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venerdì 19 ottobre 2018

Corte dei Conti 2018: "Discopatia multipla cervico lombare (RM accertata) con sofferenza neurogena (EMG accertata)" e constatava l’aggravamento della patologia, giudicandola ascrivibile a migliore categoria tabellare (VII^ categoria Tab.A, in luogo dell’VIII^) Corte dei Conti Puglia 684-2018


Corte dei Conti 2018: "Discopatia multipla cervico lombare (RM accertata) con sofferenza neurogena (EMG accertata)" e constatava l’aggravamento della patologia, giudicandola ascrivibile a migliore categoria tabellare (VII^ categoria Tab.A, in luogo dell’VIII^)
Corte dei Conti Puglia 684-2018

PUGLIA
Esito
SENTENZA
Materia
PENSIONI
Anno
2018
Numero
684
Pubblicazione
10/10/2018
Codice ecli
ECLI:IT:CONT:2018:684SGPUG
Provvedimenti collegati
Nessun provvedimento collegato presente

         REPUBBLICA ITALIANA    Sent 684/2018
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico
Consigliere dott. Pasquale Daddabbo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 33583/PM del registro di segreteria, proposto dal sig. X, nato a X il X (Cod. Fisc. X) ed ivi residente, alla via X, elettivamente domiciliato in Bari, piazza G. Garibaldi n.54 presso lo studio dell’avv. Antonio Savino che lo rappresenta e difende,
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore.
VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174;
Uditi, nella pubblica udienza del 18 settembre 2018, l’avv. Fabrizio Occhinegro, su delega dell’avv. Antonio Savino, per il ricorrente; non comparso il Ministero della Difesa.
FATTO
Con ricorso depositato in data 13.7.2017 e notificato il 28.9.2017 il sig. X, attualmente sottufficiale dei Carabinieri, allegando che la Commissione Medica Ospedaliera di Roma con verbale modello ML/AB n. X del X, aveva diagnosticato una "cervico - lombo discoartrosi, con discopatia C5-C6 e L5-S1", giudicandola SI dipendente da causa di servizio, che con istanza del 04/03/2002 egli aveva chiesto l’equo indennizzo per la predetta infermità  e che il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (CVCS) in data X, nell'adunanza n.X, si era espresso negativamente sulla dipendenza da causa di servizio della patologia  stessa, che di conseguenza il Ministero della Difesa, aveva emanato il Decreto n.X del X con cui rigettava l’istanza del beneficio richiesto, che nel frattempo in data 20/09/2006 egli aveva inoltrato ulteriore istanza con la quale aveva chiesto di essere sottoposto agli accertamenti medico legali per l'aggravamento dell’infermità, che in data 01/10/2007, la Commissione Medica Ospedaliera di Roma, con processo verbale modello BLIB n.X riqualificava l'infermità con diagnosi di "Discopatia multipla cervico lombare (RM accertata) con sofferenza neurogena (EMG accertata)" e constatava l’aggravamento della patologia, giudicandola ascrivibile a migliore categoria tabellare (VII^ categoria Tab.A, in luogo dell’VIII^) e che nonostante ciò con Decreto n.X dell'X il Ministero della Difesa ha respinto l'istanza del ricorrente del 2006, giudicandola "inammissibile in quanto l'infermità è stata già definita con Decreto n.X in data X non dipendente da causa di servizio", ha impugnato i testé menzionati decreti ministeriali nella parte in cui hanno escluso la dipendenza da causa di servizio.
