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giovedì 29 marzo 2018

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 21 marzo 2018 Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonche' agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido. (18A02229) (GU n.74 del 29-3-2018)



 MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 21 marzo 2018

Applicazione della normativa antincendio agli  edifici  e  ai  locali
adibiti a scuole di qualsiasi tipo,  ordine  e  grado,  nonche'  agli
edifici e ai locali adibiti ad asili nido. (18A02229)

(GU n.74 del 29-3-2018)


                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

                           di concerto con

    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Visto il decreto legislativo dell'8 marzo  2006,  n.  139  recante:
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229»;
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81  recante:
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  1°  agosto
2011, n. 151  recante:  «Regolamento  recante  semplificazione  della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli  incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122»;
  Visto il decreto del Ministro per i lavori pubblici del 18 dicembre
1975,  recante:  «Norme  tecniche  aggiornate  relative  all'edilizia
scolastica, ivi  compresi  gli  indici  di  funzionalita'  didattica,
edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di  opere  di
edilizia scolastica»;
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno  del  26  agosto  1992,
recante: «Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica»;
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  e  del  Ministro  del
lavoro e  della  previdenza  sociale  del  10  marzo  1998,  recante:
«Criteri  generali  di  sicurezza  antincendio  e  per  la   gestione
dell'emergenza nei luoghi di lavoro»;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014  recante:
«Regola  tecnica  di  prevenzione  incendi  per   la   progettazione,
costruzione ed esercizio degli asili nido»;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto  2017  recante:
«Approvazione  di  norme  tecniche  di  prevenzione  incendi  per  le
attivita' scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto  legislativo
8 marzo 2006 n. 139»;
  Preso atto che alla data del 31 dicembre 2017 e' scaduto il termine
di adeguamento alla  normativa  antincendio,  piu'  volte  prorogato,
degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine
e grado;
  Preso atto che alla stessa data del 31 dicembre 2017 e',  altresi',
scaduto il termine di adeguamento degli edifici e locali  adibiti  ad
asili nido, relativamente  alle  prescrizioni  indicate  all'art.  6,
comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 16  luglio
2014;
  Considerata la necessita'  di  definire,  in  materia,  indicazioni
programmatiche prioritarie ai fini  dell'adeguamento  delle  predette
strutture alla normativa di sicurezza antincendio;

                              Decreta:

                               Art. 1

                              Finalita'

  1.  Ai  fini  indicati  nelle  premesse,  per  l'adeguamento   alla
normativa antincendio degli edifici e dei locali adibiti a scuole  di
qualsiasi tipo, ordine e grado, nonche' degli edifici  e  dei  locali
adibiti ad asili nido, sono definite  le  indicazioni  programmatiche
prioritarie previste dal presente decreto.

                               Art. 2

Indicazioni programmatiche prioritarie per gli edifici scolastici e i
                       locali adibiti a scuola

  1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in
materia di prevenzione incendi ed in particolare dagli articoli 3 e 4
del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e
ferma  restando  l'integrale  osservanza  del  decreto  del  Ministro
dell'interno 26  agosto  1992,  le  attivita'  di  adeguamento  degli
edifici e dei locali adibiti a scuole di  qualsiasi  tipo,  ordine  e
grado, potranno essere realizzate secondo  le  seguenti  indicazioni,
attuative del citato decreto ministeriale,  che  fissano  livelli  di
priorita' programmatica:
  livello  di  priorita'  a):  disposizioni  di  cui  ai  punti  7.1,
limitatamente al secondo comma, lettere a) e b); 8; 9.2; 10; 12;
  livello di priorita' b): disposizioni di cui  ai  punti  6.1;  6.2;
6.4; 6.6, limitatamente al punto 6.6.1; 9.3;
  livello di priorita' c): restanti disposizioni del  citato  decreto
ministeriale.
  2. Le attivita' di adeguamento di cui al presente decreto  potranno
essere effettuate,  in  alternativa,  con  l'osservanza  delle  norme
tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno  3  agosto  2015
cosi' come integrato dal decreto del Ministro dell'interno  7  agosto
2017. In  tal  caso  le  attivita'  di  adeguamento  potranno  essere
articolate  secondo  modalita'  attuative  che  tengano  conto  delle
indicazioni di cui al comma 1.

                               Art. 3

Indicazioni programmatiche prioritarie per gli edifici  ed  i  locali
                        adibiti ad asili nido

  1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in
materia di prevenzione incendi ed in particolare dagli articoli 3 e 4
del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e
ferma restando  l'integrale  osservanza  delle  misure  di  sicurezza
antincendio di cui all'art. 6, lettera a), del decreto  del  Ministro
dell'interno 16  luglio  2014,  le  attivita'  di  adeguamento  degli
edifici  e  dei  locali  adibiti  ad  asili  nido,  potranno   essere
realizzate secondo le seguenti indicazioni,  attuative  del  predetto
art. 6, lettera a), che fissano livelli di priorita' programmatica:
  livello di  priorita'  a):  disposizioni  di  cui  al  punto  13.5,
limitatamente ai punti 6.3, limitatamente al comma 1,  lettere  a)  e
b), 6.4, 7.2, 9, limitatamente all'allarme acustico, 10, 11,  12  del
citato decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014;
  livello di  priorita'  b):  disposizioni  di  cui  ai  punti  13.5,
limitatamente ai punti  6.1,  6.2,  6.3  limitatamente  al  comma  1,
lettera c) del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014;
  livello di priorita' c): restanti disposizioni di cui  all'art.  6,
lettera a) del citato decreto.

                               Art. 4

                   Sicurezza sui luoghi di lavoro

  1. Restano ferme le disposizioni di cui al  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81.
    Roma, 21 marzo 2018

                                             Il Ministro dell'interno
                                                      Minniti       
Il Ministro dell'istruzione, 
dell'universita' e della ricerca
Fedeli           

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