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venerdì 26 aprile 2019
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA CONCORSO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di novecentosessantacinque allievi finanzieri, anno 2019 (GU n.33 del 26-4-2019)
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di
novecentosessantacinque allievi finanzieri, anno 2019
(GU n.33 del 26-4-2019)
IL COMANDANTE GENERALE
della Guardia di finanza
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive
modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di
finanza»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto
Adige», e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della
Regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzione negli uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e,
in particolare, l'art. 29;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino - Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca
e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di
finanza»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
e integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del
servizio civile nazionale»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni e integrazioni, concernente «Codice in materia di
protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n.
133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
«Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita' nonche' in materia di processo civile» concernente
l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti
in forma cartacea;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modificazioni e
integrazioni;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente «Disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di
polizia»;
Visto l'art. 10 del decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8,
recante «Disposizioni in materia di personale militare e civile del
Ministero della difesa, nonche' misure per la funzionalita' della
medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere
c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31
dicembre 2012, n. 244»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art.
635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
ottobre 2014 recante «Definizione delle caratteristiche del sistema
pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del
sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle
imprese»;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
«Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta'
per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia di
finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997,
n. 127»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e
successive modificazioni e integrazioni, concernente «Regolamento
recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella
Guardia di finanza ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20
ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2006, recante «Procedure
di selezione relative ai concorsi per l'accesso al ruolo appuntati e
finanzieri del Corpo della Guardia di finanza riservati ai volontari
in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale delle Forze
armate, in servizio o in congedo»;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante
«Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni e
integrazioni, registrata all'Ufficio centrale del bilancio, presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie
Autorita' gerarchiche del Corpo;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive modificazioni
e integrazioni, concernente le modalita' per lo svolgimento
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio nel Corpo
della Guardia di finanza nei confronti degli aspiranti
all'arruolamento;
Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche
da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale,
n. 302, del 29 dicembre 2017, che autorizza, in aggiunta alle
facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, il
reclutamento, tra l'altro, di n. 100 allievi finanzieri, a decorrere
dal 1º ottobre 2019;
Visto l'art. 1, comma 381, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale,
n. 302, del 31 dicembre 2018, che autorizza, in aggiunta alle
facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, il
reclutamento, tra l'altro, di n. 227 allievi finanzieri, non prima
del 1º ottobre 2019;
Ritenuto di dover riservare dei posti in favore dei candidati in
possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
Considerata l'opportunita' di prevedere che, alle prove
concorsuali successive a quella preliminare, venga ammesso un numero
di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire un'adeguata
e rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso,
Determina:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto, per l'anno 2019, un pubblico concorso, per titoli
ed esami, per il reclutamento di novecentosessantacinque allievi
finanzieri cosi' ripartiti:
a) seicentosettantasei riservati ai volontari in ferma
prefissata delle Forze armate in possesso dei requisiti di cui al
successivo art. 2, commi 1 e 2, lettera a);
b) duecentosessantatre' destinati ai cittadini italiani in
possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2, commi 1;
c) ventisei destinati ai cittadini italiani in possesso
dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e degli ulteriori requisiti di cui
al successivo art. 2, commi 1 e 2, lettera b).
2. Dei suddetti posti:
a) ottocentocinque sono per il contingente ordinario di cui:
(1) cinquecentosessantaquattro riservati ai volontari di cui
al comma 1, lettera a);
(2) duecentoquindici destinati ai cittadini italiani di cui
al comma 1, lettera b);
(3) ventisei destinati ai cittadini italiani di cui al comma
1, lettera c);
b) centosessanta sono per il contingente di mare di cui:
(1) sessanta alla specializzazione «nocchiere», cosi'
ripartiti:
(a) quarantadue riservati ai volontari di cui al comma 1,
lettera a);
(b) diciotto destinati ai cittadini di cui al comma 1,
lettera b);
(2) ottanta alla specializzazione «motorista navale» cosi'
ripartiti:
(a) cinquantasei riservati ai volontari di cui al comma 1,
lettera a);
(b) ventiquattro destinati ai cittadini di cui al comma 1,
lettera b);
(3) venti alla specializzazione «operatore di sistema», cosi'
ripartiti:
(a) quattordici riservati ai volontari di cui al comma 1,
lettera a);
(b) sei destinati ai cittadini di cui al comma 1, lettera
b).
