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martedì 5 giugno 2018

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 23 marzo 2018 Ordinamento della professione di chimico e fisico. (18A03879) (GU n.128 del 5-6-2018)

 MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 23 marzo 2018

Ordinamento della professione di chimico e fisico. (18A03879)

(GU n.128 del 5-6-2018)



                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in
materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni
per il riordino  delle  professioni  sanitarie  e  per  la  dirigenza
sanitaria del Ministero della salute»;
  Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  13
settembre 1946, n. 233, recante «Ricostituzione  degli  Ordini  delle
professioni  sanitarie  e  per  la  disciplina  dell'esercizio  delle
professioni stesse», come modificato dalla predetta legge  n.  3  del
2018;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950,  n.
221, recante «Approvazione del  regolamento  per  la  esecuzione  del
decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233,  sulla  ricostituzione
degli  Ordini  delle  professioni  sanitarie  e  per  la   disciplina
dell'esercizio delle professioni stesse»;
  Visto il regio decreto 1° marzo 1928, n. 842, recante  «Regolamento
per l'esercizio della professione di chimico», come modificato  dalla
predetta legge n. 3 del 2018;
  Visto in particolare, l'art. 8, comma 2, della citata  legge  n.  3
del 2018, il quale prevede che  il  Ministro  della  salute  esercita
l'alta vigilanza sul Consiglio nazionale dei chimici  che  assume  la
denominazione di Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei
fisici, al quale si applicano  le  disposizioni  di  cui  al  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13  settembre  1946,  n.
233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,  n.
328,  recante  «Modifiche  ed  integrazioni  della   disciplina   dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti»;
  Visto, altresi', l'art. 8, comma 8, della citata  legge  n.  3  del
2018, che demanda al Ministro della  salute,  l'adozione  degli  atti
funzionali all'esercizio delle funzioni di cui ai  commi  precedenti,
nonche'  gli  atti  necessari  all'articolazione  territoriale  degli
Ordini dei chimici e dei fisici;
  Ritenuto, pertanto, di dover dare attuazione all'art. 8,  comma  8,
della legge 11 gennaio 2018, n. 3;

                              Decreta:

                               Art. 1

                             Ordinamento

  1. Alla Federazione  nazionale  degli  ordini  dei  chimici  e  dei
fisici, di cui all'art. 8, comma 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3,
si  applicano  le  disposizioni  del  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato 13  settembre  1946,  n.  233,  e  successive
modificazioni.
  2. Gli Ordini dei chimici esistenti alla data di entrata in  vigore
della legge 11 gennaio  2018,  n.  3  assumono  la  denominazione  di
«Ordini dei chimici e dei fisici»  e  ai  medesimi  si  applicano  le
disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni.
  3. Ai sensi dell'art. 8, comma 7, della legge n. 3 del 2018, presso
ciascun  Ordine  dei  chimici  e  dei  fisici  e'  istituito   l'Albo
professionale dei chimici e dei  fisici,  d'ora  in  avanti  chiamato
«Albo», al cui interno sono istituite la sezione A e  la  sezione  B.
Ciascuna sezione e'  ripartita  nei  seguenti  settori:  «chimica»  e
«fisica», nel rispetto delle previsioni dell'art. 3  del  regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno  2001,  n.
328.

