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giovedì 27 dicembre 2018

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 4 dicembre 2018 Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate - anno 2019. (18A08376) (GU n.299 del 27-12-2018)



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 4 dicembre 2018
Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione  stradale
fuori dai centri abitati per i veicoli  con  massa  superiore  a  7,5
tonnellate - anno 2019. (18A08376)
(GU n.299 del 27-12-2018)



                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI

  Visto l'art. 6, comma 1, del nuovo codice della  strada,  approvato
con  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e  successive
modificazioni;
  Viste le relative disposizioni attuative contenute nell'art. 7  del
regolamento di esecuzione e di  attuazione  del  nuovo  codice  della
strada, approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che disciplina  le
limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai  centri  abitati
in particolari giorni e per particolari veicoli;
  Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con la
legge n. 130 del 16 novembre 2018  che,  a  seguito  del  crollo  del
viadotto Polcevera, ha introdotto specifiche misure compensative  per
la mobilita' della citta' di Genova ed in particolare per il  settore
dell'autotrasporto;
  Considerato che, al fine di garantire in via  prioritaria  migliori
condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei  periodi  di
maggiore intensita' della stessa, si  rende  necessario  limitare  la
circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e  dei  complessi
di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima
autorizzata superiore a 7,5 t;
  Considerato che, per le stesse  motivazioni,  si  rende  necessario
limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli  adibiti
a trasporti eccezionali nonche' dei  veicoli  che  trasportano  merci
pericolose ai sensi dell'art. 168, commi 1  e  4,  del  nuovo  codice
della strada;
  Considerato che, al fine di rendere piu' agevole l'attuazione delle
suddette  limitazioni  sia  da  parte  degli  operatori  addetti   al
trasporto  sia  degli  addetti  al  controllo  su  strada  sia  delle
autorita' preposte al rilascio delle  autorizzazioni  in  deroga,  si
rende necessario fornire indicazioni esplicite ed esaustive  su  tali
limitazioni;
  Vista la nota del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli
affari generali ed il personale n. 7919 del 29 novembre 2018;

                              Decreta:

                               Art. 1


                  Oggetto e ambito di applicazione

  1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 6, comma 1  del  decreto
legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 del nuovo codice  della  strada
(di seguito C.d.S.), disciplina i divieti di circolazione dei veicoli
adibiti per il  trasporto  di  cose,  di  massa  complessiva  massima
autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane,  nei  giorni
festivi e in altri giorni dell'anno 2019 particolarmente critici  per
la circolazione stradale, indicati nell'art. 2.
  2. Il calendario dei divieti di cui  all'art.  2  si  applica  agli
autoveicoli, adibiti al trasporto di cose, di  cui  all'art.  54  del
C.d.S., nonche' alle macchine agricole di cui all'art. 57 del C.d.S.
  3. Il calendario dei divieti di cui all'art. 2 si applica  altresi'
ai  veicoli   eccezionali   e   ai   trasporti   in   condizioni   di
eccezionalita', anche se non adibiti al trasporto di cose, seppur  in
possesso dell'autorizzazione di cui  al  comma  6  dell'art.  10  del
C.d.S.
  4. Le posticipazioni di  cui  agli  articoli  3,  4,  5  e  13,  si
applicano a  condizione  che  l'arrivo  dall'estero  o  al  porto  si
verifichi nel giorno di divieto.
  5. Le agevolazioni di cui agli articoli 3, 4, 5  e  6,  nonche'  le
esenzioni di cui agli articoli  7  e  8,  si  applicano  altresi'  ai
veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni  di  eccezionalita',
salvo diverse prescrizioni eventualmente imposte nelle autorizzazioni
rilasciate ai sensi dell'art. 10, comma 6, del C.d.S.
  6. Il calendario dei divieti di cui all'art. 2 si applica anche  ai
trattori stradali, quando viaggiano isolati, per i quali, ai fini del
presente decreto, la massa di riferimento e' la tara, ovvero la massa
complessiva a pieno carico decurtata del massimo carico sulla ralla.
  7. Il presente decreto,  con  le  modalita'  di  cui  all'art.  12,
disciplina il trasporto delle merci pericolose anche  per  limiti  di
massa inferiori alla soglia delle 7,5 t di cui al comma 1.
                               Art. 2


                       Calendario dei divieti

  1. E' vietata la circolazione dei veicoli di cui  all'art.  1,  nei
giorni festivi e negli altri particolari  giorni  dell'anno  2019  di
seguito elencati:

              Parte di provvedimento in formato grafico

                               Art. 3


            Agevolazioni per i veicoli da/verso l'estero

  1.  Per  i  veicoli  provenienti  dall'estero,  muniti  di   idonea
documentazione attestante l'origine del viaggio e di destinazione del
carico,  l'orario  di  inizio  del  divieto  di  cui  all'art.  2  e'
posticipato di ore quattro.
  2. Per i veicoli provenienti dall'estero con  un  solo  conducente,
qualora  il  periodo  di  riposo  giornaliero,  come   previsto   dal
regolamento CE n.  561/2006  e  successive  modifiche,  termini  dopo
l'inizio del divieto di cui all'art. 2, il posticipo di cui al  comma
1 decorre dal termine del periodo di riposo.
  3.  Per  i   veicoli   diretti   all'estero,   muniti   di   idonea
documentazione attestante la destinazione  del  carico,  l'orario  di
termine del divieto di cui all'art. 2 e' anticipato di ore due.
  4. Ai  fini  dell'applicazione  dei  commi  precedenti,  i  veicoli
provenienti dalla  Repubblica  di  San  Marino  e  dalla  Citta'  del
Vaticano,  o  diretti  negli  stessi,  sono  assimilati  ai   veicoli
provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.
                               Art. 4


           Agevolazioni per i veicoli da/verso la Sardegna

  1. Per i veicoli  provenienti  dalla  Sardegna,  muniti  di  idonea
documentazione attestante l'origine del viaggio e di destinazione del
carico,  l'orario  di  inizio  del  divieto  di  cui  all'art.  2  e'
posticipato di ore quattro.
  2.  Per  i  veicoli  diretti   in   Sardegna   muniti   di   idonea
documentazione attestante la destinazione del  viaggio,  l'orario  di
termine del divieto di cui all'art. 2 e' anticipato di ore quattro.
  3. Per i veicoli  che  circolano  in  Sardegna,  provenienti  dalla
rimanente parte del territorio nazionale, purche'  muniti  di  idonea
documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario  di  inizio
del divieto e' posticipato di ore quattro.
  4. Per i veicoli  che  circolano  in  Sardegna,  diretti  ai  porti
dell'isola per imbarcarsi sui traghetti diretti  verso  la  rimanente
parte  del   territorio   nazionale,   purche'   muniti   di   idonea
documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di
prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco,  il  divieto  di  cui
all'art. 2 non si applica.
                               Art. 5


           Agevolazioni per i veicoli da/verso la Sicilia

  1. Per i  veicoli  che  circolano  in  Sicilia,  provenienti  dalla
rimanente  parte  del  territorio  nazionale  che  si  avvalgono   di
traghettamento, ad eccezione di  quelli  provenienti  dalla  Calabria
attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San  Giovanni,  purche'
muniti di idonea documentazione  attestante  l'origine  del  viaggio,
l'orario di inizio del divieto di cui all'art. 2  e'  posticipato  di
ore quattro.
  2. Per i  veicoli  che  circolano  in  Sicilia,  diretti  verso  la
rimanente  parte  del  territorio  nazionale  che  si  avvalgono   di
traghettamento,  ad  eccezione  di  quelli  diretti   alla   Calabria
attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San  Giovanni,  purche'
muniti  di  idonea  documentazione  attestante  la  destinazione  del
viaggio e  di  lettera  di  prenotazione  o  titolo  di  viaggio  per
l'imbarco, il divieto di cui all'art. 2 non si applica.
  3. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, per  tenere  conto  delle
difficolta' connesse con le operazioni di traghettamento da e per  la
Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San  Giovanni,
per i veicoli provenienti o diretti in  Sicilia,  purche'  muniti  di
idonea documentazione attestante  l'origine  e  la  destinazione  del
viaggio, l'orario di inizio del divieto e' posticipato di ore  due  e
l'orario di termine del divieto e' anticipato di ore due.
                               Art. 6


