Consiglio di Stato 2018: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il giudizio espresso per l'avanzamento al grado superiore "a scelta"
Numero 02027/2018 e data 06/08/2018 Spedizione
logo
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 4 luglio 2018
NUMERO AFFARE 01287/2016
OGGETTO:
Ministero della difesa - direzione generale per il personale militare.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da xxx xxx contro Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Commissione di Valutazione e Avanzamento, avverso il giudizio espresso dalla Commissione stessa, foglio nr. 20/1 di protocollo datato 21 dicembre 2006, per l'avanzamento al grado superiore "a scelta" nell’aliquota al 31 dicembre 2005 - 1^ valutazione, con il quale l'istante è stato giudicato "idoneo" col punteggio di 20,88 ed inserito al n. 454 del "quadro di avanzamento", composto da n. 651 unità.
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 331441 del 16/05/2016, con la quale il Ministero della difesa - direzione generale per il personale militare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo indicato in oggetto;
Esaminati gli atti ed udito il relatore, consigliere Giuseppe Rotondo;
PREMESSO e CONSIDERATO
Il Brigadiere in s.p. xxx xxx impugna il giudizio espresso dalla Commissione di Valutazione e Avanzamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, foglio nr. 20/1 di protocollo datato 21 dicembre 2006, per l'avanzamento al grado superiore "a scelta" - Aliquota al 31 dicembre 2005 - 1^ valutazione, con il quale è stato giudicato "idoneo" col punteggio di 20,88 ed inserito al n. 454 del "quadro di avanzamento", composto da n. 651 unità.
Espone in fatto che, a seguito dell'attuazione del Decreto legislativo n. 198/95 sul riordino delle carriere del personale appartenente all'Arma dei Carabinieri, egli, rivestendo in quel periodo il grado di Appuntato UPG, veniva fatto transitare nel nuovo ruolo dei sovrintendenti acquisendo il grado di Vice brigadiere.
Riferisce che in quel contesto, e precisamente in data 29 settembre 1995, il Comandante pro tempore del Reparto Comando della Regione Carabinieri xxx, ove prestava servizio, procedeva nei riguardi di tutti i militari dipendenti ad abbassare le note caratteristiche.
Nel suo caso, rispetto alla qualifica di "eccellente" attribuitagli sin dal 16 novembre 1993, le note caratteristiche gli venivano poi variate in "superiore alla media”.
Tale giudizio, prosegue l’istante, all'atto della notifica veniva verbalmente contestato al Superiore, il quale avrebbe giustificato la variazione caratteristica come atto dovuto a seguito dell'avvenuto mutamento di "STATUS GIURIDICO".
L'episodio, continua il ricorrente, fu “a quel tempo oggetto di discussione con diversi colleghi pari grado in servizio presso altri Reparti che a differenza … non avevano subito l'abbassamento delle loro note caratteristiche”.
Nei fatti, pertanto, “si appalesava una evidente sperequazione di trattamento che, a sua volta, penalizzava (il militare) nell'avanzamento di carriera”, tant’è che all'atto dell'avanzamento a scelta al grado di Brigadiere con l'aliquota del 31/12/1997, con le note di "superiore alla media", veniva giudicato "idoneo" in data 01/09/1998,.ma non promosso perché il punteggio non gli consentiva di rientrare nel primo terzo dell'aliquota.
Le note caratteristiche dell'istante venivano in seguito riportate alla qualifica di "eccellente", permettendogli di essere promosso al grado di Brigadiere con l'aliquota del 31 dicembre 1998.
Il ricorrente espone, altresì, che “in tale contesto rappresentava il proprio disagio alla Rappresentanza militare C.O.C.E.R. Carabinieri affinché tale fenomeno, che andava a colpire parte della categoria, venisse fatto oggetto di una sanatoria in ambito istituzionale”.
Le rappresentate circostanze inducono il ricorrente a ritenere che la propria carriera sia stata danneggiata a seguito dell'abbassamento delle note caratteristiche stilate successivamente all'introduzione del decreto legislativo n. 198/95 (riordino delle carriere del personale appartenente all'Arma dei carabinieri); strascico, questo, che avrebbe inciso anche sull'ultima valutazione oggetto del presente ricorso.
In punto di diritto, deduce violazione del1' art. 3 della Costituzione.
L’intimata Amministrazione ha depositato relazione, con la quale eccepisce l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame.
All’Adunanza del 4 luglio 2018 il ricorso è stato trattenuto per il parere ex art. 12 del D.P.R. n. 1199/1971.
RITENUTO
Il ricorrente impugna e contesta gli esiti della valutazione, cui è stato sottoposto ai sensi dell'art. 1277 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'avanzamento “a scelta” al grado superiore, di cui all'art. 1056 del medesimo Decreto Legislativo n. 66/2010 - aliquota al 31 dicembre 2005. Chiede l’annullamento della valutazione in parola e contestualmente la rivalutazione e ricostruzione della carriera.
Egli sostiene l’illegittimità della procedura per vizi derivati dalle pregresse note caratteristiche, che, a suo dire, sarebbero state illegittimamente abbassate (a partire dal 29 settembre 1995) a séguito di transito nel nuovo ruolo dei sovrintendenti, nel quale ha acquisito il grado di Vice brigadiere.
Il ricorso è inammissibile per mancata notifica dello stesso ai controinteressati.
