 del decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    "2. Le modalita' e gli interventi oggetto delle verifiche di  cui
al  comma  1  sono  disciplinati  con  accordi  tra   il   Presidente
dell'Autorita'    nazionale    anticorruzione,     il     Commissario
straordinario,  i  Presidenti  delle  Regioni-vice  commissari  e  le
centrali uniche di committenza di cui all'articolo 18.  Resta  ferma,
in  ogni  caso,  la  funzione  di   coordinamento   del   Commissario
straordinario nei rapporti con l'Autorita' nazionale  anticorruzione,
da  attuare  anche  tramite  l'istituzione  di  un'unica  piattaforma
informatica per la gestione del flusso  delle  informazioni  e  della
documentazione  relativa  alle  procedure  di  gara  sottoposte  alle
verifiche di cui al comma 1. Con i provvedimenti di cui  all'articolo
2, comma 2, sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente
comma, nonche' le modalita' per il monitoraggio  della  ricostruzione
pubblica e privata, attraverso la banca dati di cui  all'articolo  13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e gli altri sistemi informatici
connessi alle attivita' di ricostruzione".
    15.  Agli  eventuali  oneri   derivanti   dall'attuazione   delle
disposizioni di cui al comma 14 si provvede con  le  risorse  di  cui
all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
    16. All'articolo 34, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre  2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,
n. 229, le parole: "pubblica e" sono soppresse.
    17. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito  dai  seguenti:
«Al  personale  della  struttura  e'  riconosciuto   il   trattamento
economico accessorio corrisposto  al  personale  dirigenziale  e  non
dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso  in
cui  il  trattamento  economico  accessorio  di  provenienza  risulti
complessivamente inferiore.  Al  personale  non  dirigenziale  spetta
comunque  l'indennita'  di  amministrazione  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri.";
      b) al comma 3-bis:
        1) all'alinea, dopo le parole: "trattamento  economico"  sono
inserite le seguenti:  "fondamentale  ed  accessorio"  e  le  parole:
"viene corrisposto secondo le  seguenti  modalita'"  sono  sostituite
dalle seguenti: "e' anticipato dalle amministrazioni di provenienza e
corrisposto secondo le seguenti modalita'";
        2) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
          "a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi comprese
le  Agenzie  fiscali,  le  amministrazioni  statali  ad   ordinamento
autonomo e le universita' provvedono,  con  oneri  a  proprio  carico
esclusivo,  al  pagamento  del  trattamento  economico  fondamentale,
nonche' dell'indennita' di amministrazione. Qualora  l'indennita'  di
amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il  personale
della  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri,   il   Commissario
straordinario  provvede  al  rimborso  delle  sole  somme   eccedenti
l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;
          b) per le amministrazioni pubbliche diverse  da  quelle  di
cui  alla  lettera  a)  il  trattamento  economico   fondamentale   e
l'indennita'  di  amministrazione  sono  a   carico   esclusivo   del
Commissario straordinario";
          c) al comma  3-ter  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
periodi: "Il trattamento economico del personale dirigenziale di  cui
al presente comma e' corrisposto secondo le modalita' indicate  nelle
lettere a), b) e c) del comma  3-bis.  Il  Commissario  straordinario
provvede al rimborso delle  somme  anticipate  dalle  amministrazioni
statali di appartenenza del personale dirigenziale e non dirigenziale
assegnato  alla  struttura  commissariale  mediante   versamento   ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere
riassegnate entro l'anno di competenza  all'apposito  capitolo  dello
stato di previsione dell'amministrazione di appartenenza";
          d) al comma 6 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
"Il Commissario straordinario nomina con  proprio  provvedimento  gli
esperti di cui all'articolo 2, comma 3, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 settembre 2016";
          e) al comma 7, lettera b), le parole: ", nelle  more  della
definizione di  appositi  accordi  nell'ambito  della  contrattazione
integrativa decentrata," sono soppresse, le parole: "fino al  30  per
cento" sono sostituite dalle  seguenti:  "del  30  per  cento"  e  le
parole: "fino al 20 per cento" sono sostituite dalle  seguenti:  "del
20 per cento";
          f) al comma 7, lettera c), le  parole:  "nelle  more  della
definizione di  appositi  accordi  nell'ambito  della  contrattazione
integrativa decentrata," sono soppresse;
          g) al comma 7-bis,  dopo  le  parole:  "al  comma  7"  sono
inserite le seguenti: ", lettere a), b) e c),";
          h) al comma 8 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
"Con uno o piu' provvedimenti del Commissario straordinario, adottati
ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono  stabilite  le  modalita'  di
liquidazione,  di  rimborso  e  di   eventuale   anticipazione   alle
amministrazioni di appartenenza del personale di cui ai commi  3-bis,
3-ter e 3-quater, delle necessarie risorse economiche".
    18.  Al  fine  di  consentire  la  rapida   realizzazione   degli
interventi  inseriti  nei  programmi  di  cui  all'articolo  14   del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.  229,  con  apposita  ordinanza
commissariale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2,  comma  2,
del medesimo decreto, sono disciplinate  la  costituzione  del  fondo
previsto dall'articolo 113 del codice di cui al  decreto  legislativo
18 aprile 2016, n. 50, e  la  ripartizione  delle  relative  risorse.
L'ordinanza di cui al precedente periodo  e'  adottata  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
    19. In deroga alla previsioni dell'articolo  157,  comma  3,  del
codice  di  cui  al  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,
relativamente  agli   interventi   di   cui   all'articolo   14   del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le attivita' di  progettazione,
direzione  lavori,  direzione  dell'esecuzione,  coordinamento  della
sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza  in
fase di  esecuzione,  collaudo,  indagine  e  attivita'  di  supporto
possono  essere  affidate  anche  al  personale  assunto  secondo  le
modalita' previste dagli articoli 3 e  50-bis  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229. Fermi restando le incompatibilita' e i divieti
previsti  dalla  legislazione  vigente,  il  personale  di   cui   al
precedente periodo puo' svolgere anche le  funzioni  di  responsabile
unico del  procedimento  ai  sensi  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
    20. All'articolo 50-bis del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, sono apportate le seguenti modificazioni:
      a)  al  comma  3-bis,  le  parole:  "e  non  rinnovabili"  sono
soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I  contratti
di collaborazione coordinata e  continuativa  di  cui  al  precedente
periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite  previsto
dal comma 3-quinquies del presente articolo, per una sola volta e per
una durata non superiore al  31  dicembre  2018,  limitatamente  alle
unita' di personale che non sia stato possibile reclutare secondo  le
procedure di cui al comma 3";
      b) al comma 3-quater e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Con uno o piu' provvedimenti adottati secondo le modalita'  previste
dal precedente  periodo  e'  disposta  l'assegnazione  delle  risorse
finanziarie necessarie per il rinnovo fino alla data del 31  dicembre
2018 dei contratti previsti dal comma 3-bis".
    21. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2017,
n. 19, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle  seguenti:
"31 dicembre 2018" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con
riguardo alle attivita' economiche nonche' per i soggetti privati per
i  mutui  relativi  alla  prima  casa  di  abitazione,  inagibile   o
distrutta,  localizzate  in  una  'zona  rossa'  istituita   mediante
apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra  il  24  agosto
2016 e la data di entrata in vigore della presente  disposizione,  il
termine di sospensione dei pagamenti di cui al medesimo articolo  48,
comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  e'
fissato al 31 dicembre 2020".
    22.  Nei  casi  previsti  dal  comma  6  dell'articolo   14   del
decreto-legge   30   dicembre   2016,   n.   244,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, i beneficiari dei
mutui  o  dei  finanziamenti  possono  optare  tra   la   sospensione
dell'intera rata e quella della  sola  quota  capitale,  senza  oneri
aggiuntivi per il mutuatario.  Entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
banche e gli intermediari finanziari informano i beneficiari,  almeno
mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel  proprio  sito
internet, della possibilita' di chiedere la sospensione  delle  rate,
indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonche' il
termine,  non  inferiore  a  trenta  giorni,  per  l'esercizio  della
facolta'  di  sospensione.  Qualora  la   banca   o   l'intermediario
finanziario non fornisca  tali  informazioni  nei  termini  e  con  i
contenuti prescritti, sono sospese fino al 31  dicembre  2018,  nelle
ipotesi previste dal primo periodo del citato comma  6  dell'articolo
14 del decreto-legge n. 244 del 2016,  ovvero  fino  al  31  dicembre
2020, nelle ipotesi previste dal secondo periodo del  medesimo  comma
6, senza oneri  aggiuntivi  per  il  beneficiario  del  mutuo  o  del
finanziamento, le rate in scadenza entro la predetta data.  Entro  il
termine del 30 giugno 2018, il Commissario straordinario del  governo
e l'Associazione bancaria italiana provvedono alla sottoscrizione  di
un accordo per la ridefinizione dei piani di ammortamento dei mutui e
dei finanziamenti sospesi ai sensi dell'articolo  14,  comma  6,  del
decreto-legge   30   dicembre   2016,   n.   244,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.
    23. All'articolo 5, comma 1-bis,  del  decreto-legge  9  febbraio
2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017,
n. 45, al quarto  periodo,  le  parole:  "con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e   delle   finanze,   sentiti   il   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  e  il  Ministro   dello   sviluppo
economico" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del  Ministro
delle  infrastrutture  e   dei   trasporti,   sentiti   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  ed  il  Ministro   dello   sviluppo
economico".
    24.  Limitatamente  ai  soggetti   danneggiati   che   dichiarino
l'inagibilita' del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio
professionale o dell'azienda, ai sensi del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
trasmissione della dichiarazione agli enti competenti, la sospensione
prevista dall'articolo 48, comma  2,  del  decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016,  n.  229,  come  prorogato  dall'articolo  14,  comma  2,   del
decreto-legge   30   dicembre   2016,   n.   244,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e' differita alla
data del 31  maggio  2018.  Non  si  fa  luogo  al  rimborso  o  alla
restituzione delle somme gia' versate alla data di entrata in  vigore
della legge di conversione del presente decreto.
    25. Le autorita' di regolazione di cui all'articolo 48, comma  2,
del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.   189,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,  n.  229,  con  propri
provvedimenti adottati entro sessanta giorni della data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  disciplinano
le modalita' di rateizzazione per un periodo non inferiore a 36  mesi
delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi  del  comma
24 nonche' del citato articolo 48 ed introducono agevolazioni,  anche
di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei comuni di cui
agli allegati 1, 2 e 2-bis del  medesimo  decreto-legge  n.  189  del
2016,  individuando  anche  le  modalita'  per  la  copertura   delle
agevolazioni  stesse  attraverso  specifiche  componenti  tariffarie,
facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
    26. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio  2017,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  aprile  2017,  n.
45,  le  parole:  "dalla  fine  del  periodo  di  sospensione"   sono
sostituite dalle seguenti: "dal 1º giugno 2018".
    27. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del  decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
15 dicembre  2016,  n.  229,  nel  rispetto  delle  altre  condizioni
previste dall'articolo 3-quater del decreto-legge 31 marzo  2005,  n.
44, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88,
possono stipulare anche  con  altri  comuni  appartenenti  a  regioni
diverse convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale o aderire  a
convenzioni gia' in atto, anche se non posti in posizione di confine.
    28. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 17  ottobre  2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,
n. 229, le parole: "diritti reali di  garanzia",  ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: "diritti reali di godimento".
    29. All'articolo 44, comma 2-bis, del  decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229, le parole: "per la durata di un anno"  sono  sostituite
dalle seguenti: "per la durata di due anni" ed e' aggiunto, in  fine,
il seguente periodo: "Nei Comuni di cui agli allegati 1,  2  e  2-bis
del presente decreto, i limiti previsti dal comma 4 dell'articolo  79
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
per  la  fruizione  di  permessi  e   di   licenze   sono   aumentati
rispettivamente a 48 ore lavorative al mese, elevate a 96 ore  per  i
comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti".
    30.  All'articolo  67-ter,   comma   5,   ultimo   periodo,   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto  2012,  n.  134,  le  parole:  "Dal  2021"  sono
sostituite dalle seguenti: "Dal 2023".
    31. All'articolo 11 del decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,  n.  125,
dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
    "9-bis.  Al  fine  di  garantire  un  celere   ripristino   della
funzionalita'  degli   immobili   adibiti   ad   uso   scolastico   e
universitario nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009,  gli
interventi di riparazione e  ricostruzione  possono  essere  attuati,
fino alla data del 31 dicembre 2019 ed entro i limiti della soglia di
rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, applicando  per  l'affidamento  di
lavori, servizi e forniture le  procedure  di  cui  all'articolo  63,
commi 1 e 6, del medesimo codice di cui  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016,  n.  50.  Nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,
concorrenza  e  rotazione,  l'invito,  contenente  l'indicazione  dei
criteri di aggiudicazione dell'appalto, e' rivolto,  sulla  base  del
progetto definitivo, ad almeno cinque  operatori  economici  iscritti
nell'elenco degli operatori economici di cui all'articolo  67-quater,
comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.  I  lavori  vengono
affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una
commissione giudicatrice costituita secondo  le  modalita'  stabilite
dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile  2016,
n. 50.
    9-ter. Per la realizzazione degli  interventi  di  riparazione  e
ricostruzione  degli   immobili   adibiti   ad   uso   scolastico   e
universitario, di  cui  al  comma  9-bis,  i  soggetti  attuatori  si
avvalgono del Provveditorato interregionale per  le  opere  pubbliche
per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna o di uno  degli  enti  iscritti
nell'elenco dei  soggetti  aggregatori  di  cui  all'articolo  9  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno  2014,  n.  89,  istituito  presso  l'Autorita'
nazionale anticorruzione.
    9-quater. Agli interventi  di  cui  al  comma  9-bis  si  applica
l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le modalita' e
gli interventi oggetto delle verifiche di cui al  precedente  periodo
sono  disciplinati  mediante  apposito  accordo  tra  il   presidente
dell'Autorita' nazionale anticorruzione,  i  soggetti  attuatori,  il
citato Provveditorato per le opere  pubbliche  e  gli  enti  iscritti
nell'elenco dei  soggetti  aggregatori  di  cui  all'articolo  9  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89".
    32.  Dal  1º  maggio  2018,  gli  Uffici  territoriali   per   la
ricostruzione  costituiti  dai  comuni  ai  sensi   dell'articolo   3
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013  del
23  marzo  2012  e  del  decreto  del  Commissario  delegato  per  la
ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno
2012, sono soppressi. E'  altresi'  soppresso  il  Comitato  di  Area
omogenea di cui all'articolo 4 del decreto del  Commissario  delegato
per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29
giugno 2012. Tutte le competenze affidate  agli  Uffici  territoriali
per la  ricostruzione  ai  sensi  dell'articolo  1  del  decreto  del
Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della  Regione
Abruzzo n.  131  del  29  giugno  2012  sono  trasferite  all'Ufficio
speciale per la  ricostruzione  dei  comuni  del  cratere,  istituito
dall'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Il personale in servizio, alla data del 1º maggio  2018,  presso  gli
Uffici  territoriali  per  la  ricostruzione,  assegnato  alle   aree
omogenee ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22
giugno 2012 n. 83,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, continua a svolgere le attivita'  di  competenza
dei soppressi Uffici  territoriali  per  la  ricostruzione  sotto  la
direzione e il  coordinamento  esclusivi  del  titolare  dell'Ufficio
speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, che con propria
determinazione  provvede  anche  alla  sistemazione   logistica   del
suddetto personale. Il personale in servizio, alla data del 1º maggio
2018, presso gli Uffici territoriali per la ricostruzione, assunto  a
tempo determinato dai comuni, e' trasferito agli stessi comuni fino a
scadenza dei contratti in essere. Nelle more della soppressione degli
Uffici territoriali per la ricostruzione,  il  titolare  dell'Ufficio
speciale adotta,  esercitando  il  potere  di  coordinamento  di  cui
all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
tutti i provvedimenti organizzativi e gestionali necessari al fine di
garantire lo svolgimento delle attivita' di competenza  degli  Uffici
territoriali per  la  ricostruzione  e  gestire  con  gradualita'  il
processo di soppressione di detti Uffici. L'Ufficio speciale  per  la
ricostruzione dei comuni del cratere puo',  tramite  convenzioni  con
comuni, aprire sportelli in una o piu' sedi degli Uffici territoriali
per la ricostruzione soppressi, cui affidare in tutto o  in  parte  i
compiti gia' di competenza degli Uffici territoriali medesimi.
    33. E' istituita una  sezione  speciale  dell'Anagrafe  antimafia
degli esecutori prevista dall'articolo 30, comma 6, del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
15 dicembre 2016, n. 229, in cui confluisce l'elenco degli  operatori
economici di cui all'articolo 67-quater, comma 9,  del  decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134. Alla sezione speciale si  applicano,  in  quanto
compatibili,  le  disposizioni  generali  che   regolano   l'Anagrafe
antimafia degli esecutori  di  cui  all'articolo  30,  comma  6,  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15  dicembre  2016,  n.  229.  La  tenuta  della  sezione
speciale con i relativi adempimenti e'  affidata  alla  Struttura  di
missione di cui  all'articolo  30,  comma  1,  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229.
    34. All'articolo 1,  comma  492,  lettera  0a),  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "individuati  ai  sensi"  sono
inserite le seguenti: "dell'articolo 1 del  decreto-legge  28  aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  giugno
2009, n. 77,".
    35.  Il  termine  di  cui  all'articolo  67-ter,  comma  3,   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse
umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unita', assegnata
a ciascuno degli Uffici speciali  per  la  ricostruzione  di  cui  al
medesimo articolo 67-ter, comma 2, e' prorogato fino al  31  dicembre
2020.
    36. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in
servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato
all'esito della procedura comparativa pubblica, di  cui  alle  Intese
sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la  citta'  dell'Aquila,
del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale  per  i
comuni  del  cratere,  del  9-10  agosto  2012,  stipulate  ai  sensi
dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
possono essere prorogati fino al  31  dicembre  2020,  alle  medesime
condizioni giuridiche ed economiche, anche  in  deroga  alla  vigente
normativa in materia di vincoli alle assunzioni a  tempo  determinato
presso le  amministrazioni  pubbliche.  Alle  proroghe  dei  suddetti
contratti, eseguite in deroga alla legge,  non  sono  applicabili  le
sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa  la  sanzione
della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
    37. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni  di
cui ai commi 35 e 36,  quantificati  nel  limite  di  spesa  di  euro
2.320.000, comprensivo  del  trattamento  economico  previsto  per  i
titolari degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo  67-ter,  comma
3,  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per ciascuno  degli
anni 2019  e  2020,  si  provvede  mediante  l'utilizzo  delle  somme
stanziate dalla tabella E della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,
recante  il  rifinanziamento  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo  7-bis  del  decreto-legge  26  aprile  2013,   n.   43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  giugno  2013,  n.  71,
nell'ambito della  quota  destinata  dal  CIPE  al  finanziamento  di
servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma
437 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190.
    38. Per gli anni 2019 e 2020, al fine di completare le  attivita'
finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale  e
occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6  aprile  2009,  i
comuni del cratere sismico sono autorizzati a prorogare o  rinnovare,
alle  medesime  condizioni  giuridiche  ed  economiche,  i  contratti
stipulati ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 3771  del  19  maggio  2009,  e  successive
modificazioni, in deroga alla normativa vigente in materia di vincoli
alle  assunzioni  a  tempo  determinato  presso  le   amministrazioni
pubbliche. Alle proroghe o ai rinnovi dei suddetti contratti eseguiti
in deroga alla legge non sono applicabili le sanzioni previste  dalla
normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione  del
contratto   a   tempo    indeterminato.    Agli    oneri    derivanti
dall'applicazione del presente comma, quantificati, sulla base  delle
esigenze  effettive  documentate  dalle  amministrazioni  centrali  e
locali istituzionalmente preposte all'attivita' della  ricostruzione,
nel limite di spesa di euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e  di
euro 1.152.209 per i comuni del cratere per ciascuna  annualita',  si
provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate  dalla  tabella  E
della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  nell'ambito  della  quota
destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di  natura  tecnica  e
assistenza qualificata.
    39. L'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  aprile  2017,  n.
45, e' abrogato.
    40. Nei centri storici, come determinati ai  sensi  dell'articolo
2, lettera A), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2  aprile
1968, n. 1444, o negli ambiti oggetto del piano di  ricostruzione  di
cui all'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 28  aprile  2009,
n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,  n.
77, i comuni del cratere del sisma  del  2009,  diversi  dall'Aquila,
possono predisporre un programma coordinato di interventi, connessi e
complementari  agli  interventi  di  ricostruzione  pubblica,  ove  i
suddetti interventi non siano stati gia' eseguiti,  finalizzati  alla
riqualificazione degli spazi pubblici e della rete viaria, alla messa
in sicurezza del  territorio  e  delle  cavita'  danneggiate  o  rese
instabili dal sisma e al miglioramento della dotazione di reti  delle
infrastrutture di servizi. Il programma di interventi e'  predisposto
e adottato dai comuni entro centoventi giorni dalla data  di  entrata
in vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  in
coerenza con i piani di  ricostruzione  approvati.  Il  programma  di
interventi e' sottoposto alla verifica dell'Ufficio speciale  per  la
ricostruzione dei comuni del cratere  per  il  parere  di  congruita'
tecnico-economica.  Gli  interventi   approvati   sono   oggetto   di
programmazione ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del  decreto-legge
19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
agosto 2015, n. 125, e sono attuati a valere sulle risorse  destinate
alla ricostruzione.  L'Ufficio  speciale  per  la  ricostruzione  dei
comuni del cratere dispone, con propria determinazione, i criteri per
la valutazione  della  connessione  e  della  complementarieta'  agli
interventi di ricostruzione pubblica.
    41.  Gli  assegnatari  di  alloggi  di  societa'  cooperativa   a
proprieta'  indivisa  situati  nei  territori  individuati  ai  sensi
dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno  2009,  n.  77,  adibiti  ad
abitazione principale alla data del 6 aprile  2009,  che  hanno  gia'
beneficiato del contributo per l'acquisto di  abitazione  equivalente
di cui all'articolo 3  del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.  77,  e
all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del  Consiglio
dei ministri n. 3790 del 9 luglio  2009,  sono  tenuti  a  cedere  al
comune i diritti inerenti la partecipazione  alla  ricostruzione  del
complesso   edilizio   della   cooperativa.    Restano    a    carico
dell'assegnatario tutte  le  obbligazioni  passive  inerenti  la  sua
qualita' di socio. Alla completa ricostruzione del complesso edilizio
la proprieta' della quota passa al comune.
    42. Per i titolari di contratti stipulati ai sensi  dell'articolo
3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   le
amministrazioni presso  cui  gli  stessi  abbiano  prestato  la  loro
attivita' possono bandire, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il
piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  e  ferma  restando  la
garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della
relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali  riservate,  in
misura non superiore al 50 per cento dei posti messi a  concorso,  al
suddetto personale non dirigenziale che  possegga  tutti  i  seguenti
requisiti:
      a) risulti  titolare  di  un  contratto  di  lavoro  flessibile
stipulato  ai  sensi  del  citato  articolo  3-bis,  comma   8,   del
decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  presso  l'amministrazione  che
bandisce il concorso;
      b) in  forza  di  uno  o  piu'  contratti  stipulati  ai  sensi
dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
abbia prestato, alla data del  31  dicembre  2017,  almeno  tre  anni
continuativi di attivita' presso l'amministrazione  che  bandisce  il
concorso.
    43. A far data dal  2  gennaio  2019,  il  perimetro  dei  comuni
dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20  e  29  maggio  2012  ed
interessati dalla proroga dello stato di emergenza e  della  relativa
normativa emergenziale, precedentemente individuato dal  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze  1º  giugno  2012,  richiamato
dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.  122,  e  integrato
dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  e'
cosi'  ridotto:  Bastiglia,  Bomporto,  Bondeno,  Camposanto,  Carpi,
Cavezzo,  Cento,  Concordia  sulla  Secchia,  Crevalcore,   Fabbrico,
Ferrara,  Finale  Emilia,  Galliera,  Guastalla,  Luzzara,   Medolla,
Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino,
Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San
Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda.
I Presidenti delle regioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1º  agosto  2012,  n.  122,  in  qualita'  di  Commissari
delegati,  possono  procedere   con   propria   ordinanza,   valutato
l'effettivo avanzamento dell'opera di  ricostruzione,  a  ridurre  il
perimetro  dei  comuni  interessati  dalla  proroga  dello  stato  di
emergenza e della relativa normativa emergenziale.
    44. Il termine di scadenza dello stato di  emergenza  conseguente
agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui  all'articolo  1,
comma 3, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.  74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122,  e'  ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 2020, al fine di  garantire  la  continuita'
delle  procedure  connesse  all'attivita'  di   ricostruzione.   Alle
conseguenti attivita' e alle relative  spese  si  fa  fronte  con  le
risorse previste a legislazione vigente.
    Art. 2-ter. (Contributi alle aziende agropastorali della  regione
Sardegna interessate da eventi climatici avversi nel 2017). -  1.  Ai
fini di perseguire il  ripristino  del  potenziale  produttivo  e  di
valorizzare e promuovere  la  commercializzazione  dei  prodotti  del
settore agropastorale della regione Sardegna, colpito nel  corso  del
2017 da emergenze  climatiche  e  fenomeni  atmosferici  acuti,  alla
regione Sardegna e' assegnato un contributo di 10 milioni di euro per
l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per  l'anno  2018  da  erogare  a
titolo  di  concorso  all'attivita'  di  indennizzo  per  le  aziende
agropastorali della regione Sardegna interessate da eventi  climatici
avversi nel corso del 2017.
    2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10  milioni  di  euro
per l'anno 2017 e a 15 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede:
      a) quanto a  5  milioni  di  euro  per  l'anno  2017,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
      b) quanto a  5  milioni  di  euro  per  l'anno  2017,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2017-2019,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
      c) quanto a 15  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
    All'articolo 4, comma 1, alla lettera a) e' premessa la seguente:
    «0a) al comma  1,  le  parole:  "alle  imprese  e  ai  lavoratori
autonomi"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "alle   imprese,   ai
lavoratori autonomi e agli enti non commerciali" e  dopo  le  parole:
"quotidiana e periodica" sono inserite le seguenti: "anche on line"».
    Nel titolo I, dopo l'articolo 5 sono aggiunti i seguenti:
    «Art.  5-bis.  (Modifica  all'articolo  39-quater   del   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504). - 1. All'articolo 39-quater del
testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il
comma 4 e' sostituito dal seguente:
    "4. Il termine per la conclusione dei procedimenti,  che  decorre
dalla data di ricevimento della richiesta presentata dal  fabbricante
o  dall'importatore,  e'  di  quarantacinque   giorni   sia   per   i
procedimenti di cui al comma 1 che per  i  provvedimenti  di  cui  al
comma 2".
    Art. 5-ter. (Decorrenza di  disposizioni  fiscali  contenute  nel
codice del terzo settore). - 1. All'articolo 99, comma 3, del  codice
del terzo settore, di cui al decreto legislativo 2  agosto  2017,  n.
117, le parole: "Fino all'abrogazione di cui all'articolo 102,  comma
2, lettera h)," sono sostituite  dalle  seguenti:  "A  decorrere  dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017  e
fino all'abrogazione di cui all'articolo 102, comma 2, lettera h),".
    Art. 5-quater. (Detrazione  fiscale  per  contributi  associativi
versati alle societa' di mutuo soccorso). - 1. All'articolo 83, comma
5, del codice di cui al decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117, le
parole: "per un importo superiore a 1.300 euro" sono sostituite dalle
seguenti: "per un importo non superiore a 1.300 euro".
    Art. 5-quinquies. (Detraibilita' degli  alimenti  a  fini  medici
speciali). - 1. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in  materia  di  detrazione  per
oneri, dopo le parole: "per protesi dentarie e sanitarie  in  genere"
sono inserite le seguenti:  ",  nonche'  dalle  spese  sostenute  per
l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione
A1 del Registro nazionale di  cui  all'articolo  7  del  decreto  del
Ministro della sanita'  8  giugno  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 154 del  5  luglio  2001,  con  l'esclusione  di  quelli
destinati ai lattanti". La disposizione di cui al periodo  precedente
si applica limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre
2017 e al 31 dicembre 2018.
    2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1,  pari  a  20
milioni di euro per l'anno 2018 e a 11,4 milioni di euro  per  l'anno
2019, si provvede:
      a) quanto a 20  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
      b) quanto a 11,4 milioni di  euro  per  l'anno  2019,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
    3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di  8,6  milioni  di  euro  nell'anno  2020.  Ai
relativi oneri si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  delle
maggiori entrate derivanti dal comma 1.
    Art. 5-sexies. (Interpretazione autentica dell'articolo  104  del
decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117). - 1. L'articolo  104  del
codice di cui al decreto  legislativo  2  agosto  2017,  n.  117,  si
interpreta nel senso che i termini di decorrenza indicati nei commi 1
e 2 valgono anche  ai  fini  dell'applicabilita'  delle  disposizioni
fiscali che prevedono corrispondentemente modifiche o abrogazioni  di
disposizioni vigenti prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del
medesimo codice di cui  al  decreto  legislativo  n.  117  del  2017.
Pertanto, le  disposizioni  di  carattere  fiscale  richiamate  dagli
articoli 99, comma 3, e 102, comma 1, del medesimo codice di  cui  al
decreto legislativo n. 117 del 2017 continuano a trovare applicazione
senza soluzione di continuita' fino al 31 dicembre 2017.
    Art.  5-septies.  (Disposizioni  in  materia  di   collaborazione
volontaria per l'emersione di redditi prodotti all'estero). -  1.  Le
attivita' depositate e le somme detenute  su  conti  correnti  e  sui
libretti di risparmio all'estero alla data di entrata in vigore della
legge di  conversione  del  presente  decreto,  in  violazione  degli
obblighi di  dichiarazione  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, da soggetti fiscalmente  residenti
in Italia ovvero dai loro eredi, in precedenza residenti  all'estero,
iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti  all'estero  (AIRE)  o
che  hanno  prestato  la  propria   attivita'   lavorativa   in   via
continuativa all'estero in zone di frontiera o  in  Paesi  limitrofi,
derivanti da redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 6, comma
1, lettere c) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,
possono essere regolarizzate, anche ai fini delle imposte sui redditi
prodotti dalle stesse, con il versamento del 3 per cento  del  valore
delle attivita' e della giacenza al 31  dicembre  2016  a  titolo  di
imposte, sanzioni e interessi.
    2. Il comma 1 del presente articolo si applica anche  alle  somme
ed alle attivita' derivanti dalla vendita di beni  immobili  detenuti
nello Stato estero di prestazione della propria attivita'  lavorativa
in via continuativa.
    3. L'istanza di regolarizzazione puo' essere trasmessa fino al 31
luglio  2018  e  gli  autori  delle  violazioni  possono   provvedere
spontaneamente al versamento in un'unica soluzione di  quanto  dovuto
entro il 30  settembre  2018,  senza  avvalersi  della  compensazione
prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
241, e successive modificazioni. Il versamento puo' essere  ripartito
in tre rate mensili consecutive di  pari  importo;  in  tal  caso  il
pagamento della  prima  rata  deve  essere  effettuato  entro  il  30
settembre   2018.   Il    perfezionamento    della    procedura    di
regolarizzazione avviene dal momento del versamento di quanto  dovuto
in un'unica soluzione o dell'ultima rata.
    4. Anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000,  n.
212, i termini di cui all'articolo  43  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,  all'articolo  57  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18  dicembre  1997,
n. 472, che scadono a decorrere dal 1º gennaio 2018, sono fissati  al
30 giugno 2020 limitatamente alle  somme  e  alle  attivita'  oggetto
della procedura di regolarizzazione ai sensi del presente articolo.
    5. Con provvedimento del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate
sono emanate le ulteriori disposizioni  necessarie  per  l'attuazione
delle norme di cui ai commi precedenti.
    6. Il presente articolo non si applica  alle  attivita'  ed  alle
somme gia' oggetto di collaborazione volontaria di cui alla legge  15
dicembre 2014, n. 186, e al decreto-legge 30 settembre 2015, n.  153,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n.  187.
Non si da' luogo al rimborso delle somme gia' versate.
    Art.  5-octies.  (Norma  interpretativa  dell'articolo   12   del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79). - 1. Il comma 2 dell'articolo 12
del  decreto-legge  28   marzo   1997,   n.   79,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.  140,  come  sostituito
dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,  si
interpreta nel senso che le  somme  derivanti  dall'applicazione  del
comma 1 del  medesimo  articolo  12  affluiscono  ad  appositi  fondi
destinati al personale dell'Amministrazione al fine di incentivare le
attivita' di cui al citato comma 1, per essere assegnate  sulla  base
di criteri individuati in sede  di  contrattazione  integrativa,  che
tengano conto  del  raggiungimento  degli  obiettivi  di  performance
assegnati».
    All'articolo 6:
      al comma 1:
        alla lettera a), dopo il numero 1) e' inserito il seguente:
    «1-bis) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "dell'economia
e delle finanze,"  sono  inserite  le  seguenti:  "da  emanare  entro
sessanta giorni dalla data di approvazione degli atti di indirizzo di
cui al comma 2,»;
        alla lettera c), al numero 1) e' premesso il seguente:
    «01) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "dell'economia  e
delle finanze," sono inserite le seguenti: "da emanare entro sessanta
giorni dalla data di approvazione degli atti di indirizzo di  cui  al
comma 1 dell'articolo 3,»;
        dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
    «c-bis) all'articolo 6, comma 1, primo periodo, dopo  le  parole:
"nelle missioni internazionali," sono inserite le seguenti:  "nonche'
al  personale  militare  impiegato  nei  dispositivi  preposti   alle
funzioni operative di comando  e  controllo  delle  stesse  missioni,
anche se ubicati in territorio nazionale,"»;
        dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
    «1-bis.  All'articolo  538-bis  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e  successive  modificazioni,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
      a) alla rubrica, le parole: "di assicurazione e  di  trasporto"
sono soppresse;
      b) al comma 1, dopo le parole: "di trasporto" sono inserite  le
seguenti:   ",   l'approvvigionamento   di   carbo-lubrificanti,   la
manutenzione   di   mezzi,   sistemi    d'arma    e    apparati    di
telecomunicazione"»;
        dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
    «4-bis. Al fine di contenere le spese di ricerca,  potenziamento,
ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai  mezzi,  sistemi,
materiali e strutture in dotazione  al  Corpo  delle  capitanerie  di
porto-Guardia costiera,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e' autorizzato a stipulare convenzioni e contratti  per  la
permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici  e  privati.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
disciplinate le condizioni e le modalita' per la stipula degli atti e
l'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina
in materia negoziale e del principio di economicita'»;
        e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    «5-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) al comma 11-bis, primo periodo, le parole da: "nella  misura
del 50 per cento" fino alla fine del periodo  sono  sostituite  dalle
seguenti: "nella misura del 25  per  cento  all'incentivazione  della
produttivita' e al fabbisogno formativo del personale  amministrativo
della giustizia amministrativa, anche in deroga alle disposizioni  di
cui all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, e all'articolo 23, comma 2, del decreto  legislativo  25  maggio
2017, n.  75,  e  nella  misura  del  75  per  cento  alle  spese  di
funzionamento degli uffici della giustizia amministrativa";
      b) al comma 11-bis, secondo periodo, le  parole:  "magistratura
amministrativa" sono sostituite dalle seguenti:  "magistratura  e  di
quello amministrativo di cui  all'articolo  9  del  decreto-legge  31
agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  25
ottobre 2016, n. 197";
      c) al comma 12, il primo periodo e'  sostituito  dai  seguenti:
"Ai fini del comma 11, il Ministero  della  giustizia  comunica  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
entro il 30 aprile di ogni anno,  l'elenco  degli  uffici  giudiziari
presso i  quali,  alla  data  del  31  dicembre,  risultano  pendenti
procedimenti civili in numero ridotto  di  almeno  il  10  per  cento
rispetto all'anno precedente. Il Presidente del  Consiglio  di  Stato
comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri  e  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli
uffici giudiziari risultati maggiormente produttivi  nella  riduzione
delle pendenze, con riferimento  anche  agli  obiettivi  fissati  nei
programmi di gestione di cui al comma 1";
      d) al comma 13,  primo  periodo,  le  parole:  "gli  organi  di
autogoverno della  magistratura  amministrativa  e"  sono  sostituite
dalle seguenti: "l'organo di autogoverno della magistratura";
      e) al comma 13 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Il
Presidente del Consiglio di Stato, sentito  l'organo  di  autogoverno
della magistratura amministrativa, provvede al riparto delle  risorse
di cui al comma 11-bis tra gli uffici della giustizia amministrativa,
tenendo conto della  produttivita'  e  delle  dimensioni  di  ciascun
ufficio"».
    Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:
    «Art.   6-bis.   (Risorse   per   l'espletamento   dei    compiti
istituzionali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili
del  fuoco). -  1.  Al  fine  di  corrispondere  alle  contingenti  e
straordinarie  esigenze   connesse   all'espletamento   dei   compiti
istituzionali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, per  il  potenziamento  dei  sistemi  informativi  per  il
contrasto del terrorismo internazionale nonche' per il  finanziamento
di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento  di
strutture ed  impianti,  in  favore  del  Ministero  dell'interno  e'
autorizzata la spesa complessiva di 4,5 milioni di  euro  per  l'anno
2017, da destinare:
      a) quanto a 3,5 milioni di euro per l'anno 2017,  alla  Polizia
di Stato per l'acquisto e il potenziamento  dei  sistemi  informativi
per  il  contrasto  del  terrorismo  internazionale  nonche'  per  il
finanziamento di interventi diversi di manutenzione  straordinaria  e
adattamento di strutture ed impianti;
      b) quanto a 1  milione  di  euro  per  l'anno  2017,  al  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco per l'acquisto e il potenziamento  dei
sistemi informativi per il contrasto  del  terrorismo  internazionale
nonche' per il finanziamento di interventi  diversi  di  manutenzione
straordinaria e adattamento di strutture ed impianti.
    2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari  a  4,5
milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  conto  capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,  nell'ambito  del
programma "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
ripartire" dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2017, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».
    All'articolo 7:
      dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
    «4-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 4:
      a) l'Arma dei  carabinieri  e'  autorizzata  all'assunzione  di
personale operaio a tempo  indeterminato,  ai  sensi  della  legge  5
aprile 1985, n. 124, ed in deroga al  contingente  di  personale  ivi
previsto, nel numero di 45 unita' per  l'anno  2018,  30  unita'  per
l'anno 2019 e  30  unita'  per  l'anno  2020.  Per  l'attuazione  del
presente comma e' autorizzata la spesa di 1,4  milioni  di  euro  per
l'anno 2018, di 2,3 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3,2  milioni
di euro a decorrere dall'anno 2020. Ai predetti  oneri  si  provvede,
quanto a 1,4 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3,2 milioni di  euro
a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente  riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,  nell'ambito  del
programma "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
ripartire" dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle   finanze   per   l'anno   2017,   allo    scopo    utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
      b) all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto  2016,  n.
177, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
        "1-bis. Gli alloggi di servizio  connessi  all'incarico,  ove
esistenti nelle strutture in uso  all'Arma  dei  carabinieri  per  le
esigenze di cui all'articolo 7 del presente decreto, sono  attribuiti
al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato  in  tali  strutture
per tali esigenze. Possono essere concessi  temporaneamente,  qualora
disponibili, al personale assunto a tempo indeterminato di  cui  alla
legge 5 aprile 1985, n. 124, addetto alle medesime strutture".
    4-ter. Allo scopo  di  assicurare  il  rispetto  delle  norme  in
materia di bilinguismo, al  personale  di  cui  all'articolo  33  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,  n.  574,  e'
riservata  un'aliquota  di  posti   pari   all'1   per   cento,   con
arrotondamento all'unita' superiore, del totale  dei  posti  messi  a
concorso ai sensi del comma 2, per ciascun  ruolo,  dalle  rispettive
Forze di polizia»;
      dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
    «10-bis.  L'assunzione  nelle   pubbliche   amministrazioni   dei
cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98,  che,  come
personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per  almeno
un anno alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  alle
dipendenze di organismi  militari  della  Comunita'  atlantica  o  di
quelli dei singoli Stati esteri che  ne  fanno  parte,  operanti  sul
territorio nazionale, che siano stati licenziati  in  conseguenza  di
provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi  militari
degli organismi medesimi adottati entro la medesima data, avviene,  a
decorrere dal 1º gennaio 2018, nei limiti delle  dotazioni  organiche
delle  amministrazioni  riceventi,  con  le  modalita'  previste  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  15  gennaio  2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009,  adottato
in attuazione dell'articolo 2, comma 101,  della  legge  24  dicembre
2007,  n.  244,  con  assegnazione  prioritaria  agli  uffici   delle
amministrazioni riceventi  collocate  nel  territorio  provinciale  o
regionale. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con
le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n.
244 del 2007, la cui dotazione e' incrementata di 2 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2018. Le assunzioni  di  cui  al  presente  comma
possono essere disposte nei limiti delle disponibilita' del  predetto
fondo.
    10-ter. All'articolo 1, comma 482, della legge 27 dicembre  2013,
n. 147, sono apportate, nei limiti di  spesa  previsti  dallo  stesso
comma, le seguenti modificazioni:
      a) al primo periodo, le parole: "data  del  31  dicembre  2012"
sono sostituite dalle seguenti: "data del 31 ottobre 2017";
      b) al primo periodo, le parole: "adottati entro il 31  dicembre
2012" sono sostituite dalle seguenti: "adottati entro il 31  dicembre
2017".
    10-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma  10-bis,  pari  a  2
milioni di euro a decorrere  dall'anno  2018,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui  all'articolo
616 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
    10-quinquies. Dopo l'articolo 1917 del codice di cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' inserito il seguente:
    "Art.  1917-bis.  (Trattamento  previdenziale   a   seguito   del
passaggio tra ruoli). - 1. A far  data  dall'entrata  in  vigore  dei
decreti legislativi 29  maggio  2017,  nn.  94  e  95,  il  personale
militare iscritto ai fondi di cui all'articolo 1913 che transita  tra
ruoli e' iscritto al nuovo fondo di previdenza con  decorrenza  dalla
data di iscrizione al fondo  di  provenienza.  L'intero  importo  dei
contributi versati e' trasferito al pertinente fondo di destinazione.
A  tal   fine,   il   diritto   alla   liquidazione   dell'indennita'
supplementare  e'  riconosciuto  computando   il   numero   di   anni
complessivi di servizio prestato nei diversi ruoli".
    10-sexies. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b),
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  27  febbraio
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del  30  marzo  2017,
riferite  all'anno  2017  e  non  utilizzate  per  le  finalita'  ivi
previste, gia' destinate alla contrattazione collettiva del  pubblico
impiego ai sensi del predetto articolo 1, comma 1, lettera  b),  sono
destinate ad incrementare le risorse per il  pagamento  del  compenso
per  lavoro  straordinario  con  riferimento  alle  ore   di   lavoro
straordinario  effettuate  dal  personale  della  Polizia  di  Stato,
dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza  e  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione degli eventi
G7 svoltisi durante l'anno 2017».
    Nel titolo II, dopo l'articolo 7 e' aggiunto il seguente:
    «Art. 7-bis. (Riduzione  della  dotazione  organica  della  banda
musicale del Corpo di polizia penitenziaria). - 1. Con regolamento da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  si  provvede  alla
riduzione della dotazione  organica  degli  orchestrali  della  banda
musicale del Corpo di polizia penitenziaria fissandola in  un  numero
non superiore a 55 posti. Con il medesimo  regolamento  si  provvede,
altresi', alla modifica delle tabelle allegate al regolamento di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276.
    2. La disposizione di cui  al  comma  1  non  comporta  riduzione
dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria e, per  gli  effetti
della medesima disposizione, sono conseguentemente  rideterminate  le
piante organiche del personale del  Corpo  di  polizia  penitenziaria
assegnato agli istituti penitenziari.
    3. Il personale attualmente addetto alla banda musicale  mantiene
le funzioni, il regime di progressione in  carriera,  il  trattamento
economico e lo stato giuridico in conformita' a quanto  previsto  dal
decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276.
    4. Gli orchestrali ritenuti non  piu'  idonei  per  la  parte  di
appartenenza, all'esito di specifiche valutazioni  disposte  a  norma
del decreto del Presidente della Repubblica n.  276  del  2006,  sono
immediatamente destinati agli ordinari compiti istituzionali connessi
alla qualifica rivestita, anche in posizione di sovrannumero».
    Dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente:
    «Art. 8-bis. (Regime fiscale per i lavoratori rimpatriati). -  1.
In deroga alle disposizioni di cui al secondo  periodo  del  comma  4
dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  147,
l'opzione esercitata ai sensi del medesimo comma  4  produce  effetti
per il quadriennio 2017-2020. Per il periodo d'imposta  2016  restano
applicabili le disposizioni di cui alla legge 30  dicembre  2010,  n.
238. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabilite   le
modalita'  di  restituzione  delle  maggiori  imposte   eventualmente
versate per l'anno 2016.
    2. Le disposizioni contenute nell'articolo 44  del  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio 2010, n. 122, e nell'articolo 16 del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 147, si applicano nel rispetto delle condizioni  e
dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107  e
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de
minimis",  e  di  cui  al  regolamento  (UE)   n.   1408/2013   della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.
    3. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  13,4
milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante  riduzione  del
Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
    All'articolo 9, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
    «2-bis. All'articolo 11, comma 5, del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, dopo le  parole:  "con  l'intervento"  sono  inserite  le
seguenti: "della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e"».
    Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:
    «Art.  9-bis.  (Accesso   al   credito   e   partecipazione   dei
professionisti ai confidi). - 1. Ai commi 1 e 8 dell'articolo 13  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  e  successive
modificazioni, dopo la  parola:  "professionisti"  sono  aggiunte  le
seguenti: ", anche non  organizzati  in  ordini  o  collegi,  secondo
quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2,  della  legge  14  gennaio
2013, n. 4"».
    All'articolo 11:
      al comma 1, lettera b),  capoverso  «3-ter»,  dopo  le  parole:
«Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite  le  seguenti:
«, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore
della presente disposizione,»;
      dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
    «2-bis. All'articolo 1, comma  3,  del  decreto-legge  20  giugno
2017, n. 91, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2017, n. 123, il secondo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  "Gli
oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico  delle  risorse
destinate alla misura ai sensi dei commi 16 e 17".
    2-ter. In sede di prima applicazione, per gli anni 2017  e  2018,
il requisito del limite di eta' di cui al comma 2 dell'articolo 1 del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  3  agosto  2017,  n.  123,  si  intende  soddisfatto  se
posseduto alla data di entrata in vigore del  medesimo  decreto-legge
20 giugno 2017, n. 91».
    Dopo l'articolo 11 e' inserito il seguente:
    «Art. 11-bis. (Modifica  all'articolo  36  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, in materia di semplificazioni  e  riduzioni  dei
costi d'impresa). - 1. All'articolo 36 del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente:
    "1-ter. Tutti gli atti di natura fiscale  di  cui  agli  articoli
230-bis, da 2498 a 2506 e 2556  del  codice  civile,  possono  essere
sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della  normativa  anche
regolamentare   concernente   la   sottoscrizione    dei    documenti
informatici"».
     All'articolo 12:
      al comma 2, le parole: «obbligazioni di volo»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «obbligazioni  di  trasporto»  e  le  parole:  «per
ulteriori sei mesi a decorrere dalla scadenza  del  termine  indicato
all'articolo 50, comma 1 del citato decreto-legge  n.  50  del  2017»
sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2018»;
      dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
    «2-bis. Al fine di assicurare il diritto  alla  mobilita'  e  gli
obiettivi di continuita' territoriale, i  cessionari  che  subentrano
nella gestione delle rotte gravate da oneri di servizio pubblico sono
tenuti a garantirne la prosecuzione, alle medesime condizioni,  nelle
more della conclusione della gara».
    Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:
    «Art.  12-bis. (Disposizioni  finalizzate   ad   ottimizzare   le
attivita' connesse al controllo del  traffico  aereo  e  a  garantire
l'efficienza e la sicurezza in volo). - 1. Al fine di ottimizzare  le
attivita' connesse al controllo del traffico  aereo  e  di  garantire
l'efficienza e la sicurezza in volo:
      a) al comma 2  dell'articolo  10  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, dopo
la parola: "aerea"  sono  inserite  le  seguenti:  "e  ai  lavoratori
appartenenti ai profili professionali di  cui  all'articolo  5  della
legge 7 agosto 1990, n. 248,";
      b) all'articolo 10 del citato regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 157 del 2013,  i  commi  3  e  4  sono
abrogati.
    2. Per l'attuazione del  comma  1  e'  autorizzata  la  spesa  di
121.000 euro per l'anno 2018, 196.000 euro per l'anno  2019,  316.000
euro per l'anno 2020, 627.000 euro per l'anno 2021, 973.000 euro  per
l'anno 2022, 1.300.000 euro  per  l'anno  2023,  1.450.000  euro  per
l'anno 2024 e 2.510.000 euro a  decorrere  dall'anno  2025  alla  cui
copertura, pari a 121.000 euro per l'anno 2018 e a 2.510.000  euro  a
decorrere  dall'anno  2019,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio  triennale  2017-2019,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti.
    Art. 12-ter. (Societa'  di  gestione  dell'aeroporto  di  Trapani
Birgi). - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  il
comma 91 e' sostituito dal seguente:
    "91. A titolo  di  compensazione  parziale  dei  danni  economici
subiti dalla societa' di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi per
le limitazioni  imposte  alle  attivita'  aeroportuali  civili  dalle
operazioni militari conseguenti all'applicazione della risoluzione n.
1973 dell'ONU, i diritti di cui all'articolo 1 della legge  5  maggio
1976, n. 324, introitati dalla medesima societa' di gestione ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 25 marzo  1997,  n.  67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio  1997,  n.  135,
quantificati dal Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  in
euro 4.815.995,10, rimangono nelle disponibilita' della  societa'  di
gestione"».
    All'articolo 13:
      al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 4-bis,  le  parole
da:  «La  CONSOB  detta»  fino  alla  fine  del  terzo  periodo  sono
sostituite dalle seguenti: «La CONSOB puo'  individuare  con  proprio
regolamento i casi in cui la suddetta dichiarazione  non  e'  dovuta,
tenendo conto delle caratteristiche  del  soggetto  che  effettua  la
dichiarazione o della  societa'  di  cui  sono  state  acquistate  le
azioni» e il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente:
«La dichiarazione e'  trasmessa  alla  societa'  di  cui  sono  state
acquistate  le  azioni  e  alla  CONSOB,  nonche'   e'   oggetto   di
comunicazione al pubblico secondo le modalita' e i termini  stabiliti
con il regolamento della CONSOB emanato in attuazione  del  comma  4,
lettere c) e d)»;
      dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
    «1-bis. All'articolo 10, comma 7, della legge 29  dicembre  1993,
n. 580, le parole: "e possono essere rinnovati per  una  sola  volta"
sono sostituite dalle seguenti: "e possono essere rinnovati  per  due
volte".
    1-ter. Al fine di assicurare lo svolgimento da parte della CONSOB
dei compiti di cui al presente articolo, le delibere di cui al  comma
3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3  agosto  2017,  n.  129,
sono adottate entro il 31 ottobre 2018. In ogni caso, le funzioni  di
cui all'articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,
sono esercitate dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo  unico
dei consulenti finanziari, anche in assenza delle citate delibere,  a
decorrere dal 1º dicembre 2018».
    Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:
    «Art.   13-bis. (Disposizioni   in   materia    di    concessioni
autostradali). - 1. Per il perseguimento delle finalita'  di  cui  ai
protocolli  di  intesa   stipulati   in   data   14   gennaio   2016,
rispettivamente,  tra  il  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
trasporti e la  regione  Trentino-Alto  Adige/Südtirol  unitamente  a
tutte le amministrazioni  pubbliche  interessate  allo  sviluppo  del
Corridoio scandinavo  mediterraneo  e  sottoscrittrici  del  predetto
protocollo e tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e
le regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto interessate  allo  sviluppo
del  Corridoio  mediterraneo,  tesi  a  promuovere  la   cooperazione
istituzionale per lo sviluppo dei medesimi Corridoi, il coordinamento
delle  infrastrutture   autostradali   A22   Brennero-Modena   e   A4
Venezia-Trieste,     A28     Portogruaro-Pordenone     e     raccordo
Villesse-Gorizia e' assicurato come segue:
      a) le funzioni di concedente sono svolte  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti;
      b) le convenzioni di concessione  per  la  realizzazione  delle
opere  e  la  gestione  delle  tratte   autostradali   hanno   durata
trentennale e sono stipulate dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti con le regioni e gli enti locali che hanno sottoscritto gli
appositi protocolli di intesa in data 14 gennaio 2016,  che  potranno
anche avvalersi di  societa'  in  house,  esistenti  o  appositamente
