DECRETO LEGISLATIVO 16 febbraio 2018, n. 23
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in
materia di polizia amministrativa. (18G00047)
(GU n.72 del 27-3-2018)
Vigente al: 11-4-2018
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante
«Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» e, in
particolare, gli articoli 4 e 8;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della Pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59», e in particolare gli articoli 10, 162 e 163
relativamente al trasferimento di funzioni alle Regioni a Statuto
speciale in materia di polizia amministrativa;
Visto l'articolo 52, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
settembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000, recante «Individuazione delle
risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire
alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei
compiti amministrativi in materia di polizia amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2001, recante «Criteri di
ripartizione e ripartizione tra le regioni delle risorse per
l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, in materia di polizia amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2001, recante «Criteri di
ripartizione e ripartizione tra gli enti locali delle risorse per
l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, in materia di polizia amministrativa, istruzione
scolastica e protezione civile»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo
2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 145 del 25 giugno 2001, recante «Ripartizione e trasferimento alle
regioni e agli enti locali delle risorse finanziarie di cui
all'articolo 52, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in
materia di polizia amministrativa»;
Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello
Statuto speciale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 19 gennaio 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con i Ministri dell'interno, per la semplificazione e la
pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Funzioni trasferite in materia di polizia amministrativa
1. Ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numeri 3), 6), 7), 8) e
9) della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), la Regione esercita le
seguenti funzioni e compiti in materia di polizia amministrativa:
a) il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da
punta e da taglio, di cui all'articolo 37 del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza), e all'articolo 56 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
(Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18
giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza);
b) il ricevimento delle comunicazioni concernenti le agenzie di
affari di cui all'articolo 115 del regio decreto n. 773/1931, ad
eccezione di quelle relative all'attivita' di recupero crediti,
pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni;
c) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di
fochino, previo accertamento della capacita' tecnica dell'interessato
da parte della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, di
cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1956, n. 302 e previo nulla osta del questore della provincia
in cui l'interessato risiede;
d) il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 9 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada) per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli o
ciclomotori sulla rete stradale di interesse comunale, sovracomunale
o provinciale, regionale e nazionale, dandone tempestiva
comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza;
e) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti
venatori dipendenti dagli enti delegati dalla regione e delle guardie
volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali
riconosciute, di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n.
157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio);
f) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla
sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime, di cui
all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604
(Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca), e
all'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure
per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura,
a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96);
g) il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento
dell'attivita' di direttore o istruttore di tiro, di cui all'articolo
31 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della
disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e
degli esplosivi).
Art. 2
Norme transitorie
1. Resta di competenza dello Stato il completamento dei
procedimenti amministrativi in materia di polizia amministrativa gia'
avviati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 3
Norma finanziaria
1. Al finanziamento delle funzioni trasferite si provvede, in via
provvisoria, in conformita' a quanto previsto dai decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2000, 14 dicembre
2000, 22 dicembre 2000 e 21 marzo 2001 in materia di polizia
amministrativa.
2. Al finanziamento in via definitiva delle funzioni e dei compiti
spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 1, si provvede entro
due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le
leggi statali di modifica del Titolo IV della legge costituzionale n.
1/1963, ai sensi del quinto comma dell'articolo 63 della legge
costituzionale medesima.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 16 febbraio 2018
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Minniti, Ministro dell'interno
Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
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