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mercoledì 9 maggio 2018
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DECRETO 23 aprile 2018 Dichiarazione di ammissibilita' alle procedure di riconoscimento dei titoli accademici rilasciati dalle Universita' straniere operanti in Italia, aderenti alla Convezione di Lisbona. (18A03130) (GU n.106 del 9-5-2018)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 23 aprile 2018
Dichiarazione di ammissibilita' alle procedure di riconoscimento dei
titoli accademici rilasciati dalle Universita' straniere operanti in
Italia, aderenti alla Convezione di Lisbona. (18A03130)
(GU n.106 del 9-5-2018)
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio
relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a
Lisbona l'11 aprile 1997 e, in particolare, l'art. VI. 5;
Vista la legge 11 luglio 2002, n. 148, di ratifica ed esecuzione
della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi
all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona
l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordine interno e, in
particolare, l'art. 2 e l'art. 4;
Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2004, n. 214 relativo al
regolamento recante criteri e procedure per gli istituti stranieri di
istruzione superiore che operano in Italia ai fini del riconoscimento
del titolo di studio da essi rilasciato; e in particolare gli
articoli 2 e 3 con i quali vengono definiti i requisiti, i termini e
le procedure necessarie ai fini della valutazione delle istanza
presentate;
Visto l'art. 2, commi 138-142 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, relativi alla
costituzione «dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca (ANVUR)», che ha assorbito le funzioni
del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010,
n. 76 (regolamento ANVUR);
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 con il quale, a
norma dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, e' stato definito un sistema di accreditamento iniziale e
periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 635, recante le
linee generali di indirizzo della programmazione delle universita'
per il triennio 2016-2018 e gli indicatori per la valutazione
periodica dei risultati;
Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 2016, n. 987, relativo
alla autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e
periodico delle sedi e dei corsi di studio;
Vista l'istanza presentata in data 21 luglio 2017 da ESCP Europe
con sede a Parigi con la quale tale Istituzione, accreditata nel
sistema di istruzione superiore tecnica della Francia, ha chiesto
l'attivazione di una sede universitaria in Italia e l'ammissione a
procedura di riconoscimento dei titoli rilasciati dal predetto Ateneo
nella sede italiana;
Viste le note ministeriali del 26 luglio 2017 con le quali, ai
sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 214/2004, sono stati
richiesti i pareri all'ANVUR, al CUN e Comitato regionale di
coordinamento delle Universita' della Lombardia, nonche' al Ministero
dell'interno e al Ministero degli affari esteri di formulare
eventuali osservazioni di rispettiva competenza;
Visto il parere favorevole espresso dal CUN nell'adunanza 5
settembre 2017;
Visto il parere espresso dal Comitato regionale di coordinamento
delle Universita' del Piemonte nella seduta del 16 novembre 2017;
Visto il parere favorevole espresso dall'ANVUR in data 21 marzo
2018;
Considerato che non sono pervenute osservazioni da parte del
Ministero dell'interno e del Ministero degli affari esteri;
Ritenuto di dovere provvedere favorevolmente in merito alla
sopraindicata istanza;
Decreta:
Art. 1
1. La ESCP Europe Istituzione di istruzione superiore della Francia
e' autorizzata all'attivazione in Italia, presso la sede di Torino,
dei seguenti corsi di studio a decorrere dall'a.a. 2018/2019:
Bachelor in Management - BIM (limitatamente al secondo anno di
corso);
Master in Management - MIM (limitatamente primo anno di corso).
I restanti anni di corso sono attivati nelle sedi di ESCP Europe
autorizzate all'estero nel rispetto della Convenzione di Lisbona sul
riconoscimento dei titoli di studio.
2. I titoli di studio rilasciati dalla sede italiana della ESCP
Europe per i corsi di studio di cui al comma 1 sono dichiarati
ammissibili alle procedure di riconoscimento ai sensi dell'art. 2
della legge 11 luglio 2002, n. 148, con l'obbligo anche di
rapportarne la durata del percorso formativo alla durata legale degli
studi previsti dai vigenti ordinamenti universitari italiani.
Art. 2
1. Il Ministero, avvalendosi dell'ANVUR provvede, con cadenza
almeno quadriennale, alla valutazione periodica della sede italiana
dell'Universita' di cui all'art. 1 e dei relativi corsi di studio, in
ordine al mantenimento dei requisiti di cui all'art. 2 del decreto
ministeriale 26 aprile 2004, n. 214, tenendo conto dei requisiti
previsti per l'accreditamento delle sedi e dei corsi delle
Universita' nazionali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio
2012, n. 19.
2. In caso di valutazione negativa dell'ANVUR, e, comunque, qualora
vengano accertati fatti modificativi dei requisiti previsti dall'art.
2 del decreto ministeriale 214/2004, o venga cessata o interrotta
l'attivita' formativa in Italia, si provvede con decreto del Ministro
alla revoca dell'autorizzazione concessa.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 23 aprile 2018
Il Ministro: Fedeli
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