Prefetture in cerca di certezze sullo stop a una nuova patente
di Guido Camera
Il Sole 24 Ore, 5 marzo 2019
Dichiarando
incostituzionale - due settimane fa - la revoca obbligatoria della
patente in casi in incidente con morti o feriti gravi, la Consulta ha
"spiazzato" anche la Cassazione. Che quest'anno si è pronunciata in
senso contrario: con la sentenza 1719/2019, ha ritenuto che la sanzione
amministrativa accessoria a una sentenza di condanna, o patteggiamento,
per omicidio stradale o lesioni stradali gravi e gravissime, fosse solo
la revoca della patente di guida, non commisurabile dal giudice penale.
In
futuro, alla luce dei paletti messi dalla Corte costituzionale, la
regola varrà solo per gli incidenti causati da alcol o droghe, non anche
in presenza delle altre violazioni del Codice della strada previste
dalla legge sull'omicidio stradale come aggravanti (sorpassi azzardati,
circolazione contromano, passaggio col rosso, velocità spropositata).
Ciò potrebbe avere conseguenze anche sulle misure dell'inibizione al
conseguimento di una nuova patente o del divieto di guida sul territorio
nazionale per i titolari di patente straniera (articolo 222, commi
3-bis, ter e quater, del Codice della strada).
Queste
misure - per la Cassazione - non possono essere applicate dal giudice,
ma dal prefetto, dopo che la sentenza penale è passata in giudicato. E
hanno durata diversa secondo la tipologia di reato stradale accertato,
in base agli scaglioni tassativamente previsti dall'articolo 222, comma
3.
Ma ora lo scenario è cambiato: riconosciuta
dalla Consulta la discrezionalità del giudice penale sulla sanzione
accessoria applicabile ai reati di omicidio e lesioni stradali gravi e
gravissime non determinate da alcol o droghe, pare opportuno un
intervento di coordinamento - la cui necessità potrebbe già manifestarsi
dalle motivazioni della sentenza della Consulta, che dovrebbero essere
pubblicate entro fine mese - che agevoli le Prefetture nel loro lavoro.
Infatti, nel caso in cui il giudice penale deciderà la sospensione della
patente e non la revoca - ad esempio per un omicidio stradale
determinato dalla circolazione contromano del conducente di un veicolo a
motore - il prefetto non potrà certamente applicare l'obbligo di
inibizione oggi previsto dall'articolo 222 comma 3-bis. Tuttavia,
qualora il giudice - nello stesso caso - disponga la revoca della
patente, c'è da chiedersi perché il prefetto debba essere obbligato a
irrogare il periodo di inibizione tassativamente previsto dall'articolo
222 comma 3-bis, e non beneficiare della stessa discrezionalità che la
Consulta ha ora riconosciuto al giudice penale.
Non
sembra invece destinato a mutare l'orientamento consolidatosi in tema
di prescrizione delle sanzioni accessorie a un reato stradale, revoca
della patente o sospensione che sia. In proposito, va segnalato che, da
ultimo con la sentenza 2618/19, la Cassazione ha spiegato che il periodo
di prescrizione delle sanzioni accessorie all'accertamento di un reato
stradale, è diverso - e ben più lungo - di quello che deriva da una
violazione amministrativa del Codice della strada (come un eccesso di
velocità). Nel primo caso la prescrizione della sanzione accessoria è
pari a quella del reato, ed è soggetta agli stessi periodi di
interruzione e sospensione. Nel secondo caso è di cinque anni a partire
dalla data dell'infrazione.
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