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lunedì 15 ottobre 2018

TAR 2018: "l'istanza di tutela legale" del ricorrente è stata "favorevolmente valutata" Pubblicato il 28/09/2018 N. 09638/2018 REG.PROV.COLL. N. 08670/2011 REG.RIC.



TAR 2018: "l'istanza di tutela legale" del ricorrente è stata "favorevolmente valutata"





Pubblicato il 28/09/2018

N. 09638/2018 REG.PROV.COLL.

N. 08670/2011 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8670 del 2011, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Moneta Caglio, Francesco Caso, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Luigi Boccherini, 3;

contro

Ministero dell'Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Avvocatura Generale dello Stato, in persona dell’Avvocato Generale, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

-della nota del Ministero dell' Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza datata 30 novembre 2009, prot.n.333A/UC20073-39544 TL e successiva nota del Ministero dell'interno, Dip.Pubblica Sicurezza datata 6 luglio 2010, con medesimo numero di protocollo, con cui, in pretesa applicazione dell' art.32, legge 22 maggio 1975, n.152, "l'istanza di tutela legale" del ricorrente è stata "favorevolmente valutata", pur tuttavia ammettendolo al rimborso delle spese legali sostenute nel giudizio penale di riferimento in misura pari al 20% di euro 7.050,00 (pari dunque ad euro 1.410,00), a valere sull' importo riconosciuto all'avv. -OMISSIS-, difensore di fiducia dell' Ispettore -OMISSIS-, coimputato con il ricorrente nel medesimo procedimento penale ; ciò in indebita riduzione della parcella da quest' ultimo legale presentata, pari ad euro 85.368,00;

-di tutti gli atti ad essi antecedenti, concomitanti, conseguenti e/o comunque connessi, ancorché non conosciuti, se e in quanto illegittimi e lesivi, con particolare, ma non esclusivo, riferimento al parere di congruità dell'Avvocatura Generale dello Stato, reso con nota prot.n. 343373 P del 17.11.09 come integrato con successiva nota prot.n.207357 del 21.6.2010,

e la contestuale declaratoria

del diritto del ricorrente all' integrale riconoscimento delle spese legali sostenute nel procedimento penale di riferimento, conclusosi con la sua piena assoluzione, in ragione dell' importo richiesto dall' avv.-OMISSIS-, suo difensore, come da richiesta di rimborso in atti; ovvero per la diversa somma che il Tribunale riterrà di dover liquidare direttamente o che, in applicazione dei criteri a tale fine dettati, risulterà disposta di giustizia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza e dell’Avvocatura Generale dello Stato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2018 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.L' Assistente Capo della Polizia di Stato -OMISSIS- ha proposto ricorso avverso le note del Ministero dell’interno - Ufficio Il Contenzioso n.333.A/U.C. 20073-39514 TL datate 30.11.2009 e 6.7.2010, notificate rispettivamente il 23.12.2009 ed il 3.8.2010, nonché della nota n. 333.A/U.C. 20073-39544 TL del 26.4.2011 notificata all’interessato il 7.6.2011, di sollecito delle precedenti note, con cui è stato disposto il parziale rimborso delle spese di difesa sostenute in relazione al procedimento penale RGR n.52202/01 instaurato nei suoi confronti innanzi al Tribunale di Roma, così come ritenuto congruo dall' Avvocatura Generale dello Stato con il parere CS 19329/2009 del 17.1.2009, confermato successivamente con nota del 21.6.2010 part.207357.