                               Art. 2

             Iscrizione all'Albo e titoli professionali

  1. L'iscrizione all'Albo e' subordinata al possesso  dei  requisiti
di cui  all'art.  5,  comma  3,  del  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato 13  settembre  1946,  n.  233,  e  successive
modificazioni.
  2. L'iscrizione all'Albo e' accompagnata dalle dizioni: «sezione  A
- Chimica», «sezione A - Fisica», «sezione B - Chimica», «sezione B -
Fisica».
  3. Agli iscritti alla  sezione  A  dell'Albo  spettano  i  seguenti
titoli professionali:
    a)  agli  iscritti  al  settore  Chimica  spetta  il  titolo   di
«Chimico»;
    b) agli iscritti al settore Fisica spetta il titolo di «Fisico».
  4. Agli iscritti alla  sezione  B  dell'Albo  spettano  i  seguenti
titoli professionali:
    a) agli iscritti al settore Chimica spetta il titolo di  «Chimico
Iunior»;
    b) agli iscritti al settore Fisica spetta il  titolo  di  «Fisico
Iunior».
  5. Nell'Albo sono annotate le eventuali specializzazioni  possedute
dagli iscritti.
  6. Il Consiglio direttivo dell'Ordine dei chimici e dei  fisici  di
appartenenza rilascia  ad  ogni  iscritto  apposita  attestazione  di
iscrizione.
  7. L'iscritto all'Albo puo' richiedere all'Ordine di iscrizione  il
rilascio del sigillo professionale e/o la firma digitale di ruolo.
  8.  L'iscrizione  all'Albo  determina  l'iscrizione   all'Ente   di
Previdenza  e  Assistenza  Pluricategoriale  (EPAP)  nell'ipotesi  di
esercizio delle  professioni  di  Chimico  e  Fisico,  come  definito
dall'art. 3, comma 1, del presente decreto, ai sensi dello statuto di
tale ente previdenziale.

                               Art. 3

         Esercizio della professione di Chimico e di Fisico

  1. Ai fini dell'esercizio delle professioni di Chimico e di Fisico,
in forma individuale, associata o societaria, sia nell'ambito  di  un
rapporto  di  lavoro  subordinato  o  parasubordinato  con   soggetti
pubblici o privati, sia nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo
o di prestazione d'opera con soggetti pubblici o privati,  anche  ove
tali rapporti siano saltuari  e/o  occasionali  ed  indipendentemente
dalla tipologia contrattuale, e' obbligatoria  l'iscrizione  all'Albo
come previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo del  Capo
provvisorio dello Stato 13  settembre  1946,  n.  233,  e  successive
modificazioni.
  2. Sono vietati l'uso dei titoli professionali di cui all'art. 2  e
del  termine  «Chimico»  o  «Fisico»,  con  l'aggiunta  di  qualsiasi
specificazione, da parte dei soggetti non iscritti all'Albo.
  3.  L'iscritto  all'Albo  e'  tenuto   al   rispetto   del   codice
deontologico, oltre che di  tutte  le  altre  disposizioni  normative
applicabili alle professioni di Chimico e di Fisico.
  4. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo del  Capo
provvisorio dello Stato 13  settembre  1946,  n.  233,  e  successive
modificazioni, la Federazione nazionale degli Ordini  dei  chimici  e
dei fisici emana il codice deontologico, rivolto a tutti gli iscritti
agli  Ordini  territoriali,  che  lo  recepiscono  con  delibera  dei
Consigli direttivi degli  Ordini  dei  chimici  e  dei  fisici.  Sino
all'emanazione di tale codice deontologico  resta  in  vigore  quello
approvato dal Consiglio nazionale dei chimici in essere alla data  di
entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

                               Art. 4

  Articolazione territoriale degli Ordini dei chimici e dei fisici

  1. L'articolazione territoriale degli  Ordini  dei  chimici  e  dei
fisici coincide con l'articolazione  territoriale  degli  Ordini  dei
chimici presenti alla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  11
gennaio 2018, n. 3.
  2. Resta fermo che, ai sensi dell'art. 8, comma  8,  terzo  periodo
della legge 11 gennaio 2018, n. 3, i Consigli direttivi degli  ordini
dei chimici e il Consiglio nazionale dei chimici in essere alla  data
di entrata in vigore della legge n. 3 del 2018, rimangono  in  carica
fino alla fine del proprio mandato.

