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venerdì 26 aprile 2019

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA CONCORSO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di novecentosessantacinque allievi finanzieri, anno 2019 (GU n.33 del 26-4-2019)



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
CONCORSO

Concorso pubblico, per  titoli  ed  esami,  per  il  reclutamento  di
        novecentosessantacinque allievi finanzieri, anno 2019

(GU n.33 del 26-4-2019)

                       IL COMANDANTE GENERALE
                      della Guardia di finanza 

    Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
    Vista  la  legge  23  aprile   1959,   n.   189,   e   successive
modificazioni,  recante  «Ordinamento  del  Corpo  della  Guardia  di
finanza»;
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,
n.  670,  recante  «Approvazione  del   testo   unico   delle   leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto
Adige», e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione  dello  statuto  speciale  della
Regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzione negli  uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego»;
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»;
    Vista la legge 18 dicembre 1973,  n.  836,  recante  «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti  statali»  e,
in particolare, l'art. 29;
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto  speciale  per  la
regione Trentino - Alto Adige in materia di uso della lingua  tedesca
e della lingua ladina nei rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;
    Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  370,  recante  «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
e integrazioni, recante  «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
    Visto il decreto legislativo 16  aprile  1994,  n.  297,  recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado»;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Attuazione dell'art.  3  della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia  di  nuovo  inquadramento  del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo  della  Guardia  di
finanza»;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
e  integrazioni,  recante  «Misure   urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo»;
    Vista la legge 16 giugno 1998,  n.  191,  recante  «Modifiche  ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15  maggio  1997,  n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale  dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.  Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»;
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»;
    Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione  del
servizio civile nazionale»;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    e    integrazioni,    recante    «Norme     generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»;
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni e  integrazioni,  concernente  «Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE»;
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
    Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n.  112,  e  successive  modificazioni,  convertito  in  legge,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6  agosto  2008,  n.
133, recante «Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria»;
    Visto l'art. 32 della  legge  18  giugno  2009,  n.  69,  recante
«Disposizioni per  lo  sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la
competitivita' nonche' in materia  di  processo  civile»  concernente
l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento  dei  documenti
in forma cartacea;
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice  dell'ordinamento  militare»  e  successive  modificazioni  e
integrazioni;
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente  «Disposizioni
per  l'ammissione  dei  soggetti  fabici  nelle  Forze  armate  e  di
polizia»;
    Visto l'art. 10 del decreto legislativo 28 gennaio  2014,  n.  8,
recante «Disposizioni in materia di personale militare e  civile  del
Ministero della difesa, nonche' misure  per  la  funzionalita'  della
medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1,  lettere
c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e),  della  legge  31
dicembre 2012, n. 244»;
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica  all'art.
635  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco»;
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2»;
    Visto il decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»;
    Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
ottobre 2014 recante «Definizione delle caratteristiche  del  sistema
pubblico per la  gestione  dell'identita'  digitale  di  cittadini  e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di  adozione  del
sistema  SPID  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle
imprese»;
    Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
«Regolamento recante norme per l'individuazione dei  limiti  di  eta'
per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia  di
finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,
n. 127»;
    Visto  il  decreto  ministeriale  17  maggio  2000,  n.  155,   e
successive modificazioni  e  integrazioni,  concernente  «Regolamento
recante norme per l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  nella
Guardia di finanza ai sensi dell'art. 1,  comma  5,  della  legge  20
ottobre 1999, n. 380»;
    Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2006,  recante  «Procedure
di selezione relative ai concorsi per l'accesso al ruolo appuntati  e
finanzieri del Corpo della Guardia di finanza riservati ai  volontari
in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale delle Forze
armate, in servizio o in congedo»;
    Visto  il   decreto   ministeriale   16   marzo   2007,   recante
«Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
    Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia  di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni  e
integrazioni, registrata all'Ufficio centrale del bilancio, presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, il  28  marzo  2008,  al  n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle  varie
Autorita' gerarchiche del Corpo;
    Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia  di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive  modificazioni
e  integrazioni,  concernente  le  modalita'   per   lo   svolgimento
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio  nel  Corpo
della   Guardia   di   finanza   nei   confronti   degli    aspiranti
all'arruolamento;
    Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive  tecniche
da adottare ai  sensi  dell'art.  3,  comma  4,  del  citato  decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni;
    Visto l'art. 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n.  205,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il  triennio  2018-2020»,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale,
n. 302, del  29  dicembre  2017,  che  autorizza,  in  aggiunta  alle
facolta'   assunzionali   previste   a   legislazione   vigente,   il
reclutamento, tra l'altro, di n. 100 allievi finanzieri, a  decorrere
dal 1º ottobre 2019;
    Visto l'art. 1, comma 381, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il  triennio  2019-2021»,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale,
n. 302, del  31  dicembre  2018,  che  autorizza,  in  aggiunta  alle
facolta'   assunzionali   previste   a   legislazione   vigente,   il
reclutamento, tra l'altro, di n. 227 allievi  finanzieri,  non  prima
del 1º ottobre 2019;
    Ritenuto di dover riservare dei posti in favore dei candidati  in
possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
    Considerata  l'opportunita'  di   prevedere   che,   alle   prove
concorsuali successive a quella preliminare, venga ammesso un  numero
di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire  un'adeguata
e rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso,

                             Determina:

                               Art. 1

                          Posti a concorso

    1. E' indetto, per l'anno 2019, un pubblico concorso, per  titoli
ed esami, per  il  reclutamento  di  novecentosessantacinque  allievi
finanzieri cosi' ripartiti:
      a)  seicentosettantasei  riservati  ai   volontari   in   ferma
prefissata delle Forze armate in possesso dei  requisiti  di  cui  al
successivo art. 2, commi 1 e 2, lettera a);
      b) duecentosessantatre'  destinati  ai  cittadini  italiani  in
possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2, commi 1;
      c)  ventisei  destinati  ai  cittadini  italiani  in   possesso
dell'attestato di cui all'art. 4 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e degli ulteriori requisiti di  cui
al successivo art. 2, commi 1 e 2, lettera b).
    2. Dei suddetti posti:
      a) ottocentocinque sono per il contingente ordinario di cui:
        (1) cinquecentosessantaquattro riservati ai volontari di  cui
al comma 1, lettera a);
        (2) duecentoquindici destinati ai cittadini italiani  di  cui
al comma 1, lettera b);
        (3) ventisei destinati ai cittadini italiani di cui al  comma
1, lettera c);
      b) centosessanta sono per il contingente di mare di cui:
        (1)  sessanta  alla   specializzazione   «nocchiere»,   cosi'
ripartiti:
          (a) quarantadue riservati ai volontari di cui al  comma  1,
lettera a);
          (b) diciotto destinati ai cittadini  di  cui  al  comma  1,
lettera b);
        (2) ottanta alla specializzazione  «motorista  navale»  cosi'
ripartiti:
          (a) cinquantasei riservati ai volontari di cui al comma  1,
lettera a);
          (b) ventiquattro destinati ai cittadini di cui al comma  1,
lettera b);
        (3) venti alla specializzazione «operatore di sistema», cosi'
ripartiti:
          (a) quattordici riservati ai volontari di cui al  comma  1,
lettera a);
          (b) sei destinati ai cittadini di cui al comma  1,  lettera
b).
    3. E' consentita la partecipazione al concorso per uno  solo  dei
contingenti/specializzazioni e delle categorie di  posti  di  cui  al
precedente comma 2.
    4. Lo svolgimento del concorso comprende:
      a) prova scritta, consistente in  un  questionario  a  risposta
multipla;
      b) prove di efficienza fisica;
      c) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
      d) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
      e) valutazione dei titoli.
    5. L'inizio e la durata del corso di  formazione  sono  stabiliti
dal Comando generale della Guardia di finanza.
    6. Il Corpo della Guardia di finanza si riserva  la  facolta'  di
revocare il bando di concorso, di sospendere o di rinviare  le  prove
concorsuali, di modificare, fino  alla  data  di  approvazione  delle
graduatorie finali di merito, il numero  dei  posti  a  concorso,  di
sospendere l'ammissione al corso  di  formazione  dei  vincitori,  in
ragione  del  numero  di  assunzioni   complessivamente   autorizzate
dall'autorita'  di  Governo,  nonche'  di  esigenze  attualmente  non
valutabili ne' prevedibili.
                               Art. 2

         Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

    1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:
      a)  abbiano,  alla  data  di  scadenza  del  termine   per   la
presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1,  compiuto  il
18° anno e non abbiano superato il giorno di compimento del 26°  anno
di eta'. Il limite anagrafico massimo cosi' fissato e' elevato di  un
periodo pari all'effettivo servizio militare  prestato  e,  comunque,
non superiore a tre anni per coloro che, alla data del 6 luglio 2017,
svolgevano o avevano svolto servizio militare volontario, di  leva  o
di leva prolungato;
      b) godano dei diritti civili e politici;
      c) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria:
        (1) di primo grado, per i posti riservati ai volontari  delle
Forze armate;
        (2) di secondo grado che consenta l'iscrizione ai  corsi  per
il conseguimento della laurea, se concorrenti  per  i  posti  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettere  b)  e  c).  Possono  partecipare  anche
coloro che, pur non essendo in  possesso  del  previsto  diploma,  lo
conseguano nell'anno scolastico 2018/2019;
      d) non siano  stati  ammessi  a  prestare  il  servizio  civile
nazionale quali obiettori di coscienza ovvero  abbiano  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
      e) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati
o condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale  per  delitti  non
colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
      f) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento,  in
situazioni   comunque   incompatibili   con   l'acquisizione   o   la
conservazione dello stato giuridico di finanziere;
      g) siano in  possesso  delle  qualita'  morali  e  di  condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura  ordinaria.
A tal fine, il Corpo della Guardia  di  finanza  accerta,  d'ufficio,
l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto  alle
funzioni proprie del grado da rivestire.  Sono  causa  di  esclusione
dall'arruolamento   anche   l'esito   positivo   agli    accertamenti
diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o
la detenzione di sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  a  scopo  non
terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;
      h) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una Pubblica amministrazione  ovvero  prosciolti,
d'autorita' o  d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze
armate e di polizia, a esclusione, per il contingente ordinario,  dei
proscioglimenti per inattitudine al volo o alla vita di bordo e,  per
il contingente di mare, dei proscioglimenti per inattitudine al volo;
      i) non siano stati  dimessi,  per  motivi  disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o  istituti  di
formazione delle Forze armate e di polizia.
    2. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui  al  comma  1,
possono partecipare alla riserva di posti di cui all'art. 1, comma 1:
      a) lettera a), i volontari in ferma prefissata:
        (1) di un anno (c.d. «VFP1») che, alla data di  scadenza  del
termine di presentazione della domanda di  partecipazione,  siano  in
servizio da almeno sei mesi continuativi ovvero collocati in  congedo
al termine della ferma annuale, nonche' quelli  in  rafferma  annuale
(c.d. «VFP1T») in servizio;
        (2) quadriennale (c.d. «VFP4») in servizio o in congedo  alla
medesima data di cui al precedente punto (1), esclusi coloro  che  si
trovino in rafferma biennale;
      b) lettera c), coloro che siano in possesso  dell'attestato  di
cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26  luglio
1976, n. 752, riferito al diploma di istruzione secondaria di secondo
grado (livello «B2») o superiore.
    3. I requisiti di cui  ai  commi  1  e  2,  se  non  diversamente
indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza  del  termine
per la presentazione della domanda di partecipazione di cui  all'art.
3, comma 1, e alla data di effettivo incorporamento.
    4. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta'  previsti  per
l'ammissione ai pubblici concorsi.
                               Art. 3

                      Domanda di partecipazione

    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente  mediante  la  procedura  telematica  disponibile  sul
portale attivo all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it, seguendo le
istruzioni  del  sistema  automatizzato,  entro  le  ore  12:00   del
trentunesimo  giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione   del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
    2. I concorrenti, che devono essere in possesso di un account  di
posta elettronica certificata («P.E.C.»), dopo essersi registrati  al
portale, potranno accedere, tramite la  propria  area  riservata,  al
format di compilazione della domanda di partecipazione.
    3. Ultimata la compilazione dell'istanza:
      a) gli utenti che accedono con S.P.I.D.  (Sistema  pubblico  di
identita' digitale) concluderanno la presentazione della  domanda  di
partecipazione seguendo la relativa procedura automatizzata;
      b) i restanti utenti registrati  al  portale  effettueranno  il
salvataggio in locale del PDF generato dal  sistema  che,  una  volta
stampato, corredato  per  esteso  dalla  propria  firma  autografa  e
scansionato, dovra' essere caricato a  sistema,  mediante  l'apposita
funzione  «upload»,  unitamente  alla  scansione   fronte-retro   del
documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validita'.  Il  sistema
consentira', quindi, di verificarne  il  corretto  inserimento  e  di
concludere, inderogabilmente entro il termine di cui al comma  1,  la
procedura di presentazione dell'istanza.
    4. I candidati, ove richiesto in sede di prima prova concorsuale,
dovranno fornire il numero identificativo dell'istanza («ID istanza»)
rinvenibile attraverso  la  funzione  «visualizza  istanza»  presente
nella propria area riservata del  portale  nonche'  comunicato  sulla
propria casella di posta elettronica certificata.
    5. In  caso  di  problematiche  di  natura  tecnica  del  sistema
informatico,   verificatasi   nell'ultimo   giorno   utile   per   la
presentazione   della   domanda   di   partecipazione   e   accertate
dall'Amministrazione, sara'  considerata  comunque  valida  l'istanza
presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato
1, corredato per esteso dalla  propria  firma  autografa  e  inviato,
unitamente alla  scansione  fronte/retro  del  proprio  documento  di
riconoscimento  in  corso  di  validita',  all'indirizzo   di   posta
elettronica certificata concorsoAF2019@pec.gdf.it entro il termine di
cui al comma 1.
    6. Le domande di partecipazione  presentate  tramite  il  portale
attivo  all'indirizzo  «https://concorsi.gdf.gov.it»  o  secondo   le
modalita'  di  cui   al   comma   5,   potranno   essere   modificate
esclusivamente entro il termine di cui al comma 1.
    7.  Eventuali  variazioni  di  recapiti  e   di   stato   civile,
intervenute successivamente al termine di cui al  comma  1,  dovranno
essere comunicate  all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata
concorsoAF2019@pec.gdf.it.
                               Art. 4

                 Elementi da indicare nella domanda

    1. Il candidato deve dichiarare nella domanda:
      a) cognome, nome,  codice  fiscale,  sesso,  data  e  luogo  di
nascita;
      b) per quale riserva di posti intende concorrere;
      c) il possesso della cittadinanza italiana;
      d) lo stato civile  e  il  numero  dei  figli  eventualmente  a
carico;
      e) di godere dei diritti civili e politici;
      f) di non essere imputato, non essere stato condannato ne' aver
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del  codice
di procedura penale per delitti non  colposi,  ne'  essere  o  essere
stato sottoposto a misure di prevenzione;
      g) se volontario in ferma prefissata, la posizione militare con
l'indicazione delle date di arruolamento e, se del  caso,  quella  di
congedo,  nonche'  della   denominazione   dell'ultimo   Comando/Ente
militare di servizio;
      h) di non essere stato ammesso a prestare  il  servizio  civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di  aver  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
      i) il titolo di studio di cui e' in possesso o che  presume  di
conseguire  nell'anno  scolastico  2018/2019,  indicando   l'Istituto
presso il quale e' stato o sara' conseguito;
      l) di non essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto dall'impiego  presso  una  Pubblica  amministrazione  ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze  armate  e  di  polizia,  a  esclusione,  per  il   contingente
ordinario, dei proscioglimenti per inattitudine al volo o  alla  vita
di bordo e, per il  contingente  di  mare,  dei  proscioglimenti  per
inattitudine al volo;
      m)  l'indirizzo  proprio  o,   eventualmente,   della   propria
famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e, dove
possibile, di un recapito telefonico;
      n) il recapito presso  il  quale  desidera  ricevere  eventuali
comunicazioni e un indirizzo di posta elettronica certificata;
      o) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o  istituti  di
formazione delle Forze armate o di polizia;
      p) l'eventuale possesso dei titoli maggiorativi  di  punteggio,
tra quelli richiamati negli allegati di cui  al  successivo  art.  17
nonche' di quelli preferenziali stabiliti dall'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.  Al  riguardo,  si
precisa che e' onere  del  candidato  consegnare,  o  far  pervenire,
secondo le modalita' e la tempistica indicate all'art. 6, comma 3, la
documentazione o le certificazioni ovvero dichiarazioni  sostitutive,
nei casi previsti  dalla  legge,  comprovanti  il  possesso  di  tali
titoli;
      q) di essere disposto,  in  caso  di  nomina  a  finanziere,  a
raggiungere qualsiasi sede di servizio.
    2. All'atto della compilazione della domanda  di  partecipazione,
gli aspiranti che concorrono per  i  posti  riservati  ai  possessori
dell'attestato di cui all'art. 4 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, devono precisare gli estremi e  il
livello  del  titolo  posseduto,  indicando  la  lingua  (italiana  o
tedesca) nella quale intendono sostenere la prevista prova scritta.
    3. I candidati, inoltre, nella domanda di partecipazione, devono:
      a) indicare l'eventuale prova facoltativa di efficienza  fisica
che intendono sostenere, scelta tra:
        (1) corsa piana 100 metri e prova di  nuoto  25  metri  stile
libero, se concorrenti per il contingente ordinario;
        (2) corsa piana 100 metri  e  piegamenti  sulle  braccia,  se
concorrenti per il contingente di mare;
      b) dichiarare di essere a  conoscenza  delle  disposizioni  del
bando di concorso  e,  in  particolare,  degli  articoli  11,  e  17,
concernenti, tra l'altro, il calendario di  svolgimento  della  prova
scritta nonche' le modalita'  di  notifica  dei  relativi  esiti,  di
convocazione per le prove successive e di notifica delle  graduatorie
finali di merito.
    4. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e
il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che:
      a) autorizza il trattamento dei dati  personali  ai  sensi  del
regolamento 2016/679/UE e dal decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
196, come da ultimo modificato  dal  decreto  legislativo  10  agosto
2018, n. 101;
      b) in caso  di  false  dichiarazioni,  incorre  nelle  sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali e decadra' da  ogni
beneficio eventualmente conseguente al  provvedimento  emanato  sulla
base della dichiarazione non veritiera fornita.
                               Art. 5

                Cause di archiviazione della domanda

    1. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, dopo
il termine  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  con  provvedimento  del
Comandante del Centro di reclutamento della Guardia di  finanza,  nel
caso in cui:
      a) non siano sottoscritte, se previsto, dal candidato;
      b) non siano corredate dal PDF  generato  dal  sistema  e/o  da
idoneo documento di riconoscimento;
      c) pur se compilate telematicamente e debitamente sottoscritte,
pervengano con modalita' differenti da quelle previste;
      d) pervengano all'indirizzo P.E.C. concorsoAF2019@pec.gdf.it in
assenza dei relativi presupposti o comunque oltre il termine previsto
per la presentazione della domanda di partecipazione al  concorso  di
cui all'art. 3, comma 1. A tale fine, fa fede la data riportata sulla
«ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in possesso di  «ricevuta
di avvenuta consegna».
    2. I provvedimenti di  archiviazione  di  cui  al  comma  1  sono
notificati  agli  interessati,  che  possono  impugnarli,  producendo
ricorso:
      a) gerarchico,  al  Generale  ispettore  per  gli  Istituti  di
istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
      b)  giurisdizionale,  al  competente  Tribunale  amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli  29  e
seguenti  del  Codice  del  processo  amministrativo,  approvato  con
decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  secondo  i  termini  ivi
indicati.
    3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate
valide  sono  ammessi   al   concorso,   con   riserva,   in   attesa
dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
    Tale riserva deve intendersi  fino  all'ammissione  al  corso  di
formazione.
                               Art. 6

                           Documentazione

    1. Per i candidati risultati idonei alla  prova  scritta  di  cui
all'art. 11, il Centro  di  reclutamento  della  Guardia  di  finanza
provvede, tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti,  a
richiedere il certificato generale del casellario giudiziale e quello
dei carichi pendenti e per coloro che concorrono  per  posti  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettere b) e c), i seguenti atti:
      a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati  militari  o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi  e  annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica;
      b) copia del libretto personale e dello stato  di  servizio  (o
della cartella personale) e  del  foglio  matricolare  del  candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare.
    2. I volontari che concorrono per i  posti  di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettera a), convocati per sostenere le prove  di  efficienza
fisica di cui all'art. 12, devono consegnare in tale sede:
      a) un estratto della documentazione  di  servizio  conforme  al
modello in allegato 2, redatto e firmato:
        (1)  per  i  militari  in  servizio,   dal   comandante   del
reparto/Ente di appartenenza. In tale ipotesi, l'estratto deve essere
chiuso alla data di  scadenza  del  termine  di  presentazione  della
domanda di partecipazione al concorso;
        (2)     per     quelli     in     congedo,     dall'ufficiale
responsabile/funzionario del  Distretto  militare/Centro  documentale
militare competente per territorio o residenza;
      b) attestazione, rilasciata dai medesimi organi militari di cui
alla lettera precedente,  dalla  quale  si  evinca  che  le  sanzioni
disciplinari   indicate   nel   predetto   estratto   sono   riferite
esclusivamente al periodo di servizio con  esclusione  del  corso  di
formazione di base (o basico). In assenza di  tale  attestazione,  le
eventuali sanzioni riportate sull'estratto  della  documentazione  di
servizio sono, comunque, considerate comminate durante il periodo  di
servizio.
    3. E' altresi' onere degli aspiranti ammessi a sostenere le prove
di efficienza fisica di cui all'art. 12 consegnare  in  tale  sede  i
documenti in carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei
casi  previsti  dalla  legge,  comprovanti  il  possesso  dei  titoli
maggiorativi di punteggio di cui agli allegati 8, 9, 10, 11 e  12  al
bando e/o di quelli preferenziali di cui  all'art.  17  del  bando  e
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, anche se non indicati nella domanda di partecipazione purche'
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  della
stessa.
    I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione
ai quali  il  candidato  non  abbia  presentato,  nei  termini  sopra
indicati, la documentazione attestante il relativo possesso,  saranno
comunque valutati qualora l'aspirante abbia indicato nella domanda di
partecipazione l'Amministrazione pubblica che la detiene.
    Non saranno oggetto di  valutazione  i  titoli  per  i  quali  la
preposta Sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per
la  corretta  attribuzione  della  preferenza   e/o   del   punteggio
maggiorativo ovvero presentati oltre la  data  di  svolgimento  della
prova di efficienza fisica.
    4.  I  candidati  che  conseguiranno  il  diploma  di  istruzione
secondaria di secondo grado nell'anno scolastico  2018/2019  dovranno
presentare,  secondo  le  modalita'  e  la  tempistica  che   saranno
comunicate dal Centro  di  reclutamento  della  Guardia  di  finanza,
idonea documentazione attestante il possesso  del  citato  titolo  di
studio  ovvero  la  dichiarazione  sostitutiva,  redatta  secondo  il
modello in allegato 3.
    5. I documenti  incompleti  o  affetti  da  vizio  sanabile  sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro trenta giorni dalla data di restituzione.
                               Art. 7

                      Commissione giudicatrice

    1.  La  Commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione del Comandante in seconda della Guardia di finanza, e'
presieduta da un  ufficiale  Generale  della  Guardia  di  finanza  e
ripartita  nelle  seguenti  sottocommissioni,  ciascuna  delle  quali
presieduta da un ufficiale superiore del Corpo:
      a) Sottocommissione per la valutazione della prova scritta,  la
valutazione delle prove di  efficienza  fisica  e  dei  titoli  e  la
formazione delle graduatorie finali di merito,  composta  da  quattro
ufficiali della Guardia di finanza, membri;
      b) Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da almeno  cinque
ufficiali medici, membri;
      c) Sottocommissione per  la  visita  medica  di  revisione  dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita   medica   di   primo
accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da
due ufficiali medici (di cui uno di  grado  superiore  a  quello  dei
medici della precedente  sottocommissione  o,  a  parita'  di  grado,
comunque, con anzianita' superiore), membri;
      d)   Sottocommissione   per    l'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale dei candidati  al  servizio  incondizionato  nel  Corpo,
composta da almeno otto ufficiali della  Guardia  di  finanza  periti
selettori, membri.
    2. Gli ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere  in
servizio.
    3. Le Sottocommissioni, per i lavori  di  rispettiva  competenza,
possono  avvalersi  dell'ausilio  di  esperti  ovvero  di   personale
specializzato e tecnico. La  sottocommissione  di  cui  al  comma  1,
lettera  d),  puo'  avvalersi,  altresi',  durante  gli  accertamenti
attitudinali, dell'ausilio di psicologi.
    4. Le sottocommissioni indicate al comma 1, possono,  durante  lo
svolgimento dei  lavori,  avvalersi  di  personale  di  sorveglianza,
all'uopo individuato dal Centro di reclutamento.
                               Art. 8

                 Adempimenti delle sottocommissioni

    1. Ciascuna sottocommissione  di  cui  all'art.  7,  prima  dello
svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissa in un apposito
verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto
previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti  disposizioni
normative.
    2. Le sottocommissioni previste all'art. 7, comma 1, lettere b) e
c), compilano, per ogni candidato, un  verbale  firmato  da  tutti  i
componenti.
    3. Gli atti compilati  dalle  sottocommissioni  sono  riveduti  e
controfirmati dal presidente della Commissione giudicatrice.
                               Art. 9

                       Esclusione dal concorso

    1. Con determinazione del Capo del I reparto del Comando generale
della Guardia di finanza, puo'  essere  disposta,  in  ogni  momento,
l'esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui  al
presente bando.
    2. Le proposte di esclusione dei  candidati  sono  formulate  dal
Centro di reclutamento della Guardia di finanza.
    3. Avverso i provvedimenti  di  esclusione  di  cui  al  presente
articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
      a) gerarchico, al Capo di Stato maggiore del  Comando  generale
della  Guardia  di  finanza,  entro  30  giorni  dalla   data   della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
      b)  giurisdizionale,  al  competente  Tribunale  amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli  29  e
seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
                               Art. 10

                    Documento di identificazione

    1. Ad ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire  la
carta di identita' o un documento  di  riconoscimento  rilasciato  da
un'Amministrazione dello Stato, in corso di validita'.
                               Art. 11

         Data e modalita' di svolgimento della prova scritta

    1. I candidati, che abbiano  validamente  presentato  domanda  di
partecipazione al concorso e non abbiano  ricevuto  comunicazione  di
esclusione, sosterranno, a partire  dal  10  giugno  2019,  la  prova
scritta consistente in domande  di  italiano,  storia  ed  educazione
civica, geografia e test logico-matematici.
    2. La sede,  l'elenco  dei  candidati  di  cui  al  comma  1,  il
calendario e  le  modalita'  di  svolgimento  della  suddetta  prova,
nonche' eventuali variazioni, saranno resi noti,  a  partire  dal  31
maggio  2019,  mediante  avviso   pubblicato   sul   portale   attivo
all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it e presso l'Ufficio centrale
relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile,
n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
    3. I candidati, che non  si  presentano  nel  giorno  e  nell'ora
stabiliti  per  sostenere  la   prova   scritta,   sono   considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
    4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica,  a
tutti gli effetti, e per tutti i candidati.
    5.  I  concorrenti  per   i   posti   riservati   ai   possessori
dell'attestato di cui all'art. 4 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, che abbiano fatto richiesta, nella
domanda di partecipazione al concorso, di sostenere la prova  scritta
in lingua tedesca, possono richiedere,  sul  posto,  l'assistenza  di
personale qualificato conoscitore della lingua stessa,  per  ottenere
chiarimenti sulle modalita' di esecuzione della predetta prova.
    6. Ciascun candidato deve  presentarsi  per  sostenere  la  prova
scritta munito di una penna biro a inchiostro nero.
    7. Nella sede di esame non possono essere introdotti  vocabolari,
dizionari dei sinonimi e  contrari,  appunti  o  altre  pubblicazioni
nonche' elaboratori di calcolo.  Eventuali  apparecchi  telefonici  e
ricetrasmittenti  o,  comunque,  di  comunicazione,   devono   essere
obbligatoriamente spenti.
    I candidati che contravvengono a tali disposizioni  sono  esclusi
dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art.  7,  comma
1, lettera a).
    8. La banca dati da cui sono tratti i  questionari  somministrati
ai  candidati  sara'  pubblicata  sul  portale  attivo  all'indirizzo
https://concorsi.gdf.gov.it, nella sezione relativa ai concorsi.
    9. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della  prova
scritta,  da  parte   dei   candidati,   saranno   rese   disponibili
informazioni utili sul citato portale.
    10. La somministrazione e la revisione  dei  test  sono  eseguite
dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a).
    11. La preposta sottocommissione attribuisce a ciascun  candidato
un punto di merito da zero a sessanta.
    12. Superano la prova scritta  e,  pertanto,  sono  ammessi  alle
prove di efficienza fisica, di cui all'art. 12, i candidati:
      a) del contingente ordinario, che si collocano nei primi:
        (1) millecentoventotto posti della graduatoria dei  volontari
di cui all'art. 1, comma 1, lettera a);
        (2) quattrocentotrenta posti della graduatoria dei  cittadini
italiani di cui all'art. 1, comma 1, lettera b);
        (3) cinquantadue della graduatoria dei cittadini italiani  di
cui all'art. 1, comma 1, lettera c);
      b) del contingente di mare:
        (1) specializzazione «nocchiere», che si collocano nei primi:
          (a) centoventisei posti della graduatoria dei volontari  di
cui all'art. 1, comma 1, lettera a);
          (b) cinquantaquattro posti della graduatoria dei  cittadini
italiani di cui all'art. 1, comma 1, lettera b);
        (2) specializzazione «motorista navale», che si collocano nei
primi:
          (a) centosessantotto posti della graduatoria dei  volontari
di cui all'art. 1, comma 1, lettera a);
          (b)  settantadue  posti  della  graduatoria  dei  cittadini
italiani di cui all'art. 1, comma 1, lettera b);
        (3) specializzazione «operatore di sistema», che si collocano
nei primi:
          (a) quarantadue posti della graduatoria  dei  volontari  di
cui all'art. 1, comma 1, lettera a);
          (b) diciotto posti della graduatoria dei cittadini italiani
di cui all'art. 1, comma 1, lettera b).
    Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito lo stesso
punteggio del concorrente classificatosi, nell'ambito delle  predette
graduatorie,  all'ultimo  posto  utile.  I  restanti  aspiranti  sono
esclusi dal concorso.
    13. L'esito della prova scritta sara' reso noto,  a  partire  dal
terzo giorno successivo (esclusi  i  giorni  di  sabato,  domenica  e
festivi) a quello di svolgimento dell'ultima sessione della  predetta
prova, mediante avviso disponibile sul portale  attivo  all'indirizzo
https://concorsi.gdf.gov.it e presso l'Ufficio centrale relazioni con
il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n.  55,  Roma
(numero verde: 800669666).
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 15.
    14 I candidati idonei alla prova scritta, senza attendere  alcuna
convocazione, sono tenuti a presentarsi per  essere  sottoposti  alle
prove   di   efficienza   fisica,   all'accertamento   dell'idoneita'
psico-fisica e all'accertamento dell'idoneita' attitudinale,  secondo
il calendario e le modalita' comunicati con l'avviso di cui al  comma
13.
    Tali prove avranno il seguente ordine di svolgimento:
      a) 1° giorno: prove di efficienza fisica;
      b) 2°, 3° e 4° giorno: accertamento dell'idoneita' psico-fisica
per i candidati idonei alle prove di efficienza fisica;
      c) 5° e 6° giorno: all'accertamento dell'idoneita' attitudinale
per   gli   aspiranti   idonei   agli   accertamenti   dell'idoneita'
psico-fisica.
    15. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso:
      a)  giurisdizionale,  al  competente  Tribunale  amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli  29  e
seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
      b) straordinario, al  Presidente  della  Repubblica,  ai  sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  24
novembre  1971,  n.  1199,  entro  120  giorni   dalla   data   della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza.
                               Art. 12

                     Prove di efficienza fisica

    1. Le prove di efficienza fisica, volte ad accertare  il  livello
di preparazione atletica dei candidati, sono:
      a) per il contingente ordinario, distinte in:
        (1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m e
piegamenti sulle braccia;
        (2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m e  prova
di nuoto 25 m stile libero;
      b) per il contingente di mare, distinte in:
        (1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000  m.
e prova di nuoto 25 m stile libero;
        (2) prova facoltativa a  scelta  tra  corsa  piana  100  m  e
piegamenti sulle braccia.
    2. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi indicati  nelle
tabelle di cui all'allegato 4, anche in  una  sola  delle  discipline
obbligatorie, determinera' la non idoneita' e quindi l'esclusione dal
concorso.
    3. Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo  non  incide
sulla  gia'  conseguita   idoneita'   al   termine   degli   esercizi
obbligatori.
    4. Al candidato risultato idoneo e'  attribuita,  ai  fini  della
redazione della graduatoria finale di merito relativa alla  categoria
di posti per la quale concorre, una maggiorazione di  punteggio  pari
alla somma dei punti conseguiti nelle prove obbligatorie e in  quella
facoltativa eventualmente sostenuta.
    5. All'atto del sostenimento delle prove di efficienza fisica,  i
candidati devono presentare alla sottocommissione di cui all'art.  7,
comma 1, lettera a), un certificato, in originale o  copia  conforme,
di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera
in  corso  di  validita',  rilasciato  da  medici  appartenenti  alla
Federazione medico sportiva italiana, ovvero  a  strutture  sanitarie
pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario  nazionale,
che esercitano, in tali ambiti, in qualita' di  medici  specializzati
in medicina dello sport.
    6. La mancata presentazione di detto certificato determina la non
ammissione  del  concorrente  alle  suddette   prove   e,   pertanto,
l'esclusione dal concorso.
    7. Ai soli fini della  effettuazione  in  piena  sicurezza  delle
prove di efficienza fisica, i candidati  di  sesso  femminile  devono
produrre, in sede di convocazione alla anzidette prove,  un  test  di
gravidanza di data non  anteriore  a  cinque  giorni  dalla  data  di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In  assenza
del referto, la candidata e', allo scopo sopra  indicato,  sottoposta
al test di gravidanza a cura dell'amministrazione.
    8.  Per  le  concorrenti  che  risultano  positive  al  test   di
gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli  accertamenti
svolti, il presidente della competente sottocommissione  provvede  al
differimento delle stesse in data non successiva al 21  ottobre  2019
non potendo procedere  all'effettuazione  alle  prove  di  efficienza
fisica e dovendo esimersi dalla  pronuncia  del  giudizio,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale  17  maggio  2000,  n.
155, e successive modificazioni e integrazioni, secondo il  quale  lo
stato    di    gravidanza    costituisce    temporaneo    impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
    9. Laddove lo stato di  temporaneo  impedimento  sussista  ancora
alla data del 21  ottobre  2019,  tali  candidate  sono  escluse  dal
concorso.
    10. Il presidente della sottocommissione di cui all'art. 7, comma
1, lettera  a)  provvede,  con  giudizio  motivato  e  insindacabile,
all'eventuale differimento - a una data posteriore a quella  prevista
dal calendario della prova di  efficienza  fisica  e,  comunque,  non
oltre il 21 ottobre 2019 - del candidato che:
      a) consegni o faccia pervenire entro il giorno  di  svolgimento
della  prova  idonea  certificazione  medica  attestante  postumi  di
infortuni  precedentemente  subiti  o   uno   stato   di   temporanea
indisposizione. Detta documentazione  puo'  essere,  in  alternativa,
inviata    all'indirizzo    di    posta    elettronica    certificata
rm0300000p@pec.gdf.it;
      b) si infortuni prima o durante  l'espletamento  di  una  delle
prove e lo faccia presente a  uno  dei  membri  del  preposto  Organo
collegiale, ferma restando la validita' degli esiti  degli  eventuali
esercizi  ginnici  svolti  fino  al   momento   della   comunicazione
dell'infortunio subito.
    11. Sono ammessi a sostenere le prove facoltative  di  efficienza
fisica unicamente i candidati che le abbiano specificamente richieste
all'atto della  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso.
    12. I candidati risultati idonei alle prove di efficienza  fisica
sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica,  mentre
i non idonei sono esclusi dal concorso.
    13. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11.
                               Art. 13

