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venerdì 9 novembre 2018

MINISTERO DELL'INTERNO CONCORSO Concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di trenta atleti da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato - Fiamme Oro, che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato. (GU n.89 del 9-11-2018)

 MINISTERO DELL'INTERNO
CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di trenta  atleti  da
  assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato -  Fiamme  Oro,
  che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed  assistenti  della
  Polizia di Stato.

(GU n.89 del 9-11-2018)


                        IL CAPO DELLA POLIZIA
             DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

    Vista la  legge  1°  aprile  1981,  n.  121,  recante  il  «Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia»;
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  dicembre
1983, n. 903, contenente «Approvazione del regolamento per  l'accesso
ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia»;
    Visto l'art. 77 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
ottobre 1985, n. 782, che ha, tra l'altro, previsto  la  costituzione
dei gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro»;
    Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante  «Modifiche  alle
norme  sullo  stato  giuridico  degli  appartenenti  ai  ruoli  degli
ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di Finanza
nonche' disposizioni relative alla Polizia  di  Stato,  alla  Polizia
Penitenziaria e al Corpo Forestale dello Stato»  e,  in  particolare,
l'art. 26 concernente le qualita' morali e di condotta di cui  devono
essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale della Polizia di Stato;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante  norme  sull'accesso
agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzioni nei pubblici impieghi»;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo»;
    Visto l'art. 636, rubricato «Obiettori di coscienza», del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante
«Codice dell'ordinamento militare»;
    Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega  al  Governo
in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo Forestale
dello Stato, del Corpo della Guardia di Finanza e  della  Polizia  di
Stato. Norme di coordinamento delle Forze di Polizia»;
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53,  contenente
«Disposizioni integrative e correttive  del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 197,  in  materia  di  riordino  delle  carriere  del
personale non direttivo della Polizia di Stato»;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»;
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  contenente
«Codice in materia di protezione dei dati personali»  modificato  dal
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  30  giugno  2003,  n.
198, contenente  «Regolamento  dei  requisiti  di  idoneita'  fisica,
psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i  candidati
ai concorsi per l'accesso ai ruoli del  personale  della  Polizia  di
Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»;
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  dicembre
2003,  n.  393,  recante  «Regolamento  concernente   modalita'   per
l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi Polizia di Stato -  Fiamme
Oro»;
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»;
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  28  aprile  2005,  n.
129, contenente «Regolamento recante le  modalita'  di  accesso  alla
qualifica iniziale  dei  ruoli  degli  agenti  ed  assistenti,  degli
ispettori, degli operatori  e  collaboratori  tecnici,  dei  revisori
tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato»;
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2006, n. 246»;
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa  al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego»;
    Visto l'art. 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e successive
modificazioni,  che  recita  «Per  particolari  discipline   sportive
indicate dal bando di concorso, i limiti, minimo e  massimo  di  eta'
per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle  Forze  di
polizia e del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco  sono  fissati,
rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni»;
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione  e  di  sviluppo»
(convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,  della
legge 4 aprile 2012 n. 35) e, in particolare, l'art.  8,  concernente
l'invio, esclusivamente per via  telematica,  delle  domande  per  la
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
pubbliche amministrazioni centrali;
    Visto l'art.  2,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, e successive modificazioni,  che
ha previsto che «le disposizioni recate dal presente regolamento  non
trovano applicazione alle procedure di reclutamento e  per  l'accesso
ai ruoli del personale militare delle Forze armate,  delle  Forze  di
polizia a ordinamento militare o civile e  del  Corpo  nazionale  dei
Vigili del fuoco da destinare  ai  gruppi  sportivi  in  qualita'  di
atleti o di istruttori»;
    Considerata la restituzione ai servizi ordinari degli atleti  che
hanno cessato l'attivita' agonistica nell'anno in corso;
    Attesa la necessita' di bandire un concorso pubblico, per titoli,
per l'assunzione di trenta atleti da  assegnare  ai  gruppi  sportivi
«Polizia di Stato - Fiamme Oro», da inquadrare nel ruolo degli agenti
ed assistenti della Polizia di Stato;

                              Decreta:

                               Art. 1

                          Posti a concorso

    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per  l'assunzione
di 30 atleti da assegnare ai gruppi  sportivi  «Polizia  di  Stato  -
Fiamme  Oro»,  che  saranno  inquadrati  nel  ruolo  degli  agenti  e
assistenti della Polizia di Stato.
    2. Il predetto concorso e' riservato ad atleti,  riconosciuti  di
interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o
dalle Federazioni sportive  nazionali,  che  siano  in  possesso  dei
requisiti previsti per l'accesso al ruolo degli agenti ed  assistenti
della Polizia di Stato e di almeno uno dei titoli  sportivi  elencati
all'art. 8 del presente bando.
    3. I trenta posti messi a concorso, per l'accesso alla  qualifica
iniziale del suddetto ruolo agenti  e  assistenti  della  Polizia  di
Stato, sono ripartiti come segue:
      n.  1  atleta,  di  sesso  femminile,  disciplina   arrampicata
sportiva; Cod. AR01 (Federazione Arrampicata Sportiva Italiana);
      n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina  atletica  leggera,
specialita' 100 metri ad ostacoli; Cod. AL01 (Federazione Italiana Di
Atletica Leggera);
      n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina  atletica  leggera,
specialita' 400 metri  piani;  Cod.  AL02  (Federazione  Italiana  Di
Atletica Leggera);
      n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina ciclismo su  pista,
specialita' inseguimento a squadre; Cod. CP01 (Federazione Ciclistica
Italiana);
      n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina ciclismo su  pista,
specialita'   inseguimento   individuale   ed   omnium;   Cod.   CP02
(Federazione Ciclistica Italiana);
      n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina lotta,  specialita'
lotta femminile, categoria olimpica 62  Kg;  Cod.  LO01  (Federazione
Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali);
      n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina karate,  specialita'
kata' individuale; Cod. KA01 (Federazione Italiana Judo Lotta  Karate
Arti Marziali);
      n.  1  atleta,  di  sesso  maschile,  disciplina  motociclismo,
specialita' enduro; Cod. MT01 (Federazione Motociclistica Italiana);
      n. 2 atleti, di sesso maschile, disciplina  nuoto,  specialita'
400 metri stile libero; Cod. NU01 (Federazione Italiana Nuoto);
      n. 1 atleta, di  sesso  maschile,  disciplina  nuoto  in  acque
libere, distanza 25 km; Cod. NU02 (Federazione Italiana Nuoto);
      n. 1 atleta, di  sesso  maschile,  disciplina  nuoto  in  acque
libere; distanza 5 km; Cod. NU03 (Federazione Italiana Nuoto);
      n.   2   atleti,   di   sesso   femminile,   disciplina   nuoto
sincronizzato,  specialita'  solo  e  duo;  Cod.  NU04   (Federazione
Italiana Nuoto);
      n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina  pallanuoto,  ruolo
attaccante; Cod. PN01 (Federazione Italiana Nuoto);
      n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina  pallanuoto,  ruolo
portiere; Cod. PN02 (Federazione Italiana Nuoto);
      n.  1  atleta,  di  sesso  maschile,   disciplina   pattinaggio
velocita'  su  ghiaccio,   specialita'   pista   lunga;   Cod.   PA01
(Federazione Italiana Sport del Ghiaccio);
      n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina pugilato, categoria
51 Kg; Cod. PU01 (Federazione Pugilistica Italiana);
      n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina pugilato,  categoria
64 Kg; Cod. PU02 (Federazione Pugilistica Italiana);
      n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina pugilato, categoria
64 Kg; Cod. PU03 (Federazione Pugilistica Italiana);
      n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina rugby  a  15,  ruolo
pilone destro nr. 3; Cod. RU01 (Federazione Italiana Rugby);
      n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina rugby  a  15,  ruolo
terza centro nr. 8; Cod. RU02 (Federazione Italiana Rugby);
      n.  1  atleta,  di   sesso   femminile,   disciplina   scherma,
specialita' fioretto; Cod. SC01 (Federazione Italiana Scherma);
      n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina scherma, specialita'
fioretto; Cod. SC02 (Federazione Italiana Scherma);
      n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina scherma, specialita'
spada; Cod. SC03 (Federazione Italiana Scherma);
      n. 1 atleta, di sesso femminile o  maschile,  disciplina  sport
equestri, specialita' salto ostacoli; Cod. EQ01 (Federazione Italiana
Sport Equestri);
      n.  1  atleta,  di   sesso   femminile,   disciplina   surfing,
specialita' olimpica surf shortboard; Cod. ST01 (Federazione Italiana
Sci Nautico e Wakeboard);
      n. 1 atleta, di  sesso  femminile,  disciplina  tiro  a  segno,
specialita' pistola a 10 metri e pistola sportiva; Cod. TS01  (Unione
Italiana Tiro a Segno);
      n. 1  atleta,  di  sesso  maschile,  disciplina  tiro  a  volo,
specialita' fossa olimpica e fossa olimpica  mixed  team;  Cod.  TV01
(Federazione Italiana Tiro al Volo);
      n.  1  atleta,  di  sesso  femminile,   disciplina   triathlon,
specialita'  triathlon  olimpico  e  triathlon  sprint;   Cod.   TR01
(Federazione Italiana Triathlon).
    4. Nel caso in  cui  i  posti  previsti  per  una  o  piu'  delle
discipline/specialita'  sopra  indicate  non  risultassero   coperti,
l'Amministrazione potra' assegnarli ad  altra  disciplina/specialita'
tra quelle indicate al precedente comma 3.

                               Art. 2

                     Requisiti per l'ammissione

    1. Per l'ammissione al concorso  i  candidati  devono  essere  in
possesso, alla data di scadenza  del  termine  per  la  presentazione
della domanda di partecipazione al concorso, dei seguenti requisiti:
      a) cittadinanza italiana;
      b) godimento dei diritti civili e politici;
      c) aver compiuto il 17° anno di eta' e non aver compiuto il 35°
anno di eta';
      d)  possedere  le  qualita'  morali  e  di  condotta   previste
dall'art. 26 della citata legge n. 53/1989;
      e) titolo di studio di diploma di scuola  secondaria  di  primo
grado o equipollente;
      f)  essere  stati  riconosciuti  da  parte  del  CONI  o  dalle
Federazioni sportive nazionali  atleta  di  interesse  nazionale  ed,
inoltre, essere  in  possesso  di  almeno  uno  dei  titoli  sportivi
elencati all'art. 8 del presente bando;
      g) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale  al  servizio  di
polizia  in  conformita'  alle  disposizioni  contenute  nel  decreto
ministeriale n. 198/2003, in quanto compatibili ai sensi dell'art.  6
del decreto del Presidente della Repubblica n. 393/2003;
      h) non essere stati dichiarati obiettori  di  coscienza  ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8
luglio  1998,  n.  230,  a  meno  che  abbiano  presentato   apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status  di  obiettore  di
coscienza, ai sensi della normativa vigente.
    2. I suddetti requisiti devono essere mantenuti  fino  alla  data
dell'immissione nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di
Stato, escluso quello dell'eta'.
    3. Non sono ammessi al concorso coloro che  siano  stati  espulsi
dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati  o  destituiti
da  pubblici  uffici,   dispensati   dall'impiego   per   persistente
insufficiente rendimento, ovvero decaduti  dall'impiego  statale,  ai
sensi dell'art.  127,  primo  comma,  lettera  d),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' coloro che
abbiano riportato una condanna  a  pena  detentiva  per  delitto  non
colposo  o  siano  stati  sottoposti  a  misure  di  sicurezza  o  di
prevenzione.
    4.  L'Amministrazione  provvedera'  d'ufficio  ad  accertare   il
requisito della condotta e delle  qualita'  morali  dei  candidati  e
quelli dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di
polizia, nonche' le cause di risoluzione di  precedenti  rapporti  di
pubblico impiego.
    5.  L'Amministrazione  provvedera',  altresi',  ad  accertare  il
possesso dei titoli sportivi di cui al precedente  comma  1,  lettera
f), al fine di verificare la sussistenza dei requisiti indispensabili
per la partecipazione al concorso.
    6. I candidati,  nelle  more  della  verifica  del  possesso  dei
requisiti, partecipano alla procedura concorsuali «con riserva».
    7. L'esclusione dal concorso, per  difetto  di  uno  o  piu'  dei
requisiti prescritti, sara' disposta in qualunque momento con decreto
del Capo della Polizia - direttore generale della Pubblica Sicurezza.

