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lunedì 27 agosto 2018

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PROVVEDIMENTO 2 agosto 2018 Disposizioni in materia di revisione esterna dell'informativa al pubblico di cui agli articoli 47-septies, comma 7, e 191, comma 1, lettera b), punti 2 e 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 42). (18A05460) (GU n.198 del 27-8-2018)

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PROVVEDIMENTO 2 agosto 2018
Disposizioni in materia  di  revisione  esterna  dell'informativa  al
pubblico di cui agli articoli 47-septies, comma 7, e  191,  comma  1,
lettera b), punti 2 e 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209 -  Codice  delle  assicurazioni  private.  (Regolamento  n.  42).
(18A05460)
(GU n.198 del 27-8-2018)
Capo I

Disposizioni di carattere generale



                     L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                         SULLE ASSICURAZIONI

  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed
integrazioni,  concernente   la   riforma   della   vigilanza   sulle
assicurazioni;
  Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito
con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per
la revisione della spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi  ai
cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato  lo  Statuto
dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;
  Visto il regolamento di organizzazione dell'IVASS  ed  il  relativo
organigramma, approvati dal Consiglio dell'Istituto con  delibere  n.
46 del 24 aprile 2013, n. 63 del 5 giugno 2013 e n. 68 del 10  giugno
2013 recanti il piano di riassetto organizzativo dell'IVASS,  emanato
ai sensi dell'art. 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), dello Statuto dell'IVASS;
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209  recante  il
Codice delle  assicurazioni  private  e  successive  modificazioni  e
integrazioni e, in particolare, gli artt. 47-septies, comma 7, e 191,
comma 1 lettera b) punti 2) e 3);
  Visto  il  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39,   come
modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016,  n.  135  relativo
alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati;
  Visto il regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 16 aprile 2014 sui requisiti  specifici  relativi  alla
revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico;
  Visto il regolamento delegato (UE) 2015/35 della  Commissione,  del
10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE  in  materia
di  accesso  ed  esercizio  delle  attivita'   di   assicurazione   e
riassicurazione, e in particolare, gli articoli da 290 a 303, da  359
a 371 e l'allegato XX;
  Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2015/2452   della
Commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce  norme  tecniche  di
attuazione per quanto riguarda le procedure, i formati  e  i  modelli
per  la  relazione  relativa  alla  solvibilita'  e  alla  condizione
finanziaria conformemente alla direttiva 2009/138/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio;
  Visto il regolamento IVASS n. 33 del 6  dicembre  2016  concernente
l'informativa al pubblico e all'IVASS;
  Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione
delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28  dicembre  2005,
n.  262,  in  materia  di  procedimenti  per   l'adozione   di   atti
regolamentari e generali dell'Istituto;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               INDICE

                               Capo I
                 Disposizioni di carattere generale

  Art.  1. - Fonti normative
  Art.  2. -  Definizioni
  Art.  3. -  Ambito di applicazione

                               Capo II
                        La revisione esterna

  Art.  4. - Revisione esterna a livello di impresa individuale
  Art.  5. - Revisione esterna a livello di gruppo

                              Capo III
                 Svolgimento della revisione esterna

  Art.  6. - Conferimento dell'incarico di revisione esterna
  Art.  7. - Svolgimento della revisione esterna
  Art.  8. - Revoca, dimissioni, risoluzione del contratto
  Art.  9. - Organo di controllo
  Art. 10. - Informazioni al revisore legale
  Art. 11. - Relazioni di revisione esterna: contenuti,  modalita'  e
termini di pubblicazione
  Art. 12. - Comunicazioni all'organo di controllo e all'IVASS

                               Capo IV
                       Disposizioni specifiche

  Art. 13. - Elementi non inclusi nell'ambito della revisione esterna
  Art. 14. - Disposizioni specifiche di gruppo

                               Capo V
                         Disposizioni finali

  Art. 15. - Pubblicazione
  Art. 16. - Entrata in vigore

                       ELENCO DEGLI ALLEGATI:

  1. Contenuto della relazione di revisione esterna.
                               Art. 1

                           Fonti normative

  1. Il regolamento e' adottato ai sensi degli  artt  191,  comma  1,
lettera b), punti 2) e 3) e 47-septies, comma 7,  relativamente  alla
relazione sulla solvibilita' e  condizione  finanziaria  del  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209  e  successive  modificazioni  e
integrazioni.
                               Art. 2