3. E' consentita la partecipazione al concorso per uno solo dei
contingenti/specializzazioni e delle categorie di posti di cui al
precedente comma 2.
4. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) prova scritta, consistente in un questionario a risposta
multipla;
b) prove di efficienza fisica;
c) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
d) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
e) valutazione dei titoli.
5. L'inizio e la durata del corso di formazione sono stabiliti
dal Comando generale della Guardia di finanza.
6. Il Corpo della Guardia di finanza si riserva la facolta' di
revocare il bando di concorso, di sospendere o di rinviare le prove
concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione delle
graduatorie finali di merito, il numero dei posti a concorso, di
sospendere l'ammissione al corso di formazione dei vincitori, in
ragione del numero di assunzioni complessivamente autorizzate
dall'autorita' di Governo, nonche' di esigenze attualmente non
valutabili ne' prevedibili.
Art. 2
Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso
1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:
a) abbiano, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, compiuto il
18° anno e non abbiano superato il giorno di compimento del 26° anno
di eta'. Il limite anagrafico massimo cosi' fissato e' elevato di un
periodo pari all'effettivo servizio militare prestato e, comunque,
non superiore a tre anni per coloro che, alla data del 6 luglio 2017,
svolgevano o avevano svolto servizio militare volontario, di leva o
di leva prolungato;
b) godano dei diritti civili e politici;
c) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria:
(1) di primo grado, per i posti riservati ai volontari delle
Forze armate;
(2) di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per
il conseguimento della laurea, se concorrenti per i posti di cui
all'art. 1, comma 1, lettere b) e c). Possono partecipare anche
coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma, lo
conseguano nell'anno scolastico 2018/2019;
d) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile
nazionale quali obiettori di coscienza ovvero abbiano rinunciato a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
e) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati
o condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per delitti non
colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
f) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in
situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la
conservazione dello stato giuridico di finanziere;
g) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
A tal fine, il Corpo della Guardia di finanza accerta, d'ufficio,
l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto alle
funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione
dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti
diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o
la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non
terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;
h) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una Pubblica amministrazione ovvero prosciolti,
d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze
armate e di polizia, a esclusione, per il contingente ordinario, dei
proscioglimenti per inattitudine al volo o alla vita di bordo e, per
il contingente di mare, dei proscioglimenti per inattitudine al volo;
i) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di
formazione delle Forze armate e di polizia.
2. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui al comma 1,
possono partecipare alla riserva di posti di cui all'art. 1, comma 1:
a) lettera a), i volontari in ferma prefissata:
(1) di un anno (c.d. «VFP1») che, alla data di scadenza del
termine di presentazione della domanda di partecipazione, siano in
servizio da almeno sei mesi continuativi ovvero collocati in congedo
al termine della ferma annuale, nonche' quelli in rafferma annuale
(c.d. «VFP1T») in servizio;
(2) quadriennale (c.d. «VFP4») in servizio o in congedo alla
medesima data di cui al precedente punto (1), esclusi coloro che si
trovino in rafferma biennale;
b) lettera c), coloro che siano in possesso dell'attestato di
cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, riferito al diploma di istruzione secondaria di secondo
grado (livello «B2») o superiore.
3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2, se non diversamente
indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
per la presentazione della domanda di partecipazione di cui all'art.
3, comma 1, e alla data di effettivo incorporamento.
4. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai pubblici concorsi.
Art. 3
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul
portale attivo all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it, seguendo le
istruzioni del sistema automatizzato, entro le ore 12:00 del
trentunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. I concorrenti, che devono essere in possesso di un account di
posta elettronica certificata («P.E.C.»), dopo essersi registrati al
portale, potranno accedere, tramite la propria area riservata, al
format di compilazione della domanda di partecipazione.
3. Ultimata la compilazione dell'istanza:
a) gli utenti che accedono con S.P.I.D. (Sistema pubblico di
identita' digitale) concluderanno la presentazione della domanda di
partecipazione seguendo la relativa procedura automatizzata;
b) i restanti utenti registrati al portale effettueranno il
salvataggio in locale del PDF generato dal sistema che, una volta
stampato, corredato per esteso dalla propria firma autografa e
scansionato, dovra' essere caricato a sistema, mediante l'apposita
funzione «upload», unitamente alla scansione fronte-retro del
documento di riconoscimento in corso di validita'. Il sistema
consentira', quindi, di verificarne il corretto inserimento e di
concludere, inderogabilmente entro il termine di cui al comma 1, la
procedura di presentazione dell'istanza.