              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica

    1. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e' effettuato:
      a) da parte della sottocommissione indicata all'art.  7,  comma
1, lettera b), mediante visita medica di primo  accertamento,  presso
il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, via delle  Fiamme
Gialle, n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia;
      b) in ragione delle condizioni del soggetto  al  momento  della
visita.
    2. Per  il  conseguimento  dell'idoneita'  psico-fisica  tutti  i
candidati devono essere in possesso del profilo sanitario compatibile
con l'idoneita' psico-fisica al servizio  nel  Corpo,  stabilita  dal
decreto  ministeriale  17  maggio  2000,   n.   155,   e   successive
modificazioni e integrazioni, e alle direttive tecniche adottate  con
decreto del Comandante generale della Guardia di finanza. In  materia
di  difetti  totali  o  parziali  dell'enzima   G6PDH,   si   applica
esclusivamente il punto 2, lettera d), dell'elenco allegato al citato
decreto ministeriale n. 155/2000 che ne prevede la compatibilita' con
l'arruolamento nel Corpo.
    Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet del Corpo.
    Oltre  al  richiamato  profilo  sanitario,   ai   candidati   che
concorrono per il contingente di mare - specializzazioni  «nocchiere»
e «operatore di sistema» e' richiesto anche il possesso di:
      a) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non
inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, senza correzione;
      b) campo visivo e motilita' oculare normali;
      c) senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche.
    Inoltre,  coloro   che   concorrono   per   la   specializzazione
«nocchiere» non devono essere altresi'  affetti  dalle  imperfezioni,
infermita'  e  condizioni  somato-funzionali  di  cui  all'elenco  in
allegato 5.
    3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e  fatto
salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i  seguenti  esami  e
visite:
      a) visita medica generale;
      b) esami delle urine ed ematochimici;
      c) visita neurologica;
      d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
      e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
    I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine  definito  dal
Centro di reclutamento, sulla base della  disponibilita'  dei  medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.
    4. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  b),
puo' disporre, qualora  lo  ritenga  necessario,  l'effettuazione  di
ulteriori  visite  specialistiche   ed   esami   strumentali   e   di
laboratorio.
    In  particolare,  nel  caso   in   cui   si   dovessero   rendere
indispensabili   indagini    radiologiche,    l'interessato    dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso
sara' considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso.
    5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia'
stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica di cui al comma 3, nell'ambito  di  altri  concorsi  per
l'accesso  al  Corpo  della  Guardia  di  finanza,  sono   sottoposti
esclusivamente ai seguenti accertamenti:
      a) visita medica generale;
      b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di  sostanze
stupefacenti e/o psicotrope;
      c)  eventuali  ulteriori  visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio necessari ai  fini  della  verifica  del
possesso dei requisiti specifici previsti  per  l'accesso  al  ruolo,
ovvero ai fini di cui al comma 4.
    In tali casi, la competente sottocommissione esprime il  giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
    6. Il giudizio  espresso  in  sede  di  visita  medica  di  primo
accertamento e' immediatamente comunicato all'interessato, il  quale,
in caso di non idoneita', puo', contestualmente, chiedere  di  essere
ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per il  difetto
dei requisiti di cui al comma 10.
    7. La richiesta di ammissione alla  visita  medica  di  revisione
deve essere:
      a) presentata al  Centro  di  reclutamento,  al  momento  della
comunicazione di non idoneita' da parte della sottocommissione di cui
al comma 1, lettera a);
      b) integrata da documentazione relativa alle  cause  che  hanno
determinato l'esclusione (modello in allegato 6)  rilasciata  da  una
struttura sanitaria pubblica, anche  militare,  o  da  una  struttura
privata accreditata con il  Servizio  sanitario  nazionale.  In  tale
ultimo  caso,  il  Centro  di   reclutamento   potra'   eventualmente
richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento.
    L'originale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto
pervenire al Centro di reclutamento - Ufficio procedure reclutative -
Sezione allievi finanzieri - via delle Fiamme Gialle,  n.  18,  00122
Roma/Lido di Ostia entro il quindicesimo giorno solare  successivo  a
quello della comunicazione di non idoneita'.
    Entro il medesimo termine, la predetta  documentazione  puo',  in
alternativa,  essere  inviata  all'indirizzo  di  posta   elettronica
certificata rm0300000p@pec.gdf.it purche':
      (1) redatta in originale come documento  informatico  ai  sensi
dell'art.  20  del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  ovvero  attestata,  a  norma
dell'art.  22  del  medesimo  decreto,   con   firma   digitale   del
responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciata in caso di
copia informatica di documento analogico;
      (2) non contenente immagini diagnostiche strumentali.
    Entro  i  tempi  tecnici  di  espletamento  della  presente  fase
selettiva, comunicati al candidato in  sede  di  notifica  della  non
idoneita' e compatibilmente  con  questi,  sara'  comunque  presa  in
considerazione la documentazione:
      (3) spedita o inviata entro il  suddetto  termine  di  quindici
giorni e pervenuta oltre lo stesso;
      (4) consegnata, pervenuta o inviata in mera scansione  o  copia
entro il suddetto termine di quindici giorni, il  cui  originale  sia
prodotto nei termini indicati dal Centro di reclutamento.
    In   ogni   caso   l'Amministrazione   non   si   assume   alcuna
responsabilita' per la  mancata  ricezione  o  per  i  ritardi  nella
consegna dell'originale della documentazione entro  i  termini  sopra
indicati.
    La richiesta di visita medica di revisione non e' accolta qualora
non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera  a)  o
la documentazione di cui alla lettera b)  sia  priva  dei  prescritti
requisiti o non pervenga in originale  secondo  le  modalita'  e  nei
termini ivi indicati.
    I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal  Comandante
del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo  ricorso  secondo  le
modalita' di cui all'art. 5, comma 2.
    8. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che  hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della Sottocommissione  per  la
visita medica di primo accertamento.
    9.  La  Sottocommissione  per  la  visita  medica  di  revisione,
acquisita la domanda di cui al comma 7 e valutata  la  certificazione
prodotta, puo':
      a) esprimere  direttamente  un  giudizio  di  idoneita'  o  non
idoneita', che sara' notificato al candidato  tramite  il  Centro  di
reclutamento;
      b) riconvocare l'aspirante presso  il  Centro  di  reclutamento
della  Guardia  di  finanza,  per  sottoporlo  a   ulteriori   visite
specialistiche e/o  esami  strumentali  e  di  laboratorio,  ritenuti
necessari,  all'esito  dei  quali  formulera'  l'apposito   giudizio.
L'eventuale riconvocazione avverra'  prima  dello  svolgimento  delle
successive fasi concorsuali.
    10. La visita medica di revisione non  e'  ammessa  nei  seguenti
casi:
      a) disturbi della  parola  (balbuzie,  dislalia  e  paralalia),
anche se in forma lieve;
      b) positivita'  alle  sostanze  psico-attive,  accertata  anche
mediante test tossicologici di I e di II livello;
      c) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate;
      d)   difetto   di   senso   cromatico   normale   alle   tavole
pseudoisocromatiche,  per  i  candidati   che   concorrono   per   il
contingente di mare - specializzazioni «nocchiere»  e  «operatore  di
sistema».
    11.  La  Sottocommissione  per  la   visita   medica   di   primo
accertamento:
      a) nei casi di cui alle lettere a),  c)  e  d)  del  comma  10,
dichiara  immediatamente  la  non   idoneita'   dell'aspirante   che,
pertanto, non e' sottoposto a ulteriori visite o esami;
      b) nel caso di positivita' alle sostanze psico-attive accertata
mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari  nelle
more dell'esito del test di  II  livello,  all'esito  del  quale,  se
confermata la positivita', dichiara la non  idoneita';  diversamente,
l'aspirante sara' riconvocato per essere  sottoposto  agli  ulteriori
accertamenti sanitari.
    12. l candidati risultati idonei agli  accertamenti  psico-fisici
sono ammessi a sostenere l'accertamento  dell'idoneita'  attitudinale
secondo il calendario e le modalita' comunicate con l'avviso  di  cui
al comma 13 dell'art. 11.
    13. Il candidato risultato assente alla visita  medica  di  primo
accertamento o di revisione, nei casi in cui sia  stato  riconvocato,
ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso.
    14.  Il  giudizio  espresso  dalle  competenti  sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo.
    15. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11.
                               Art. 14