                               Art. 3

                      Domanda di partecipazione

    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e trasmessa entro il  termine  perentorio  di  trenta  giorni  -  che
decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica   italiana   -
utilizzando  esclusivamente  la  procedura  informatica   disponibile
all'indirizzo   https://concorsionline.poliziadistato.it   (dove   si
dovra'  cliccare  sull'icona  «Concorso  pubblico»).  A  quest'ultima
procedura  informatica,  il  candidato  potra'  accedere  tramite  il
Sistema Pubblico  di  Identita'  Digitale  (SPID),  con  le  relative
credenziali (username e password), che  dovra'  previamente  ottenere
rivolgendosi  a  uno  degli  identity  provider  accreditati   presso
l'Agenzia per l'Italia  Digitale  (A.G.I.D.),  come  da  informazioni
presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it
    2. Per i candidati minorenni  la  domanda  di  partecipazione  al
concorso dovra' essere presentata con le modalita' sopra indicate  da
uno dei genitori, purche' esercente la  potesta'  genitoriale,  o  in
mancanza di questi ultimi, dal tutore del minore.
    Entro il termine perentorio di dieci giorni  dalla  scadenza  del
termine per la presentazione della domanda, i genitori del  candidato
minorenne  dovranno  sottoscrivere  ed  inviare   all'indirizzo   PEC
dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it  secondo   le   istruzioni
pubblicate sul sito, in formato PDF, l'autorizzazione  all'assunzione
(All. 1), con copia fronte/retro dei loro documenti di identita'.
    3. Qualora  il  candidato  volesse  modificare  la  domanda  gia'
trasmessa, la dovra' annullare per inviarne una nuova versione, entro
il termine perentorio  indicato  al  comma  1.  In  ogni  caso,  alla
scadenza del predetto termine perentorio, il sistema informatico  non
ricevera' piu' dati.
    4. I candidati, o chi per essi se minorenni, dovranno  dichiarare
nella domanda:
      a) il cognome ed  il  nome;  le  candidate  coniugate  dovranno
indicare esclusivamente il cognome da nubile;
      b) il luogo e la data di nascita;
      c) il codice fiscale;
      d) il possesso della cittadinanza italiana;
      e) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito
e  l'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata   (PEC)   a   lui
personalmente  intestata  dove  intende  ricevere  le   comunicazioni
relative al concorso;
      f) l'iscrizione alle liste elettorali, ovvero il  motivo  della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
      g) di non aver a proprio carico condanne penali anche ai  sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale, procedimenti  penali  o
per l'applicazione  di  misure  di  sicurezza  o  di  prevenzione,  o
comunque precedenti penali iscrivibili nel casellario  giudiziale  ai
sensi dell'art. 3 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
novembre  2002,  n.  313.  In  caso  contrario  il  candidato  dovra'
precisare la data di ogni provvedimento e l'Autorita' Giudiziaria che
lo ha emanato o presso la quale pende il procedimento;
      h) il titolo di studio, con l'indicazione dell'Istituto che  lo
ha rilasciato e della data in cui e' stato conseguito;
      i) per il candidato di sesso maschile la posizione nei riguardi
degli obblighi di leva, specificando, se nato entro il 1985,  di  non
essere obiettore di coscienza ammesso  a  prestare  servizio  civile,
oppure di avere rinunciato formalmente allo status di obiettore;
      j) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti  di
pubblico impiego, specificando se siano  stati  espulsi  dalle  Forze
armate, dai Corpi militarmente organizzati,  destituiti  da  pubblici
uffici,  o  dispensati  dall'impiego  per  persistente  insufficiente
rendimento, oppure decaduti dall'impiego,  ai  sensi  dell'art.  127,
primo comma, lettera d), del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 3/1957;
      k) l'eventuale possesso  dei  titoli  di  preferenza,  indicati
all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica,  n.
487/1994,  ove  compatibili,  nonche'  all'art.  73,  comma  14,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in  legge  20  agosto
2013, n. 98;
      l) il codice relativo alla disciplina/specialita' sportiva  per
la quale si concorre;
      m) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
    5. Il candidato dovra' comunicare tempestivamente ogni  eventuale
variazione di residenza, del proprio recapito e  il  nuovo  indirizzo
PEC, dichiarato nella domanda, presso il quale  intende  ricevere  le
comunicazioni relative al concorso. A tal fine, l'interessato  dovra'
inviare detta comunicazione, unitamente a copia  fronte/retro  di  un
valido documento d'identita', in formato PDF, al  seguente  indirizzo
di             posta             elettronica             certificata:
dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it
    6.  La  domanda  di  partecipazione  e'  limitata  ad  una   sola
disciplina/specialita' scelta tra  quelle  elencate  all'art.  1  del
presente bando, che dovra' essere indicata dai  candidati  attraverso
gli appositi codici di riferimento.
    7.   I   candidati    dovranno    inviare    all'indirizzo    PEC
dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it  secondo   le   istruzioni
pubblicate sul sito, entro la  data  di  scadenza  della  domanda  di
partecipazione al concorso, i seguenti documenti in formato PDF:
      l'attestazione debitamente compilata dalla Federazione Sportiva
Nazionale interessata (All.2),  controfirmata  per  presa  visione  e
conferma dagli interessati, sulla quale  saranno  indicati  i  titoli
sportivi, tra quelli elencati al successivo art. 8, che intendano far
valere ai fini della determinazione del punteggio  di  merito.  Nella
citata attestazione la Federazione dovra', altresi',  indicare  se  i
candidati  siano  attualmente  riconosciuti  «atleta   di   interesse
nazionale». Il mancato  invio  della  suddetta  attestazione  con  le
modalita' ed entro i termini sopraindicati  comportera'  l'esclusione
dalla procedura concorsuale;
      eventuali  titoli  di  studio  e  abilitazioni   professionali,
indicati nell'art. 8, comma 2, lettere a) e b), che  potranno  essere
prodotti  anche  mediante   idonea   dichiarazione   sostitutiva   di
certificazione (All.3);
      eventuale attestato di tecnico specialista  sportivo,  indicato
nel successivo art.  8,  comma  2,  lettera  c),  che  potra'  essere
prodotto  anche  mediante   idonea   dichiarazione   sostitutiva   di
certificazione (All.4).
    8. I titoli di  preferenza  non  dichiarati  espressamente  nella
domanda di partecipazione al concorso non saranno  valutati  ai  fini
della formazione della graduatoria finale di merito.
    9. L'Amministrazione non sara' responsabile qualora  i  candidati
non ricevano le  comunicazioni  inoltrate  a  causa  di  inesatte  od
incomplete indicazioni dell'indirizzo o  recapito  da  loro  fornito,
oppure  di  mancata   o   tardiva   comunicazione   del   cambiamento
dell'indirizzo o recapito.

