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martedì 2 ottobre 2018

TAR 2018: istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis del D. Lgs. n. 151/2001 e richiesta accesso atti Pubblicato il 19/09/2018 N. 09461/2018 REG.PROV.COLL. N. 04355/2018 REG.RIC.


TAR 2018: istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis del D. Lgs. n. 151/2001 e richiesta accesso atti






Pubblicato il 19/09/2018



N. 09461/2018 REG.PROV.COLL.



N. 04355/2018 REG.RIC.



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REPUBBLICA ITALIANA



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio



(Sezione Prima Bis)



ha pronunciato la presente



SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 4355 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Carta, Giovanni Carta e Giuseppe Piscitelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giorgio Carta in Roma, viale Parioli n. 55;



contro



Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento



- della determinazione n. M_D MPERS0081147 di protocollo del 22 dicembre 2017 (notificata il 28 dicembre 2017), con cui il capo ufficio finanziario giuridico e sanitario della direzione per l'impiego del personale militare della Marina ha rigettato in parte la richiesta di accesso agli atti del ricorrente;



- per quanto possa occorrere, dell'art. 1048, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 90/2010, nella misura in cui si pone in contrasto con l'art. 24, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;



- di tutti gli atti comunque presupposti, connessi o conseguenti a detti provvedimenti;



e per l'accertamento del diritto del ricorrente ad accedere agli atti richiesti.



Visti il ricorso e i relativi allegati;



Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;



Visti tutti gli atti della causa;



Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2018 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;



Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO



Il ricorrente, sottocapo di 1ª classe della Marina Militare, ha riassunto, in questa sede, il ricorso, già avanzato al Tar Liguria, dichiaratosi, con ordinanza n. 253/2018, incompetente territorialmente.



Occorre premettere che l’attuale ricorrente ha presentato, alla amministrazione di appartenenza, un’istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis del D. Lgs. n. 151/2001.



Per quanto n questa sede consta, la p.a. ha preannunciato al ricorrente motivi ostativi all’accoglimento del trasferimento.



Il ricorrente, in data 21 dicembre 2017, ha, quindi, prodotto al riguardo una memoria di replica in uno con una istanza di accesso agli atti



In particolare, con quest’ultima istanza, il ricorrente ha chiesto di prendere visione e di estrarre copia di “ tutti gli atti della procedura … e, in ogni caso, anche della seguente documentazione:



1) le piante e le tabelle organiche degli Uffici/Enti/Reparti situati presso la sede di Milano;



2) le piante e le tabelle organiche degli Uffici/Enti/Reparti situati presso la sede di Milano, con particolare riferimento allo specifico ruolo e grado del sottoscritto;



3) le piante e le tabelle organiche del Marinalles di La Spezia;



4) le piante e le tabelle organiche del Marinalles di La Spezia, con specifico riferimento al ruolo ed al grado dello scrivente;



5) le piante e le tabelle organiche degli Uffici/Enti/Reparti situati in Lombardia;



6) le piante e le tabelle organiche degli Uffici/Enti/Reparti situati in Lombardia, con specifico riferimento al ruolo ed al grado del sottoscritto;



7) ai trasferimenti ordinari disposti “in entrata” agli Uffici/Enti/Reparti della sede di Milano, dal 26 settembre 2017 (presentazione richiesta dei benefici) al 6 dicembre 2017 (comunicazione dei motivi ostativi);



8) agli atti della pianificazione annuale (2017) dei trasferimenti, con riferimento alle posizioni organiche rese disponibili per gli Uffici/ Enti/Reparti della sede di Milano;



9) agli atti della pianificazione annuale (2017) dei trasferimenti, con riferimento alle posizioni organiche rese disponibili per gli Uffici/ Enti/Reparti della sede di Milano, con specifico riferimento al ruolo ed al grado dello scrivente “.



Con la determinazione in questa sede contestata la p.a ha rigettato, in parte, detta richiesta di accesso agli atti, consentendo, in buona sostanza, esclusivamente la visione delle piante e tabelle organiche richieste.



Il militare ha impugnato tale parziale diniego, riassumendo, come detto, il ricorso innanzi a questo Tribunale.



Con un unico ed articolato motivo di gravame, la parte ricorrente insiste nella richiesta di accesso, censurando la illegittimità del diniego.



In prossimità della udienza ( 22 giugno 2018) si è costituita la p.a. producendo una memoria con la quale ribadiva le eccezioni già avanzate al Tar Liguria, ma non riprodotte in questa sede.