Dopo aver sostenuto la giurisdizione di questa Corte dei Conti in ordine al gravame proposto ed il proprio interesse ad agire sebbene ancora in attività di servizio richiamando a tal fine l’orientamento della Corte di Cassazione ed alcune pronunce del giudice contabile, ha dedotto l’infondatezza, la genericità e l’approssimazione del parere tecnico emesso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, reso in data  X, nell'adunanza n.X su cui si fonda il decreto ministeriale negativo del 2009 osservando che lo stesso sarebbe privo di qualsivoglia riferimento concreto alla vicenda oggetto d'attenzione e, segnatamente, alla tipologia di mansioni da egli effettivamente svolte nel corso della lunga carriera militare, come risultanti dalla scheda personale e così riassunte nel ricorso:
1)         dal 7 febbraio 1988: Stazione Carabinieri di Monte Sant'Angelo Castellana Grotte (Fg), dove ha svolto, servizi di pattuglia, posti di blocco, con giubbotto antiproiettile e pistola M/12;
2)         dal novembre 1990: Stazione di Tiburtino III a Roma, quartiere ad alta densità criminale, con servizi di prevenzione e controllo del territorio, mediante pattuglie automontate e appiedate con turni sia diurni che notturni; riferisce al riguardo di aver svolto servizi di accompagnamento e piantonamento di detenuti, servizi di vigilanza presso i punti sensibili di Roma, quali ambasciate e sedi diplomatiche indossando giubbotto antiproiettile e pistola M/12, nonché servizi di ordine pubblico allo stadio o durante manifestazioni, e - ancora - servizi di accompagnamento e di partecipazione a parate militari, ricadendo nel territorio affidato all'anzidetta Stazione di Carabinieri anche la Caserma dei Granatieri di Sardegna;
3) dai 2001: Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Genova, con compiti operativi e indagini che hanno comportato continui viaggi in auto tra Genova e Carmagnola (TO), intercettazioni telefoniche e controlli sia di attività antiquarie che delle zone paesaggistiche e archeologiche dislocate su tutto il territorio ligure;
4) dai 2005: Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Roma, venendo assegnato alla Sezione elaborazione dati, quale operatore per l'alimentazione della banca dati delle opere d'arte trafugate ed esplicando ivi turni diurni e notturni comportanti lunga esposizione a condizioni ambientali e climatiche avverse;
5) dal 2008: Nucleo CC Tutela del Patrimonio Culturale di Bari, con compiti operativi (indagini, intercettazioni, controllo attività antiquariati, aree archeologiche e monumentali presenti nella Regione Puglia - Molise e Basilicata), gestione del deposito delle opere d'arte trafugate, che ha comportato una movimentazione di carichi anche pesanti in locali spesso privi di idonea areazione.
Ad avviso del ricorrente tali specifiche attività, inescusabilmente ignorate dal CVCS, avrebbero giocato un ruolo - quantomeno concausale - assolutamente efficiente e determinante nell'insorgenza e nell'ingravescenza della grave patologia artrosica che lo ha colpito ed ha richiamato a tal fine le considerazioni medico legali formulate dal dott. Nicola Giardino.
Ha inoltre invocato la competenza della CMO, ai sensi dell'art.165 D.P.R.1092/1973 e art.6, co.1, D.P.R. 29 ottobre 2001 prima formulazione, a formulare “la diagnosi dell'infermità o lesione, comprensiva possibilmente anche dell'esplicitazione eziopatogenetica, nonché del momento della conoscibilità della patologia, e delle conseguenze sull'integrità' fisica, psichica o sensoriale, e sull'idoneità al servizio” ed ha, in proposito sottolineato che la CMO di Roma, nel processo verbale n. X del X, ottemperando a tali statuizioni, aveva riscontrato il preciso quadro diagnostico all'epoca rilevabile, riconoscendone appunto la dipendenza da causa di servizio ed ha richiamato la giurisprudenza del giudice amministrativo secondo cui il Comitato di verifica non può discostarsi dal giudizio sulla dipendenza espresso dalla CMO senza una adeguata motivazione ma formulando, come nella specie, un parere in termini meramente statistici e probabilistici.
Alla luce di tali deduzioni il difensore del ricorrente ha chiesto di annullare il decreto n.X del X ed il Decreto n.1X dell’X, di dichiarare la dipendenza da causa e/o concausa di servizio dell'infermità diagnosticata al Brig. Capo sig. X, al fine del futuro riconoscimento del diritto a percepire il trattamento pensionistico di privilegio con iscrizione alla categoria e decorrenza ritenuta di giustizia e di riconoscere il riscontrato aggravamento della suddetta infermità, in conformità con il parere reso dalla C.M.O. di Roma con processo verbale mod, X datato X e sulla scorta dei più recenti accertamenti clinici, con vittoria di spese di giudizio. In via istruttoria ha chiesto di disporsi CTU medico-legale al fine di accertare la dipendenza da causa o concausa di servizio limitatamente all'infermità "Cervico lombo disco artrosi con discopatia C5-C6 e L5-S1", e l'esatta classifica dell’infermità stessa.
