MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 26 luglio 2018
Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011 e
successive modificazioni, in materia di disciplina delle
manifestazioni popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono
impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi
ufficialmente autorizzati. (18A05574)
(GU n.198 del 27-8-2018)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 32 della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione
del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n.
773, delle leggi di pubblica sicurezza», e successive modificazioni;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive
modificazioni;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
successive modificazioni;
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante «Disposizioni
concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonche' di
impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non
autorizzate»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28
febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo recante
disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e
pet-therapy», che recepisce l'accordo stipulato il 6 febbraio 2003
tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e in particolare l'art. 8 del predetto accordo;
Vista l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2011, che sostituisce
l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009 concernente la disciplina di
manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono
impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi
ufficialmente autorizzati, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 210
del 9 settembre 2011;
Vista l'ordinanza ministeriale 4 settembre 2013 recante «Proroga e
modifica dell'ordinanza 21 luglio 2011, recante ordinanza
contingibile e urgente che sostituisce l'ordinanza ministeriale 21
luglio 2009, concernente la disciplina di manifestazioni popolari
pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori
degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2013;
Vista l'ordinanza ministeriale 7 agosto 2014 di proroga e modifica
dell'ordinanza 4 settembre 2013, recante «Proroga e modifica
dell'ordinanza 21 luglio 2011, recante ordinanza contingibile e
urgente che sostituisce l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009,
concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o
private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli
impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 208 dell'8 settembre 2014;
Vista l'ordinanza ministeriale 3 agosto 2015, recante «Proroga
dell'ordinanza 21 luglio 2011, come modificata da ultimo
dall'ordinanza 7 agosto 2014, in materia di disciplina di
manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono
impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi
ufficialmente autorizzati» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 208
dell'8 settembre 2015;
Vista l'ordinanza ministeriale 3 agosto 2016, recante «Proroga e
modifica dell'ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011 e
successive modificazioni, in materia di disciplina delle
manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono
impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi
ufficialmente autorizzati» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 209
del 7 settembre 2016;
Vista l'ordinanza ministeriale 1° agosto 2017, recante «Proroga e
modifica dell'ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011 e
successive modificazioni, in materia di disciplina delle
manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono
impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi
ufficialmente autorizzati» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200
del 28 agosto 2017;
Considerata la necessita' di censire a livello nazionale tali
manifestazioni al fine di effettuare la valutazione dei rischi
relativi alla salute e l'integrita' fisica degli animali impiegati;
Ritenuto necessario mantenere costante l'attivita' di prevenzione
alla luce dei risultati ottenuti negli anni di vigenza
dell'ordinanza, in relazione alla sensibile riduzione del numero di
incidenti durante le manifestazioni;
Considerato che talune regioni non hanno ancora dato piena
attuazione a quanto previsto dall'art. 8 del citato accordo 6
febbraio 2003 e che, pertanto, atteso il ripetersi, nelle
manifestazioni non regolamentate, del verificarsi di incidenti che
mettono a repentaglio la salute e l'integrita' fisica degli animali
nonche' l'incolumita' dei fantini e degli spettatori presenti, e'
opportuno mantenere le misure gia' previste a carattere generale a
tutela della salute e dell'incolumita' pubblica nonche' della salute
e del benessere degli equidi impiegati nelle manifestazioni popolari,
pubbliche o aperte al pubblico;
Ritenuto necessario, nelle more dell'emanazione di una disciplina
normativa organica in materia, regolamentare il settore delle
manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono
impiegati equidi;
Ordina:
Art. 1
1. Il termine di validita' dell'ordinanza del Ministro della salute
21 luglio 2011, prorogato da ultimo con l'ordinanza 1° agosto 2017,
e' prorogato di ulteriori dodici mesi a decorrere dalla data del 29
agosto 2018.
La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 26 luglio 2018
Il Ministro: Grillo
Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2018
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, foglio n. 2886
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lunedì 27 agosto 2018
MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 26 luglio 2018 Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011 e successive modificazioni, in materia di disciplina delle manifestazioni popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati. (18A05574) (GU n.198 del 27-8-2018)
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