                               Art. 4

                 Produzione dei titoli di preferenza

    1. Ai fini della formazione delle graduatorie finali di merito  i
candidati che, ai sensi dell'art.  3,  comma  4,  lettera  k),  nella
domanda abbiano dichiarato il  possesso  dei  titoli  di  preferenza,
dovranno far pervenire a questa  Amministrazione,  entro  il  termine
perentorio di venti giorni  dalla  data  di  scadenza  del  bando  di
concorso, la certificazione  comprovante  il  possesso  degli  stessi
titoli, o dichiarazione sostitutiva ex decreto del  Presidente  della
Repubblica  n.  445/2000  (All.  5),  a   pena   del   loro   mancato
riconoscimento ai fini della formazione della graduatoria.
    2. Tale certificazione, o la  dichiarazione  sostitutiva,  dovra'
essere        trasmessa         via         PEC         all'indirizzo
dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it  secondo   le   istruzioni
pubblicate sul sito, unitamente a copia  fronte/retro  di  un  valido
documento d'identita', in formato PDF.

                               Art. 5

                  Fasi di svolgimento del concorso

    1. Il concorso si articola nelle seguenti fasi:
      a) accertamenti psico-fisici;
      b) accertamenti attitudinali;
      c) valutazione titoli sportivi e di cultura.
    2. La Commissione esaminatrice procedera'  alla  valutazione  dei
titoli  posseduti  dai   soli   candidati   risultati   idonei   agli
accertamenti previsti alle lettere a) e b) del precedente comma.

                               Art. 6

                      Commissione esaminatrice

    1. La Commissione esaminatrice del concorso e' presieduta  da  un
funzionario della Polizia di Stato  con  qualifica  non  inferiore  a
Dirigente Superiore e composta  dal  Direttore  dell'Ufficio  per  il
coordinamento delle attivita' dei gruppi sportivi «Polizia di Stato -
Fiamme  Oro»  del  Dipartimento  della  Pubblica  Sicurezza,  da   un
funzionario della Direzione Centrale per le Risorse  Umane  e  da  un
funzionario del CONI.
    2. Le funzioni di segretario sono svolte da  un  appartenente  al
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un appartenente  ai
ruoli del comparto Ministeri di livello corrispondente.
    3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti di
uno dei componenti o del segretario della  Commissione,  puo'  essere
prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu'
segretari  supplenti,  da  effettuarsi  con  lo  stesso  decreto   di
costituzione  della  Commissione  esaminatrice   o   con   successivo
provvedimento.