              Agevolazioni per il trasporto intermodale

  1. Per i veicoli diretti agli interporti  di  rilevanza  nazionale,
come definiti dalle legge 4 agosto 1990, n. 240  (Bari  -  Bologna  -
Catania - Cervignano (UD) - Jesi (AN) - Livorno - Marcianise  (CE)  -
Nola (NA) - Novara - Orte (VT) - Padova - Parma - Pescara -  Prato  -
Rivalta Scrivia (AL) - Torino - Vado Ligure (SV) - Venezia -  Verona)
ed ai terminal intermodali collocati in posizione  strategica  (Busto
Arsizio (VA), Domodossola (VB) - Melzo (MI) -  Milano  smistamento  -
Mortara (PV) - Portogruaro (VE) - Rovigo - Trento - Trieste -  Voltri
(GE)) che trasportano merci o unita' di  carico  dirette  all'estero,
purche' muniti di idonea documentazione  attestante  la  destinazione
all'estero delle merci  o  delle  unita'  di  carico,  nonche'  della
documentazione  relativa  alla  prosecuzione  del  viaggio   con   la
modalita'  ferroviaria,  l'orario  di  termine  del  divieto  di  cui
all'art. 2 e' anticipato di ore quattro.
  2. Il divieto di cui all'art.  2  non  si  applica  per  i  veicoli
impiegati in trasporti intermodali strada-mare, diretti ai porti  per
utilizzare le tratte marittime di cui  all'art.  1  del  decreto  del
Ministro dei trasporti 31 gennaio 2007,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, purche' muniti di idonea documentazione  attestante  la
destinazione del viaggio e di lettera di  prenotazione  o  titolo  di
viaggio per l'imbarco.
  3. Il divieto di cui all'art.  2  non  si  applica  per  i  veicoli
diretti o provenienti dagli aeroporti nazionali ed internazionali che
trasportano merci destinate al trasporto  aereo,  purche'  muniti  di
idonea  documentazione  attestante  il  carico  o  lo  scarico  delle
predette merci.
  4. L'anticipazione di cui al comma 1 si applica anche nel  caso  di
veicoli che trasportano unita'  di  carico  vuote  (container,  cassa
mobile, semirimorchio),  nonche'  ai  complessi  veicolari  scarichi,
destinate  all'estero  tramite  gli  stessi  interporti,   porti   ed
aeroporti,  purche'  muniti  di  idonea  documentazione  (ordine   di
spedizione) attestante la destinazione delle unita' di carico.
  5. I trattori stradali, quando viaggiano isolati, di massa  -  come
definita dall'art. 1, comma 5 - superiore a 7,5 t, possono  circolare
nei  giorni  di  divieto  solamente  nel  caso  in  cui  siano  stati
precedentemente sganciati dal semirimorchio in sede di riconsegna per
la prosecuzione del  trasporto  della  merce  attraverso  il  sistema
intermodale,  purche'  muniti  di  idonea  documentazione  attestante
l'avvenuta riconsegna, e per il solo viaggio di rientro in sede.
  6. Il divieto di cui all'art.  2  non  si  applica  per  i  veicoli
impiegati   in   trasporti   combinati    strada-rotaia    (combinato
ferroviario) o strada-mare (combinato marittimo) che rientrino  nella
definizione e nell'ambito applicativo dell'art.  1  del  decreto  del
Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001,  purche'
muniti di idonea  documentazione  attestante  la  destinazione  o  la
provenienza del carico e di prenotazione  o  titolo  di  viaggio  per
l'imbarco. La parte del tragitto iniziale o terminale  effettuata  su
strada e consentita ai sensi del presente comma non  puo'  in  nessun
caso superare i 150 km in linea d'aria dal  porto  o  dalla  stazione
ferroviaria di imbarco o di sbarco.
                               Art. 7