Per il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri che ha depositato apposita memoria scritta in data 27.10.2017. Dopo aver rappresentato che il ricorrente ha omesso di far presente che il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto avverso gli stessi provvedimenti impugnati in questa sede con analoghe censure è stato respinto con D.P.R. in data 03.011.2014 su conforme parere del Consiglio di Stato n. X, reso nell'adunanza dell'X, il Comando ha eccepito preliminarmente l’improcedibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis idem e comunque l’inammissibilità per difetto di giurisdizione della Corte dei Conti trattandosi di questione attinente alla dipendenza da causa di servizio finalizzata ad ottenere l’equo indennizzo da parte di soggetto in attività di servizio. Il Comando ha anche dedotto l’inammissibilità del ricorso per mancanza di una domanda amministrativa tesa ad ottenere la pensione privilegiata; nel merito ne ha chiesto il rigetto osservando che il provvedimento negativo sulla dipendenza si è conformato al parere del Comitato di Verifica che si è espresso attraverso la disamina della documentazione amministrativa e sanitaria trasmessa, ponendo la dovuta attenzione ad ogni aspetto delle mansioni lavorative disimpegnate dal ricorrente, sotto tutti i profili (modalità, tipologia e condizioni), alla valutazione della loro capacità lesiva, anche in relazione alle condizioni fisiche individuali.
In data 19.2.2018 il difensore del ricorrente ha depositato note difensive con cui, in replica alla memoria dell’amministrazione convenuta, ha dedotto:
- l’infondatezza dell’eccezione del ne bis in idem rilevando che il giudizio dinanzi alla giurisdizione pensionistica non può essere accumunato con quello precedentemente intrapreso dinanzi al Capo dello Stato sia perché la legge concede più ampi poteri d’indagine al Giudice delle Pensioni sia perché l’accertamento della causa o concausa di servizio in questa sede è unicamente finalizzato ad ottenere il trattamento pensionistico privilegiato, come specificato nel ricorso introduttivo;
- l’infondatezza dell’eccezione di difetto di giurisdizione e di inammissibilità osservando che i provvedimenti negativi sono stati gravati con il presente procedimento con esclusivo riferimento alla parte in cui si è negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia lamentata e che la domanda di pensione privilegiata non può essere avanzata trattandosi di dipendente ancora in attività di servizio.
All’udienza del 23.1.2018 è stato disposto di acquisire un parere medico legale da parte dell’UML del Ministero della Salute circa la dipendenza da causa di servizio della patologia “cervico-lombo disco artrosi con discopatie C5/C6 e L5/L6”, l’esatta diagnosi della suddetta infermità alla data della visita per aggravamento e la eventuale ascrivibilità a categoria di pensione.
In data 5.6.2018 l’UML del Ministero della Salute ha trasmesso il parere richiesto con cui si è conclusivamente espresso nel senso che “il servizio svolto dal ricorrente non configuri validi elementi di causalità o concausalità efficiente e determinante nel determinismo del quadro patologico di Cervico-lombodiscoartrosi con discopatie C5-C6 e L5-S1”.
In data 3.8.2018 il difensore del ricorrente ha depositato una memoria difensiva con cui ha lamentato che il parere dell’UML non sia perfettamente rispondente ai quesiti formulati evidenziando che tale organo non ha effettuato una autonoma diagnosi alla visita di aggravamento e non ha nemmeno indicato la classifica dell’infermità a tale data. Nel merito ha contrastato il parere dell’UML richiamando le osservazioni critiche formulate dal consulente di parte, dott.ssa Castrica, in data 4.7.2018: questa ha posto in evidenza il ruolo concausale, nell’insorgenza e/o aggravamento di patologie a livello dell’apparato osteoarticolare, dei micro traumi provocati dal servizio a bordo di autoveicoli. In base a tali deduzioni difensive il legale di parte ha chiesto il rinnovo della CTU o di volere richiedere chiarimenti all’UML sulla scorta di quanto osservato dal consulente di parte. 