costituite, nel cui capitale non figurino privati;
      c) le convenzioni di cui alla lettera b) devono  prevedere  che
eventuali debiti delle societa' concessionarie uscenti e il valore di
subentro delle concessioni scadute restino a carico dei concessionari
subentranti.
    2. Entro trenta giorni dalla  data  dell'affidamento  di  cui  al
comma 4, la Societa' Autobrennero Spa provvede a versare  all'entrata
del  bilancio  dello  Stato  le  risorse  accantonate  in  regime  di
esenzione  fiscale  fino  alla  predetta  data  nel  fondo   di   cui
all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  che
sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze e trasferite alla societa' Rete ferroviaria  italiana
(RFI) Spa, senza alcuna compensazione a carico  del  subentrante.  Le
ulteriori quote annuali da accantonare ai sensi del medesimo articolo
55,  comma  13,  della  legge  n.  449  del  1997  sono  versate  dal
concessionario  dell'infrastruttura  A22   Brennero-Modena   con   le
modalita'  di  cui  al  periodo  precedente   entro   trenta   giorni
dall'approvazione del bilancio dell'anno di riferimento.  Le  risorse
versate ai sensi del presente comma sono utilizzate per le  finalita'
di cui al citato articolo 55, comma 13, della legge n. 449 del  1997,
nell'ambito del contratto di programma - parte  investimenti  tra  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa.
    3.  Il  concessionario   dell'infrastruttura   autostradale   A22
Brennero-Modena  subentrante  assicura  un  versamento  annuo  di  70
milioni di euro, a partire  dalla  data  dell'affidamento  e  fino  a
concorrenza del valore di concessione, che e' versato all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnato su un apposito  fondo  da
istituire nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze. Nella determinazione del valore di concessione, di cui
al periodo precedente, sono in ogni caso considerate  le  somme  gia'
erogate dallo Stato  per  la  realizzazione  dell'infrastruttura.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le
occorrenti variazioni di bilancio.
    4. Gli atti  convenzionali  di  concessione  sono  stipulati  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  con  i  concessionari
autostradali  delle  infrastrutture  di  cui   al   comma   1,   dopo
l'approvazione del CIPE, previo parere dell'Autorita' di  regolazione
dei trasporti sullo schema di convenzione. I  medesimi  concessionari
mantengono tutti gli obblighi previsti a legislazione vigente.
    5. All'articolo 55, comma 13, della legge 27  dicembre  1997,  n.
449, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.
    Art.  13-ter. (Modifica  delle  disposizioni  sulla  confisca,  a
tutela della trasparenza societaria). - 1. Il comma  1  dell'articolo
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.  306,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e'  sostituito  dal
seguente:
    "1. Nei  casi  di  condanna  o  di  applicazione  della  pena  su
richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di  procedura  penale,
per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51,  comma  3-bis,  del
codice  di  procedura  penale,  dagli  articoli  314,  316,  316-bis,
316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis,  325,
416, realizzato allo  scopo  di  commettere  delitti  previsti  dagli
articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-ter e 517-quater, nonche' dagli
articoli 452-quater, 452-octies, primo comma, 600-bis,  primo  comma,
600-ter, primo e  secondo  comma,  600-quater.1,  relativamente  alla
condotta  di  produzione  o  commercio  di  materiale   pornografico,
600-quinquies,  603-bis,  629,  644,   644-bis,   648,   esclusa   la
fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del
codice penale, dall'articolo 2635 del  codice  civile,  dall'articolo
55, comma 5, del  decreto  legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,
dall'articolo 295, secondo comma, del testo unico delle  disposizioni
legislative in materia doganale, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo  12-quinquies,
comma  1,  del  presente  decreto,  dall'articolo  73,   esclusa   la
fattispecie di cui al comma 5, del testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,  e
successive modificazioni, o  per  taluno  dei  delitti  commessi  per
finalita'  di  terrorismo,  anche  internazionale,  o  di   eversione
dell'ordine  costituzionale,  e'  sempre  disposta  la  confisca  del
denaro, dei beni o delle altre utilita' di cui il condannato non puo'
giustificare la provenienza e di cui, anche  per  interposta  persona
fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilita'
a qualsiasi titolo  in  valore  sproporzionato  al  proprio  reddito,
dichiarato  ai  fini  delle  imposte  sul  reddito,  o  alla  propria
attivita' economica. In ogni caso il condannato non puo' giustificare
la legittima provenienza dei  beni  sul  presupposto  che  il  denaro
utilizzato per acquistarli sia  provento  o  reimpiego  dell'evasione
fiscale,  salvo  che  l'obbligazione  tributaria  sia  stata  estinta
mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle
disposizioni che precedono e' ordinata  in  caso  di  condanna  o  di
applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli
617-quinquies,    617-sexies,    635-bis,    635-ter,     635-quater,
635-quinquies del codice penale  quando  le  condotte  ivi  descritte
riguardano tre o piu' sistemi"».
    All'articolo 14, comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 1-ter,
dopo le parole: «Ministro dell'interno» sono inserite le seguenti: «,
con il Ministro della difesa».
    All'articolo 15, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
    «1-bis. All'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n.  238,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
      a)  al  comma  1,  le   parole:   "e   i   relativi   eventuali
aggiornamenti" sono soppresse;
      b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
    "2-bis. Per gli eventuali aggiornamenti ai contratti  di  cui  al
comma  1  che  non   comportino   modifiche   sostanziali   e   siano
sostanzialmente finalizzati al recepimento delle risorse  finanziarie
recate dalla legge di bilancio o da altri provvedimenti di legge,  il
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti   trasmette   una
informativa al Parlamento.  Nel  caso  di  modifiche  sostanziali  si
procede, invece, nei modi e nei termini di cui ai commi 1  e  2.  Per
sostanziali si intendono le modifiche che superano del 15  per  cento
le previsioni riportate nei contratti di programma di cui al comma 1,
con riferimento ai costi e ai fabbisogni sia complessivi che relativi
al singolo programma o progetto di investimento".
    1-ter. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 luglio 2015,  n.
112, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
    "7. Il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  previa
consultazione delle parti  interessate,  definisce  la  strategia  di
sviluppo   dell'infrastruttura   ferroviaria   sulla   base   di   un
finanziamento sostenibile del sistema ferroviario. In sede  di  prima
applicazione, tale strategia e' definita nel Documento di economia  e
finanza,  nell'Allegato  concernente   fabbisogni   e   progetti   di
infrastrutture, sino all'approvazione del primo documento pluriennale
di pianificazione di cui all'articolo 201 del  codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  e
successive modificazioni, che definisce, tra l'altro, la strategia di
sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria".
    1-quater. I contratti  di  servizio  in  ambito  di  obblighi  di
servizio pubblico per il  trasporto  ferroviario  di  passeggeri  sul
territorio  nazionale  sono  stipulati   fra   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti e  l'impresa  ferroviaria  individuata
sulla base della vigente normativa di  settore,  previa  acquisizione
del  parere   del   CIPE   sullo   schema   di   contratto   proposto
dall'Amministrazione. Tali contratti sono approvati con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze.
    1-quinquies. Al fine di  garantire  la  continuita'  dei  servizi
essenziali del sistema di trasporto su gomma e ferro,  e'  attribuito
alla  regione  Piemonte  un  contributo  straordinario   dell'importo
complessivo di 40 milioni di euro, di cui  35  milioni  di  euro  per
l'anno 2017 e 5 milioni di euro per l'anno 2018, per far fronte  alla
situazione finanziaria della Societa' GTT S.p.A.
    1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-quinquies, pari  a  35
milioni di euro per l'anno 2017 e a 5  milioni  di  euro  per  l'anno
2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo  per  lo
sviluppo  e  la  coesione -  programmazione  2014-2020.  I   predetti
importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della  misura
di cui al comma 1-quinquies, sono portati in prededuzione dalla quota
spettante alla medesima regione Piemonte a valere sulle risorse della
citata programmazione 2014-2020.
    1-septies. Al fine di attuare la misura di sostegno al  trasporto
ferroviario merci di cui all'articolo 1, comma 294,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro
per  l'anno  2017.   Al   relativo   onere   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2017-2019,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti».
    Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:
    «Art.  15-bis. (Disposizioni  per  facilitare  l'affidamento  dei
contratti di tesoreria). - 1. Al comma 9 dell'articolo 69 del decreto
legislativo 23 giugno  2011,  n.  118,  sono  aggiunti,  in  fine,  i
seguenti periodi: "La convenzione di tesoreria di cui al comma 1 puo'
prevedere  un  limite  piu'   basso.   L'importo   dell'anticipazione
specificata in convenzione e' da  ritenersi  vincolante  sia  per  la
regione che per l'istituto tesoriere".
    Art. 15-ter. (Interventi per la tutela e il  miglioramento  della
sicurezza ferroviaria e marittima). - 1. All'articolo 2  del  decreto
legislativo 10 agosto  2007,  n.  162,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
      a)  al  comma  4,  lettera  b),  dopo  le  parole:  "alle  reti
funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario  ed  adibite
unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o  suburbani,  nonche'
alle imprese ferroviarie che operano  esclusivamente  su  tali  reti"
sono aggiunte le seguenti: ", fino al 30 giugno 2019";
      b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
    "4-bis. Entro il 31 dicembre 2018,  l'Agenzia  nazionale  per  la
sicurezza delle ferrovie (ANSF) individua le  norme  tecniche  e  gli
standard di sicurezza applicabili alle  reti  funzionalmente  isolate
dal resto del sistema ferroviario nonche' ai gestori del servizio che
operano su tali  reti,  tenendo  conto  delle  caratteristiche  delle
tratte ferroviarie, dei rotabili e del servizio di  trasporto,  fermo
restando quanto previsto dai  trattati  internazionali  per  le  reti
isolate transfontaliere. A decorrere dal 30 giugno  2019,  alle  reti
funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario  nonche'  ai
gestori del servizio che operano su tali reti si applicano in materia
di sicurezza le disposizioni adottate ai sensi  del  presente  comma.
Nel rilasciare le autorizzazioni di propria competenza, l'ANSF valuta
le misure mitigative o compensative proposte dai gestori del servizio
sulla  base  di  una  analisi  del  rischio  che  tenga  conto  delle
caratteristiche della tratta ferroviaria, dei rotabili e del servizio
di trasporto".
    2. A seguito dell'estensione dei compiti  attribuiti  all'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANFS) in materia  di  reti
ferroviarie  regionali  ed  al  fine   di   garantire   il   corretto
espletamento delle necessarie ed indifferibili attivita',  essenziali
per garantire un adeguato presidio della sicurezza ferroviaria,  agli
operatori ferroviari, in applicazione del decreto del Ministro  delle
infrastrutture e  dei  trasporti  5  agosto  2016,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2016, nonche' per  gestire
le significative modifiche all'attuale quadro regolatorio in  materia
di sicurezza e interoperabilita' ferroviaria derivanti dal cosiddetto
"IV pacchetto ferroviario", l'ANSF medesima e' autorizzata, in deroga
alla normativa vigente, all'assunzione a tempo indeterminato  tramite
concorso pubblico di 20 unita' complessive di personale  nel  biennio
2018-2019,  da  inquadrare   nel   livello   iniziale   di   ciascuna
categoria/area.
    3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, a decorrere  dal  2018
l'ANSF  e'  autorizzata  all'assunzione  di   11   funzionari   e   9
collaboratori, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 4,  comma
3,  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.  125,  in  deroga  a
quanto previsto dall'articolo 30 del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165,  e  dall'articolo  4,  comma  3-quinquies,  del  citato
decreto-legge  n.  101  del  2013,  in  relazione   alle   specifiche
professionalita' necessarie per garantire il presidio della sicurezza
ferroviaria.
    4. A decorrere  dall'anno  2018  la  Direzione  generale  per  le
investigazioni  ferroviarie   e   marittime   del   Ministero   delle
infrastrutture   e   dei   trasporti   provvede   a   effettuare   le
investigazioni anche su:
      a) gli incidenti sulle reti funzionalmente  isolate  dal  resto
del sistema ferroviario e adibite  unicamente  a  servizi  passeggeri
locali, urbani o suburbani, nonche' gli incidenti che  si  verificano
sui sistemi di trasporto ad impianti fissi, applicando i criteri e le
procedure  di  investigazione  definiti  al  capo   V   del   decreto
legislativo 10 agosto 2007, n 162;
      b)  gli  incidenti  nelle  vie   d'acqua   interne   nazionali,
applicando i criteri e le procedure di investigazione  stabiliti  dal
decreto-legislativo 6 settembre 2011, n. 165;
      c) gli incidenti su tutti i sistemi di  trasporto  ad  impianti
fissi.
    5. Agli oneri derivanti dal presente  articolo,  pari  a  966.971
euro a decorrere dell'anno 2018, si provvede mediante  corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2017-2019,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2017,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
    6. All'articolo 18 della legge 7 luglio 2016,  n.  122,  dopo  il
comma 1 e' inserito il seguente:
    "1-bis. Le inosservanze da parte degli operatori ferroviari delle
disposizioni adottate dall'ANSF in materia di adeguamento dei sistemi
di sicurezza ferroviaria sono punite con la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 per il  mancato  adeguamento
alle  misure  di  sicurezza  indicate  nelle   disposizioni   emanate
dall'ANSF entro il termine prescritto. Per ogni  giorno  di  ritardo,
successivo al primo, nell'adeguamento alle misure  di  sicurezza,  si
applica un'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria  pari  al  10
per cento della sanzione da applicare".
    Art.  15-quater. (Interventi  di  emergenza  per   infrastrutture
stradali insistenti sul fiume Po). - 1. Al  fine  di  realizzare  gli
interventi  di  emergenza   per   la   messa   in   sicurezza   delle
infrastrutture stradali provinciali  di  connessione  insistenti  sul
fiume Po, e' autorizzata la spesa fino  a  35  milioni  di  euro  per
l'anno 2017. Le risorse sono trasferite alle province interessate con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  da
adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto, previa intesa con la  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997,  n.  281.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
articolo    si    provvede    mediante    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140,  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita  al
capitolo  7002  dello  stato  di  previsione  del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, con il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 21  luglio  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi  dell'ANAS
Spa sulle strade riclassificate statali. Le somme non utilizzate  per
le finalita' del  presente  articolo  sono  versate  all'entrata  del
bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  sui   capitoli   di
provenienza. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
    Art. 15-quinquies. (Modifica all'articolo 703  del  codice  della
navigazione). - 1. Il quinto comma dell'articolo 703 del codice della
navigazione e' sostituito dai seguenti:
    "Alla scadenza  naturale  della  concessione,  il  concessionario
subentrante ha l'obbligo di corrispondere al  concessionario  uscente
il valore di subentro. Ove non diversamente  stabilito  nell'atto  di
concessione, tale valore, per  gli  immobili  e  gli  impianti  fissi
insistenti sul sedime aeroportuale e sulle aree  ivi  ricomprese  per
intervenuto ampliamento dello stesso sedime aeroportuale,  realizzati
dal  concessionario  uscente  con  proprie  risorse,   inseriti   nel
contratto di programma e approvati dall'ENAC, e' pari al valore delle
opere alla data  di  subentro,  al  netto  degli  ammortamenti  e  di
eventuali contributi pubblici, limitatamente alla quota di detti beni
ascritta ai servizi  soggetti  a  regolazione  tariffaria  rilevabile
dalla contabilita' analitica regolatoria certificata  presentata  dal
concessionario uscente per l'annualita' immediatamente precedente.
    Gli immobili e  gli  impianti  fissi  insistenti  alla  data  del
subentro  sul  sedime  aeroportuale,  realizzati  dal  concessionario
uscente con proprie risorse e destinati allo svolgimento di attivita'
di  natura  commerciale,  come  tali  non  soggette   a   regolazione
tariffaria, restano di proprieta' del demanio dello Stato, senza  che
sia dovuto alla societa' concessionaria alcun rimborso.
    Il   concessionario   uscente   e'   obbligato    a    proseguire
nell'amministrazione  dell'esercizio  ordinario  dell'aeroporto  alle
stesse condizioni fissate all'atto di concessione  sino  al  subentro
del nuovo concessionario, previo pagamento  del  relativo  valore  di
subentro dovuto dallo stesso, salvo diversa e motivata determinazione
dell'ENAC, in ordine al corretto svolgimento del servizio.
    In  caso  di  subingresso  nella  concessione  ovvero  quando  la
concessione cessa prima del termine di  scadenza,  il  concessionario
che subentra ha l'obbligo di rimborsare al precedente  concessionario
il  valore  contabile  residuo  non  ammortizzato  delle  opere   non
amovibili,  come  indicato  nei  periodi  precedenti  riguardanti  la
scadenza naturale della  concessione.  Resta  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 1453 del codice civile.
    La disciplina in  materia  di  valore  di  subentro,  rimborsi  e
indennizzi di cui al presente articolo non trova applicazione qualora
meccanismi per la determinazione di valore di  subentro,  rimborsi  e
indennizzi  siano  gia'  previsti  nelle  convenzioni   di   gestione
aeroportuale vigenti, che restano in tal caso immodificate».
    All'articolo 16:
      al comma 1:
        alla lettera b), dopo il numero 1) e' inserito il seguente:
    «1-bis) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
    "2-bis. I residui attivi e passivi accertati a carico dei singoli
comitati territoriali, afferenti ai rapporti tra comitato centrale  e
comitati territoriali antecedenti  la  data  di  privatizzazione  dei
comitati stessi, si intendono estinti  a  titolo  definitivo  con  la
cancellazione delle relative partite contabili"»;
        alla lettera d), numero 1), settimo periodo, le  parole:  «1º
gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1º aprile 2018»;
        alla lettera d), dopo il numero 2) e' aggiunto il seguente:
    «2-bis) al quinto periodo, le  parole:  "1º  gennaio  2018"  sono
sostituite dalle seguenti: "1º aprile 2018"»;
      dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
    «1-bis. Al fine di  garantire  la  ricollocazione  del  personale
dipendente  dall'Associazione  della  Croce  rossa   italiana   (CRI)
risultante eccedentario rispetto  al  fabbisogno  definito  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 4, terzo periodo, del decreto  legislativo  28
settembre 2012, n. 178,  ed  appartenente  all'area  professionale  e
medica, il medesimo personale puo' essere collocato in  mobilita',  a
domanda, nel  rispetto  della  disponibilita'  in  organico  e  delle
facolta' assunzionali previste a  legislazione  vigente,  nell'ambito
della dirigenza delle professionalita' sanitarie del Ministero  della
salute  e  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,  nell'ambito   della
dirigenza medica dell'Istituto  nazionale  per  la  promozione  della
salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto  delle  malattie
della  Poverta'  limitatamente  al  personale  appartenente  all'area
medica di seconda fascia di cui al contratto collettivo nazionale  di
lavoro  relativo  al  personale  dirigente  dell'area   VI   per   il
quadriennio 2002-2005, nonche' nell'ambito della dirigenza  medica  e
della  professione   infermieristica   dell'Istituto   superiore   di
sanità-Centro nazionale per i  trapianti  (CNT)  e  Centro  nazionale
sangue (CNS), e delle qualifiche di  ricercatore  e  tecnologo  degli
enti di ricerca.
    1-ter. Il personale della CRI, di cui al comma 1-bis,  che  abbia
svolto compiti e funzioni nell'ambito  della  sanita'  pubblica  puo'
essere inquadrato nelle amministrazioni di destinazione anche  se  e'
in possesso di  specializzazione  in  disciplina  diversa  da  quella
ordinariamente richiesta per il predetto inquadramento».
    Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti:
    «Art. 17-bis. (Disposizioni in materia di competenze  dei  comuni
relativamente ai siti di importanza comunitaria). -  1.  All'articolo
57 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dopo il comma 1 e'  inserito
il seguente:
    "1-bis. Al fine di  consentire  ai  comuni  l'acquisizione  delle
risorse provenienti dall'esercizio delle funzioni previste dal  comma
1, la competenza per i provvedimenti ivi previsti e'  esercitata  dal
comune nel cui  territorio  devono  essere  eseguiti  gli  interventi
previsti dal  citato  comma  1,  anche  quando  il  sito  ricade  nel
territorio  di  piu'  comuni,   assicurando   l'adeguata   competenza
nell'effettuazione delle valutazioni".
    Art. 17-ter. (Disposizioni in materia  di  5  per  mille).  -  1.
All'articolo 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma  1
e' inserito il seguente:
    "1-bis.  A  decorrere  dall'anno  2018,  per  ciascun   esercizio
finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi  relative
al periodo d'imposta precedente,  una  quota  pari  al  5  per  mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di  cui  all'articolo
1, comma 154, della legge 23  dicembre  2014,  n.  190,  puo'  essere
destinata, a scelta del contribuente, a sostegno degli  enti  gestori
delle aree protette. Con decreto  di  natura  non  regolamentare  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da  emanare  entro
trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, sono stabilite le modalita' di accesso  al  contributo,
di formazione degli elenchi degli enti ammessi nonche' di riparto  ed
erogazione delle somme".
    Art. 17-quater. (Sostegno alla progettazione degli enti  locali).
- 1. All'articolo 41-bis del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    "1. Al fine di  favorire  gli  investimenti,  sono  assegnati  ai
comuni, compresi, alla data di presentazione della richiesta  di  cui
al comma 2, nelle zone a rischio sismico 1  ai  sensi  dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  108  dell'11  maggio  2006,
contributi soggetti a rendicontazione  a  copertura  delle  spese  di
progettazione definitiva ed esecutiva,  relativa  ad  interventi  per
opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017. Per
gli anni 2018 e 2019 i contributi di cui al periodo  precedente  sono
assegnati ai comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1 e  2  per
spese  di  progettazione  definitiva  ed   esecutiva,   relativa   ad
interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico di  immobili
pubblici  e  messa  in  sicurezza   del   territorio   dal   dissesto
idrogeologico, nel limite di 25 milioni di euro per l'anno 2018 e  di
30 milioni di euro per l'anno 2019";
      b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
    "1-bis. Per gli anni 2018 e 2019, il contributo di cui al comma 1
non puo' essere superiore all'importo della progettazione individuato
ai sensi del decreto del Ministro della  giustizia  17  giugno  2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174  del  27  luglio  2016,  e
successive  modificazioni,   ai   fini   della   determinazione   dei
corrispettivi";
      c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    "2. I comuni comunicano le richieste di contributo  al  Ministero
dell'interno, entro il termine perentorio del 15 settembre per l'anno
2017 e del 15  giugno  per  ciascuno  degli  anni  2018  e  2019.  La
richiesta  deve  contenere  le  informazioni  riferite   al   livello
progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di
progetto  (CUP)  valido  dell'opera  che  si  intende  realizzare.  A
decorrere dal 2018:
      a) la richiesta deve contenere le informazioni  necessarie  per
permettere  il   monitoraggio   complessivo   degli   interventi   di
miglioramento e adeguamento antisismico di  immobili  pubblici  e  di
messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, in caso
di contributo per la relativa progettazione;
      b) ciascun comune puo'  inviare  fino  ad  un  massimo  di  tre
richieste di contributo per la stessa annualita';
      c)  la  progettazione   deve   riferirsi,   nell'ambito   della
pianificazione comunale, a un  intervento  compreso  negli  strumenti
programmatori  del  medesimo  comune  o   in   altro   strumento   di
programmazione";
      d) al comma 3, alinea, dopo le  parole:  "tenendo  conto"  sono
inserite le seguenti: ", per l'anno 2017,";
      e) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
    "3-bis. A decorrere dal 2018 l'ordine di priorita' ai fini  della
determinazione dell'ammontare del contributo e' il seguente:
      a) progettazione per investimenti  riferiti  ad  interventi  di
miglioramento e di adeguamento antisismico  degli  immobili  pubblici
costruiti con calcestruzzo prima del 1971 o in muratura portante.  In
tal caso il finanziamento riguarda anche le spese di  verifica  della
vulnerabilita'   sismica,   da   effettuare   contestualmente    alla
progettazione;
      b) progettazione per investimenti  riferiti  ad  interventi  di
miglioramento e di adeguamento antisismico  degli  immobili  pubblici
sulla base di verifica della vulnerabilita' sismica gia' effettuata;
      c) progettazione per  interventi  di  messa  in  sicurezza  del
territorio dal dissesto idrogeologico";
      f) al comma 4, dopo le parole: "del comma 3" sono  inserite  le
seguenti: "per l'anno 2017 e alle lettere a), b) e c) del comma 3-bis
per gli anni 2018 e 2019";
      g) al secondo periodo del  comma  5,  le  parole:  "banca  dati
l'ultimo" sono sostituite dalle seguenti:  "banca  dati  i  documenti
contabili di cui all'articolo  1,  comma  1,  lettere  b)  ed  e),  e
all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  122  del  26
maggio 2016, riferiti all'ultimo";
      h) al comma 10, dopo la  parola:  "statali"  sono  inserite  le
seguenti: "e dello stesso Comune";
      i) al comma 11, le parole: "a 15 milioni  di  euro  per  l'anno
2018 e a 20 milioni di euro per l'anno 2019"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "a 25 milioni di euro per l'anno 2018 e  a  30  milioni  di
euro per l'anno 2019";
      l) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  "Fondo  per  la
progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico  e
per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico".
    2. La rubrica del titolo III del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
e' sostituita dalla seguente: "Ulteriori interventi in  favore  delle
zone terremotate e di messa in sicurezza del territorio dal  dissesto
idrogeologico".
    3. All'articolo 1, comma 492, della legge 11  dicembre  2016,  n.
232, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
      "d-bis) progettazione definitiva ed esecutiva  di  investimenti
finalizzati al miglioramento della dotazione  infrastrutturale  o  al
recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per  la
popolazione, finanziati con avanzo di amministrazione".
    4. Al  fine  di  migliorare  la  capacita'  di  programmazione  e
progettazione delle infrastrutture e  degli  insediamenti  prioritari
per lo sviluppo del Paese, anche mediante il ricorso ai contratti  di
partenariato pubblico-privato, il Ministero  delle  infrastrutture  e
dei trasporti  puo'  stipulare  apposita  convenzione  con  la  Cassa
depositi e prestiti SpA, quale istituto nazionale  di  promozione  ai
sensi dell'articolo 1, comma 826, della legge 28  dicembre  2015,  n.
208, che disciplina le attivita' di  supporto  e  assistenza  tecnica
connesse all'utilizzo del Fondo istituito dall'articolo 202, comma 1,
lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,
n. 50, con oneri posti a carico del medesimo Fondo.
    5. Al fine di garantire la coerenza dei progetti di  fattibilita'
delle infrastrutture e degli  insediamenti  prioritari  con  i  Piani
Strategici delle Citta' Metropolitane e con i  Piani  urbani  per  la
mobilita' sostenibile (PUMS), le risorse assegnate a valere sul Fondo
istituito dall'articolo 202, comma 1, lettera a), del codice  di  cui
al  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  possono  essere
utilizzate anche per la  predisposizione  di  connessi  strumenti  di
programmazione.
    Art. 17-quinquies. (Disposizioni in materia di enti locali). - 1.
Al comma 2-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 29  marzo  2004,  n.
80, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  maggio  2004,  n.
140, dopo  le  parole:  "Comune  di  Campomarino  (Campobasso)"  sono
inserite le seguenti: "e del Comune di San Salvo (Chieti)"».
    All'articolo 18:
      al comma 1:
        all'alinea, le parole: «la somma di  21,5  milioni  di  euro»
sono sostituite dalle seguenti: «la somma di 32,5 milioni di euro»;
      dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
      «b-bis) 11 milioni di euro in  favore  delle  strutture,  anche
private accreditate, riconosciute di rilievo nazionale per il settore
delle  neuroscienze,   eroganti   programmi   di   alta   specialita'
neuro-riabilitativa,   di   assistenza    a    elevato    grado    di
personalizzazione  delle  prestazioni  e  di  attivita'  di   ricerca
scientifica traslazionale per i  deficit  di  carattere  cognitivo  e
neurologico»;
    dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
    «2-bis.  L'articolo  15-undecies  del  decreto   legislativo   30
dicembre 1992, n. 502, si interpreta nel senso che i servizi prestati
e i titoli acquisiti dal personale degli enti e  degli  istituti  ivi
previsti,  il  quale,  a  seguito  dell'adeguamento  dei   rispettivi
ordinamenti del personale  alle  disposizioni  del  medesimo  decreto
legislativo, sia stato assunto a seguito  di  procedura  concorsuale,
sono equiparati ai servizi prestati e ai titoli acquisiti  presso  le
strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, anche per  quel
concerne la possibilita' di ottenere la mobilita' dai  medesimi  enti
ed istituti verso  le  strutture  pubbliche  del  Servizio  sanitario
nazionale e da queste verso gli enti e gli istituti stessi».
    Dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti:
    «Art. 18-bis. (Disposizioni in  materia  di  remunerazione  delle
farmacie per i farmaci erogati dal Servizio sanitario  nazionale).  -
1. All'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre  1996,  n.  662,
sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) al quarto periodo, le parole:  "non  superiore  a  lire  750
milioni" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "non  superiore  a  euro
450.000";
      b) al quinto periodo, le parole:  "non  superiore  a  lire  500
milioni" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "non  superiore  a  euro
300.000".
    2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal 1°  gennaio
2018.
    3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9,2 milioni
di  euro  a  decorrere   dall'anno   2018,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni,   dalla   legge   27   dicembre    2004,    n.    307.
Conseguentemente,  il  livello  del  finanziamento   del   fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di
9,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
    Art.  18-ter. (Misure  indifferibili  di  semplificazione   degli
adempimenti vaccinali per l'iscrizione alle istituzioni  del  sistema
nazionale di istruzione, ai  servizi  educativi  per  l'infanzia,  ai
centri di formazione professionale regionale e  alle  scuole  private
non paritarie). - 1. Nelle sole regioni e province autonome presso le
quali sono gia' state istituite anagrafi vaccinali,  le  disposizioni
di cui all'articolo 3-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge 7 giugno
2017, n. 73, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  31  luglio
2017, n. 119,  sono  applicabili  a  decorrere  dall'anno  scolastico
2018/2019 e dall'inizio del  calendario  dei  servizi  educativi  per
l'infanzia e dei corsi  per  i  centri  di  formazione  professionale
regionale  2018/2019,  nel   rispetto   delle   modalita'   operative
congiuntamente definite dal Ministero della salute  e  dal  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali.
    2. Nelle medesime regioni e province autonome, le disposizioni di
cui al comma 1 sono applicabili  gia'  per  l'anno  scolastico  e  il
calendario dei servizi educativi per l'infanzia e  dei  corsi  per  i
centri di formazione professionale regionale in corso  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,  a
condizione che il controllo sul rispetto degli adempimenti  vaccinali
si concluda entro il 10 marzo 2018.
    Art. 18-quater. (Produzione e trasformazione di cannabis per  uso
medico). -  1.  Lo  Stabilimento  chimico  farmaceutico  militare  di
Firenze, autorizzato alla fabbricazione di infiorescenze di  cannabis
in osservanza delle norme di buona fabbricazione (Good  manufacturing
practices-GMP) secondo le direttive dell'Unione europea, recepite con
il  decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  provvede  alla
coltivazione e alla  trasformazione  della  cannabis  in  sostanze  e
preparazioni vegetali per la successiva distribuzione alle  farmacie,
al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale di tali preparazioni  e
per la conduzione di studi clinici.
    2. Per assicurare la disponibilita' di cannabis a uso medico  sul
territorio nazionale, anche  al  fine  di  garantire  la  continuita'
terapeutica dei pazienti gia' in trattamento, l'Organismo statale per
la cannabis di cui al decreto del Ministro della  salute  9  novembre
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  279  del  30  novembre
2015,  puo'  autorizzare  l'importazione  di  quote  di  cannabis  da
conferire allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze,
ai  fini  della  trasformazione  e  della  distribuzione  presso   le
farmacie.
    3. Qualora risulti necessaria la coltivazione di ulteriori  quote
di  cannabis  oltre  quelle  coltivate  dallo  Stabilimento   chimico
farmaceutico militare di Firenze,  possono  essere  individuati,  con
decreto del Ministro della salute, uno  o  piu'  enti  o  imprese  da
autorizzare  alla  coltivazione  nonche'  alla  trasformazione,   con
l'obbligo di operare secondo  le  Good  agricultural  and  collecting
practices  (GACP)  in  base  alle  procedure  indicate  dallo  stesso
Stabilimento.
    4. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 15 marzo  2010,
n. 38, in sede di attuazione dei programmi obbligatori di  formazione
continua  in  medicina  di  cui  all'articolo  16-bis   del   decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la Commissione nazionale per la
formazione continua di cui all'articolo 2, comma 357, della legge  24
dicembre 2007, n. 244,  dispone  che  l'aggiornamento  periodico  del
personale medico, sanitario e  sociosanitario  sia  realizzato  anche
attraverso il conseguimento di crediti formativi  per  acquisire  una
specifica conoscenza professionale sulle  potenzialita'  terapeutiche
delle preparazioni di origine  vegetale  a  base  di  cannabis  nelle
diverse patologie e in particolare sul trattamento del dolore.
    5. Al fine di agevolare l'assunzione  di  medicinali  a  base  di
cannabis da parte dei pazienti, lo Stabilimento chimico  farmaceutico
militare di Firenze provvede  allo  sviluppo  di  nuove  preparazioni
vegetali a base di cannabis  per  la  successiva  distribuzione  alle
farmacie, che le dispensano dietro ricetta medica non ripetibile.
    6. Le preparazioni magistrali a base di cannabis  prescritte  dal
medico per la terapia contro il dolore ai sensi della legge 15  marzo
2010, n. 38, nonche' per gli altri  impieghi  previsti  dall'allegato
tecnico al  decreto  del  Ministro  della  salute  9  novembre  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2015, sono
a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti del livello del
finanziamento  del  fabbisogno  sanitario  nazionale   standard   cui
concorre lo Stato. Il medico puo' altresi'  prescrivere  le  predette
preparazioni magistrali per altri impieghi, ai sensi dell'articolo  5
del  decreto-legge  17  febbraio  1998,  n.   23,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.
    7. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa  di
euro 1.600.000 per l'anno 2017 e per le finalita' di cui al  comma  2
e' autorizzata la spesa di euro 700.000 per l'anno 2017. Ai  relativi
oneri, pari a complessivi 2.300.000 euro per l'anno 2017, si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
    Art. 18-quinquies. (Debiti sanitari della Regione Sardegna). - 1.
Ai fini della copertura dei debiti sanitari accertati al 31  dicembre
2016, la regione  Sardegna  puo'  far  richiesta  di  utilizzo  delle
risorse  generate  da  economie,  riprogrammazioni  di   sanzioni   e
riduzioni di interventi finanziati  con  risorse  del  Fondo  per  lo
sviluppo  e  la  coesione  di  cui   alla   delibera   del   Comitato
interministeriale per la programmazione economica  (CIPE)  n.  1/2011
dell'11 gennaio 2011, relativi al territorio della regione  medesima.
Il Governo, con delibera del CIPE, per gli  anni  2018  e  2019,  nel
rispetto degli equilibri di finanza pubblica, provvede alla  relativa
autorizzazione».
    Dopo l'articolo 19 sono inseriti i seguenti:
    «Art. 19-bis. (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14
anni  dai  locali  scolastici).  -  1.  I   genitori   esercenti   la
responsabilita' genitoriale, i tutori  e  i  soggetti  affidatari  ai
sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di  14  anni,  in
considerazione  dell'eta'  di  questi  ultimi,  del  loro  grado   di
autonomia e dello specifico  contesto,  nell'ambito  di  un  processo
volto alla  loro  autoresponsabilizzazione,  possono  autorizzare  le
istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita
autonoma dei minori di 14  anni  dai  locali  scolastici  al  termine
dell'orario delle  lezioni.  L'autorizzazione  esonera  il  personale
scolastico    dalla    responsabilita'    connessa    all'adempimento
dell'obbligo di vigilanza.
    2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di
trasporto  scolastico,   rilasciata   dai   genitori   esercenti   la
responsabilita' genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei
minori di 14 anni agli enti  locali  gestori  del  servizio,  esonera
dalla  responsabilita'  connessa  all'adempimento   dell'obbligo   di
vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta  alla
fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attivita' scolastiche.
    Art. 19-ter. (Incarichi presso gli enti di previdenza di  diritto
privato). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9,  primo
e  secondo  periodo,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,   n.   95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non
si applicano agli enti di previdenza di diritto  privato  di  cui  ai
decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10  febbraio  1996,  n.
103, i cui organi di governo sono eletti in via diretta  o  indiretta
da parte degli iscritti.
    Art. 19-quater. (Banca dati nazionale degli operatori economici).
-  1.  Al  fine  di  assicurare  la  gestione,  il  funzionamento   e
l'implementazione  delle  nuove  funzionalita'   della   Banca   dati
nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, comma  1,
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto  legislativo  18
aprile 2016 n. 50, e' autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno
2017 e di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2018. Fino  alla  data
di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del
citato codice di cui al  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  il
Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  e'  autorizzato  a
stipulare una convenzione con  l'Autorita'  nazionale  anticorruzione
utilizzando parte delle risorse di cui al  primo  periodo.  All'onere
derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100.000  euro
per l'anno 2017 e a 1.500.000 euro a  decorrere  dall'anno  2018,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
    Art.   19-quinquies. (Adeguamento    della    disciplina    sulla
circolazione e vendita di sigarette elettroniche). - 1.  All'articolo
62-quater del testo unico di cui al decreto  legislativo  26  ottobre
1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) al comma 5, le parole da: "In  attesa"  fino  a:  "altresi'"
sono sostituite dalle seguenti: "La vendita dei  prodotti  contenenti
nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis e' effettuata in via esclusiva";
      b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
    "5-bis. Per gli esercizi  di  vicinato  ad  attivita'  prevalente
nella vendita dei prodotti con nicotina di cui ai  commi  1  e  1-bis
gia' attivi prima della data di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, sono stabilite con  decreto  direttoriale  dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, area Monopoli, da adottare entro  il  31
marzo 2018,  le  modalita'  e  i  requisiti  per  l'autorizzazione  e
l'approvvigionamento dei prodotti con nicotina di cui ai  commi  1  e
1-bis.  Nelle  more  dell'adozione  del  decreto  e'  consentita   la
prosecuzione dell'attivita' agli esercizi indicati nel primo  periodo
del presente comma".
    2. All'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6,
sono apportate le seguenti modifiche:
      a) al comma 11, la parola: "transfrontaliera" e' soppressa;
      b) al comma 12, le parole da: ", in difetto" fino alla fine del
comma sono soppresse.
    3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di 9,5 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno
2018. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente  utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2.
    Art.  19-sexies. (Assegnazione  di  immobili  conferiti  a  fondi
comuni di investimento  immobiliare).  -  1.  All'articolo  4,  comma
2-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,  dopo  il  primo
periodo  e'  inserito  il  seguente:  "L'Agenzia  del  demanio   puo'
assegnare i predetti immobili, laddove non necessari  per  soddisfare
le  esigenze  istituzionali  di  amministrazioni   statali   di   cui
all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, agli
enti pubblici anche territoriali, entro il 31 dicembre  2019  per  il
Fondo immobili pubblici e il 31 dicembre 2020 per il Fondo Patrimonio
Uno".
    Art.  19-septies. (Disposizioni  per  garantire  l'autonomia  del
Garante del contribuente). - 1. A decorrere dal 1º gennaio 2018:
      a) i commi 404 e 405 dell'articolo 1 della  legge  27  dicembre
2013, n. 147, sono abrogati;
      b) il comma 4 dell'articolo 13 della legge 27 luglio  2000,  n.
212, e' sostituito dal seguente:
    "4. Per ogni Garante il compenso mensile lordo e' fissato in euro
2.788,87. Al Garante  del  contribuente  che  risiede  in  un  comune
diverso da quello in cui ha sede l'organo compete il  rimborso  delle
spese di trasferta previsto dalle norme vigenti per la partecipazione
alle relative sedute. Analogo trattamento compete per gli accessi  in
uffici finanziari situati in comuni diversi da quelli in  cui  ha  la
residenza il Garante".
    2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 474.000  euro  a
decorrere  dall'anno  2018,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2017-2019,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
    3. Agli oneri valutati di cui al comma 2  si  applica  l'articolo
17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
    Art. 19-octies. (Disposizioni in materia di  riscossione).  -  1.
All'articolo 1, comma 13, lettera f), del  decreto-legge  22  ottobre
2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º  dicembre
2016, n. 225, le parole:  "da  parte  dell'agenzia"  sono  sostituite
dalle  seguenti:  "da  parte  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze".
    2. All'articolo 26, primo comma, primo periodo, del  decreto  del
Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  dopo  la
parola: "municipale" sono aggiunte  le  seguenti:  ";  in  tal  caso,
quando ai fini del perfezionamento  della  notifica  sono  necessarie
piu' formalita', le stesse possono essere compiute, in un periodo  di
tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi  tra  quelli
sopra  indicati  ciascuno  dei  quali  certifica  l'attivita'  svolta
mediante relazione datata e sottoscritta".
    3. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, del decreto-legge  31
dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 1997, n. 30, le parole: "e gli enti pubblici non  economici"
sono sostituite dalle seguenti: ", gli enti pubblici non economici  e
l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione".
    4. I termini per  l'adempimento  degli  obblighi  dichiarativi  e
comunicativi relativi  ai  tributi  amministrati  dall'Agenzia  delle
entrate possono essere  prorogati  con  provvedimento  del  direttore
della  medesima  Agenzia,  adottato   d'intesa   con   il   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello  Stato,  in  presenza  di  eventi  o  circostanze  che
comportino gravi  difficolta'  per  la  loro  regolare  e  tempestiva
esecuzione e comunque in caso di ritardo  nella  pubblicazione  delle
specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati  relativi
agli adempimenti stessi.
    5. La proroga dei termini disposta ai  sensi  del  comma  4  deve
garantire un termine  congruo,  comunque  non  superiore  a  sessanta
giorni, per l'effettuazione degli adempimenti medesimi.
    6. All'articolo 7 del  decreto-legge  10  giugno  1994,  n.  357,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  1994,  n.  489,
dopo il comma 4-ter e' aggiunto il seguente:
    "4-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, la tenuta
dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con sistemi elettronici e',
in ogni caso, considerata regolare  in  difetto  di  trascrizione  su
supporti cartacei nei termini  di  legge,  se  in  sede  di  accesso,
ispezione o verifica gli stessi  risultano  aggiornati  sui  predetti
sistemi elettronici e vengono  stampati  a  seguito  della  richiesta
avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza".
    Art  19-novies. (Disposizioni   in   materia   di   assicurazione
professionale obbligatoria).   - 1. Al comma 2 dell'articolo 12 della
legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: "a se' e" sono soppresse.
    Art.  19-decies.  (Regime  di  sostegno  alla  cogenerazione  per
teleriscaldamento). - 1. Gli interventi su  unita'  di  cogenerazione
che  non  rientrano  nella  definizione  di  rifacimento   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro  dello
sviluppo  economico  5  settembre  2011,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n.  218  del  19  settembre  2011,  ma  che  comportano  un
incremento della producibilita' termica finalizzato al mantenimento o
raggiungimento  di  un  assetto  di  sistema   di   teleriscaldamento
efficiente ai sensi  dell'articolo  2,  comma  2,  lettera  tt),  del
decreto legislativo 4 luglio 2014, n.  102,  e  che  si  abbinano  ad
un'estensione della rete in termini di  aumento  della  capacita'  di
trasporto, accedono al regime di  sostegno  di  cui  all'articolo  6,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20,  secondo
i  valori  di  rendimento  fissati  nel  regolamento  delegato   (UE)
2015/2402 della Commissione, del 12 ottobre 2015. Il  Ministro  dello
sviluppo economico definisce criteri e modalita' di accesso al regime
di sostegno con apposito decreto  da  emanare  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto.
    Art. 19-undecies. (Misure per favorire la candidatura  di  Milano
come sede dell'Agenzia EMA). - 1. Al fine di favorire il percorso  di
candidatura della citta' di Milano quale  sede  dell'Agenzia  europea
per i medicinali (EMA),  e'  autorizzato,  in  favore  della  regione
Lombardia, un contributo pari a un milione di euro  per  l'anno  2017
per  la  realizzazione  delle  attivita'   di   progettazione   degli
interventi connessi al trasferimento  nonche'  per  le  attivita'  di
promozione della candidatura medesima. Al relativo onere si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,  allo  scopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
    Art. 19-duodecies. (Modifica alla tabella A allegata  alla  legge
n. 93 del 1994). - 1. Alla tabella A allegata alla legge  31  gennaio
1994, n. 93, dopo la voce: "Istituto del nastro azzurro" e' aggiunta,
in fine, la seguente: "Associazione  nazionale  partigiani  cristiani
(ANPC)".
    Art. 19-terdecies. (Modifiche al decreto legislativo n.  159  del
2011 in materia di documentazione antimafia). - 1. Al codice  di  cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
      a)  all'articolo  83,  comma  3-bis,  dopo  le  parole:  "fondi
europei" sono aggiunte le seguenti: "per un importo superiore a 5.000
euro";
      b)  all'articolo  91,  comma  1-bis,  dopo  le  parole:  "fondi
europei" sono aggiunte le seguenti: "per un importo superiore a 5.000
euro".
    Art. 19-quaterdecies. (Introduzione  dell'articolo  13-bis  della
legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di equo  compenso  per  le
prestazioni professionali degli avvocati). - 1.  Dopo  l'articolo  13
della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e' inserito il seguente:
    "Art. 13-bis. (Equo compenso e  clausole  vessatorie).  -  1.  Il
compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti professionali
regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo  svolgimento,  anche  in
forma associata o societaria, delle attivita' di cui all'articolo  2,
commi 5  e  6,  primo  periodo,  in  favore  di  imprese  bancarie  e
assicurative, nonche' di imprese non rientranti nelle categorie delle
microimprese o delle piccole o medie  imprese,  come  definite  nella
raccomandazione 2003/361CE della Commissione, del 6 maggio  2003,  e'
disciplinato  dalle   disposizioni   del   presente   articolo,   con
riferimento ai  casi  in  cui  le  convenzioni  sono  unilateralmente
predisposte dalle predette imprese.
    2. Ai fini del presente articolo, si considera equo  il  compenso
determinato nelle convenzioni  di  cui  al  comma  1  quando  risulta
proporzionato alla quantita'  e  alla  qualita'  del  lavoro  svolto,
nonche' al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale,
tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto
del Ministro della giustizia  adottato  ai  sensi  dell'articolo  13,
comma 6.
    3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono  unilateralmente
predisposte dalle imprese  di  cui  al  medesimo  comma  salva  prova
contraria.
    4. Ai fini del presente articolo  si  considerano  vessatorie  le
clausole  contenute  nelle  convenzioni  di  cui  al  comma   1   che
determinano,  anche  in  ragione  della  non  equita'  del   compenso
pattuito,  un  significativo   squilibrio   contrattuale   a   carico
dell'avvocato.
    5. In particolare si  considerano  vessatorie,  salvo  che  siano
state oggetto di specifica trattativa e approvazione, le clausole che
consistono:
      a) nella  riserva  al  cliente  della  facolta'  di  modificare
unilateralmente le condizioni del contratto;
      b) nell'attribuzione al cliente della facolta' di rifiutare  la
stipulazione  in  forma  scritta  degli   elementi   essenziali   del
contratto;
      c) nell'attribuzione al cliente della  facolta'  di  pretendere
prestazioni  aggiuntive  che  l'avvocato  deve  eseguire   a   titolo
gratuito;
      d) nell'anticipazione delle spese della controversia  a  carico
dell'avvocato;
      e) nella previsione di clausole che impongono  all'avvocato  la
rinuncia  al  rimborso  delle  spese   direttamente   connesse   alla
prestazione dell'attivita' professionale oggetto della convenzione;
      f)  nella  previsione  di  termini  di  pagamento  superiori  a
sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente  della
fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
      g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese
di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo  il
minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in  cui  le
spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte  o
recuperate dalla parte;
      h) nella  previsione  che,  in  ipotesi  di  nuova  convenzione
sostitutiva  di  altra  precedentemente  stipulata  con  il  medesimo
cliente, la nuova disciplina sui compensi si  applichi,  se  comporta
compensi inferiori a quelli previsti  nella  precedente  convenzione,
anche agli incarichi pendenti o,  comunque,  non  ancora  definiti  o
fatturati;
      i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e
la consulenza in materia contrattuale  spetti  soltanto  in  caso  di
sottoscrizione del contratto.
    6. Le clausole di cui al comma 5, lettere a) e c), si considerano
vessatorie  anche  qualora  siano  state  oggetto  di  trattativa   e
approvazione.
    7.  Non  costituiscono  prova  della  specifica   trattativa   ed
approvazione di cui al  comma  5  le  dichiarazioni  contenute  nelle
convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento  delle
trattative senza specifica indicazione delle modalita' con  le  quali
le medesime sono state svolte.
    8. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5 e 6
sono nulle, mentre il  contratto  rimane  valido  per  il  resto.  La
nullita' opera soltanto a vantaggio dell'avvocato.
    9. L'azione diretta alla dichiarazione della nullita'  di  una  o
piu' clausole delle convenzioni di cui al comma 1 e' proposta, a pena
di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla  data  di  sottoscrizione
delle convenzioni medesime.
    10. Il giudice, accertate  la  non  equita'  del  compenso  e  la
vessatorieta' di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente
articolo, dichiara la nullita' della clausola e determina il compenso
dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di
cui al  decreto  del  Ministro  della  giustizia  adottato  ai  sensi
dell'articolo 13, comma 6.
    11.  Per  quanto  non  previsto  dal  presente   articolo,   alle
convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice
civile".
    2. Le disposizioni di cui  all'articolo  13-bis  della  legge  31
dicembre 2012, n. 247, introdotto dal comma 1 del presente  articolo,
si applicano, in quanto compatibili, anche alle prestazioni rese  dai
professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio  2017,  n.
81, anche iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri ai fini  di
cui al comma 10  del  predetto  articolo  13-bis  sono  definiti  dai
decreti  ministeriali  adottati  ai   sensi   dell'articolo   9   del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
    3. La pubblica amministrazione, in  attuazione  dei  principi  di
trasparenza, buon andamento ed  efficacia  delle  proprie  attivita',
garantisce  il  principio  dell'equo  compenso  in   relazione   alle
prestazioni  rese  dai  professionisti  in  esecuzione  di  incarichi
conferiti  dopo  la  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   di
conversione del presente decreto.
    4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente  articolo  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.
    Art. 19-quinquiesdecies. (Misure  urgenti  per  la  tutela  degli
utenti dei servizi di  telefonia,  reti  televisive  e  comunicazioni
elettroniche in  materia  di  cadenza  di  rinnovo  delle  offerte  e
fatturazione dei servizi). - 1. All'articolo 1 del  decreto-legge  31
gennaio 2007, n. 7, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  2
aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
    "1-bis. I contratti di fornitura  nei  servizi  di  comunicazione
elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo  1º
agosto 2003, n. 259, prevedono la cadenza di rinnovo delle offerte  e
della fatturazione dei servizi, ad esclusione di quelli  promozionali
a  carattere  temporaneo  di  durata  inferiore  a  un  mese  e   non
rinnovabile, su base mensile o di multipli del mese.
    1-ter. Gli operatori  di  telefonia,  di  reti  televisive  e  di
comunicazioni  elettroniche,   indipendentemente   dalla   tecnologia
utilizzata, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1-bis entro
il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
    1-quater.  L'Autorita'  per  le  garanzie   nelle   comunicazioni
garantisce la pubblicazione  dei  servizi  offerti  e  delle  tariffe
generali di  cui  al  comma  1-bis,  in  modo  da  assicurare  che  i
consumatori possano compiere scelte informate.
    1-quinquies. In caso di violazione del  comma  1-bis  l'Autorita'
per  le  garanzie  nelle  comunicazioni   ordina   all'operatore   la
cessazione  della  condotta  e  il  rimborso  delle  eventuali  somme
indebitamente percepite  o  comunque  ingiustificatamente  addebitate
agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in  ogni  caso
non inferiore a trenta giorni";
      b) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito  dai  seguenti:
"La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter, 2,
3, 3-bis, 3-ter  e  3-quater  e'  sanzionata  dall'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni applicando l'articolo 98, comma 16,  del
codice  delle  comunicazioni  elettroniche,   di   cui   al   decreto
legislativo 1º agosto  2003,  n.  259,  e  successive  modificazioni.
L'inottemperanza agli ordini impartiti ai sensi del comma 1-quinquies
e' sanzionata  applicando  l'articolo  98,  comma  11,  del  medesimo
codice";
      c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
    "4-bis. Il periodo mensile o suoi multipli di cui al comma  1-bis
costituisce standard minimo nelle condizioni generali di contratto  e
nella Carta dei servizi. Nel caso di  variazione  dello  standard  da
parte dell'operatore e tenendo conto  delle  tempistiche  di  cui  al
comma 1-ter, si applica un indennizzo forfetario pari ad euro 50,  in
favore di ciascun utente interessato dalla illegittima  fatturazione,
maggiorato di euro 1 per ogni giorno  successivo  alla  scadenza  del
termine assegnato dall'Autorita'  ai  sensi  del  comma  1-quinquies.
L'Autorita'  vigila  sul   rispetto   della   presente   disposizione
nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 1, comma 6,  lettera
a), numero 14, e commi 11 e 12, della legge 31 luglio 1997, n. 249".
    2. All'articolo 98, comma 11, del citato codice di cui al decreto
legislativo 1º agosto 2003, n. 259, le parole: "da euro 120.000,00 ad
euro  2.500.000,00"  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "da   euro
240.000,00 ad euro 5.000.000,00".
    3. All'articolo 71 del citato decreto legislativo 1º agosto 2003,
n. 259, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
    "1-bis. Le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione
elettronica o servizi di  comunicazione  elettronica  accessibili  al
pubblico forniscono informazioni chiare e trasparenti in merito  alle
caratteristiche    dell'infrastruttura    fisica    utilizzata    per
l'erogazione dei servizi. A tal fine,  entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della  presente  disposizione,  l'Autorita'
per le garanzie  nelle  comunicazioni  definisce  le  caratteristiche
tecniche e le corrispondenti denominazioni delle diverse tipologie di
infrastruttura fisica,  individuando  come  infrastruttura  in  fibra
ottica completa l'infrastruttura  che  assicura  il  collegamento  in
fibra fino all'unita' immobiliare del  cliente.  Costituisce  pratica
commerciale scorretta, ai sensi del codice del  consumo,  di  cui  al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ogni  comunicazione  al
pubblico dell'offerta di servizi di comunicazione elettronica che non
rispetti le caratteristiche tecniche definite dall'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni"».
    All'articolo 20:
      dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
    «7-bis. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili
nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di  Trento
e di Bolzano  compatibilmente  con  le  disposizioni  dei  rispettivi
statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;
      dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
    «8-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera  i-sexies),  del  testo
unico di cui al  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) dopo le parole: "100 chilometri" sono inserite le  seguenti:
", o 50 chilometri per gli  studenti  residenti  in  zone  montane  o
disagiate,";
      b) le parole: "e  comunque  in  una  provincia  diversa,"  sono
soppresse;
      c)  dopo  il  primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:   "La
disposizione di cui al periodo precedente si applica limitatamente ai
periodi d'imposta in corso al 31  dicembre  2017  e  al  31  dicembre
2018".
    8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari
a 13,7 milioni di euro per l'anno 2018 e  7,8  milioni  di  euro  per
l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
    8-quater.  Il  Fondo  per  interventi  strutturali  di   politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n.  307,  e'  incrementato  di  5,9  milioni  di  euro
nell'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 8-bis».