                             Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni  dettate
dal decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209  e  successive
modificazioni e integrazioni e dal regolamento delegato 35/2015 della
Commissione europea. In aggiunta, si intende per:
    a)  «Atti  delegati»:  il  regolamento  delegato  2015/35   della
Commissione  del  10  ottobre  2014,  che  integra  la  direttiva  n.
2009/138/CE in materia di accesso ed  esercizio  delle  attivita'  di
assicurazione e riassicurazione;
    b) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.  209  e
successive modificazioni e integrazioni;
    c) «Decreto legislativo n. 39 del 2010»: decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 39,  come  modificato  dal  decreto  legislativo  17
luglio  2016,  n.  135  di  attuazione  della  direttiva  2006/43/CE,
relativa  alle  revisioni  legali  dei  conti  annuali  e  dei  conti
consolidati;
    d) «Impresa»: le imprese e le societa' di cui all'articolo 3  del
regolamento;
    e) «Modello interno»: il modello interno dell'impresa individuale
o di un gruppo di cui, rispettivamente agli artt. 46-bis,  207-octies
e 216-ter del Codice;
    f) «Organo amministrativo»: il consiglio  di  amministrazione  o,
ove non diversamente specificato, nelle imprese che hanno adottato il
sistema di cui all'art. 2409-octies del codice civile,  il  consiglio
di  gestione  ovvero,  per  le  sedi  secondarie,  il  rappresentante
generale;
    g) «Organo di controllo»: il collegio sindacale o, nelle  imprese
che hanno adottato un sistema diverso da quello di cui all'art. 2380,
comma 1, del  codice  civile,  il  consiglio  di  sorveglianza  o  il
comitato per il controllo sulla gestione;
    h) «Parametri specifici dell'impresa» (USP): i parametri  di  cui
all'art. 45-sexies, comma 7 del Codice;
    i) «Parametri specifici di gruppo» (GSP):  di  cui  all'art.  338
degli atti delegati;
    l) «Regolamento (UE) n.  537/2014»:  regolamento  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014  sui  requisiti  specifici
relativi alla  revisione  legale  dei  conti  di  enti  di  interesse
pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CEE della Commissione;
    m) «Regolamento di esecuzione  (UE)  2015/2452»:  regolamento  di
esecuzione (UE) 2015/2452 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che
stabilisce norme  tecniche  di  attuazione  per  quanto  riguarda  le
procedure, i formati e i  modelli  per  la  relazione  relativa  alla
solvibilita'  e  alla  condizione  finanziaria   conformemente   alla
direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
    n) «Relazione sulla solvibilita' e  condizione  finanziaria»:  la
relazione di cui agli artt. 47-septies e 216-novies del Codice;
    o) «Revisore legale»: revisore legale  e  societa'  di  revisione
legale di cui rispettivamente alle lettere n) e q) dell'art. 1, comma
1 del decreto legislativo n. 39 del 2010;
    p) «Revisione esterna»: la verifica condotta dal revisore  legale
o dalla societa' di revisione legale ai sensi degli artt. 191,  comma
1, lettera b), punti 2) e 3) e 47-septies, comma 7 del Codice secondo
le disposizioni del presente regolamento;
    q) «Revisione esterna completa»: la formazione di un giudizio  in
merito al fatto che gli elementi sono  redatti  in  conformita'  alle
disposizioni dell'Unione europea  direttamente  applicabili  ed  alla
normativa nazionale di settore (c.d. giudizio di conformita');
    r) «Revisione esterna limitata»: lo svolgimento di verifiche  che
consentano di concludere che, sulla  base  delle  procedure  e  delle
evidenze acquisite, non sono pervenuti  all'attenzione  del  revisore
legale elementi che facciano ritenere che le informazioni  non  siano
state redatte, in tutti gli  aspetti  significativi,  in  conformita'
alle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili e alla
normativa  nazionale  di  settore  (c.d.  conclusione  di   revisione
limitata);
    s) «Revisione legale dei conti»: la revisione  legale  dei  conti
annuali e consolidati effettuata in conformita' alle disposizioni del
codice civile e del decreto legislativo n. 39 del 2010.
                               Art. 3