             Categorie dei veicoli esentati dal divieto

  1. Il divieto di cui  all'art.  2  non  trova  applicazione  per  i
veicoli appartenenti ai seguenti enti:
    a) Forze di polizia;
    b) Forze armate;
    c) Vigili del fuoco;
    d) Protezione civile;
    e) Croce Rossa Italiana;
    f) Regioni ed altri enti territoriali, anche in forma associata.
  2. Il divieto di cui all'art. 2 non trova altresi' applicazione per
i veicoli adibiti ai seguenti servizi pubblici,  anche  se  circolano
scarichi:
      a) fornitura di acqua, gas, energia elettrica;
      b) nettezza urbana e raccolta rifiuti, escluso il  servizio  di
trasporto dal centro di raccolta a quello di smaltimento  se  diverso
raccolta rifiuti e  nettezza  urbana  effettuati  con  veicoli  delle
amministrazioni comunali contrassegnati  con  la  dicitura  «Servizio
nettezza urbana», nonche' quelli che, per conto delle amministrazioni
comunali, effettuano il  servizio  di  smaltimento  rifiuti,  purche'
muniti di  apposita  documentazione  rilasciata  dall'amministrazione
comunale;
      c) pronto intervento per fognature e spurgo pozzi neri;
      d) servizi postali,  effettuati  con  veicoli  appartenenti  al
Dipartimento  per  le  comunicazioni  del  Ministero  dello  sviluppo
economico o alle Poste Italiane S.p.A.,  purche'  contrassegnati  con
l'emblema PT o  con  l'emblema  Poste  Italiane,  nonche'  quelli  di
supporto,  purche'  muniti  di  apposita  documentazione   rilasciata
dall'amministrazione delle poste e telecomunicazioni,  anche  estera,
nonche' quelli in possesso,  ai  sensi  del  decreto  legislativo  22
luglio  1999,  n.  261  e  successive   modifiche,   di   licenze   e
autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento,  se  effettuano,
durante i giorni  di  divieto,  trasporti  legati  esclusivamente  ai
servizi postali;
      e) servizi radiotelevisivi;
      f) servizi di pronto intervento e di  emergenza  connessi  alla
gestione  della  circolazione   stradale,   utilizzati   dagli   enti
proprietari e/o gestori di strade;
      g) altri servizi pubblici  finalizzati  a  soddisfare  esigenze
collettive  urgenti,  purche'   muniti   di   idonea   documentazione
comprovante la necessita'.
  3. Il divieto di cui all'art. 2 non trova altresi' applicazione per
i veicoli appartenenti alle seguenti particolari categorie, anche  se
circolano scarichi:
    a) autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;
    b) autocisterne adibite al trasporto di latte fresco;
    c) autocisterne adibite al trasporto di altri liquidi alimentari,
esclusivamente per il trasporto di latte fresco;
    d) autocisterne adibite al trasporto di alimenti per  animali  da
allevamento;
    e) autocisterne adibite al trasporto di  combustibili  liquidi  o
gassosi, destinati alla distribuzione e al consumo sia  pubblico  sia
privato;
    f) macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del C.d.S., e macchine
agricole  eccezionali  ai  sensi  dell'art.  104  del  C.d.S.,  fermi
restando la necessita' dell'autorizzazione di  cui  al  comma  8  del
medesimo art. 104, nonche'  il  divieto  di  circolazione,  ai  sensi
dell'art. 175, comma 2 del C.d.S., sulle strade classificate di  tipo
A e B ai sensi dell'art. 2 del C.d.S.
  4. Il divieto di cui all'art. 2 non trova altresi' applicazione nei
seguenti casi particolari:
    a)  per  i  veicoli  prenotati  per  ottemperare  all'obbligo  di
revisione, limitatamente ai giorni feriali, purche'  il  veicolo  sia
munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso  piu'  breve
tra la sede dell'impresa intestataria  del  veicolo  e  il  luogo  di
svolgimento delle operazioni di revisione,  escludendo  dal  percorso
tratti autostradali;
    b) per i veicoli che compiono il percorso  per  il  rientro  alle
sedi,  principale  o  secondaria,  dell'impresa  intestataria   degli
stessi, da documentare con l'esibizione di un aggiornato  certificato
di iscrizione alla Camera di  commercio,  industria  ed  artigianato,
purche' tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km
dalle  medesime  sedi  al  momento  dell'inizio  del  divieto  e  non
percorrano tratti autostradali;
  5. I veicoli di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 3 devono
essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni
di 0,50 m di base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la  lettera
«d» minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo  ben  visibile
su ciascuna delle fiancate e sul retro.
                               Art. 8


Tipologie delle merci il cui trasporto non e' assoggettato al divieto

  1. Il divieto di cui  all'art.  2  non  trova  applicazione  per  i
veicoli che  trasportano  esclusivamente  le  seguenti  tipologie  di
merci, anche se circolano scarichi:
    a) forniture destinate al  servizio  di  ristoro  a  bordo  degli
aeromobili o di motori e parti di ricambio di aeromobili;
    b) forniture di viveri o di  merci  destinate  ad  altri  servizi
indispensabili alle attivita' della marina mercantile;
    c) giornali, quotidiani e periodici;
    d) prodotti per uso medico;
    e) prodotti alimentari deperibili che devono  essere  trasportati
in regime ATP;
    f) prodotti agricoli che pur  non  richiedendo  il  trasporto  in
regime ATP,  sono  soggetti  ad  un  rapido  deperimento  e  pertanto
necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a
quelli di deposito o vendita:
      frutta fresca;
      ortaggi;
      fiori recisi;
      semi vitali non ancora germogliati;
      uova  da  cova,  con  specifica  attestazione  all'interno  del
documento di trasporto;
    g) sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali.
  2. Il divieto di cui  all'art.  2  non  trova  applicazione  per  i
veicoli che trasportano animali vivi nelle seguenti condizioni, anche
se  circolano  scarichi,  purche'  muniti  di  idonea  documentazione
attestante la necessita' del carico o scarico anche  nei  periodi  di
vigenza del divieto:
    a) pulcini destinati all'allevamento;
    b) animali vivi destinati alla macellazione;
    c) animali vivi provenienti dall'estero;
    d) animali destinati a gareggiare in  manifestazioni  agonistiche
autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore.
  3. I veicoli trasportanti le merci di cui al comma 1,  lettere  e),
f) e g), nonche' le merci di cui al comma 2,  lettere  a),  b)  e  c)
devono essere muniti di cartelli indicatori  di  colore  verde  delle
dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di altezza, con impressa in  nero
la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben
visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
                               Art. 9


         Condizioni per la circolazione in deroga al divieto

  1. Ai fini della circolazione per motivi di assoluta  e  comprovata
necessita' e  urgenza,  fatte  salve  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e ad integrazione delle eccezioni in  essi
contenute, le prefetture - uffici territoriali di Governo, a  seguito
di istanze presentate ai sensi dell'art. 10 e in base alle  procedure
contenute nell'art. 11, possono autorizzare deroghe al divieto di cui
all'art. 2, esclusivamente nei seguenti casi:
    a) trasporto di  prodotti  agricoli  diversi  da  quelli  di  cui
all'art. 8, al fine di evitarne il deterioramento, a  condizione  che
tali esigenze siano riferibili a situazioni  particolari  debitamente
documentate,    temporalmente    e    spazialmente     limitate     e
quantitativamente definite;
    b) trasporto di alimenti destinati agli  animali  da  allevamento
con veicoli diversi da quelli di cui all'art. 7, comma 3, lettera d),
al fine di consentirne il continuo approvvigionamento,  a  condizione
che  tali  esigenze  siano  riferibili   a   situazioni   particolari
debitamente documentate,  temporalmente  e  spazialmente  limitate  e
quantitativamente definite;
    c) trasporto di materiali e attrezzature diretti o provenienti da
cantieri edili per la realizzazione di opere di interesse  nazionale,
destinati a specifiche attivita'  e  lavorazioni  che,  per  le  loro
particolari  caratteristiche  o   per   le   tecnologie   utilizzate,
richiedono necessariamente un approvvigionamento o uno smaltimento in
continuo dei suddetti materiali e attrezzature;
    d) trasporto di prodotti dell'industria a ciclo continuo, qualora
i  sistemi   produttivi   e   l'organizzazione   della   filiera   di
distribuzione richiedano necessariamente l'immediato trasferimento di
tali prodotti;
    e) circolazione dei veicoli  utilizzati  per  lo  svolgimento  di
fiere  e  mercati,   a   condizione   che   sia   presentata   idonea
documentazione  attestante  la  necessita'  della  circolazione   nei
periodi di vigenza del divieto;
    f) circolazione dei veicoli  utilizzati  per  lo  svolgimento  di
spettacoli dal vivo e manifestazioni sportive, a condizione  che  sia
presentata  idonea  documentazione  attestante  la  necessita'  della
circolazione nei periodi di vigenza del divieto;
    g)  circolazione  di  veicoli  eccezionali  o  di  trasporti   in
condizioni  di  eccezionalita',  di  cui  all'art.  10  del   C.d.S.,
limitatamente a specifiche autorizzazioni per viaggi singoli  il  cui
transito non possa essere programmato al  di  fuori  del  periodo  di
vigenza del divieto, od eventualmente non possa essere interrotto;
    h) circolazione di veicoli provenienti dall'estero esclusivamente
per il raggiungimento di aree attrezzate per la  sosta  o  autoporti,
siti in prossimita' della frontiera;
    i) altri casi singoli  di  comprovata  e  assoluta  necessita'  e
urgenza di trasporti di  merci,  necessarie  a  soddisfare  emergenze
particolari e specifiche.
  2. I veicoli autorizzati alla circolazione in deroga devono  essere
muniti di cartelli indicatori di colore verde,  delle  dimensioni  di
0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero  la  lettera
«a» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben  visibile
su ciascuna delle fiancate e sul retro.
                               Art. 10