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148
Testo  del  decreto-legge  16  ottobre  2017,  n.  148  (in  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 242 del 16 ottobre 2017),  coordinato
con la legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: "Disposizioni urgenti  in
materia finanziaria  e  per  esigenze  indifferibili.  Modifica  alla
disciplina dell'estinzione  del  reato  per  condotte  riparatorie.".
(17A08254)
(GU n.284 del 5-12-2017)
  Vigente al: 5-12-2017 
Titolo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico,
al solo fine di facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione, che di quelle richiamate nel decreto,  trascritte  nelle
note.  Restano  invariati  il  valore  e   l'efficacia   degli   atti
legislativi qui riportati.
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.

                               Art. 1

         Estensione della definizione agevolata dei carichi

  1. I termini per il pagamento delle rate  di  cui  all'articolo  6,
comma 3, lettera a), del  decreto-legge  22  ottobre  2016,  n.  193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.  225,
sono fissati al 7 dicembre 2017 e il termine per il  pagamento  della
rata di cui alla lettera b) dello stesso articolo  6,  comma  3,  del
decreto-legge n. 193 del 2016 in scadenza nel mese di aprile 2018  e'
fissato nel mese di luglio 2018.
  2. (Soppresso).
  3. Al fine di consentire alle Universita'  degli  studi  che  hanno
aderito alla definizione agevolata dei debiti secondo quanto previsto
dall'articolo  6  del  decreto-legge  22  ottobre   2016,   n.   193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.  125,
di completare i relativi versamenti entro l'anno 2018 e di  usufruire
dei benefici  derivanti  dalla  suddetta  definizione  agevolata,  il
pagamento delle rate  in  scadenza  nel  mese  di  novembre  2017  e'
differito al mese di novembre 2018. Al relativo  onere,  pari  a  8,3
milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge  28
dicembre 2015, n. 208. Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo
1, comma 207, della legge n. 208 del 2015,  e'  incrementato  di  8,3
milioni di euro nel 2018.
  4.  Possono  essere  estinti,  secondo  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225,  di  seguito
denominato « Decreto », per quanto non derogate da quelle  dei  commi
da 5 a 10-ter del presente articolo, i  debiti  relativi  ai  carichi
affidati agli agenti della riscossione:
  a) dal 2000 al 2016:
  1) che non siano stati oggetto di dichiarazioni rese ai  sensi  del
comma 2 dell'articolo 6 del Decreto;
  2) compresi in piani di  dilazione  in  essere  alla  data  del  24
ottobre 2016, per i quali il debitore  non  sia  stato  ammesso  alla
definizione  agevolata,  in  applicazione  dell'alinea  del  comma  8
dell'articolo 6 del  Decreto,  esclusivamente  a  causa  del  mancato
tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani  scadute  al
31 dicembre 2016;
  b) dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.
  5. Ai fini della  definizione  di  cui  al  comma  4,  il  debitore
manifesta all'agente della riscossione la sua volonta' di avvalersene
rendendo, entro il 15 maggio 2018,  apposita  dichiarazione,  con  le
modalita' e in conformita' alla modulistica pubblicate  dallo  stesso
agente della riscossione  nel  proprio  sito  internet  entro  il  31
dicembre 2017. In tale dichiarazione il debitore assume l'impegno  di
cui al comma 2 dell'articolo 6 del Decreto.
  6. Sulle somme dovute per la definizione prevista dal  comma  4  si
applicano, a decorrere dal 1°  agosto  2018,  gli  interessi  di  cui
all'articolo 21,  primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e  il  pagamento  delle  stesse
somme, salvo quanto previsto dal comma 8, puo' essere  effettuato  in
un numero massimo di cinque rate consecutive di  uguale  importo,  da
pagare, rispettivamente, nei mesi di  luglio  2018,  settembre  2018,
ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.
  7. L'agente della riscossione:
  a) relativamente ai carichi di cui al  comma  4,  lettera  b),  del
presente articolo, entro il 31 marzo  2018  invia  al  debitore,  con
posta ordinaria, l'avviso previsto dal comma  3-ter  dell'articolo  6
del Decreto;
  b) entro  il  30  giugno  2018  comunica  al  debitore  l'ammontare
complessivo delle somme dovute ai  fini  della  definizione,  nonche'
delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna  di
esse.
  8. In deroga a quanto previsto dai commi 6 e  7,  limitatamente  ai
carichi di cui al comma 4, lettera a), numero 2), compresi  in  piani
di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali non
risultano pagate tutte le rate  degli  stessi  piani  scadute  al  31
dicembre 2016, e ai carichi di cui al comma 4, lettera a), numero 1):
  a) l'agente della riscossione comunica al debitore:
  1) entro il 30 giugno 2018, l'importo  delle  rate  scadute  al  31
dicembre 2016 e non pagate;
  2) entro il 30 settembre 2018, le informazioni previste  dal  comma
7, lettera b);
  b) il debitore e' tenuto a pagare:
  1) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, l'importo  ad  esso
comunicato  ai  sensi  della  lettera  a),  numero  1).  Il  mancato,
insufficiente  o  tardivo  pagamento  di   tale   importo   determina
automaticamente l'improcedibilita' dell'istanza;
  2)  in  due  rate   consecutive   di   pari   ammontare,   scadenti
rispettivamente nei mesi di ottobre 2018 e novembre  2018,  l'80  per
cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione;
  3) entro febbraio 2019, l'ultima rata relativa al restante  20  per
cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione.
  9. Ai fini della definizione  agevolata  di  cui  al  comma  4  del
presente articolo le disposizioni del comma 4-bis dell'articolo 6 del
Decreto si applicano ai carichi non inclusi in piani di dilazione  in
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  10. A seguito della presentazione della dichiarazione prevista  dal
comma 5:
  a) per i debiti relativi ai carichi di cui al comma 4, lettere  a),
numeri 1) e 2), e b), che ne sono oggetto e fino alla scadenza  della
prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, e'  sospeso
il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla
stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla
medesima data;
  b) sono sospesi i  termini  di  prescrizione  e  decadenza  per  il
recupero dei carichi che sono oggetto della predetta dichiarazione  e
si producono gli effetti  previsti  dal  comma  5,  secondo  periodo,
dell'articolo 6 del Decreto.
  10-bis. In deroga alle disposizioni  dell'alinea  dell'articolo  6,
comma 8, del Decreto, la facolta' di definizione dei carichi  di  cui
al comma 4, lettera b), del presente articolo puo' essere  esercitata
senza che risultino adempiuti versamenti relativi ai piani rateali in
essere.
  10-ter.  Non  si  applicano  le  disposizioni  del   comma   13-ter
dell'articolo 6 del Decreto.
  10-quater. Le disposizioni dei commi da 4  a  10-ter  si  applicano
anche  alle  richieste  di  definizione  presentate  ai  sensi  delle
disposizioni del presente articolo, vigenti alla data di  entrata  in
vigore del presente decreto.
  10-quinquies. All'articolo 1, comma 684, della  legge  23  dicembre
2014, n. 190, il primo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «  Le
comunicazioni di inesigibilita' relative  alle  quote  affidate  agli
agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000  al  31  dicembre  2017,
anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di  avvalersi
delle  societa'  del  Gruppo  Equitalia  ovvero  dell'Agenzia   delle
entrate-Riscossione, sono presentate, per i  ruoli  consegnati  negli
anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2021 e, per quelli  consegnati
fino al 31 dicembre 2015, per singole annualita' di consegna partendo
dalla piu' recente, entro il 31 dicembre di ciascun  anno  successivo
al 2021 ».
  10-sexies. All'articolo 6, comma 12, del Decreto, la parola: « 2019
» e' sostituita dalla seguente: « 2020 ».
  11. All'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016,
n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre  2016,
n. 225, dopo le parole « 2 aprile 1958, n. 377  »  sono  inserite  le
seguenti: « , per l'armonizzazione della disciplina previdenziale del
personale   proveniente   dal    gruppo    Equitalia    con    quella
dell'assicurazione generale obbligatoria sulla base  dei  principi  e
dei criteri direttivi indicati nella legge 8 agosto 1995, n. 335.  ».
Al comma 8 del citato articolo 1 del Decreto e' aggiunto, in fine, il
seguente  periodo:  «  Per  la  tutela  dell'integrita'  dei  bilanci
pubblici  e  delle  entrate  degli  enti  territoriali,  nonche'  nel
rispetto delle disposizioni  contenute  nel  decreto  legislativo  18
aprile  2016,  n.  50,  le  funzioni  e  le  attivita'  di   supporto
propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli
enti locali e delle societa' da  essi  partecipate  sono  affidate  a
soggetti iscritti all'albo  previsto  dall'articolo  53  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ».
  11-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di  13  milioni  di  euro  per
l'anno 2018 e di 96 milioni di euro per l'anno  2019.  Il  Fondo  per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e'  incrementato
di 25,1 milioni di euro per l'anno 2019.
  11-ter. Agli oneri derivanti dai commi da 4 a 10-sexies  e  11-bis,
si provvede, quanto a 13 milioni di euro  per  l'anno  2018  e  a  96
milioni di euro per l'anno  2019,  mediante  corrispondente  utilizzo
delle   maggiori   entrate   e   delle   minori    spese    derivanti
dall'applicazione dei commi da 4 a 10-sexies del  presente  articolo,
e, quanto a 25,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di  riserva  e
speciali » della missione « Fondi  da  ripartire  »  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero.
  11-quater. Con riferimento alle entrate,  anche  tributarie,  delle
regioni, delle province, delle citta' metropolitane e dei comuni, non
riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale  ai  sensi
del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al  regio  decreto  14
aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli  enti
stessi e dai concessionari della riscossione di cui  all'articolo  53
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  i  medesimi  enti
territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
con le forme previste dalla legislazione vigente per  l'adozione  dei
propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse,  l'esclusione
delle sanzioni relative alle predette entrate.  Alla  definizione  di
cui al  periodo  precedente  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 6-ter, ad esclusione del  comma  1,  del  Decreto.  Sono
fatti salvi gli effetti gia'  prodotti  dalla  eventuale  definizione
agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti  enti
ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
                             Art. 1-bis

          Utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione
                     per spese di progettazione

  1. All'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
dopo  le  parole:  «  nonche'   a   interventi   volti   a   favorire
l'insediamento di attivita' di agricoltura nell'ambito urbano »  sono
aggiunte le  seguenti:  «  e  a  spese  di  progettazione  per  opere
pubbliche ».
                             Art. 1-ter

               Disposizioni relative alla trasmissione
              dei dati delle fatture emesse e ricevute

  1. Le sanzioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2-bis, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per l'errata  trasmissione  dei
dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 1, comma
3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e dall'articolo  21
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non  si  applicano
relativamente alle comunicazioni effettuate  per  il  primo  semestre
2017, a condizione che i dati esatti  siano  trasmessi  entro  il  28
febbraio 2018.
  2. Con riferimento all'adempimento comunicativo di cui all'articolo
21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
  a) e' in facolta' dei contribuenti trasmettere i dati  con  cadenza
semestrale  limitando  gli  stessi  alla  partita  IVA  dei  soggetti
coinvolti nelle operazioni, o al codice fiscale per  i  soggetti  che
non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni, alla data
e  al  numero  della  fattura,  alla  base  imponibile,  all'aliquota
applicata e all'imposta nonche'  alla  tipologia  dell'operazione  ai
fini dell'IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura;
  b) in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle  ricevute  di
importo inferiore a 300 euro,  registrate  cumulativamente  ai  sensi
dell'articolo 6, commi 1 e 6, del regolamento di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, e'  in  facolta'
dei contribuenti trasmettere i dati del  documento  riepilogativo.  I
dati da trasmettere comprendono almeno la partita IVA del  cedente  o
del prestatore per il documento riepilogativo delle  fatture  attive,
la partita  IVA  del  cessionario  o  committente  per  il  documento
riepilogativo  delle  fatture  passive,  la  data  e  il  numero  del
documento riepilogativo nonche' l'ammontare imponibile complessivo  e
l'ammontare  dell'imposta  complessiva  distinti  secondo  l'aliquota
applicata.
  3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  sono  esonerate  dalla
trasmissione  dei  dati  delle  fatture  emesse  nei  confronti   dei
consumatori finali.
  4. Sono esonerati dalla comunicazione i  soggetti  passivi  di  cui
all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
26  ottobre  1972,  n.  633,  situati  nelle  zone  montane  di   cui
all'articolo  9  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 601.
  5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  sono
stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo.
  6. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto  2015,
n. 127, le parole: « all'articolo 11, comma 1 » sono sostituite dalle
seguenti: « all'articolo 11, comma 2-bis ».
                               Art. 2

Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari  e
  contributivi e altri interventi nei territori colpiti da  calamita'
  naturali

  1. Nei confronti  delle  persone  fisiche,  che  alla  data  del  9
settembre 2017, avevano la residenza ovvero  la  sede  operativa  nel
territorio  dei  comuni  di  Livorno,  Rosignano   Marittimo   e   di
Collesalvetti (provincia di  Livorno)  sono  sospesi  i  termini  dei
versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da
cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione,  nonche'
dagli atti previsti dall'articolo  29  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 9  settembre  2017
ed il 30 settembre 2018. Non si procede al rimborso  di  quanto  gia'
versato.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano,  altresi',  nei
confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede
legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al  comma
1.
  3. La sospensione di cui al comma 1 non si  applica  alle  ritenute
che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In  caso
di impossibilita' dei sostituti ad effettuare  gli  adempimenti  e  i
versamenti  delle  predette  ritenute  nei   termini   previsti,   e'
applicabile  l'articolo  6,  comma  5,  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 472.
  3-bis. La sospensione di cui ai commi 1 e  2  e'  subordinata  alla
richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilita' della casa  di
abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai  sensi  del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della stessa  richiesta  agli
uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti.
  4. Gli adempimenti e i versamenti  oggetto  di  sospensione  devono
essere effettuati in unica soluzione entro  il  16  ottobre  2018.  I
soggetti di cui ai commi 1 e 2, che non hanno i  requisiti  richiesti
dal comma 3-bis, usufruiscono della sospensione dei termini  relativi
agli adempimenti e versamenti tributari dal  9  settembre  2017  fino
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente  decreto  ed  effettuano  gli  adempimenti  e  i  versamenti
tributari oggetto di sospensione entro il 19 dicembre 2017.
  4-bis. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307, e' incrementato di 25 milioni di euro per l'anno  2017.  Agli
oneri   derivanti   dal   presente   comma   si   provvede   mediante
corrispondente utilizzo delle maggiori entrate  derivanti  dai  commi
3-bis e 4.
  4-ter. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis e 4, pari a complessivi
25 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede, quanto a 10  milioni
di euro, mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
dei bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma  «  Fondi
di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire  »  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
l'anno 2017, allo  scopo  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al
medesimo  Ministero  e,  quanto  a  15  milioni  di  euro,   mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  5. (Soppresso).
  5-bis.  Il  termine  di  scadenza  della  sospensione  dei  termini
relativi ai versamenti e  agli  adempimenti  tributari  previsto  dal
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20  ottobre  2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27  ottobre  2017,  e'
prorogato al 30 settembre 2018. La sospensione  e'  subordinata  alla
richiesta del contribuente che contenga  anche  la  dichiarazione  di
inagibilita', in tutto o in parte, della casa  di  abitazione,  dello
studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,
con trasmissione della  stessa  richiesta  agli  uffici  dell'Agenzia
delle  entrate  territorialmente  competenti.  Gli  adempimenti  e  i
versamenti che scadono nel periodo di sospensione dal 21 agosto  2017
al 30 settembre 2018 sono effettuati in unica soluzione entro  il  16
ottobre  2018.  Le  disposizioni  contenute  nel  presente  comma  si
applicano, oltre che ai comuni di Casamicciola Terme e  Lacco  Ameno,
anche al comune di Forio. Non si procede al rimborso di  quanto  gia'
versato.
  5-ter. I redditi dei fabbricati ubicati nei comuni di  Casamicciola
Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dagli eventi sismici verificatisi
il 21 agosto 2017 nell'isola di Ischia, purche' distrutti od  oggetto
di ordinanze sindacali di sgombero, comunque  adottate  entro  il  31
dicembre 2017, in quanto inagibili  totalmente  o  parzialmente,  non
concorrono  alla  formazione   del   reddito   imponibile   ai   fini
dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche  e  dell'imposta  sul
reddito  delle  societa',  fino  alla  definitiva   ricostruzione   e
agibilita' dei  fabbricati  medesimi  e  comunque  fino  all'anno  di
imposta 2018. I fabbricati di cui al primo  periodo  sono,  altresi',
esenti  dall'applicazione  dell'imposta  municipale  propria  di  cui
all'articolo  13  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma
639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  a  decorrere  dalla  rata
scadente successivamente al  21  agosto  2017  fino  alla  definitiva
ricostruzione o agibilita' dei  fabbricati  stessi  e  comunque  fino
all'anno di imposta 2018. Ai fini del presente comma, il contribuente
puo'  dichiarare,  entro  il  28  febbraio  2018,  la  distruzione  o
l'inagibilita'  totale  o  parziale  del   fabbricato   all'autorita'
comunale, che nei successivi venti giorni trasmette  copia  dell'atto
di   verificazione    all'ufficio    dell'Agenzia    delle    entrate
territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell'interno  e
del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sentita la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri
e le modalita' per  il  rimborso  ai  comuni  interessati  del  minor
gettito connesso all'esenzione di cui al secondo periodo.
  6. Al fine di compensare gli effetti finanziari negativi per l'anno
2017 a carico dei comuni di cui ai commi  1  e  5-bis  connessi  alla
sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari  di  cui  ai
medesimi commi 1 e 5-bis, e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, un fondo con la dotazione di 5,8  milioni  di
euro per l'anno 2017, da ripartire tra i predetti comuni con  decreto
del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze, sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali entro quaranta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di  conversione  del  presente  decreto.  Successivamente  alla
ripresa  dei  versamenti  dal  17  ottobre  2018,   l'Agenzia   delle
entrate-Struttura di gestione versa all'entrata  del  bilancio  dello
Stato una quota dell'imposta  municipale  propria  di  spettanza  dei
singoli comuni pari alle somme assegnate a favore di  ciascun  comune
di cui ai commi 1 e 5-bis.
  6-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione  dei  commi  5-bis  e
5-ter, pari ad euro 2.550.000 per l'anno 2017, ad  euro  110.000  per
l'anno 2018 e ad euro 60.000 per l'anno 2019,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  6-ter. Per gli interventi di ricostruzione nei territori dei comuni
di Casamicciola Terme, Forio  e  Lacco  Ameno  dell'isola  di  Ischia
colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, e' autorizzata la spesa di euro
20.000.000 per l'anno 2019 e di euro 10.000.000 per l'anno  2020,  da
iscrivere in apposito fondo.
  6-quater. Agli  oneri  derivanti  dal  comma  6-ter,  pari  a  euro
20.000.000 per l'anno 2019 e a euro 10.000.000 per  l'anno  2020,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni  dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma  «  Fondi
di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire  »  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
l'anno 2017, allo  scopo  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al
medesimo Ministero.
  6-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
stabiliti gli interventi e le modalita' di ripartizione del fondo  di
cui  al  comma  6-ter   per   l'erogazione,   la   ripartizione,   la
ricostruzione  e  la  ripresa  economica  nei  territori  dei  comuni
interessati.
  6-sexies.  Al  fine  di  sostenere  la  ripresa   delle   attivita'
produttive danneggiate dagli eventi sismici del 21  agosto  2017,  e'
concesso, nei limiti di spesa di complessivi 10 milioni di  euro  per
gli anni 2018 e 2019, alle piccole e medie imprese ubicate nei comuni
di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola  di  Ischia  un
contributo in conto capitale pari al 30 per cento  della  perdita  di
reddito dovuta alla sospensione parziale o totale dell'attivita'  nei
sei mesi successivi agli eventi sismici stessi.
  6-septies. La perdita di  reddito  di  cui  al  comma  6-sexies  e'
calcolata  sulla  base  dei  dati  finanziari  dell'impresa   colpita
confrontando i dati finanziari dei sei mesi successivi al  21  agosto
2017 con la media  dei  tre  anni  scelti  tra  i  cinque  anni,  ove
disponibili,  precedenti  il  verificarsi   degli   eventi   sismici,
escludendo  il  migliore  e  il  peggiore  risultato  finanziario   e
calcolata per lo stesso semestre dell'anno.
  6-octies. I contributi di cui al comma  6-sexies  sono  concessi  a
condizione che venga attestato da un esperto indipendente con perizia
giurata e asseverata il nesso causale diretto tra gli eventi  sismici
e la perdita di reddito.
  6-novies. I contributi di cui al comma 6-sexies sono  concessi  nel
rispetto, per i diversi settori produttivi, del regolamento  (UE)  n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del regolamento  (UE)
n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e del  regolamento
(UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014.
  6-decies. I criteri, le procedure, le modalita' di concessione e di
erogazione alle imprese e di calcolo dei contributi in conto capitale
di cui ai commi da 6-sexies a 6-novies sono stabiliti con decreto del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto.
  6-undecies. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  dei  commi  da
6-sexies a 6-novies, pari a complessivi 10 milioni di  euro  per  gli
anni 2018 e 2019, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per  l'anno
2018,  mediante  corrispondente  riduzione  delle  proiezioni   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma  «  Fondi
di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire  »  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
l'anno 2017, allo  scopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero e, quanto a  5  milioni  di  euro  per
l'anno  2019,  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  7. All'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: « Gli adempimenti e
i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei  premi
per l'assicurazione  obbligatoria,  sospesi  ai  sensi  del  presente
articolo, sono effettuati entro il 31 maggio 2018, senza applicazione
di sanzioni e interessi, anche  mediante  rateizzazione  fino  ad  un
massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere  dal  mese  di
maggio 2018.».
  7-bis. L'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori  da  parte
del beneficiario dei contributi, di cui agli articoli 6, comma 13,  e
12, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
avviene a seguito dell'approvazione definitiva del progetto da  parte
degli Uffici speciali per la ricostruzione.
  8. Il Fondo di cui  all'articolo  1,  comma  430,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, e' ridotto di 100 milioni di euro  per  l'anno
2018.
                             Art. 2-bis

Modifiche al decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,  e  ulteriori
  misure a favore  delle  popolazioni  dei  territori  delle  regioni
  Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati  dagli  eventi  sismici
  verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

