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martedì 5 giugno 2018

DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2018, n. 60 Attuazione della direttiva 2016/2258/UE del Consiglio, del 6 dicembre 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorita' fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio. (18G00084) (GU n.128 del 5-6-2018) Vigente al: 6-6-2018





DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2018, n. 60

Attuazione della direttiva 2016/2258/UE del Consiglio, del 6 dicembre
2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio,  del
15 febbraio 2011,  per  quanto  riguarda  l'accesso  da  parte  delle
autorita' fiscali alle informazioni in  materia  di  antiriciclaggio.
(18G00084)

(GU n.128 del 5-6-2018)


 Vigente al: 6-6-2018 





                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2016-2017;
  Vista la direttiva 2016/2258/UE del Consiglio, del 6 dicembre 2016,
che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da
parte  delle  autorita'  fiscali  alle  informazioni  in  materia  di
antiriciclaggio;
  Vista la direttiva 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione  dell'uso  del  sistema
finanziario ai fini di riciclaggio o  finanziamento  del  terrorismo,
che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e
del Consiglio e abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della commissione;
  Vista la direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre  2014,
recante modifica della direttiva 2011/16/UE per  quanto  riguarda  lo
scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;
  Vista la direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15  febbraio  2011,
relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale  e  che
abroga la direttiva 77/799/CEE;
  Visto il decreto legislativo 25 maggio  2017,  n.  90,  concernente
l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla  prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei  proventi
di attivita' criminose e di finanziamento del  terrorismo  e  recante
modifica delle direttive 2005/60/CE e  2006/70/CE  e  attuazione  del
regolamento (UE) n.  2015/847  riguardante  i  dati  informativi  che
accompagnano i trasferimenti di fondi e  che  abroga  il  regolamento
(CE) n. 1781/2006;
  Vista  la  legge  18  giugno  2015,  n.  95,  recante  ratifica  ed
esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo degli Stati  Uniti  d'America  finalizzato  a  migliorare  la
compliance  fiscale  internazionale  e  ad  applicare  la   normativa
F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati,  fatto
a Roma il 10  gennaio  2014,  nonche'  disposizioni  concernenti  gli
adempimenti  delle   istituzioni   finanziarie   italiane   ai   fini
dell'attuazione dello scambio automatico  di  informazioni  derivanti
dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri;
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  29,   recante
attuazione della  direttiva  2011/16/UE  relativa  alla  cooperazione
amministrativa  nel  settore  fiscale  e  che  abroga  la   direttiva
77/799/CEE;
  Visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle  persone
fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle
istituzioni  e  degli  organismi  comunitari,   nonche'   la   libera
circolazione di tali dati;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento  delle
imposte sui redditi;
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  28
dicembre 2015 di attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della
direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del  9  dicembre  2014,  recante
modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto  riguarda  lo  scambio
automatico  obbligatorio  di  informazioni   nel   settore   fiscale,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2015;
  Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'economia  e  delle
finanze 29 maggio  2014,  recante  recepimento  della  direttiva  del
Consiglio 2011/16/UE del  16  febbraio  2011  che  designa  l'ufficio
centrale  di  collegamento  e  i  servizi  di  collegamento  ai  fini
dell'attivita' di cooperazione amministrativa  nel  settore  fiscale,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 6 giugno 2014;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 19 gennaio 2018;
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
9 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
seduta del 15 febbraio 2018;
  Considerato che le commissioni 6 e 14  del  Senato  e  che  la  XIV
Commissione della Camera dei deputati non si sono espresse;
  Acquisito il parere della VI commissione della Camera dei deputati,
espresso nella seduta del 27 febbraio 2018;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 maggio 2018;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale  e  della
giustizia;

                                Emana

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1

        Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29

  1. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 4  marzo  2014,
n. 29, il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:  «A  tal  fine
utilizzano i dati e le notizie acquisiti ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  605,  e  hanno
accesso ai dati e alle informazioni sulla  titolarita'  effettiva  di
persone  giuridiche  e  trust,  contenuti  in  apposita  sezione  del
Registro  delle  imprese,  di  cui  all'articolo   21   del   decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con  le  modalita'  di  cui  al
comma 2, lettera d), e al comma 4, lettera c), del medesimo articolo.
Si avvalgono, ai fini dell'espletamento delle indagini amministrative
concernenti le persone interessate dai controlli, dei poteri previsti
dal  Titolo  IV  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600.».
  2. Dopo il comma 3, dell'articolo  3,  del  decreto  legislativo  4
marzo 2014, n. 29, sono inseriti i seguenti:
    «3-bis. Ai fini dell'espletamento delle  indagini  amministrative
di cui al comma 3, nell'ambito dell'esercizio dei poteri previsti dal
Titolo IV del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
1973, n. 600, agli uffici dell'Agenzia  delle  entrate  e  del  Corpo
della Guardia di finanza e' consentito  l'accesso  ai  documenti,  ai
dati e alle informazioni acquisiti in  assolvimento  dell'obbligo  di
adeguata verifica della  clientela  ai  sensi  dell'articolo  18  del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con le modalita' di cui
all'articolo 19 del predetto decreto  legislativo,  e  conservati  ai
sensi dell'articolo 31 con le modalita' di cui  all'articolo  32  del
medesimo decreto legislativo.
    3-ter. Nel caso in cui i documenti, i dati e le  informazioni  di
cui al comma 3-bis siano nella disponibilita'  dei  soggetti  di  cui
all'articolo  3 del decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.  231,
diversi da quelli previsti dall'articolo  4  della  legge  18  giugno
2015, n. 95, l'Agenzia delle  entrate  si  avvale  della  Guardia  di
finanza; a tal fine l'Agenzia delle entrate e la Guardia  di  finanza
stipulano apposita convenzione per la definizione dei termini e delle
modalita' di esecuzione, nonche' dei livelli dei servizi.
    3-quater. L'accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni  di
cui al comma 3-bis  e'  altresi'  consentito  nello  svolgimento  dei
controlli finalizzati alla verifica del  corretto  adempimento  delle
procedure  di  adeguata  verifica  ai  fini  fiscali,   previste   in
attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95.».
  3. La convenzione di cui al comma 3-ter dell'articolo 3 del decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 29, e'  stipulata  tra  l'Agenzia  delle
entrate e la Guardia di finanza, entro trenta giorni  dalla  data  di
pubblicazione del presente decreto.

                               Art. 2

                 Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e  le  amministrazioni
interessate  provvedono  con  le   risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie previste a legislazione vigente.

                               Art. 3

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana.
  2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle richieste
di accesso alle informazioni formulate dalla  Guardia  di  finanza  e
dall'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2018.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 18 maggio 2018

                             MATTARELLA

                               Gentiloni  Silveri,   Presidente   del
                               Consiglio dei ministri

                               Padoan, Ministro dell'economia e delle
                               finanze

                               Alfano, Ministro degli affari esteri e
                               della cooperazione internazionale

                               Orlando, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Orlando

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