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venerdì 13 luglio 2018
DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018, n. 87 Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese. (18G00112) (GU n.161 del 13-7-2018) Vigente al: 14-7-2018
DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018, n. 87
Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese.
(18G00112)
(GU n.161 del 13-7-2018)
Vigente al: 14-7-2018
Capo I
Misure per il contrasto al precariato
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di attivare con
immediatezza misure a tutela della dignita' dei lavoratori e delle
imprese, introducendo disposizioni per contrastare fenomeni di
crescente precarizzazione in ambito lavorativo, mediante interventi
sulle tipologie contrattuali e sui processi di delocalizzazione, a
salvaguardia dei livelli occupazionali ed operando semplificazioni
fiscali per professionisti e imprese;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di introdurre
strumenti volti a consentire un efficace contrasto alla ludopatia;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare misure
ai fini del regolare inizio dell'anno scolastico 2018/2019;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 2 luglio 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche
sociali e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Modifiche alla disciplina
del contratto di lavoro a tempo determinato
1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al contratto di lavoro subordinato puo' essere apposto un
termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto puo'
avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro
mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria
attivita', ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non
programmabili, dell'attivita' ordinaria.»;
2) al comma 2, primo e terzo periodo, la parola «trentasei» e'
sostituita dalla seguente: «ventiquattro»;
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore
a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto e' priva di
effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve
essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque
giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto
contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui
al comma 1 in base alle quali e' stipulato; in caso di proroga dello
stesso rapporto tale indicazione e' necessaria solo quando il termine
complessivo eccede i dodici mesi.»;
b) all'articolo 21:
1) prima del comma 1, e' inserito il seguente:
«01. Il contratto puo' essere rinnovato solo a fronte delle
condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto puo' essere
prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo
in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. I
contratti per attivita' stagionali, di cui al comma 2, possono essere
rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui
all'articolo 19, comma 1.»;
2) al comma 1, la parola «trentasei», ovunque ricorra, e'
sostituita dalla seguente: «ventiquattro», la parola «cinque» e'
sostituita dalla seguente: «quattro» e la parola «sesta» e'
sostituita dalla seguente: «quinta»;
c) all'articolo 28, comma 1, le parole «centoventi giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di
lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, nonche' ai rinnovi e alle
proroghe dei contratti in corso alla medesima data.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonche' quelle di
cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati
dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Art. 2
Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro
1. All'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «In caso di
assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra
somministratore e lavoratore e' soggetto alla disciplina di cui al
capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 23 e
24.».
Art. 3
Indennita' di licenziamento ingiustificato e incremento contribuzione
contratto a tempo determinato
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015,
n. 23, le parole «non inferiore a quattro e non superiore a
ventiquattro mensilita'» sono sostituite dalle seguenti: «non
inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilita'».
2. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28
giugno 2012, n. 92, e' aumentato di 0,5 punti percentuali in
occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche
in somministrazione.
Art. 4
Differimento del termine di esecuzione dei provvedimenti
giurisdizionali in tema di diplomati magistrali
1. Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico
2018/2019 e di salvaguardare la continuita' didattica nell'interesse
degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che
comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o
indeterminato, stipulati, fino alla data di entrata in vigore del
presente decreto, presso le istituzioni scolastiche statali, con i
docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro
l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato
numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui
all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;
conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro 120
giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento
giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca.
Capo II
Misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei
livelli occupazionali
Art. 5
Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti
1. Fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali, le
imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che
abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione
di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio,
decadono dal beneficio medesimo qualora l'attivita' economica
interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata in Stati
non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati
aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data
di conclusione dell'iniziativa agevolata. In caso di decadenza,
l'amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se priva di
articolazioni periferiche, accerta e irroga, secondo quanto previsto
dalla legge 24 novembre 1981, n.689, una sanzione amministrativa
pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a
quattro volte l'importo dell'aiuto fruito.
2. Fuori dai casi previsti dal comma 1 e fatti salvi i vincoli
derivanti dalla normativa europea, le imprese italiane ed estere,
operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un
aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi
specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione di un beneficio,
decadono dal beneficio medesimo qualora l'attivita' economica
interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata dal sito
incentivato in favore di unita' produttiva situata al di fuori
dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale,
dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico
Eeropeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa
o del completamento dell'investimento agevolato.