  1. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre  2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,
n. 229, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «  Agli  oneri
derivanti dall'affidamento degli  incarichi  di  progettazione  e  di
quelli previsti dall'articolo 23, comma 11,  del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si provvede con le risorse
di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto».
  2. All'articolo 3  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  «4. Gli Uffici speciali per la ricostruzione operano come uffici di
supporto e gestione operativa a  servizio  dei  Comuni  anche  per  i
procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi.  Ferma  restando
la disposizione di cui al precedente periodo, i Comuni procedono allo
svolgimento  dell'attivita'  istruttoria  relativa  al  rilascio  dei
titoli abilitativi edilizi, nonche' all'adozione dell'atto finale per
il rilascio del titolo abilitativo  edilizio,  dandone  comunicazione
all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente
e  assicurando  il  necessario  coordinamento  con   l'attivita'   di
quest'ultimo »;
  b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  «5. Con apposito provvedimento del  Presidente  della  Regione-vice
commissario puo' essere costituita presso l'Ufficio speciale  per  la
ricostruzione uno Sportello unico per le attivita' produttive  (SUAP)
unitario per  tutti  i  Comuni  coinvolti,  che  svolge  le  relative
funzioni  limitatamente  alle   competenze   attribuite   all'Ufficio
speciale per la ricostruzione dal presente decreto ».
  3. All'articolo 5  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1, lettera e), dopo le parole: « definire i criteri  in
base ai quali le Regioni » sono inserite le seguenti: « , su proposta
dei Comuni, »;
  b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  «2-bis. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2,  comma
2, sono definiti i criteri e le  modalita'  per  la  concessione  dei
contributi per gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo
legittimamente eseguiti e conclusi in  data  anteriore  a  quella  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Agli  oneri   derivanti
dall'attuazione del presente comma si provvede, nel  limite  di  euro
2,5 milioni complessivi, con le risorse di cui all'articolo 4,  comma
3 ».
  4. All'articolo 8  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  «3. I soggetti interessati,  con  comunicazione  di  inizio  lavori
asseverata ai sensi dell'articolo 6-bis del testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  anche
in deroga all'articolo 146 del codice di cui al  decreto  legislativo
22 gennaio 2004, n.  42,  comunicano  agli  Uffici  speciali  per  la
ricostruzione di cui all'articolo 3, che ne danno notizia agli uffici
comunali competenti, l'avvio dei  lavori  edilizi  di  riparazione  o
ripristino, da eseguire  comunque  nel  rispetto  delle  disposizioni
stabilite con  i  provvedimenti  di  cui  al  comma  2,  nonche'  dei
contenuti generali della pianificazione territoriale  e  urbanistica,
ivi inclusa quella paesaggistica, con l'indicazione  del  progettista
abilitato responsabile della progettazione, del direttore dei  lavori
e dell'impresa esecutrice, purche' le  costruzioni  non  siano  state
interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono
stati  emessi  i  relativi  ordini  di   demolizione,   allegando   o
autocertificando quanto necessario ad assicurare  il  rispetto  delle
vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a  quelle
in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti  interessati,
entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dall'inizio   dei   lavori,
provvedono a presentare la documentazione  che  non  sia  stata  gia'
allegata alla comunicazione di avvio  dei  lavori  di  riparazione  o
ripristino  e  che  sia   comunque   necessaria   per   il   rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio  e
dell'autorizzazione sismica »;
  b) al primo periodo del comma 4, le parole: « 31  dicembre  2017  »
sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2018 »;
  c) il secondo periodo del comma 4 e' sostituito dai seguenti: « Con
ordinanza adottata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2,  comma
2, il Commissario straordinario puo'  disporre  il  differimento  del
termine previsto dal primo periodo, per una sola volta e comunque non
oltre il 31 luglio 2018. Il mancato  rispetto  dei  termini  e  delle
modalita' di cui al presente comma determina l'inammissibilita' della
domanda di contributo e, nei soli casi di  inosservanza  dei  termini
previsti dai precedenti periodi, anche la  decadenza  dal  contributo
per l'autonoma  sistemazione  eventualmente  percepito  dal  soggetto
interessato ».
  5.  I  tecnici  professionisti  iscritti  agli  ordini  e   collegi
professionali e nell'elenco  speciale  di  cui  all'articolo  34  del
decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 229 del  2016,  abilitati  all'esercizio  della  professione
relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale  nell'ambito
dell'edilizia, incaricati della compilazione della scheda  AeDES,  di
cui all'articolo 8, comma 1, dello stesso decreto,  provvedono  entro
la data del 31 marzo 2018 alla  compilazione  ed  alla  presentazione
della scheda AeDES, corredata della relativa perizia giurata e  della
documentazione prevista dalle  ordinanze  commissariali  adottate  ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n.  189  del  2016,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.  229   del   2016.
L'inosservanza del termine di  cui  al  precedente  periodo  o  delle
modalita' di redazione e presentazione della  scheda  AeDES  previste
dalle ordinanze commissariali  adottate  ai  sensi  dell'articolo  2,
comma  2,  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  n.   229   del   2016,   determina   la
cancellazione  del  professionista  dall'elenco   speciale   di   cui
all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del  2016,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, il mancato riconoscimento
al   professionista   del   compenso   per   l'attivita'   svolta   e
l'inammissibilita' della domanda di contributo prevista dall'articolo
8 del medesimo decreto-legge.
  6. Dopo l'articolo 8 del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
e' inserito il seguente:
  «Art.  8-bis.   (Interventi   eseguiti   per   immediate   esigenze
abitative). - 1. Per gli interventi di realizzazione di  immobili  in
assenza di titolo abilitativo eseguiti nel periodo compreso tra il 24
agosto 2016 e il 24 agosto 2017 per impellenti esigenze abitative dai
proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su
immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi  sismici  di
cui all'articolo 1 del  presente  decreto,  gli  interessati  possono
provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera
e-bis), del testo unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380,  previa  acquisizione,  anche  in
deroga all'articolo 167 del codice di cui al decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42,  del  parere  di  compatibilita'  paesaggistica,
nonche' del nulla osta dell'Ente parco di cui all'articolo  13  della
legge 6 dicembre 1991, n.  394,  ed  alle  leggi  regionali,  purche'
sussistano le seguenti condizioni:
  a) il richiedente sia proprietario o suo  parente  entro  il  terzo
grado, usufruttuario o titolare di diritto reale di godimento  su  un
immobile dichiarato inagibile a seguito degli eventi sismici  di  cui
all'articolo 1 del presente decreto;
  b) il richiedente sia altresi' proprietario o suo parente entro  il
terzo grado, usufruttuario o titolare di diritto reale  di  godimento
sull'area su cui e' stato realizzato l'immobile in assenza di  titolo
abilitativo;
  c) l'area su cui e' stato realizzato  l'immobile  privo  di  titolo
ricada in uno dei Comuni individuati negli allegati 1, 2  e  2-bis  e
risulti edificabile secondo le previsioni dello strumento urbanistico
comunale, del piano paesaggistico e del piano di assetto  del  parco,
se ricompresa all'interno del  perimetro  di  un  parco  nazionale  o
regionale, vigenti alla data dell'evento sismico;
  d) la volumetria dell'immobile  realizzato  in  assenza  di  titolo
abilitativo non  sia  superiore  a  quella  dell'immobile  dichiarato
inagibile;
  e) il richiedente abbia presentato, ovvero presenti contestualmente
alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma  1,  lettera  e-bis),
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.
380 del 2001, domanda di accesso a contributo ai sensi  dell'articolo
5 del presente decreto per la ricostruzione dell'immobile  dichiarato
inagibile;
  f) il richiedente non disponga a qualsiasi titolo di altra unita' a
uso abitativo libera e agibile nel medesimo Comune;
  g) il nuovo edificio risulti adibito ad abitazione del  richiedente
e del suo nucleo familiare convivente  sulla  base  delle  risultanze
anagrafiche o di un parente entro il terzo grado.
  2. Nei casi di cui al comma 1, alla comunicazione sono allegati:
  a) una perizia asseverata a  firma  di  un  tecnico  abilitato  che
attesti la sussistenza delle condizioni di cui alle lettere c)  e  d)
del comma 1 nonche' il rispetto delle  norme  vigenti,  ivi  comprese
quelle in materia igienico-sanitaria e antisismica;
  b)  copia  della  scheda  AeDES  o  della  scheda  FAST,   di   cui
all'allegato  1  all'ordinanza  del  Capo  del   Dipartimento   della
protezione civile n. 405 del 10 novembre  2016,  attestante  i  danni
riportati dall'edificio distrutto o danneggiato  dal  sisma,  nonche'
della conseguente ordinanza di inagibilita';
  c)  dichiarazione  sottoscritta  dal  richiedente   attestante   la
sussistenza delle condizioni di cui alle lettere a), b), e), f) e  g)
del comma 1.
  3. Nei casi di cui al comma 1, non si applica il termine massimo di
novanta giorni di cui all'articolo 6, comma 1,  lettera  e-bis),  del
testo unico di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6
giugno 2001, n. 380, e gli interessati sono obbligati a rimuovere  le
opere realizzate all'esito della concessione  del  contributo  e  una
volta ultimati i lavori di ricostruzione  dell'edificio  distrutto  o
danneggiato dal sisma, ovvero, se antecedente,  dell'assegnazione  di
una  Soluzione   abitativa   in   emergenza   (Sae).   L'inosservanza
dell'obbligo di rimozione  di  cui  al  precedente  periodo  comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni  di
legge per la realizzazione di costruzioni senza il necessario  titolo
abilitativo.
  4.  Qualora  l'immobile  realizzato  abbia  le  caratteristiche  di
un'opera precaria e facilmente amovibile, ferme restando  le  residue
condizioni di cui al comma 1, ai fini dell'applicazione del  presente
articolo non  e'  richiesta  la  conformita'  alle  previsioni  dello
strumento urbanistico comunale e del piano di assetto del parco.
  5. In caso di valutazione negativa della compatibilita' urbanistica
degli interventi di cui al comma 1, ovvero  qualora  il  giudizio  di
compatibilita' paesaggistica sia negativo, si applicano  le  sanzioni
previste dalla legislazione vigente.
  6. Le disposizioni di  cui  ai  precedenti  commi  si  applicano  a
condizione che la comunicazione  di  cui  all'articolo  6,  comma  1,
lettera e-bis), del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  sia  presentata  al  Comune
territorialmente  competente   entro   il   31   gennaio   2018.   La
presentazione della comunicazione comporta rinuncia al contributo per
l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal richiedente a far
data dalla presentazione medesima, salvo che il  richiedente  attesti
che l'immobile non e' ancora utilizzabile a fini abitativi ».
  7. All'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, le parole: « entro il termine  di  centocinquanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del  presente  decreto  »  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «  entro  il  termine  stabilito  dal   Commissario
straordinario con proprio provvedimento ».
  8. L'articolo 13  del  decreto  legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
e' sostituito dal seguente:
  «Art. 13 (Interventi su  edifici  gia'  interessati  da  precedenti
eventi sismici). - 1. Per gli interventi sugli immobili  ubicati  nei
Comuni di cui all'articolo 1 ricompresi nella Regione Abruzzo e  gia'
danneggiati per effetto dell'evento sismico del 2009, qualora  questi
siano stati gia' ammessi a contributo ai sensi del  decreto-legge  28
aprile 2009, n. 39, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
giugno 2009, n. 77, ed i cui  lavori  di  ripristino  dell'agibilita'
sismica non siano stati ultimati alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, il contributo aggiuntivo  per  i  nuovi  danni
determinati dagli eventi sismici di cui al  presente  decreto  e'  in
ogni caso richiesto ed erogato con le modalita' e le procedure di cui
al medesimo decreto-legge n. 39 del 2009.
  2. Fuori dei casi di  cui  al  comma  1,  qualora  il  nuovo  danno
determinato dagli eventi sismici di cui al presente  decreto  sia  di
entita' inferiore rispetto al danno gia' riportato dall'immobile,  il
contributo ulteriore e' richiesto ed erogato con le  modalita'  e  le
procedure di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno  2009,  n.  77.  Qualora  il
nuovo danno sia di entita' prevalente rispetto a quello pregresso, le
istanze tese al conseguimento di contributi sono presentate, istruite
e definite  secondo  le  modalita'  e  le  condizioni  stabilite  nel
presente decreto.
  3. Con provvedimenti  adottati  dal  Commissario  straordinario  ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, del  presente  decreto,  sentiti  gli
Uffici speciali per la ricostruzione istituiti ai sensi dell'articolo
67-ter del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  134,  sono  stabiliti
criteri tecnici per l'accertamento della prevalenza o meno dei  danni
ulteriori, nonche' le modalita'  e  le  procedure  per  l'accesso  ai
contributi nelle ipotesi di cui al secondo periodo del  comma  2  del
presente articolo.
  4. L'erogazione dei contributi aggiuntivi di cui al comma 1  ed  al
primo periodo del comma 2  da  parte  dell'Ufficio  speciale  per  la
ricostruzione di cui al comma 3 e' posta a carico della  contabilita'
speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo  4,  comma
3, ed e' oggetto di separata contabilizzazione e rendicontazione.  Le
modalita' di erogazione sono stabilite con provvedimento adottato dal
Commissario straordinario ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  2,  di
concerto  con  l'Ufficio  speciale.  Ai  maggiori   oneri   derivanti
dall'attuazione della presente disposizione si provvede,  nel  limite
di  euro  40  milioni  per  l'anno  2018,  con  le  risorse  di   cui
all'articolo 4, comma 3.
  5. Per le attivita'  di  sostegno  al  sistema  produttivo  e  allo
sviluppo economico, per i medesimi Comuni di cui ai commi  precedenti
si applicano le disposizioni ricomprese  nel  capo  II  del  presente
titolo, secondo le modalita' ivi previste.
  6. Per gli interventi non ancora finanziati su immobili danneggiati
o resi inagibili dalla crisi sismica del 1997 e 1998  e,  in  Umbria,
del 2009, nel caso di ulteriore danneggiamento a causa  degli  eventi
sismici di cui all'articolo 1, che determini un'inagibilita'  indotta
di altri edifici ovvero pericolo  per  la  pubblica  incolumita',  si
applicano, nel limite delle  risorse  disponibili  anche  utilizzando
quelle gia' finalizzate per la predetta crisi sismica, le modalita' e
le condizioni previste dal presente decreto».
  9. All'articolo 14 del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) alla lettera a) del comma 1, le parole: « pubblici o paritari  »
sono sostituite dalle seguenti: « ad eccezione di quelli paritari » e
le parole: « e degli immobili  demaniali  o  di  proprieta'  di  enti
ecclesiastici  civilmente  riconosciuti,  formalmente  dichiarati  di
interesse storicoartistico ai sensi del codice dei beni  culturali  e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,
e successive modificazioni » sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  ,
degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio sanitarie
di proprieta'  pubblica  e  degli  immobili  di  proprieta'  di  enti
ecclesiastici  civilmente  riconosciuti,  formalmente  dichiarati  di
interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali  e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,
ed utilizzati per le esigenze di culto »;
  b) la lettera c) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
  «c) degli archivi, dei musei, delle biblioteche e delle chiese, che
a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a) »;
  c) alla lettera a) del comma 2, le parole: «predisporre e approvare
un piano delle opere pubbliche, comprensivo  degli  interventi  sulle
urbanizzazioni  dei  centri  o   nuclei   oggetto   degli   strumenti
urbanistici attuativi » sono sostituite dalle seguenti: « predisporre
e  approvare  un  piano  delle  opere  pubbliche,  comprensivo  degli
interventi sulle opere di  urbanizzazione  danneggiate  dagli  eventi
sismici o dagli interventi di ricostruzione eseguiti  in  conseguenza
di detti eventi ed ammissibili a contributo in quanto non  imputabili
a dolo o colpa degli operatori economici »;
  d) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
  «c) predisporre ed approvare un piano di  interventi  sui  dissesti
idrogeologici, comprensivo di quelli previsti sulle aree suscettibili
di instabilita' dinamica in fase  sismica  ricomprese  nei  centri  e
nuclei  interessati  dagli  strumenti  urbanistici   attuativi   come
individuate ai sensi dell'articolo  11,  comma  1,  lettera  c),  con
priorita' per dissesti che costituiscono pericolo per centri  abitati
ed infrastrutture »;
  e) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:
  «3-bis.1. In sede di approvazione dei piani di cui alle lettere a),
b), c), d) e f) del comma 2 del presente articolo ovvero con apposito
provvedimento  adottato  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  2,   il
Commissario   straordinario   puo'   individuare,    con    specifica
motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani,  che  rivestono
un'importanza essenziale ai fini della  ricostruzione  nei  territori
colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data  dal  24  agosto
2016. Per la realizzazione degli  interventi  di  cui  al  precedente
periodo, a cura di soggetti attuatori di cui all'articolo  15,  comma
1,  possono   applicarsi,   fino   alla   scadenza   della   gestione
commissariale di cui all'articolo 1, comma 4, ed entro i limiti della
soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice di  cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le  procedure  previste
dal comma 3-bis del presente articolo»;
  f) dopo il comma 3-sexies e' inserito il seguente:
  «3-septies. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 5  e  11
per gli interventi di ricostruzione privata, al  finanziamento  degli
interventi di urbanizzazione e di consolidamento dei centri e  nuclei
abitati oggetto di pianificazione urbanistica ed interessati da gravi
fenomeni di instabilita' dinamica in fase sismica che impediscono  il
recupero o la ricostruzione degli edifici destinati ad abitazione  ed
attivita' produttive gravemente danneggiati dal  sisma,  si  provvede
con le risorse di cui all'articolo 4»;
  g) al comma 4-bis e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «
Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 2, comma  2-bis,  del
presente decreto»;
  h) al comma 5, le parole: « Conferenza permanente » sono sostituite
dalle seguenti:  «  Conferenza  permanente  ovvero  della  Conferenza
regionale, nei casi previsti dal comma 4 dell'articolo 16, ».
  10. Le disposizioni di cui alle lettere a) e  b)  del  comma  9  si
applicano esclusivamente agli interventi  non  inseriti  in  uno  dei
programmi previsti dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, gia' approvati alla data di entrata in  vigore
della legge di conversione del presente decreto.
  11. L'articolo 15  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
e' sostituito dal seguente:
  «Art. 15 (Soggetti attuatori degli interventi relativi  alle  opere
pubbliche  e  ai  beni  culturali).  -  1.  Per  la  riparazione,  il
ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione  delle  opere
pubbliche e dei beni culturali, di cui all'articolo 14,  comma  1,  i
soggetti attuatori degli interventi sono:
  a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso gli
Uffici speciali per la ricostruzione;
  b) il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;
  c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  d) l'Agenzia del demanio;
  e) le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili in loro
proprieta' di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 14 e
di  importo  inferiore  alla  soglia  di  rilevanza  europea  di  cui
all'articolo 35 del codice di cui al decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50.
  2. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a)  del  comma
1, il Presidente  della  Regione  -  vice  commissario  con  apposito
provvedimento puo'  delegare  lo  svolgimento  di  tutta  l'attivita'
necessaria alla loro realizzazione ai Comuni o agli altri enti locali
interessati, anche in deroga alle previsioni contenute  nell'articolo
38 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  3. Relativamente agli interventi di cui alla lettera e)  del  comma
1, di importo superiore alla  soglia  di  rilevanza  europea  di  cui
all'articolo 35 del codice di cui al decreto  legislativo  18  aprile
2016, n.  50,  la  funzione  di  soggetto  attuatore  e'  svolta  dal
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo».
  12. All'articolo 16 del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 3, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
  «a-bis) approva, ai sensi dell'articolo 27 del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i progetti predisposti dai
soggetti di cui all'articolo 14, comma 4, e all'articolo 15, comma 1,
del presente decreto»;
  b) al comma 4, le parole: « e per quelli attuati dalle  Regioni  ai
sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera a), e dalle Diocesi ai sensi
del medesimo articolo 15, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: «
per quelli attuati dai soggetti di  cui  all'articolo  15,  comma  1,
lettere a) ed e), e comma 2 ».
  13. L'articolo 18  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
e' sostituito dal seguente:
  «Art. 18  (Centrale  unica  di  committenza).  -  1.  Salvo  quanto
previsto al comma 3, i soggetti attuatori  di  cui  all'articolo  15,
comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle
opere pubbliche ed  ai  beni  culturali  di  propria  competenza,  si
avvalgono di una centrale unica di committenza.
  2. La centrale unica di committenza e' individuata:
  a) per i soggetti attuatori di cui alla  lettera  a)  del  comma  1
dell'articolo  15,  nei  soggetti  aggregatori   regionali   di   cui
all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche in  deroga  al  limite
numerico previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9;
  b) per i soggetti attuatori di cui alle lettere b),  c)  e  d)  del
comma 1 dell'articolo 15,  nell'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.
  3. I soggetti  attuatori  di  cui  alla  lettera  e)  del  comma  1
dell'articolo 15  provvedono  in  proprio  alla  realizzazione  degli
interventi sulla base di appositi protocolli di  intesa  sottoscritti
con  il  Commissario  straordinario,  nei  quali  sono  stabilite  le
necessarie forme di raccordo tra le stazioni appaltanti e gli  Uffici
speciali per la ricostruzione territorialmente competenti,  anche  al
fine di assicurare l'effettuazione dei controlli di cui  all'articolo
32.
  4. Resta ferma la possibilita' per  i  soggetti  attuatori  di  cui
all'articolo 15, comma 1, lettera a),  e  al  comma  3  del  medesimo
articolo 15, di avvalersi, come centrale unica di committenza,  anche
dell'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo d'impresa S.p.A.
  5.  In  deroga  alle  previsioni  contenute  nell'articolo  9   del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i soggetti  aggregatori  regionali
di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo svolgono  le
funzioni di centrale unica di committenza  con  riguardo  ai  lavori,
servizi e forniture, afferenti gli interventi previsti al comma 1.
  6. Fermo l'obbligo della centrale unica di committenza di procedere
all'effettuazione   di   tutta   l'attivita'   occorrente   per    la
realizzazione degli interventi di cui all'articolo 14, i rapporti tra
i soggetti attuatori e la centrale unica di committenza sono regolati
da apposita convenzione. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del
presente comma,  determinati,  sulla  base  di  appositi  criteri  di
remunerativita', con decreto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma
1-bis, del decreto-legge 9  febbraio  2017,  n.  8,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, si fa fronte con  le
risorse di cui all'articolo 4, comma  3,  del  presente  decreto.  Il
Commissario  straordinario  con  proprio   provvedimento   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 2, disciplina le modalita' di trasferimento in
favore dei soggetti attuatori delle risorse economiche necessarie ».
  14. All'articolo 32 del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2. Le modalita' e gli interventi oggetto delle verifiche di cui al
comma  1  sono   disciplinati   con   accordi   tra   il   Presidente
dell'Autorita'    nazionale    anticorruzione,     il     Commissario
straordinario, i Presidenti delle Regioni  -  vice  commissari  e  le
centrali uniche di committenza di cui all'articolo 18.  Resta  ferma,
in  ogni  caso,  la  funzione  di   coordinamento   del   Commissario
straordinario nei rapporti con l'Autorita' nazionale  anticorruzione,
da  attuare  anche  tramite  l'istituzione  di  un'unica  piattaforma
informatica per la gestione del flusso  delle  informazioni  e  della
documentazione  relativa  alle  procedure  di  gara  sottoposte  alle
verifiche di cui al comma 1. Con i provvedimenti di cui  all'articolo
2, comma 2, sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente
comma, nonche' le modalita' per il monitoraggio  della  ricostruzione
pubblica e privata, attraverso la banca dati di cui  all'articolo  13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e gli altri sistemi informatici
connessi alle attivita' di ricostruzione».
  15.  Agli   eventuali   oneri   derivanti   dall'attuazione   delle
disposizioni di cui al comma 14 si provvede con  le  risorse  di  cui
all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
  16. All'articolo 34, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, le parole: « pubblica e » sono soppresse.
  17. All'articolo 50 del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «  Al
personale della struttura e' riconosciuto  il  trattamento  economico
accessorio corrisposto al personale dirigenziale e  non  dirigenziale
della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  nel  caso  in  cui  il
trattamento   economico    accessorio    di    provenienza    risulti
complessivamente inferiore.  Al  personale  non  dirigenziale  spetta
comunque  l'indennita'  di  amministrazione  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri. »;
  b) al comma 3-bis:
  1) all'alinea, dopo le  parole:  «  trattamento  economico  »  sono
inserite le seguenti: « fondamentale ed accessorio » e le  parole:  «
viene corrisposto secondo le seguenti  modalita'  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « e' anticipato dalle amministrazioni di  provenienza
e corrisposto secondo le seguenti modalita' »;
  2) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
  «a) le amministrazioni statali  di  provenienza,  ivi  comprese  le
Agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e
le universita' provvedono, con oneri a proprio carico  esclusivo,  al
pagamento   del   trattamento   economico    fondamentale,    nonche'
dell'indennita'   di   amministrazione.   Qualora   l'indennita'   di
amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il  personale
della  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri,   il   Commissario
straordinario  provvede  al  rimborso  delle  sole  somme   eccedenti
l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;
  b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di  cui  alla
lettera a) il trattamento economico fondamentale  e  l'indennita'  di
amministrazione   sono   a   carico   esclusivo    del    Commissario
straordinario»;
  c) al comma 3-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  «Il
trattamento economico del personale dirigenziale di cui  al  presente
comma e' corrisposto secondo le modalita' indicate nelle lettere  a),
b) e c) del comma 3-bis. Il  Commissario  straordinario  provvede  al
rimborso delle somme  anticipate  dalle  amministrazioni  statali  di
appartenenza del personale dirigenziale e non dirigenziale  assegnato
alla struttura commissariale mediante versamento ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato per  essere  riassegnate  entro
l'anno di competenza all'apposito capitolo dello stato di  previsione
dell'amministrazione di appartenenza »;
  d) al comma 6 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «  Il
Commissario  straordinario  nomina  con  proprio  provvedimento   gli
esperti di cui all'articolo 2, comma 3, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 settembre 2016 »;
  e) al comma 7,  lettera  b),  le  parole:  «  ,  nelle  more  della
definizione di  appositi  accordi  nell'ambito  della  contrattazione
integrativa decentrata, » sono soppresse, le parole: « fino al 30 per
cento » sono sostituite dalle seguenti: « del 30 per  cento  »  e  le
parole: « fino al 20 per cento » sono sostituite  dalle  seguenti:  «
del 20 per cento »;
  f)  al  comma  7,  lettera  c),  le  parole:  «  nelle  more  della
definizione di  appositi  accordi  nell'ambito  della  contrattazione
integrativa decentrata » sono soppresse;
  g) al comma 7-bis, dopo le parole: « al comma 7 » sono inserite  le
seguenti: « , lettere a), b) e c), »;
  h) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con  uno
o piu' provvedimenti del Commissario straordinario, adottati ai sensi
dell'articolo  2,  comma  2,   sono   stabilite   le   modalita'   di
liquidazione,  di  rimborso  e  di   eventuale   anticipazione   alle
amministrazioni di appartenenza del personale di cui ai commi  3-bis,
3-ter e 3-quater, delle necessarie risorse economiche ».
  18. Al fine di consentire la rapida realizzazione degli  interventi
inseriti nei programmi di cui all'articolo 14  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, con apposita ordinanza commissariale, ai sensi
e per gli effetti dell'articolo 2, comma  2,  del  medesimo  decreto,
sono disciplinate la costituzione del  fondo  previsto  dall'articolo
113 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e
la  ripartizione  delle  relative  risorse.  L'ordinanza  di  cui  al
precedente periodo e' adottata entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  19. In deroga alle  previsioni  dell'articolo  157,  comma  3,  del
codice  di  cui  al  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,
relativamente  agli   interventi   di   cui   all'articolo   14   del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le attivita' di  progettazione,
direzione  lavori,  direzione  dell'esecuzione,  coordinamento  della
sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza  in
fase di  esecuzione,  collaudo,  indagine  e  attivita'  di  supporto
possono  essere  affidate  anche  al  personale  assunto  secondo  le
modalita' previste dagli articoli 3 e  50-bis  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229. Fermi restando le incompatibilita' e i divieti
previsti  dalla  legislazione  vigente,  il  personale  di   cui   al
precedente periodo puo' svolgere anche le  funzioni  di  responsabile
unico del  procedimento  ai  sensi  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  20. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 3-bis, le parole: « e non rinnovabili » sono  soppresse
ed e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «  I  contratti  di
collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo
possono essere rinnovati, anche in  deroga  al  limite  previsto  dal
comma 3-quinquies del presente articolo, per una sola volta e per una
durata non superiore al 31 dicembre 2018, limitatamente  alle  unita'
di personale  che  non  sia  stato  possibile  reclutare  secondo  le
procedure di cui al comma 3 »;
  b) al comma 3-quater e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «
Con uno o piu' provvedimenti adottati secondo le  modalita'  previste
dal precedente periodo,  e'  disposta  l'assegnazione  delle  risorse
finanziarie necessarie per il rinnovo fino alla data del 31  dicembre
2018 dei contratti previsti dal comma 3-bis ».
  21. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30  dicembre  2016,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2017,
n. 19, le  parole:  «  31  dicembre  2017  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « 31 dicembre 2018 » ed e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo: « Con riguardo  alle  attivita'  economiche  nonche'  per  i
soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di  abitazione,
inagibile o distrutta, localizzate  in  una  "zona  rossa"  istituita
mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il  24
agosto  2016  e  la  data  di  entrata  in  vigore   della   presente
disposizione, il termine di  sospensione  dei  pagamenti  di  cui  al
medesimo articolo 48, comma  1,  lettera  g),  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, e' fissato al 31 dicembre 2020 ».
  22.  Nei  casi  previsti  dal  comma   6   dell'articolo   14   del
decreto-legge   30   dicembre   2016,   n.   244,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, i beneficiari dei
mutui  o  dei  finanziamenti  possono  optare  tra   la   sospensione
dell'intera rata e quella della  sola  quota  capitale,  senza  oneri
aggiuntivi per il mutuatario.  Entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
banche e gli intermediari finanziari informano i beneficiari,  almeno
mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel  proprio  sito
internet, della possibilita' di chiedere la sospensione  delle  rate,
indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonche' il
termine,  non  inferiore  a  trenta  giorni,  per  l'esercizio  della
facolta'  di  sospensione.  Qualora  la   banca   o   l'intermediario
finanziario non fornisca  tali  informazioni  nei  termini  e  con  i
contenuti prescritti, sono sospese fino al 31  dicembre  2018,  nelle
ipotesi previste dal primo periodo del citato comma  6  dell'articolo
14 del decreto-legge n. 244 del 2016,  ovvero  fino  al  31  dicembre
2020, nelle ipotesi previste dal secondo periodo del  medesimo  comma
6, senza oneri  aggiuntivi  per  il  beneficiario  del  mutuo  o  del
finanziamento, le rate in scadenza entro la predetta data.  Entro  il
termine del 30 giugno 2018, il Commissario straordinario del  Governo
e l'Associazione bancaria italiana provvedono alla sottoscrizione  di
un accordo per la ridefinizione dei piani di ammortamento dei mutui e
dei finanziamenti sospesi ai sensi dell'articolo  14,  comma  6,  del
decreto-legge   30   dicembre   2016,   n.   244,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.
  23. All'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  aprile  2017,  n.
45, al  quarto  periodo,  le  parole:  «  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti  e  il  Ministro  dello  sviluppo  economico  »  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «  con  decreto  del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro  dell'economia  e
delle finanze ed il Ministro dello sviluppo economico ».
  24.  Limitatamente   ai   soggetti   danneggiati   che   dichiarino
l'inagibilita' del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio
professionale o dell'azienda, ai sensi del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
trasmissione della dichiarazione agli enti competenti, la sospensione
prevista dall'articolo 48, comma  2,  del  decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016,  n.  229,  come  prorogato  dall'articolo  14,  comma  2,   del
decreto-legge   30   dicembre   2016,   n.   244,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e' differita alla
data del 31  maggio  2018.  Non  si  fa  luogo  al  rimborso  o  alla
restituzione delle somme gia' versate alla data di entrata in  vigore
della legge di conversione del presente decreto.
  25. Le autorita' di regolazione di cui all'articolo  48,  comma  2,
del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.   189,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,  n.  229,  con  propri
provvedimenti adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  disciplinano
le modalita' di rateizzazione per un periodo non inferiore a 36  mesi
delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi  del  comma
24 nonche' del citato articolo 48 ed introducono agevolazioni,  anche
di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni di cui
agli allegati 1, 2 e 2-bis del  medesimo  decreto-legge  n.  189  del
2016,  individuando  anche  le  modalita'  per  la  copertura   delle
agevolazioni  stesse  attraverso  specifiche  componenti  tariffarie,
facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
  26. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017,  n.  45,
le parole: « dalla fine del periodo di sospensione » sono  sostituite
dalle seguenti: « dal 1° giugno 2018 ».
  27. I Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, nel rispetto delle altre  condizioni  previste
dall'articolo 3-quater  del  decreto-legge  31  marzo  2005,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31  maggio  2005,  n.  88,
possono stipulare anche  con  altri  Comuni  appartenenti  a  Regioni
diverse convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale o aderire  a
convenzioni gia' in atto, anche se non posti in posizione di confine.
  28. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, le parole: « diritti reali di  garanzia  »,  ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: « diritti reali di godimento ».
  29. All'articolo 44, comma  2-bis,  del  decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229, le parole: « per la durata di un anno » sono sostituite
dalle seguenti: « per la durata di due anni  »  ed  e'  aggiunto,  in
fine, il seguente periodo: « Nei comuni di cui agli allegati 1,  2  e
2-bis  del  presente  decreto,  i  limiti  previsti   dal   comma   4
dell'articolo 79 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, per la fruizione di permessi e di  licenze  sono
aumentati rispettivamente a 48 ore lavorative al mese, elevate  a  96
ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti ».
  30. All'articolo 67-ter, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, le parole: « Dal 2021 »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « Dal 2023 ».
  31. All'articolo 11  del  decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,  n.  125,
dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
  «9-bis.  Al  fine  di  garantire   un   celere   ripristino   della
funzionalita'  degli   immobili   adibiti   ad   uso   scolastico   e
universitario nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009,  gli
interventi di riparazione e  ricostruzione  possono  essere  attuati,
fino alla data del 31 dicembre 2019 ed entro i limiti della soglia di
rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, applicando  per  l'affidamento  di
lavori, servizi e forniture le  procedure  di  cui  all'articolo  63,
commi 1 e 6, del medesimo codice di cui  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016,  n.  50.  Nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,
concorrenza  e  rotazione,  l'invito,  contenente  l'indicazione  dei
criteri di aggiudicazione dell'appalto, e' rivolto,  sulla  base  del
progetto definitivo, ad almeno cinque  operatori  economici  iscritti
nell'elenco degli operatori economici di cui all'articolo  67-quater,
comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.  I  lavori  vengono
affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una
commissione giudicatrice costituita secondo  le  modalita'  stabilite
dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile  2016,
n. 50.
  9-ter. Per la  realizzazione  degli  interventi  di  riparazione  e
ricostruzione  degli   immobili   adibiti   ad   uso   scolastico   e
universitario, di  cui  al  comma  9-bis,  i  soggetti  attuatori  si
avvalgono del Provveditorato interregionale per  le  opere  pubbliche
per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna o di uno  degli  enti  iscritti
nell'elenco dei  soggetti  aggregatori  di  cui  all'articolo  9  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno  2014,  n.  89,  istituito  presso  l'Autorita'
nazionale anticorruzione.
  9-quater.  Agli  interventi  di  cui  al  comma  9-bis  si  applica
l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le modalita' e
gli interventi oggetto delle verifiche di cui al  precedente  periodo
sono  disciplinati  mediante  apposito  accordo  tra  il   presidente
dell'Autorita' nazionale anticorruzione,  i  soggetti  attuatori,  il
citato Provveditorato per le opere  pubbliche  e  gli  enti  iscritti
nell'elenco dei  soggetti  aggregatori  di  cui  all'articolo  9  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 ».
  32.  Dal  1°  maggio  2018,  gli   Uffici   territoriali   per   la
ricostruzione  costituiti  dai  comuni  ai  sensi   dell'articolo   3
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013  del
23  marzo  2012  e  del  decreto  del  Commissario  delegato  per  la
ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno
2012 sono soppressi.  E'  altresi'  soppresso  il  Comitato  di  Area
omogenea di cui all'articolo 4 del decreto del  Commissario  delegato
per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29
giugno 2012. Tutte le competenze affidate  agli  Uffici  territoriali
per la  ricostruzione  ai  sensi  dell'articolo  1  del  decreto  del
Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della  Regione
Abruzzo n.  131  del  29  giugno  2012  sono  trasferite  all'Ufficio
speciale per la  ricostruzione  dei  comuni  del  cratere,  istituito
dall'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Il personale in servizio, alla data del 1° maggio  2018,  presso  gli
Uffici  territoriali  per  la  ricostruzione,  assegnato  alle   aree
omogenee ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, continua a svolgere le attivita'  di  competenza
dei soppressi Uffici  territoriali  per  la  ricostruzione  sotto  la
direzione e il  coordinamento  esclusivi  del  titolare  dell'Ufficio
speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, che con propria
determinazione  provvede  anche  alla  sistemazione   logistica   del
suddetto personale. Il personale in servizio, alla data del 1° maggio
2018, presso gli Uffici territoriali per la ricostruzione, assunto  a
tempo determinato dai comuni, e' trasferito agli stessi comuni fino a
scadenza dei contratti in essere. Nelle more della soppressione degli
Uffici territoriali per la ricostruzione,  il  titolare  dell'Ufficio
speciale adotta,  esercitando  il  potere  di  coordinamento  di  cui
all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
tutti i provvedimenti organizzativi e gestionali necessari al fine di
garantire lo svolgimento delle attivita' di competenza  degli  Uffici
territoriali per  la  ricostruzione  e  gestire  con  gradualita'  il
processo di soppressione di detti Uffici. L'Ufficio speciale  per  la
ricostruzione dei comuni del cratere puo',  tramite  convenzioni  con
comuni, aprire sportelli in una o piu' sedi degli Uffici territoriali
per la ricostruzione soppressi, cui affidare in tutto o  in  parte  i
compiti gia' di competenza degli Uffici territoriali medesimi.
  33. E' istituita una sezione speciale dell'Anagrafe antimafia degli
esecutori prevista dall'articolo 30, comma 6,  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, in cui  confluisce  l'elenco  degli  operatori
economici di cui all'articolo 67-quater, comma 9,  del  decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134. Alla sezione speciale si  applicano,  in  quanto
compatibili,  le  disposizioni  generali  che   regolano   l'Anagrafe
antimafia degli esecutori  di  cui  all'articolo  30,  comma  6,  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15  dicembre  2016,  n.  229.  La  tenuta  della  sezione
speciale con i relativi adempimenti e'  affidata  alla  Struttura  di
missione di cui  all'articolo  30,  comma  1,  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229.
  34. All'articolo 1, comma 492, lettera 0a), della legge 11 dicembre
2016, n. 232, dopo le parole: « individuati ai sensi » sono  inserite
le seguenti: « dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile  2009,  n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
».
  35.  Il  termine  di  cui  all'articolo  67-ter,   comma   3,   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse
umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unita', assegnata
a ciascuno degli Uffici speciali  per  la  ricostruzione  di  cui  al
medesimo articolo 67-ter, comma 2,  e'  prorogato  fino  31  dicembre
2020.
  36. I contratti a tempo determinato stipulati con il  personale  in
servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato
all'esito della procedura comparativa pubblica, di  cui  alle  Intese
sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la  citta'  dell'Aquila,
del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale  per  i
comuni  del  cratere,  del  9-10  agosto  2012,  stipulate  ai  sensi
dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
possono essere prorogati fino al  31  dicembre  2020,  alle  medesime
condizioni giuridiche ed economiche, anche  in  deroga  alla  vigente
normativa in materia di vincoli alle assunzioni a  tempo  determinato
presso le  amministrazioni  pubbliche.  Alle  proroghe  dei  suddetti
contratti, eseguite in deroga alla legge,  non  sono  applicabili  le
sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa  la  sanzione
della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
  37. Agli oneri derivanti dall'applicazione  delle  disposizioni  di
cui ai commi 35 e 36,  quantificati  nel  limite  di  spesa  di  euro
2.320.000, comprensivo  del  trattamento  economico  previsto  per  i
titolari degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo  67-ter,  comma
3,  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per ciascuno  degli
anni 2019  e  2020,  si  provvede  mediante  l'utilizzo  delle  somme
stanziate dalla tabella E della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,
recante  il  rifinanziamento  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo  7-bis  del  decreto-legge  26  aprile  2013,   n.   43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  giugno  2013,  n.  71,
nell'ambito della  quota  destinata  dal  CIPE  al  finanziamento  di
servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma
437 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  38. Per gli anni 2019 e 2020, al fine di  completare  le  attivita'
finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale  e
occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6  aprile  2009,  i
comuni del cratere sismico sono autorizzati a prorogare o  rinnovare,
alle  medesime  condizioni  giuridiche  ed  economiche,  i  contratti
stipulati ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 3771  del  19  maggio  2009,  e  successive
modificazioni, in deroga alla vigente normativa in materia di vincoli
alle  assunzioni  a  tempo  determinato  presso  le   amministrazioni
pubbliche. Alle proroghe o ai rinnovi dei suddetti contratti eseguiti
in deroga alla legge non sono applicabili le sanzioni previste  dalla
normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione  del
contratto   a   tempo    indeterminato.    Agli    oneri    derivanti
dall'applicazione del presente comma, quantificati, sulla base  delle
esigenze  effettive  documentate  dalle  amministrazioni  centrali  e
locali istituzionalmente preposte all'attivita' della  ricostruzione,
nel limite di spesa di euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e  di
euro 1.152.209 per i comuni del cratere per ciascuna  annualita',  si
provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate  dalla  tabella  E
della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  nell'ambito  della  quota
destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di  natura  tecnica  e
assistenza qualificata.
  39. L'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 9  febbraio  2017,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  aprile  2017,  n.
45, e' abrogato.
  40. Nei centri storici, come determinati ai sensi dell'articolo  2,
lettera A), del decreto del Ministro dei  lavori  pubblici  2  aprile
1968, n. 1444, o negli ambiti oggetto del piano di  ricostruzione  di
cui all'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 28  aprile  2009,
n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,  n.
77, i comuni del cratere del sisma  del  2009,  diversi  dall'Aquila,
possono predisporre un programma coordinato di interventi, connessi e
complementari  agli  interventi  di  ricostruzione  pubblica,  ove  i
suddetti interventi non siano stati gia' eseguiti,  finalizzati  alla
riqualificazione degli spazi pubblici e della rete viaria, alla messa
in sicurezza del  territorio  e  delle  cavita'  danneggiate  o  rese
instabili dal sisma e al miglioramento della dotazione di reti  delle
infrastrutture di servizi. Il programma di interventi e'  predisposto
e adottato dai comuni entro centoventi giorni dalla data  di  entrata
in vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  in
coerenza con i piani di  ricostruzione  approvati.  Il  programma  di
interventi e' sottoposto alla verifica dell'Ufficio speciale  per  la
ricostruzione dei comuni del cratere  per  il  parere  di  congruita'
tecnico-economica.  Gli  interventi   approvati   sono   oggetto   di
programmazione ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del  decreto-legge
19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
agosto 2015, n. 125, e sono attuati a valere sulle risorse  destinate
alla ricostruzione.  L'Ufficio  speciale  per  la  ricostruzione  dei
comuni del cratere dispone, con propria determinazione, i criteri per
la valutazione  della  connessione  e  della  complementarieta'  agli
interventi di ricostruzione pubblica.
  41. Gli assegnatari di alloggi di societa' cooperativa a proprieta'
indivisa situati nei territori individuati ai sensi  dell'articolo  1
del  decreto-legge  28  aprile   2009,   n.   39,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  24  giugno  2009,  n.  77,  adibiti  ad
abitazione principale alla data del 6 aprile  2009,  che  hanno  gia'
beneficiato del contributo per l'acquisto di  abitazione  equivalente
di cui all'articolo 3  del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.  77,  e
all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del  Consiglio
dei ministri n. 3790 del 9 luglio  2009,  sono  tenuti  a  cedere  al
comune i diritti inerenti la partecipazione  alla  ricostruzione  del
complesso   edilizio   della   cooperativa.    Restano    a    carico
dell'assegnatario tutte  le  obbligazioni  passive  inerenti  la  sua
qualita' di socio. Alla completa ricostruzione del complesso edilizio
la proprieta' della quota passa al comune.
  42. Per i titolari di contratti stipulati  ai  sensi  dell'articolo
3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   le
amministrazioni presso  cui  gli  stessi  abbiano  prestato  la  loro
attivita' possono bandire, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il
piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  e  ferma  restando  la
garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della
relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali  riservate,  in
misura non superiore al 50 per cento dei posti messi a  concorso,  al
suddetto personale non dirigenziale che  possegga  tutti  i  seguenti
requisiti:
  a) risulti titolare di un contratto di lavoro flessibile  stipulato
ai sensi del citato articolo 3-bis,  comma  8,  del  decreto-legge  6
luglio  2012,  n.  95,  presso  l'amministrazione  che  bandisce   il
concorso;
  b)  in  forza  di  uno  o  piu'  contratti   stipulati   ai   sensi
dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
abbia prestato, alla data del  31  dicembre  2017,  almeno  tre  anni
continuativi di attivita' presso l'amministrazione  che  bandisce  il
concorso.
  43. A far  data  dal  2  gennaio  2019,  il  perimetro  dei  comuni
dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20  e  29  maggio  2012  ed
interessati dalla proroga dello stato di emergenza e  della  relativa
normativa emergenziale, precedentemente individuato dal  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze  1°  giugno  2012,  richiamato
dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.  122,  e  integrato
dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  e'
cosi'  ridotto:  Bastiglia,  Bomporto,  Bondeno,  Camposanto,  Carpi,
Cavezzo,  Cento,  Concordia  sulla  Secchia,  Crevalcore,   Fabbrico,
Ferrara,  Finale  Emilia,  Galliera,  Guastalla,  Luzzara,   Medolla,
Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino,
Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San
Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda.
I Presidenti delle regioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1°  agosto  2012,  n.  122,  in  qualita'  di  Commissari
delegati,  possono  procedere   con   propria   ordinanza,   valutato
l'effettivo avanzamento dell'opera di  ricostruzione,  a  ridurre  il
perimetro  dei  comuni  interessati  dalla  proroga  dello  stato  di
emergenza e della relativa normativa emergenziale.
  44. Il termine di scadenza dello  stato  di  emergenza  conseguente
agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui  all'articolo  1,
comma 3, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.  74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,  e'  ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 2020, al fine di  garantire  la  continuita'
delle  procedure  connesse  all'attivita'  di   ricostruzione.   Alle
conseguenti attivita' e alle relative  spese  si  fa  fronte  con  le
risorse previste a legislazione vigente.
                             Art. 2-ter

Contributi  alle  aziende  agropastorali   della   regione   Sardegna
  interessate da eventi climatici avversi nel 2017

  1. Ai fini di perseguire il ripristino del potenziale produttivo  e
di valorizzare e promuovere la commercializzazione dei  prodotti  del
settore agropastorale della regione Sardegna, colpito nel  corso  del
2017 da emergenze  climatiche  e  fenomeni  atmosferici  acuti,  alla
regione Sardegna e' assegnato un contributo di 10 milioni di euro per
l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per  l'anno  2018  da  erogare  a
titolo  di  concorso  all'attivita'  di  indennizzo  per  le  aziende
agropastorali della regione Sardegna interessate da eventi  climatici
avversi nel corso del 2017.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro  per
l'anno 2017 e a 15 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede:
  a)  quanto  a  5  milioni  di  euro  per  l'anno   2017,   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  b)  quanto  a  5  milioni  di  euro  per  l'anno   2017,   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2017-2019,
nell'ambito del programma « Fondi  di  riserva  e  speciali  »  della
missione « Fondi  da  ripartire  »  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,  allo  scopo
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
  c)  quanto  a  15  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,   mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
                               Art. 3

                  Estensione Split payment a tutte
                 le societa' controllate dalla P.A.

  1. All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della  Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
  «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano  anche  alle
operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:
  0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese
le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
  0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di  cui  al
comma 1 per una percentuale complessiva del fondo  di  dotazione  non
inferiore al 70 per cento;
  a) societa' controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo  comma,
n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri e dai Ministeri;
  b) societa' controllate direttamente  o  indirettamente,  ai  sensi
dell'articolo 2359,  primo  comma,  n.  1),  del  codice  civile,  da
amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e  societa'  di
cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);
  c)  societa'  partecipate,  per  una  percentuale  complessiva  del
capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni  pubbliche
di cui al comma 1 o da enti e societa' di cui alle lettere 0a),  0b),
a) e b);
  d) societa' quotate  inserite  nell'indice  FTSE  MIB  della  Borsa
italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore  aggiunto;
con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di  cui  al
comma 1 puo' essere individuato un indice alternativo di  riferimento
per il mercato azionario. ».
  2. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanarsi entro  quarantacinque  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono stabilite le  modalita'  di  attuazione  delle
norme di cui al comma 1.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere  dal
1º gennaio 2018 e si applicano alle operazioni per le quali e' emessa
fattura a partire dalla medesima data.
                               Art. 4

          Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari
                     e in materia di audiovisivo

  1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  0a) al comma 1, le parole: « alle imprese e ai lavoratori  autonomi
» sono sostituite dalle  seguenti:  «  alle  imprese,  ai  lavoratori
autonomi e agli enti non commerciali » e dopo le parole: « quotidiana
e periodica » sono inserite le seguenti: « anche on line »;
    a) il primo, secondo e terzo periodo del comma 3 sono  sostituiti
dai seguenti: « Per la concessione del credito di imposta di  cui  al
comma 1 e' autorizzata la spesa di 62,5 milioni di  euro  per  l'anno
2018, che costituisce  tetto  di  spesa.  Agli  oneri  derivanti  dal
periodo precedente, pari a 62,5 milioni di euro per l'anno  2018,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   per   il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui  all'articolo  1
della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del  Fondo
e' da imputare per 50 milioni di  euro  sulla  quota  spettante  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e  per  12,5  milioni  di  euro
sulla quota spettante  al  Ministero  dello  sviluppo  economico.  Le
risorse destinate al riconoscimento del  credito  d'imposta  medesimo
sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di  previsione  del
Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  sono  trasferite  nella
contabilita' speciale n. 1778  "Agenzia  delle  entrate  -  fondi  di
bilancio"  per  le  necessarie  regolazioni  contabili.  Agli   oneri
derivanti dall'attuazione del comma 2 si provvede  mediante  utilizzo
delle  risorse  del  Fondo  per   il   pluralismo   e   l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016,
n. 198. »;
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Ai fini della
prima applicazione del comma 1, una quota pari a 20 milioni di  euro,
a valere sulla quota di spettanza della Presidenza del Consiglio  dei
ministri  dello  stanziamento  relativo   all'annualita'   2018,   e'
destinata al  riconoscimento  del  credito  d'imposta  esclusivamente
sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa  quotidiana
e periodica, anche online, di cui al comma 1 effettuati dal 24 giugno
2017 al 31 dicembre 2017, purche' il loro valore superi almeno dell'1
per  cento  l'ammontare  degli  analoghi  investimenti   pubblicitari
effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi  di  informazione
nel corrispondente periodo dell'anno 2016.».
  2. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 2013, n. 112, la
lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) legge 12 novembre  2016,
n. 220, recante "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo";  »  e  la
lettera e) e' soppressa.
                               Art. 5

       Sterilizzazione incremento aliquote IVA per l'anno 2018

  1. All'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  1) alla lettera a), le  parole  «  e'  incrementata  di  1,5  punti
percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,5 punti  percentuali
a decorrere dal 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle  seguenti:  «
e' incrementata di 1,14 punti percentuali dal 1° gennaio  2018  e  di
ulteriori 0,86 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019»;
  2) alla lettera c), le parole « 350 milioni di euro per l'anno 2019
e ciascuno degli anni successivi; » sono sostituite dalle seguenti: «
10 milioni di euro per l'anno 2019 e 350 milioni di euro per ciascuno
degli anni successivi ».
                             Art. 5-bis

Modifica all'articolo 39-quater del decreto  legislativo  26  ottobre
                            1995, n. 504

  1. All'articolo  39-quater  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il comma  4  e'  sostituito  dal
seguente:
  «4. Il termine per la conclusione  dei  procedimenti,  che  decorre
dalla data di ricevimento della richiesta presentata dal  fabbricante
o  dall'importatore,  e'  di  quarantacinque   giorni   sia   per   i
procedimenti di cui al comma 1 che per  i  provvedimenti  di  cui  al
comma 2».
                             Art. 5-ter

            Decorrenza di disposizioni fiscali contenute
                    nel codice del terzo settore

  1. All'articolo 99, comma 3, del codice del terzo settore,  di  cui
al decreto legislativo 2 agosto 2017,  n.  117,  le  parole:  «  Fino
all'abrogazione di cui all'articolo 102, comma 2, lettera h), »  sono
sostituite dalle  seguenti:  «  A  decorrere  dal  periodo  d'imposta
successivo  a  quello  in  corso  al  31   dicembre   2017   e   fino
all'abrogazione di cui all'articolo 102, comma 2, lettera h), ».
                            Art. 5-quater

Detrazione fiscale per contributi associativi versati  alle  societa'
                          di mutuo soccorso

  1.  All'articolo  83,  comma  5,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 2 agosto 2017, n.  117,  le  parole:  «  per  un  importo
superiore a 1.300 euro » sono sostituite dalle  seguenti:  «  per  un
importo non superiore a 1.300 euro ».
                          Art. 5-quinquies

         Detraibilita' degli alimenti a fini medici speciali

  1. All'articolo 15, comma 1, lettera  c),  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in  materia  di  detrazione  per
oneri, dopo le parole: « per protesi dentarie e sanitarie in genere »
sono inserite le seguenti: « ,  nonche'  dalle  spese  sostenute  per
l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione
A1 del Registro nazionale di  cui  all'articolo  7  del  decreto  del
Ministro della sanita'  8  giugno  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 154 del  5  luglio  2001,  con  l'esclusione  di  quelli
destinati ai lattanti ». La disposizione di cui al periodo precedente
si applica limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre
2017 e al 31 dicembre 2018.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma  1,  pari  a  20
milioni di euro per l'anno 2018 e a 11,4 milioni di euro  per  l'anno
2019, si provvede:
  a)  quanto  a  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,   mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
  b) quanto  a  11,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  3. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di  8,6  milioni  di  euro  nell'anno  2020.  Ai
relativi oneri si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  delle
maggiori entrate derivanti dal comma 1.
                            Art. 5-sexies

Interpretazione autentica dell'articolo 104 del decreto legislativo 2
                         agosto 2017, n. 117

  1. L'articolo 104 del codice di cui al decreto legislativo 2 agosto
2017, n. 117, si interpreta nel senso che  i  termini  di  decorrenza
indicati nei commi 1 e 2 valgono anche  ai  fini  dell'applicabilita'
delle  disposizioni   fiscali   che   prevedono   corrispondentemente
modifiche o abrogazioni di disposizioni vigenti prima della  data  di
entrata in vigore del medesimo codice di cui al  decreto  legislativo
n. 117 del 2017.  Pertanto,  le  disposizioni  di  carattere  fiscale
richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102, comma 1,  del  medesimo
codice di cui al decreto legislativo n. 117  del  2017  continuano  a
trovare applicazione  senza  soluzione  di  continuita'  fino  al  31
dicembre 2017.
                           Art. 5-septies

Disposizioni in materia di collaborazione volontaria per  l'emersione
                   di redditi prodotti all'estero

  1. Le attivita' depositate e le somme detenute su conti correnti  e
sui libretti di risparmio all'estero alla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, in violazione  degli
obblighi di  dichiarazione  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, da soggetti fiscalmente  residenti
in Italia ovvero dai loro eredi, in precedenza residenti  all'estero,
iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti  all'estero  (AIRE)  o
che  hanno  prestato  la  propria   attivita'   lavorativa   in   via
continuativa all'estero in zona di frontiera o  in  Paesi  limitrofi,
derivanti da redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 6, comma
1, lettere c) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,
possono essere regolarizzate, anche ai fini delle imposte sui redditi
prodotti dalle stesse, con il versamento del 3 per cento  del  valore
delle attivita' e della giacenza al 31  dicembre  2016  a  titolo  di
imposte, sanzioni e interessi.
  2. Il comma 1 del presente articolo si applica anche alle somme  ed
alle attivita' derivanti dalla  vendita  di  beni  immobili  detenuti
nello Stato estero di prestazione della propria attivita'  lavorativa
in via continuativa.
  3. L'istanza di regolarizzazione puo' essere trasmessa fino  al  31
luglio  2018  e  gli  autori  delle  violazioni  possono   provvedere
spontaneamente al versamento in un'unica soluzione di  quanto  dovuto
entro il 30  settembre  2018,  senza  avvalersi  della  compensazione
prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
241, e successive modificazioni. Il versamento puo' essere  ripartito
in tre rate mensili consecutive di  pari  importo;  in  tal  caso  il
pagamento della  prima  rata  deve  essere  effettuato  entro  il  30
settembre   2018.   Il    perfezionamento    della    procedura    di
regolarizzazione avviene dal momento del versamento di quanto  dovuto
in un'unica soluzione o dell'ultima rata.
  4. Anche in deroga all'articolo 3 della legge 27  luglio  2000,  n.
212, i termini di cui all'articolo  43  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,  all'articolo  57  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18  dicembre  1997,
n. 472, che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono fissati  al
30 giugno 2020 limitatamente alle  somme  e  alle  attivita'  oggetto
della procedura di regolarizzazione ai sensi del presente articolo.
  5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  sono
emanate le ulteriori disposizioni necessarie per  l'attuazione  delle
norme di cui ai commi precedenti.
  6. Il presente articolo non si applica alle attivita' ed alle somme
gia' oggetto di  collaborazione  volontaria  di  cui  alla  legge  15
dicembre 2014, n. 186, e al decreto-legge 30 settembre 2015, n.  153,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n.  187.
Non si da' luogo al rimborso delle somme gia' versate.
                            Art. 5-octies

Norma interpretativa dell'articolo  12  del  decreto-legge  28  marzo
                             1997, n. 79

  1. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997,  n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  maggio  1997,  n.
140, come sostituito dall'articolo  3,  comma  165,  della  legge  24
dicembre 2003, n. 350, si interpreta nel senso che le somme derivanti
dall'applicazione del comma 1 del medesimo articolo 12 affluiscono ad
appositi fondi destinati al personale dell'Amministrazione al fine di
incentivare le attivita'  di  cui  al  citato  comma  1,  per  essere
assegnate sulla base di criteri individuati in sede di contrattazione
integrativa, che tengano conto del raggiungimento degli obiettivi  di
performance assegnati.
Titolo II
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI MISSIONI INTERNAZIONALI, FORZE DI
POLIZIA E MILITARI
                               Art. 6

             Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145
                 e disposizioni in materia contabile

  1. Alla legge 21 luglio 2016, n. 145, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 2:
  1)  dopo  il  comma  2,  e'  inserito  il  seguente:  «  2-bis.  Le
deliberazioni trasmesse dal Governo alle Camere, di cui al  comma  2,
sono corredate della  relazione  tecnica  sulla  quantificazione  dei
relativi oneri, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. »;
  1-bis) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « dell'economia e
delle finanze, » sono  inserite  le  seguenti:  «  da  emanare  entro
sessanta giorni dalla data di approvazione degli atti di indirizzo di
cui al comma 2, »;
  2) al comma 4, le parole « al  fabbisogno  finanziario  di  cui  al
medesimo comma 2 » sono sostituite dalle  seguenti:  «  alle  risorse
iscritte sul fondo di cui all'articolo 4 » e la parola «  mensili  »,
ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: « trimestrali »;
  3) dopo  il  comma  4  e'  aggiunto  il  seguente:  «  4-bis.  Fino
all'emanazione dei decreti di cui al comma 3, per assicurare  l'avvio
delle missioni di cui al comma 2, entro dieci giorni  dalla  data  di
presentazione delle deliberazioni  o  delle  relazioni  annuali  alle
Camere, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle
amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non
superiore al 75 per cento delle  somme  iscritte  sul  fondo  di  cui
all'articolo 4, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni
tecniche. »;
    b) all'articolo 3:
  1) al comma 1, primo periodo,  le  parole:  «  e  con  il  Ministro
dell'interno per la parte  di  competenza  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « , con il Ministro dell'interno per la parte di competenza
e con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  »  ed  al  terzo
periodo, dopo la parola « missioni », sono inserite le seguenti: «  ,
verificata ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  3,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, »;
  2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: « 1-bis. Ai fini della
prosecuzione delle  missioni  in  corso  per  l'anno  successivo,  la
relazione di cui al comma 1  e'  corredata  della  relazione  tecnica
sulla  quantificazione  dei  relativi  oneri,  verificata  ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. »;
    c) all'articolo 4:
  01) al comma 3, primo periodo, dopo le parole:  «  dell'economia  e
delle finanze, » sono  inserite  le  seguenti:  «  da  emanare  entro
sessanta giorni dalla data di approvazione degli atti di indirizzo di
cui al comma 1 dell'articolo 3, »;
  1) al  comma  4,  la  parola  «  mensili  »,  ovunque  ricorra,  e'
sostituita dalla seguente: « trimestrali »;
  2) dopo il  comma  4,  e'  inserito  il  seguente:  «  4-bis.  Fino
all'emanazione dei decreti di cui  al  comma  3,  per  assicurare  la
prosecuzione  delle  missioni  in  corso,   come   risultante   dalle
deliberazioni parlamentari di cui  all'articolo  3,  comma  1,  entro
dieci giorni  dalla  data  di  adozione  di  tali  deliberazioni,  il
Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   su   richiesta   delle
amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non
superiore al 75 per cento delle spese  quantificate  nella  relazione
tecnica di cui all'articolo 3, comma 1-bis, a valere sulla  dotazione
del fondo di cui al comma 1 del presente articolo. ».
  c-bis) all'articolo 6, comma 1, primo periodo, dopo  le  parole:  «
nelle missioni internazionali, » sono inserite le seguenti: « nonche'
al  personale  militare  impiegato  nei  dispositivi  preposti   alle
funzioni operative di comando  e  controllo  delle  stesse  missioni,
anche se ubicati in territorio nazionale, ».
  1-bis.  All'articolo  538-bis  del  codice  di   cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e  successive  modificazioni,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) alla rubrica, le parole: « di assicurazione  e  di  trasporto  »
sono soppresse;
  b) al comma 1, dopo le parole: « di trasporto »  sono  inserite  le
seguenti:  «  ,  l'approvvigionamento   di   carbo-lubrificanti,   la
manutenzione di mezzi, sistemi d'arma e apparati di telecomunicazione
».
  2. All'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio  2016,  n.  93,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 2, le parole « 1º gennaio 2018 » sono sostituite  dalle
seguenti: « 1º gennaio 2019 »;
  b) al comma 4, le parole  «  durata  massima  di  12  mesi  »  sono
sostituite dalle seguenti: « durata massima di 24 mesi ».
  3. All'articolo 12, comma 1, lettera b) del decreto legislativo  29
maggio 2017, n. 94, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « che
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ».
  4. All'articolo 48, comma 1, lettera b) del decreto legislativo  n.
95 del 29 maggio 2017, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «
che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ».
  4-bis. Al fine di contenere le  spese  di  ricerca,  potenziamento,
ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai  mezzi,  sistemi,
materiali e strutture in dotazione  al  Corpo  delle  capitanerie  di
porto - Guardia costiera, il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e' autorizzato a stipulare convenzioni e contratti  per  la
permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici  e  privati.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
disciplinate le condizioni e le modalita' per la stipula degli atti e
l'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina
in materia negoziale e del principio di economicita'.
  5.  Al  fine  di   garantire   la   prosecuzione   delle   missioni
internazionali per l'ultimo trimestre  del  2017,  il  fondo  di  cui
all'articolo 4, comma 1, della  legge  21  luglio  2016,  n.  145  e'
incrementato di euro 140 milioni per l'esercizio  2017.  Ai  relativi
oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20.
  5-bis. All'articolo 37 del decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 11-bis, primo periodo, le parole da: « nella misura del
50 per cento » fino alla  fine  del  periodo  sono  sostituite  dalle
seguenti: « nella misura del 25 per  cento  all'incentivazione  della
produttivita' e al fabbisogno formativo del personale  amministrativo
della giustizia amministrativa, anche in deroga alle disposizioni  di
cui all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, e all'articolo 23, comma 2, del decreto  legislativo  25  maggio
2017, n.  75,  e  nella  misura  del  75  per  cento  alle  spese  di
funzionamento degli uffici della giustizia amministrativa »;
  b) al comma 11-bis, secondo  periodo,  le  parole:  «  magistratura
amministrativa » sono sostituite dalle seguenti: « magistratura e  di
quello amministrativo di cui  all'articolo  9  del  decreto-legge  31
agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  25
ottobre 2016, n. 197 »;
  c) al comma 12, il primo periodo e' sostituito dai seguenti:  «  Ai
fini del  comma  11,  il  Ministero  della  giustizia  comunica  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
entro il 30 aprile di ogni anno,  l'elenco  degli  uffici  giudiziari
presso i  quali,  alla  data  del  31  dicembre,  risultano  pendenti
procedimenti civili in numero ridotto  di  almeno  il  10  per  cento
rispetto all'anno precedente. Il Presidente del  Consiglio  di  Stato
comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri  e  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli
uffici giudiziari risultati maggiormente produttivi  nella  riduzione
delle pendenze, con riferimento  anche  agli  obiettivi  fissati  nei
programmi di gestione di cui al comma 1 »;
  d) al  comma  13,  primo  periodo,  le  parole:  «  gli  organi  di
autogoverno della magistratura amministrativa  e  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « l'organo di autogoverno della magistratura »;
  e) al comma 13 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «  Il
Presidente del Consiglio di Stato, sentito  l'organo  di  autogoverno
della magistratura amministrativa, provvede al riparto delle  risorse
di cui al comma 11-bis tra gli uffici della giustizia amministrativa,
tenendo conto della  produttivita'  e  delle  dimensioni  di  ciascun
ufficio».
                             Art. 6-bis

Risorse per l'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di
  Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

  1. Al  fine  di  corrispondere  alle  contingenti  e  straordinarie
esigenze connesse all'espletamento dei  compiti  istituzionali  della
Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  per  il
potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo
internazionale nonche' per il finanziamento di interventi diversi  di
manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, in
favore del Ministero dell'interno e' autorizzata la spesa complessiva
di 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, da destinare:
  a) quanto a 3,5 milioni di euro per l'anno 2017,  alla  Polizia  di
Stato per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi  informativi  per
il  contrasto  del   terrorismo   internazionale   nonche'   per   il
finanziamento di interventi diversi di manutenzione  straordinaria  e
adattamento di strutture ed impianti;
  b) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2017, al  Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco per l'acquisto e il  potenziamento  dei  sistemi
informativi per il contrasto del  terrorismo  internazionale  nonche'
per  il  finanziamento  di   interventi   diversi   di   manutenzione
straordinaria e adattamento di strutture ed impianti.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,  pari  a  4,5
milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  conto  capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,  nell'ambito  del
programma « Fondi di riserva e speciali » della missione «  Fondi  da
ripartire » dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2017, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
                               Art. 7

                Disposizioni in materia di personale
           delle Forze di polizia e di personale militare

  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  177,
il comma 10 e' sostituito dal seguente: « 10. Fermo  restando  quanto
previsto all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 3, della  legge,
le risorse  finanziarie  corrispondenti  ai  risparmi  di  spesa  non
utilizzati ai sensi del comma 7, lettera b),  sono  destinati,  nella
misura del 50 per cento, all'attuazione  della  revisione  dei  ruoli
delle forze di polizia di cui all'articolo 8, comma  1,  lettera  a),
numero 1, della legge. ».
  2. Le risorse finanziarie corrispondenti alle facolta' assunzionali
del Corpo forestale dello Stato, non impiegate per  le  finalita'  di
cui all'articolo 12, comma 7, lettera a), del decreto legislativo  19
agosto 2016, n. 177, pari a 31.010.954  euro  a  decorrere  dall'anno
2017, sono destinate:
  a)  alla  revisione  dei  ruoli  delle  forze  di  polizia  di  cui
all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1),  mediante  incremento
dell'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'articolo  3,  comma  155,
secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per 30.120.313
euro per  l'anno  2017,  per  15.089.182  euro  per  il  2018  e  per
15.004.387 euro a decorrere dal 2019;
  b) all'autorizzazione ad assumere,  a  decorrere  dal  1º  dicembre
2017, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a  legislazione
vigente e nel limite delle dotazioni organiche, nei rispettivi  ruoli
iniziali, 137 unita' per l'Arma dei carabinieri, 123  unita'  per  la
Polizia di  Stato  e  48  unita'  per  la  Polizia  Penitenziaria,  a
decorrere dal 1º novembre 2017, 40 marescialli  per  il  Corpo  della
Guardia di finanza, a decorrere dal  1º  febbraio  2018,  22  allievi
finanzieri per il Corpo della Guardia di finanza, per un  importo  di
543.996 euro per il 2017, di 11.334.180 euro per  l'anno  2018  e  di
16.006.567 euro a decorrere dal 2019;
  c) all'autorizzazione all'assunzione straordinaria, nei  rispettivi
ruoli iniziali, con decorrenza non anteriore  al  1°  dicembre  2017,
quale anticipazione delle ordinarie  facolta'  assunzionali  relative
all'anno  2018,  previste  dall'articolo   66,   comma   9-bis,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, 169 unita' nella Polizia di Stato,
54 unita'  nell'Arma  dei  carabinieri  e  57  unita'  nella  Polizia
Penitenziaria, per un importo di 346.645 euro per l'anno  2017  e  di
4.587.592 euro per l'anno 2018.
  3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli  703  e  2199  del
decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  con  provvedimenti  dei
Ministeri  dell'interno,  dell'economia  e   delle   finanze,   della
giustizia e della difesa, da adottare entro trenta giorni dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita'
attuative del comma 2, lettere b) e c) del presente  articolo,  anche
attraverso l'ampliamento dei posti dei concorsi gia' banditi e ancora
in atto o conclusi nel 2017. Per la Polizia di Stato e  il  Corpo  di
polizia penitenziaria, in via  eccezionale,  le  modalita'  attuative
possono comprendere, anche in deroga a quanto previsto  dall'articolo
2199 del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010, lo  scorrimento
delle graduatorie dei concorsi banditi ai sensi del medesimo articolo
in favore di volontari delle Forze armate, approvate nel 2017. Con  i
medesimi provvedimenti possono essere altresi' definite le  modalita'
attuative per le assunzioni nelle rispettive  forze  di  polizia,  in
aggiunta alle facolta'  assunzionali,  autorizzate  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  del  4   agosto   2017,   in   attuazione
dell'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel
rispetto delle riserve di legge per il personale delle Forze armate.
  4. Al fine di perseguire gli  obiettivi  nazionali  ed  europei  in
materia di tutela ambientale e forestale,  nonche'  il  presidio  del
territorio, anche al fine della salvaguardia  delle  professionalita'
esistenti, l'Arma dei carabinieri e' autorizzata ad assumere a  tempo
indeterminato, entro il 31 dicembre 2018, secondo  i  principi  della
legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti di spesa  di  3.066.000  euro
annui, il personale operaio che, con contratto a  tempo  determinato,
ha svolto nell'anno 2017 le attivita' di cui alla medesima  legge  n.
124 del 1985. Ai relativi oneri si provvede, a decorrere dal 2018, ai
sensi dell'articolo 20.
  4-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 4:
  a)  l'Arma  dei  carabinieri  e'  autorizzata   all'assunzione   di
personale operaio a tempo  indeterminato,  ai  sensi  della  legge  5
aprile 1985, n. 124, ed in deroga al  contingente  di  personale  ivi
previsto, nel numero di 45 unita' per  l'anno  2018,  30  unita'  per
l'anno 2019 e  30  unita'  per  l'anno  2020.  Per  l'attuazione  del
presente comma e' autorizzata la spesa di 1,4  milioni  di  euro  per
l'anno 2018, di 2,3 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3,2  milioni
di euro a decorrere dall'anno 2020. Ai predetti  oneri  si  provvede,
quanto a 1,4 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3,2 milioni di  euro
a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente  riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,  nell'ambito  del
programma « Fondi di riserva e speciali » della missione «  Fondi  da
ripartire » dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e
delle   finanze   per   l'anno   2017,   allo    scopo    utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
  b) all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  177,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis.  Gli  alloggi  di  servizio  connessi   all'incarico,   ove
esistenti nelle strutture in uso  all'Arma  dei  carabinieri  per  le
esigenze di cui all'articolo 7 del presente decreto, sono  attribuiti
al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato  in  tali  strutture
per tali esigenze. Possono essere concessi  temporaneamente,  qualora
disponibili, al personale assunto a tempo indeterminato di  cui  alla
legge 5 aprile 1985, n. 124, addetto alle medesime strutture ».
  4-ter. Allo scopo di assicurare il rispetto delle norme in  materia
di bilinguismo, al personale di cui all'articolo 33 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,  n.  574,  e'  riservata
un'aliquota  di  posti  pari  all'1  per  cento,  con  arrotondamento
all'unita' superiore, del totale dei posti messi a concorso ai  sensi
del comma 2, per ciascun ruolo, dalle rispettive Forze di polizia.
  5. All'articolo 18, comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n.  395,
dopo le parole: «  ha  facolta'  di  pernottare  in  caserma  »  sono
inserite le seguenti: « a titolo gratuito ».
  6.  Agli  oneri  derivanti   dalle   minori   entrate   conseguenti
all'applicazione del comma 5, valutati in  euro  144.000  per  l'anno
2017 e in euro  346.000  a  decorrere  dall'anno  2018,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione,  dello  stanziamento  del  fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali  »
della missione « Fondi da ripartire » dello stato di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia.
  7. Al fine di assicurare la necessaria  continuita'  nell'esercizio
delle funzioni di comando  anche  per  le  esigenze  della  sicurezza
nazionale, all'articolo 1094, comma  3,  al  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, le parole « durano in carica non meno di due  anni
» sono sostituite dalle seguenti: « durano in carica tre  anni  senza
possibilita' di proroga o rinnovo. Al termine del mandato, qualora il
personale, di cui al primo periodo, non abbia raggiunto i  limiti  di
eta' previsti per il grado, puo'  esserne  disposto,  a  domanda,  il
collocamento in congedo da equiparare a tutti gli  effetti  a  quello
per  raggiungimento  dei  limiti  di  eta',  con  riconoscimento,  in
aggiunta  a  qualsiasi  altro  istituto  spettante,  del  trattamento
pensionistico e dell'indennita' di buonuscita che sarebbero  spettati
in caso di permanenza in servizio fino al limite  di  eta',  compresi
gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di  stipendio.
».
  8. Nei casi in cui dall'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al
comma  7  trova   applicazione   il   riconoscimento   dei   benefici
previdenziali ivi previsti per effetto del mancato raggiungimento dei
limiti di eta' previsti per  il  grado,  il  Ministero  della  difesa
comunica  l'ammontare  dei  predetti  maggiori  oneri  al   Ministero
dell'economia e delle finanze che provvede alla copertura finanziaria
dei   conseguenti   maggiori   oneri   previdenziali   mediante    la
corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui  all'articolo
616 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
  9. All'articolo 4, quarto comma, della legge  23  aprile  1959,  n.
189, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: « Il
mandato del Comandante generale ha una durata pari a tre anni  e  non
e' prorogabile ne' rinnovabile. Il Comandante generale,  qualora  nel
corso del triennio debba cessare dal  servizio  permanente  effettivo
per raggiungimento dei limiti di eta', e' richiamato d'autorita' fino
al termine del mandato. ».
  10. In fase di prima attuazione, i mandati in corso  alla  data  di
entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 9, se  di
durata inferiore a tre anni comprese le proroghe,  sono  estesi  fino
alla durata di tre anni complessivi. Restano fermi i mandati in corso
di durata pari o superiore a tre anni comprese le proroghe.
  10-bis. L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei  cittadini
italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che,  come  personale
civile, abbiano prestato servizio continuativo, per  almeno  un  anno
alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle  dipendenze
di organismi militari della  Comunita'  atlantica  o  di  quelli  dei
singoli Stati esteri che ne  fanno  parte,  operanti  sul  territorio
nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti
di  soppressione  o  riorganizzazione  delle  basi   militari   degli
organismi medesimi  adottati  entro  la  medesima  data,  avviene,  a
decorrere dal 1° gennaio 2018, nei limiti delle  dotazioni  organiche
delle  amministrazioni  riceventi,  con  le  modalita'  previste  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  15  gennaio  2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009,  adottato
in attuazione dell'articolo 2, comma 101,  della  legge  24  dicembre
2007,  n.  244,  con  assegnazione  prioritaria  agli  uffici   delle
amministrazioni riceventi  collocate  nel  territorio  provinciale  o
regionale. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con
le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n.
244 del 2007, la cui dotazione e' incrementata di 2 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2018. Le assunzioni  di  cui  al  presente  comma
possono essere disposte nei limiti delle disponibilita' del  predetto
fondo.
  10-ter. All'articolo 1, comma 482, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, sono apportate, nei limiti di spesa previsti dallo stesso comma,
le seguenti modificazioni:
  a) al primo periodo, le parole: « data del 31 dicembre 2012 »  sono
sostituite dalle seguenti: « data del 31 ottobre 2017 »;
  b) al primo periodo, le parole: « adottati  entro  il  31  dicembre
2012 » sono sostituite con  le  seguenti:  «  adottati  entro  il  31
dicembre 2017 »;
  10-quater. Ai maggiori oneri di cui  al  comma  10-bis,  pari  a  2
milioni di euro a decorrere  dall'anno  2018,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui  all'articolo
616 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
  10-quinquies. Dopo l'articolo 1917 del codice  di  cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' inserito il seguente:
  «Art. 1917-bis (Trattamento previdenziale a seguito  del  passaggio
tra ruoli). - 1. A  far  data  dall'entrata  in  vigore  dei  decreti
legislativi 29 maggio 2017,  nn.  94  e  95,  il  personale  militare
iscritto ai fondi di cui all'articolo 1913 che transita tra ruoli  e'
iscritto al nuovo fondo di previdenza con decorrenza  dalla  data  di
iscrizione al fondo di provenienza. L'intero importo  dei  contributi
versati e' trasferito al pertinente  fondo  di  destinazione.  A  tal
fine, il diritto alla liquidazione dell'indennita'  supplementare  e'
riconosciuto computando il numero di  anni  complessivi  di  servizio
prestato nei diversi ruoli ».
  10-sexies. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera  b),
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  27  febbraio
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del  30  marzo  2017,
riferite  all'anno  2017  e  non  utilizzate  per  le  finalita'  ivi
previste, gia' destinate alla contrattazione collettiva del  pubblico
impiego ai sensi del predetto articolo 1, comma 1, lettera  b),  sono
destinate ad incrementare le risorse per il  pagamento  del  compenso
per  lavoro  straordinario  con  riferimento  alle  ore   di   lavoro
straordinario  effettuale  dal  personale  della  Polizia  di  Stato,
dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza  e  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione degli eventi
G7 svoltisi durante l'anno 2017.
                             Art. 7-bis

Riduzione della dotazione organica della banda musicale del Corpo  di
                        polizia penitenziaria

  1. Con regolamento da emanare entro novanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
si provvede alla riduzione della dotazione organica degli orchestrali
della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria fissandola in
un numero non superiore a 55 posti. Con il  medesimo  regolamento  si
provvede,  altresi',  alla  modifica  delle   tabelle   allegate   al
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  18
settembre 2006, n. 276.
  2. La disposizione  di  cui  al  comma  1  non  comporta  riduzione
dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria e, per  gli  effetti
della medesima disposizione, sono conseguentemente  rideterminate  le
piante organiche del personale del  Corpo  di  polizia  penitenziaria
assegnato agli istituti penitenziari.
  3. Il personale attualmente addetto alla banda musicale mantiene le
funzioni, il regime  di  progressione  in  carriera,  il  trattamento
economico e lo stato giuridico in conformita' a quanto  previsto  dal
decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276.
  4. Gli orchestrali  ritenuti  non  piu'  idonei  per  la  parte  di
appartenenza, all'esito di specifiche valutazioni  disposte  a  norma
del decreto del Presidente della Repubblica n.  276  del  2006,  sono
immediatamente destinati agli ordinari compiti istituzionali connessi
alla qualifica rivestita, anche in posizione di sovrannumero.
Titolo III
FONDI ED ULTERIORI MISURE PER ESIGENZE INDIFFERIBILI
                               Art. 8

Monitoraggio delle misure di salvaguardia in materia pensionistica  e
  finanziamento Fondo occupazione

  1. A seguito dell'attivita' di  monitoraggio  e  verifica  relativa
alla misura di salvaguardia prevista dall'articolo 1 commi da  214  a
218 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 i benefici di cui al  citato
comma 214 sono riconosciuti nel  limite  di  16.294  soggetti  e  nel
limite massimo di 112,2 milioni di euro per  l'anno  2017,  di  167,4
milioni di euro per l'anno 2018, di 179,3 milioni di euro per  l'anno
2019, di 152,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 121,2  milioni  di
euro per l'anno 2021, di 86,3 milioni di euro  per  l'anno  2022,  di
53,7 milioni di euro per l'anno 2023, di 27,8  milioni  di  euro  per
l'anno 2024, di 7,2 milioni di euro per l'anno 2025, di  3,1  milioni
di euro per l'anno 2026, di 1,5 milioni di euro per l'anno  2027,  di
0,8 milioni di euro per l'anno 2028,  di  0,2  milioni  di  euro  per
l'anno  2029  e  di  0,1   milioni   di   euro   per   l'anno   2030.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24  dicembre
2012, n. 228, gli importi indicati al quarto periodo, come modificati
ai sensi del comma 218 dell'articolo 1 della predetta  legge  n.  232
del 2016, sono corrispondentemente rideterminati in 243,4 milioni  di
euro per l'anno 2013, 908,9 milioni di euro per l'anno 2014,  1.618,5
milioni di euro per l'anno 2015, 2.000,4 milioni di euro  per  l'anno
2016, 1.908,4 milioni di euro per l'anno  2017,  1.438,0  milioni  di
euro per l'anno 2018, 914,1 milioni di euro per  l'anno  2019,  540,2
milioni di euro per l'anno 2020, 316,0 milioni  di  euro  per  l'anno
2021, 189,8 milioni di euro per l'anno 2022, 63,6 milioni di euro per
l'anno 2023, 27,8 milioni di euro per l'anno  2024,  7,2  milioni  di
euro per l'anno 2025, di 3,1 milioni di euro per l'anno 2026, di  1,5
milioni di euro per l'anno 2027, di 0,8 milioni di  euro  per  l'anno
2028, di 0,2 milioni di euro per l'anno 2029 e di 0,1 milioni di euro
per l'anno 2030,  cui  corrisponde  la  rideterminazione  del  limite
numerico massimo complessivo in 153.389 soggetti.
  2.  Il  Fondo  sociale  per  occupazione  e   formazione   di   cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, e' incrementato di 200 milioni di euro per  l'anno  2017,
137,6 milioni di euro per l'anno 2018,  188,7  milioni  di  euro  per
l'anno 2019, 180,9 milioni di euro per l'anno 2020, 139,8 milioni  di
euro per l'anno 2021, 84,7 milioni di  euro  per  l'anno  2022,  18,3
milioni di euro per l'anno 2023, 1,8 milioni di euro per l'anno 2025.
  3. Agli oneri derivanti dal presente  articolo,  si  provvede,  per
24,8 milioni di euro per l'anno  2017,  137,6  milioni  di  euro  per
l'anno 2018, 188,7 milioni di euro per l'anno 2019, 180,9 milioni  di
euro per l'anno 2020, 139,8 milioni di euro  per  l'anno  2021,  84,7
milioni di euro per l'anno 2022, 18,3 milioni di euro per l'anno 2023
e 1,8 milioni di  euro  per  l'anno  2025,  mediante  utilizzo  delle
accertate economie di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma
221, ultimo periodo, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  e  per
175,2 milioni di euro per l'anno 2017, 6,8 milioni di euro per l'anno
2024, 0,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1,5 milioni  di  euro  per
l'anno 2027, 0,8 milioni di euro per l'anno 2028, 0,2 milioni di euro
per l'anno 2029 e a 0,1 milioni di euro per  l'anno  2030,  ai  sensi
dell'articolo 20.
                             Art. 8-bis

             Regime fiscale per i lavoratori rimpatriati

  1. In deroga alle disposizioni di cui al secondo periodo del  comma
4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147,
l'opzione esercitata ai sensi del medesimo comma  4  produce  effetti
per il quadriennio 2017-2020. Per il periodo d'imposta  2016  restano
applicabili le disposizioni di cui alla legge 30  dicembre  2010,  n.
238. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabilite   le
modalita'  di  restituzione  delle  maggiori  imposte   eventualmente
versate per l'anno 2016.
  2. Le disposizioni contenute nell'articolo 44 del decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, e nell'articolo 16 del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 147, si applicano nel rispetto delle condizioni  e
dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107  e
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis»,  e  di  cui  al  regolamento  (UE)   n.   1408/2013   della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 13,4  milioni
di euro per l'anno 2018, si provvede mediante riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
                               Art. 9

                         Fondo garanzia PMI

  1. La dotazione del Fondo  di  garanzia  per  le  piccole  e  medie
imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge  23
dicembre 1996, n. 662, e' incrementata di 300  milioni  di  euro  per
l'anno 2017 e di 200 milioni di euro per  l'anno  2018.  Ai  relativi
oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20.
  2. All'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000 n.  388,  dopo  il
comma 2-bis e' inserito il seguente:  «2-ter:  Per  l'anno  2017,  le
entrate di cui al comma 1, incassate nell'ultimo bimestre 2016,  sono
riassegnate, per l'importo  di  23  milioni  di  euro,  al  Fondo  di
garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2,  comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. ».
  2-bis. All'articolo 11, comma  5,  del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, dopo le parole: « con l'intervento  »  sono  inserite  le
seguenti: « della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e ».
                             Art. 9-bis

                 Accesso al credito e partecipazione
                    dei professionisti ai confidi

  1. Ai commi 1 e 8 dell'articolo 13 del decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003,  n.  326,  e  successive  modificazioni,  dopo  la  parola:   «
professionisti » sono aggiunte le seguenti: « , anche non organizzati
in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1,  comma
2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 ».
                               Art. 10

              Anticipazione risorse Fondo solidarieta'
                         dell'Unione europea

  1. Al comma 1 dell'articolo 20-ter  del  decreto-legge  9  febbraio
2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017,
n. 45, le parole: « fino a 700 milioni  di  euro  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « fino a 1 miliardo di euro ».
                               Art. 11

                            Fondo imprese

  1.  All'articolo  23  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 2 dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente lettera: «
c-bis) interventi in favore di imprese in crisi di grande dimensione.
»;
  b) dopo il comma 3-bis, e' aggiunto il  seguente:  «3-ter.  Per  le
finalita' di cui al comma 2, lettera c-bis), possono essere  concessi
finanziamenti in favore di imprese di cui all'articolo 1, lettera  a)
del  decreto-legge  23  dicembre  2003,  n.  347,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n.  39,  che  presentano
rilevanti difficolta' finanziarie ai fini della  continuazione  delle
attivita' produttive e del mantenimento  dei  livelli  occupazionali.
Con uno o piu' decreti del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
disposizione,  sono  stabiliti,   nel   rispetto   della   disciplina
comunitaria  sugli  aiuti  di  Stato,  modalita'  e  criteri  per  la
concessione,  erogazione  e  rimborso  dei  predetti   finanziamenti.
L'erogazione puo' avvenire anche mediante anticipazioni di  tesoreria
da estinguere entro l'esercizio finanziario a valere sulla  dotazione
del Fondo. ».
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera b), la dotazione del
Fondo crescita sostenibile di cui all'articolo 23, del  decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, e' incrementata  di  300  milioni  di  euro  per
l'esercizio 2018.
  2-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20  giugno  2017,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2017,  n.
123, il secondo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «  Gli  oneri
derivanti  dalla  convenzione  sono  posti  a  carico  delle  risorse
destinate alla misura ai sensi dei commi 16 e 17 ».
  2-ter. In sede di prima applicazione, per gli anni 2017 e 2018,  il
requisito del limite di eta' di cui al comma 2  dell'articolo  1  del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  3  agosto  2017,  n.  123,  si  intende  soddisfatto  se
posseduto alla data di entrata in vigore del  medesimo  decreto-legge
20 giugno 2017, n. 91.
                             Art. 11-bis

Modifica all'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133,
  in materia di semplificazioni e riduzioni dei costi d'impresa

  1. All'articolo 36  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo
il comma 1-bis e' aggiunto il seguente:
  « 1-ter. Tutti gli atti di natura  fiscale  di  cui  agli  articoli
230-bis, da 2498 a 2506 e  2556  del  codice  civile  possono  essere
sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della  normativa  anche
regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici
».
                               Art. 12

                   Procedura di cessione Alitalia

  1.  Il  termine  per  l'espletamento   delle   procedure   di   cui
all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24 aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  e'
esteso sino al 30 aprile 2018, al fine di consentire il completamento
della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti  capo  ad
Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.A. e dalle altre societa'  del
medesimo  gruppo  in  amministrazione  straordinaria  in   corso   di
svolgimento.
  2. Allo scopo di  garantire  l'adempimento  delle  obbligazioni  di
trasporto assunte dalla amministrazione straordinaria fino alla  data
di cessione del complesso aziendale senza  soluzione  di  continuita'
del servizio di trasporto aereo e assicurare la regolare prosecuzione
dei servizi di collegamento aereo nel territorio nazionale e  per  il
territorio nazionale esercitati dalle societa' di cui  al  precedente
comma 1 nelle more dell'esecuzione della procedura  di  cessione  dei
complessi aziendali, nonche' allo scopo di consentire la  definizione
ed  il  perseguimento  del  programma  della  relativa  procedura  di
amministrazione straordinaria, l'ammontare del finanziamento a titolo
oneroso di cui all'articolo 50, comma 1 del decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n. 96, e' incrementato di 300  milioni  di  euro,  da  erogarsi
nell'anno 2018. Tale  importo  puo'  essere  erogato  anche  mediante
anticipazioni  di  tesoreria  ed  e'  restituito  entro  il   termine
dell'esercizio. La durata del finanziamento, per la quota erogata nel
2017, e' prorogata fino al 30 settembre 2018. L'organo  commissariale
provvede al pagamento dei debiti prededucibili  contratti  nel  corso
della procedura di amministrazione straordinaria per far fronte  alle
indilazionabili esigenze gestionali delle predette societa' e per  il
perseguimento    delle    finalita'    di    cui     al     programma
dell'amministrazione  straordinaria,  anche  in  deroga  al  disposto
dell'articolo 111-bis, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267.
  2-bis. Al fine di  assicurare  il  diritto  alla  mobilita'  e  gli
obiettivi di continuita' territoriale, i  cessionari  che  subentrano
nella gestione delle rotte gravate da oneri di servizio pubblico sono
tenuti a garantirne la prosecuzione, alle medesime condizioni,  nelle
more della conclusione della gara.
  3. A seguito dell'autorizzazione all'esecuzione  del  programma  di
cessione  dei  complessi  aziendali  di  Alitalia  -  Societa'  Aerea
Italiana S.p.A.  e  dalle  altre  societa'  del  medesimo  gruppo  in
amministrazione straordinaria, l'organo commissariale delle  predette
societa' puo' esercitare la facolta' di cui all'articolo 50, comma  1
del decreto legislativo 8 luglio 1999,  n.  270  sino  alla  data  di
efficacia della cessione dei predetti  complessi  aziendali;  sino  a
tale data non trova applicazione quanto previsto dal  comma  3  della
medesima disposizione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo  50,
comma 2 del decreto legislativo 8 luglio 1999,  n.  270.  Nell'ambito
delle procedure di cessione dei complessi aziendali delle societa' di
cui al primo periodo del  presente  comma,  trovano  applicazione  le
disposizioni dettate per le imprese di cui all'articolo 2,  comma  2,
secondo  periodo,  del  decreto-legge  23  dicembre  2003,  n.   347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.
                             Art. 12-bis

Disposizioni finalizzate ad  ottimizzare  le  attivita'  connesse  al
  controllo del traffico  aereo  e  a  garantire  l'efficienza  e  la
  sicurezza in volo

  1. Al fine di ottimizzare le attivita' connesse  al  controllo  del
traffico aereo e di garantire l'efficienza e la sicurezza in volo:
  a) al comma 2 dell'articolo 10 del regolamento di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 28 ottobre  2013,  n.  157,  dopo  la
parola: « aerea » sono  inserite  le  seguenti:  «  e  ai  lavoratori
appartenenti ai profili professionali di  cui  all'articolo  5  della
legge 7 agosto 1990, n. 248, »;
  b) all'articolo 10 del citato regolamento di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 157 del 2013,  i  commi  3  e  4  sono
abrogati.
  2. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di  121.000
euro per l'anno 2018, 196.000 euro per l'anno 2019, 316.000 euro  per
l'anno 2020, 627.000 euro per l'anno 2021, 973.000  euro  per  l'anno
2022, 1.300.000 euro per l'anno 2023, 1.450.000 euro per l'anno  2024
e 2.510.000 euro a decorrere dall'anno 2025 alla cui copertura,  pari
a 121.000 euro per  l'anno  2018  e  a  2.510.000  euro  a  decorrere
dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente  riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,  nell'ambito  del
programma « Fondi di riserva e speciali » della missione «  Fondi  da
ripartire » dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e
delle   finanze   per   l'anno   2017,   allo    scopo    utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti.
                             Art. 12-ter

        Societa' di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 91
e' sostituito dal seguente:
  «91. A titolo di compensazione parziale dei danni economici  subiti
dalla societa' di gestione dell'aeroporto di  Trapani  Birgi  per  le
limitazioni  imposte  alle  attivita'   aeroportuali   civili   dalle
operazioni militari conseguenti all'applicazione della risoluzione n.
1973 dell'ONU, i diritti di cui all'articolo 1 della legge  5  maggio
1976, n. 324, introitati dalla medesima societa' di gestione ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 25 marzo  1997,  n.  67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio  1997,  n.  135,
quantificati dal Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  in
euro 4.815.995,10, rimangono nelle disponibilita' della  societa'  di
gestione ».
                               Art. 13

             Norme in materia di trasparenza societaria

  1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  sono  apportate
le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 120:
      1) dopo il  comma  4,  e'  aggiunto  il  seguente:  "4-bis.  In
occasione dell'acquisto di una partecipazione  in  emittenti  quotati
pari o superiore alle soglie del 10 per cento, 20 per cento e 25  per
cento del relativo capitale, salvo quanto previsto dall'articolo 106,
comma 1-bis, il soggetto che effettua  le  comunicazioni  di  cui  ai
commi  2  e  seguenti  del  presente  articolo  deve  dichiarare  gli
obiettivi che ha intenzione di perseguire  nel  corso  dei  sei  mesi
successivi.   Nella   dichiarazione   sono    indicati    sotto    la
responsabilita' del dichiarante:
  a) i modi di finanziamento dell'acquisizione;
  b) se agisce solo o in concerto;
  c) se intende fermare i suoi  acquisti  o  proseguirli  nonche'  se
intende acquisire il controllo dell'emittente o  comunque  esercitare
un'influenza sulla gestione  della  societa'  e,  in  tali  casi,  la
strategia che intende adottare e le operazioni per metterla in opera;
  d) le sue intenzioni per quanto riguarda eventuali accordi e  patti
parasociali di cui e' parte;
  e) se intende proporre l'integrazione  o  la  revoca  degli  organi
amministrativi o di controllo dell'emittente.
  La CONSOB puo' individuare con proprio regolamento i casi in cui la
suddetta  dichiarazione  non   e'   dovuta,   tenendo   conto   delle
caratteristiche del soggetto che effettua la  dichiarazione  o  della
societa' di cui sono state acquistate le azioni.
  La dichiarazione e' trasmessa  alla  societa'  di  cui  sono  state
acquistate  le  azioni  e  alla  CONSOB,  nonche'   e'   oggetto   di
comunicazione al pubblico secondo le modalita' e i termini  stabiliti
con il regolamento della CONSOB emanato in attuazione  del  comma  4,
lettere c) e d).
  Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 185,  se  nel
termine  di  sei  mesi  dalla   comunicazione   della   dichiarazione
intervengono cambiamenti delle intenzioni sulla base  di  circostanze
oggettive sopravvenute, una nuova dichiarazione motivata deve  essere
senza ritardo indirizzata alla societa' e alla CONSOB e portata  alla
conoscenza del pubblico  secondo  le  medesime  modalita'.  La  nuova
dichiarazione fa decorrere nuovamente il termine di sei  mesi  citato
nel primo periodo del presente comma. »;
      2) al comma 5, dopo le parole « le comunicazioni  previste  dal
comma 2 » sono aggiunte le seguenti: « o  la  dichiarazione  prevista
dal comma 4-bis »;
    b) all'articolo 193, comma 2, le parole «  rispettivamente  dagli
articoli 120, commi 2, 2-bis e 4 » sono sostituite dalle seguenti:  «
rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 4 e 4-bis ».
  1-bis. All'articolo 10, comma 7, della legge 29 dicembre  1993,  n.
580, le parole: « e possono essere rinnovati per  una  sola  volta  »
sono sostituite dalle seguenti: « e possono essere rinnovati per  due
volte ».
  1-ter. Al fine di assicurare lo svolgimento da parte  della  CONSOB
dei compiti di cui al presente articolo, le delibere di cui al  comma
3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3  agosto  2017,  n.  129,
sono adottate entro il 31 ottobre 2018. In ogni caso, le funzioni  di
cui all'articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,
sono esercitate dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo  unico
dei consulenti finanziari, anche in assenza delle citate delibere,  a
decorrere dal 1° dicembre 2018.
                             Art. 13-bis

