Translate

mercoledì 7 marzo 2018

N. 48 ORDINANZA 24 gennaio - 2 marzo 2018 Giudizio su conflitto di attribuzione tra Enti. Province, Comuni e Citta' metropolitane - Circolare adottata dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie - Procedure di mobilita' del personale delle Province.



N. 48 ORDINANZA 24 gennaio - 2 marzo 2018

Giudizio su conflitto di attribuzione tra Enti.

Province, Comuni e Citta'  metropolitane  -  Circolare  adottata  dal
  Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dal
  Ministro per gli affari regionali e le  autonomie  -  Procedure  di
  mobilita' del personale delle Province.
- Circolare  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
  amministrazione e del  Ministro  per  gli  affari  regionali  e  le
  autonomie del 29 gennaio  2015,  n.  1,  recante  «Linee  guida  in
  materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale  e
  di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province
  e delle citta' metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della
  legge 23 dicembre 2014, n. 190».

(GU n.10 del 7-3-2018 )


                       LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente:Giorgio LATTANZI;
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS, Nicolo' ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
  Giovanni AMOROSO,
   
    ha pronunciato la seguente

                              ORDINANZA

    nel giudizio per conflitto  di  attribuzione  tra  enti  sorto  a
seguito della circolare del Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le
autonomie del 29 gennaio 2015, n. 1, recante «Linee guida in  materia
di attuazione delle disposizioni in materia di personale e  di  altri
profili connessi al riordino delle funzioni delle  province  e  delle
citta' metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge  23
dicembre 2014, n. 190», promosso dalla Regione Campania  con  ricorso
spedito per la notifica il 30 marzo 2015, depositato  in  cancelleria
il 9 aprile 2015 e iscritto al n. 3 del registro conflitti  tra  enti
2015.
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri;
    udito nella camera di consiglio del 24 gennaio  2018  il  Giudice
relatore Giancarlo Coraggio.
    Ritenuto che, con il  ricorso  iscritto  al  n.  3  del  registro
conflitti tra enti 2015, la Regione Campania,  articolando  un  unico
motivo, ha proposto conflitto di attribuzione - per contrasto con gli
artt. 114, 117, 118, 119, 120, nonche' con gli artt. 3, 5 e 97  della
Costituzione - nei confronti dello Stato in relazione alla  circolare
n. 1/2015 (DAR  Prot.  1856  del  29.1.2015),  del  Ministro  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per  gli
affari regionali e le autonomie, recante «Linee guida in  materia  di
attuazione delle disposizioni in materia  di  personale  e  di  altri
profili connessi al riordino delle funzioni delle  province  e  delle
citta' metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge  23
dicembre  2014,  n.  190»,  con  particolare  riguardo  al  passaggio
collocato nella  parte  concernente  il  comma  422  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  (Legge  di  stabilita'
2015)», relativo alle procedure  di  mobilita'  del  personale  delle
Province;
    che   secondo   la   Regione   la   previsione    dell'automatico
riassorbimento, da parte  delle  Regioni,  della  dotazione  organica
precedentemente   assegnata   alle   Province   sarebbe    totalmente
irragionevole  rispetto  al  processo  di  riordino  delle   funzioni
disposto con la legge n. 190 del  2014  e  «gravemente  lesiv[a]  dei
poteri regionali di organizzazione delle funzioni degli  enti  locali
sul territorio regionale  e  dei  poteri  di  auto-organizzazione  di
questi ultimi»;
    che si e' costituito il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
concludendo per l'inammissibilita' o, comunque, per la non fondatezza
del ricorso;
    che, con  atto  depositato  il  10  aprile  2017  -  su  conforme
deliberazione della Giunta regionale n. 176 del 28 marzo  2017  -  la
Regione Campania ha rinunciato al ricorso;
    che, con  atto  depositato  in  data  8  settembre  2017,  previa
delibera del Consiglio dei ministri, il Presidente del Consiglio  dei
ministri ha accettato la rinuncia.
    Considerato  che  la  rinuncia  al  ricorso  per   conflitto   di
attribuzione  tra  enti,  accettata  dalla  controparte   costituita,
determina l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 25,  comma  5,
delle  Norme  integrative  per   i   giudizi   davanti   alla   Corte
costituzionale (ex plurimis, ordinanze n. 4 del 2017, n. 221, n. 218,
n. 98 e n. 71 del 2016).
   

                          per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE

    dichiara estinto il processo.
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2018.

                                F.to:
                    Giorgio LATTANZI, Presidente
                    Giancarlo CORAGGIO, Redattore
                     Roberto MILANA, Cancelliere

    Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2018.

                   Il Direttore della Cancelleria
                        F.to: Roberto MILANA

Nessun commento: