TAR 2018: diritto
del ricorrente alla corresponsione della indennità per lo
svolgimento dei servizi esterni di cui all’art. 9 del D.P.R. n.
395/95, della indennità di amministrazione di cui agli artt. 34 e 43
CCNL comparto ministeri 1994/97
Pubblicato il
04/07/2018
N. 04443/2018
REG.PROV.COLL.
N. 00406/2017
REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la
presente
SENTENZA
sul ricorso numero
di registro generale 406 del 2017, proposto da
xxx xxx,
rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Orefice, con domicilio
digitale presso l’indirizzo PEC risultante dai registri e domicilio
eletto presso il suo studio inxxx, viale Gramsci n. 23;
contro
Ministero della
Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato,
domiciliata presso la sede inxxx, via Armando Diaz, 11;
per l'accertamento
- del diritto del
ricorrente alla corresponsione della indennità per lo svolgimento
dei servizi esterni di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 395/95, della
indennità di amministrazione di cui agli artt. 34 e 43 CCNL comparto
ministeri 1994/97, del beneficio di cui alla Legge n. 203 del 18
maggio 1989, nonché del diritto al pagamento delle ore di
straordinario di cui all’articolo 11 comma 2 della legge 395/1990;
- nonché per la
condanna dell’amministrazione al pagamento di quanto dovuto, oltre
interessi e rivalutazione.
Visti il ricorso e i
relativi allegati;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2018 il dott. Michele
Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, in
qualità di Assistente Capo della Polizia Penitenziaria, è stato
distaccato presso il Tribunale di Sorveglianza di xxx per i periodi
dal 24.11.2003 al 08.03.2004 e dal 02.11.2004 al 31.08.2013, con il
compito di coadiuvare i magistrati assegnatari.
1.1. Con la domanda
in epigrafe, in relazione allo svolgimento dei due periodi di
distacco, ha chiesto:
- il pagamento
dell’indennità di amministrazione prevista da disciplinata dagli
artt. 34 e 43 CCNL comparto ministeri 1994/97, in cui è confluita la
indennità giudiziaria estesa, ai sensi dell’art. 2 della legge n.
221 del 1988, anche “al personale appartenente alle qualifiche
funzionali dei ruoli delle cancellerie e segreterie giudiziarie …”;
- il pagamento
dell’indennità di cui all’ art. 9 del D.P.R. 395/1995, in
relazione ai servizi organizzati in turno effettuati nel corso del
distacco;
- la corresponsione
dei buoni-pasto sostitutivi, avendo prestato servizio oltre le 14:30
per cinque giorni settimanali;
- in subordine, il
pagamento dell’indebito arricchimento conseguito
dall’amministrazione per effetto dello svolgimento di prestazioni
lavorative meglio retribuite.
1.2. Si è
costituito il Ministero della Giustizia deducendo l’infondatezza
della domanda ed eccependo in subordine la prescrizione del relativo
credito.
1.3. All'udienza
pubblica del 20 giugno 2018 il ricorso è trattenuto in decisione.
DIRITTO
2. Il ricorso si
rivela in parte fondato nei limiti di seguito precisati.
2.1. La
giurisprudenza amministrativa ha più volte espresso l’orientamento
secondo cui l’indennità giudiziaria di cui all’art. 2 della
legge 22 giugno 1988 n. 221 non è diretta a compensare le
prestazioni svolte nella struttura dell’organizzazione giudiziaria,
ma solo ad indennizzare il personale amministrativo delle cancellerie
e segreterie giudiziarie per i compiti intensi e delicati di natura
burocratico-amministrativa svolti presso tali specifici uffici, e ciò
indipendentemente dall’appartenenza ai ruoli dell’Amministrazione
giudiziaria e purché il personale sia effettivamente addetto ai
servizi amministrativi.
2.1.1. In definitiva
la indennità giudiziaria di cui alla l. n. 221/88 spetta al
personale, sia esso di ruolo delle segreterie giudiziarie e delle
cancellerie, sia esso in posizione di comando, distacco, assegnazione
o utilizzo comunque denominato presso gli uffici suddetti, che svolga
attività amministrative proprie e caratteristiche dei servizi di
cancelleria e segreteria (cfr. C.d.S. n. 8641 del 2009 e C.G.A.R.S.
n. 16 del 2014).
2.1.2. La
conclusione suesposta non è smentita dalla previsione di cui
all’art. 3, comma 60, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, secondo
il quale “le disposizioni di cui all’art. 168 della legge 11
luglio 1980 n. 312 e alle leggi 22 giugno 1988, n. 221 e 15 febbraio
1989, n. 51 si interpretano nel senso che si applicano al personale
in esse espressamente previsto purché in servizio presso le
amministrazioni contemplate dalle norme stesse”, in quanto detta
previsione non implica affatto che l’indennità in argomento spetti
solo al personale organicamente inquadrato nei ruoli a servizio delle
magistrature, ma si limita soltanto a sancire la inapplicabilità in
via analogica del beneficio in esame a personale diverso da quello
espressamente contemplato, valorizzando, pertanto, proprio il legame
funzionale in luogo del rapporto formale di dipendenza organica del
dipendente ed ammettendo, quindi, che l’unico requisito necessario
per la spettanza dell’indennità in parola è lo svolgimento della
prestazione lavorativa presso gli uffici delle varie magistrature
(Cons. Giust. Amm. Sic., 20 gennaio 2014, n. 16, cit.).
2.1.3. Il ricorrente
ha depositato in atti gli ordini di servizio dai quale emerge con
evidenza l’adibizione a compiti di supporto dell’attività
giurisdizionale, tipici delle segreterie o cancelleria degli uffici
giudiziari, negli uffici del Tribunale di Sorveglianza ovvero alla
diretta assegnazione ad un magistrato.
Pertanto l’indennità
di amministrazione in oggetto deve essere riconosciuta all’istante
in relazione ai due periodi di distacco presso il Tribunale di
Sorveglianza.
Vale solo aggiungere
che l’eccezione di prescrizione quinquennale (art. 2948 cod. civ.),
come eccepita dall’avvocatura erariale non risulta fondata poiché
dagli atti emergono le note di sollecito del 2008 e del 2011, che
devono ritenersi idonee ad interromperne il decorso.
2.1.4. Ciò posto,
occorre però evidenziare che, ai sensi dell’art. 3, comma 63,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, “i dipendenti pubblici in
posizione di comando, di fuori ruolo o in altre analoghe posizioni
non possono cumulare indennità, compensi o emolumenti, comunque
denominati, anche se pensionabili, corrisposti dall’Amministrazione
di appartenenza con altri analoghi trattamenti accessori previsti da
specifiche disposizioni di legge a favore del personale
dell’Amministrazione presso la quale i predetti pubblici dipendenti
prestano servizio”; la norma, a ben guardare, ha introdotto il
divieto di cumulo delle indennità riconosciute ai pubblici
dipendenti a decorrere dal 1°gennaio del 1994, con la conseguenza
che, anche sotto questo profilo, l’attribuzione del beneficio
reclamato dal ricorrente, quand’anche spettante, andrebbe
necessariamente valutata tenendo conto di altre indennità
eventualmente già percepite dal medesimo, in ossequio alla “ratio”
della norma che è quella di non effettuare ingiustificati pagamenti
di indennità non dovute per effetto di cumuli che la sopra citata
normativa intende appunto evitare (su questo punto v. C.d.S., IV, nn.
6884/07, 42/01 e 1971/00). A questo fine le Amministrazioni
interessate dovranno attivarsi per evitare ingiustificati pagamenti
di indennità non dovute per effetto della sopra illustrata
normativa.
2.1.5. Deve, perciò,
concludersi che la domanda merita favorevole apprezzamento, sia pure
con i limiti sopra specificati, e, per l’effetto, al ricorrente
deve essere corrisposta l’indennità de qua, maggiorata degli
accessori, calcolati, secondo i criteri fissati per i crediti da
lavoro, dalla spettanza al soddisfo.
2.2. La richiesta di
pagamento dell’indennità per i servizi esterni prevista dall’
art. 9 del D.P.R. 395/1995 per aver prestato l’attività lavorativa
presso il Tribunale di Sorveglianza non merita accoglimento.
2.2.1. Secondo il
tenore letterale della norma che prevede l’indennità richiesta, il
relativo diritto spetta al personale che opera “in turni sulla base
di ordini formali di servizio, presso le sezioni o i reparti e,
comunque, in altri ambienti in cui siano presenti detenuti o
internati” (art. 9 del D.P.R. 395/95, II comma).
Il Collegio ritiene
che la nozione di attività presso "sezioni, reparti e,
comunque, ambienti in cui siano presenti detenuti o internati",
che legittima il riconoscimento dell'indennità in esame, ricomprenda
i servizi espletati all'interno della cinta muraria (cfr. in termini
Tar Lazio - Roma n. 310/2013, Tar Campania –xxx n. 2475/2013).
In quest'ottica
l'indennità in parola va collegata a tutte le attività espletate
presso le postazioni di servizio istituite all'interno della cinta,
atteso che questa delimita con certezza l'area all'interno della
quale istituzionalmente risiede la popolazione detenuta. La norma
infatti ha la finalità di compensare una condizione di particolare
disagio per il personale dipendente derivante dall'esposizione al
rischio del contatto con la popolazione carceraria.
