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martedì 2 ottobre 2018

TAR 2018: ricorso contro la mancata nomina ad ispettore capo della polizia di Stato-Pubblicato il 28/06/2018 N. 01080/2018 REG.PROV.COLL. N. 01411/2017 REG.RIC.


TAR 2018: ricorso contro la mancata nomina ad ispettore capo della polizia di Stato



Pubblicato il 28/06/2018



N. 01080/2018 REG.PROV.COLL.



N. 01411/2017 REG.RIC.



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REPUBBLICA ITALIANA



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia



Lecce - Sezione Seconda



ha pronunciato la presente



SENTENZA



Sul ricorso r.g. n. 1411 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
- XXX XXX, rappresentato e difeso dall’Avv. Vincenzo Parato, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Lecce alla via 95° Rgt. Fanteria 19;



contro



- il Ministero dell’Interno, ope legis rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima domiciliato;



per l’annullamento



- della nota prot. n. 333.C/27Sez.I^ AV/1877 del 13.10.2017 con cui si comunicava che la Commissione per il personale di ruolo ispettori della Polizia di Stato, nella seduta del 7.9.2017, aveva deliberato l’esclusione del ricorrente dallo scrutinio per la promozione alla qualifica di ispettore capo per l’anno 2016;



- del verbale in data 7.9.2017, non meglio conosciuto, con cui la Commissione per il personale di ruolo ispettori della Polizia di Stato, nella seduta in pari, deliberava l’esclusione del ricorrente dallo scrutinio per la promozione alla qualifica di ispettore capo per l’anno 2016;



- della nota prot. n. 333.C/2 Sez.I^ AV/1877 del 19.1.2018, con cui si comunicava che la Commissione per il personale di ruolo ispettori della Polizia di Stato, nella seduta del 18.1.2018, aveva rivalutato la posizione del ricorrente sospendendolo dallo scrutinio per la promozione alla qualifica di ispettore capo per l’anno 2016-2017;



- del verbale in data 18.1.2018 con cui la Commissione per il personale di ruolo ispettori della Polizia di Stato deliberava la sospensione della posizione del ricorrente dallo scrutinio per la promozione alla qualifica di ispettore capo per l’anno 2016 e 2017.



Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati.



Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno.



Visti gli atti della causa.



Relatore all’udienza pubblica del 26 aprile 2018 il Cons. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Parato e Matteo -per la p.A..



Osservato quanto segue.



FATTO e DIRITTO



1.- Premesso che:



- il ricorrente è ispettore della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di xxx.



- a causa della pendenza di un processo penale a suo carico e dell’applicazione nei suoi confronti della misura cautelare della custodia in carcere (con riguardo ai delitti di peculato, detenzione illecita di sostanza stupefacente, falso ideologico), il ricorrente veniva sospeso dal servizio dal settembre 2010 al settembre 2015, per poi esservi reintegrato per decorrenza del quinquennio previsto ex lege come termine massimo di sospensione cautelare.



- in primo grado il Tribunale penale di Napoli assolveva il XXX con la formula ‘perché il fatto non sussiste’.



- la sentenza veniva impugnata e tutt’ora pende il giudizio d’appello.



- davanti a questo T.a.r., con il ricorso originario, il XXX gravava: a) il verbale in data 7.9.2017 con cui la Commissione per il personale di ruolo ispettori della Polizia di Stato deliberava la sua esclusione dallo scrutinio per la promozione alla qualifica di ispettore capo per l’anno 2016; b) la nota prot. n. 333.C/27Sez.I^ AV/1877 del 13.10.2017, di comunicazione del predetto verbale.



- a sostegno del ricorso formulava i seguenti motivi di censura: erronea interpretazione dell’art. 93 comma 1 del D.P.R. n. 3/1957; difetto di istruttoria; eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifeste.



- a seguito della formulazione di un’istanza cautelare, la Sezione ammetteva con riserva il ricorrente allo scrutinio 2016 per l’accesso alla qualifica di ispettore capo con ordinanza n. 630 del 22 dicembre 2017.



2.- Ritenuto che il ricorso è fondato e dev’essere accolto, per le ragioni che seguono:



- ai sensi dell’art. 93 t.u. n. 3 del 1957 <<L’impiegato sospeso ai sensi degli artt. 91 e 92 è escluso dagli esami o dagli scrutini di promozione.