                 Documentazione da produrre in sede
               di visita medica di primo accertamento

    1. I concorrenti convocati presso il Centro di  reclutamento  per
sostenere la visita medica di primo accertamento  devono  presentare,
in originale, la seguente  documentazione  sanitaria,  con  data  non
anteriore a sessanta giorni:
      a)  certificato  attestante  l'effettuazione  e  il   risultato
dell'accertamento per i markers  dell'epatite  B  (riportanti  almeno
HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);
      b) certificato attestante l'esito del test  per  l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV;
      c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano  almeno
i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz;
      d) ecografia pelvica,  per  i  candidati  di  sesso  femminile,
comprensiva di immagini e relativo referto.
    I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata  con
il Servizio sanitario nazionale. In tale ultimo caso,  il  Centro  di
reclutamento potra' eventualmente richiedere ai candidati gli estremi
di tale accreditamento;
      e) certificato medico (format in allegato  7),  rilasciato  dal
medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n.
833;
      f) prescrizione, ovvero  idonea  certificazione,  di  eventuale
terapia  farmacologica  assunta,  o  somministrata,  nei  30   giorni
precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di
detta documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede  di
test tossicologici e' causa di esclusione dal concorso.
    2. Sono causa di esclusione dal concorso:
      a) la positivita' agli accertamenti di cui al comma 1,  lettere
a) e b);
      b) l'attestata presenza, nella Sezione A del certificato medico
di cui al precedente comma 1, lettera e), di pregresse manifestazioni
emolitiche  e/o  gravi  manifestazioni  immuno-allergiche  e/o  gravi
intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti.
    3. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un test
di gravidanza di data non anteriore a cinque  giorni  dalla  data  di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. A tal fine,
qualora in corso di validita', potra'  essere  presentato  lo  stesso
certificato di cui all'art. 12, comma 7. In assenza del  referto,  la
candidata e' sottoposta,  allo  scopo  sopra  indicato,  al  test  di
gravidanza presso il Centro di reclutamento.
    4.  Per  le  concorrenti  che,  all'atto  delle  visite  mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei  certificati
prodotti o degli  accertamenti  svolti  in  quella  stessa  sede,  la
competente sottocommissione  non  puo'  procedere  agli  accertamenti
previsti e deve esimersi  dalla  pronuncia  del  giudizio,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale  17  maggio  2000,  n.
155,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni.  Tali  candidate
saranno  escluse  dal  concorso  qualora  lo  stato   di   temporaneo
impedimento, anche in sede di seconda  convocazione  e  comunque  non
oltre il 22 ottobre 2019, non consenta di  rispettare  la  tempistica
prevista dall'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale.
    5. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno
di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
      a) lettere a),  b)  ed  e),  viene  ammesso  con  riserva  alle
successive fasi concorsuali  ed  escluso  qualora  non  proceda  alla
consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di
reclutamento;
      b)  lettere  c)  e  d),  potra'  avanzare  istanza  per  essere
convocato  in  data  successiva  per   sostenere   gli   accertamenti
dell'idoneita' psico-fisica.  Il  presidente  della  sottocommissione
indicata all'art.  7,  comma  1,  lettera  b),  potra'  concedere  il
differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle  visite
mediche  di  primo  accertamento.  La  data  di  convocazione   viene
immediatamente comunicata all'interessato.  Qualora  l'aspirante  non
avanzi la menzionata istanza, ovvero non si presenti  nel  giorno  in
cui e' stato riconvocato o non esibisca in tale data i certificati in
argomento, e' escluso dal concorso.
    6. I candidati ammessi ai  recuperi  delle  prove  di  efficienza
fisica che in  sede  di  visita  medica  di  primo  accertamento  non
presentano i certificati di cui al comma 1, lettere  c)  e  d),  sono
esclusi dal concorso.
    7. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11.
                               Art. 15

              Accertamento dell'idoneita' attitudinale

    1. I candidati risultati idonei  all'accertamento  dell'idoneita'
psico-fisica   sono   sottoposti   all'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale, della durata di due giorni, secondo il calendario e  le
modalita' comunicati con l'avviso di cui all'art. 11, comma 14.
    2. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti  e'  accertata  dalla
sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera d), secondo le
modalita' tecniche definite con provvedimento del Comandante generale
della   Guardia   di   finanza,   pubblicato   sul   sito    internet
www.gdf.gov.it.
    3. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale  e'  finalizzato  a
riscontrare il possesso del profilo  attitudinale  richiesto  per  il
ruolo ambito.
    4. Detto accertamento si articola in:
      a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le  capacita'  di
ragionamento;
      b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa
il carattere,  le  inclinazioni  e  la  struttura  personologica  del
candidato;
      c) uno o piu' questionari  biografici  e/o  motivazionali,  per
valutare  le  esperienze  di  vita   passata   e   presente   nonche'
l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso;
      d) un  colloquio  attitudinale,  a  cura  di  ufficiali  periti
selettori, per un  esame  diretto  dei  candidati,  alla  luce  delle
risultanze dei predetti test e questionari;
      e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
    5. Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui  al  presente
articolo:
      a) non possono essere consultati testi o altri  supporti  anche
informatici;
      b)  eventuali  apparecchi  telefonici  e  ricetrasmittenti   o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
    I candidati che contravvengono a tali disposizioni  sono  esclusi
dal concorso a cura della Sottocommissione di cui all'art.  7,  comma
1, lettera d).
    6. I candidati giudicati non idonei sono esclusi dal concorso.
    7. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo.
    8. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11.
                               Art. 16

                Mancata presentazione e differimento
                del candidato alle prove concorsuali

    1.   Il   candidato   che,   per    cause    non    riconducibili
all'amministrazione che ha  indetto  il  presente  concorso,  non  si
presenta nel giorno e  nell'ora  stabiliti  per  sostenere  la  prova
scritta, le prove di efficienza fisica, l'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica e l'accertamento dell'idoneita' attitudinale,  previste,
rispettivamente, dagli articoli 11,  12,  13  e  15,  e'  considerato
rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con  i
tempi tecnici di  espletamento  delle  succitate  fasi  selettive,  i
presidenti delle sottocommissioni di cui all'art. 7, comma  1,  hanno
facolta'  -   su   istanza   dell'interessato,   esclusivamente   per
documentate cause di forza maggiore - di anticipare o posticipare  la
convocazione  dei  candidati,  nel   rispetto   del   calendario   di
svolgimento delle stesse. L'istanza deve essere inviata all'indirizzo
di posta elettronica certificata concorsoAF2019@pec.gdf.it.
    Le decisioni assunte in  relazione  alle  suddette  istanze  sono
comunicate agli interessati a cura del Centro di  reclutamento  della
Guardia di finanza.
    2. Il candidato che, avendo chiesto e  ottenuto  il  differimento
delle prove ai sensi del comma  1,  non  si  presenta  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario  e,  quindi,  escluso
dal concorso.
    3. Avverso tali  esclusioni,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
                               Art. 17