4. I candidati, ove richiesto in sede di prima prova concorsuale,
dovranno fornire il numero identificativo dell'istanza («ID istanza»)
rinvenibile attraverso la funzione «visualizza istanza» presente
nella propria area riservata del portale nonche' comunicato sulla
propria casella di posta elettronica certificata.
5. In caso di problematiche di natura tecnica del sistema
informatico, verificatasi nell'ultimo giorno utile per la
presentazione della domanda di partecipazione e accertate
dall'Amministrazione, sara' considerata comunque valida l'istanza
presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato
1, corredato per esteso dalla propria firma autografa e inviato,
unitamente alla scansione fronte/retro del proprio documento di
riconoscimento in corso di validita', all'indirizzo di posta
elettronica certificata concorsoAF2019@pec.gdf.it entro il termine di
cui al comma 1.
6. Le domande di partecipazione presentate tramite il portale
attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it» o secondo le
modalita' di cui al comma 5, potranno essere modificate
esclusivamente entro il termine di cui al comma 1.
7. Eventuali variazioni di recapiti e di stato civile,
intervenute successivamente al termine di cui al comma 1, dovranno
essere comunicate all'indirizzo di posta elettronica certificata
concorsoAF2019@pec.gdf.it.
Art. 4
Elementi da indicare nella domanda
1. Il candidato deve dichiarare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di
nascita;
b) per quale riserva di posti intende concorrere;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) lo stato civile e il numero dei figli eventualmente a
carico;
e) di godere dei diritti civili e politici;
f) di non essere imputato, non essere stato condannato ne' aver
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice
di procedura penale per delitti non colposi, ne' essere o essere
stato sottoposto a misure di prevenzione;
g) se volontario in ferma prefissata, la posizione militare con
l'indicazione delle date di arruolamento e, se del caso, quella di
congedo, nonche' della denominazione dell'ultimo Comando/Ente
militare di servizio;
h) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
i) il titolo di studio di cui e' in possesso o che presume di
conseguire nell'anno scolastico 2018/2019, indicando l'Istituto
presso il quale e' stato o sara' conseguito;
l) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una Pubblica amministrazione ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia, a esclusione, per il contingente
ordinario, dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla vita
di bordo e, per il contingente di mare, dei proscioglimenti per
inattitudine al volo;
m) l'indirizzo proprio o, eventualmente, della propria
famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e, dove
possibile, di un recapito telefonico;
n) il recapito presso il quale desidera ricevere eventuali
comunicazioni e un indirizzo di posta elettronica certificata;
o) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di
formazione delle Forze armate o di polizia;
p) l'eventuale possesso dei titoli maggiorativi di punteggio,
tra quelli richiamati negli allegati di cui al successivo art. 17
nonche' di quelli preferenziali stabiliti dall'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Al riguardo, si
precisa che e' onere del candidato consegnare, o far pervenire,
secondo le modalita' e la tempistica indicate all'art. 6, comma 3, la
documentazione o le certificazioni ovvero dichiarazioni sostitutive,
nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso di tali
titoli;
q) di essere disposto, in caso di nomina a finanziere, a
raggiungere qualsiasi sede di servizio.
2. All'atto della compilazione della domanda di partecipazione,
gli aspiranti che concorrono per i posti riservati ai possessori
dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, devono precisare gli estremi e il
livello del titolo posseduto, indicando la lingua (italiana o
tedesca) nella quale intendono sostenere la prevista prova scritta.
3. I candidati, inoltre, nella domanda di partecipazione, devono:
a) indicare l'eventuale prova facoltativa di efficienza fisica
che intendono sostenere, scelta tra:
(1) corsa piana 100 metri e prova di nuoto 25 metri stile
libero, se concorrenti per il contingente ordinario;
(2) corsa piana 100 metri e piegamenti sulle braccia, se
concorrenti per il contingente di mare;
b) dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del
bando di concorso e, in particolare, degli articoli 11, e 17,
concernenti, tra l'altro, il calendario di svolgimento della prova
scritta nonche' le modalita' di notifica dei relativi esiti, di
convocazione per le prove successive e di notifica delle graduatorie
finali di merito.
4. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e
il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che:
a) autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del
regolamento 2016/679/UE e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 agosto
2018, n. 101;
b) in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali e decadra' da ogni
beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera fornita.
Art. 5
Cause di archiviazione della domanda
1. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, dopo
il termine di cui all'art. 3, comma 1, con provvedimento del
Comandante del Centro di reclutamento della Guardia di finanza, nel
caso in cui:
a) non siano sottoscritte, se previsto, dal candidato;
b) non siano corredate dal PDF generato dal sistema e/o da
idoneo documento di riconoscimento;
c) pur se compilate telematicamente e debitamente sottoscritte,
pervengano con modalita' differenti da quelle previste;
d) pervengano all'indirizzo P.E.C. concorsoAF2019@pec.gdf.it in
assenza dei relativi presupposti o comunque oltre il termine previsto
per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso di
cui all'art. 3, comma 1. A tale fine, fa fede la data riportata sulla
«ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in possesso di «ricevuta
di avvenuta consegna».
2. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 1 sono
notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo
ricorso:
a) gerarchico, al Generale ispettore per gli Istituti di
istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e
seguenti del Codice del processo amministrativo, approvato con
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi
indicati.
3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate
valide sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa
dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
Tale riserva deve intendersi fino all'ammissione al corso di
formazione.
Art. 6
Documentazione
1. Per i candidati risultati idonei alla prova scritta di cui
all'art. 11, il Centro di reclutamento della Guardia di finanza
provvede, tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti, a
richiedere il certificato generale del casellario giudiziale e quello
dei carichi pendenti e per coloro che concorrono per posti di cui
all'art. 1, comma 1, lettere b) e c), i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi
dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note
caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o
della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato
militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare.
2. I volontari che concorrono per i posti di cui all'art. 1,
comma 1, lettera a), convocati per sostenere le prove di efficienza
fisica di cui all'art. 12, devono consegnare in tale sede:
a) un estratto della documentazione di servizio conforme al
modello in allegato 2, redatto e firmato:
(1) per i militari in servizio, dal comandante del
reparto/Ente di appartenenza. In tale ipotesi, l'estratto deve essere
chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di partecipazione al concorso;
(2) per quelli in congedo, dall'ufficiale
responsabile/funzionario del Distretto militare/Centro documentale
militare competente per territorio o residenza;
b) attestazione, rilasciata dai medesimi organi militari di cui
alla lettera precedente, dalla quale si evinca che le sanzioni
disciplinari indicate nel predetto estratto sono riferite
esclusivamente al periodo di servizio con esclusione del corso di
formazione di base (o basico). In assenza di tale attestazione, le
eventuali sanzioni riportate sull'estratto della documentazione di
servizio sono, comunque, considerate comminate durante il periodo di
servizio.
3. E' altresi' onere degli aspiranti ammessi a sostenere le prove
di efficienza fisica di cui all'art. 12 consegnare in tale sede i
documenti in carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei
casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei titoli
maggiorativi di punteggio di cui agli allegati 8, 9, 10, 11 e 12 al
bando e/o di quelli preferenziali di cui all'art. 17 del bando e
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, anche se non indicati nella domanda di partecipazione purche'
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della
stessa.
I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione
ai quali il candidato non abbia presentato, nei termini sopra
indicati, la documentazione attestante il relativo possesso, saranno
comunque valutati qualora l'aspirante abbia indicato nella domanda di
partecipazione l'Amministrazione pubblica che la detiene.
Non saranno oggetto di valutazione i titoli per i quali la
preposta Sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per
la corretta attribuzione della preferenza e/o del punteggio
maggiorativo ovvero presentati oltre la data di svolgimento della
prova di efficienza fisica.
4. I candidati che conseguiranno il diploma di istruzione
secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2018/2019 dovranno
presentare, secondo le modalita' e la tempistica che saranno
comunicate dal Centro di reclutamento della Guardia di finanza,
idonea documentazione attestante il possesso del citato titolo di
studio ovvero la dichiarazione sostitutiva, redatta secondo il
modello in allegato 3.
5. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro trenta giorni dalla data di restituzione.