                               Art. 7

    Accertamenti dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale

    1. I candidati saranno  convocati  per  i  previsti  accertamenti
psico-fisici  ed  attitudinali  mediante  avviso   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami» - del 21 dicembre 2018. Tale comunicazione  avra'
valore di notifica a tutti gli effetti.
    2. I candidati  dovranno  presentarsi  ai  suddetti  accertamenti
muniti di un documento di riconoscimento  in  corso  di  validita'  e
dell'attestazione compilata dalla Federazione Nazionale (All.2).
    3. Gli stessi candidati dovranno altresi' presentare la  seguente
documentazione sanitaria, a pena di esclusione dal concorso,  recante
data non anteriore a tre mesi  rispetto  a  quella  fissata  per  gli
accertamenti psico-fisici:
      a)  certificato  anamnestico,  come  da  modello  allegato   al
presente bando (All.6), sottoscritto dal medico  di  fiducia  di  cui
all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e  dall'interessato,
con particolare  riferimento  alle  infermita'  pregresse  o  attuali
indicate nel decreto del Ministro dell'interno  30  giugno  2003,  n.
198. Il candidato potra' produrre accertamenti clinici o  strumentali
inerenti alle  pregresse  patologie  ritenuti  utili  ai  fini  della
valutazione medico-legale;
      b) esame audiometrico tonale ed E.C.G. con visita cardiologica,
da effettuarsi presso una struttura pubblica  o  accreditata  con  il
S.S.N. con l'indicazione del codice identificativo regionale;
      c) esami  ematochimici  da  effettuarsi  presso  una  struttura
pubblica o accreditata con il S.S.N., con  l'indicazione  del  codice
identificativo regionale:
        1 - esame emocromocitometrico con formula;
        2 - esame chimico e microscopico delle urine;
        3 - creatininemia;
        4 - gamma GT;
        5 - glicemia;
        6 - GOT (AST);
        7 - GPT (ALT);
        8 - HbsAg;
        9 - Anti HbsAg;
        10 - Anti Hbc;
        11 - Anti HCV;
        12 - uno tra i seguenti test: TINE  test,  intradermoreazione
di Mantoux, Quantiferon test.
    4. I concorrenti saranno sottoposti agli  accertamenti  fisici  e
psichici a cura di una Commissione composta  da  un  primo  dirigente
medico, che la presiede, e da quattro medici della Polizia di  Stato,
con qualifica non inferiore a medico principale.  A  tal  fine,  sono
previsti un esame clinico generale del candidato e prove  strumentali
e di laboratorio.
    5.  I  candidati  risultati  idonei  ai   suddetti   accertamenti
psico-fisici saranno sottoposti  agli  accertamenti  attitudinali  da
parte di una Commissione di  selettori  composta  da  un  funzionario
della Polizia di Stato, appartenente al ruolo  degli  psicologi,  con
qualifica non inferiore a primo dirigente tecnico, che la presiede, e
da quattro funzionari della  Polizia  di  Stato,  con  qualifica  non
inferiore a direttore tecnico principale  del  ruolo  psicologi  o  a
commissario capo,  in  possesso  dell'abilitazione  professionale  di
perito  selettore  attitudinale.  Le  funzioni  di  segretario  della
predetta Commissione sono svolte da un appartenente  al  ruolo  degli
ispettori della Polizia di Stato  o  qualifica  equiparata  o  da  un
appartenente ai ruoli dell'Amministrazione  civile  dell'interno  con
qualifica  equiparata,  in  servizio  presso  il  Dipartimento  della
Pubblica Sicurezza.
    6. I suddetti accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare
l'idoneita' del candidato allo svolgimento dei compiti  connessi  con
l'attivita'  propria  del  ruolo  e  della  qualifica  da  rivestire.
Consistono in una serie di test, predisposti da istituti  pubblici  o
privati specializzati, sia collettivi che individuali, approvati  con
decreto, nonche' in un colloquio con  un  componente  della  suddetta
Commissione. Su richiesta del selettore, la Commissione puo' disporre
la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso  in  cui  i
test  siano  positivi,  ma  il  colloquio  sia  risultato   negativo,
quest'ultimo sara'  ripetuto  in  sede  collegiale.  All'esito  delle
prove, la Commissione si esprimera' sull'idoneita' del candidato.
    7. I giudizi delle Commissioni per l'accertamento  dell'idoneita'
psico-fisica   ed   attitudinale   sono   definitivi   e   comportano
l'esclusione dal concorso in caso di inidoneita' del candidato.
    8. I candidati che non si siano presentati nel luogo, nel  giorno
e nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti saranno esclusi  dal
concorso con decreto del Capo  della  Polizia  -  Direttore  generale
della Pubblica Sicurezza.