                       Valutazione dei titoli
                   e graduatorie finali di merito

    1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  a),
predispone  distinte  graduatorie  finali  di  merito  per   ciascuna
categoria di partecipanti al concorso del contingente ordinario e  di
ogni specializzazione del contingente di mare.
    2. Sono iscritti nelle  anzidette  graduatorie  i  candidati  che
abbiano  conseguito  il  giudizio  di  idoneita'  a  tutte  le   fasi
concorsuali di cui all'art. 1, comma 4.
    3.  Il  punteggio  complessivo  di  merito  e'  determinato   dal
punteggio  conseguito  nella  prova  scritta  di  cui  all'art.   11,
incrementato delle maggiorazioni di punteggio ottenute nelle prove di
efficienza fisica e dalla valutazione dei titoli di cui agli allegati
8, 9, 10, 11 e 12.
    4. A parita' di merito, e' data la precedenza, nell'ordine,  agli
orfani di guerra  ed  equiparati,  ai  figli  di  decorati  al  valor
militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor  di
marina, al valor aeronautico o al valor civile.
    5. In caso di ulteriore parita', si osservano  le  norme  di  cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della  legge  16  giugno
1998, n. 191.
    6. I titoli preferenziali e/o maggiorativi sono  ritenuti  validi
se posseduti alla data  di  scadenza  del  termine  previsto  per  la
presentazione  della  domanda  di  ammissione  al  concorso  e  se  i
medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il  possesso,  sono
prodotti secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 3.
    Il  punteggio  maggiorativo  per  il  possesso  del  diploma   di
istruzione  secondaria  di  secondo  grado  rilasciato  da   Istituto
Tecnico, Settore Tecnologico e' attribuito anche nel caso in  cui  lo
stesso venga conseguito nell'anno scolastico 2018/2019 e ne sia stata
fornita idonea documentazione ai sensi dell'art. 6, comma 4.
    7. Con determinazione del Comandante generale  della  Guardia  di
finanza vengono approvate le graduatorie  finali  di  merito  e  sono
dichiarati vincitori del concorso i candidati che, nell'ordine  delle
stesse, risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso.
    8. Qualora, per mancanza di candidati idonei, non possono  essere
ricoperti i posti  riservati  ai  possessori  dell'attestato  di  cui
all'art. 4 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  luglio
1976, n. 752 gli stessi sono devoluti in aumento agli altri candidati
iscritti nella graduatoria finale di merito del contingente ordinario
di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), numero (2).
    9. Qualora, per mancanza di candidati idonei, non possano  essere
ricoperti uno o piu' posti riservati ai volontari delle Forze armate,
le unita' resesi disponibili nell'ambito:
      a) del contingente ordinario sono:
        (1) equamente ripartite e/o conferite  in  aumento  ai  posti
messi  a  concorso  per  la  medesima   categoria   nell'ambito   del
contingente di mare secondo il seguente ordine di priorita':
          (a) specializzazione «nocchiere»;
          (b) specializzazione «motorista navale»;
          (c) specializzazione «operatore di sistema»;
        (2) laddove cosi' non  ricoperte,  conferite  in  aumento  ai
posti destinati per il  medesimo  contingente  ai  candidati  di  cui
all'art.  1,  comma  1,  lettera  b)  e,  qualora  ulteriormente  non
ricoperte, equamente ripartite e/o  conferite  in  aumento  ai  posti
messi a concorso per la medesima categoria del  contingente  di  mare
secondo l'ordine di priorita' di cui al precedente punto (1);
      b) del contingente di mare sono:
        (1) equamente ripartite e/o conferite in aumento ai  posti  a
concorso   riservati   alla   medesima   categoria   per   le   altre
specializzazioni,  secondo  l'ordine  di  priorita'   di   cui   alla
precedente lettera a), punto (1);
        (2) laddove cosi' non  ricoperte,  conferite  in  aumento  ai
posti destinati alla medesima categoria nell'ambito  del  contingente
ordinario e, qualora ulteriormente non ricoperte:
          (a) equamente ripartite e/o conferite in aumento  ai  posti
destinati, nell'ambito del contingente di mare, ai candidati  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera b), secondo l'ordine di priorita' di cui
alla precedente lettera a), punto (1);
          (b)  ai  posti  destinati,  nell'ambito   del   contingente
ordinario, ai candidati di cui all'art. 1, comma 1, lettera b).
    10. Qualora, per mancanza di candidati idonei, non possano essere
ricoperti uno o piu' posti destinati ai candidati di cui all'art.  1,
comma 1, lettera b), le unita' resesi disponibili nell'ambito:
      a) del contingente ordinario sono:
        (1) equamente ripartite e/o conferite  in  aumento  ai  posti
messi  a  concorso  per  la  medesima   categoria   nell'ambito   del
contingente di mare secondo il seguente ordine di priorita':
          (a) specializzazione «nocchiere»;
          (b) specializzazione «motorista navale»;
          (c) specializzazione «operatore di sistema»;
        (2) laddove cosi' non  ricoperte,  conferite  in  aumento  ai
posti riservati, nell'ambito del contingente ordinario, ai  volontari
delle Forze armate e, qualora ulteriormente non ricoperte,  equamente
ripartite e/o conferite in aumento ai posti messi a concorso per tale
ultima  categoria  nell'ambito  del  contingente  di  mare,   secondo
l'ordine di priorita' di cui al precedente punto (1);
      b) del contingente di mare sono:
        (1) equamente ripartite e/o conferite in aumento ai  posti  a
concorso   destinati   alla   medesima   categoria   per   le   altre
specializzazioni,  secondo  l'ordine  di  priorita'   di   cui   alla
precedente lettera a), punto (1);
        (2) laddove cosi' non  ricoperte,  conferite  in  aumento  ai
posti messi a concorso per  la  medesima  categoria  nell'ambito  del
contingente ordinario e, qualora ulteriormente non ricoperte:
          (a) equamente ripartite e/o conferite in aumento  ai  posti
riservati, nell'ambito del contingente di mare,  ai  volontari  delle
Forze armate secondo l'ordine di priorita'  di  cui  alla  precedente
lettera a), punto (1);
          (b)  ai  posti  riservati,  nell'ambito   del   contingente
ordinario, ai volontari delle Forze armate.
    11. Le graduatorie sono  rese  note  con  avviso  pubblicato  sul
portale attivo all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it, sulla  rete
intranet del Corpo e  presso  l'Ufficio  centrale  relazioni  con  il
pubblico della Guardia di finanza, viale  XXI  aprile,  n.  55,  Roma
(numero verde: 800669666).
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti  i  candidati  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 11.
                               Art. 18

                  Ammissione al corso di formazione

    1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione  ad  assumere
di cui all'art. 1, comma 6, i concorrenti dichiarati  vincitori  sono
ammessi a un corso di formazione in qualita' di  allievi  finanzieri,
previo superamento della visita medica di incorporamento, alla  quale
sono sottoposti prima della firma dell'atto di arruolamento da  parte
del dirigente  il  Servizio  sanitario  del  reparto  di  istruzione,
avvalendosi,  se  necessario,  del  supporto  tecnico  nonche'  delle
strutture del Centro di reclutamento della  Guardia  di  finanza,  al
fine di accertare il mantenimento dell'idoneita' psico-fisica.
    2. Per oggettive esigenze  organizzative  e  logistiche  che  non
consentano di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso
gli Istituti di Istruzione, l'Amministrazione si riserva la  facolta'
di articolare il corso di formazione in piu'  cicli  aventi  identico
ordinamento didattico. A tutti i  frequentatori  sara'  riconosciuta,
previo  superamento  degli  esami  finali  del   ciclo   addestrativo
frequentato,  la  stessa  decorrenza  giuridica  ed   economica   dei
frequentatori del primo ciclo.
    3.  Possono  essere  dichiarati  vincitori  del  concorso   altri
concorrenti idonei nell'ordine delle  graduatorie,  per  ricoprire  i
posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall'inizio  del
corso di formazione, tra  i  concorrenti  precedentemente  dichiarati
vincitori.
    4. I candidati risultati in posizione utile per l'avvio al  corso
di formazione, gia' in servizio nelle  Forze  armate  o  di  polizia,
dovranno consegnare all'Istituto di Istruzione presso il  quale  sono
stati convocati per la frequenza dell'attivita' addestrativa, copia:
      a) della domanda di proscioglimento dalla ferma,  se  volontari
in ferma prefissata;
      b) della dichiarazione  di  accettazione  della  frequenza  del
corso, di cancellazione dal ruolo e di  perdita  del  grado/qualifica
diretta al competente Ministero per il tramite  del  Comando/Ente  di
provenienza, se  sottufficiali/graduati  o  personale  di  qualifiche
corrispondenti.
    Le suddette domande/dichiarazioni  dovranno  recare  gli  estremi
della presa in carico da parte del Comando/Ente di appartenenza.
    5. La graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori
puo' essere utilizzata per  l'ammissione  ad  analoghi  e  successivi
corsi  nei  termini  previsti  dall'art.  7,  comma  4,  del  decreto
legislativo 12 maggio 1995,  n.  199  e  successive  modificazioni  e
integrazioni.
    6. Il Comando generale della Guardia di finanza  puo'  avviare  i
candidati di cui al comma 5, nei limiti dei posti in  programmazione,
al successivo corso di formazione.
    7. L'ammissione dei candidati al corso di formazione  di  cui  al
comma  6  e'  subordinata  al  superamento  della  visita  medica  di
incorporamento, cui sono sottoposti, prima della firma  dell'atto  di
arruolamento, a cura del dirigente il Servizio sanitario del  reparto
di istruzione. Quest'ultimo, nello svolgimento dei propri lavori,  si
avvarra' del supporto tecnico nonche' delle strutture del  Centro  di
reclutamento  della  Guardia  di  finanza,  reiterando,  al  fine  di
verificare  il   mantenimento   dell'idoneita'   psico-fisica   degli
aspiranti, tutti gli accertamenti previsti dall'art. 13.
    8. I concorrenti, convocati  dal  Centro  di  reclutamento  della
Guardia di finanza per essere sottoposti alla visita medica di cui al
comma 7, devono presentare i certificati  e  il  test  (se  di  sesso
femminile)  previsti  all'art.  14,  secondo  le  modalita'  all'uopo
stabilite.
    9. I provvedimenti con i quali il dirigente il Servizio sanitario
del reparto di istruzione accerta, ai sensi del presente articolo, la
non idoneita' psico-fisica dei  candidati  devono  essere  notificati
agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
      a) gerarchico,  al  generale  ispettore  per  gli  Istituti  di
Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
      b)  giurisdizionale,  al  competente  Tribunale  amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli  29  e
seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
    10. Agli allievi finanzieri ammessi a  frequentare  il  corso  di
formazione potra' essere richiesto di prestare il consenso  a  essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale  impiego  presso  gli
Organismi di informazione e sicurezza di  cui  alla  legge  3  agosto
2007, n. 124, e alla verifica del possesso dei relativi requisiti.
                               Art. 19