3. I tempi e le modalita' per il controllo del rispetto del vincolo
di cui ai commi 1 e 2, nonche' per la restituzione dei benefici
fruiti in caso di accertamento della decadenza, sono definiti da
ciascuna amministrazione con propri provvedimenti volti a
disciplinare i bandi e i contratti relativi alle misure di aiuto di
propria competenza. L'importo del beneficio da restituire per effetto
della decadenza e', comunque, maggiorato di un tasso di interesse
pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di
erogazione o fruizione dell'aiuto, maggiorato di cinque punti
percentuali.
4. Per i benefici gia' concessi o banditi, nonche' per gli
investimenti agevolati gia' avviati, anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, resta ferma l'applicazione
della disciplina vigente anteriormente alla medesima data, inclusa,
nei casi ivi previsti, quella di cui all'articolo 1, comma 60, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147.
5. Si applica l'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 123. Per gli aiuti di Stato concessi da
Amministrazioni centrali dello Stato, gli importi restituiti ai sensi
del presente articolo affluiscono all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati, nel medesimo importo,
all'amministrazione titolare della misura e vanno a incrementare le
disponibilita' della misura stessa.
6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il
trasferimento di attivita' economica o di una sua parte dal sito
produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa
beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa con la quale vi sia
rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile.
Art. 6
Tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti
1. Qualora una impresa italiana o estera, operante nel territorio
nazionale, che beneficia di misure di aiuto di Stato che prevedono la
valutazione dell'impatto occupazionale, fuori dei casi riconducibili
a giustificato motivo oggettivo, riduca i livelli occupazionali degli
addetti all'unita' produttiva o all'attivita' interessata dal
beneficio nei cinque anni successivi alla data di completamento
dell'investimento, decade dal beneficio in presenza di una riduzione
di tali livelli superiore al 10 per cento; la decadenza dal beneficio
e' disposta in misura proporzionale alla riduzione del livello
occupazionale ed e' comunque totale in caso di riduzione superiore al
50 per cento.
2. Per le restituzioni dei benefici si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 5, commi 3 e 5.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai benefici
concessi o banditi, nonche' agli investimenti agevolati avviati,
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 7
Recupero del beneficio dell'iper ammortamento in caso di cessione o
delocalizzazione degli investimenti
1. L'iper ammortamento di cui all'articolo 1, comma 9, della legge
11 dicembre 2016, n. 232, spetta a condizione che i beni agevolabili
siano destinati a strutture produttive situate nel territorio
nazionale di cui all'articolo 6, comma 1.
2. Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del
costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a
strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla
stessa impresa, si procede al recupero dell'iper ammortamento di cui
al comma 1. Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento
del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica la
cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione degli investimenti
agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di
ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi
d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli
investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni del comma 2 non si applicano agli interventi
sostitutivi effettuati ai sensi dell'articolo 1, commi 35 e 36, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, le cui previsioni si applicano anche
in caso di delocalizzazione dei beni agevolati.
Art. 8
Applicazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo ai costi di
acquisto da fonti esterne dei beni immateriali
1. Agli effetti della disciplina del credito d'imposta per gli
investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo
3, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, non si
considerano ammissibili i costi sostenuti per l'acquisto, anche in
licenza d'uso, dei beni immateriali di cui al comma 6, lettera d),
del predetto articolo 3, derivanti da operazioni intercorse con
imprese appartenenti al medesimo gruppo. Si considerano appartenenti
al medesimo gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto,
controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile inclusi i soggetti diversi dalle societa' di capitali; per le
persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o
diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai
sensi dell'articolo 5, comma 5, del Testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22
dicembre 1986, n. 917.
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la
disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche
in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi
d'imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto.
Per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo intervenute nel
corso dei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto, resta comunque ferma
l'esclusione dai costi ammissibili della parte del costo di acquisto
corrispondente ai costi gia' attributi in precedenza all'impresa
italiana in ragione della partecipazione ai progetti di ricerca e
sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto.
