TAR 2018: "l'istanza
di tutela legale" del ricorrente è stata "favorevolmente
valutata"
Pubblicato il
28/09/2018
N. 09638/2018
REG.PROV.COLL.
N. 08670/2011
REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima
Quater)
ha pronunciato la
presente
SENTENZA
sul ricorso numero
di registro generale 8670 del 2011, proposto dal signor -OMISSIS-,
rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Moneta Caglio,
Francesco Caso, con domicilio eletto presso lo studio del primo in
Roma, via Luigi Boccherini, 3;
contro
Ministero
dell'Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza, in persona dei legali
rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, 12;
Avvocatura Generale
dello Stato, in persona dell’Avvocato Generale, rappresentata e
difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in
Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
-della nota del
Ministero dell' Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza datata 30
novembre 2009, prot.n.333A/UC20073-39544 TL e successiva nota del
Ministero dell'interno, Dip.Pubblica Sicurezza datata 6 luglio 2010,
con medesimo numero di protocollo, con cui, in pretesa applicazione
dell' art.32, legge 22 maggio 1975, n.152, "l'istanza di tutela
legale" del ricorrente è stata "favorevolmente valutata",
pur tuttavia ammettendolo al rimborso delle spese legali sostenute
nel giudizio penale di riferimento in misura pari al 20% di euro
7.050,00 (pari dunque ad euro 1.410,00), a valere sull' importo
riconosciuto all'avv. -OMISSIS-, difensore di fiducia dell' Ispettore
-OMISSIS-, coimputato con il ricorrente nel medesimo procedimento
penale ; ciò in indebita riduzione della parcella da quest' ultimo
legale presentata, pari ad euro 85.368,00;
-di tutti gli atti
ad essi antecedenti, concomitanti, conseguenti e/o comunque connessi,
ancorché non conosciuti, se e in quanto illegittimi e lesivi, con
particolare, ma non esclusivo, riferimento al parere di congruità
dell'Avvocatura Generale dello Stato, reso con nota prot.n. 343373 P
del 17.11.09 come integrato con successiva nota prot.n.207357 del
21.6.2010,
e la contestuale
declaratoria
del diritto del
ricorrente all' integrale riconoscimento delle spese legali sostenute
nel procedimento penale di riferimento, conclusosi con la sua piena
assoluzione, in ragione dell' importo richiesto dall' avv.-OMISSIS-,
suo difensore, come da richiesta di rimborso in atti; ovvero per la
diversa somma che il Tribunale riterrà di dover liquidare
direttamente o che, in applicazione dei criteri a tale fine dettati,
risulterà disposta di giustizia.
Visti il ricorso e i
relativi allegati;
Visti gli atti di
costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Dipartimento
Pubblica Sicurezza e dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2018 il Cons. Mariangela
Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato
nel verbale;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.L' Assistente Capo
della Polizia di Stato -OMISSIS- ha proposto ricorso avverso le note
del Ministero dell’interno - Ufficio Il Contenzioso n.333.A/U.C.
20073-39514 TL datate 30.11.2009 e 6.7.2010, notificate
rispettivamente il 23.12.2009 ed il 3.8.2010, nonché della nota n.
333.A/U.C. 20073-39544 TL del 26.4.2011 notificata all’interessato
il 7.6.2011, di sollecito delle precedenti note, con cui è stato
disposto il parziale rimborso delle spese di difesa sostenute in
relazione al procedimento penale RGR n.52202/01 instaurato nei suoi
confronti innanzi al Tribunale di Roma, così come ritenuto congruo
dall' Avvocatura Generale dello Stato con il parere CS 19329/2009 del
17.1.2009, confermato successivamente con nota del 21.6.2010
part.207357.