Al di fuori di tali
mansioni, solo la dimostrata presenza di detenuti nell’espletamento
del servizio legittima l'attribuzione dell'indennità per servizi
esterni purché, ovviamente, esistano gli ulteriori presupposti a tal
fine richiesti dalla normativa vigente, ivi compreso quello
dell'espletamento del servizio in esame per almeno tre ore
consecutive (art. 9 d.p.r. n. 164/02).
2.2.2. Nel caso di
specie invece, come risulta dai chiarimenti resi
dall’amministrazione, non smentiti dagli elementi prodotti dal
ricorrente, l’istante ha espletato la propria attività lavorativa
in uffici posti al di fuori dell’area dell’istituto che definisce
lo spazio istituzionalmente destinato alla custodia di detenuti, ed
in particolare una sede di Tribunale, che è situato in un edificio
diverso e distante rispetto alla struttura penitenziaria. Per tale
servizio, non risultando espletato alla presenza ordinaria di
detenuti né in luogo ove risulti gli stessi sono stabilmente
residenti/presenti, va escluso il beneficio dell’indennità
richiesta (cfr. in termini da ultimo Tar Piemonte n. 795/2017).
2.3. In relazione
alla corresponsione di cinque buoni-pasto settimanali, in luogo dei
due conseguiti, va rimarcato che l’erogazione dell’emolumento in
questione, sostitutivo del servizio di mensa, è stato
dall’amministrazione correttamente parametrato all’orario di
lavoro effettivamente svolto dal ricorrente (due rientri pomeridiani)
per il periodo dal 25 ottobre 2006 al 7 giugno 2011, dovendosi
ribadire che i trattamenti retributivi o indennitari devono essere
ricollegati allo svolgimento della concreta funzione svolta nel corso
dell’attività lavorativa, e dunque il lavoratore in posizione di
distacco, come nella specie, non può utilmente invocare le circolari
previste dall’amministrazione penitenziaria. Ed invero in relazione
a tale periodo di servizio l’amministrazione ha correttamente
riconosciuto due buoni pasti settimanali in coincidenza con i due
rientri (martedì e giovedì).
2.3.1. Per quanto
riguarda gli altri periodi presi in considerazione:
- dal 3 novembre
2003 a marzo 2004 non vi è prova della protrazione dell’orario
oltre il termine per aver diritto al buono-pasto;
- dal 2 novembre
2004 al 24 ottobre 2006, come da attestato del Presidente del
Tribunale di Sorveglianza del 27 giugno 2013, ritualmente versato in
atti, l’orario lavorativo (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle
16.15) dava diritto alla corresponsione di 5 buoni-pasto settimanali;
- dall’8 giugno
2011 fino al 31 agosto 2013, sempre secondo l’attestato citato,
l’orario lavorativo (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 15.12)
dava diritto alla corresponsione di 5 buoni-pasto settimanali.
2.3.2. Pertanto la
domanda deve essere accolta in relazione ai due periodi indicati (dal
2 novembre 2004 al 24 ottobre 2006 e dall’8 giugno 2011 fino al 31
agosto 2013), con il conseguente dovere dell’amministrazione di
rimborsare il valore del buono-pasto (4,65 euro fino al 31.12.2008 e
7,00 euro dal 1°.1.2009) per ogni giorno di presenza effettiva,
detratti i buoni-pasto già erogati. L’importo complessivo sarà
maggiorato degli accessori, calcolati, secondo i criteri fissati per
i crediti da lavoro, dalla spettanza al soddisfo.
2.4. Si rivela
infondata infine la richiesta di riconoscimento del servizio
straordinario (37 ore settimanali anziché 36), poiché il ricorrente
non ha dimostrato in modo convincente di non aver fruito della pausa
pranzo (peraltro doverosa in caso, come nella specie, di orario
prolungato).
2.5. Il
riconoscimento delle spettanze, sia pure nei termini precisati,
assorbe la domanda di riconoscimento dell’indebito arricchimento.
3. Pertanto il
ricorso va accolto limitatamente ai profili sopra evidenziati, mentre
la soccombenza reciproca, riconoscibile anche in caso id accoglimento
parziale della domanda attorea, giustifica l’integrale
compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta),
definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso in
epigrafe nei sensi di cui in parte motiva. Spese compensate e
contributo a carico dell’amministrazione soccombente come per
legge.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso inxxx
nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2018 con l'intervento
dei magistrati:
Anna Pappalardo,
Presidente
Michele Buonauro,
Consigliere, Estensore
Maria Barbara
Cavallo, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Michele Buonauro
Anna Pappalardo
IL SEGRETARIO
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