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venerdì 13 luglio 2018
DECRETO LEGISLATIVO 21 giugno 2018, n. 88 Attuazione della direttiva 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilita' dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari. (18G00110) (GU n.161 del 13-7-2018) Vigente al: 14-7-2018
DECRETO LEGISLATIVO 21 giugno 2018, n. 88
Attuazione della direttiva 2014/50/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per
accrescere la mobilita' dei lavoratori tra Stati membri migliorando
l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici
complementari. (18G00110)
(GU n.161 del 13-7-2018)
Vigente al: 14-7-2018
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la direttiva 2014/50/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per
accrescere la mobilita' dei lavoratori tra Stati membri migliorando
l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici
complementari;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2014;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante
disciplina delle forme pensionistiche complementari;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 16 marzo 2018;
Acquisiti i pareri delle Commissioni speciali della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 20 giugno 2018;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della
giustizia e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Il predetto termine e' ridotto a tre anni per il lavoratore
il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal
fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione
complementare e che si sposta tra Stati membri dell'Unione europea.»;
b) all'articolo 14, comma 2, dopo la lettera c), e' aggiunta la
seguente:
«c-bis) il mantenimento della posizione individuale in gestione
presso la forma pensionistica complementare anche in assenza di
ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione
in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto e fatta salva
l'ipotesi di valore della posizione individuale maturata, non
superiore all'importo di una mensilita' dell'assegno sociale di cui
all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335; in questo
caso le forme pensionistiche complementari informano l'iscritto,
conformemente alle istruzioni impartite dalla COVIP, della facolta'
di esercitare il trasferimento ad altra forma pensionistica
complementare ovvero di richiedere il riscatto con le modalita' di
cui al comma 5.»;
c) all'articolo 19, comma 2, lettera g), dopo le parole:
«comparabilita' dei costi;» sono inserite le seguenti: «garantisce
che gli iscritti attivi possano ottenere, a richiesta, informazioni
in merito alle conseguenze della cessazione del rapporto di lavoro
sui loro diritti pensionistici complementari e, in particolare,
relative: 1) alle condizioni che disciplinano l'acquisizione di
diritti pensionistici complementari e alle conseguenze della loro
applicazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro; 2) al
valore dei diritti pensionistici maturati o ad una valutazione dei
diritti pensionistici maturati effettuata al massimo nei dodici mesi
precedenti la data della richiesta; 3) alle condizioni che
disciplinano il trattamento futuro dei diritti pensionistici in
sospeso; garantisce, altresi', che gli iscritti di cui all'articolo
14, comma 2, lettera c-bis), nonche' gli eredi e beneficiari di cui
all'articolo 14, comma 3, possano ottenere, su richiesta,
informazioni relative al valore dei loro diritti pensionistici in
sospeso, o a una valutazione dei diritti pensionistici in sospeso
effettuata al massimo nei dodici mesi precedenti la data della
richiesta, e alle condizioni che disciplinano il trattamento dei
diritti pensionistici in sospeso;».
Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli uffici
interessati provvedono all'attuazione del presente decreto
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 21 giugno 2018
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Savona, Ministro per gli affari
europei
Di Maio, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Moavero Milanesi, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale
Bonafede, Ministro della giustizia
Tria, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
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