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venerdì 26 aprile 2019

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DELIBERA 10 aprile 2019 Modificazioni al regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarita' di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. whistleblowing). (Delibera n.312). (19A02652) (GU n.97 del 26-4-2019)



AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
DELIBERA 10 aprile 2019
Modificazioni al regolamento sull'esercizio del potere  sanzionatorio
in materia  di  tutela  degli  autori  di  segnalazioni  di  reati  o
irregolarita' di cui siano venuti  a  conoscenza  nell'ambito  di  un
rapporto di lavoro di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo
n. 165/2001 (c.d. whistleblowing). (Delibera n.312). (19A02652)
(GU n.97 del 26-4-2019)

                     IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA'
                      NAZIONALE ANTICORRUZIONE

  Visto l'art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150,
come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74;
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive  modificazioni
ed integrazioni;
  Visti gli articoli 19, comma 5, e 31 del  decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114;
  Visto l'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
come modificato dall'art. 1 della legge 30 novembre 2017, n.  179  e,
in particolare, i commi 1 e 6;
  Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  Visto l'art. 34-bis del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito in legge 17 dicembre 2012, n.  221,  come  modificato  dal
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
  Visto il «Regolamento concernente l'accesso ai documenti formati  o
detenuti dall'Autorita' ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241»;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
febbraio 2016 con il quale e' stato approvato il  piano  di  riordino
dell'Autorita' nazionale anticorruzione;
  Vista la «Direttiva annuale sullo  svolgimento  della  funzione  di
vigilanza» dell'Autorita';
  Viste le «Linee guida in materia di tutela del dipendente  pubblico
che segnala illeciti (c.d. whistleblower)» dell'Autorita';
  Vista la  delibera  n.  1196  del  23  novembre  2016,  recante  il
«Riassetto organizzativo dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione  a
seguito  dell'approvazione  del  piano  di  riordino  e  delle  nuove
funzioni attribuite in materia di contratti pubblici e di prevenzione
della corruzione e della trasparenza, e individuazione dei centri  di
responsabilita' in base alla missione istituzionale  dell'Autorita'»,
come modificata dalla delibera n. 1 del 10 gennaio 2018;
  Visti il «Regolamento sull'esercizio dell'attivita' di vigilanza in
materia  di  contratti  pubblici»,  il  «Regolamento   sull'esercizio
dell'attivita'  di  vigilanza  in  materia   di   prevenzione   della
corruzione»,  il  «Regolamento   sull'esercizio   dell'attivita'   di
vigilanza sul rispetto degli obblighi  di  pubblicazione  di  cui  al
decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.   33»,   il   «Regolamento
sull'esercizio   dell'attivita'   di   vigilanza   in   materia    di
inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi nonche' sul rispetto
delle regole di comportamento dei pubblici funzionari»;
  Vista la delibera del  Consiglio  n.  1306  del  21  dicembre  2016
secondo cui le competenze e le funzioni dell'Autorita' sono ripartite
per materia e per ambiti di competenza;
  Vista la  necessita'  di  ridefinire  l'organizzazione  del  lavoro
dell'Ufficio per la vigilanza sulle segnalazioni dei  whistleblowers,
ai fini di una razionalizzazione dei procedimenti attivati a  seguito
delle  segnalazioni  ex  art.  54-bis  del  decreto  legislativo   n.
165/2001, nonche' di una corretta delimitazione  delle  competenze  e
delle prerogative dell'Ufficio stesso;
  Considerato che la ratio della legge n. 179/2017 e' la  tutela  del
segnalante, che e' assicurata  sia  garantendo  in  ogni  momento  la
riservatezza  della   sua   identita'   sia   azionando   il   potere
sanzionatorio nei casi di cui al comma 6 dell'art. 54-bis del decreto
legislativo n. 165/2001;
  Tenuto conto che l'Ufficio per la vigilanza sulle segnalazioni  dei
whistleblowers e' tenuto a vigilare sul rispetto della  normativa  in
materia  ovvero  a  vigilare  affinche'  il  segnalante   non   venga
discriminato a motivo della segnalazione, possa usufruire all'interno
della propria amministrazione  di  un  sistema  per  l'inoltro  e  la
gestione delle segnalazioni e possa contare su di  una  attivita'  di
verifica e di analisi della propria segnalazione da parte del RPCT;
  Considerato  che  nell'adunanza  del  10  aprile  2019  sono  state
approvate in via definitiva le modifiche  al  testo  del  regolamento
sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia  di  tutela  degli
autori di segnalazioni di reati o irregolarita' di cui siano venuti a
conoscenza nell'ambito di un  rapporto  di  lavoro  di  cui  all'art.
54-bis del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. whistleblowing);

