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martedì 5 giugno 2018
DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2018, n. 60 Attuazione della direttiva 2016/2258/UE del Consiglio, del 6 dicembre 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorita' fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio. (18G00084) (GU n.128 del 5-6-2018) Vigente al: 6-6-2018
DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2018, n. 60
Attuazione della direttiva 2016/2258/UE del Consiglio, del 6 dicembre
2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del
15 febbraio 2011, per quanto riguarda l'accesso da parte delle
autorita' fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio.
(18G00084)
(GU n.128 del 5-6-2018)
Vigente al: 6-6-2018
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2016-2017;
Vista la direttiva 2016/2258/UE del Consiglio, del 6 dicembre 2016,
che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da
parte delle autorita' fiscali alle informazioni in materia di
antiriciclaggio;
Vista la direttiva 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema
finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo,
che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e
del Consiglio e abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della commissione;
Vista la direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014,
recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo
scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;
Vista la direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011,
relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che
abroga la direttiva 77/799/CEE;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, concernente
l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi
di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo e recante
modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del
regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che
accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento
(CE) n. 1781/2006;
Vista la legge 18 giugno 2015, n. 95, recante ratifica ed
esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la
compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa
F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto
a Roma il 10 gennaio 2014, nonche' disposizioni concernenti gli
adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini
dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti
dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, recante
attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione
amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva
77/799/CEE;
Visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone
fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle
istituzioni e degli organismi comunitari, nonche' la libera
circolazione di tali dati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28
dicembre 2015 di attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della
direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante
modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio
automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2015;
Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle
finanze 29 maggio 2014, recante recepimento della direttiva del
Consiglio 2011/16/UE del 16 febbraio 2011 che designa l'ufficio
centrale di collegamento e i servizi di collegamento ai fini
dell'attivita' di cooperazione amministrativa nel settore fiscale,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 6 giugno 2014;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 19 gennaio 2018;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella
seduta del 15 febbraio 2018;
Considerato che le commissioni 6 e 14 del Senato e che la XIV
Commissione della Camera dei deputati non si sono espresse;
Acquisito il parere della VI commissione della Camera dei deputati,
espresso nella seduta del 27 febbraio 2018;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 16 maggio 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della
giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29
1. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2014,
n. 29, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «A tal fine
utilizzano i dati e le notizie acquisiti ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e hanno
accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarita' effettiva di
persone giuridiche e trust, contenuti in apposita sezione del
Registro delle imprese, di cui all'articolo 21 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con le modalita' di cui al
comma 2, lettera d), e al comma 4, lettera c), del medesimo articolo.
Si avvalgono, ai fini dell'espletamento delle indagini amministrative
concernenti le persone interessate dai controlli, dei poteri previsti
dal Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600.».
2. Dopo il comma 3, dell'articolo 3, del decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 29, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Ai fini dell'espletamento delle indagini amministrative
di cui al comma 3, nell'ambito dell'esercizio dei poteri previsti dal
Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, agli uffici dell'Agenzia delle entrate e del Corpo
della Guardia di finanza e' consentito l'accesso ai documenti, ai
dati e alle informazioni acquisiti in assolvimento dell'obbligo di
adeguata verifica della clientela ai sensi dell'articolo 18 del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con le modalita' di cui
all'articolo 19 del predetto decreto legislativo, e conservati ai
sensi dell'articolo 31 con le modalita' di cui all'articolo 32 del
medesimo decreto legislativo.
3-ter. Nel caso in cui i documenti, i dati e le informazioni di
cui al comma 3-bis siano nella disponibilita' dei soggetti di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
diversi da quelli previsti dall'articolo 4 della legge 18 giugno
2015, n. 95, l'Agenzia delle entrate si avvale della Guardia di
finanza; a tal fine l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza
stipulano apposita convenzione per la definizione dei termini e delle
modalita' di esecuzione, nonche' dei livelli dei servizi.
3-quater. L'accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni di
cui al comma 3-bis e' altresi' consentito nello svolgimento dei
controlli finalizzati alla verifica del corretto adempimento delle
procedure di adeguata verifica ai fini fiscali, previste in
attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95.».
3. La convenzione di cui al comma 3-ter dell'articolo 3 del decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 29, e' stipulata tra l'Agenzia delle
entrate e la Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto.
Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni
interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e
finanziarie previste a legislazione vigente.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle richieste
di accesso alle informazioni formulate dalla Guardia di finanza e
dall'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 18 maggio 2018
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze
Alfano, Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale
Orlando, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Orlando
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