1.1. L’Assistente
Capo -OMISSIS- riferisce che in data 17.5.2007 ha presentato istanza
di rimborso delle spese legali sostenute nel corso del predetto
procedimento penale e descrive preliminarmente i fatti relativi
all’avvio di tale procedimento anche nei confronti di altro collega
- Ispettore Capo -OMISSIS- compagno di pattuglia all’epoca dei
fatti. Espone che i medesimi sono stati inviati dalla locale sala
operativa della Questura di Roma nel luogo ove poco prima si era
consumata una rapina a mano armata; dopo aver intercettato un
pluripregiudicato alla guida di una autovettura aggirarsi con
atteggiamento sospetto nei pressi della banca precedentemente
rapinata, gli Agenti lo hanno inseguito per eseguire l’arresto, con
opposizione e resistenza da parte del malvivente che al momento della
cattura ha colpito con un taglierino il -OMISSIS-; il -OMISSIS-,
visto il pericolo per il collega e a scopo intimidatorio, ha esploso
un colpo di pistola al piede del malvivente, al tallone,
costringendolo così ad ammanettarlo e arrestarlo.
Durante l’udienza
di convalida dell’arresto, il fermato ha reso delle dichiarazioni
dalle quali è scaturito il predetto procedimento penale (per i
seguenti capi d’imputazione: a) artt. 582, 583 e 585 c.p. -lesioni
gravi; b) artt. 368 e 61 n. 2 c.p. - calunnia; c) artt. 479 e 61 n. 2
c.p. - falsità ideologica di pubblico ufficiale in atto pubblico).
Il Giudice per le Indagini Preliminari, letta la richiesta del P.M.,
in data 2.4.2002 ha ordinato nei confronti dei due operanti della
Polizia di Statol’applicazione della misura interdittiva della
sospensione dall’esercizio dei pubblici uffici per mesi due.
Tale disposizione è
stata impugnata dagli operanti P.S. ex art. 310 c.p.p. innanzi alla
Sezione per il Riesame dei Provvedimenti Restrittivi della Libertà
Personale del Tribunale di Roma, che nella Camera di Consiglio in
data 23.5.2002, ha annullato la precedente ordinanza del G.I.P. Il PM
ha impugnato tale ordinanza innanzi alla Suprema Corte di Cassazione,
che in data 8.11.2002, ha rigettato il ricorso del P.M. dichiarandolo
inammissibile con sentenza n. 2099/2002.
La vicenda
giudiziaria si è conclusa con la sentenza della 4^ sez. penale del
Tribunale di Roma n.398 /2007 in data 10.1.2007, con assoluzione dei
due operanti dal capo a) dell’imputazione “perché il fatto non
costituisce reato”, e dai capi b) e c) “perché il fatto stesso
non sussiste”.
Pertanto il
-OMISSIS- in esito alla copiosa attività predibattimentale e
dibattimentale, ritenendo sussistenti i presupposti per la
concessione della tutela legale, ha chiesto ai sensi dell’art. 32
Legge 22.5.1975 n. 152 il rimborso delle spese legali relative al
procedimento per un ammontare complessivo di euro 84.444,00 oltre
imposte e ritenute per legge dovute (analoga richiesta è stata
avanzata dal collega per la rifusione delle competenze maturate dal
proprio difensore per euro 85.368,00).
Il Ministero
intimato con nota 28 dicembre 2008 riguardo il mandato difensivo
conferito dai due operanti ai loro legali, ai fini del rimborso spese
ha chiesto al ricorrente l’attestazione di non essere interessato
al rimborso eventualmente dovuto al codifensore avv. -OMISSIS-; tale
dichiarazione è stata formalizzata dal ricorrente con nota in data 4
febbraio 2009 (analoga dichiarazione è stata resa dall’Isp.
-OMISSIS- con precisazione di non essere interessato al rimborso
dovuto per l’attività professionale dell’avv. -OMISSIS-).
Il Ministero
intimato, ricevuti i chiarimenti richiesti, ha inoltrato le due
richieste di rimborso all’Avvocatura Generale dello Stato con nota
22 maggio 2009 al fine di evadere le istanze delle spese di difesa,
allegando la nota spese del rispettivo difensore per il prescritto
parere di congruità ex art. 18, d.l. n.67 del 1997, conv. in legge
n.135 del 1997.
Successivamente con
nota 28 luglio 2009, prot. n.333.A/U.C. 20073-39544TL il Ministero ha
chiesto al ricorrente di integrare l’istanza con una relazione
documentata relativa all’intera vicenda, richiesta ottemperata con
nota del ricorrente in data 10 settembre 2009.