All’udienza del 18.9.2018 l’avv. Fabrizio Occhinegro per il ricorrente ha insistito per l’ulteriore istruttoria come richiesta nella memoria da ultimo depositata. Il giudizio, non comparso il Ministero della Difesa, è stato definito, come da dispositivo, letto nella stessa udienza, di seguito trascritto.
DIRITTO
Il sig. X, attualmente in servizio quale sottufficiale dei Carabinieri, con il ricorso in esame ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero della Difesa ha negato la dipendenza da causa di servizio e l’equo indennizzo per l’infermità “cervico-lombo disco artrosi con discopatie C5/C6 e L5/S1” ed il successivo provvedimento con cui è stata respinta la domanda di equo indennizzo per aggravamento della medesima infermità. Il ricorrente si duole, in sostanza, che per la patologia artrosica con discopatie della colonna vertebrale da cui è affetto sia stata negata la dipendenza da causa di servizio asserendo che l’invocato riconoscimento è da intendersi funzionale ad una futura richiesta della pensione privilegiata.
Reputa questo giudice di astenersi dal prendere posizione sulle prospettate eccezioni pregiudiziali sollevate dall’amministrazione convenuta (ne bis in idem, difetto di giurisdizione ed inammissibilità) in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - secondo cui è possibile esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (cfr. Corte Cass. Sez. U., Sentenza n. 9936 del 08/05/2014).
Ebbene nel merito il ricorso è infondato in quanto la predetta patologia articolare non può ritenersi dipendente da causa di servizio.
Il giudizio espresso dalla CMO di Roma con il verbale del X, nel senso della dipendenza da causa di servizio dell’affezione di che trattasi, non può considerarsi definitivo. Nelle more della definizione dell’istanza di riconoscimento della dipendenza della patologia risulta, infatti, entrato in vigore il DPR 29.10.2001 n. 461 che all’art. 18 ha rinviato, anche per tali ipotesi, alla natura dei pareri delle Commissioni mediche e del Comitato, indicata negli artt. 6 e 11. In base a tali disposizioni alle Commissioni è demandato il compito, per quel che qui interessa, di formulare la diagnosi dell'infermità o lesione, comprensiva possibilmente anche dell'esplicitazione eziopatogenetica mentre al Comitato è assegnato il compito di accertare la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione: in sostanza la Commissione medica deve illustrare quale sia la patogenesi della malattia secondo le conoscenze medico-scientifiche mentre il Comitato valutare se le cause della malattia siano da porre in collegamento con il servizio prestato.
Orbene tale valutazione è stato espressa, nella specie, dal Comitato di Verifica nell’adunanza del X affermando che gli invocati eventi di servizio non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti con la precisazione che tale giudizio veniva espresso dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti.
L’UML del Ministero della Salute, incaricato di esprimere un ulteriore parere nell’ambio del presente giudizio, con ragionamento scevro da vizi logici ed adeguatamente motivato in base alle conoscenze medico-scientifiche e tenuto conto del servizio prestato dal ricorrente ha, anch’esso, escluso che il servizio stesso abbia assunto un ruolo causale o concausale nell’insorgenza della patologia di che trattasi.
Il giudizio, conforme, come si è detto, a quello già espresso dal CVCS, risulta pienamente condivisibile e non risulta necessario alcun altro approfondimento istruttorio in quanto, contrariamente a quanto asserito dal legale di parte, nell’ordinanza istruttoria la risposta al quesito circa la classifica dell’infermità è stata subordinata al giudizio positivo circa la dipendenza da causa di servizio.
