ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PROVVEDIMENTO 2 agosto 2018
Disposizioni in materia di revisione esterna dell'informativa al
pubblico di cui agli articoli 47-septies, comma 7, e 191, comma 1,
lettera b), punti 2 e 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209 - Codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 42).
(18A05460)
(GU n.198 del 27-8-2018)
Capo I
Disposizioni di carattere generale
L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle
assicurazioni;
Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per
la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto
dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;
Visto il regolamento di organizzazione dell'IVASS ed il relativo
organigramma, approvati dal Consiglio dell'Istituto con delibere n.
46 del 24 aprile 2013, n. 63 del 5 giugno 2013 e n. 68 del 10 giugno
2013 recanti il piano di riassetto organizzativo dell'IVASS, emanato
ai sensi dell'art. 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), dello Statuto dell'IVASS;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il
Codice delle assicurazioni private e successive modificazioni e
integrazioni e, in particolare, gli artt. 47-septies, comma 7, e 191,
comma 1 lettera b) punti 2) e 3);
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come
modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135 relativo
alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati;
Visto il regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 aprile 2014 sui requisiti specifici relativi alla
revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico;
Visto il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del
10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia
di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e
riassicurazione, e in particolare, gli articoli da 290 a 303, da 359
a 371 e l'allegato XX;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 della
Commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di
attuazione per quanto riguarda le procedure, i formati e i modelli
per la relazione relativa alla solvibilita' e alla condizione
finanziaria conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento IVASS n. 33 del 6 dicembre 2016 concernente
l'informativa al pubblico e all'IVASS;
Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione
delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005,
n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti
regolamentari e generali dell'Istituto;
A d o t t a
il seguente regolamento:
INDICE
Capo I
Disposizioni di carattere generale
Art. 1. - Fonti normative
Art. 2. - Definizioni
Art. 3. - Ambito di applicazione
Capo II
La revisione esterna
Art. 4. - Revisione esterna a livello di impresa individuale
Art. 5. - Revisione esterna a livello di gruppo
Capo III
Svolgimento della revisione esterna
Art. 6. - Conferimento dell'incarico di revisione esterna
Art. 7. - Svolgimento della revisione esterna
Art. 8. - Revoca, dimissioni, risoluzione del contratto
Art. 9. - Organo di controllo
Art. 10. - Informazioni al revisore legale
Art. 11. - Relazioni di revisione esterna: contenuti, modalita' e
termini di pubblicazione
Art. 12. - Comunicazioni all'organo di controllo e all'IVASS
Capo IV
Disposizioni specifiche
Art. 13. - Elementi non inclusi nell'ambito della revisione esterna
Art. 14. - Disposizioni specifiche di gruppo
Capo V
Disposizioni finali
Art. 15. - Pubblicazione
Art. 16. - Entrata in vigore
ELENCO DEGLI ALLEGATI:
1. Contenuto della relazione di revisione esterna.
Art. 1
Fonti normative
1. Il regolamento e' adottato ai sensi degli artt 191, comma 1,
lettera b), punti 2) e 3) e 47-septies, comma 7, relativamente alla
relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e
integrazioni.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate
dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive
modificazioni e integrazioni e dal regolamento delegato 35/2015 della
Commissione europea. In aggiunta, si intende per:
a) «Atti delegati»: il regolamento delegato 2015/35 della
Commissione del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n.