       Procedure per la richiesta di autorizzazione in deroga

  1. Qualora sussistano le condizioni di cui all'art.  9  i  soggetti
interessati possono presentare, almeno dieci giorni prima della  data
prevista per la partenza, richiesta di autorizzazione a circolare  in
deroga al divieto di cui all'art.  2,  di  norma  alla  prefettura  -
ufficio  territoriale  di  Governo  della  provincia   di   partenza,
indicando i seguenti elementi:
    a) il giorno o il periodo in cui si intende circolare,  che  deve
risultare limitato alle effettive esigenze, ovvero in particolare:
      per i prodotti agricoli, di cui all'art. 9,  comma  1,  lettera
a), il periodo previsto per la specifica campagna di raccolta;
      per le  merci  destinate  all'alimentazione  degli  animali  da
allevamento, di cui all'art. 9,  comma  1,  lettera  b),  il  periodo
necessario a risolvere la criticita' dell'approvvigionamento;
      per i cantieri edili, di cui all'art. 9, comma 1,  lettera  c),
le date di inizio e fine previste per il cantiere;
      per i prodotti dell'industria a ciclo continuo, di cui all'art.
9, comma 1, lettera d), il periodo in cui tale produzione e' prevista
ininterrottamente;
      per i veicoli  da  utilizzare  per  fiere  e  mercati,  di  cui
all'art. 9, comma 1, lettera e), il programma  degli  eventi  cui  si
intende partecipare;
      per  i  veicoli  da  utilizzare  per  spettacoli  dal  vivo   e
manifestazioni sportive, di cui all'art. 9, comma 1, lettera  f),  il
programma degli eventi cui si intende partecipare;
      per i veicoli  eccezionali  e  i  trasporti  in  condizioni  di
eccezionalita', di cui all'art. 9,  comma  1,  lettera  g),  la  data
precisa in cui e' prevista l'effettuazione del trasporto;
      per i veicoli provenienti dall'estero di cui all'art. 9,  comma
1, lettera h), la data precisa in cui e' prevista l'effettuazione del
trasporto;
      per i veicoli per i trasporti  dei  casi  particolari,  di  cui
all'art. 9, comma 1, lettera i), la data precisa in cui  e'  prevista
l'effettuazione del trasporto;
    b) la targa del veicolo, o dei veicoli qualora necessari  per  la
medesima esigenza di trasporto, di cui si chiede l'autorizzazione;
    c) le localita' di partenza e arrivo, compresi i percorsi su  cui
si intende transitare,  che  devono  essere  specificati  e  comunque
limitati;
    d) la tipologia di merce, prodotto  o  attrezzatura,  tra  quelle
previste nell'art. 9, comma 1, lettere da a) a  i),  specificando  le
motivazioni che ne determinano il trasporto in regime di deroga.
  2. La richiesta, in alternativa a quanto indicato al comma 1,  puo'
essere presentata alla prefettura - ufficio territoriale  di  Governo
nel cui territorio di competenza ha  sede  l'impresa  che  esegue  il
trasporto.
  3. Per i veicoli provenienti dall'estero, la richiesta puo'  essere
presentata alla prefettura - ufficio territoriale  di  Governo  della
provincia di  confine,  dove  ha  inizio  il  viaggio  in  territorio
italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci  o  da
una agenzia di servizi a cio' delegata  dagli  interessati;  in  tali
casi, per la concessione delle autorizzazioni la prefettura - ufficio
territoriale di Governo deve tenere conto, in particolare, oltre  che
dei comprovati motivi di urgenza e  indifferibilita'  del  trasporto,
anche della distanza della localita' di arrivo, del tipo di  percorso
e della situazione dei servizi presso le localita' di confine.
                               Art. 11