Con riservata
amministrativa del 20.11.2009 il Ministero intimato, in base al
parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, ha accolto la
richiesta di rimborso del ricorrente, in termini però drasticamente
ridotti. Espone il ricorrente che irragionevolmente l’Avvocatura
Generale dello Stato avrebbe espunto la parcella del legale del
ricorrente (avv. -OMISSIS-) riconoscendo solo la maggiorazione del 20
per cento dell’importo ritenuto congruo per l’avv. -OMISSIS-
(difensore dell’Isp. -OMISSIS-); inoltre avrebbe decurtato
immotivatamente e drasticamente la parcella dell’avv. -OMISSIS- ed
espunto moltissime voci della parcella ed avrebbe ridotto anche sotto
il minimo di tariffa l’importo di buona parte delle restante voci
della parcella.
L’Ass.Capo
-OMISSIS- ha chiesto al Dipartimento di P.S. intimato un riesame
della richiesta di tutela legale, che all’esito, basandosi su nuovo
parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, con la nota indicata
in epigrafe ha confermato la riduzione degli importi richiesti
dall’avv. -OMISSIS- (riguardo la difesa del -OMISSIS-) non
considerando la domanda di rimborso relativa alla parcella del
difensore del ricorrente (avv. -OMISSIS-), a cui riconosceva solo la
maggiorazione del 20 per cento applicata al rimborso ritenuto congruo
per l’Avv. -OMISSIS-: il tutto per complessivi euro 8.460,00
(7.050,00 euro per onorari, oltre la maggiorazione del 20 per cento
pari ad euro 1.410,00 da corrispondere al difensore del ricorrente) a
fronte di prestazioni rese per euro 85.368,00 dall’avv. -OMISSIS- e
per euro 84.444,00 dall’Avv. -OMISSIS-.
Il provvedimento
indicato in epigrafe e quello presupposto sono stati adottati sulla
base dei pareri dell’Avvocatura Generale dello Stato in data
17.11.2009 e 21.6.2010 la quale sul giudizio di congruità ha
comunicato al Ministero le seguenti direttive: - non congrua la
presentazione di due distinte parcelle da parte di due legali, tenuto
conto del decorso processuale unitario per i due imputati, con
questioni coincidenti; - iniqua la duplicazione di onorari; - non
congrua la triplicazione dei massimi tariffari effettuata dal legale
redattore dell' unica parcella presa in considerazione; - ricalcolo
da parte dell' Avvocatura nei limiti tariffari delle singole voci di
onorario, con stralcio delle voci sovrabbondanti; - non
riconoscimento le spese borsuali perché non documentate.
1.2. Avverso i
predetti provvedimenti indicati in epigrafe l' Ass.Capo -OMISSIS- ha
proposto ricorso ed ha dedotto la illegittimità degli stessi per la
mancata motivazione della valutazione di congruità dell' Avvocatura
Generale dello Stato in palese e sviata applicazione dell' art. 3 del
DM n. 127/2004.
Il ricorrente
sostiene che l' attività valutativa svolta dall' Amministrazione
sarebbe irragionevole in quanto ritenuta indebita e generalizzata
l'eliminazione della triplicazione degli onorari (di cui invece
sarebbe ammessa finanche la quadruplicazione), generalizzata e
irragionevole l' applicazione di valori inferiori o pari ai minimi
tariffari, apodittica e drastica e incomprensibile la riduzione di
numerose voci di parcella, operata senza alcuna motivazione impedendo
di far conoscere le ragioni della riduzione effettuata in relazione
alle singole attività svolte per quasi sette anni di attività
difensiva. Lamenta quindi la lesione del diritto e la necessità
dell'effettivo e concreto riconoscimento del proprio diritto ad
essere tenuto esente dagli oneri supportati nel giudizio penale
dichiarato estraneo ai fatti contestatigli e la non punibilità delle
azioni commesse, deducendo la violazione dell' art. 18 del dl.n.67
del 1997, conv.nella legge n.135 del 1997 e del DM n. 127 del 2004
nonché l' eccesso di potere sotto svariati profili, per difetto
istruttorio, sviamento, travisamento, erroneità dei presupposti,
illogicità e irragionevolezza.