2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di
assicurazione e riassicurazione;
b) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e
successive modificazioni e integrazioni;
c) «Decreto legislativo n. 39 del 2010»: decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17
luglio 2016, n. 135 di attuazione della direttiva 2006/43/CE,
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati;
d) «Impresa»: le imprese e le societa' di cui all'articolo 3 del
regolamento;
e) «Modello interno»: il modello interno dell'impresa individuale
o di un gruppo di cui, rispettivamente agli artt. 46-bis, 207-octies
e 216-ter del Codice;
f) «Organo amministrativo»: il consiglio di amministrazione o,
ove non diversamente specificato, nelle imprese che hanno adottato il
sistema di cui all'art. 2409-octies del codice civile, il consiglio
di gestione ovvero, per le sedi secondarie, il rappresentante
generale;
g) «Organo di controllo»: il collegio sindacale o, nelle imprese
che hanno adottato un sistema diverso da quello di cui all'art. 2380,
comma 1, del codice civile, il consiglio di sorveglianza o il
comitato per il controllo sulla gestione;
h) «Parametri specifici dell'impresa» (USP): i parametri di cui
all'art. 45-sexies, comma 7 del Codice;
i) «Parametri specifici di gruppo» (GSP): di cui all'art. 338
degli atti delegati;
l) «Regolamento (UE) n. 537/2014»: regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui requisiti specifici
relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse
pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CEE della Commissione;
m) «Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452»: regolamento di
esecuzione (UE) 2015/2452 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che
stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le
procedure, i formati e i modelli per la relazione relativa alla
solvibilita' e alla condizione finanziaria conformemente alla
direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
n) «Relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria»: la
relazione di cui agli artt. 47-septies e 216-novies del Codice;
o) «Revisore legale»: revisore legale e societa' di revisione
legale di cui rispettivamente alle lettere n) e q) dell'art. 1, comma
1 del decreto legislativo n. 39 del 2010;
p) «Revisione esterna»: la verifica condotta dal revisore legale
o dalla societa' di revisione legale ai sensi degli artt. 191, comma
1, lettera b), punti 2) e 3) e 47-septies, comma 7 del Codice secondo
le disposizioni del presente regolamento;
q) «Revisione esterna completa»: la formazione di un giudizio in
merito al fatto che gli elementi sono redatti in conformita' alle
disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili ed alla
normativa nazionale di settore (c.d. giudizio di conformita');
r) «Revisione esterna limitata»: lo svolgimento di verifiche che
consentano di concludere che, sulla base delle procedure e delle
evidenze acquisite, non sono pervenuti all'attenzione del revisore
legale elementi che facciano ritenere che le informazioni non siano
state redatte, in tutti gli aspetti significativi, in conformita'
alle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili e alla
normativa nazionale di settore (c.d. conclusione di revisione
limitata);
s) «Revisione legale dei conti»: la revisione legale dei conti
annuali e consolidati effettuata in conformita' alle disposizioni del
codice civile e del decreto legislativo n. 39 del 2010.
Art. 3
Ambito di applicazione
1. Il regolamento si applica:
a) alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede
legale nel territorio della Repubblica italiana;
b) alle imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio
della Repubblica italiana;
c) all'ultima societa' controllante italiana di cui all'art. 210,
comma 2 del Codice, ferme restando le decisioni assunte dall'IVASS in
attuazione degli artt. 220-bis e 220-quater del Codice e delle
relative disposizioni attuative. Le disposizioni del regolamento non
si applicano all'ultima societa' controllante italiana che e'
controllata da una impresa di assicurazione o di riassicurazione, da
una societa' di partecipazione assicurativa o da una societa' di
partecipazione finanziaria mista con sede legale in un altro Stato
nel caso in cui l'IVASS non eserciti la vigilanza su tutti gli
strumenti di vigilanza sul gruppo di cui al Titolo XV, Capo III del
Codice a livello di sottogruppo nazionale, ai sensi del Capo IV
(Sottogruppi nazionali) del regolamento IVASS n. 22 del 1° giugno
2016, attuativo delle disposizioni in materia di vigilanza sul gruppo
di cui al Titolo XV del Codice.
Capo II
La revisione esterna
Art. 4
Revisione esterna a livello di impresa individuale
1. Le imprese di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b)
sottopongono a revisione esterna i seguenti elementi della relazione
sulla solvibilita' e condizione finanziaria di cui all'art.
47-septies del Codice:
a) Stato patrimoniale e relative valutazioni ai fini di
solvibilita', inclusi nel modello «S.02.01.02 Stato Patrimoniale» di
cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 e nella informativa
della Sezione «D. Valutazione ai fini di solvibilita'» della
struttura della relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria
di cui all'allegato XX degli atti delegati;
b) Fondi propri ammissibili a copertura dei requisiti patrimoniali,
inclusi nel modello «S.23.01.01 Fondi propri» di cui al regolamento
di esecuzione (UE) 2015/2452 e nella informativa della sezione «E.1.