         Disposizioni in materia di concessioni autostradali

  1. Per il perseguimento delle finalita' di  cui  ai  protocolli  di
intesa stipulati in data 14 gennaio  2016,  rispettivamente,  tra  il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e   la   regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol unitamente a  tutte  le  amministrazioni
pubbliche  interessate  allo  sviluppo   del   Corridoio   scandinavo
mediterraneo e sottoscrittrici  del  predetto  protocollo  e  tra  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  le  regioni  Friuli
Venezia Giulia e  Veneto  interessate  allo  sviluppo  del  Corridoio
mediterraneo, tesi a promuovere la cooperazione istituzionale per  lo
sviluppo dei medesimi Corridoi, il coordinamento delle infrastrutture
autostradali  A22   Brennero-Modena   e   A4   Venezia-Trieste,   A28
Portogruaro-Pordenone e raccordo Villesse-Gorizia e' assicurato  come
segue:
  a) le funzioni  di  concedente  sono  svolte  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti;
  b) le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e
la gestione delle tratte autostradali hanno durata trentennale e sono
stipulate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  con  le
regioni e  gli  enti  locali  che  hanno  sottoscritto  gli  appositi
protocolli di intesa in data 14  gennaio  2016,  che  potranno  anche
avvalersi di societa' in house, esistenti o appositamente costituite,
nel cui capitale non figurino privati;
  c) le convenzioni di cui  alla  lettera  b)  devono  prevedere  che
eventuali debiti delle societa' concessionarie uscenti e il valore di
subentro delle concessioni scadute restino a carico dei concessionari
subentranti.
  2. Entro trenta giorni dalla data dell'affidamento di cui al  comma
4, la Societa' Autobrennero Spa provvede a  versare  all'entrata  del
bilancio dello Stato le risorse accantonate in  regime  di  esenzione
fiscale fino alla predetta data nel fondo  di  cui  all'articolo  55,
comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che sono  riassegnate
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze
e trasferite alla societa' Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, senza
alcuna compensazione a carico del  subentrante.  Le  ulteriori  quote
annuali da accantonare ai sensi del medesimo articolo 55,  comma  13,
della  legge  n.  449  del  1997  sono  versate  dal   concessionario
dell'infrastruttura A22 Brennero-Modena con le modalita'  di  cui  al
periodo precedente entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio
dell'anno di riferimento. Le risorse versate ai  sensi  del  presente
comma sono utilizzate per le finalita' di cui al citato articolo  55,
comma 13, della legge n. 449 del 1997, nell'ambito del  contratto  di
programma - parte investimenti tra il Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti e la RFI Spa.
  3.   Il   concessionario   dell'infrastruttura   autostradale   A22
Brennero-Modena  subentrante  assicura  un  versamento  annuo  di  70
milioni di euro, a partire  dalla  data  dell'affidamento  e  fino  a
concorrenza del valore di concessione, che e' versato all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnato su un apposito  fondo  da
istituire nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze. Nella determinazione del valore di concessione, di cui
al periodo precedente, sono in ogni caso considerate  le  somme  gia'
erogate dallo Stato  per  la  realizzazione  dell'infrastruttura.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le
occorrenti variazioni di bilancio.
  4.  Gli  atti  convenzionali  di  concessione  sono  stipulati  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  con  i  concessionari
autostradali  delle  infrastrutture  di  cui   al   comma   1,   dopo
l'approvazione del CIPE, previo parere dell'Autorita' di  regolazione
dei trasporti sullo schema di convenzione. I  medesimi  concessionari
mantengono tutti gli obblighi previsti a legislazione vigente.
  5. All'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
il terzo e il quarto periodo sono soppressi.
                             Art. 13-ter

             Modifica delle disposizioni sulla confisca,
                a tutela della trasparenza societaria

  1. Il comma 1 dell'articolo 12-sexies del  decreto-legge  8  giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
1992, n. 356, e' sostituito dal seguente:
  «1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su  richiesta
a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per  taluno
dei delitti previsti dall'articolo 51, comma  3-bis,  del  codice  di
procedura penale, dagli articoli 314,  316,  316-bis,  316-ter,  317,
318,  319,  319-ter,  319-quater,  320,  322,  322-bis,   325,   416,
realizzato allo scopo di commettere delitti previsti  dagli  articoli
453, 454, 455, 460, 461, 517-ter e 517-quater, nonche' dagli articoli
452-quater, 452-octies, primo comma, 600-bis, primo  comma,  600-ter,
primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla  condotta  di
produzione o  commercio  di  materiale  pornografico,  600-quinquies,
603-bis, 629, 644, 644-bis, 648, esclusa la  fattispecie  di  cui  al
secondo comma,  648-bis,  648-ter  e  648-ter.1  del  codice  penale,
dall'articolo 2635 del codice civile, dall'articolo 55, comma 5,  del
decreto legislativo 21 novembre  2007,  n.  231,  dall'articolo  295,
secondo comma, del testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in
materia doganale, di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43,  dall'articolo  12-quinquies,  comma  1,  del
presente decreto, dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui  al
comma 5, del testo unico delle leggi in materia di  disciplina  degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,  e
successive modificazioni, o  per  taluno  dei  delitti  commessi  per
finalita'  di  terrorismo,  anche  internazionale,  o  di   eversione
dell'ordine  costituzionale,  e'  sempre  disposta  la  confisca  del
denaro, dei beni o delle altre utilita' di cui il condannato non puo'
giustificare la provenienza e di cui, anche  per  interposta  persona
fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilita'
a qualsiasi titolo  in  valore  sproporzionato  al  proprio  reddito,
dichiarato  ai  fini  delle  imposte  sul  reddito,  o  alla  propria
attivita' economica. In ogni caso il condannato non puo' giustificare
la legittima provenienza dei  beni  sul  presupposto  che  il  denaro
utilizzato per acquistarli sia  provento  o  reimpiego  dell'evasione
fiscale,  salvo  che  l'obbligazione  tributaria  sia  stata  estinta
mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle
disposizioni che precedono e' ordinata  in  caso  di  condanna  o  di
applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli
617-quinquies,   617-sexies,   635-bis,   635-ter,    635-quater    e
635-quinquies del codice penale  quando  le  condotte  ivi  descritte
riguardano tre o piu' sistemi.
                               Art. 14

Modifiche al decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21  in  materia  di
  revisione della disciplina della Golden Power e di controllo  degli
  investimenti extra UE

  1.  Al  decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 1, dopo il comma  8,  e'  aggiunto  il  seguente  «
8-bis. Salvo che il fatto costituisca reato e  ferme  le  invalidita'
previste dalla legge, chiunque non osservi gli obblighi  di  notifica
di cui al presente articolo e' soggetto a una sanzione amministrativa
pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e  comunque  non
inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato  realizzato  dalle
imprese coinvolte  nell'ultimo  esercizio  per  il  quale  sia  stato
approvato il bilancio. »;
  b) all'articolo 2:
  1) al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole « I pareri di  cui
al comma 1 » sono aggiunte le seguenti: « e, nel caso  di  operazione
posta in essere da un soggetto esterno all'Unione europea, 1-ter »;
  2) dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: « 1-ter. Con uno  o
piu' regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro  dell'economia
e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno, con il Ministro della difesa e con  il  Ministro  degli
affari esteri, oltre che  con  i  Ministri  competenti  per  settore,
previo  parere  delle  Commissioni  parlamentari   competenti,   sono
individuati ai fini della verifica in ordine alla sussistenza  di  un
pericolo per la sicurezza e l'ordine  pubblico,  i  settori  ad  alta
intensita' tecnologica tra cui:
  a) le infrastrutture critiche o sensibili, tra cui immagazzinamento
e gestione dati, infrastrutture finanziarie;
  b) tecnologie critiche,  compresa  l'intelligenza  artificiale,  la
robotica, i semiconduttori, le tecnologie con potenziali applicazioni
a doppio  uso,  la  sicurezza  in  rete,  la  tecnologia  spaziale  o
nucleare;
  c) sicurezza dell'approvvigionamento di input critici;
  d) accesso a informazioni sensibili o capacita' di  controllare  le
informazioni sensibili.
  Con i medesimi regolamenti sono individuati altresi'  la  tipologia
di atti o operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai  quali  non
si applica la disciplina di cui al presente articolo.  I  regolamenti
di cui al primo periodo sono adottati entro centoventi  giorni  dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione  e  sono
aggiornati almeno ogni tre anni. »;
      3) al comma 2, dopo le parole  «  Qualsiasi  delibera,  atto  o
operazione, adottato da o nei confronti di una societa'  che  detiene
uno o piu' degli attivi individuati ai  sensi  del  comma  1  »  sono
aggiunte le seguenti « o 1-ter »;
      4) al comma 5 primo  periodo,  dopo  le  parole  «  gli  attivi
individuati come strategici ai sensi del comma 1 » sono  aggiunte  le
seguenti: « nonche' di quelli di cui al comma 1-ter »;
      5) al comma 6, primo periodo, dopo le  parole  «  comporti  una
minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali  dello  Stato
di cui al comma 3 » sono aggiunte le seguenti: « ovvero  un  pericolo
per la sicurezza o per l'ordine pubblico »; dopo  l'ultimo  capoverso
e' inserito il seguente: « Per determinare se un investimento  estero
possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine  pubblico  e'  possibile
prendere in considerazione la circostanza che l'investitore straniero
e' controllato dal  governo  di  un  paese  terzo,  non  appartenente
all'Unione europea, anche attraverso finanziamenti significativi. »;
      6) al comma 7 le parole «  di  cui  ai  commi  3  e  6  »  sono
sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi precedenti » e  dopo  la
lettera b) e' inserita la seguente: « b-bis) per le operazioni di cui
al comma 5 e' valutata, oltre alla minaccia di grave pregiudizio agli
interessi di cui al comma 3, anche il pericolo per la sicurezza o per
l'ordine pubblico; »;
    c) all'articolo 3, dopo il comma 8 e'  aggiunto  il  seguente:  «
8-bis. Per quanto non previsto dal presente  decreto,  alle  sanzioni
amministrative pecuniarie si applicano le disposizioni  di  cui  alla
legge 24 novembre 1981, n. 689.  Non  si  applica  in  ogni  caso  il
pagamento in misura ridotta di cui all'articolo  16  della  legge  24
novembre 1981, n. 689. ».
  2. Il presente articolo si applica solo alle procedure  avviate  in
data successiva alla sua entrata in vigore.
                               Art. 15

                Incremento contratto di programma RFI

  1. E' autorizzata la spesa di 420 milioni di euro per  l'anno  2017
per il finanziamento del contratto di programma - parte  investimenti
2017 - 2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  e
la societa' Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.
  1-bis. All'articolo 1 della legge 14  luglio  1993,  n.  238,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1, le parole: « e i relativi eventuali aggiornamenti  »
sono soppresse;
  b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  «2-bis. Per gli eventuali aggiornamenti  ai  contratti  di  cui  al
comma  1  che  non   comportino   modifiche   sostanziali   e   siano
sostanzialmente finalizzati al recepimento delle risorse  finanziarie
recate dalla legge di bilancio o da altri provvedimenti di legge,  il
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti   trasmette   una
informativa al Parlamento.  Nel  caso  di  modifiche  sostanziali  si
procede, invece, nei modi e nei termini di cui ai commi 1  e  2.  Per
sostanziali si intendono le modifiche che superano del 15  per  cento
le previsioni riportate nei contratti di programma di cui al comma 1,
con riferimento ai costi e ai fabbisogni sia complessivi che relativi
al singolo programma o progetto di investimento».
  1-ter. All'articolo 1 del decreto legislativo 15  luglio  2015,  n.
112, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
  «7. Il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  previa
consultazione delle parti  interessate,  definisce  la  strategia  di
sviluppo   dell'infrastruttura   ferroviaria   sulla   base   di   un
finanziamento sostenibile del sistema ferroviario. In sede  di  prima
applicazione, tale strategia e' definita nel Documento di economia  e
finanza,  nell'Allegato  concernente   fabbisogni   e   progetti   di
infrastrutture, sino all'approvazione del primo documento pluriennale
di pianificazione di cui all'articolo 201 del  codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  e
successive modificazioni, che definisce, tra l'altro, la strategia di
sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria».
  1-quater. I contratti di servizio in ambito di obblighi di servizio
pubblico per il trasporto ferroviario di  passeggeri  sul  territorio
nazionale sono stipulati fra il Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti  e  l'impresa  ferroviaria  individuata  sulla  base  della
vigente normativa di settore, previa acquisizione del parere del CIPE
sullo  schema  di  contratto  proposto   dall'Amministrazione.   Tali
contratti   sono   approvati   con   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze.
  1-quinquies. Al  fine  di  garantire  la  continuita'  dei  servizi
essenziali del sistema di trasporto su gomma e ferro,  e'  attribuito
alla  regione  Piemonte  un  contributo  straordinario   dell'importo
complessivo di 40 milioni di euro, di cui  35  milioni  di  euro  per
l'anno 2017 e 5 milioni di euro per l'anno 2018, per far fronte  alla
situazione finanziaria della Societa' GTT S.p.A..
  1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma  1-quinquies,  pari  a  35
milioni di euro per l'anno 2017 e a 5  milioni  di  euro  per  l'anno
2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo  per  lo
sviluppo  e  la  coesione  -  programmazione  2014-2020.  I  predetti
importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della  misura
di cui al comma 1-quinquies, sono portati in prededuzione dalla quota
spettante alla medesima regione Piemonte a valere sulle risorse della
citata programmazione 2014-2020.
  1-septies. Al fine di attuare la misura di  sostegno  al  trasporto
ferroviario merci di cui all'articolo 1, comma 294,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro
per  l'anno  2017.   Al   relativo   onere   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2017-2019,
nell'ambito del programma « Fondi  di  riserva  e  speciali  »  della
missione « Fondi  da  ripartire  »  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,  allo  scopo
utilizzando   l'accantonamento   relativo    al    Ministero    delle
infrastrutture e dei trasporti.
                             Art. 15-bis

              Disposizioni per facilitare l'affidamento
                     dei contratti di tesoreria

  1. Al comma 9 dell'articolo 69 del decreto  legislativo  23  giugno
2011, n. 118, sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «  La
convenzione di tesoreria di cui al comma 1 puo' prevedere  un  limite
piu' basso. L'importo dell'anticipazione specificata  in  convenzione
e' da ritenersi vincolante sia per  la  regione  che  per  l'istituto
tesoriere ».
                             Art. 15-ter

             Interventi per la tutela e il miglioramento
               della sicurezza ferroviaria e marittima

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2007,  n.  162,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a)  al  comma  4,  lettera  b),  dopo  le  parole:  «   alle   reti
funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario  ed  adibite
unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o  suburbani,  nonche'
alle imprese ferroviarie che operano esclusivamente su  tali  reti  »
sono aggiunte le seguenti: « , fino al 30 giugno 2019 »;
  b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
  «4-bis. Entro il 31  dicembre  2018,  l'Agenzia  nazionale  per  la
sicurezza delle ferrovie (ANSF) individua le  norme  tecniche  e  gli
standard di sicurezza applicabili alle  reti  funzionalmente  isolate
dal resto del sistema ferroviario nonche' ai gestori del servizio che
operano su tali  reti,  tenendo  conto  delle  caratteristiche  delle
tratte ferroviarie, dei rotabili e del servizio di  trasporto,  fermo
restando quanto previsto dai  trattati  internazionali  per  le  reti
isolate transfrontaliere. A decorrere dal 30 giugno 2019,  alle  reti
funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario  nonche'  ai
gestori del servizio che operano su tali reti si applicano in materia
di sicurezza le disposizioni adottate ai sensi  del  presente  comma.
Nel rilasciare le autorizzazioni di propria competenza, l'ANSF valuta
le misure mitigative o compensative proposte dai gestori del servizio
sulla  base  di  una  analisi  del  rischio  che  tenga  conto  delle
caratteristiche della tratta ferroviaria, dei rotabili e del servizio
di trasporto ».
  2. A seguito dell'estensione  dei  compiti  attribuiti  all'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) in materia  di  reti
ferroviarie  regionali  ed  al  fine   di   garantire   il   corretto
espletamento delle necessarie ed indifferibili attivita',  essenziali
per garantire un adeguato presidio della sicurezza ferroviaria,  agli
operatori ferroviari, in applicazione del decreto del Ministro  delle
infrastrutture e  dei  trasporti  5  agosto  2016,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2016, nonche' per  gestire
le significative modifiche all'attuale quadro regolatorio in  materia
di sicurezza e interoperabilita' ferroviaria derivanti dal cosiddetto
« IV pacchetto ferroviario »,  l'ANSF  medesima  e'  autorizzata,  in
deroga alla normativa vigente, all'assunzione a  tempo  indeterminato
tramite concorso pubblico di 20 unita' complessive di  personale  nel
biennio 2018-2019, da inquadrare nel  livello  iniziale  di  ciascuna
categoria/area.
  3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2,  a  decorrere  dal  2018
l'ANSF  e'  autorizzata  all'assunzione  di   11   funzionari   e   9
collaboratori, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 4,  comma
3,  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.  125,  in  deroga  a
quanto previsto dall'articolo 30 del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165,  e  dall'articolo  4,  comma  3-quinquies,  del  citato
decreto-legge  n.  101  del  2013,  in  relazione   alle   specifiche
professionalita' necessarie per garantire il presidio della sicurezza
ferroviaria.
  4.  A  decorrere  dall'anno  2018  la  Direzione  generale  per  le
investigazioni  ferroviarie   e   marittime   del   Ministero   delle
infrastrutture   e   dei   trasporti   provvede   a   effettuare   le
investigazioni anche su:
  a) gli incidenti sulle reti funzionalmente isolate  dal  resto  del
sistema ferroviario e adibite unicamente a servizi passeggeri locali,
urbani o suburbani, nonche'  gli  incidenti  che  si  verificano  sui
sistemi di trasporto ad impianti fissi, applicando  i  criteri  e  le
procedure  di  investigazione  definiti  al  capo   V   del   decreto
legislativo 10 agosto 2007, n. 162;
  b) gli incidenti nelle vie d'acqua interne nazionali, applicando  i
criteri e  le  procedure  di  investigazione  stabiliti  dal  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 165;
  c) gli incidenti su tutti i sistemi di trasporto ad impianti fissi.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 966.971  euro
a decorrere  dall'anno  2018,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2017-2019,
nell'ambito del programma « Fondi  di  riserva  e  speciali  »  della
missione « Fondi  da  ripartire  »  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
  6. All'articolo 18 della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo il comma
1 e' inserito il seguente:
  «1-bis. Le inosservanze da parte degli operatori  ferroviari  delle
disposizioni adottate dall'ANSF in materia di adeguamento dei sistemi
di sicurezza ferroviaria sono punite con la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 per il  mancato  adeguamento
alle  misure  di  sicurezza  indicate  nelle   disposizioni   emanate
dall'ANSF entro il termine prescritto. Per ogni  giorno  di  ritardo,
successivo al primo, nell'adeguamento alle misure  di  sicurezza,  si
applica un'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria  pari  al  10
per cento della sanzione da applicare ».
                           Art. 15-quater

Interventi di emergenza per infrastrutture  stradali  insistenti  sul
                              fiume Po

  1. Al fine di realizzare gli interventi di emergenza per  la  messa
in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali di connessione
insistenti sul fiume Po, e' autorizzata la spesa fino a 35 milioni di
euro per l'anno  2017.  Le  risorse  sono  trasferite  alle  province
interessate con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo    si    provvede    mediante    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140,  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita  al
capitolo  7002  dello  stato  di  previsione  del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, con il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 21  luglio  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi  dell'ANAS
Spa sulle strade riclassificate statali. Le somme non utilizzate  per
le finalita' del  presente  articolo  sono  versate  all'entrata  del
bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  sui   capitoli   di
provenienza. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
                          Art. 15-quinquies

       Modifica all'articolo 703 del codice della navigazione

  1. Il quinto comma dell'articolo 703 del codice  della  navigazione
e' sostituito dai seguenti:
  «Alla  scadenza  naturale  della  concessione,  il   concessionario
subentrante ha l'obbligo di corrispondere al  concessionario  uscente
il valore di subentro. Ove non diversamente  stabilito  nell'atto  di
concessione, tale valore, per  gli  immobili  e  gli  impianti  fissi
insistenti sul sedime aeroportuale e sulle aree  ivi  ricomprese  per
intervenuto ampliamento dello stesso sedime aeroportuale,  realizzati
dal  concessionario  uscente  con  proprie  risorse,   inseriti   nel
contratto di programma e approvati dall'ENAC, e' pari al valore delle
opere alla data  di  subentro,  al  netto  degli  ammortamenti  e  di
eventuali contributi pubblici, limitatamente alla quota di detti beni
ascritta ai servizi  soggetti  a  regolazione  tariffaria  rilevabile
dalla contabilita' analitica regolatoria certificata  presentata  dal
concessionario uscente per l'annualita' immediatamente precedente.
  Gli immobili e gli impianti fissi insistenti alla data del subentro
sul sedime aeroportuale, realizzati dal  concessionario  uscente  con
proprie risorse e destinati allo svolgimento di attivita'  di  natura
commerciale, come tali non soggette a regolazione tariffaria, restano
di proprieta' del demanio dello Stato,  senza  che  sia  dovuto  alla
societa' concessionaria alcun rimborso.
  Il   concessionario   uscente    e'    obbligato    a    proseguire
nell'amministrazione  dell'esercizio  ordinario  dell'aeroporto  alle
stesse condizioni fissate all'atto di concessione  sino  al  subentro
del nuovo concessionario, previo pagamento  del  relativo  valore  di
subentro dovuto dallo stesso, salvo diversa e motivata determinazione
dell'ENAC, in ordine al corretto svolgimento del servizio.
  In  caso  di  subingresso  nella  concessione  ovvero   quando   la
concessione cessa prima del termine di  scadenza,  il  concessionario
che subentra ha l'obbligo di rimborsare al precedente  concessionario
il  valore  contabile  residuo  non  ammortizzato  delle  opere   non
amovibili,  come  indicato  nei  periodi  precedenti  riguardanti  la
scadenza naturale della  concessione.  Resta  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 1453 del codice civile.
  La disciplina  in  materia  di  valore  di  subentro,  rimborsi  ed
indennizzi di cui al presente articolo non trova applicazione qualora
meccanismi per la determinazione di valore di  subentro,  rimborsi  e
indennizzi  siano  gia'  previsti  nelle  convenzioni   di   gestione
aeroportuale vigenti, che restano in tal caso immodificate ».
                               Art. 16

                   Disposizioni contabili urgenti
               per l'Associazione Croce Rossa italiana

  1. Al fine di garantire l'effettiva messa in liquidazione dell'Ente
strumentale alla Croce Rossa  Italiana,  al  decreto  legislativo  28
settembre 2012, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 2, comma 5, le parole «  per  l'anno  2016  »  sono
soppresse;
  b) all'articolo 4:
      1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis. L'Ente individua con propri provvedimenti i beni mobili  ed
immobili da trasferire in proprieta' all'Associazione  ai  sensi  del
presente decreto. I  provvedimenti  hanno  effetto  traslativo  della
proprieta', producono gli effetti  previsti  dall'articolo  2644  del
codice  civile  e  costituiscono  titolo  per  la   trascrizione.   I
provvedimenti di individuazione  dei  beni  costituiscono,  altresi',
titolo idoneo ai fini del discarico inventariale dei beni  mobili  da
trasferire in proprieta' all'Associazione nonche' per l'assunzione in
consistenza da parte di  quest'ultima.  I  provvedimenti  di  cui  al
presente comma sono  esenti  dal  pagamento  delle  imposte  o  tasse
previste per  la  trascrizione,  nonche'  di  ogni  imposta  o  tassa
connessa   con   il   trasferimento   della   proprieta'   dei   beni
all'Associazione. »;
  1-bis) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  «2-bis. I residui attivi e passivi accertati a carico  dei  singoli
comitati territoriali, afferenti ai rapporti tra comitato centrale  e
comitati territoriali antecedenti  la  data  di  privatizzazione  dei
comitati stessi, si intendono estinti  a  titolo  definitivo  con  la
cancellazione delle relative partite contabili »;
      2) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati;
  c) all'articolo 6, comma 4, terzo periodo, le  parole  «  ,  quinto
periodo » sono soppresse;
  d) all'articolo 8, comma 2:
  1) il primo periodo e' sostituito dai seguenti: « A far data dal 1º
gennaio 2018, l'Ente e' posto in liquidazione ai sensi del  titolo  V
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fatte salve le  disposizioni
di cui al presente comma. Gli organi deputati  alla  liquidazione  di
cui all'articolo 198 del citato regio  decreto  sono  rispettivamente
l'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c) quale commissario
liquidatore e l'organo di cui all'articolo 2,  comma  3,  lettera  b)
quale comitato di sorveglianza. Detti organi, nominati  dal  Ministro
della  salute,  restano  in  carica  per  3  anni  e  possono  essere
prorogati, per motivate esigenze, per ulteriori 2 anni.  La  gestione
separata di cui all'articolo 4, comma 2, si conclude al  31  dicembre
2017 con un atto di ricognizione della massa  attiva  e  passiva  del
Presidente dell'Ente. La massa attiva e  passiva,  cosi'  individuate
confluiscono nella procedura di cui al presente comma. Il commissario
liquidatore si avvale, fino alla conclusione di  tutte  le  attivita'
connesse  alla  gestione  liquidatoria,  del  personale  individuato,
secondo  le  medesime  modalita'  di  cui  al  presente  comma,   con
provvedimento del Presidente dell'Ente nell'ambito del contingente di
personale gia' individuato dallo stesso Presidente quale propedeutico
alla gestione liquidatoria. Per detto  personale,  pur  assegnato  ad
altra amministrazione, il termine del 1º aprile 2018 sotto  indicato,
operante per il trasferimento anche  in  sovrannumero  e  contestuale
trasferimento delle risorse ad altra  amministrazione,  e'  differito
fino a dichiarazione di cessata necessita' da parte  del  commissario
liquidatore. Resta fermo, all'atto dell'effettivo  trasferimento,  il
divieto di assunzione per le amministrazioni riceventi per  tutta  la
durata del soprannumero e  per  il  medesimo  profilo  professionale.
Entro il 31 dicembre 2017, i beni mobili  ed  immobili  necessari  ai
fini statutari e allo svolgimento  dei  compiti  istituzionali  e  di
interesse pubblico dell'Associazione sono trasferiti alla stessa. »;
  2) al secondo periodo, le  parole  «  Alla  medesima  data  »  sono
sostituite dalle seguenti: « Alla conclusione della liquidazione, » e
le parole « salvo quelli relativi  al  personale  rimasto  dipendente
dell'Ente, che restano in carico alla gestione liquidatoria  »,  sono
soppresse.
  2-bis) al quinto periodo, le parole:  «  1°  gennaio  2018  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 1° aprile 2018 ».
  1-bis.  Al  fine  di  garantire  la  ricollocazione  del  personale
dipendente  dall'Associazione  della  Croce  rossa   italiana   (CRI)
risultante eccedentario rispetto  al  fabbisogno  definito  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 4, terzo periodo, del decreto  legislativo  28
settembre 2012, n. 178,  ed  appartenente  all'area  professionale  e
medica, il medesimo personale puo' essere collocato in  mobilita',  a
domanda, nel  rispetto  della  disponibilita'  in  organico  e  delle
facolta' assunzionali previste a  legislazione  vigente,  nell'ambito
della dirigenza delle professionalita' sanitarie del Ministero  della
salute  e  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,  nell'ambito   della
dirigenza medica dell'Istituto  nazionale  per  la  promozione  della
salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto  delle  malattie
della  Poverta'  limitatamente  al  personale  appartenente  all'area
medica di seconda fascia di cui al contratto collettivo nazionale  di
lavoro  relativo  al  personale  dirigente  dell'area   VI   per   il
quadriennio 2002-2005, nonche' nell'ambito della dirigenza  medica  e
della  professione   infermieristica   dell'Istituto   superiore   di
sanità-Centro nazionale per i  trapianti  (CNT)  e  Centro  nazionale
sangue (CNS), e delle qualifiche di  ricercatore  e  tecnologo  degli
enti di ricerca.
  1-ter. Il personale della CRI, di cui al  comma  1-bis,  che  abbia
svolto compiti e funzioni nell'ambito  della  sanita'  pubblica  puo'
essere inquadrato nelle amministrazioni di destinazione anche  se  e'
in possesso di  specializzazione  in  disciplina  diversa  da  quella
ordinariamente richiesta per il predetto inquadramento.
                               Art. 17

Disposizioni urgenti  in  materia  di  finanziamento  della  bonifica
  ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio
  e del Comune di Matera

  1. Ai fini della continuazione degli interventi  del  programma  di
bonifica ambientale e di rigenerazione urbana dell'area di  rilevante
interesse nazionale nel  comprensorio  di  Bagnoli-Coroglio,  di  cui
all'articolo  33  del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.   133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
sono assegnati al Soggetto Attuatore 27 milioni di  euro  per  l'anno
2017.
  2. Per interventi urgenti di bonifica  ambientale  e  rigenerazione
urbana  strumentali  o   complementari   agli   interventi   di   cui
all'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2017,  n.  123,
sono trasferiti al Comune di Matera 3  milioni  di  euro  per  l'anno
2017.
  3. Ai relativi oneri si provvede per 30 milioni di euro per  l'anno
2017, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste  delle
quote di  emissione  di  CO2  di  cui  all'articolo  19  del  decreto
legislativo  13  marzo  2013,   n.   30,   destinati   al   Ministero
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,   che   restano   acquisite
definitivamente all'erario.
                             Art. 17-bis

Disposizioni in materia di competenze  dei  comuni  relativamente  ai
                   siti di importanza comunitaria

  1. All'articolo 57 della legge 28 dicembre 2015, n.  221,  dopo  il
comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis. Al  fine  di  consentire  ai  comuni  l'acquisizione  delle
risorse provenienti dall'esercizio delle funzioni previste dal  comma
1, la competenza per i provvedimenti ivi previsti e'  esercitata  dal
comune nel cui  territorio  devono  essere  eseguiti  gli  interventi
previsti dal  citato  comma  1,  anche  quando  il  sito  ricade  nel
territorio  di  piu'  comuni,   assicurando   l'adeguata   competenza
nell'effettuazione delle valutazioni».
                             Art. 17-ter

               Disposizioni in materia di 5 per mille

  1. All'articolo 16 della legge 6 dicembre 1991,  n.  394,  dopo  il
comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis.  A  decorrere  dall'anno  2018,   per   ciascun   esercizio
finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi  relative
al periodo d'imposta precedente,  una  quota  pari  al  5  per  mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di  cui  all'articolo
1, comma 154, della legge 23  dicembre  2014,  n.  190,  puo'  essere
destinata, a scelta del contribuente, a sostegno degli  enti  gestori
delle aree protette. Con decreto  di  natura  non  regolamentare  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da  emanare  entro
trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, sono stabilite le modalita' di accesso  al  contributo,
di formazione degli elenchi degli enti ammessi nonche' di riparto  ed
erogazione delle somme ».
                           Art. 17-quater

            Sostegno alla progettazione degli enti locali

  1. All'articolo 41-bis del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1. Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati ai comuni,
compresi, alla data di presentazione della richiesta di cui al  comma
2, nelle zone  a  rischio  sismico  1  ai  sensi  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519  del  28  aprile  2006,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  108  dell'11  maggio  2006,
contributi soggetti a rendicontazione  a  copertura  delle  spese  di
progettazione definitiva ed esecutiva,  relativa  ad  interventi  per
opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017. Per
gli anni 2018 e 2019 i contributi di cui al periodo  precedente  sono
assegnati ai comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1 e  2  per
spese  di  progettazione  definitiva  ed   esecutiva,   relativa   ad
interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico di  immobili
pubblici  e  messa  in  sicurezza   del   territorio   dal   dissesto
idrogeologico, nel limite di 25 milioni di euro per l'anno 2018 e  di
30 milioni di euro per l'anno 2019 »;
  b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis. Per gli anni 2018 e 2019, il contributo di cui al  comma  1
non puo' essere superiore all'importo della progettazione individuato
ai sensi del decreto del Ministro della  giustizia  17  giugno  2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174  del  27  luglio  2016,  e
successive  modificazioni,   ai   fini   della   determinazione   dei
corrispettivi »;
  c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2. I comuni comunicano le richieste  di  contributo  al  Ministero
dell'interno, entro il termine perentorio del 15 settembre per l'anno
2017 e del 15  giugno  per  ciascuno  degli  anni  2018  e  2019.  La
richiesta  deve  contenere  le  informazioni  riferite   al   livello
progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di
progetto  (CUP)  valido  dell'opera  che  si  intende  realizzare.  A
decorrere dal 2018:
  a) la richiesta  deve  contenere  le  informazioni  necessarie  per
permettere  il   monitoraggio   complessivo   degli   interventi   di
miglioramento e adeguamento antisismico di  immobili  pubblici  e  di
messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, in caso
di contributo per la relativa progettazione;
  b) ciascun comune puo' inviare fino ad un massimo di tre  richieste
di contributo per la stessa annualita';
  c)   la   progettazione   deve   riferirsi,    nell'ambito    della
pianificazione comunale, a un  intervento  compreso  negli  strumenti
programmatori  del  medesimo  comune  o   in   altro   strumento   di
programmazione »;
  d) al comma 3, alinea, dopo le  parole:  «  tenendo  conto  »  sono
inserite le seguenti: « , per l'anno 2017, »;
  e) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  «3-bis. A decorrere dal 2018 l'ordine di priorita'  ai  fini  della
determinazione dell'ammontare del contributo e' il seguente:
  a)  progettazione  per  investimenti  riferiti  ad  interventi   di
miglioramento e di adeguamento antisismico  degli  immobili  pubblici
costruiti con calcestruzzo prima del 1971 o in muratura portante.  In
tal caso il finanziamento riguarda anche le spese di  verifica  della
vulnerabilita'   sismica,   da   effettuare   contestualmente    alla
progettazione;
  b)  progettazione  per  investimenti  riferiti  ad  interventi   di
miglioramento e di adeguamento antisismico  degli  immobili  pubblici
sulla base di verifica della vulnerabilita' sismica gia' effettuata;
  c)  progettazione  per  interventi  di  messa  in   sicurezza   del
territorio dal dissesto idrogeologico »;
  f) al comma 4, dopo le parole: « del comma 3  »  sono  inserite  le
seguenti: « per l'anno 2017 e alle lettere a),  b)  e  c)  del  comma
3-bis per gli anni 2018 e 2019 »;
  g) al secondo periodo del comma 5, le parole: « banca dati l'ultimo
» sono sostituite dalle seguenti: « banca dati i documenti  contabili
di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e),  e  all'articolo  3
del decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  12  maggio
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio  2016,
riferiti all'ultimo »;
  h) al comma 10, dopo la  parola:  «  statali  »  sono  inserite  le
seguenti: « e dello stesso Comune »;
  i) al comma 11, le parole: « a 15 milioni di euro per l'anno 2018 e
a 20 milioni  di  euro  per  l'anno  2019  »  sono  sostituite  dalle
seguenti:
  « a 25 milioni di euro per l'anno 2018 e a 30 milioni di  euro  per
l'anno 2019 »;
  l) la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «  Fondo  per  la
progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico  e
per la messa in sicurezza del territorio dal  dissesto  idrogeologico
».
  2. La rubrica del titolo III del decreto-legge 24 aprile  2017,  n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
e' sostituita dalla seguente: « Ulteriori interventi in favore  delle
zone terremotate e di messa in sicurezza del territorio dal  dissesto
idrogeologico».
  3. All'articolo 1, comma 492, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
  «d-bis)  progettazione  definitiva  ed  esecutiva  di  investimenti
finalizzati al miglioramento della dotazione  infrastrutturale  o  al
recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per  la
popolazione, finanziati con avanzo di amministrazione ».
  4.  Al  fine  di  migliorare  la  capacita'  di  programmazione   e
progettazione delle infrastrutture e  degli  insediamenti  prioritari
per lo sviluppo del Paese, anche mediante il ricorso ai contratti  di
partenariato pubblico-privato, il Ministero  delle  infrastrutture  e
dei trasporti  puo'  stipulare  apposita  convenzione  con  la  Cassa
depositi e prestiti SpA, quale istituto nazionale  di  promozione  ai
sensi dell'articolo 1, comma 826, della legge 28  dicembre  2015,  n.
208, che disciplina le attivita' di  supporto  e  assistenza  tecnica
connesse all'utilizzo del Fondo istituito dall'articolo 202, comma 1,
lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,
n. 50, con oneri posti a carico del medesimo Fondo.
  5. Al fine di garantire la coerenza dei  progetti  di  fattibilita'
delle infrastrutture e degli  insediamenti  prioritari  con  i  Piani
Strategici delle Citta' Metropolitane e con i  Piani  urbani  per  la
mobilita' sostenibile (PUMS), le risorse assegnate a valere sul Fondo
istituito dall'articolo 202, comma 1, lettera a),del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere  utilizzate
anche per la predisposizione di connessi strumenti di programmazione.
                          Art. 17-quinquies

               Disposizioni in materia di enti locali

  1. Al comma 2-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo  2004,
n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004,  n.
140, dopo le parole: « Comune  di  Campomarino  (Campobasso)  »  sono
inserite le seguenti: « e del comune di San Salvo (Chieti) ».
                               Art. 18

Finanziamento  di  specifici  obiettivi  connessi  all'attivita'   di
  ricerca,   assistenza   e   cura    relativi    al    miglioramento
  dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza

  1. Al fine di consentire la realizzazione  di  specifici  obiettivi
connessi all'attivita' di ricerca,  assistenza  e  cura  relativi  al
miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali  di  assistenza,
ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23  dicembre
1996, n. 662, e' accantonata  per  l'anno  2017,  la  somma  di  32,5
milioni  di  euro,  previa  sottoscrizione,  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e  Bolzano,  di  intesa  sul  riparto  per   le
disponibilita' finanziarie per il Servizio  sanitario  nazionale  per
l'anno  2017.  La  somma  di  cui  al  periodo  precedente  e'  cosi'
ripartita:
  a) 9 milioni di euro  in  favore  delle  strutture,  anche  private
accreditate, riconosciute a rilievo nazionale ed  internazionale  per
le caratteristiche di specificita' e innovativita' nell'erogazione di
prestazioni pediatriche con particolare riferimento  alla  prevalenza
di trapianti di tipo allogenico;
  b) 12,5 milioni di euro in favore delle  strutture,  anche  private
accreditate,  centri  di  riferimento  nazionale  per  l'adroterapia,
eroganti  trattamenti  di  specifiche  neoplasie   maligne   mediante
l'irradiazione con ioni carbonio.
  b-bis) 11 milioni di euro in favore delle strutture, anche  private
accreditate, riconosciute di rilievo nazionale per il  settore  delle
neuroscienze,    eroganti    programmi    di     alta     specialita'
neuro-riabilitativa,   di   assistenza    a    elevato    grado    di
personalizzazione  delle  prestazioni  e  di  attivita'  di   ricerca
scientifica traslazionale per i  deficit  di  carattere  cognitivo  e
neurologico.
  2. Con decreto  del  Ministro  della  salute,  da  adottarsi  entro
quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono individuate le strutture di cui al comma 1.
  2-bis. L'articolo 15-undecies del decreto legislativo  30  dicembre
1992, n. 502, si interpreta nel senso che  i  servizi  prestati  e  i
titoli acquisiti dal  personale  degli  enti  e  degli  istituti  ivi
previsti,  il  quale,  a  seguito  dell'adeguamento  dei   rispettivi
ordinamenti del personale  alle  disposizioni  del  medesimo  decreto
legislativo, sia stato assunto a seguito  di  procedura  concorsuale,
sono equiparati ai servizi prestati e ai titoli acquisiti  presso  le
strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, anche per  quel
che concerne la possibilita' di ottenere la  mobilita'  dai  medesimi
enti ed istituti verso le strutture pubbliche del Servizio  sanitario
nazionale e da queste verso gli enti e gli istituti stessi.
                             Art. 18-bis

Disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie per i farmaci
              erogati dal Servizio sanitario nazionale

  1. All'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n.  662,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al quarto periodo, le parole: « non superiore a lire 750 milioni
» sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a euro 450.000 »;
  b) al quinto periodo, le parole: « non superiore a lire 500 milioni
» sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a euro 300.000 ».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano  dal  1°  gennaio
2018.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  9,2  milioni
di  euro  a  decorrere   dall'anno   2018,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni,   dalla   legge   27   dicembre    2004,    n.    307.
Conseguentemente,  il  livello  del  finanziamento   del   fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di
9,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
                             Art. 18-ter

Misure indifferibili di semplificazione degli  adempimenti  vaccinali
  per  l'iscrizione  alle  istituzioni  del  sistema   nazionale   di
  istruzione, ai servizi  educativi  per  l'infanzia,  ai  centri  di
  formazione  professionale  regionale  e  alle  scuole  private  non
  paritarie

  1. Nelle sole regioni e province autonome presso le quali sono gia'
state  istituite  anagrafi  vaccinali,   le   disposizioni   di   cui
all'articolo 3-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge 7 giugno  2017,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017,  n.
119, sono applicabili a decorrere dall'anno  scolastico  2018/2019  e
dall'inizio del calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei
corsi per i centri di formazione professionale  regionale  2018/2019,
nel rispetto delle modalita' operative  congiuntamente  definite  dal
Ministero   della   salute   e   dal    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  sentito  il  Garante   per   la
protezione dei dati personali.
  2. Nelle medesime regioni e province autonome, le  disposizioni  di
cui al comma 1 sono applicabili  gia'  per  l'anno  scolastico  e  il
calendario dei servizi educativi per l'infanzia e  dei  corsi  per  i
centri di formazione professionale regionale in corso  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,  a
condizione che il controllo sul rispetto degli adempimenti  vaccinali
si concluda entro il 10 marzo 2018.
                           Art. 18-quater

       Produzione e trasformazione di cannabis per uso medico

  1.  Lo  Stabilimento  chimico  farmaceutico  militare  di  Firenze,
autorizzato  alla  fabbricazione  di  infiorescenze  di  cannabis  in
osservanza delle norme di  buona  fabbricazione  (Good  manufacturing
practices-GMP) secondo le direttive dell'Unione europea, recepite con
il  decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  provvede  alla
coltivazione e alla  trasformazione  della  cannabis  in  sostanze  e
preparazioni vegetali per la successiva distribuzione alle  farmacie,
al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale di tali preparazioni  e
per la conduzione di studi clinici.
  2. Per assicurare la disponibilita' di cannabis a  uso  medico  sul
territorio nazionale, anche  al  fine  di  garantire  la  continuita'
terapeutica dei pazienti gia' in trattamento, l'Organismo statale per
la cannabis di cui al decreto del Ministro della  salute  9  novembre
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  279  del  30  novembre
2015,  puo'  autorizzare  l'importazione  di  quote  di  cannabis  da
conferire allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze,
ai  fini  della  trasformazione  e  della  distribuzione  presso   le
farmacie.
  3. Qualora risulti necessaria la coltivazione di ulteriori quote di
cannabis  oltre   quelle   coltivate   dallo   Stabilimento   chimico
farmaceutico militare di Firenze,  possono  essere  individuati,  con
decreto del Ministro della salute, uno  o  piu'  enti  o  imprese  da
autorizzare  alla  coltivazione  nonche'  alla  trasformazione,   con
l'obbligo di operare secondo  le  Good  agricultural  and  collecting
practices  (GACP)  in  base  alle  procedure  indicate  dallo  stesso
Stabilimento.
  4. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n.
38, in sede di attuazione dei  programmi  obbligatori  di  formazione
continua  in  medicina  di  cui  all'articolo  16-bis   del   decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la Commissione nazionale per la
formazione continua di cui all'articolo 2, comma 357, della legge  24
dicembre 2007, n. 244,  dispone  che  l'aggiornamento  periodico  del
personale medico, sanitario e  sociosanitario  sia  realizzato  anche
attraverso il conseguimento di crediti formativi  per  acquisire  una
specifica conoscenza professionale sulle  potenzialita'  terapeutiche
delle preparazioni di origine  vegetale  a  base  di  cannabis  nelle
diverse patologie e in particolare sul trattamento del dolore.
  5. Al fine di  agevolare  l'assunzione  di  medicinali  a  base  di
cannabis da parte dei pazienti, lo Stabilimento chimico  farmaceutico
militare di Firenze provvede  allo  sviluppo  di  nuove  preparazioni
vegetali a base di cannabis  per  la  successiva  distribuzione  alle
farmacie, che le dispensano dietro ricetta medica non ripetibile.
  6. Le preparazioni magistrali a base  di  cannabis  prescritte  dal
medico per la terapia contro il dolore ai sensi della legge 15  marzo
2010, n. 38, nonche' per gli altri  impieghi  previsti  dall'allegato
tecnico al  decreto  del  Ministro  della  salute  9  novembre  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2015, sono
a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti del livello del
finanziamento  del  fabbisogno  sanitario  nazionale   standard   cui
concorre lo Stato. Il medico puo' altresi'  prescrivere  le  predette
preparazioni magistrali per altri impieghi, ai sensi dell'articolo  5
del  decreto-legge  17  febbraio  1998,  n.   23,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.
  7. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata  la  spesa  di
euro 1.600.000 per l'anno 2017 e per le finalita' di cui al  comma  2
e' autorizzata la spesa di euro 700.000 per l'anno 2017. Ai  relativi
oneri, pari a complessivi 2.300.000 euro per l'anno 2017, si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali  »
della missione « Fondi da ripartire » dello stato di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                          Art. 18-quinquies

               Debiti sanitari della regione Sardegna

  1. Ai fini della copertura dei  debiti  sanitari  accertati  al  31
dicembre 2016, la regione Sardegna puo'  far  richiesta  di  utilizzo
delle risorse generate da economie, riprogrammazioni  di  sanzioni  e
riduzioni di interventi finanziati  con  risorse  del  Fondo  per  lo
sviluppo  e  la  coesione  di  cui   alla   delibera   del   Comitato
interministeriale per la programmazione economica  (CIPE)  n.  1/2011
dell'11 gennaio 2011, relativi al territorio della regione  medesima.
Il Governo, con delibera del CIPE, per gli  anni  2018  e  2019,  nel
rispetto degli equilibri di finanza pubblica, provvede alla  relativa
autorizzazione.
                               Art. 19

     Liberalizzazione in materia di collecting diritti d'autore

  1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
  a) all'articolo 15-bis, comma 2-ter, terzo periodo, dopo le parole:
« Societa' italiana degli autori e degli editori » sono  aggiunte  le
seguenti: « e gli altri organismi di  gestione  collettiva  »,  e  la
parola « remuneri » e' sostituita dalla seguente: « remunerino »;
  b) all'articolo 180:
  1) al primo comma, dopo le parole: « Societa' italiana degli autori
ed editori (S.I.A.E.) », sono aggiunte le seguenti: « ed  agli  altri
organismi di gestione collettiva di cui  al  decreto  legislativo  15
marzo 2017, n. 35 »;
  2) al terzo comma, le parole: « dell'ente » sono  sostituite  dalle
seguenti:  «  della  Societa'  italiana  degli  autori   ed   editori
(S.I.A.E.) » e la parola: « esso » e' sostituita  dalla  seguente:  «
essa ».
  2. Per gli organismi di gestione  collettiva  di  cui  all'articolo
180, comma 1, della legge  22  aprile  1941,  n.  633,  stabiliti  in
Italia, l'esercizio dell'attivita' di intermediazione e' in ogni caso
subordinata  alla  verifica  del  rispetto  dei  requisiti  da  parte
dell'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni,  ai  sensi  del
decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.
  3. Al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 8, comma 3, dopo le  parole:  «  Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni » sono aggiunte le seguenti: « definisce
con proprio provvedimento »;
  b) all'articolo 20, comma 2, le parole:  «  organismi  di  gestione
collettiva ed » sono soppresse.
                             Art. 19-bis

            Disposizioni in materia di uscita dei minori
                  di 14 anni dai locali scolastici

  1. I genitori esercenti la responsabilita' genitoriale, i tutori  e
i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei
minori di 14 anni, in considerazione dell'eta' di questi ultimi,  del
loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un
processo   volto   alla   loro   autoresponsabilizzazione,    possono
autorizzare le istituzioni del  sistema  nazionale  di  istruzione  a
consentire l'uscita  autonoma  dei  minori  di  14  anni  dai  locali
scolastici al termine  dell'orario  delle  lezioni.  L'autorizzazione
esonera  il  personale  scolastico  dalla  responsabilita'   connessa
all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.
  2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del  servizio  di
trasporto  scolastico,   rilasciata   dai   genitori   esercenti   la
responsabilita' genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei
minori di 14 anni agli enti  locali  gestori  del  servizio,  esonera
dalla  responsabilita'  connessa  all'adempimento   dell'obbligo   di
vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta  alla
fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attivita' scolastiche.
                             Art. 19-ter

     Incarichi presso gli enti di previdenza di diritto privato

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, primo e  secondo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  non  si  applicano
agli enti  di  previdenza  di  diritto  privato  di  cui  ai  decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, i cui
organi di governo sono eletti in via diretta  o  indiretta  da  parte
degli iscritti.
                           Art. 19-quater

           Banca dati nazionale degli operatori economici

  1.  Al  fine  di  assicurare  la  gestione,  il   funzionamento   e
l'implementazione  delle  nuove  funzionalita'   della   Banca   dati
nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, comma  1,
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, e' autorizzata  la  spesa  di  euro  100.000  per
l'anno 2017 e di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2018. Fino alla
data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo  81,  comma
2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, il
Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  e'  autorizzato  a
stipulare una convenzione con  l'Autorita'  nazionale  anticorruzione
utilizzando parte delle risorse di cui al  primo  periodo.  All'onere
derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100.000  euro
per l'anno 2017 e a 1.500.000 euro a  decorrere  dall'anno  2018,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di  riserva  e
speciali » della missione « Fondi  da  ripartire  »  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
                          Art. 19-quinquies

           Adeguamento della disciplina sulla circolazione
                 e vendita di sigarette elettroniche

  1. All'articolo  62-quater  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
  a) al comma 5, le parole da: « In attesa » fino  a:  «  altresi'  »
sono sostituite dalle seguenti: « La vendita dei prodotti  contenenti
nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis e' effettuata in via esclusiva »;
  b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
  «5-bis. Per gli esercizi di vicinato ad attivita' prevalente  nella
vendita dei prodotti con nicotina di cui ai  commi  1  e  1-bis  gia'
attivi  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della   presente
disposizione, sono stabilite con  decreto  direttoriale  dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, area Monopoli, da adottare entro  il  31
marzo 2018,  le  modalita'  e  i  requisiti  per  l'autorizzazione  e
l'approvvigionamento dei prodotti con nicotina di cui ai  commi  1  e
1-bis.  Nelle  more  dell'adozione  del  decreto  e'  consentita   la
prosecuzione dell'attivita' agli esercizi indicati nel primo  periodo
del presente comma ».
  2. All'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016,  n.  6,
sono apportate le seguenti modifiche:
  a) al comma 11, la parola: « transfrontaliera » e' soppressa;
  b) al comma 12, le parole da: « , in difetto » fino alla  fine  del
comma sono soppresse.
  3. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di 9,5 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno
2018. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente  utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2.
                           Art. 19-sexies

          Assegnazione di immobili conferiti a fondi comuni
                     di investimento immobiliare

  1. All'articolo 4, comma  2-ter,  del  decreto-legge  25  settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23  novembre
2001, n. 410, dopo il  primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «
L'Agenzia del demanio puo' assegnare i predetti immobili, laddove non
necessari per soddisfare le esigenze istituzionali di amministrazioni
statali di cui all'articolo 2, comma 222,  della  legge  23  dicembre
2009, n. 191, agli enti pubblici  anche  territoriali,  entro  il  31
dicembre 2019 per il Fondo immobili pubblici e il  31  dicembre  2020
per il Fondo Patrimonio Uno ».
                           Art. 19-septies

               Disposizioni per garantire l'autonomia
                    del Garante del contribuente

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2018:
  a) i commi 404 e 405 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre  2013,
n. 147, sono abrogati;
  b) il comma 4 dell'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n.  212,
e' sostituito dal seguente:
  «4. Per ogni Garante il compenso mensile lordo e' fissato  in  euro
2.788,87. Al Garante  del  contribuente  che  risiede  in  un  comune
diverso da quello in cui ha sede l'organo compete il  rimborso  delle
spese di trasferta previsto dalle norme vigenti per la partecipazione
alle relative sedute. Analogo trattamento compete per gli accessi  in
uffici finanziari situati in comuni diversi da quelli in  cui  ha  la
residenza il Garante ».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati  in  474.000  euro  a
decorrere dal 2018, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
delle proiezioni dello  stanziamento  del  fondo  speciale  di  parte
corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2017-2019,
nell'ambito del programma « Fondi  di  riserva  e  speciali  »  della
missione « Fondi  da  ripartire  »  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,  allo  scopo
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3. Agli oneri valutati di cui al comma 2 si applica l'articolo  17,
commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
                           Art. 19-octies

               Disposizioni in materia di riscossione

  1. All'articolo 1, comma  13,  lettera  f),  del  decreto-legge  22
ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
dicembre 2016, n. 225, le parole: «  da  parte  dell'agenzia  »  sono
sostituite dalle seguenti: « da parte del Ministero  dell'economia  e
delle finanze ».
  2. All'articolo 26, primo comma, primo  periodo,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  dopo  la
parola: « municipale » sono aggiunte le seguenti: « ;  in  tal  caso,
quando ai fini del perfezionamento  della  notifica  sono  necessarie
piu' formalita', le stesse possono essere compiute, in un periodo  di
tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi  tra  quelli
sopra  indicati  ciascuno  dei  quali  certifica  l'attivita'  svolta
mediante relazione datata e sottoscritta ».
  3. All'articolo 14, comma 1, primo periodo,  del  decreto-legge  31
dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 1997, n. 30, le parole: « e gli enti pubblici non  economici
» sono sostituite dalle seguenti: « , gli enti pubblici non economici
e l'ente Agenzia delle entrate-Riscossione ».
  4. I  termini  per  l'adempimento  degli  obblighi  dichiarativi  e
comunicativi relativi  ai  tributi  amministrati  dall'Agenzia  delle
entrate possono essere  prorogati  con  provvedimento  del  direttore
della  medesima  Agenzia,  adottato   d'intesa   con   il   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello  Stato,  in  presenza  di  eventi  o  circostanze  che
comportino  gravi  difficolta'  per  la  loro   regolare   tempestiva
esecuzione e comunque in caso di ritardo  nella  pubblicazione  delle
specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati  relativi
agli adempimenti stessi.
  5. La proroga dei termini  disposta  ai  sensi  del  comma  4  deve
garantire un termine  congruo,  comunque  non  superiore  a  sessanta
giorni, per l'effettuazione degli adempimenti medesimi.
  6. All'articolo  7  del  decreto-legge  10  giugno  1994,  n.  357,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  1994,  n.  489,
dopo il comma 4-ter e' aggiunto il seguente:
  «4-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 4-ter,  la  tenuta
dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con sistemi elettronici e',
in ogni caso, considerata regolare  in  difetto  di  trascrizione  su
supporti cartacei nei termini  di  legge,  se  in  sede  di  accesso,
ispezione o verifica gli stessi  risultano  aggiornati  sui  predetti
sistemi elettronici e vengono  stampati  a  seguito  della  richiesta
avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza ».
                           Art. 19-novies

              Disposizioni in materia di assicurazione
                     professionale obbligatoria

  1. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge  31  dicembre  2012,  n.
247, le parole: « a se' e » sono soppresse.
                           Art. 19-decies

                Regime di sostegno alla cogenerazione
                        per teleriscaldamento

  1. Gli interventi su unita'  di  cogenerazione  che  non  rientrano
nella definizione di rifacimento ai sensi dell'articolo 2,  comma  1,
lettera b), del decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  5
settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  218  del  19
settembre 2011, ma che comportano un incremento della  producibilita'
termica finalizzato al mantenimento o raggiungimento di un assetto di
sistema di teleriscaldamento efficiente  ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.  102,
e che si abbinano ad un'estensione della rete in termini  di  aumento
della capacita' di trasporto, accedono al regime di sostegno  di  cui
all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 febbraio 2007,
n. 20,  secondo  i  valori  di  rendimento  fissati  nel  regolamento
delegato (UE) 2015/2402 della Commissione, del 12  ottobre  2015.  Il
Ministro dello sviluppo economico definisce criteri  e  modalita'  di
accesso al regime di sostegno con apposito decreto da  emanare  entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto.
                          Art. 19-undecies

            Misure per favorire la candidatura di Milano
                     come sede dell'Agenzia EMA

  1. Al fine di favorire il percorso di candidatura della  citta'  di
Milano quale sede dell'Agenzia europea per  i  medicinali  (EMA),  e'
autorizzato, in favore della regione Lombardia, un contributo pari  a
un milione di  euro  per  l'anno  2017  per  la  realizzazione  delle
attivita' di progettazione degli interventi connessi al trasferimento
nonche' per le attivita' di promozione della candidatura medesima. Al
relativo onere si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma  «  Fondi
di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire  »  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
l'anno 2017, allo  scopo  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al
Ministero della salute.
                          Art. 19-duodecies

                  Modifica alla tabella A allegata
                      alla legge n. 93 del 1994

  1. Alla tabella A allegata alla legge 31 gennaio 1994, n. 93,  dopo
la voce: « Istituto del nastro azzurro » e'  aggiunta,  in  fine,  la
seguente: « Associazione nazionale partigiani cristiani (ANPC) ».
                          Art. 19-terdecies

          Modifiche al decreto legislativo n. 159 del 2011
               in materia di documentazione antimafia

  1. Al codice di cui al decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 83, comma 3-bis, dopo le parole: « fondi europei  »
sono aggiunte le seguenti: « per un importo superiore a 5.000 euro »;
  b) all'articolo 91, comma 1-bis, dopo le parole: « fondi europei  »
sono aggiunte le seguenti: « per un importo superiore a 5.000 euro ».
                        Art. 19-quaterdecies

Introduzione dell'articolo 13-bis della legge 31  dicembre  2012,  n.
  247, in materia di equo compenso per le  prestazioni  professionali
  degli avvocati

  1. Dopo l'articolo 13 della legge 31  dicembre  2012,  n.  247,  e'
inserito il seguente:
  «Art. 13-bis. (Equo  compenso  e  clausole  vessatorie).  -  1.  Il
compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti professionali
regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo  svolgimento,  anche  in
forma associata o societaria, delle attivita' di cui all'articolo  2,
commi 5  e  6,  primo  periodo,  in  favore  di  imprese  bancarie  e
assicurative, nonche' di imprese non rientranti nelle categorie delle
microimprese o delle piccole o medie  imprese,  come  definite  nella
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003,  e'
disciplinato  dalle   disposizioni   del   presente   articolo,   con
riferimento ai  casi  in  cui  le  convenzioni  sono  unilateralmente
predisposte dalle predette imprese.
  2. Ai fini del presente articolo, si  considera  equo  il  compenso
determinato nelle convenzioni  di  cui  al  comma  1  quando  risulta
proporzionato alla quantita'  e  alla  qualita'  del  lavoro  svolto,
nonche' al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale,
tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto
del Ministro della giustizia  adottato  ai  sensi  dell'articolo  13,
comma 6.
  3. Le convenzioni di cui al comma 1  si  presumono  unilateralmente
predisposte dalle imprese  di  cui  al  medesimo  comma  salva  prova
contraria.
  4. Ai fini del  presente  articolo  si  considerano  vessatorie  le
clausole  contenute  nelle  convenzioni  di  cui  al  comma   1   che
determinano,  anche  in  ragione  della  non  equita'  del   compenso
pattuito,  un  significativo   squilibrio   contrattuale   a   carico
dell'avvocato.
  5. In particolare si considerano vessatorie, salvo che siano  state
oggetto di specifica  trattativa  e  approvazione,  le  clausole  che
consistono:
  a)  nella  riserva  al  cliente  della   facolta'   di   modificare
unilateralmente le condizioni del contratto;
  b) nell'attribuzione al cliente  della  facolta'  di  rifiutare  la
stipulazione  in  forma  scritta  degli   elementi   essenziali   del
contratto;
  c)  nell'attribuzione  al  cliente  della  facolta'  di  pretendere
prestazioni  aggiuntive  che  l'avvocato  deve  eseguire   a   titolo
gratuito;
  d) nell'anticipazione  delle  spese  della  controversia  a  carico
dell'avvocato;
  e) nella previsione  di  clausole  che  impongono  all'avvocato  la
rinuncia  al  rimborso  delle  spese   direttamente   connesse   alla
prestazione dell'attivita' professionale oggetto della convenzione;
  f) nella previsione di termini di pagamento  superiori  a  sessanta
giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o
di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
  g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese  di
lite in favore del cliente, all'avvocato  sia  riconosciuto  solo  il
minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in  cui  le
spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte  o
recuperate dalla parte;
  h)  nella  previsione  che,  in  ipotesi   di   nuova   convenzione
sostitutiva  di  altra  precedentemente  stipulata  con  il  medesimo
cliente, la nuova disciplina sui compensi si  applichi,  se  comporta
compensi inferiori a quelli previsti  nella  precedente  convenzione,
anche agli incarichi pendenti o,  comunque,  non  ancora  definiti  o
fatturati;
  i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e  la
consulenza  in  materia  contrattuale  spetti  soltanto  in  caso  di
sottoscrizione del contratto.
  6. Le clausole di cui al comma 5, lettere a) e c),  si  considerano
vessatorie  anche  qualora  siano  state  oggetto  di  trattativa   e
approvazione.
  7.  Non  costituiscono  prova   della   specifica   trattativa   ed
approvazione di cui al  comma  5  le  dichiarazioni  contenute  nelle
convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento  delle
trattative senza specifica indicazione delle modalita' con  le  quali
le medesime sono state svolte.
  8. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5  e  6
sono nulle, mentre il  contratto  rimane  valido  per  il  resto.  La
nullita' opera soltanto a vantaggio dell'avvocato.
  9. L'azione diretta alla dichiarazione della nullita' di una o piu'
clausole delle convenzioni di cui al comma 1 e' proposta, a  pena  di
decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione delle
convenzioni medesime.
  10. Il  giudice,  accertate  la  non  equita'  del  compenso  e  la
vessatorieta' di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente
articolo, dichiara la nullita' della clausola e determina il compenso
dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di
cui al  decreto  del  Ministro  della  giustizia  adottato  ai  sensi
dell'articolo 13, comma 6.
  11. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni
di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile ».
  2. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  13-bis  della  legge  31
dicembre 2012, n. 247, introdotto dal comma 1 del presente  articolo,
si applicano, in quanto compatibili, anche alle prestazioni rese  dai
professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio  2017,  n.
81, anche iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri ai fini  di
cui al comma 10  del  predetto  articolo  13-bis  sono  definiti  dai
decreti  ministeriali  adottati  ai   sensi   dell'articolo   9   del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
  3. La pubblica  amministrazione,  in  attuazione  dei  principi  di
trasparenza, buon andamento ed  efficacia  delle  proprie  attivita',
garantisce  il  principio  dell'equo  compenso  in   relazione   alle
prestazioni  rese  dai  professionisti  in  esecuzione  di  incarichi
conferiti  dopo  la  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   di
conversione del presente decreto.
  4. Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.
                       Art. 19-quinquiesdecies

Misure urgenti per la tutela degli utenti dei servizi  di  telefonia,
  reti televisive e comunicazioni elettroniche in materia di  cadenza
  di rinnovo delle offerte e fatturazione dei servizi

  1.  All'articolo  1  del  decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. I contratti  di  fornitura  nei  servizi  di  comunicazione
elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo  1°
agosto 2003, n. 259, prevedono la cadenza di rinnovo delle offerte  e
della fatturazione dei servizi, ad esclusione di quelli  promozionali
a  carattere  temporaneo  di  durata  inferiore  a  un  mese  e   non
rinnovabile, su base mensile o di multipli del mese.
  1-ter.  Gli  operatori  di  telefonia,  di  reti  televisive  e  di
comunicazioni  elettroniche,   indipendentemente   dalla   tecnologia
utilizzata, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1-bis entro
il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
  1-quater.  L'Autorita'  per   le   garanzie   nelle   comunicazioni
garantisce la pubblicazione  dei  servizi  offerti  e  delle  tariffe
generali di  cui  al  comma  1-bis,  in  modo  da  assicurare  che  i
consumatori possano compiere scelte informate.
  1-quinquies. In caso di violazione del comma 1-bis l'Autorita'  per
le garanzie nelle comunicazioni ordina  all'operatore  la  cessazione
della condotta e il  rimborso  delle  eventuali  somme  indebitamente
percepite o  comunque  ingiustificatamente  addebitate  agli  utenti,
indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non  inferiore
a trenta giorni »;
  b) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «  La
violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter, 2,  3,
3-bis, 3-ter e 3-quater e' sanzionata dall'Autorita' per le  garanzie
nelle comunicazioni applicando l'articolo 98, comma  16,  del  codice
delle comunicazioni elettroniche, di cui al  decreto  legislativo  1°
agosto 2003, n. 259,  e  successive  modificazioni.  L'inottemperanza
agli ordini impartiti ai sensi del comma  1-quinquies  e'  sanzionata
applicando l'articolo 98, comma 11, del medesimo codice »;
  c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
  «4-bis. Il periodo mensile o suoi multipli di cui  al  comma  1-bis
costituisce standard minimo nelle condizioni generali di contratto  e
nella Carta dei servizi. Nel caso di  variazione  dello  standard  da
parte dell'operatore e tenendo conto  delle  tempistiche  di  cui  al
comma 1-ter, si applica un indennizzo forfetario pari ad euro 50,  in
favore di ciascun utente interessato dalla illegittima  fatturazione,
maggiorato di euro 1 per ogni giorno  successivo  alla  scadenza  del
termine assegnato dall'Autorita'  ai  sensi  del  comma  1-quinquies.
L'Autorita'  vigila  sul   rispetto   della   presente   disposizione
nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 1, comma 6,  lettera
a), numero 14, e commi 11 e 12, della legge 31 luglio 1997, n. 249 ».
  2. All'articolo 98, comma 11, del citato codice di cui  al  decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: « da  euro  120.000,00
ad euro 2.500.000,00 » sono sostituite  dalle  seguenti:  «  da  euro
240.000,00 ad euro 5.000.000,00 ».
  3. All'articolo 71 del citato decreto legislativo 1°  agosto  2003,
n. 259, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis. Le imprese che forniscono reti pubbliche  di  comunicazione
elettronica o servizi di  comunicazione  elettronica  accessibili  al
pubblico forniscono informazioni chiare e trasparenti in merito  alle
caratteristiche    dell'infrastruttura    fisica    utilizzata    per
l'erogazione dei servizi. A tal fine,  entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della  presente  disposizione,  l'Autorita'
per le garanzie  nelle  comunicazioni  definisce  le  caratteristiche
tecniche e le corrispondenti denominazioni delle diverse tipologie di
infrastruttura fisica,  individuando  come  infrastruttura  in  fibra
ottica completa l'infrastruttura  che  assicura  il  collegamento  in
fibra fino all'unita' immobiliare del  cliente.  Costituisce  pratica
commerciale scorretta, ai sensi del codice del  consumo,  di  cui  al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ogni  comunicazione  al
pubblico dell'offerta di servizi di comunicazione elettronica che non
rispetti le caratteristiche tecniche definite dall'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni ».
                               Art. 20

                      Disposizioni finanziarie

  1. In applicazione dell'articolo 21, commi 3 e 4, del decreto-legge
1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, l'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  provvede
ad autorizzare la prosecuzione del rapporto  concessorio  in  essere,
relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad
estrazione istantanea, sino al termine ultimo previsto  dall'articolo
4, paragrafo 1, dell'atto di concessione, in modo da assicurare nuove
e maggiori entrate al bilancio  dello  Stato  in  misura  pari  a  50
milioni di euro per l'anno 2017 e 750  milioni  di  euro  per  l'anno
2018.
  2. Il Fondo  per  la  riduzione  della  pressione  fiscale  di  cui
all'articolo 1 comma 431, della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,
incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2020.
  3. Nello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  e'  istituito  un  Fondo,  in  termini  di  saldo  netto  da
finanziare e fabbisogno, con una dotazione pari a 600 milioni di euro
per l'anno 2018.
  4. All'articolo 11, comma 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017,  n.
8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45,  le
parole « e 80 milioni di euro per il 2018 » sono soppresse.
  5. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 5, 6, comma  5,  7,
comma 4, 8, 9, 11, 12, 15 e dai commi 2, 3 del  presente  articolo  e
dagli effetti derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere  a)  e
l) del presente comma, pari a 1.175,4  milioni  di  euro  per  l'anno
2017, a 2.425 milioni di euro per l'anno 2018, a 354,566  milioni  di
euro per l'anno 2019, a 162,566 milioni di euro per  l'anno  2020,  a
3,066 milioni di euro per l'anno 2021, a 3,089 milioni  di  euro  per
l'anno 2022, a 3,066 milioni di euro per l'anno 2023, a 9,866 milioni
di euro per l'anno 2024, a 3,066 milioni di euro per l'anno  2025,  a
4,866 milioni di euro per l'anno 2026, a 7,14  milioni  di  euro  per
l'anno 2027, a 3,866 milioni di euro per l'anno 2028, a 3,266 milioni
di euro per l'anno 2029, a 3,166 milioni di euro per l'anno 2030 e  a
3,066 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2031  e,  che
aumentano, ai fini della compensazione degli effetti  in  termini  di
indebitamento netto e di fabbisogno a 1.487,873 milioni di  euro  per
l'anno 2017, si provvede:
  a) quanto a 1.092,879 milioni di euro  per  l'anno  2017,  mediante
riduzione delle dotazioni di competenza  e  di  cassa  relative  alle
missioni e ai programmi  di  spesa  degli  stati  di  previsione  dei
Ministeri come indicate nell'elenco 1 allegato al presente decreto;
  b) quanto a 37,677  milioni  di  euro  per  l'anno  2017,  mediante
riduzione del fondo  da  ripartire  per  la  destinazione  dell'extra
gettito sui canoni di abbonamento alla televisione agli interventi di
cui all'articolo 1, comma 160, lettere a), b) e c),  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208;
  c) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2017,  mediante  utilizzo
di quota parte dei proventi delle aste delle quote  di  emissione  di
CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013,  n.
30,  destinati  al  Ministero  dello  sviluppo   economico,   versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,   che   restano   acquisite
definitivamente all'erario;
  d) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2017,  mediante  utilizzo
delle somme versate  entro  il  30  settembre  2017  all'entrata  del
bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, non sono state riassegnate
ai pertinenti programmi  e  che  sono  acquisite  per  detto  importo
definitivamente all'erario;
  e) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a  1.898,7  milioni
di euro per l'anno 2018, a 359,185 milioni di euro per l'anno 2019, a
142,913 milioni di euro per l'anno 2020, a 0,325 milioni di euro  per
l'anno 2021, a 0,727 milioni di euro per l'anno 2023, a 1,482 milioni
di euro per l'anno 2024 e a 0,236 milioni di euro  per  l'anno  2025,
che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 96,085
milioni di euro per l'anno 2017, a  2.504,213  milioni  di  euro  per
l'anno 2018, a 449,561 milioni di euro per  l'anno  2019,  a  233,289
milioni di euro per l'anno 2020, a 90,701 milioni di euro per  l'anno
2021, a 90,376 milioni di euro per l'anno 2022, a 91,103  milioni  di
euro per l'anno 2023, a 91,858 milioni di euro  per  l'anno  2024,  a
90,612 milioni di euro per l'anno 2025, a 90,376 milioni di euro  per
gli anni 2026 e 2027 e a 1,487 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto;
  f) quanto a 334 milioni  di  euro  mediante  versamento,  nell'anno
2018, all'entrata del bilancio dello Stato delle  somme  iscritte  in
conto residui  sul  capitolo  7400  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dello sviluppo economico ai sensi  dell'articolo  1,  comma
6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191;
  g) quanto a 200 milioni  di  euro  mediante  versamento,  nell'anno
2018, all'entrata del  bilancio  dello  Stato  delle  somme  iscritte
nell'anno 2017 in conto competenza sul capitolo 7400 dello  stato  di
previsione  del  Ministero  dello   sviluppo   economico   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre  2015,  n.
191;
  h) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,75  milioni  di
euro per l'anno 2021, a 3,1 milioni di euro per l'anno  2022,  a  2,4
milioni di euro per l'anno 2023, a 8,4 milioni  di  euro  per  l'anno
2024, a 2,83 milioni di euro per l'anno 2025, a 4,9 milioni  di  euro
per l'anno 2026, a 7,2 milioni di euro per l'anno 2027, a 3,9 milioni
di euro per l'anno 2028, a 3,3 milioni di euro per l'anno 2029, a 3,2
milioni di euro per l'anno 2030 e a 3,1 milioni di euro  a  decorrere
dall'anno 2031,  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
  i) quanto a 250 milioni di euro per  l'anno  2017,  in  termini  di
fabbisogno, mediante corrispondente versamento  delle  somme  gestite
presso  il  sistema  bancario  dalla  Cassa  Servizi   Energetici   e
Ambientali  sul  conto  corrente  di  tesoreria   centrale   di   cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge  9  giugno  2016,  n.  98,
convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2016,  n.  151  da
detenere sul predetto conto sino al termine dell'esercizio.
  6. All'articolo 1, comma 634, della legge 11 dicembre 2016, n.  232
dopo le parole: « si provvede mediante » sono inserite le seguenti: «
l'eventuale  maggior  gettito,  rispetto  a   quello   previsto   per
l'esercizio 2017, derivante dalla definizione agevolata  dei  carichi
affidati agli agenti della riscossione dall'anno 2000 all'anno  2016,
di cui all'articolo 6 del decreto-legge  22  ottobre  2016,  n.  193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 e
dalla definizione agevolata delle  controversie  tributarie,  di  cui
all'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ovvero la ».
  7. Con riferimento alle risorse derivanti dai proventi  delle  aste
delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 19  del  decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30, utilizzate quanto a 30  milioni  di
euro a copertura degli oneri  derivanti  dall'articolo  18  a  valere
sulla quota destinata al Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare e quanto a 30 milioni  di  euro  ai  sensi  del
comma 5, lettera c)  del  presente  articolo  a  valere  sulla  quota
destinata al Ministero dello sviluppo economico, i decreti di cui  al
comma 3 dell'articolo 19 del citato decreto  legislativo  n.  30  del
2013 dispongono negli esercizi successivi gli opportuni conguagli, al
fine di assicurare complessivamente  il  rispetto  delle  proporzioni
indicate nel predetto articolo 19 e del  vincolo  di  destinazione  a
investimenti  con  finalita'  ambientali  derivante  dalla  direttiva
2009/29/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  23  aprile
2009.
  7-bis. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti  e
le relative norme di attuazione, anche  con  riferimento  alla  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
  8. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio. Ove necessario,  previa  richiesta  dell'amministrazione
competente, il Ministero dell'economia e delle finanze puo'  disporre
il ricorso ad anticipazioni di  tesoreria,  la  cui  regolarizzazione
avviene tempestivamente con l'emissione di ordini  di  pagamento  sui
pertinenti capitoli di spesa.
  8-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) dopo le parole: « 100 chilometri » sono inserite le seguenti:  «
, o 50 chilometri per  gli  studenti  residenti  in  zone  montane  o
disagiate, »;
  b) le parole: «  e  comunque  in  una  provincia  diversa,  »  sono
soppresse;
  c) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « La disposizione
di cui al periodo precedente  si  applica  limitatamente  ai  periodi
d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018 ».
  8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a
13,7 milioni di euro per l'anno 2018 e 7,8 milioni di euro per l'anno
2019, si provvede mediante corrispondente  riduzione  del  Fondo  per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  8-quater.  Il  Fondo  per  interventi   strutturali   di   politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n.  307,  e'  incrementato  di  5,9  milioni  di  euro
nell'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 8-bis.
                               Art. 21

                          Entrata in vigore

  Il presente decreto entra in vigore  il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Tabella

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