                               Art. 8

                          Titoli valutabili

    1. La Commissione esaminatrice valutera' esclusivamente i  titoli
sportivi certificati dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali,
acquisiti nei dodici mesi precedenti la  data  di  pubblicazione  del
presente  bando,  che  devono  corrispondere  a  quelli  di   seguito
elencati:
      a) Campione  olimpico;  secondo  classificato  alle  Olimpiadi;
terzo classificato alle Olimpiadi; record  olimpico;  finalista  alle
Olimpiadi; partecipazione alle Olimpiadi: fino a punti 30.
      b)  Campione  mondiale;  secondo  classificato  al   campionato
mondiale; terzo classificato al campionato mondiale; record mondiale;
finalista  al  campionato  mondiale;  partecipazione  al   campionato
mondiale: fino a punti 25.
      c) Vincitore di coppa  del  mondo;  secondo  classificato  alla
coppa del mondo; terzo classificato alla coppa del  mondo;  finalista
alla coppa del mondo; partecipazione alla coppa  del  mondo:  fino  a
punti 20.
      d)  Campione  europeo;  secondo  classificato   al   campionato
europeo; terzo classificato al campionato  europeo;  record  europeo;
finalista  al  campionato  europeo;  partecipazione   al   campionato
europeo: fino a punti 15.
      e) Primo, secondo e terzo posto alle Universiadi, ai Giochi del
Mediterraneo o ai Campionati Mondiali militari (CISM): fino  a  punti
12.
      f)  Campione  italiano  assoluto;   secondo   classificato   al
campionato  italiano  assoluto;  terzo  classificato  al   campionato
italiano assoluto;  record  italiano  assoluto;  Campionato  italiano
assoluto: classificato dal quarto al sesto; dal settimo al nono;  dal
decimo al dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo posto:  fino  a
punti 12.
      g) Campione italiano  di  categoria;  secondo  classificato  al
campionato italiano di categoria; terzo  classificato  al  campionato
italiano di  categoria;  record  italiano  di  categoria;  Campionato
italiano di categoria: classificato dal quarto al sesto; dal  settimo
al nono; dal decimo al dodicesimo; dal  tredicesimo  al  quindicesimo
posto: fino a punti 10.
      h) Componente la squadra  nazionale  assoluta -  convocato  per
competizioni  ufficiali  -   oltre   venticinque   convocazioni;   da
venticinque  convocazioni  a  scalare  fino  ad  un  minimo  di   una
convocazione: fino a punti 10.
      i) Componente la squadra nazionale di categoria - convocato per
competizioni   ufficiali -   oltre   venticinque   convocazioni;   da
venticinque  convocazioni  a  scalare  fino  ad  un  minimo  di   una
convocazione: fino a punti 8.
      j) Graduatoria federale nazionale  assoluta:  classificato  dal
primo al quarantesimo posto: fino a punti 10.
      k) Graduatoria federale nazionale  di  categoria:  classificato
dal primo al quarantesimo posto: fino a punti 8.
      l) Partecipazione al campionato nazionale di rugby  serie  «TOP
12»  (gia'  «Eccellenza»)   o   oltre   ventiquattro   presenze;   da
ventiquattro presenze a scalare fino ad un minimo  di  una  presenza:
fino a punti 10.
      m) Partecipazione al campionato nazionale  di  rugby  serie  A:
oltre ventiquattro presenze; da ventiquattro presenze a scalare  fino
ad un minimo di una presenza: fino a punti 6.
    2. La suddetta Commissione esaminatrice  valutera',  altresi',  i
seguenti titoli di studio e abilitazioni professionali:
      a) 1. diploma di laurea: punti 2;
      2. corso di specializzazione post-laurea: punti 0,5;
      3. abilitazione all'esercizio della professione: punti 0,5;
      b) diploma di scuola secondaria di secondo grado: punti 1;
      c) attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1.
    I punteggi previsti alla lettera a) punto 1 ed  alla  lettera  b)
non sono cumulabili tra loro.
    3. La valutazione dei  titoli  di  cui  ai  commi  precedenti  e'
limitata a quelli posseduti alla data di scadenza del  termine  utile
per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
    4. I titoli valutati ed i relativi  punteggi  sono  riportati  su
apposite schede individuali, sottoscritte dal Presidente e da tutti i
componenti della Commissione, e costituiscono parte integrante  degli
atti del concorso.
    5. La Commissione del concorso predetermina gli ulteriori criteri
necessari per la valutazione dei titoli  di  cui  all'art.  8  e  per
l'attribuzione dei relativi punteggi.

