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venerdì 17 agosto 2018
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 luglio 2018 Individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2014, n. 89. (18A05421) (GU n.189 del 16-8-2018)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 luglio 2018
Individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi dell'articolo
9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2014, n. 89. (18A05421)
(GU n.189 del 16-8-2018)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il
quale prevede che, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni
appaltanti, operante presso l'Autorita' nazionale anticorruzione, e'
istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip
S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora
costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre
2006, n. 296;
Visto l'art. 9, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del medesimo decreto-legge, previa intesa con la
Conferenza unificata, sono definiti i requisiti per l'iscrizione tra
cui il carattere di stabilita' dell'attivita' di centralizzazione,
nonche' i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni
di beni e servizi, con riferimento ad ambiti anche territoriali, da
ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione
della domanda;
Visto l'art. 9, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del medesimo decreto-legge, previa intesa con la
Conferenza unificata, e' istituito il Tavolo tecnico dei soggetti
aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e
ne sono stabiliti i compiti, le attivita' e le modalita' operative;
Visto l'art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
ai sensi del quale nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti
aggregatori opera un Comitato guida, disciplinato dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, il quale,
oltre ai compiti previsti dal medesimo decreto, fornisce attraverso
linee giuda indicazioni utili per favorire lo sviluppo delle migliori
pratiche con riferimento alle procedure di cui al comma 3 da parte
dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, ivi inclusa la
determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta e delle
modalita' per non discriminare o escludere le micro e le piccole
imprese. I soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 trasmettono al
Comitato guida, nel caso di non allineamento alle linee guida di cui
al periodo precedente, una preventiva comunicazione specificamente
motivata sulla quale il Comitato guida puo' esprimere proprie
osservazioni;
Visto l'art. 9, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89, il quale prevede che - fermo restando quanto previsto
dall'art. 1, commi 449, 450 e 455 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e dell'art. 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
oltre che dagli articoli 1, comma 7, art. 4, comma 3-quater e art.
15, comma 13, lettera d), del decreto -legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la conferenza
unificata, sentita l'Autorita' nazionale anticorruzione, entro il 31
dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti
aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione dal fondo
per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi ai sensi del
comma 9 del suddetto art. 9, sono individuate le categorie di beni e
di servizi, nonche' le soglie al superamento delle quali le
amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli
istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative
e delle istituzioni universitarie, nonche' le regioni e gli enti
regionali, gli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 oltre che i loro consorzi e associazioni, e
gli enti del servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip S.p.A.
o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 del citato
art. 9, per lo svolgimento delle relative procedure;
Visto l'art. 9, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, per le categorie di beni e
servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente,
l'Autorita' nazionale anticorruzione non rilasci il codice
identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione
degli adempimenti previsti dalla medesima disposizione, non ricorrano
a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore;
Visto l'art. 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
che, al fine di garantire la realizzazione degli interventi di
razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di
beni e servizi di cui al comma 3 della medesima disposizione,
istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze il Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e
servizi, destinato al finanziamento delle attivita' svolte dai
soggetti aggregatori, con la dotazione di 10 milioni di euro per
l'anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016,
prevedendo inoltre che, con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, siano stabiliti i criteri di ripartizione delle
risorse ad esso afferenti, che tengono conto anche dell'allineamento,
da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi l e 2, delle
indicazioni del Comitato guida fornite ai sensi del comma 2-bis;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 aggiornato al
decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e successive modifiche e
integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici» e in
particolare l'art. 35 che individua le soglie di rilevanza
comunitaria per gli appalti pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
novembre 2014, di attuazione dell'art. 9, comma 2, quarto periodo,
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che individua i
requisiti per l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
novembre 2014, di attuazione dell'art. 9, comma 2, quinto periodo,
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che istituisce il
Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro
dell'economia e delle finanze, e che ne stabilisce i compiti, le
attivita' e le modalita' operative;
Visto, in particolare l'art. 5, comma 5, del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014, ai sensi del
quale, entro il 30 novembre di ogni anno, il Comitato guida presenta
al Tavolo tecnico la proposta di Piano integrato delle iniziative di
acquisto aggregato, comprensivo della individuazione delle categorie
di beni e servizi, nonche' delle soglie al superamento delle quali
