MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 26 luglio 2018
Sospensione dei medicinali veterinari contenenti come eccipiente la
dietanolamina. (18A05146)
(GU n.178 del 2-8-2018)
IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' animale e dei farmaci veterinari
Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive
modificazioni;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni;
Visto il Regolamento (CE) N. 726/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 31 marzo 2004, e successive modificazioni, che
istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la
sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che
istituisce l'agenzia europea per i medicinali;
Tenuto conto che nel gennaio 2018 il Comitato per i medicinali
veterinari (CVMP) dell'Agenzia europea dei medicinali (EMA) ha
rimosso la dietanolamina dall'elenco delle sostanze considerate non
rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n.
470/2009, per quanto riguarda i residui di medicinali veterinari
negli alimenti di origine animale;
Considerato il parere del Comitato per i medicinali veterinari
(CVMP) dell'Agenzia europea dei medicinali (EMA) a norma dell'art.
30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 726/2004, relativo al
rischio potenziale per il consumatore derivante dall'uso di
dietanolamina come eccipiente nei medicinali veterinari per la
somministrazione ad una o piu' specie di animali destinati alla
produzione di alimenti per l'uomo, espresso nella riunione del 17-19
luglio 2018;
Decreta:
Art. 1
Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali
veterinari destinati alla somministrazione ad una o piu' specie di
animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo contenenti
come eccipiente la «dietanolamina» sono sospese in tutte le
confezioni e preparazioni autorizzate fino alla definizione del
limite massimo di residui (LMR) per la dietanolamina o alla
riformulazione dei medicinali veterinari con l'eliminazione
dell'eccipiente.
Art. 2
I medicinali di cui all'art. 1 non possono essere piu' venduti e i
titolari di AIC sono tenuti a ritirare le confezioni in commercio.
Il presente decreto acquista efficacia il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 luglio 2018
Il direttore generale: Borrello
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