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martedì 27 novembre 2018

Cosa prevede il decreto sicurezza approvato alla Camera - scheda



MARTEDÌ 27 NOVEMBRE 2018 19.08.57
SICUREZZASALUTE

Cosa prevede il decreto sicurezza approvato alla Camera - scheda

Cosa prevede il decreto sicurezza approvato alla Camera - scheda Nessun cambiamento al provvedimento già licenziato dal Senato Roma, 27 nov. (askanews) - La Camera dei Deputati ha approvato con il voto di fiducia il "decreto Salvini" su sicurezza e immigrazione, licenziato dal Senato lo scorso 7 novembre. Il testo non ha subito cambiamenti nel passaggio a Montecitorio rispetto a quello uscito da Palazzo Madama. Il decreto prevede 39 articoli, suddivisi in 4 capitoli: misure che vanno dall'abrogazione dell'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari, al restringimento dell'azione degli Spar, dai trattenimenti più lunghi nei Cpr, Centri di permanenza per i rimpatri, a norme più severe per la concessione della cittadinanza, fino all'estensione del taser (la pistola ad impulsi elettrici), dei Daspo nelle città e alle norme sulla lotta alle mafie. All'articolo 1 del Decreto si stabilisce l'abrogazione dell'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari, così come era previsto dal Testo unico in materia di immigrazione del 1998. La corrispettiva tutela si prevede permanga per alcune fattispecie di permessi di soggiorno "speciali" quali condizioni di salute di eccezionale gravità; situazioni contingenti di calamità naturale nel Paese di origine che impediscono temporaneamente il rientro dello straniero in condizioni di sicurezza.Il provvedimento stabilisce anche disposizioni circa le controversie relative al rilascio dei permessi 'speciali', quanto a giudice competente e procedimento di trattazione delle impugnazioni. Si dispone che il giudice competente - ossia le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituite presso ciascun Tribunale ordinario del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello - decidano con rito sommario di cognizione. Il nuovo dispositivo di legge eleva poi da 90 a 180 giorni il periodo massimo di trattenimento dello straniero all'interno dei Centri di permanenza per i rimpatri. Parallelamente, eleva da 90 a 180 giorni il periodo di trattenimento dello straniero presso le strutture carcerarie, superato il quale lo straniero può essere trattenuto presso il centro di permanenza per i rimpatri per un periodo massimo di 30 giorni. Si stabilisce anche la costruzione di nuovi Cpr rispetto ai sei già operanti sul territorio nazionale. Con l'articolo tre si introducono due nuove ipotesi di trattenimento motivate dalla necessità di determinare o verificare l'identità o la cittadinanza dello straniero richiedente protezione internazionale. Per quanto riguarda le disposizioni in materia di rimpatri la norma stabilisce l'avvio di un programma di rimpatrio volontario assistito. Una parte del decreto riguarda le disposizioni in materia di diniego e revoca della protezione internazionale. Si amplia il novero dei reati che, in caso di condanna definitiva, comportano il diniego e la revoca della protezione internazionale, includendo ulteriori ipotesi delittuose ritenute di particolare allarme sociale. Per quanto riguarda il sistema Sprar gestito dai Comuni italiani questo sarà limitato solo a chi è già titolare di protezione internazionale o ai minori stranieri non accompagnati. Viene messa mano anche alla richiesta di cittadinanza da parte dello straniero stabilendo che la sua acquisizione potrà essere rigettata anche se è stata presentata da chi ha sposato un cittadino italiano. Il contributo richiesto per la domanda aumenta da 200 a 250 euro. È inoltre introdotta la possibilità di revocare o negare la cittadinanza a chi viene condannato in via definitiva per reati legati al terrorismo. L'articolo 17 del decreto estende, poi, le ipotesi di reato che consentono al giudice di adottare il provvedimento di allontanamento dalla casa di famiglia e prevede inoltre l'uso del braccialetto elettronico anche per imputati dei reati di maltrattamento domestico e stalking.L'articolo 21 allarga la sperimentazione e l'uso del taser (la pistola a impulsi elettrici) alle polizie municipali dei Comuni con più di centomila abitanti. Nel capitolo comprendente le misure per la sicurezza urbana viene esteso il Daspo, anche a chi è indiziato per reati connessi al terrorismo e si potrà applicare anche nei presidi sanitari, in aree in cui si stanno svolgendo fiere, mercati e spettacoli pubblici. Infine il blocco stradale tornerà a essere un reato invece che una violazione amministrativa. Per quanto riguarda, invece, il capitolo degli sgomberi dagli immobili occupati, nel maxiemendamento proposto dal Governo prima di mettere la fiducia al Dl al Senato, si stabilisce che l'intervento delle forze dell'ordine per lo sgombero potrà essere differito in attesa che si trovi una soluzione alternativa proposta agli occupanti dai servizi sociali degli Enti locali. Nel provvedimento è comunque previsto l'inasprimento delle pene, da 2 a 4 anni di reclusione, per chi invade "terreni ed edifici altrui". L'ultima parte del decreto contiene disposizioni sul contrasto alla criminalità organizzata e alla gestione dei beni confiscati alla mafia. È rafforzato lo scambio di informazioni tra le diverse amministrazioni interessate al fenomeno della criminalità organizzata. I subappalti sono sanzionati con la reclusione da uno a cinque anni. I beni confiscati potranno essere rivenduti a privati. Red 20181127T190841Z

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