            Mancata presentazione al corso di formazione

    1. Il vincitore  del  concorso,  regolarmente  convocato  per  la
frequenza del corso, e' considerato  rinunziatario  al  corso  stesso
qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'Amministrazione.
    2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza
maggiore,  debitamente  documentati,  devono  essere  comunicati  dal
candidato alla Legione allievi  della  Guardia  di  finanza,  tramite
posta  elettronica  certificata  all'indirizzo  ba0220000p@pec.gdf.it
entro il terzo giorno solare successivo all'inizio del corso.
    Il Comandante della Legione allievi  provvedera'  a  valutare  le
dichiarate cause impeditive ed eventualmente a stabilire un ulteriore
termine di presentazione. I giorni di assenza maturati sono computati
ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal  corso,  secondo  le
disposizioni vigenti. Le decisioni sono comunicate al  candidato  dal
competente Reparto di istruzione.
    3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per  oltre  90  giorni
dall'inizio del corso, l'interessato e' rinviato alla  frequenza  del
corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.
                               Art. 20

               Spese per la partecipazione al concorso

    1. Le spese  di  viaggio,  vitto  e  alloggio  sostenute  per  la
partecipazione  alle  prove  del  concorso,  sono  a   carico   degli
aspiranti.
    2. Ai candidati  dichiarati  vincitori  del  concorso  spetta  il
rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede del
Reparto di istruzione per  la  frequenza  del  corso  di  formazione,
secondo le disposizioni vigenti.
                               Art. 21

           Trattamento economico degli allievi finanzieri

    1.  Durante  la  frequenza  del  corso,  gli  allievi  finanzieri
percepiscono il trattamento economico come da norme amministrative in
vigore.
                               Art. 22

                  Assegnazione al termine del corso

    1. Al termine del corso di  formazione  di  cui  all'art.  18,  i
finanzieri del contingente ordinario saranno destinati  ove  esigenze
organiche e di servizio lo richiederanno, con obbligo  di  permanenza
secondo le disposizioni interne del  Corpo.  I  finanzieri  reclutati
quali vincitori dei posti riservati ai possessori  dell'attestato  di
cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26  luglio
1976, n. 752, saranno assegnati, quale prima sede di servizio, presso
i Reparti della Provincia di Bolzano ovvero della provincia di Trento
con competenza regionale.
    2. I finanzieri del contingente di mare saranno avviati al  corso
per il conseguimento della specializzazione indicata nella domanda di
partecipazione al concorso, in relazione alla  quale  sono  impiegati
nello specifico  comparto,  con  obbligo  di  permanenza  secondo  le
disposizioni interne del Corpo.
                               Art. 23

      Sito internet, informazioni utili e modalita' di notifica

    1. Ulteriori informazioni sul concorso  possono  essere  reperite
sul portale attivo all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it
    2. Laddove non  diversamente  disciplinato  dal  presente  bando,
tutte le notifiche nei confronti dei concorrenti al concorso  saranno
effettuate a cura del Centro di reclutamento della Guardia di finanza
esclusivamente   mediante   l'invio   di    apposite    comunicazioni
all'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) utilizzato da
ogni candidato per la registrazione al portale di cui all'art. 3  del
presente bando di concorso.
                               Art. 24

                   Trattamento dei dati personali

    1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento  europeo  (UE)
n. 2016/679 (di seguito regolamento) si informano i candidati che  il
trattamento  dei  dati  personali  da  loro  forniti   in   sede   di
partecipazione al concorso o, comunque,  acquisiti  a  tal  fine,  e'
finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative  attivita'
istituzionali.
    Il  trattamento  dei  dati  personali  (comprese   le   categorie
particolari di dati e i dati relativi a condanne penali  e  reati  di
cui agli articoli 9  e  10  del  regolamento)  avverra'  a  cura  dei
soggetti  a  cio'  appositamente  autorizzati,  ivi  compresi  quelli
facenti parte delle sottocommissioni previste dal presente bando, con
l'utilizzo di procedure  anche  informatizzate  e  con  l'ausilio  di
apposita banca dati automatizzata, nei modi e  nei  limiti  necessari
per il perseguimento delle finalita'  per  cui  i  dati  personali  e
particolari sono raccolti e/o successivamente trattati  e,  comunque,
in conformita' a  quanto  previsto  dall'art.  6,  paragrafo  3,  del
regolamento e dall'art.  2-ter  del  citato  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196,  come  modificato  dal  decreto  legislativo  10
agosto 2018, n. 101; cio' anche in caso di eventuale comunicazione  a
terzi  e  anche  successivamente  all'eventuale   instaurazione   del
rapporto di lavoro, per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione  del
rapporto stesso.
    2. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di  partecipazione  e  del  possesso  degli
eventuali  titoli  previsti  dalla  presente   determinazione,   pena
l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento.
    3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
      a) il titolare del trattamento dei dati personali e'  il  Corpo
della Guardia di finanza, con sede in Roma, viale XXI aprile, 51, che
puo' essere contattato agli indirizzi e-mail urp@gdf.it  o  di  posta
elettronica certificata urp.reclutamento@pec.gdf.it;
      b) il responsabile della protezione dei dati designato  per  il
Corpo della Guardia di  finanza  puo'  essere  contattato  al  numero
06/442236053  o  agli  indirizzi  e-mail  rpd@gdf.it   o   di   posta
elettronica certificata rpd@pec.gdf.it;
      c)    la    finalita'    del    trattamento    e'    costituita
dall'instaurazione del rapporto di lavoro che trova la base giuridica
nel  decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  199,  e  successive
modificazioni e integrazioni, nel decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66, con particolare riferimento all'art. 703 nonche'  nel  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  15  luglio  1988,  n.  574,   con
particolare riferimento all'art. 33;
      d) i dati potranno essere oggetto di diffusione nei casi in cui
sia previsto nell'ambito del presente bando ovvero da norme di  legge
o   regolamento   e   comunicati   alle   Amministrazioni   pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  e   alla
posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche', in
caso di  esito  positivo  del  concorso,  ai  soggetti  di  carattere
previdenziale;
      e) l'eventuale trasferimento dei  dati  personali  a  un  paese
terzo o a una organizzazione internazionale potra' avvenire ai  sensi
delle disposizioni previste all'art. 49, paragrafi 1, lettera d) e 4,
del regolamento;
      f) il periodo di conservazione dei dati personali avverra'  nel
rispetto della disciplina in tema di scarto dei documenti  d'archivio
delle pubbliche amministrazioni e relative disposizioni attuative  e,
comunque, sino al conseguimento  delle  finalita'  pubbliche  per  le
quali i dati sono trattati, ivi compresa la  tutela  degli  interessi
dell'Amministrazione    presso    le     giurisdizioni     ordinaria,
amministrativa e contabile;
      g) l'eventuale reclamo  potra'  essere  proposto  all'Autorita'
garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  in  qualita'  di
Autorita' di controllo.
    4.  Ai  candidati  sono  riconosciuti,  ai   sensi   del   citato
regolamento, il diritto di accedere ai dati  che  li  riguardano,  il
diritto di rettificare,  integrare,  aggiornare,  cancellare  i  dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non  conformi  alla  legge,
nonche'  il  diritto  di  opporsi  per  motivi  legittimi   al   loro
trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei  confronti
del titolare del trattamento dei dati personali inviando le  relative
istanze al Centro di reclutamento della Guardia di finanza.
      Roma, 17 aprile 2019

                                       Il Comandante generale: Toschi

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