N. 48 ORDINANZA 24 gennaio - 2 marzo 2018
Giudizio su conflitto di attribuzione tra Enti.
Province, Comuni e Citta' metropolitane - Circolare adottata dal
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dal
Ministro per gli affari regionali e le autonomie - Procedure di
mobilita' del personale delle Province.
- Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le
autonomie del 29 gennaio 2015, n. 1, recante «Linee guida in
materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e
di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province
e delle citta' metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190».
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(GU n.10 del 7-3-2018 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Giorgio LATTANZI;
Giudici :Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI,
Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de
PRETIS, Nicolo' ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
Giovanni AMOROSO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a
seguito della circolare del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le
autonomie del 29 gennaio 2015, n. 1, recante «Linee guida in materia
di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri
profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle
citta' metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23
dicembre 2014, n. 190», promosso dalla Regione Campania con ricorso
spedito per la notifica il 30 marzo 2015, depositato in cancelleria
il 9 aprile 2015 e iscritto al n. 3 del registro conflitti tra enti
2015.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2018 il Giudice
relatore Giancarlo Coraggio.
Ritenuto che, con il ricorso iscritto al n. 3 del registro
conflitti tra enti 2015, la Regione Campania, articolando un unico
motivo, ha proposto conflitto di attribuzione - per contrasto con gli
artt. 114, 117, 118, 119, 120, nonche' con gli artt. 3, 5 e 97 della
Costituzione - nei confronti dello Stato in relazione alla circolare
n. 1/2015 (DAR Prot. 1856 del 29.1.2015), del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli
affari regionali e le autonomie, recante «Linee guida in materia di
attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri
profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle
citta' metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23
dicembre 2014, n. 190», con particolare riguardo al passaggio
collocato nella parte concernente il comma 422 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita'
2015)», relativo alle procedure di mobilita' del personale delle
Province;
che secondo la Regione la previsione dell'automatico
riassorbimento, da parte delle Regioni, della dotazione organica
precedentemente assegnata alle Province sarebbe totalmente
irragionevole rispetto al processo di riordino delle funzioni
disposto con la legge n. 190 del 2014 e «gravemente lesiv[a] dei
poteri regionali di organizzazione delle funzioni degli enti locali
sul territorio regionale e dei poteri di auto-organizzazione di
questi ultimi»;
che si e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'inammissibilita' o, comunque, per la non fondatezza
del ricorso;
che, con atto depositato il 10 aprile 2017 - su conforme
deliberazione della Giunta regionale n. 176 del 28 marzo 2017 - la
Regione Campania ha rinunciato al ricorso;
che, con atto depositato in data 8 settembre 2017, previa
delibera del Consiglio dei ministri, il Presidente del Consiglio dei
ministri ha accettato la rinuncia.
Considerato che la rinuncia al ricorso per conflitto di
attribuzione tra enti, accettata dalla controparte costituita,
determina l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 25, comma 5,
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale (ex plurimis, ordinanze n. 4 del 2017, n. 221, n. 218,
n. 98 e n. 71 del 2016).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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