Quando l’impiegato è stato deferito al giudizio della Commissione di disciplina, il Ministro, anche se non ha disposto la sospensione cautelare, può, sentito il Consiglio d’amministrazione, escludere l’impiegato dall’esame o dallo scrutinio.>>



- già pronunciandosi in fase cautelare, il Tribunale poneva in rilievo come <<… il ricorrente -riammesso in servizio dal 22 settembre 2015, per decorrenza del periodo massimo di cinque anni di sospensione cautelare (ex art. 9, comma 2, della legge n. 19 del 1990: “Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto”)- non si trovava in alcuna delle situazioni suindicate>> e come, pertanto, il ricorso fosse provvisto di fumus (cfr. ord. n. 88/2018 cit.).



- secondo la giurisprudenza amministrativa: <<L’art. 93, 1° comma, del d.p.r. n. 3 del 1957, prevede in modo chiaro ed inequivocabile che solo il dipendente sospeso dal servizio oppure deferito alla Commissione di Disciplina possa essere escluso dagli esame e dagli scrutini. A fronte di una dizione che non consente di ricomprendere in essa la fattispecie in esame di un dipendente, che è stato sospeso dal servizio e poi riammesso a motivo del decorso del termine quinquennale della durata della sospensione cautelare, a nulla vale il richiamo del successivo art. 95 del d.p.r. n. 3 del 1957 (impiegato escluso dagli scrutini e poi prosciolto da ogni addebito), ovvero dell’art. 96 (computo del periodo della sospensione cautelare), ovvero ancora degli effetti delle sanzioni disciplinari che possono essere irrogate al dipendente>> (Consiglio di Stato, VI, 27 giugno 2006, n. 4109); e ancora: <<non ha senso affermare che la sospensione cautelare è stata revocata ex nunc, fatti salvi gli effetti nel frattempo prodottisi con espressa riserva di riesaminarli a conclusione della vicenda disciplinare e processuale: tra questi effetti non era infatti ricompresa l’esclusione dallo scrutinio di promozione, disposta successivamente in costanza di riammissione in servizio… D’altra parte nessuna delle disposizioni richiamate dall’Amministrazione al fine di giustificare, sul piano sistematico, l’interpretazione estensiva dell’art. 93 del d.P.R. n. 3 del 1957 può ritenersi decisiva in tal senso: non lo è innanzitutto la disposizione di garanzia (art. 95 del citato d.P.R.) che prevede, a favore dell’impiegato prosciolto o che abbia subito la più lieve delle sanzioni disciplinari, l’ammissione agli esami e agli scrutini con effetto retroattivo, anche in soprannumero, dell’eventuale promozione dalla data dello scrutinio dal quale era stato escluso, ma non per questo può imporre o consentire esclusioni in casi non espressamente previsti; non lo sono neppure la disposizione (art. 96 del medesimo d.P.R.) che prevede la decorrenza dell’eventuale sanzione della sospensione dalla qualifica dalla data della sospensione cautelare disposta a carico del dipendente, con conseguente computo di quest’ultima nella sanzione, né la disposizione (art. 6 del d.P.R. n. 737 del 1981) in forza della quale la sanzione della sospensione dal servizio comporta una corrispondente perdita dell’anzianità nonché il ritardo di due o tre anni nella promozione, né infine la disposizione (art. 61 del d.P.R. 24 aprile 1982 n. 335) che non ammette a scrutinio il personale che nei tre anni precedenti abbia riportato sanzioni più gravi della deplorazione, disposizioni tutte che presuppongono l’irrogazione di una sanzione disciplinare e che sono comunque in grado di produrre gli effetti loro propri allorché il procedimento disciplinare potrà essere concluso. In senso decisamente contrario depone infine il comma 2 dell’art. 93 del d.P.R. n. 3 del 1957, secondo cui, in assenza di sospensione cautelare dal servizio, solo il Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, può escludere l’impiegato dall’esame o dallo scrutinio allorché lui stesso è stato deferito al giudizio della commissione di disciplina…). In conclusione, l’Amministrazione in coerenza con la decisione assunta in ordine alla riammissione in servizio della ricorrente, sul presupposto che non ricorressero i presupposti per protrarre la misura cautelare della sospensione dal servizio in pendenza del procedimento penale avviato nei suoi confronti, non può più avvalersi del potere - dovere di escludere la stessa dagli esami e dagli scrutini, che è misura cautelare analoga a quella della sospensione e strettamente connessa al perdurare dei relativi effetti, e deve pertanto procedere alla valutazione finalizzata alla eventuale promozione alla qualifica superiore, tenendo ovviamente conto in questa sede, sia pure nei limiti propri di una sommaria cognitio ed avendo ben presente che è tuttora impregiudicato l’esito del procedimento penale, anche dei fatti che sono all’origine degli stessi>> (Consiglio di Stato, IV, 14 maggio 2004, n. 3052).