                       Ambito di applicazione

  1. Il regolamento si applica:
    a) alle imprese di assicurazione e di  riassicurazione  con  sede
legale nel territorio della Repubblica italiana;
    b) alle imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio
della Repubblica italiana;
    c) all'ultima societa' controllante italiana di cui all'art. 210,
comma 2 del Codice, ferme restando le decisioni assunte dall'IVASS in
attuazione degli artt.  220-bis  e  220-quater  del  Codice  e  delle
relative disposizioni attuative. Le disposizioni del regolamento  non
si  applicano  all'ultima  societa'  controllante  italiana  che   e'
controllata da una impresa di assicurazione o di riassicurazione,  da
una societa' di partecipazione assicurativa  o  da  una  societa'  di
partecipazione finanziaria mista con sede legale in  un  altro  Stato
nel caso in cui l'IVASS  non  eserciti  la  vigilanza  su  tutti  gli
strumenti di vigilanza sul gruppo di cui al Titolo XV, Capo  III  del
Codice a livello di sottogruppo  nazionale,  ai  sensi  del  Capo  IV
(Sottogruppi nazionali) del regolamento IVASS n.  22  del  1°  giugno
2016, attuativo delle disposizioni in materia di vigilanza sul gruppo
di cui al Titolo XV del Codice.
Capo II

La revisione esterna

                               Art. 4

         Revisione esterna a livello di impresa individuale

  1. Le imprese  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  lettere  a)  e  b)
sottopongono a revisione esterna i seguenti elementi della  relazione
sulla  solvibilita'  e  condizione  finanziaria   di   cui   all'art.
47-septies del Codice:
  a)  Stato  patrimoniale  e  relative   valutazioni   ai   fini   di
solvibilita', inclusi nel modello «S.02.01.02 Stato Patrimoniale»  di
cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 e  nella  informativa
della  Sezione  «D.  Valutazione  ai  fini  di  solvibilita'»   della
struttura della relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria
di cui all'allegato XX degli atti delegati;
  b) Fondi propri ammissibili a copertura dei requisiti patrimoniali,
inclusi nel modello «S.23.01.01 Fondi propri» di cui  al  regolamento
di esecuzione (UE) 2015/2452 e nella informativa della sezione  «E.1.
Fondi propri» della struttura della relazione  sulla  solvibilita'  e
condizione finanziaria di cui all'allegato XX degli atti delegati;
  c) Requisito patrimoniale di solvibilita' e requisito  patrimoniale
minimo, inclusi nei modelli  «S.25.01.21  Requisito  patrimoniale  di
solvibilita' per le imprese  che  utilizzano  la  formula  standard»,
«S.25.02.21 Requisito patrimoniale di solvibilita' per le imprese che
utilizzano la  formula  standard  e  un  modello  interno  parziale»,
«S.25.03.21  Requisito   patrimoniale   di   solvibilita'   calcolato
utilizzando un modello  interno  completo»  e  «S.28.02.01  Requisito
patrimoniale  minimo»  di  cui  al  regolamento  di  esecuzione  (UE)
2015/2452  e  nella  informativa   della   sezione   «E.2   Requisito
patrimoniale di solvibilita' e requisito patrimoniale  minimo»  della
struttura della relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria
di cui all'allegato XX degli atti delegati.
  2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale
nel territorio della Repubblica italiana di cui all'art. 6, commi 1 e
2, del regolamento IVASS n. 33 del 6  dicembre  2016  sottopongono  a
revisione  esterna  le  informazioni  relative   al   calcolo   della
solvibilita'  di  gruppo  contenute  nella  propria  relazione  sulla
solvibilita'  e  condizione  finanziaria,  secondo  le   disposizioni
specifiche  di  gruppo  di  cui  agli  artt.  5  e  14  del  presente
regolamento.
                               Art. 5