1.1. L’Assistente Capo -OMISSIS- riferisce che in data 17.5.2007 ha presentato istanza di rimborso delle spese legali sostenute nel corso del predetto procedimento penale e descrive preliminarmente i fatti relativi all’avvio di tale procedimento anche nei confronti di altro collega - Ispettore Capo -OMISSIS- compagno di pattuglia all’epoca dei fatti. Espone che i medesimi sono stati inviati dalla locale sala operativa della Questura di Roma nel luogo ove poco prima si era consumata una rapina a mano armata; dopo aver intercettato un pluripregiudicato alla guida di una autovettura aggirarsi con atteggiamento sospetto nei pressi della banca precedentemente rapinata, gli Agenti lo hanno inseguito per eseguire l’arresto, con opposizione e resistenza da parte del malvivente che al momento della cattura ha colpito con un taglierino il -OMISSIS-; il -OMISSIS-, visto il pericolo per il collega e a scopo intimidatorio, ha esploso un colpo di pistola al piede del malvivente, al tallone, costringendolo così ad ammanettarlo e arrestarlo.

Durante l’udienza di convalida dell’arresto, il fermato ha reso delle dichiarazioni dalle quali è scaturito il predetto procedimento penale (per i seguenti capi d’imputazione: a) artt. 582, 583 e 585 c.p. -lesioni gravi; b) artt. 368 e 61 n. 2 c.p. - calunnia; c) artt. 479 e 61 n. 2 c.p. - falsità ideologica di pubblico ufficiale in atto pubblico). Il Giudice per le Indagini Preliminari, letta la richiesta del P.M., in data 2.4.2002 ha ordinato nei confronti dei due operanti della Polizia di Statol’applicazione della misura interdittiva della sospensione dall’esercizio dei pubblici uffici per mesi due.

Tale disposizione è stata impugnata dagli operanti P.S. ex art. 310 c.p.p. innanzi alla Sezione per il Riesame dei Provvedimenti Restrittivi della Libertà Personale del Tribunale di Roma, che nella Camera di Consiglio in data 23.5.2002, ha annullato la precedente ordinanza del G.I.P. Il PM ha impugnato tale ordinanza innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, che in data 8.11.2002, ha rigettato il ricorso del P.M. dichiarandolo inammissibile con sentenza n. 2099/2002.

La vicenda giudiziaria si è conclusa con la sentenza della 4^ sez. penale del Tribunale di Roma n.398 /2007 in data 10.1.2007, con assoluzione dei due operanti dal capo a) dell’imputazione “perché il fatto non costituisce reato”, e dai capi b) e c) “perché il fatto stesso non sussiste”.

Pertanto il -OMISSIS- in esito alla copiosa attività predibattimentale e dibattimentale, ritenendo sussistenti i presupposti per la concessione della tutela legale, ha chiesto ai sensi dell’art. 32 Legge 22.5.1975 n. 152 il rimborso delle spese legali relative al procedimento per un ammontare complessivo di euro 84.444,00 oltre imposte e ritenute per legge dovute (analoga richiesta è stata avanzata dal collega per la rifusione delle competenze maturate dal proprio difensore per euro 85.368,00).

Il Ministero intimato con nota 28 dicembre 2008 riguardo il mandato difensivo conferito dai due operanti ai loro legali, ai fini del rimborso spese ha chiesto al ricorrente l’attestazione di non essere interessato al rimborso eventualmente dovuto al codifensore avv. -OMISSIS-; tale dichiarazione è stata formalizzata dal ricorrente con nota in data 4 febbraio 2009 (analoga dichiarazione è stata resa dall’Isp. -OMISSIS- con precisazione di non essere interessato al rimborso dovuto per l’attività professionale dell’avv. -OMISSIS-).

Il Ministero intimato, ricevuti i chiarimenti richiesti, ha inoltrato le due richieste di rimborso all’Avvocatura Generale dello Stato con nota 22 maggio 2009 al fine di evadere le istanze delle spese di difesa, allegando la nota spese del rispettivo difensore per il prescritto parere di congruità ex art. 18, d.l. n.67 del 1997, conv. in legge n.135 del 1997.

Successivamente con nota 28 luglio 2009, prot. n.333.A/U.C. 20073-39544TL il Ministero ha chiesto al ricorrente di integrare l’istanza con una relazione documentata relativa all’intera vicenda, richiesta ottemperata con nota del ricorrente in data 10 settembre 2009.