4.- Rilevato che, successivamente all’ordinanza n. 88/2018 di questo T.a.r., l’Amministrazione -e in specie la Commissione per il personale di ruolo ispettori della Polizia di Stato, alla seduta del 18 gennaio 2018- si rideterminava nei sensi che seguono: “La Commissione rileva preliminarmente che l’ispettore XXX XXX è stato escluso dalla partecipazione allo scrutinio per l’avanzamento alla qualifica di ispettore capo riferito all’anno 2016 nella seduta del 7 settembre 2017, ai sensi dell’articolo 93, comma 1, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, con riserva di riesame ai sensi del successivo articolo 95 del citato decreto, in quanto, con provvedimento del Questore di Napoli datato 23 settembre 2010, il dipendente è stato sospeso cautelarmente dal servizio a decorrere dal 22 settembre 2010 e fino al 22 settembre 2015, ai sensi degli articoli 4 e 9, comma 1, del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737. Tale sospensione cautelare, essendo pendente il procedimento penale che vede coinvolto il XXX, non è stata revocata a tutti gli effetti di legge.



La delibera di esclusione dallo scrutinio è stata impugnata dal XXX dinanzi al T.a.r. per la Puglia Lecce (Sezione Seconda) che ne ha sospeso gli effetti, con ordinanza del 22 dicembre 2017 n. 230/2017, accogliendo l’istanza cautelare ai fini dell’ammissione con riserva del ricorrente al predetto scrutinio… La Commissione prende atto che i motivi addotti a fondamento del ricorso in via cautelare da parte del dipendente, sono da ascriversi al fatto che, come previsto dal d.lgs. 95/2017 (cd. riordino delle carriere), in data 29 dicembre 2017 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’Interno, supplemento straordinario n. 1/46, il bando di concorso interno per l’accesso alla qualifica di ispettore superiore, riservato ai frequentatori del 7° ed 8° corso ispettori, in possesso della qualifica di ispettore capo alla data del 31 dicembre 2016, con termine di presentazione della domanda di partecipazione fissato per il 29 gennaio 2018. Il Consesso prende atto che il XXX, già frequentatore del 7° corso ispettori, pertanto, aspirerebbe ad essere promosso alla qualifica di ispettore capo con decorrenza precedente al 31 dicembre 2016 e conseguentemente a poter partecipare al predetto concorso nei termini fissati dal bando. Il T.a.r per la Puglia, nel rilevare che il dipendente non si trovava, al momento dello scrutinio, in stato di sospensione cautelare, poiché riammesso in servizio per decorrenza del periodo massimo di sospensione di 5 anni, ha ritenuto che la sospensione cautelare fosse revocata di diritto, a norma dell’articolo 9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n.19, ammettendolo a partecipare con riserva allo scrutinio. Al riguardo, preliminarmente giova rammentare che questa Commissione ha ritenuto, in casi analoghi, di dover riesaminare la posizione dei dipendenti solamente al termine del procedimento penale e dell’eventuale procedimento disciplinare connesso, non considerando sufficiente la mera riammissione in servizio al termine del periodo di sospensione cautelare. Infatti, in mancanza del formale provvedimento di revoca a tutti gli effetti, il periodo di sospensione cautelare sofferto non può essere computato come servizio effettivamente prestato, ed entrare quindi nel calcolo dell’anzianità necessaria per la partecipazione allo scrutinio. Nel caso di specie, in mancanza di quel periodo di servizio, il dipendente non risulta, infatti, aver maturato l’anzianità minima necessaria per la partecipazione al detto scrutinio.