                Revisione esterna a livello di gruppo

  1. Le imprese di cui all'art. 3, comma 1 lettera c) sottopongono  a
revisione  esterna  i  seguenti  elementi   della   relazione   sulla
solvibilita' e condizione finanziaria a livello  di  gruppo,  di  cui
all'art. 216-novies del Codice:
    a) Stato patrimoniale di gruppo e relative valutazioni ai fini di
solvibilita', inclusi nel modello «S.02.01.02 Stato Patrimoniale»  di
cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 e  nella  informativa
della  sezione  «D.  Valutazione  ai  fini  di  solvibilita'»   della
struttura della relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria
di cui all'allegato XX degli atti delegati;
    b)  Fondi  propri   ammissibili   a   copertura   dei   requisiti
patrimoniali di gruppo, inclusi nel modello «S.23.01.22 Fondi propri»
di  cui  al  regolamento  di  esecuzione  (UE)  2015/2452   e   nella
informativa della sezione «E.1. Fondi propri» della  struttura  della
relazione  sulla  solvibilita'  e  condizione  finanziaria   di   cui
all'allegato XX degli atti delegati;
    c)   Requisito   patrimoniale   di   solvibilita'   e   requisito
patrimoniale  minimo  consolidato  di  gruppo,  inclusi  nei  modelli
«S.25.01.22 Requisito patrimoniale di solvibilita' per i  gruppi  che
utilizzano la formula standard», «S.25.02.22  Requisito  patrimoniale
di solvibilita' per i gruppi che utilizzano la formula standard e  un
modello interno  parziale»,  «S.25.03.22  requisito  patrimoniale  di
solvibilita' calcolato utilizzando un  modello  interno  completo»  e
nella  informativa  della  sezione  «E.2  requisito  patrimoniale  di
solvibilita' e requisito patrimoniale minimo» della  struttura  della
relazione  sulla  solvibilita'  e  condizione  finanziaria   di   cui
all'allegato XX degli atti delegati.
  2. Laddove l'ultima societa' controllante italiana di cui  all'art.
210, comma 2,  del  Codice  abbia  ricevuto  parere  favorevole  alla
pubblicazione di un'unica relazione sulla solvibilita'  e  condizione
finanziaria, ai sensi degli artt. 216-novies, comma 2, del  Codice  e
delle  relative  disposizioni  di  attuazione,  in  alternativa  alla
pubblicazione  separata  di  ogni  singola  relazione  di   revisione
esterna, le  relazioni  relative  al  gruppo  e  a  ciascuna  impresa
controllata  italiana  interessata  emesse  all'esito  delle  singole
attivita' di revisione esterna  possono  essere  allegate  a  corredo
dell'unica relazione sulla solvibilita' e condizione  finanziaria  di
gruppo.
Capo III

Svolgimento della revisione esterna

                               Art. 6

           Conferimento dell'incarico di revisione esterna

  1. L'organo amministrativo dell'impresa, previo  parere  favorevole
dell'organo di controllo:
    a) conferisce l'incarico per  lo  svolgimento  dell'attivita'  di
revisione esterna ad uno dei seguenti soggetti:
      i. al medesimo revisore legale che effettua la revisione legale
dei conti di  cui  al  decreto  legislativo  n.  39  del  2010  e  al
regolamento (UE) n. 537/2014;
      ii. ad un revisore legale diverso da  quello  che  effettua  la
revisione legale dei conti di cui al punto i.;
    b) determina  il  corrispettivo  spettante  per  l'intera  durata
dell'incarico e gli  eventuali  criteri  per  l'adeguamento  di  tale
corrispettivo durante l'incarico.
  2. Quando l'incarico e' conferito al  revisore  legale  di  cui  al
comma 1, lettera a) ii.:
    a) l'impresa  redige  una  relazione,  da  esibire  su  richiesta
dell'IVASS, che illustra in modo analitico i criteri e le logiche  di
valutazione  e  ponderazione  utilizzati  per  l'identificazione  dei
revisori legali da designare, le motivazioni sottostanti alla  scelta
effettuata  dall'organo  amministrativo  e  la   determinazione   del
corrispettivo;
    b) il revisore legale incaricato della revisione esterna:
      i. soddisfa almeno i requisiti di competenza professionale,  di
etica e di indipendenza di cui ai codici internazionali  riconosciuti
dagli ordini e dalle associazioni  professionali  e  fornisce  idonea
documentazione di supporto;
      ii. comunica all'organo di controllo ogni situazione che  possa
ragionevolmente avere  un  effetto  sul  rispetto  del  requisito  di
indipendenza e le relative misure di salvaguardia.
  3.  L'incarico  di  revisione  esterna  ha  durata  di  tre   anni,
rinnovabile per non piu' di due volte, e non puo'  essere  nuovamente
conferito, dopo i rinnovi consentiti, se non sono decorsi almeno  tre
anni dalla data di cessazione del precedente incarico.
  4. Nel caso di cui al comma 1, lettera a) i., la durata puo' essere
ridotta sino ad un anno nei soli casi in  cui  cio'  rende  possibile
allineare  le  scadenze  dell'incarico  di  revisione  esterna  e  di
revisione legale dei conti.
                               Art. 7