                               Art. 5

                      Procedimenti disciplinari

  1. Fino all'adozione, da parte  del  Ministero  della  salute,  dei
regolamenti di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio  dello
Stato  13  settembre  1946,  n.  233,  e  successive   modificazioni,
disciplinanti le sanzioni, opportunamente graduate, ed i procedimenti
disciplinari, i ricorsi  e  la  procedura  dinanzi  alla  Commissione
centrale per gli esercenti le professioni sanitarie,  i  procedimenti
disciplinari sono trattati ed istruiti dai Consigli di Disciplina  in
carica presso gli Ordini dei chimici alla data di entrata  in  vigore
della legge 11 gennaio 2018, n. 3. Nell'ipotesi in cui sia sottoposto
a procedimento disciplinare un iscritto al settore Fisica  dell'Albo,
il Consiglio di disciplina decidente e' integrato  da  un  numero  di
iscritti  al  settore   Fisica   dell'Albo,   individuati,   mediante
sorteggio, tra i propri iscritti, dal Consiglio direttivo dell'Ordine
dei chimici e dei fisici di appartenenza del  soggetto  sottoposto  a
procedimento, tale da garantire la maggioranza di un membro  rispetto
al numero dei componenti iscritti al settore Chimica dell'Albo.

                               Art. 6

                      Disposizioni transitorie

  1. Alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  l'Albo
dell'Ordine dei  chimici -  sezione  A  confluisce  nell'«Albo  degli
Ordini dei chimici e dei fisici - sezione  A -  settore  Chimica».  I
chimici iscritti a tale data  conservano  i  diritti  acquisiti,  ivi
inclusa l'anzianita' di iscrizione.
  2. Alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  l'Albo
dell'Ordine dei  chimici -  sezione  B  confluisce  nell'«Albo  degli
Ordini dei chimici e dei fisici - sezione  B -  settore  Chimica».  I
Chimici Iunior iscritti a tale data conservano i  diritti  acquisiti,
ivi inclusa l'anzianita' di iscrizione.
  3. La numerazione degli iscritti all'Albo e' unica  e  progressiva,
con preliminare inserimento degli iscritti di cui  ai  commi  1  e  2
nelle rispettive sezioni.
  4. In via transitoria, per un anno e comunque fino all'adozione  di
specifico  regolamento  recante  modifiche   e   integrazioni   della
disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e  delle
relative prove  per  l'esercizio  della  professione  di  chimico,  i
Consigli direttivi degli Ordini dei chimici e dei fisici  provvedono,
su domanda, all'iscrizione alla sezione A - settore  Chimica  e  alla
sezione  B  -  settore  Chimica,  di  coloro  che  hanno  conseguito,
rispettivamente, uno dei titoli di studio di cui alle tabelle A  e  B
allegate al presente decreto e che  dimostrino:  a)  di  svolgere  da
almeno cinque anni attivita' di professore universitario di  ruolo  o
aggregato, ovvero ricercatore o loro equiparati degli enti di ricerca
nazionali; b) oppure di svolgere o aver svolto per almeno cinque anni
attivita' di dirigenti  ovvero  di  dipendenti  di  enti  pubblici  o
privati  nel  profilo  professionale  di  chimico,  rientranti  nella
contrattazione collettiva del comparto sanita'; c) oppure di svolgere
da almeno cinque anni attivita' come dirigenti o dipendenti  pubblici
o privati nel profilo  professionale  di  Chimico,  rientranti  nella
contrattazione collettiva di  altri  comparti;  d)  oppure  di  avere
svolto da almeno cinque anni l'attivita' di esperto  qualificato  con
relativa iscrizione all'elenco ai sensi del  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 230.
  5. In via transitoria, per un anno e comunque fino all'adozione  di
specifico  regolamento  recante  modifiche   e   integrazioni   della
disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e  delle
relative  prove  per  l'esercizio  della  professione  di  fisico,  i
Consigli direttivi degli Ordini dei chimici e dei fisici  provvedono,
su domanda, all'iscrizione alla sezione A -  settore  Fisica  e  alla
sezione  B  -  settore  Fisica,  di  coloro  che  hanno   conseguito,
rispettivamente, uno dei titoli di studio di cui alle tabelle C  e  D
allegate al presente decreto e che  dimostrino:  a)  di  svolgere  da
almeno cinque anni attivita' di professore universitario di  ruolo  o
aggregato, ovvero ricercatore o loro equiparati degli enti di ricerca
nazionali; b) oppure di svolgere da o aver svolto  per  almeno cinque
anni attivita' di dirigenti ovvero di dipendenti di enti  pubblici  o
privati  nel  profilo  professionale  di  Fisico,  rientranti   nella
contrattazione collettiva del comparto sanita'; c) oppure di svolgere
da almeno cinque anni attivita' come dirigenti o dipendenti  pubblici
o privati nel  profilo  professionale  di  fisico,  rientranti  nella
contrattazione collettiva di  altri  comparti;  d)  oppure  di  avere
svolto da almeno cinque anni l'attivita' di esperto  qualificato  con
relativa iscrizione all'elenco ai sensi del  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 230; e) oppure aver conseguito la specializzazione  in
fisica medica o fisica sanitaria.
  6. I Consigli direttivi degli Ordini dei  chimici  in  essere  alla
data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 3  svolgono
anche le funzioni ed i compiti previsti per la commissione d'Albo.
  7. La Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e  dei  fisici
emana specifiche disposizioni statutarie o regolamentari al  fine  di
disciplinare le modalita' operative  per  l'esecuzione  del  presente
decreto.  Le  specifiche  disposizioni  statutarie  o   regolamentari
emanate sono comunicati al Ministero della salute.
  8.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  di  tutte  le  norme
regolamentari e statutarie di cui al  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato 13  settembre  1946,  n.  233,  e  successive
modificazioni, si applicano le disposizioni di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  5  aprile  1950,  n.  221,  in  quanto
compatibili.