Con riservata amministrativa del 20.11.2009 il Ministero intimato, in base al parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, ha accolto la richiesta di rimborso del ricorrente, in termini però drasticamente ridotti. Espone il ricorrente che irragionevolmente l’Avvocatura Generale dello Stato avrebbe espunto la parcella del legale del ricorrente (avv. -OMISSIS-) riconoscendo solo la maggiorazione del 20 per cento dell’importo ritenuto congruo per l’avv. -OMISSIS- (difensore dell’Isp. -OMISSIS-); inoltre avrebbe decurtato immotivatamente e drasticamente la parcella dell’avv. -OMISSIS- ed espunto moltissime voci della parcella ed avrebbe ridotto anche sotto il minimo di tariffa l’importo di buona parte delle restante voci della parcella.

L’Ass.Capo -OMISSIS- ha chiesto al Dipartimento di P.S. intimato un riesame della richiesta di tutela legale, che all’esito, basandosi su nuovo parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, con la nota indicata in epigrafe ha confermato la riduzione degli importi richiesti dall’avv. -OMISSIS- (riguardo la difesa del -OMISSIS-) non considerando la domanda di rimborso relativa alla parcella del difensore del ricorrente (avv. -OMISSIS-), a cui riconosceva solo la maggiorazione del 20 per cento applicata al rimborso ritenuto congruo per l’Avv. -OMISSIS-: il tutto per complessivi euro 8.460,00 (7.050,00 euro per onorari, oltre la maggiorazione del 20 per cento pari ad euro 1.410,00 da corrispondere al difensore del ricorrente) a fronte di prestazioni rese per euro 85.368,00 dall’avv. -OMISSIS- e per euro 84.444,00 dall’Avv. -OMISSIS-.

Il provvedimento indicato in epigrafe e quello presupposto sono stati adottati sulla base dei pareri dell’Avvocatura Generale dello Stato in data 17.11.2009 e 21.6.2010 la quale sul giudizio di congruità ha comunicato al Ministero le seguenti direttive: - non congrua la presentazione di due distinte parcelle da parte di due legali, tenuto conto del decorso processuale unitario per i due imputati, con questioni coincidenti; - iniqua la duplicazione di onorari; - non congrua la triplicazione dei massimi tariffari effettuata dal legale redattore dell' unica parcella presa in considerazione; - ricalcolo da parte dell' Avvocatura nei limiti tariffari delle singole voci di onorario, con stralcio delle voci sovrabbondanti; - non riconoscimento le spese borsuali perché non documentate.

1.2. Avverso i predetti provvedimenti indicati in epigrafe l' Ass.Capo -OMISSIS- ha proposto ricorso ed ha dedotto la illegittimità degli stessi per la mancata motivazione della valutazione di congruità dell' Avvocatura Generale dello Stato in palese e sviata applicazione dell' art. 3 del DM n. 127/2004.

Il ricorrente sostiene che l' attività valutativa svolta dall' Amministrazione sarebbe irragionevole in quanto ritenuta indebita e generalizzata l'eliminazione della triplicazione degli onorari (di cui invece sarebbe ammessa finanche la quadruplicazione), generalizzata e irragionevole l' applicazione di valori inferiori o pari ai minimi tariffari, apodittica e drastica e incomprensibile la riduzione di numerose voci di parcella, operata senza alcuna motivazione impedendo di far conoscere le ragioni della riduzione effettuata in relazione alle singole attività svolte per quasi sette anni di attività difensiva. Lamenta quindi la lesione del diritto e la necessità dell'effettivo e concreto riconoscimento del proprio diritto ad essere tenuto esente dagli oneri supportati nel giudizio penale dichiarato estraneo ai fatti contestatigli e la non punibilità delle azioni commesse, deducendo la violazione dell' art. 18 del dl.n.67 del 1997, conv.nella legge n.135 del 1997 e del DM n. 127 del 2004 nonché l' eccesso di potere sotto svariati profili, per difetto istruttorio, sviamento, travisamento, erroneità dei presupposti, illogicità e irragionevolezza.