Ed invero, l’eventuale accoglimento del ricorso comporterebbe una revisione della procedura posta in atto dall'Amministrazione, ai fini della rideterminazione della graduatoria finale di merito e dell’'anzianità nel grado superiore.
Più in particolare, il Collegio osserva che l’eventuale esito del gravame favorevole al militare potrebbe essere tale da travolgere – in sede di riesercizio del potere - l’ordine della graduatoria (acclusa alla documentazione oggetto di contenzioso) ed incidere sulle posizioni sostanziali dei pari grado del ricorrente.
Costoro, dunque, risultano titolari, nel presente procedimento, di un interesse speculare ed opposto (di tipo conservativo) rispetto a quello posseduto ed azionato dal ricorrente.
I pari grado inclusi nella graduatoria finale di merito (e comunque tutti quelli che precedono il ricorrente), nei cui riguardi è stato disposto l’avanzamento e rideterminata l'anzianità assoluta di grado, assumono pertanto la qualità di controinteressati, in senso tecnico e formale, poiché la loro posizione potrebbe essere pregiudicata dall'eventuale accoglimento del gravame.
Ne consegue che il ricorso avrebbe dovuto essere notificato ad almeno un controinteressato (formale, perché indicato nominativamente nella graduatoria; sostanziale, perché titolare di posizione soggettiva uguale e contrapposta a quella del ricorrente).
La mancata notificazione del ricorso ad almeno un pari grado rende, pertanto, il presente gravame inammissibile.
Del resto, in tal senso è il pacifico orientamento della giurisprudenza amministrativa, che reputa necessaria la notifica del ricorso ad almeno un parigrado indicato nel decreto di nomina, che assume la qualifica di controinteressato in senso proprio, affermando che "in materia di promozione degli ufficiali o sottufficiali delle FF.AA. - indifferentemente ad anzianità o a scelta - tutti i parigrado indicati nel decreto di nomina, che subirebbero uno scavalcamento dall'accoglimento della domanda di annullamento con conseguente retrodatazione della promozione del ricorrente, assumono la qualità di controinteressati in senso formale e sostanziale" (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 5755 del 20 novembre 2008, che richiama, tra i precedenti della medesima sezione, sent. n. 2832 del 2006, n. 925 del 2006, n. 1552 del 2005; vedi anche Cons. Stato, Sez. IV, n. 5139/2008, n. 3378/2008 e n. 2982/2008).
Ulteriore profilo di inammissibilità è rappresentato dalla tardiva impugnazione delle note caratteristiche, che, a dire del ricorrente, sarebbero state ingiustamente abbassate in sede di transito nel nuovo ruolo dei Sovrintendenti, nel quale ha acquisito il grado di Vice brigadiere.
I vizi che lamenta il ricorrente, infatti, sono derivati dalla (presunta) illegittimità delle note caratteristiche, sulla base delle quali il contestato giudizio è stato reso dalla competente commissione d’avanzamento.
La mancata, tempestiva impugnazione delle “note caratteristiche” nei termini decadenziali decorrenti dalla loro piena conoscenza legale ha consolidato gli atti de quibus – cui il ricorrente ha prestato acquiescenza - sicché l’odierno gravame s’appalesa (anche) tardivo.
L’impugnazione delle note stesse è peraltro, ancor prima che tardiva, inammissibile anche in relazione al disposto dell’art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 1199/1071, che consente la proposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso gli “atti amministrativi definitivi”, laddove dette note sono pacificamente prive del requisito della definitività.
Ferma la sua inammissibilità, il ricorso s’appalesa anche infondato.
La Commissione d’avanzamento esprime i propri giudizi sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale dello scrutinando, secondo le modalità e le valutazioni di cui all'art. 35 della Legge 10 maggio 1983, n. 212 (ora confluito nell'art. 1059 del Decreto Legislativo n. 66/2010).
Essa è vincolata alle risultanze documentali e non può modificare il contenuto degli atti matricolari.
Nulla, dunque, può essere rimproverato nel caso di specie alla competente Commissione, che ha valutato il ricorrente sulla base della documentazione esistente agli atti.
E’ vero che essa era dotata di ampia discrezionalità valutativa, ma detta discrezionalità sarebbe trasbordata in arbitrio ove fosse stata pretermessa la documentazione caratteristica quale risultante storicamente agli atti dello stato matricolare e curriculare del militare.
D’altra parte, l’eccesso di potere riposa proprio sulla presenza di quei vizi sintomatici, che intanto possono essere intercettati in quanto palesati da una manifesta deviazione del percorso valutativo rispetto all’ordinario incedere degli elementi di giudizio per come questi emergono dalla documentazione curriculare e che in seno ad essa si sono cristallizzati alla data di chiusura dell’aliquota di avanzamento presa in esame.
Orbene, come documentato dall’Amministrazione, il ricorrente non può vantare il possesso di titoli talmente eccezionali, desumibili dalla documentazione caratteristica, da far risultare ictu oculi manifestamente inadeguati i punteggi che gli sono stati attribuiti.
In altri termini egli non può far valere un livello così macroscopicamente ottimale dei precedenti di carriera, tale da far revocare in dubbio l’attendibilità del punteggio assegnato.
In conclusione, per quanto sin qui argomentato, il ricorso è inammissibile.
P.Q.M.
la Sezione esprime il parere che il ricorso vada dichiarato inammissibile.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Rotondo xxx Cacace
IL SEGRETARIO
Anna Maria De Angelis
Nessun commento:
Posta un commento