      Procedure per il rilascio dell'autorizzazione prefettizia

  1. La prefettura - ufficio territoriale di Governo che ha  ricevuto
la richiesta di autorizzazione alla circolazione in deroga al divieto
di cui all'art. 2, sentite, ove necessario,  le  altre  prefetture  -
uffici  territoriali  di  Governo  competenti  per  territorio  sullo
specifico trasporto in deroga, valutate le necessita'  e  le  urgenze
prospettate in relazione alle  condizioni  locali  e  generali  della
circolazione,  conduce  l'istruttoria  della  richiesta  in  base  ai
seguenti criteri:
    a) accertamento  della  sussistenza  dell'effettiva  esigenza  di
circolazione in  deroga  ai  divieti  e  delle  condizioni  contenute
nell'art. 9, in funzione delle specificita' dei luoghi, del contesto,
delle condizioni meteorologiche e climatiche;
    b) sussistenza di condizioni di particolare criticita'  derivanti
dalla specifica posizione geografica della Sardegna e della  Sicilia,
ed  in  particolare  dei  tempi  necessari  per  le   operazioni   di
traghettamento;
    c) verifica dell'indifferibilita' del trasporto nei giorni di non
vigenza del divieto;
    d) accertamento dell'assenza di condizioni ostative da  parte  di
soggetti terzi ed in particolare degli enti proprietari  e/o  gestori
di strade;
    e) verifica della compatibilita' del trasporto in deroga  con  le
caratteristiche delle infrastrutture stradali interessate  e  con  le
condizioni di traffico previste sulla rete stradale.
  2. Nel caso in cui la richiesta venga presentata alla prefettura  -
ufficio territoriale di Governo nel cui territorio di  competenza  ha
sede l'impresa che esegue  il  trasporto,  la  prefettura  -  ufficio
territoriale di Governo nel cui territorio ha inizio il viaggio  deve
fornire il proprio preventivo benestare.
  3. La prefettura - ufficio  territoriale  di  Governo,  al  termine
dell'istruttoria di cui al comma 1, se sussistono le  condizioni  per
la deroga, rilascia il provvedimento autorizzativo sul  quale,  oltre
alle circostanziate motivazioni, sara' indicato:
    a) l'arco temporale di validita', che deve risultare strettamente
limitato alle effettive esigenze di trasporto e che puo'  comprendere
eccezioni di date in cui persiste il divieto di circolazione;
    b) la targa del veicolo, o le  targhe  dei  veicoli,  autorizzati
alla circolazione;
    c) le localita' di partenza  e  di  arrivo,  nonche'  i  percorsi
individuati al fine di garantire le migliori condizioni di  sicurezza
della circolazione, in base alle caratteristiche della rete  stradale
ed alle situazioni di traffico, specificando eventualmente le  strade
o le aree in cui  non  e'  comunque  consentita  la  circolazione  in
deroga;
    d)  la  tipologia  di  merce,  prodotto  o  attrezzatura  per  il
trasporto dei quali e' consentita la circolazione in deroga;
    e)  l'eventuale  specifica  che  i  veicoli   possono   circolare
scarichi, unicamente nel caso in cui tale  circostanza  si  verifichi
nell'ambito  di  un  ciclo  lavorativo  che  comprenda  la  fase  del
trasporto e che  deve  ripetersi  nel  corso  della  stessa  giornata
lavorativa;
    f) la prescrizione che i veicoli autorizzati alla circolazione in
deroga devono essere muniti di cartelli indicatori di  colore  verde,
delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con  impressa
in nero la lettera «a» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in
modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
  4. Per le autorizzazioni di cui all'art. 9, comma  1,  lettera  d),
nel caso in  cui  sia  comprovata  la  continuita'  dell'esigenza  di
effettuare, da parte dello stesso soggetto, piu' viaggi in regime  di
deroga e la costanza della tipologia  dei  prodotti  trasportati,  e'
ammessa la facolta', da parte della prefettura - ufficio territoriale
di Governo, di rinnovare, anche piu' di una volta ed in ogni caso non
oltre il  termine  dell'anno  solare,  l'autorizzazione  concessa,  a
seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.
  5.  Le  prefetture  -  uffici  territoriali  di  Governo  nel   cui
territorio ricadano posti di confine possono  autorizzare,  anche  in
via permanente, alla circolazione durante i  periodi  di  divieto,  i
veicoli di cui all'art. 9, comma 1, lettera h).
                               Art. 12