1.3. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza intimati in resistenza, per il tramite dell' Avvocatura Generale dello Stato, con deposito di articolata documentazione relativa al procedimento e relazione del Dipartimento intimato; in particolare è stata eccepita la inammissibilità per tardiva notifica del ricorso nonché la infondatezza dello stesso in quanto l' Amministrazione si sarebbe conformata al parere obbligatorio e vincolante dell' Avvocatura, giudizio di congruità che non sarebbe un mero riscontro di conformità della parcella alle tariffe forensi, ma l' esercizio di un potere valutativo demandato ex lege comportante un bilanciamento tra interesse del dipendente ad essere tenuto indenne dalle spese legali sostenute per fatti connessi all' espletamento del servizio e l' interesse pubblico ad evitare erogazioni non congrue in relazione al rilievo e all' importanza dell' attività difensiva espletata.

In prossimità della odierna udienza l’Amministrazione resistente ha rinnovato il deposito della documentazione relativa al procedimento.

Alla udienza del 26 giugno 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Preliminarmente non si condivide l’eccezione di irricevibilità del gravame avanzata dal Ministero resistente per tardività della proposizione del ricorso, tenuto conto che dopo la comunicazione formale dell’ultima nota dell’Amministrazione di sollecito della trasmissione dei documenti necessari per il pagamento della tutela legale in data 7.6.2011, parte ricorrente ha notificato il ricorso in data 23.9.2011, come risulta in atti, e tale notifica non è tardiva alla luce della sospensione dei termini processuali, prevista dall’art.54, comma 2 cpa, all’epoca vigente, “dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno” (in disparte la mancata allegazione da parte dell’Amministrazione della prova della avvenuta notifica della nota in questione al ricorrente interessato).

2.1. Passando alle censure avanzate con il ricorso si rileva che parte ricorrente, come riportato in premessa, deduce nella sostanza il difetto istruttorio, lo sviamento, il travisamento, l’erroneità dei presupposti, l’illogicità e la irragionevolezza dell' attività valutativa svolta dall' Amministrazione sulla base dei due pareri del 17.11.2009 e 21.6.2010 con i quali l’Avvocatura Generale dello Stato si è espressa operando nella nota spese allegata del legale la generica eliminazione degli onorari, con specifiche glosse manoscritte dall’Avvocato dello Stato con l' applicazione di valori inferiori o pari ai minimi tariffari e la drastica e incomprensibile riduzione di numerose voci di parcella, operata senza alcuna motivazione impedendo di far conoscere le ragioni della riduzione effettuata in relazione alle singole attività svolte per quasi sette anni di attività difensiva.

Tali censure sono fondate, alla luce di quanto rappresentato e documentato in atti dalle parti.

2.2. Il Collegio condivide quanto sostenuto dall’Amministrazione resistente sulle caratteristiche del riconoscimento del rimborso in questione, subordinato ex lege al vaglio di congruità dell’Organo Legale dello Stato, ossia ad un accertamento avente natura di “apprezzamento tecnico” sull’attività esercitata dal professionista, ricavabile dalla parcella e dagli altri elementi messi a disposizione dell’Avvocatura Generale dello Stato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 3 maggio 2016, n.1720; Tar Lazio, Roma, sez. I, 7 ottobre 2004, n.10451); e per le caratteristiche proprie tale parere è obbligatorio e vincolante per l’Amministrazione procedente. Proprio perché tale giudizio di congruità dell’Avvocatura Generale dello Stato non si esaurisce in un mero riscontro di conformità della parcella alle tariffe forensi, fa sì che lo stesso costituisce l’esercizio di un potere valutativo demandato ex lege all’Avvocatura stessa, con necessario bilanciamento tra gli interessi contrapposti.