                               Art. 7

                         Invarianza di oneri

  1. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente  decreto  non
comporta oneri per la finanza pubblica.
  Il presente decreto e' inviato  agli  organi  di  controllo  ed  e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 23 marzo 2018

                                                Il Ministro: Lorenzin

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2018
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n.1423

                                                             Allegato
TABELLA A
    Titoli di studio che permettono l'iscrizione  alla  sezione  A  -
settore chimica
    Laurea magistrale in una delle seguenti classi:
      LM 13 farmacia e farmacia industriale;
      LM 54 scienza chimiche;
      LM 71 scienze e tecnologie della chimica industriale.
    Laurea specialistica in una delle seguenti classi:
      Classe 14/S farmacia e farmacia industriale;
      Classe 62/S scienze chimiche;
      Classe 81/S scienze e tecnologie della chimica industriale.
    Diploma di laurea conseguito in base agli ordinamenti previgenti:
      diploma di laurea in chimica;
      diploma di laurea in chimica industriale;
      diploma di laurea in chimica e tecnologie  farmaceutiche  o  in
chimica e tecnologia farmaceutiche;
      diploma di laurea in farmacia.
TABELLA B
    Titoli di studio che permettono  l'iscrizione  alla  sezione  B -
settore chimica
    Laurea in una delle seguenti classi:
      L 27 - scienze e tecnologie chimiche;
      L 29 - scienze e tecnologie farmaceutiche;
    Laurea in una delle classi:
      Classe 21 - scienze e tecnologie chimiche;
      Classe 24 - scienze e tecnologie farmaceutiche.
TABELLA C
    Titoli di studio che permettono l'iscrizione  alla  sezione  A  -
settore fisica
    Laurea magistrale in una delle seguenti classi:
      Classe LM 17 - fisica;
      Classe LM 58 - scienze dell'universo;
      Classe LM 44 - modellistica matematico-fisica per l'ingegneria.
    Laurea specialistica in una delle seguenti classi:
      Classe 20/S - fisica;
      Classe 66/S - scienze dell'universo;
      Classe 50/S - modellistica matematico-fisica per l'ingegneria.
    Diploma di laurea conseguito in base agli ordinamenti previgenti:
      Diploma di laurea in fisica.
TABELLA D
    Titoli di studio che permettono  l'iscrizione  alla  sezione  B -
settore fisica
    Laurea in una delle seguenti classi di:
      Classe L30 - scienze e tecnologie fisiche.
    Diploma di laurea conseguito in base agli ordinamenti  previgenti
nella seguente classe:
      Classe 25 - scienze e tecnologie fisiche.

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