        Trasporto di merci pericolose nei periodi di divieto

  1. Il trasporto di merci pericolose appartenenti alle classi 1 e 7,
individuate nell'accordo internazionale per  il  trasporto  di  merci
pericolose  ADR,  e'  vietato  per  qualunque  quantita'   di   merce
trasportata, indipendentemente dalla massa  complessiva  massima  del
veicolo, oltreche' nei giorni  di  calendario  indicati  all'art.  2,
anche dalle ore 8,00 alle ore 24,00 di ogni sabato e dalle  ore  0,00
alle ore 24,00 di ogni domenica compresi nel periodo  dal  25  maggio
all'8 settembre 2019.
  2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1 il trasporto  di  merci
pericolose e' consentito nei seguenti casi:
    a) trasporto di esplosivi, per comprovate necessita' di servizio,
ferma restando la necessita' che per ogni trasporto deve essere  data
informazione alla prefettura - ufficio territoriale  di  Governo  nel
cui territorio di competenza ha inizio il  viaggio  o  l'ingresso  in
territorio nazionale, per i veicoli e per i complessi di  veicoli  di
seguito elencati, anche se circolano scarichi:
      militari e delle Forze di polizia;
      militari appartenenti a Forze  armate  straniere  e  civili  da
queste commissionati,  per  esercitazioni,  operazioni  o  assistenza
militare  in  base  ad  accordi  internazionali,  purche'  muniti  di
apposito  credito  di  movimento  rilasciato  dal  comando   militare
competente;
      civili, commissionati dalle Forze armate, muniti del  documento
di accompagnamento di cui al decreto ministeriale  2  settembre  1977
integrato con decreto ministeriale 24  maggio  1978,  rilasciato  dal
comando militare competente;
    b) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia  da  rilasciare
alle condizioni di cui agli articoli 10 e 11, di  fuochi  artificiali
rientranti nella IV  e  V  categoria,  previste  nell'allegato  A  al
regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n.  773,
delle leggi di pubblica sicurezza,  approvato  con  regio  decreto  6
maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel  rispetto
di tutte le normative vigenti, lungo  gli  itinerari  e  nei  periodi
temporali  richiesti,  previa  verifica  di  compatibilita'  con   le
esigenze della sicurezza della circolazione stradale;
    c) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia  da  rilasciare
alle condizioni di cui agli articoli 10 e  11,  di  merci  pericolose
appartenenti alla classe 1, limitatamente ai  cantieri  di  opere  di
interesse nazionale, a condizione che lo stesso avvenga nel  rispetto
di tutte le normative vigenti, lungo  gli  itinerari  e  nei  periodi
temporali  richiesti,  previa  verifica  di  compatibilita'  con   le
esigenze della sicurezza della circolazione stradale;
    d) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia  da  rilasciare
alle condizioni di cui agli articoli 10 e  11,  di  merci  pericolose
appartenenti alla classe 7, limitatamente alle  esigenze  urgenti  in
ambito sanitario, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto  di
tutte le  normative  vigenti,  lungo  gli  itinerari  e  nei  periodi
temporali  richiesti,  previa  verifica  di  compatibilita'  con   le
esigenze della sicurezza della circolazione stradale.
  3. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, il trasporto di  merci
pericolose con veicoli di massa complessiva massima  autorizzata  non
superiore a 7,5 t, e' consentito limitatamente ai seguenti casi:
    a) trasporto di merci pericolose in base  ai  casi  di  esenzione
parziale  o   globale   individuati   nelle   seguenti   sottosezioni
dell'allegato A dell'accordo ADR:
      1.1.3.1;
      1.1.3.2;
      1.1.3.3;
      1.1.3.6;
      1.7.1.4;
    b) trasporto  di  merci  pericolose  in  base  alle  disposizioni
speciali di cui al capitolo 3.3 dell'allegato A dell'accordo ADR;
    c) trasporto di merci pericolose imballate in quantita'  limitate
in base alla disciplina individuata nel capitolo 3.4 dell'allegato  A
dell'accordo ADR;
    d) trasporto di merci pericolose imballate in quantita' esenti in
base alla disciplina individuata nel  capitolo  3.5  dell'allegato  A
dell'accordo ADR.
  4. Al trasporto di merci pericolose nei casi di  cui  al  comma  3,
lettere da  a)  a  d),  con  veicoli  di  massa  complessiva  massima
autorizzata superiore a 7,5 t, non si applica il divieto  di  cui  al
comma 1, ma si applica il divieto di cui all'art. 2.
  5. Il trasporto di combustibili liquidi e gassosi  e'  disciplinato
dall'art. 7, comma 3, lettera e).
                               Art. 13


 Disposizioni transitorie per i veicoli da/verso il porto di Genova

  1. Per i veicoli provenienti dal porto di Genova, muniti di  idonea
documentazione attestante l'origine del viaggio e di destinazione del
carico,  l'orario  di  inizio  del  divieto  di  cui  all'art.  2  e'
posticipato di ore quattro.
  2. Per i veicoli diretti al  porto  di  Genova,  muniti  di  idonea
documentazione attestante la destinazione del  viaggio,  l'orario  di
termine del divieto di cui all'art. 2 e' anticipato di ore quattro.
                               Art. 14


               Disposizioni finali e di coordinamento

  1. Le prefetture - uffici territoriali di Governo attuano, ai sensi
dell'art. 6, comma 1, del codice della strada, le direttive contenute
nel  presente  decreto  e  provvedono   a   darne   conoscenza   alle
amministrazioni regionali, provinciali e comunali,  nonche'  ad  ogni
altro ente od associazione interessati.
  2. Ai fini statistici e per lo studio del fenomeno, le prefetture -
uffici territoriali di Governo comunicano, con cadenza semestrale, al
Ministero dell'interno ed al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 11.
  3.  Entro  tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in   vigore   delle
disposizioni del  presente  decreto,  tenendo  conto  del  protocollo
d'intesa siglato tra Governo e associazioni di categoria in  data  28
novembre  2013,  sara'  verificata,  la  possibilita'  di   apportare
modifiche e integrazioni finalizzate  a  contemperare  i  livelli  di
sicurezza della circolazione con misure atte a favorire un incremento
di competitivita' dell'autotrasporto.
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.

    Roma, 4 dicembre 2018

                                               Il Ministro: Toninelli


Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2018
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del
territorio e del mare, n. 1-2939

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