Al fine di illustrare i motivi di condivisione del parere dell’UML deve premettersi che nella istanza dell’8.2.2000, tesa al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per l’infermità “cervicalgia e sciatalgia da ernia discale C5/C6 ed L5/L6” il ricorrente ha invocato l’incidenza causale di servizi gravosi effettuati anche con condizioni atmosferiche avverse nel periodo di attività prestata preso la Stazione di Roma Tiburtino III (dal 1990 al 1996) sostenendo pure che nel periodo successivo, in servizio presso il Comando Provinciale di Roma passava la maggior parte del tempo di lavoro seduto dinnanzi al computer. Il consulente di parte, dott.ssa Castrica, ha contestato le conclusioni dell’UML del Ministero della Salute sostenendo che il ricorrente è stato incessantemente sottoposto a strapazzi fisici, disagi ambientali, come rilevato dalla CMO di Roma, e che tali eventi sono da considerare fattori preponderanti nel determinismo dell’infermità di che trattasi.
Nel rinviare alle considerazioni svolte dall’UML del Ministero della Salute è solo il caso di evidenziare che, proprio focalizzando l’attenzione sul servizio effettuato nel periodo che va da novembre 1990 (data di riassunzione in servizio con ferma quadriennale dopo il periodo di leva dal novembre 1987 a novembre 1988) al 2000 (data della domanda di dipendenza della patologia della colonna vertebrale), emerge la corretta valutazione da parte dell’incaricato consulente tecnico di ufficio.
L’UML, infatti, coerentemente con i rapporti informativi e la documentazione amministrativa e sanitaria in atti, considerate “le mansioni svolte dal ricorrente durante il servizio svolto, in particolare durante il periodo 1994-2001 (attività all'interno con disbrigo pratiche ufficio, non attività svolte all'esterno), nonché preso atto dell'assenza di documentati traumatismi a carico della colonna vertebrale in occasione di servizio, se non in epoca successiva ai fatti di causa (2013), e preso atto di non documentate assenze dal servizio per patologia inerente la colonna vertebrale durante il periodo 12/1990 — 01/1996” ha ritenuto “che il servizio svolto non configuri validi elementi di causalità o concausalità efficiente e determinante nel determinismo del quadro patologico di Cervico-lombodiscoartrosi con discopatie C5-C6 e L5-S1”.
Il giudizio è senz’altro da condividere perché anche se nel rapporto informativo reso dal Comandante della Stazione di Roma Tiburtino III è documentato lo svolgimento di servizi anche gravosi tra novembre 1990 e gennaio 1996 gli stessi non hanno uno specifico rilievo ai fini della aptologia di che trattasi. In particolare nel rapporto si rileva che le pattuglie automontate di servizio non erano soggette a turnazioni continue sicché è da ritenersi che i pochi turni notturni mensili (ivi annotati) si svolgessero prevalentemente all’interno dell’ufficio.
Inoltre, per ciò che maggiormente rileva, come chiaramente posto in evidenza dall’UML, in tale periodo non sono documentate assenze dal servizio per problemi di salute collegati alla colonna vertebrale: in definitiva può dirsi con certezza che da quanto emerge dai rapporti di servizio, riferiti al periodo precedente a quello della domanda di dipendenza da causa di servizio della patologia della colonna, il ricorrente ha svolto nell’Arma dei Carabinieri sia all’interno che all’esterno un servizio a carattere ordinario privo di sollecitazioni della colonna vertebrale che possano aver influito sull’etiopatogenesi della malattia  da cui è affetto. 
Per quanto sin qui esposto il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso n. 33583 proposto dal sig. X.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti del Ministero della Difesa che si liquidano nell’importo di € 1.000,00.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 18 settembre 2018.
                                                                                               IL GIUDICE                                                   
                                                                                  F.to (Pasquale Daddabbo)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D.Lgs. 30.6.2003, n.196
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali dante ed aventi causa.
                                                                                    IL GIUDICE                                                   
                                                                            F.to  (Pasquale Daddabbo)

Depositata in Segreteria il 10/10/2018
Il Funzionario di Cancelleria
F.to (dott. Pasquale ARBORE)

In esecuzione del provvedimento del G.U.P., ai sensi dell’art.52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali dante ed aventi causa.
Bari 10/10/2018
Il Funzionario di Cancelleria
F.to (dott. Pasquale ARBORE)

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