Ai sensi dell'art. 87,2° co. lett. c), il presente rito assume le caratteristiche di quello camerale, con dimidiazione di tutti i termini processuali.



Conseguentemente, a mente dell’art. 73 cpa, anche il deposito della indicata memoria, seppure incompleta, è tardivo e l’atto difensivo non può essere considerato nella presente vicenda processuale.



Giova rappresentare che l’amministrazione ha provveduto alla sola ostensione delle tabelle organiche delle sedi richieste e ciò in conformità al pacifico orientamento giurisprudenziale al riguardo formatosi ( cfr per tutti Cons. St., sez. IV, 28 agosto 2015, n. 3991).



Di contro ha, però, respinto la richiesta di conoscere i trasferimenti del personale presso la sede di Milano e la documentazione relativa alla pianificazione annuale ( 2017) del personale in servizio presso la sede di Milano, consentendo, invece, la visione, oltre che delle citate tabelle organiche, degli atti afferenti alla richiesti di trasferimento ex art. 42 bis d.jgs 151/2001.



Le ragioni del diniego ai documenti richiesti sono, dalla p.a., ricondotte al fatto che gli stessi non sono parte del procedimento amministrativo di trasferimento del ricorrente, così che lo stesso non avrebbe alcun interesse concreto ed attuale alla loro ostensione.



Osserva il Collegio.



E’ noto che nella disciplina del diritto di accesso vengono in gioco "interessi giuridicamente rilevanti, anche in contrapposizione tra di loro: interesse all'accesso; interesse alla riservatezza di terzi; tutela del segreto" (Cons. Stato, ad. plen., 18 aprile 2006, n. 6).



Ora, nel provvedimento di diniego la p.a. non eccepisce alcuna evenienza di sicurezza o di segretezza, limitandosi ad svolgere una mera valutazione soggettiva circa la continenza dei documenti richiesti alla procedura di trasferimento per cui è causa.



Sul punto è, però, necessario rilevare che l’ art. 24, comma 7, della Legge 241/1990, a cura di specificare che “ deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici".



Non v'è dubbio che, nel caso di specie, i documenti in questione servano anche a contestare, nella sede giurisdizionale, il preannunciato diniego alla domanda di trasferimento.



La p.a. nel riscontrare l’istanza di accesso, non può sostituire una propria e singolare valutazione circa la conferenza dell’atto richiesto alle oggettive esigenze di collegamento dell'atto - obiettivo o secondo la prospettazione del richiedente - con la situazione soggettiva da tutelare e circa l'esistenza di una concreta necessità di tutela (Cons. Stato, sez. IV, 5 maggio 2016, n. 2760).



In altri termini è inibita alla p.a. un apprezzamento, nel merito, circa la fondatezza della pretesa e/o le strategie difensive dell'interessato ( cfr. Cons. Stato, sez. IV, 9 febbraio 2016, n. 527).



Non solo.



E’ noto e non merita particolare dimostrazione il fatto che "la situazione giuridicamente rilevante disciplinata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per la cui tutela è attribuito il diritto di accesso, è nozione diversa e più ampia rispetto all'interesse all'impugnativa e non presuppone necessariamente una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo” (Cons. Stato, Sez. VI, 28.gennaio 2013, n. 511).



La compiuta disamina della questione in esame esclude, all’evidenza, che la avanzata domanda di accesso si prefigga, poi, di realizzare un controllo generalizzato sull'attività dell'amministrazione, in quanto i documenti richiesti sono specificamente individuati e oggettivamente collegati al preannunciato diniego dell’originaria istanza di trasferimento.



Pertanto il ricorso deve essere accolto ed ordinato alla p.a. di consentire l’accesso ai documenti richiesti dal ricorrente.



Le eventuali problematiche di tutela della riservatezza di terzi, infine, sono agevolmente risolvibili mercè eventuale mascheramento dei nomi dei militari interessati dai trasferimenti.



Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.



P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto contestato ed ordina alla p.a. di consentire, al ricorrente, l’accesso ai documenti richiesti dal predetto.



Le eventuali problematiche di tutela della riservatezza di terzi, infine, sono agevolmente risolvibili mercè eventuale mascheramento dei nomi dei militari interessati dai trasferimenti.



Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che, a mente del D.M. n. 55/2014, complessivamente quantifica in euro 1.500,00 ( millecinquecento), oltre IVA, CPA e spese generali.



Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.



Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:



Concetta Anastasi, Presidente



Antonella Mangia, Consigliere



Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore




L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Roberto Vitanza
Concetta Anastasi













IL SEGRETARIO






In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.


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