potranno essere svolte le relative procedure di acquisto aggregato ai
sensi del comma 3, dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66;
Visto, inoltre, l'art. 5, comma 6, del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014, che prevede
che entro il 15 dicembre di ogni anno, il Tavolo tecnico approva, a
maggioranza, il piano integrato e, contestualmente, il Comitato guida
predispone una relazione contenente le analisi ed il relativo piano
delle procedure di acquisto aggregato inerenti le categorie di beni e
servizi nonche' le soglie di cui al comma 3 dell'art. 9 del citato
decreto-legge n. 66 del 2014, e la invia alla Presidenza del
Consiglio dei ministri ai fini della predisposizione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 3
dell'art. 9 da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno;
Vista la deliberazione dell'Autorita' nazionale anticorruzione del
17 gennaio 2018, n. 31, con la quale l'Autorita' ha proceduto
all'iscrizione nell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti
indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
dell'11 novembre 2014, nonche' dei soggetti facenti parte dell'elenco
ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66 convertito con modificazioni con la legge 23 giugno 2014, n. 89;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
dicembre 2015, di attuazione dell'art. 9, comma 3 del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, con il quale sono state individuate, per gli anni
2016 e 2017, le categorie di beni e servizi nonche' le soglie al
superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e
periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e
grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie,
nonche' le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui
all'art. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche'
loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario
nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori
per lo svolgimento delle relative procedure;
Visto il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante
«Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di
malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione
di farmaci», e in particolare, l'art. 1, comma 2-bis, per cui le
procedure accentrate di acquisto di cui all'art. 9, comma 3, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e dell'art. 1, comma 548, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, con riferimento all'acquisto dei
vaccini obbligatori, riguardano anche i vaccini in formulazione
monocomponente;
Considerata la necessita' di proseguire e implementare il sistema
di acquisto aggregato con l'individuazione - ad integrazione delle
categorie e soglie gia' individuate dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 24 dicembre 2015 - di ulteriori categorie di
beni e servizi, nonche' delle soglie al superamento delle quali le
amministrazioni statali centrali e periferiche ad esclusione degli
istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative
e delle istituzioni universitarie, nonche' le regioni, gli enti
regionali, gli enti locali di cui all'art. 2, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, nonche' loro consorzi e associazioni, e gli
enti del servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip S.p.A. o
agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative
procedure, ai sensi dell'art. 9 comma 3, del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89;
Considerata, altresi', l'esigenza di definire le modalita' di
attuazione con le quali i soggetti sopracitati ricorrono a Consip
S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle
procedure di acquisizioni di beni o servizi, ai sensi dell'art. 9,
comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con
modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
Considerate le analisi effettuate dal Tavolo tecnico dei soggetti
aggregatori, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, ai fini dell'integrazione delle categorie
merceologiche e relative soglie individuate dal citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2015, con le
ulteriori categorie merceologiche e le relative soglie di
obbligatorieta' contenute nella relazione trasmessa alla Presidenza
del Consiglio dei ministri con nota prot. n. 1853 del 26 gennaio
2018;
Viste le deliberazioni assunte in data 13 giugno 2017 e 28
settembre 2017, con le quali il Tavolo tecnico dei soggetti
aggregatori ha approvato le categorie di beni e servizi e le relative
soglie da proporre alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini
dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui all'art. 9 comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
Sentita l'Autorita' nazionale anticorruzione;
Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, cosi' come sancita nella riunione
del 10 maggio 2018;
Decreta:
Art. 1
Individuazione di categorie di beni
e servizi e soglie
1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'art. 9, comma 3,
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere
dall'anno 2018, sono individuate le seguenti categorie di beni e
servizi e le relative soglie di obbligatorieta':
=====================================================================
| # | Categoria di beni e servizi | Soglie (€) |
+======+==============================+=============================+
| 1 |Farmaci | 40.000|
+------+------------------------------+-----------------------------+
| 2 |Vaccini | 40.000|
+------+------------------------------+-----------------------------+
| | | Soglia di rilevanza|
| | | comunitaria per i contratti|
| | | pubblici di forniture e di|
| | | servizi aggiudicati dalle|
| | |amministrazioni diverse dalle|
| | | autorita' governative|
| 3 |Stent | centrali|
+------+------------------------------+-----------------------------+
| |Ausili per incontinenza | |
| 4 |(ospedalieri e territoriali) | 40.000|
+------+------------------------------+-----------------------------+
| | | Soglia di rilevanza|
| | | comunitaria per i contratti|
| | | pubblici di forniture e di|
| | | servizi aggiudicati dalle|
| | |amministrazioni diverse dalle|
| | | autorita' governative|
| 5 |Protesi d'anca | centrali|
+------+------------------------------+-----------------------------+
| 6 |Medicazioni generali | 40.000|
+------+------------------------------+-----------------------------+
| | | Soglia di rilevanza|
| | | comunitaria per i contratti|
| | | pubblici di forniture e di|