                               Art. 9

                             Graduatorie

    1. La Commissione esaminatrice formera' le graduatorie di  merito
relative alle singole discipline/specialita' sportive, sulla base del
punteggio finale attribuito a ciascun candidato.
    2. A parita' di merito, saranno applicate le preferenze  previste
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.

                               Art. 10

                      Pubblicazione graduatorie

    1. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale  della
Pubblica Sicurezza -  saranno  approvate  le  graduatorie  di  merito
relative alle singole discipline/specialita' sportive, sulla base dei
punteggi complessivi attribuiti ai candidati in sede  di  valutazione
dei titoli. Con lo stesso  decreto  sara'  approvata  la  graduatoria
finale dei vincitori. Le graduatorie del concorso saranno  pubblicate
nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero  dell'interno  e
di tale pubblicazione  verra'  data  notizia  mediante  avviso  nella
Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica   italiana.   Gli    stessi
provvedimenti  saranno  consultabili  anche  sul  sito  istituzionale
www.poliziadistato.it

                               Art. 11

                          Nomina vincitori

    1. I vincitori del concorso saranno nominati allievi agenti della
Polizia di Stato ed ammessi alla frequenza del  prescritto  corso  di
formazione.
    2. Coloro che non si presenteranno,  senza  giustificato  motivo,
nella sede  e  nel  termine  loro  assegnato  per  la  frequenza  del
prescritto corso di formazione,  saranno  dichiarati  decaduti  dalla
nomina.

                               Art. 12

                   Trattamento dei dati personali

    1. I dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti  per
le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati mediante una
banca  dati  automatizzata   presso   il   Ministero   dell'interno -
Dipartimento della Pubblica Sicurezza -  Direzione  centrale  per  le
risorse umane - Ufficio attivita' concorsuali.
    2. I medesimi dati potranno essere comunicati  esclusivamente  ad
amministrazioni o enti  pubblici  interessati  allo  svolgimento  del
concorso o della posizione giuridico-economica dei candidati.
    3. Si applicano in proposito, anche ai  fini  dell'esercizio  dei
diritti  riservati  agli  interessati  nei  confronti  del  Ministero
dell'interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza  responsabile,  le
previsioni di cui al decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,
cosi' come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
    4. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi  da
parte dei partecipanti al concorso, ai sensi della normativa vigente,
potranno  essere  trasmesse  a  mezzo  PEC  all'indirizzo  di   posta
elettronica certificata dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it

                               Art. 13

                     Provvedimenti di autotutela

    1. Il Capo della  Polizia -  Direttore  generale  della  Pubblica
Sicurezza,  per  comprovate  esigenze  di  interesse  pubblico,  puo'
revocare o annullare il presente  bando,  sospendere  o  rinviare  le
prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche'  differire
o  contingentare  l'ammissione  dei  vincitori  alla  frequenza   del
prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare
comunicazione con avviso pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie  speciale  «Concorsi  ed  esami».  Gli
stessi   provvedimenti   saranno   consultabili   anche   sul    sito
istituzionale www.poliziadistato.it

                               Art. 14

                          Avvertenze finali

    1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami»  -
ulteriori comunicazioni, provvedimenti  e  disposizioni  inerenti  al
presente bando di concorso saranno pubblicati sul sito  istituzionale
www.poliziadistato.it con valore di notifica ai candidati.
    2. Il presente decreto e i suoi sei allegati, che ne  sono  parte
integrante,  saranno  pubblicati  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
    3. Avverso il presente decreto e' ammesso  ricorso  al  Tribunale
amministrativo regionale entro sessanta  giorni  o,  in  alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi
giorni dalla suddetta pubblicazione.
      Roma, 8 novembre 2018

                                              Il Capo della Polizia 
                                                Direttore generale   
                                             della Pubblica Sicurezza
                                                    Gabrielli       

                                                             Allegato


              Parte di provvedimento in formato grafico



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