Fondi propri» della struttura della relazione sulla solvibilita' e
condizione finanziaria di cui all'allegato XX degli atti delegati;
c) Requisito patrimoniale di solvibilita' e requisito patrimoniale
minimo, inclusi nei modelli «S.25.01.21 Requisito patrimoniale di
solvibilita' per le imprese che utilizzano la formula standard»,
«S.25.02.21 Requisito patrimoniale di solvibilita' per le imprese che
utilizzano la formula standard e un modello interno parziale»,
«S.25.03.21 Requisito patrimoniale di solvibilita' calcolato
utilizzando un modello interno completo» e «S.28.02.01 Requisito
patrimoniale minimo» di cui al regolamento di esecuzione (UE)
2015/2452 e nella informativa della sezione «E.2 Requisito
patrimoniale di solvibilita' e requisito patrimoniale minimo» della
struttura della relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria
di cui all'allegato XX degli atti delegati.
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale
nel territorio della Repubblica italiana di cui all'art. 6, commi 1 e
2, del regolamento IVASS n. 33 del 6 dicembre 2016 sottopongono a
revisione esterna le informazioni relative al calcolo della
solvibilita' di gruppo contenute nella propria relazione sulla
solvibilita' e condizione finanziaria, secondo le disposizioni
specifiche di gruppo di cui agli artt. 5 e 14 del presente
regolamento.
Art. 5
Revisione esterna a livello di gruppo
1. Le imprese di cui all'art. 3, comma 1 lettera c) sottopongono a
revisione esterna i seguenti elementi della relazione sulla
solvibilita' e condizione finanziaria a livello di gruppo, di cui
all'art. 216-novies del Codice:
a) Stato patrimoniale di gruppo e relative valutazioni ai fini di
solvibilita', inclusi nel modello «S.02.01.02 Stato Patrimoniale» di
cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 e nella informativa
della sezione «D. Valutazione ai fini di solvibilita'» della
struttura della relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria
di cui all'allegato XX degli atti delegati;
b) Fondi propri ammissibili a copertura dei requisiti
patrimoniali di gruppo, inclusi nel modello «S.23.01.22 Fondi propri»
di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 e nella
informativa della sezione «E.1. Fondi propri» della struttura della
relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria di cui
all'allegato XX degli atti delegati;
c) Requisito patrimoniale di solvibilita' e requisito
patrimoniale minimo consolidato di gruppo, inclusi nei modelli
«S.25.01.22 Requisito patrimoniale di solvibilita' per i gruppi che
utilizzano la formula standard», «S.25.02.22 Requisito patrimoniale
di solvibilita' per i gruppi che utilizzano la formula standard e un
modello interno parziale», «S.25.03.22 requisito patrimoniale di
solvibilita' calcolato utilizzando un modello interno completo» e
nella informativa della sezione «E.2 requisito patrimoniale di
solvibilita' e requisito patrimoniale minimo» della struttura della
relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria di cui
all'allegato XX degli atti delegati.
2. Laddove l'ultima societa' controllante italiana di cui all'art.
210, comma 2, del Codice abbia ricevuto parere favorevole alla
pubblicazione di un'unica relazione sulla solvibilita' e condizione
finanziaria, ai sensi degli artt. 216-novies, comma 2, del Codice e
delle relative disposizioni di attuazione, in alternativa alla
pubblicazione separata di ogni singola relazione di revisione
esterna, le relazioni relative al gruppo e a ciascuna impresa
controllata italiana interessata emesse all'esito delle singole
attivita' di revisione esterna possono essere allegate a corredo
dell'unica relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria di
gruppo.
Capo III
Svolgimento della revisione esterna
Art. 6
Conferimento dell'incarico di revisione esterna
1. L'organo amministrativo dell'impresa, previo parere favorevole
dell'organo di controllo:
a) conferisce l'incarico per lo svolgimento dell'attivita' di
revisione esterna ad uno dei seguenti soggetti:
i. al medesimo revisore legale che effettua la revisione legale
dei conti di cui al decreto legislativo n. 39 del 2010 e al
regolamento (UE) n. 537/2014;
ii. ad un revisore legale diverso da quello che effettua la
revisione legale dei conti di cui al punto i.;
b) determina il corrispettivo spettante per l'intera durata
dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale
corrispettivo durante l'incarico.
2. Quando l'incarico e' conferito al revisore legale di cui al
comma 1, lettera a) ii.:
a) l'impresa redige una relazione, da esibire su richiesta
dell'IVASS, che illustra in modo analitico i criteri e le logiche di
valutazione e ponderazione utilizzati per l'identificazione dei
revisori legali da designare, le motivazioni sottostanti alla scelta
effettuata dall'organo amministrativo e la determinazione del
corrispettivo;
b) il revisore legale incaricato della revisione esterna:
i. soddisfa almeno i requisiti di competenza professionale, di
etica e di indipendenza di cui ai codici internazionali riconosciuti
dagli ordini e dalle associazioni professionali e fornisce idonea
documentazione di supporto;
ii. comunica all'organo di controllo ogni situazione che possa
ragionevolmente avere un effetto sul rispetto del requisito di
indipendenza e le relative misure di salvaguardia.