| | | servizi aggiudicati dalle|
| | |amministrazioni diverse dalle|
| | | autorita' governative|
| 7 |Defibrillatori | centrali|
+------+------------------------------+-----------------------------+
| | | Soglia di rilevanza|
| | | comunitaria per i contratti|
| | | pubblici di forniture e di|
| | | servizi aggiudicati dalle|
| | |amministrazioni diverse dalle|
| | | autorita' governative|
| 8 |Pace-maker | centrali|
+------+------------------------------+-----------------------------+
| 9 |Aghi e siringhe | 40.000|
+------+------------------------------+-----------------------------+
| |Servizi integrati per la | |
| |gestione delle apparecchiature| |
| 10 |elettromedicali | 40.000|
+------+------------------------------+-----------------------------+
| |Serivizi di pulizia per gli | |
| |enti del Servizio Sanitario | |
| 11 |Nazionale | 40.000|
+------+------------------------------+-----------------------------+
| |Servizi di ristorazione per | |
| |gli enti del Servizio | |
| 12 |Sanitario Nazionale | 40.000|
+------+------------------------------+-----------------------------+
| |Servizi di lavanderia per gli | |
| |enti del Servizio Sanitario | |
| 13 |Nazionale | 40.000|
+------+------------------------------+-----------------------------+
| |Servizi di smaltimento rifiuti| |
| 14 |sanitari | 40.000|
+------+------------------------------+-----------------------------+
| 15 |Vigilanza armata | 40.000|
+------+------------------------------+-----------------------------+
| | | Soglia di rilevanza|
| | | comunitaria per i contratti|
| | | pubblici di forniture e di|
| | | servizi aggiudicati dalle|
| | |amministrazioni diverse dalle|
| | | autorita' governative|
| 16 |Facility management immobili | centrali|
+------+------------------------------+-----------------------------+
| | | Soglia di rilevanza|
| | | comunitaria per i contratti|
| | | pubblici di forniture e di|
| | | servizi aggiudicati dalle|
| | |amministrazioni diverse dalle|
| | | autorita' governative|
| 17 |Pulizia immobili | centrali|
+------+------------------------------+-----------------------------+
| 18 |Guardiania | 40.000|
+------+------------------------------+-----------------------------+
| | | Soglia di rilevanza|
| | | comunitaria per i contratti|
| | | pubblici di forniture e|
| | | servizi aggiudicati dalle|
| | |amministrazioni diverse dalle|
| |Manutenzione immobili e | autorita' governative|
| 19 |impianti | centrali|
+------+------------------------------+-----------------------------+
| 20 |Guanti (chirurgici e non) | 40.000|
+------+------------------------------+-----------------------------+
| 21 |Suture | 40.000|
+------+------------------------------+-----------------------------+
| | | Soglia di rilevanza|
| | | comunitaria per i contratti|
| | | pubblici di forniture e di|
| | | servizi aggiudicati dalle|
| | |amministrazioni diverse dalle|
| | | autorita' governative|
| 22 |Ossigenoterapia | centrali|
+------+------------------------------+-----------------------------+
| | | Soglia di rilevanza|
| | | comunitaria per i contratti|
| | | pubblici di forniture e di|
| | | servizi aggiudicati dalle|
| | |amministrazioni diverse dalle|
| | | autorita' governative|
| 23 |Diabetologia territoriale | centrali|
+------+------------------------------+-----------------------------+
| |Servizio di trasporto | |
| 24 |scolastico | 40.000|
+------+------------------------------+-----------------------------+
| | | Soglia di rilevanza|
| | | comunitaria per i contratti|
| | | pubblici di forniture e di|
| | | servizi aggiudicati dalle|
| | |amministrazioni diverse dalle|
| |Manutenzione strade - servizi | autorita' governative|
| 25 |e forniture | centrali|
+------+------------------------------+-----------------------------+
2. Le soglie indicate al presente articolo sono da intendersi come
importo massimo annuo, a base d'asta, negoziabile autonomamente per
ciascuna categoria merceologica da parte delle singole
amministrazioni, cosi' come individuate dall'art. 9 comma 3, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Nel caso di gare pluriennali, le
soglie indicate al presente articolo sono da intendersi riferite
all'importo a base d'asta relativo all'intero periodo.
3. Per le categorie di beni e servizi individuate dal presente
articolo l'Anac non rilascia il codice identificativo di gara (CIG)
alle stazioni appaltanti che non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro
soggetto aggregatore, dalla data di attivazione del contratto
aggiudicato secondo quanto previsto al successivo art. 2.
Art. 2
Modalita' attuative
1. L'individuazione dei soggetti aggregatori responsabili delle
iniziative di cui al precedente art. 1, con riferimento alle
categorie merceologiche e alle relative soglie di obbligatorieta' ivi
indicate, nonche' l'individuazione dei soggetti per i quali le
menzionate iniziative vengono svolte, e' effettuata nell'ambito del
Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, sulla base di quanto
stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
novembre 2014, di attuazione dell'art. 9, comma 2, quinto periodo,
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
2. Ai fini di quanto previsto nel precedente comma 1, nell'apposita
sezione «Soggetti aggregatori» del portale www.acquistinretepa.it e'
reso disponibile l'elenco delle iniziative di cui ciascun soggetto
aggregatore e' responsabile, comprensivo delle tempistiche e del
relativo stato di avanzamento. Le modalita' operative inerenti la
pubblicazione di tali dati e informazioni nella sezione del portale
www.acquistinretepa.it sono definite sulla base di quanto stabilito
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre
2014, di attuazione dell'art. 9, comma 2, quinto periodo, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Gli obblighi di cui al presente decreto decorrono dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ad
eccezione della categoria merceologica 25 (manutenzione
strade-servizi e forniture) il cui obbligo e' differito di un anno,
fatti salvi le programmazioni gia' avviate sulla base degli accordi
sanciti nel Tavolo dei soggetti aggregatori e gli interventi gia'
programmati dalle regioni alla data di entrata in vigore per la
categoria 25.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 11 luglio 2018
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tria
Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 1597
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