1.3. Si sono
costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno-Dipartimento della
Pubblica Sicurezza intimati in resistenza, per il tramite dell'
Avvocatura Generale dello Stato, con deposito di articolata
documentazione relativa al procedimento e relazione del Dipartimento
intimato; in particolare è stata eccepita la inammissibilità per
tardiva notifica del ricorso nonché la infondatezza dello stesso in
quanto l' Amministrazione si sarebbe conformata al parere
obbligatorio e vincolante dell' Avvocatura, giudizio di congruità
che non sarebbe un mero riscontro di conformità della parcella alle
tariffe forensi, ma l' esercizio di un potere valutativo demandato ex
lege comportante un bilanciamento tra interesse del dipendente ad
essere tenuto indenne dalle spese legali sostenute per fatti connessi
all' espletamento del servizio e l' interesse pubblico ad evitare
erogazioni non congrue in relazione al rilievo e all' importanza
dell' attività difensiva espletata.
In prossimità della
odierna udienza l’Amministrazione resistente ha rinnovato il
deposito della documentazione relativa al procedimento.
Alla udienza del 26
giugno 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Preliminarmente
non si condivide l’eccezione di irricevibilità del gravame
avanzata dal Ministero resistente per tardività della proposizione
del ricorso, tenuto conto che dopo la comunicazione formale
dell’ultima nota dell’Amministrazione di sollecito della
trasmissione dei documenti necessari per il pagamento della tutela
legale in data 7.6.2011, parte ricorrente ha notificato il ricorso in
data 23.9.2011, come risulta in atti, e tale notifica non è tardiva
alla luce della sospensione dei termini processuali, prevista
dall’art.54, comma 2 cpa, all’epoca vigente, “dal 1° agosto al
15 settembre di ciascun anno” (in disparte la mancata allegazione
da parte dell’Amministrazione della prova della avvenuta notifica
della nota in questione al ricorrente interessato).
2.1. Passando alle
censure avanzate con il ricorso si rileva che parte ricorrente, come
riportato in premessa, deduce nella sostanza il difetto istruttorio,
lo sviamento, il travisamento, l’erroneità dei presupposti,
l’illogicità e la irragionevolezza dell' attività valutativa
svolta dall' Amministrazione sulla base dei due pareri del 17.11.2009
e 21.6.2010 con i quali l’Avvocatura Generale dello Stato si è
espressa operando nella nota spese allegata del legale la generica
eliminazione degli onorari, con specifiche glosse manoscritte
dall’Avvocato dello Stato con l' applicazione di valori inferiori o
pari ai minimi tariffari e la drastica e incomprensibile riduzione di
numerose voci di parcella, operata senza alcuna motivazione impedendo
di far conoscere le ragioni della riduzione effettuata in relazione
alle singole attività svolte per quasi sette anni di attività
difensiva.
Tali censure sono
fondate, alla luce di quanto rappresentato e documentato in atti
dalle parti.
2.2. Il Collegio
condivide quanto sostenuto dall’Amministrazione resistente sulle
caratteristiche del riconoscimento del rimborso in questione,
subordinato ex lege al vaglio di congruità dell’Organo Legale
dello Stato, ossia ad un accertamento avente natura di “apprezzamento
tecnico” sull’attività esercitata dal professionista, ricavabile
dalla parcella e dagli altri elementi messi a disposizione
dell’Avvocatura Generale dello Stato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 3
maggio 2016, n.1720; Tar Lazio, Roma, sez. I, 7 ottobre 2004,
n.10451); e per le caratteristiche proprie tale parere è
obbligatorio e vincolante per l’Amministrazione procedente. Proprio
perché tale giudizio di congruità dell’Avvocatura Generale dello
Stato non si esaurisce in un mero riscontro di conformità della
parcella alle tariffe forensi, fa sì che lo stesso costituisce
l’esercizio di un potere valutativo demandato ex lege
all’Avvocatura stessa, con necessario bilanciamento tra gli
interessi contrapposti.
Con riferimento
specifico alle direttive comunicate dall’Avvocatura Generale dello
Stato con i pareri predetti si rileva che pur potendo risultare
adeguata la scelta dell’Avvocatura di valutare non congrua la
presenza di due distinte parcelle da parte dei due legali, tenuto
conto del decorso processuale unitario per i due imputati con
questioni coincidenti (e della scelta di applicare la regola
tariffaria dell’aumento degli onorari del 20 per cento per la
difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale, con
distribuzione in base ai rapporti interni), tuttavia non emergono
idonei riferimenti e concrete giustificazioni riguardo gli
abbattimenti effettuati nel prospetto di parcella a margine delle
singole voci, con riporto modificato in diminuzione e glosse
apportate da parte dell’Avvocato dello Stato.