3. L'incarico di revisione esterna ha durata di tre anni,
rinnovabile per non piu' di due volte, e non puo' essere nuovamente
conferito, dopo i rinnovi consentiti, se non sono decorsi almeno tre
anni dalla data di cessazione del precedente incarico.
4. Nel caso di cui al comma 1, lettera a) i., la durata puo' essere
ridotta sino ad un anno nei soli casi in cui cio' rende possibile
allineare le scadenze dell'incarico di revisione esterna e di
revisione legale dei conti.
Art. 7
Svolgimento della revisione esterna
1. L'attivita' di revisione esterna include almeno:
a) la revisione esterna completa degli elementi della relazione
sulla solvibilita' e condizione finanziaria identificati negli artt.
4, comma 1, lettere a) e b), e 5, comma 1, lettere a) e b) e il
giudizio di conformita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera q); detto
giudizio e' riportato in una specifica relazione diretta all'organo
amministrativo dell'impresa;
b) la revisione esterna limitata degli elementi della relazione
sulla solvibilita' e condizione finanziaria identificati negli artt.
4, comma 1, lettera c), e 5, comma 1, lettera c) e la conclusione di
revisione limitata di cui all'art. 2, comma 1, lettera r); detta
conclusione e' riportata in una specifica relazione diretta
all'organo amministrativo dell'impresa.
2. L'attivita' di revisione esterna, sia completa sia limitata, e'
svolta in conformita' ai principi internazionali di revisione in uso
nella fattispecie e al quadro normativo settoriale.
3. Il revisore legale incaricato della revisione esterna conserva i
dati e i documenti relativi all'attivita' svolta per almeno cinque
anni dalla data di rilascio delle relazioni di revisione esterna di
cui all'art. 11.
Art. 8
Revoca, dimissioni, risoluzione del contratto
1. L'organo amministrativo, sentito l'organo di controllo, revoca
l'incarico di revisione esterna quando ricorre una giusta causa,
provvedendo contestualmente a conferirlo ad un altro revisore legale
secondo le modalita' di cui all'art. 6.
2. In caso di dimissioni o risoluzione consensuale del contratto,
l'attivita' di revisione esterna continua a essere esercitata dal
medesimo revisore legale fino a quando l'organo amministrativo non
conferisce il nuovo incarico e, comunque, non oltre sei mesi dalla
data delle dimissioni o della risoluzione del contratto stesso.
Art. 9
Organo di controllo
1. L'organo di controllo dell'impresa, oltre ad esprimere il parere
di cui all'art. 6, comma 1:
a) monitora lo svolgimento dell'attivita' di revisione esterna;
b) verifica nel tempo l'indipendenza del revisore legale
incaricato della revisione esterna.
Art. 10
Informazioni al revisore legale
1. L'impresa fornisce al revisore legale ogni informazione utile
per lo svolgimento dell'attivita' di revisione esterna.
2. La Relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria,
approvata dall'organo amministrativo dell'impresa, viene messa a
disposizione del revisore legale almeno quindici giorni prima della
data di pubblicazione prevista dalla disciplina di riferimento.
Art. 11
Relazioni di revisione esterna: contenuti, modalita'
e termini di pubblicazione
1. Le relazioni di revisione esterna di cui, rispettivamente,
all'art. 7, comma 1, lettere a) e b) sono conformi allo schema
contenuto nell'allegato 1.
2. L'impresa pubblica le relazioni di revisione esterna, a corredo
della relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria, con le
stesse modalita' e termini di quest'ultima; secondo gli stessi
termini e modalita' dette relazioni sono tramesse all'IVASS.
Art. 12
Comunicazioni all'organo di controllo e all'IVASS
1. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 190,
comma 4 del Codice, il revisore legale incaricato della revisione
esterna comunica all'organo di controllo e all'IVASS, nei medesimi
termini di cui all'art. 11, comma 2:
a) le eventuali difficolta' tecnico-operative emerse nello
svolgimento della revisione esterna;
b) gli eventuali aspetti meritevoli di attenzione, con
riferimento al sistema di controllo interno e gestione dei rischi.
