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lunedì 27 agosto 2018

MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 25 giugno 2018 Proroga dell'ordinanza 6 agosto 2013, e successive modificazioni, concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani. (18A05573) (GU n.198 del 27-8-2018)

MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 25 giugno 2018
Proroga dell'ordinanza 6 agosto  2013,  e  successive  modificazioni,
concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione  dei
cani. (18A05573)
(GU n.198 del 27-8-2018)


                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto l'art. 32 della Costituzione;
  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive
modificazioni;
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e  successive
modificazioni;
  Vista la Convenzione europea per la  protezione  degli  animali  da
compagnia,  fatta  a  Strasburgo  il  13  novembre  1987,  ratificata
dall'Italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201,  recante  «Ratifica
ed esecuzione della  Convenzione  europea  per  la  protezione  degli
animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonche'
norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;
  Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in
materia di animali di affezione  e  prevenzione  del  randagismo»,  e
successive modificazioni;
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  e
successive modificazioni;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28
febbraio  2003,  concernente  il  «Recepimento  dell'accordo  tra  il
Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano del 6 febbraio  2003,  recante  disposizioni  in  materia  di
benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 4 marzo 2003;
  Visti gli articoli 544-ter, 650 e 727 del codice penale;
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali 26 novembre 2009, recante «Percorsi formativi per i
proprietari dei cani»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 19 del 25 gennaio 2010;
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  6  agosto   2013,
concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione  dei
cani, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  209  del  6  settembre
2013, come prorogata  dall'ordinanza  ministeriale  28  agosto  2014,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 208 dell' 8 settembre 2014;
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 3 agosto 2015, recante:
«Proroga, con  modifica,  dell'ordinanza  contingibile  e  urgente  6
agosto  2013  concernente   la   tutela   dell'incolumita'   pubblica
dall'aggressione dei cani», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
209 del 9 settembre 2015, come prorogata dall'ordinanza  ministeriale
13 luglio 2016, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  209  del  7
settembre 2016 e, da ultimo, dall'ordinanza  ministeriale  20  luglio
2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 28 agosto 2017;
  Considerato che permane  la  necessita'  di  adottare  disposizioni
cautelari volte alla tutela  dell'incolumita'  pubblica,  anche  alla
luce dei frequenti episodi di aggressione da parte di  cani  e  degli
incidenti, soprattutto in ambito domestico, legati alla non  corretta
gestione degli animali da parte dei proprietari;
  Ritenuto necessario, nelle more dell'emanazione di  una  disciplina
normativa organica in materia, rafforzare il sistema  di  prevenzione
del rischio di  aggressione  da  parte  dei  cani,  basato  non  solo
sull'imposizione di divieti e obblighi per i proprietari e  detentori
di cani, ma anche sulla formazione degli  stessi  per  migliorare  la
loro capacita' di gestione degli animali;
  Considerata la necessita' di diffondere  in  maniera  capillare  su
tutto il territorio nazionale la cultura  del  possesso  responsabile
degli animali, mediante percorsi formativi  su  base  volontaria,  ai
sensi del citato decreto ministeriale 26 novembre 2009;

                               Ordina:

                               Art. 1

  1. Il termine di validita' dell'ordinanza del Ministro della salute
6 agosto 2013, prorogato da ultimo con l'ordinanza 20 luglio 2017, e'
ulteriormente prorogato di dodici mesi a decorrere dalla data del  29
agosto 2018.
  La presente ordinanza e' trasmessa alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana.
    Roma, 25 giugno 2018

                                                  Il Ministro: Grillo

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2018
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, foglio n. 2693

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