In particolare,
l’Avvocatura Generale dello Stato nel parere di congruità del
17.11.2009 ha precisato che “non è ritenuta congrua la
triplicazione dei massimi tariffari effettuata dal legale. Sono
ricalcolate nei limiti tariffari le singole voci di onorario, nonché
stralciate le voci sovrabbondanti”.
Nel successivo
parere di riesame in data 21.6.2010 l’Avvocatura ha decurtato
numerose voci nel prospetto di parcella con la seguente motivazione
“La decurtazione di voci di onorario è stata motivata dalla loro
palese sovrabbondanza. Alcune di tali voci, infatti, possono essere
assorbite in altre voci (ad esempio esame e studio interrogatorio PM
-OMISSIS--punto 6 sezione B parcella -OMISSIS- – duplica la voce di
esame e studio invito ad interrogatorio di cui al punto 5 e di cui si
è ammesso il diritto all’onorario). Altre, invece, o determinano
un eccessivo frazionamento dell’attività difensiva o non
individuano con la dovuta precisione la reale attività svolta, la
quale non è neppure agevole ricavabile dai documenti prodotti. In
alcuni casi – ad esempio per la voce nomina -OMISSIS- punto 1 della
parte F della parcella -OMISSIS- – il diritto all’onorario
neppure è previsto dal tariffario forense (vedasi punto 7 della
tabella penale del tariffario forense approvato con DM 127/2004).
Orbene il ricalcolo
e lo stralcio delle voci “sovrabbondanti” risultano giustificati
limitatamente alle ipotesi dei sopraindicati rilievi, mentre emergono
numerose altre voci di onorario relative a singole attività
professionali e adempimenti indicate nella proposta di parcella ma
espunte dall’Avvocatura con una mera glossa (con indicato NO),
determinando l’abbattimento degli importi, senza una idonea e
concreta giustificazione espressiva dell’apprezzamento effettuato
per lo stralcio di tali voci di onorario ritenute genericamente
sovrabbondanti, tale da dimostrare la plausibilità dello stralcio
operato.
Ne deriva che il
predetto abbattimento effettuato con il descritto stralcio delle voci
e importi non costituisce una valutazione logica e ragionevole in
assenza di una adeguata motivazione delle ragioni della riduzione
delle voci di onorario ritenute “sovrabbondanti” nel giudizio di
congruità.
Al riguardo va
richiamata la costante giurisprudenza secondo cui “in tema di
rimborso al dipendente delle spese legali sostenute ex art. 18 d.l.
n. 67 del 1997, va riconosciuta la natura tecnico-discrezionale del
giudizio di congruità espresso dall'Avvocatura dello Stato che, come
tale, non può essere sindacata in sede di scrutinio di legittimità
se non per errori di fatto percepibili "ictu oculi" o per
illogicità, carenza di motivazione, incoerenza, irrazionalità o per
violazione delle norme che ne regolano l'espressione, ferma restando
la necessità di una motivazione logica e coerente, che, in modo
sintetico, consenta di comprendere la scelta operata nel delineare il
"quantum debeatur" (cfr.Cons. Stato, sez. II, 30 giugno
2015, n.7722).
3. Pertanto sussiste
il censurato difetto di motivazione, istruttorio e l’illogicità e,
respinta ogni altra domanda, il ricorso va accolto, con annullamento
degli atti impugnati, nei limiti di cui in motivazione, salve le
ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
La particolarità
della materia giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra
le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese del giudizio
compensate tra le parti.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che
sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30
giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte
interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle
generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i
signori -OMISSIS-e --OMISSIS-.
Così deciso in Roma
nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2018 con l'intervento
dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo,
Presidente
Mariangela Caminiti,
Consigliere, Estensore
Ines Simona
Immacolata Pisano, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Mariangela Caminiti
Salvatore Mezzacapo
IL SEGRETARIO
In caso di
diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dei soggetti interessati nei termini indicati.
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