Capo IV
Disposizioni specifiche
Art. 13
Elementi non inclusi nell'ambito della revisione esterna
1. Non sono oggetto del giudizio di conformita' ovvero di
conclusioni di revisione limitata di cui rispettivamente all'art. 2,
comma 1, lettere q) e r) le determinazioni assunte dall'IVASS
nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, relativamente agli
elementi identificati negli articoli 4 e 5, ivi compresi quelli
relativi al requisito patrimoniale di solvibilita' calcolato mediante
l'utilizzo dei parametri specifici dell'impresa o del gruppo o
tramite modello interno parziale o totale.
Art. 14
Disposizioni specifiche di gruppo
1. Con riguardo alle informazioni che confluiscono negli elementi
di cui all'art. 5 relative ad entita' non regolamentate o
appartenenti ad altro settore finanziario o aventi sede legale in uno
Stato terzo ricomprese nel perimetro del gruppo, le attivita' di
revisione esterna si limitano a verificare che esse siano incluse ai
fini del calcolo della solvibilita' di gruppo in base ai valori
determinati ai sensi delle disposizioni del Codice, delle relative
disposizioni di attuazione e delle previsioni dell'Unione europea
direttamente applicabili. Le verifiche non si estendono alla
conformita' di tali informazioni ai fini della solvibilita'
dell'impresa individuale.
Capo V
Disposizioni finali
Art. 15
Pubblicazione
1. Il regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito
istituzionale.
Art. 16
Entrata in vigore
1. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. In sede di prima applicazione, l'impresa assicura la conformita'
alle disposizioni di cui al regolamento con riferimento alla
relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria relativa
all'esercizio 2018.
Roma, 2 agosto 2018
p. il Direttorio integrato
il Presidente
Rossi
Allegato
Contenuto della relazione di revisione esterna
La relazione di revisione esterna contiene almeno:
a) il titolo della relazione;
b) l'indicazione del destinatario;
c) l'oggetto della relazione;
d) le responsabilita' dell'organo amministrativo nella
preparazione degli elementi della relazione sulla solvibilita' e
condizione finanziaria oggetto di revisione esterna;
e) la descrizione della portata del lavoro svolto e delle
procedure di verifiche poste in essere dal revisore legale ai fini
del rilascio del giudizio di conformita' o della conclusione di
revisione limitata;
f) l'indicazione del principio internazionale, riconosciuto
dagli ordini e dalle associazioni professionali, utilizzato per lo
svolgimento dell'incarico di revisione esterna;
g) la dichiarazione sul rispetto delle norme e dei principi in
materia di etica e di indipendenza:
i. stabiliti dal decreto legislativo n. 39 del 2010, nel caso
di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), i. del regolamento;
ii. stabiliti dai codici internazionali riconosciuti dagli
ordini e dalle associazioni professionali, utilizzati per lo
svolgimento dell'incarico nel caso di cui all'art. 6, comma 1,
lettera a), ii. del regolamento;
h) le responsabilita' del revisore legale per lo svolgimento
dell'incarico;
i) l'indicazione degli eventuali rilievi, relativi sia ai dati
consuntivi del bilancio riconducibili ai dati oggetto del presente
incarico sia ai dati inclusi negli elementi della Relazione sulla
solvibilita' e condizione finanziaria oggetto di revisione. I rilievi
sui dati possono riguardare sia le difformita' rilevate rispetto ai
criteri previsti dal Codice e dalle disposizioni dell'Unione Europea
direttamente applicabili sia le limitazioni allo svolgimento delle
procedure di revisione;
l) il giudizio di conformita' o la conclusione di revisione
limitata;
m) il quadro normativo di riferimento e le eventuali
limitazioni all'utilizzo;
n) se appropriato, la descrizione delle eventuali limitazioni
significative o inerenti alle verifiche, incluso il richiamo ai
risultati della revisione legale;
o) il luogo e la data di emissione della relazione;
p) il nome e la firma del revisore legale emittente la
relazione.
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lunedì 27 agosto 2018
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PROVVEDIMENTO 2 agosto 2018 Disposizioni in materia di revisione esterna dell'informativa al pubblico di cui agli articoli 47-septies, comma 7, e 191, comma 1, lettera b), punti 2 e 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 42). (18A05460) (GU n.198 del 27-8-2018)
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