Ciò premesso, tuttavia, in esecuzione del deliberato del Giudice Amministrativo, la presente Commissione sottopone a scrutinio l’ispettore XXX. Al riguardo, si evidenzia comunque che, fermo restando quanto sopra rappresentato in ordine alle motivazioni della originaria esclusione dallo scrutinio, questa Commissione rileva che il dipendente risulta in atto rinviato a giudizio per il reati previsti e puniti dagli articoli 110, 314, 479, 48, 61 n.2 e 81 del codice penale, nonché per il reato previsto dall’articolo 73 del d.P.R. 309/1990, nell’ambito del procedimento penale n. 6473/10, attualmente pendente presso la Corte di Appello di Napoli. Tale circostanza costituisce una (altra) causa di inscrutinabilità a norma degli articoli 61 e 68 del d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.



La Commissione delibera all’unanimità, pertanto, di non procedere agli scrutini per ispettore capo riferiti agli anni 2016 e 2017, facendo riserva di rivalutare la sua posizione giuridico-amministrativa all’esito del giudicato penale.”



6.- Considerato che avverso la nuova determinazione venivano presentati motivi aggiunti di ricorso.



7.- Ritenuto che gli stessi sono infondati e debbono essere disattesi, poiché:



- ai sensi dell’art. 61, comma 1, D.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, <<È sospeso dagli scrutini di promozione il personale delle carriere di cui al presente decreto rinviato a giudizio… per i delitti di cui all’articolo 58, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267>>;



- tra questi delitti rientrano quelli di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309/90 (detenzione illecita di sostanze stupefacenti) e 314 c.p. (Peculato), rispetto ai quali il ricorrente è ancora sub judice davanti alla Corte d’Appello di Napoli;



- ai sensi dell’art. 3-bis D.lgs. 12 maggio 1995, n. 197, come aggiunto dall’art. 68, D.lgs. n. 334/2000 citato, <<Le disposizioni relative alla sospensione dalla partecipazione agli scrutini del personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato si applicano anche al personale non direttivo>> e, dunque, anche all’odierno ricorrente;



- legittimamente, dunque, la Commissione per il personale di ruolo ispettori della Polizia di Stato, alla seduta del 18.1.2018, rivalutava la posizione del ricorrente e, applicato l’art. 61 citato, lo sospendeva dallo scrutinio per la promozione alla qualifica di ispettore capo per l’anno 2016-2017.



8.- Ritenuto dunque, sulla base di quanto fin qui esposto, che:



- il ricorso originario dev’essere accolto;



- i motivi aggiunti debbono essere respinti;



- risulta evidentemente priva di qualunque rilievo “la richiesta di esenzione del contributo unificato” formulata dal difensore del XXX all’odierna udienza pubblica, sia perché proposta in modo del tutto irrituale, senza essere notificata (sicché sulla medesima deve dichiararsi il non luogo a provvedere), sia perché, pur da ciò astrattamente prescindendo, la stessa sarebbe estranea alla giurisdizione di questo T.a.r. [cfr. T.a.r. Sicilia Catania, IV, 9 ottobre 2017, n. 2354: <<Come… chiarito in una precedente sentenza di questa stessa Sezione, “il Collegio esclude (a beneficio di quella dei competenti organi della giurisdizione tributaria) la propria giurisdizione in ordine alla domanda di accertamento di non debenza del contributo unificato per gli atti giudiziari -in base al combinato disposto dell’art. 13, comma 6 bis, secondo paragrafo, del d.P.R. n. 115/2001 e 2, comma 1, e 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992” (T.A.R. Sicilia Catania, IV, sent. 16 marzo 2016, n. 813; analogamente, altresì, T.a.r. Marche, sent. 22 agosto 2016, n. 488 e T.a.r. Lazio Roma , III, sent. 3 febbraio 2017, n. 1803)>>].



- le spese di giudizio debbono essere integralmente compensate, tenuto conto dell’esito della causa.



P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1411 del 2017 indicato in epigrafe, come integrato da motivi aggiunti, respinge questi ultimi e accoglie il ricorso originario.



Dichiara di non dover provvedere sulla richiesta di esenzione del contributo unificato.



Spese compensate, con diritto del ricorrente alla rifusione del solo contributo unificato relativo al ricorso originario, ove effettivamente versato.



Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.



Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 26 aprile 2018, con l’intervento dei magistrati:



Eleonora Di Santo, Presidente



Ettore Manca, Consigliere, Estensore



Katiuscia Papi, Referendario




L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Ettore Manca
Eleonora Di Santo













IL SEGRETARIO

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