                 Svolgimento della revisione esterna

  1. L'attivita' di revisione esterna include almeno:
    a) la revisione esterna completa degli elementi  della  relazione
sulla solvibilita' e condizione finanziaria identificati negli  artt.
4, comma 1, lettere a) e b), e 5, comma 1,  lettere  a)  e  b)  e  il
giudizio di conformita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera q); detto
giudizio e' riportato in una specifica relazione  diretta  all'organo
amministrativo dell'impresa;
    b) la revisione esterna limitata degli elementi  della  relazione
sulla solvibilita' e condizione finanziaria identificati negli  artt.
4, comma 1, lettera c), e 5, comma 1, lettera c) e la conclusione  di
revisione limitata di cui all'art. 2,  comma  1,  lettera  r);  detta
conclusione  e'  riportata  in  una   specifica   relazione   diretta
all'organo amministrativo dell'impresa.
  2. L'attivita' di revisione esterna, sia completa sia limitata,  e'
svolta in conformita' ai principi internazionali di revisione in  uso
nella fattispecie e al quadro normativo settoriale.
  3. Il revisore legale incaricato della revisione esterna conserva i
dati e i documenti relativi all'attivita' svolta  per  almeno  cinque
anni dalla data di rilascio delle relazioni di revisione  esterna  di
cui all'art. 11.
                               Art. 8

            Revoca, dimissioni, risoluzione del contratto

  1. L'organo amministrativo, sentito l'organo di  controllo,  revoca
l'incarico di revisione esterna  quando  ricorre  una  giusta  causa,
provvedendo contestualmente a conferirlo ad un altro revisore  legale
secondo le modalita' di cui all'art. 6.
  2. In caso di dimissioni o risoluzione consensuale  del  contratto,
l'attivita' di revisione esterna continua  a  essere  esercitata  dal
medesimo revisore legale fino a quando  l'organo  amministrativo  non
conferisce il nuovo incarico e, comunque, non oltre  sei  mesi  dalla
data delle dimissioni o della risoluzione del contratto stesso.
                               Art. 9

                         Organo di controllo

  1. L'organo di controllo dell'impresa, oltre ad esprimere il parere
di cui all'art. 6, comma 1:
    a) monitora lo svolgimento dell'attivita' di revisione esterna;
    b)  verifica  nel  tempo  l'indipendenza  del   revisore   legale
incaricato della revisione esterna.
                               Art. 10

                   Informazioni al revisore legale

  1. L'impresa fornisce al revisore legale  ogni  informazione  utile
per lo svolgimento dell'attivita' di revisione esterna.
  2.  La  Relazione  sulla  solvibilita'  e  condizione  finanziaria,
approvata dall'organo  amministrativo  dell'impresa,  viene  messa  a
disposizione del revisore legale almeno quindici giorni  prima  della
data di pubblicazione prevista dalla disciplina di riferimento.
                               Art. 11

        Relazioni di revisione esterna: contenuti, modalita'
                     e termini di pubblicazione

  1. Le relazioni  di  revisione  esterna  di  cui,  rispettivamente,
all'art. 7, comma 1, lettere  a)  e  b)  sono  conformi  allo  schema
contenuto nell'allegato 1.
  2. L'impresa pubblica le relazioni di revisione esterna, a  corredo
della relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria,  con  le
stesse modalita'  e  termini  di  quest'ultima;  secondo  gli  stessi
termini e modalita' dette relazioni sono tramesse all'IVASS.
                               Art. 12

          Comunicazioni all'organo di controllo e all'IVASS

  1. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione di cui  all'art.  190,
comma 4 del Codice, il revisore  legale  incaricato  della  revisione
esterna comunica all'organo di controllo e  all'IVASS,  nei  medesimi
termini di cui all'art. 11, comma 2:
    a)  le  eventuali  difficolta'  tecnico-operative  emerse   nello
svolgimento della revisione esterna;
    b)  gli  eventuali  aspetti   meritevoli   di   attenzione,   con
riferimento al sistema di controllo interno e gestione dei rischi.
Capo IV