Con riferimento specifico alle direttive comunicate dall’Avvocatura Generale dello Stato con i pareri predetti si rileva che pur potendo risultare adeguata la scelta dell’Avvocatura di valutare non congrua la presenza di due distinte parcelle da parte dei due legali, tenuto conto del decorso processuale unitario per i due imputati con questioni coincidenti (e della scelta di applicare la regola tariffaria dell’aumento degli onorari del 20 per cento per la difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale, con distribuzione in base ai rapporti interni), tuttavia non emergono idonei riferimenti e concrete giustificazioni riguardo gli abbattimenti effettuati nel prospetto di parcella a margine delle singole voci, con riporto modificato in diminuzione e glosse apportate da parte dell’Avvocato dello Stato.

In particolare, l’Avvocatura Generale dello Stato nel parere di congruità del 17.11.2009 ha precisato che “non è ritenuta congrua la triplicazione dei massimi tariffari effettuata dal legale. Sono ricalcolate nei limiti tariffari le singole voci di onorario, nonché stralciate le voci sovrabbondanti”.

Nel successivo parere di riesame in data 21.6.2010 l’Avvocatura ha decurtato numerose voci nel prospetto di parcella con la seguente motivazione “La decurtazione di voci di onorario è stata motivata dalla loro palese sovrabbondanza. Alcune di tali voci, infatti, possono essere assorbite in altre voci (ad esempio esame e studio interrogatorio PM -OMISSIS--punto 6 sezione B parcella -OMISSIS- – duplica la voce di esame e studio invito ad interrogatorio di cui al punto 5 e di cui si è ammesso il diritto all’onorario). Altre, invece, o determinano un eccessivo frazionamento dell’attività difensiva o non individuano con la dovuta precisione la reale attività svolta, la quale non è neppure agevole ricavabile dai documenti prodotti. In alcuni casi – ad esempio per la voce nomina -OMISSIS- punto 1 della parte F della parcella -OMISSIS- – il diritto all’onorario neppure è previsto dal tariffario forense (vedasi punto 7 della tabella penale del tariffario forense approvato con DM 127/2004).

Orbene il ricalcolo e lo stralcio delle voci “sovrabbondanti” risultano giustificati limitatamente alle ipotesi dei sopraindicati rilievi, mentre emergono numerose altre voci di onorario relative a singole attività professionali e adempimenti indicate nella proposta di parcella ma espunte dall’Avvocatura con una mera glossa (con indicato NO), determinando l’abbattimento degli importi, senza una idonea e concreta giustificazione espressiva dell’apprezzamento effettuato per lo stralcio di tali voci di onorario ritenute genericamente sovrabbondanti, tale da dimostrare la plausibilità dello stralcio operato.

Ne deriva che il predetto abbattimento effettuato con il descritto stralcio delle voci e importi non costituisce una valutazione logica e ragionevole in assenza di una adeguata motivazione delle ragioni della riduzione delle voci di onorario ritenute “sovrabbondanti” nel giudizio di congruità.

Al riguardo va richiamata la costante giurisprudenza secondo cui “in tema di rimborso al dipendente delle spese legali sostenute ex art. 18 d.l. n. 67 del 1997, va riconosciuta la natura tecnico-discrezionale del giudizio di congruità espresso dall'Avvocatura dello Stato che, come tale, non può essere sindacata in sede di scrutinio di legittimità se non per errori di fatto percepibili "ictu oculi" o per illogicità, carenza di motivazione, incoerenza, irrazionalità o per violazione delle norme che ne regolano l'espressione, ferma restando la necessità di una motivazione logica e coerente, che, in modo sintetico, consenta di comprendere la scelta operata nel delineare il "quantum debeatur" (cfr.Cons. Stato, sez. II, 30 giugno 2015, n.7722).

3. Pertanto sussiste il censurato difetto di motivazione, istruttorio e l’illogicità e, respinta ogni altra domanda, il ricorso va accolto, con annullamento degli atti impugnati, nei limiti di cui in motivazione, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.

La particolarità della materia giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Spese del giudizio compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i signori -OMISSIS-e --OMISSIS-.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Mariangela Caminiti
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO


In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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