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venerdì 17 agosto 2018
LEGGE 9 agosto 2018, n. 98 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 2018, n. 84, recante disposizioni urgenti per la cessione di unita' navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici. (18G00124) (GU n.189 del 16-8-2018) Vigente al: 17-8-2018
LEGGE 9 agosto 2018, n. 98
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio
2018, n. 84, recante disposizioni urgenti per la cessione di unita'
navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della
difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero
dell'interno libici. (18G00124)
(GU n.189 del 16-8-2018)
Vigente al: 17-8-2018
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 10 luglio 2018, n. 84, recante disposizioni
urgenti per la cessione di unita' navali italiane a supporto della
Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la
sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici, e' convertito
in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 agosto 2018
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Salvini, Ministro dell'interno
Moavero Milanesi, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale
Tria, Ministro dell'economia e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione
al decreto-legge 10 luglio 2018, n. 84
Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis. (Utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto per
il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera). - 1. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, da emanare, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile
(ENAC), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le
modalita' di utilizzo, da parte del Corpo delle capitanerie di
porto - Guardia costiera, degli aeromobili a pilotaggio remoto, ai
fini dell'attivita' di ricerca e soccorso e di polizia marittima,
nonche' per l'espletamento dei compiti d'istituto assegnati al Corpo
delle capitanerie di porto - Guardia costiera.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente».
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 10 luglio 2018, n. 84
Testo del decreto-legge 10 luglio 2018, n. 84 (in Gazzetta Ufficiale
- Serie generale - n. 158 del 10 luglio 2018), coordinato con la
legge di conversione 9 agosto 2018, n. 98 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale - alla pag. 1 ), recante: «Disposizioni urgenti per la
cessione di unita' navali italiane a supporto della Guardia costiera
del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera
del Ministero dell'interno libici.». (18A05476)
(GU n.189 del 16-8-2018)
Vigente al: 16-8-2018
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche'
dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che
di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Cessione di unita' navali alla Libia
1. Per incrementare la capacita' operativa della Guardia costiera
del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera
del Ministero dell'interno libici nelle attivita' di controllo e di
sicurezza rivolte al contrasto all'immigrazione illegale e al
traffico di esseri umani, nonche' nelle attivita' di soccorso in
mare, e' autorizzata, conformemente a specifiche intese con le
competenti autorita' dello Stato di Libia, nel rispetto delle vigenti
disposizioni internazionali ed europee in materia di sanzioni, la
cessione a titolo gratuito al Governo dello Stato di Libia, con
contestuale cancellazione dai registri inventariali e dai ruoli
speciali del naviglio militare dello Stato:
a) fino a un massimo di n. 10 «unita' navali CP», classe 500, in
dotazione al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera;
b) fino a un massimo di n. 2 unita' navali, da 27 metri, classe
Corrubia, in dotazione alla Guardia di finanza.
2. Per il ripristino in efficienza e il trasferimento delle unita'
navali di cui al comma 1 dall'Italia alla Libia, sono autorizzate le
seguenti spese:
a) euro 695.000 per l'anno 2018 in favore del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, in relazione alle unita' di cui al
comma 1, lettera a);
b) euro 455.000 per l'anno 2018 in favore del Ministero
dell'economia e delle finanze in relazione alle unita' di cui al
comma 1, lettera b).
Art. 2
Manutenzione delle unita' navali e formazione del personale
1. Per la manutenzione delle unita' navali cedute dal Governo
italiano al Governo libico, ai sensi dell'art. 1, comma 1, per lo
svolgimento di attivita' addestrativa e di formazione del personale
della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per
la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici ai fini di
potenziarne la capacita' operativa nel contrasto all'immigrazione
illegale e alla tratta di esseri umani, e' autorizzata, per l'anno
2018, la spesa di euro 800.000 per il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e la spesa di euro 570.000 per il Ministero
dell'economia e delle finanze.
((Art. 2 bis
Utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto per il Corpo delle
capitanerie di porto - Guardia costiera
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno,
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, da emanare, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile
(ENAC), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le
modalita' di utilizzo, da parte del Corpo delle capitanerie di porto
- Guardia costiera, degli aeromobili a pilotaggio remoto, ai fini
dell'attivita' di ricerca e soccorso e di polizia marittima, nonche'
per l'espletamento dei compiti d'istituto assegnati al Corpo delle
capitanerie di porto - Guardia costiera.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.))
Art. 3
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, pari complessivamente
a euro 2.520.000 per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 900.000 euro,
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per 389.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 1.231.000
euro.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
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