Art. 7
Commissione giudicatrice
1. La Commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante in seconda della Guardia di finanza, e'
presieduta da un ufficiale Generale della Guardia di finanza e
ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali
presieduta da un ufficiale superiore del Corpo:
a) Sottocommissione per la valutazione della prova scritta, la
valutazione delle prove di efficienza fisica e dei titoli e la
formazione delle graduatorie finali di merito, composta da quattro
ufficiali della Guardia di finanza, membri;
b) Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da almeno cinque
ufficiali medici, membri;
c) Sottocommissione per la visita medica di revisione dei
candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo
accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da
due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a quello dei
medici della precedente sottocommissione o, a parita' di grado,
comunque, con anzianita' superiore), membri;
d) Sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo,
composta da almeno otto ufficiali della Guardia di finanza periti
selettori, membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in
servizio.
3. Le Sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di esperti ovvero di personale
specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1,
lettera d), puo' avvalersi, altresi', durante gli accertamenti
attitudinali, dell'ausilio di psicologi.
4. Le sottocommissioni indicate al comma 1, possono, durante lo
svolgimento dei lavori, avvalersi di personale di sorveglianza,
all'uopo individuato dal Centro di reclutamento.
Art. 8
Adempimenti delle sottocommissioni
1. Ciascuna sottocommissione di cui all'art. 7, prima dello
svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissa in un apposito
verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto
previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti disposizioni
normative.
2. Le sottocommissioni previste all'art. 7, comma 1, lettere b) e
c), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i
componenti.
3. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal presidente della Commissione giudicatrice.
Art. 9
Esclusione dal concorso
1. Con determinazione del Capo del I reparto del Comando generale
della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni momento,
l'esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui al
presente bando.
2. Le proposte di esclusione dei candidati sono formulate dal
Centro di reclutamento della Guardia di finanza.
3. Avverso i provvedimenti di esclusione di cui al presente
articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato maggiore del Comando generale
della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e
seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
Art. 10
Documento di identificazione
1. Ad ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la
carta di identita' o un documento di riconoscimento rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato, in corso di validita'.
Art. 11
Data e modalita' di svolgimento della prova scritta
1. I candidati, che abbiano validamente presentato domanda di
partecipazione al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione di
esclusione, sosterranno, a partire dal 10 giugno 2019, la prova
scritta consistente in domande di italiano, storia ed educazione
civica, geografia e test logico-matematici.
2. La sede, l'elenco dei candidati di cui al comma 1, il
calendario e le modalita' di svolgimento della suddetta prova,
nonche' eventuali variazioni, saranno resi noti, a partire dal 31
maggio 2019, mediante avviso pubblicato sul portale attivo
all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it e presso l'Ufficio centrale
relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile,
n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
3. I candidati, che non si presentano nel giorno e nell'ora
stabiliti per sostenere la prova scritta, sono considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a
tutti gli effetti, e per tutti i candidati.
5. I concorrenti per i posti riservati ai possessori
dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, che abbiano fatto richiesta, nella
domanda di partecipazione al concorso, di sostenere la prova scritta
in lingua tedesca, possono richiedere, sul posto, l'assistenza di
personale qualificato conoscitore della lingua stessa, per ottenere
chiarimenti sulle modalita' di esecuzione della predetta prova.
6. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova
scritta munito di una penna biro a inchiostro nero.
7. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari, appunti o altre pubblicazioni
nonche' elaboratori di calcolo. Eventuali apparecchi telefonici e
ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere
obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi
dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art. 7, comma
1, lettera a).
8. La banca dati da cui sono tratti i questionari somministrati
ai candidati sara' pubblicata sul portale attivo all'indirizzo
https://concorsi.gdf.gov.it, nella sezione relativa ai concorsi.
9. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova
scritta, da parte dei candidati, saranno rese disponibili
informazioni utili sul citato portale.
10. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite
dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a).
11. La preposta sottocommissione attribuisce a ciascun candidato
un punto di merito da zero a sessanta.