Disposizioni specifiche

                               Art. 13

      Elementi non inclusi nell'ambito della revisione esterna

  1.  Non  sono  oggetto  del  giudizio  di  conformita'  ovvero   di
conclusioni di revisione limitata di cui rispettivamente all'art.  2,
comma 1,  lettere  q)  e  r)  le  determinazioni  assunte  dall'IVASS
nell'esercizio  delle  funzioni  di  vigilanza,  relativamente   agli
elementi identificati negli articoli  4  e  5,  ivi  compresi  quelli
relativi al requisito patrimoniale di solvibilita' calcolato mediante
l'utilizzo dei  parametri  specifici  dell'impresa  o  del  gruppo  o
tramite modello interno parziale o totale.
                               Art. 14

                  Disposizioni specifiche di gruppo

  1. Con riguardo alle informazioni che confluiscono  negli  elementi
di  cui  all'art.  5  relative  ad  entita'   non   regolamentate   o
appartenenti ad altro settore finanziario o aventi sede legale in uno
Stato terzo ricomprese nel perimetro  del  gruppo,  le  attivita'  di
revisione esterna si limitano a verificare che esse siano incluse  ai
fini del calcolo della solvibilita' di  gruppo  ‎in  base  ai  valori
determinati ai sensi delle disposizioni del  Codice,  delle  relative
disposizioni di attuazione e  delle  previsioni  dell'Unione  europea
direttamente  applicabili.  Le  verifiche  non  si   estendono   alla
conformita'  di  tali  informazioni  ai   fini   della   solvibilita'
dell'impresa individuale.
Capo V

Disposizioni finali

                               Art. 15

                            Pubblicazione

  1. Il regolamento e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana,  nel   Bollettino   dell'IVASS   e   sul   sito
istituzionale.
                               Art. 16

                          Entrata in vigore

  1. Il regolamento entra in vigore il  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  2. In sede di prima applicazione, l'impresa assicura la conformita'
alle  disposizioni  di  cui  al  regolamento  con  riferimento   alla
relazione  sulla  solvibilita'  e  condizione  finanziaria   relativa
all'esercizio 2018.
    Roma, 2 agosto 2018

                                           p. il Direttorio integrato
                                                 il Presidente       
                                                     Rossi           

                                                             Allegato

           Contenuto della relazione di revisione esterna

    La relazione di revisione esterna contiene almeno:
      a) il titolo della relazione;
      b) l'indicazione del destinatario;
      c) l'oggetto della relazione;
      d)  le   responsabilita'   dell'organo   amministrativo   nella
preparazione degli elementi  della  relazione  sulla  solvibilita'  e
condizione finanziaria oggetto di revisione esterna;
      e) la descrizione della  portata  del  lavoro  svolto  e  delle
procedure di verifiche poste in essere dal revisore  legale  ai  fini
del rilascio del giudizio  di  conformita'  o  della  conclusione  di
revisione limitata;
      f) l'indicazione  del  principio  internazionale,  riconosciuto
dagli ordini e dalle associazioni professionali,  utilizzato  per  lo
svolgimento dell'incarico di revisione esterna;
      g) la dichiarazione sul rispetto delle norme e dei principi  in
materia di etica e di indipendenza:
        i. stabiliti dal decreto legislativo n. 39 del 2010, nel caso
di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), i. del regolamento;
        ii. stabiliti dai codici  internazionali  riconosciuti  dagli
ordini  e  dalle  associazioni  professionali,  utilizzati   per   lo
svolgimento dell'incarico nel  caso  di  cui  all'art.  6,  comma  1,
lettera a), ii. del regolamento;
      h) le responsabilita' del revisore legale  per  lo  svolgimento
dell'incarico;
      i) l'indicazione degli eventuali rilievi, relativi sia ai  dati
consuntivi del bilancio riconducibili ai dati  oggetto  del  presente
incarico sia ai dati inclusi negli  elementi  della  Relazione  sulla
solvibilita' e condizione finanziaria oggetto di revisione. I rilievi
sui dati possono riguardare sia le difformita' rilevate  rispetto  ai
criteri previsti dal Codice e dalle disposizioni dell'Unione  Europea
direttamente applicabili sia le limitazioni  allo  svolgimento  delle
procedure di revisione;
      l) il giudizio di conformita' o  la  conclusione  di  revisione
limitata;
      m)  il  quadro  normativo  di  riferimento   e   le   eventuali
limitazioni all'utilizzo;
      n) se appropriato, la descrizione delle  eventuali  limitazioni
significative o inerenti  alle  verifiche,  incluso  il  richiamo  ai
risultati della revisione legale;
      o) il luogo e la data di emissione della relazione;
      p) il  nome  e  la  firma  del  revisore  legale  emittente  la
relazione.

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