3. Resta comunque ferma la condizione secondo cui, agli effetti
della disciplina del credito d'imposta, i costi sostenuti per
l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni immateriali,
assumono rilevanza solo se i suddetti beni siano utilizzati
direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attivita' di
ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio.
Capo III
Misure per il contrasto alla ludopatia
Art. 9
Divieto di pubblicita' giochi e scommesse
1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un
piu' efficace contrasto alla ludopatia, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2012, n. 189, e dall'articolo 1, commi da 937 a 940, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e' vietata qualsiasi forma di pubblicita', anche
indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro,
comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni
sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o
radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in
genere, le affissioni e internet. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di
cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di
eventi, attivita', manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a
tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale,
comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del
nome, marchio, simboli, attivita' o prodotti la cui pubblicita', ai
sensi del presente articolo, e' vietata. Sono esclusi dal divieto di
cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di
cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
le manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi
sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l'inosservanza
delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del
committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di
destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o
attivita', ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689,
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata
nella misura del 5% del valore della sponsorizzazione o della
pubblicita' e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro
50.000.
3. L'Autorita' competente alla contestazione e all'irrogazione
delle sanzioni di cui al presente articolo e' l'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni, che vi provvede ai sensi della legge 24
novembre 1981, n. 689.
4. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di
cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura
ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa del
Ministero della salute per essere destinati al fondo per il contrasto
al gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 946, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208.
5. Ai contratti di pubblicita' in corso di esecuzione alla data di
entrata in vigore del presente decreto resta applicabile, fino alla
loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, la normativa vigente anteriormente
alla medesima data di entrata in vigore.
6. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui
all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' fissata,
rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento
dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018
e nel 19,5 per cento e nel 6,5 per cento a decorrere dal 1° maggio
2019.
7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147 milioni di euro per
l'anno 2019 e a 198 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si
provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma
6.
Capo IV
Misure in materia di semplificazione fiscale
Art. 10
Disposizioni in materia di redditometro
1. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, al quinto comma, dopo la parola «biennale»
sono inserite le seguenti: «, sentiti l'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei
consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione
induttiva del reddito complessivo in base alla capacita' di spesa e
alla propensione al risparmio dei contribuenti».
2. E' abrogato il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 16 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223
del 25 settembre 2015, con effetto dall'anno di imposta in corso al
31 dicembre 2016.
3. Il presente articolo non si applica agli inviti per fornire dati
e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e agli altri atti
previsti dall'articolo 38, settimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 600 del 1973, per gli anni di imposta fino al 31
dicembre 2015. In ogni caso non si applica agli atti gia' notificati
e non si fa luogo al rimborso delle somme gia' pagate.
Art. 11
Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e
ricevute
1. Con riferimento all'adempimento comunicativo di cui all'articolo
21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i dati relativi al
terzo trimestre del 2018 possono essere trasmessi entro il 28
febbraio 2019.
2. All'articolo 1-ter, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, dopo le parole «cadenza semestrale» sono
aggiunte le seguenti: «, entro il 30 settembre per il primo semestre
ed entro il 28 febbraio dell'anno successivo per il secondo
semestre,».
Art. 12
Split payment
1. All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-quinquies e' aggiunto il
seguente: «1-sexies. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai
commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a
ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta
a titolo di acconto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle operazioni per le
quali e' emessa fattura successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35 milioni di
euro per l'anno 2018, a 70 milioni di euro per l'anno 2019, a 35
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 41 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1 milione di
euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 4 milioni di
euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 1 milione
di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per 5 milioni di
euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero
dell'economia e delle finanze per 24 milioni di euro per l'anno 2019,
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali per 2 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale per 5 milioni di euro per l'anno 2019 e
l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1
milione di euro per l'anno 2020;
b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2019, mediante
corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi
dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89;
c) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, mediante
corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307;
d) quanto a 35 milioni per l'anno 2018, a 6 milioni di euro per
l'anno 2019 e a 34 milioni di euro per l'anno 2020, mediante quota
parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 9, comma 6.
Capo V
Disposizioni finali e di coordinamento
Art. 13
Societa' sportive dilettantistiche
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi
353, 354, 355, 358, 359 e 360, sono abrogati. In deroga all'articolo
3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'abrogazione del
comma 355 ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
2. All'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, le parole «, nonche' delle societa' sportive
dilettantistiche lucrative» sono soppresse.
3. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 123-quater) e'
soppresso.
4. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 24, le parole «in via preferenziale alle associazioni
sportive dilettantistiche e alle societa' sportive dilettantistiche
senza scopo di lucro», sono sostituite dalle seguenti: «a tutte le
societa' e associazioni sportive»;
b) al comma 25, dopo la parola «societa'» sono soppresse le
seguenti: «sportive dilettantistiche senza scopo di lucro»;
c) al comma 26, le parole «in via preferenziale a disposizione di
societa' sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e
associazioni sportive dilettantistiche» sono sostituite dalle
seguenti: « a disposizione di societa' e associazioni sportive
dilettantistiche».
5. Nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, ai fini del trasferimento
al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un
fondo da destinare a interventi in favore delle societa' sportive
dilettantistiche, con una dotazione di 3,4 milioni di euro nell'anno
2018, di 11,5 milioni di euro nell'anno 2019, di 9,8 milioni di euro
nell'anno 2020, di 10,2 milioni di euro nell'anno 2021, di 10,3
milioni di euro nell'anno 2022, di 5,6 milioni di euro per l'anno
2023 e di 5,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Le suddette
risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri. Ai relativi oneri si provvede mediante le
maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di
cui ai commi 1 e 3.
Art. 14
Copertura finanziaria
1. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 4,5 milioni per l'anno
2018, 28,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,9 milioni di euro
per l'anno 2021, di 69,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 69,5
milioni di euro per l'anno 2023, di 69,9 milioni di euro per l'anno
2024, di 70,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 70,7 milioni di
euro per l'anno 2026, di 71 milioni di euro per l'anno 2027 e 71,3
milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 3, valutati in 17,2
milioni di euro per l'anno 2018, in 136,2 milioni di euro per l'anno
2019, in 67,10 milioni di euro per l'anno 2020, in 67,80 milioni di
euro per l'anno 2021, in 68,5 milioni di euro per l'anno 2022, in
69,2 milioni di euro per l'anno 2023, in 69,8 milioni di euro per
l'anno 2024, in 70,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 71,2 milioni
di euro per l'anno 2026, in 72 milioni di euro per l'anno 2027 e in
72,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, e dal comma 1 del
presente articolo pari a 4,5 milioni per l'anno 2018, a 28,1 milioni
di euro per l'anno 2020, di 68,9 milioni di euro per l'anno 2021, di
69,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 69,5 milioni di euro per
l'anno 2023, di 69,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 70,3 milioni
di euro per l'anno 2025, di 70,7 milioni di euro per l'anno 2026, di
71 milioni di euro per l'anno 2027 e 71,3 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2028, si provvede:
a) quanto a 5,9 milioni di euro per anno 2018 e a 7,4 milioni di
euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 107, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 10,8 milioni di euro per l'anno 2019, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 4,5 milioni per l'anno 2018, a 42,5 milioni di euro
per l'anno 2019, a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 36 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante quota parte delle
maggiori entrate di cui all'articolo 9, comma 6;
d) quanto a 11,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 75,5 milioni
di euro per l'anno 2019, in 104,1 milioni di euro per l'anno 2020, a
120 milioni di euro per l'anno 2021, a 121,2 milioni di euro per
l'anno 2022, a 122,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 123,6 milioni
di euro per l'anno 2024, a 124,9 milioni di euro per l'anno 2025, a
126,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 127,5 milioni di euro per
l'anno 2027 e 128,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028,
mediante le maggiori entrate e le minori spese di cui agli articoli
1, 2 e 3.
3. Al fine di garantire la neutralita' sui saldi di finanza
pubblica, l'Istituto nazionale di previdenza sociale provvede al
monitoraggio trimestrale delle maggiori spese e minori entrate di cui
agli articoli 1 e 2 e 3 e comunica le relative risultanze al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze entro il mese successivo al trimestre
di riferimento, anche ai fini dell'adozione delle eventuali
iniziative da intraprendere ai sensi dell'articolo 17, della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
l'attuazione del presente decreto.
Art. 15
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 12 luglio 2018
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Di Maio, Ministro dello sviluppo
economico e del lavoro e delle
politiche sociali
Bussetti, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Tria, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
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