                              Delibera:

  Al testo del regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in
materia  di  tutela  degli  autori  di  segnalazioni   di   reati   o
irregolarita' di cui siano venuti  a  conoscenza  nell'ambito  di  un
rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo  n.
165/2001  (c.d.  whistleblowing),  approvato  nell'adunanza  del   30
ottobre 2018, ed entrato in vigore il 4 dicembre 2018, sono apportate
le seguenti modificazioni:
                               Art. 1

Modifiche all'art.  13  del  regolamento  sull'esercizio  del  potere
  sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni  di
  reati o irregolarita' di cui siano venuti a conoscenza  nell'ambito
  di un rapporto  di  lavoro  di  cui  all'art.  54-bis  del  decreto
  legislativo n. 165/2001 (c.d. whistleblowing)
  L'art. 13 del regolamento sull'esercizio del  potere  sanzionatorio
in materia  di  tutela  degli  autori  di  segnalazioni  di  reati  o
irregolarita' di cui siano venuti  a  conoscenza  nell'ambito  di  un
rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo  n.
165/2001 (c.d. whistleblowing) e' stato sostituito dal seguente:
  «Art. 13 (Archiviazione diretta delle segnalazioni/comunicazioni  e
diposizioni relative ai procedimenti di vigilanza attivati sulla base
di una segnalazione di  reati  o  irregolarita'  ai  sensi  dell'art.
54-bis).  -  1.  L'ufficio  che  riceve   la   segnalazione   procede
all'archiviazione diretta delle segnalazioni/comunicazioni  nei  casi
di:
    a) manifesta mancanza di interesse all'integrita' della  pubblica
amministrazione;
    b)  manifesta   incompetenza   dell'Autorita'   sulle   questioni
segnalate;
    c) manifesta infondatezza per  l'assenza  di  elementi  di  fatto
idonei a giustificare accertamenti;
    d)  manifesta  insussistenza  dei  presupposti   di   legge   per
l'applicazione della sanzione;
    e) intervento dell'Autorita' non piu' attuale;
    f) finalita' palesemente emulativa;
    g) accertato contenuto generico della  segnalazione/comunicazione
o  tale  da  non  consentire  la  comprensione  dei   fatti,   ovvero
segnalazione/comunicazione   corredata    da    documentazione    non
appropriata o inconferente;
    h)  produzione  di   sola   documentazione   in   assenza   della
segnalazione di condotte illecite o irregolarita';
    i) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali  della
segnalazione/comunicazione.
  2. Fuori dai casi di cui  al  comma  1,  l'ufficio  trasmette  agli
uffici  di  vigilanza  competenti  per  materia  la  segnalazione  di
illeciti.  Essi  svolgono  le  attivita'  istruttorie  ai  sensi  del
relativo regolamento  di  vigilanza  e  delle  linee  guida  adottate
dall'Autorita' in materia. L'ufficio che riceve procede nel  rispetto
della tutela della riservatezza dell'identita' del  segnalante,  come
previsto dall'art. 54-bis, con la collaborazione degli  altri  uffici
di vigilanza eventualmente coinvolti nella segnalazione.
  3. L'ufficio trasmette bimestralmente al Consiglio  l'elenco  delle
segnalazioni/comunicazioni valutate  inammissibili  o  improcedibili,
notiziando  il  segnalante   dell'avvenuta   archiviazione,   nonche'
l'elenco delle segnalazioni di cui al comma 2.».
                               Art. 2

                         Disposizioni finali

  1. Nell'adunanza del 10  aprile  2019  il  Consiglio  ha  approvato
l'allegato testo coordinato del regolamento sull'esercizio del potere
sanzionatorio in materia di tutela degli autori  di  segnalazioni  di
reati o irregolarita' di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di
un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del decreto  legislativo
n. 165/2001 (c.d. whistleblowing),  approvato  nell'adunanza  del  30
ottobre 2018, ed entrato  in  vigore  il  4  dicembre  2018,  con  le
modifiche introdotte dalla presente delibera.
  2. La  presente  delibera  e'  pubblicata  nel  sito  istituzionale
dell'autorita', insieme al testo coordinato del  regolamento.  L'art.
13 del regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia
di tutela degli autori di segnalazioni di reati  o  irregolarita'  di
cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di
cui  all'art.  54-bis  del  decreto  legislativo  n.  165/2001  (c.d.
whistleblowing) come modificato all'art. 1, entrera' in vigore con la
pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale.
    Roma, 10 aprile 2019

                                               Il Presidente: Cantone
Depositata presso la segreteria del Consiglio in data 15 aprile 2019
Il Segretario: Esposito

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