12. Superano la prova scritta e, pertanto, sono ammessi alle
prove di efficienza fisica, di cui all'art. 12, i candidati:
a) del contingente ordinario, che si collocano nei primi:
(1) millecentoventotto posti della graduatoria dei volontari
di cui all'art. 1, comma 1, lettera a);
(2) quattrocentotrenta posti della graduatoria dei cittadini
italiani di cui all'art. 1, comma 1, lettera b);
(3) cinquantadue della graduatoria dei cittadini italiani di
cui all'art. 1, comma 1, lettera c);
b) del contingente di mare:
(1) specializzazione «nocchiere», che si collocano nei primi:
(a) centoventisei posti della graduatoria dei volontari di
cui all'art. 1, comma 1, lettera a);
(b) cinquantaquattro posti della graduatoria dei cittadini
italiani di cui all'art. 1, comma 1, lettera b);
(2) specializzazione «motorista navale», che si collocano nei
primi:
(a) centosessantotto posti della graduatoria dei volontari
di cui all'art. 1, comma 1, lettera a);
(b) settantadue posti della graduatoria dei cittadini
italiani di cui all'art. 1, comma 1, lettera b);
(3) specializzazione «operatore di sistema», che si collocano
nei primi:
(a) quarantadue posti della graduatoria dei volontari di
cui all'art. 1, comma 1, lettera a);
(b) diciotto posti della graduatoria dei cittadini italiani
di cui all'art. 1, comma 1, lettera b).
Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito lo stesso
punteggio del concorrente classificatosi, nell'ambito delle predette
graduatorie, all'ultimo posto utile. I restanti aspiranti sono
esclusi dal concorso.
13. L'esito della prova scritta sara' reso noto, a partire dal
terzo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato, domenica e
festivi) a quello di svolgimento dell'ultima sessione della predetta
prova, mediante avviso disponibile sul portale attivo all'indirizzo
https://concorsi.gdf.gov.it e presso l'Ufficio centrale relazioni con
il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma
(numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 15.
14 I candidati idonei alla prova scritta, senza attendere alcuna
convocazione, sono tenuti a presentarsi per essere sottoposti alle
prove di efficienza fisica, all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica e all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, secondo
il calendario e le modalita' comunicati con l'avviso di cui al comma
13.
Tali prove avranno il seguente ordine di svolgimento:
a) 1° giorno: prove di efficienza fisica;
b) 2°, 3° e 4° giorno: accertamento dell'idoneita' psico-fisica
per i candidati idonei alle prove di efficienza fisica;
c) 5° e 6° giorno: all'accertamento dell'idoneita' attitudinale
per gli aspiranti idonei agli accertamenti dell'idoneita'
psico-fisica.
15. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e
seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza.
Art. 12
Prove di efficienza fisica
1. Le prove di efficienza fisica, volte ad accertare il livello
di preparazione atletica dei candidati, sono:
a) per il contingente ordinario, distinte in:
(1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m e
piegamenti sulle braccia;
(2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m e prova
di nuoto 25 m stile libero;
b) per il contingente di mare, distinte in:
(1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m.
e prova di nuoto 25 m stile libero;
(2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m e
piegamenti sulle braccia.
2. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi indicati nelle
tabelle di cui all'allegato 4, anche in una sola delle discipline
obbligatorie, determinera' la non idoneita' e quindi l'esclusione dal
concorso.
3. Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo non incide
sulla gia' conseguita idoneita' al termine degli esercizi
obbligatori.
4. Al candidato risultato idoneo e' attribuita, ai fini della
redazione della graduatoria finale di merito relativa alla categoria
di posti per la quale concorre, una maggiorazione di punteggio pari
alla somma dei punti conseguiti nelle prove obbligatorie e in quella
facoltativa eventualmente sostenuta.
5. All'atto del sostenimento delle prove di efficienza fisica, i
candidati devono presentare alla sottocommissione di cui all'art. 7,
comma 1, lettera a), un certificato, in originale o copia conforme,
di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera
in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla
Federazione medico sportiva italiana, ovvero a strutture sanitarie
pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale,
che esercitano, in tali ambiti, in qualita' di medici specializzati
in medicina dello sport.
6. La mancata presentazione di detto certificato determina la non
ammissione del concorrente alle suddette prove e, pertanto,
l'esclusione dal concorso.
7. Ai soli fini della effettuazione in piena sicurezza delle
prove di efficienza fisica, i candidati di sesso femminile devono
produrre, in sede di convocazione alla anzidette prove, un test di
gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza
del referto, la candidata e', allo scopo sopra indicato, sottoposta
al test di gravidanza a cura dell'amministrazione.
8. Per le concorrenti che risultano positive al test di
gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti
svolti, il presidente della competente sottocommissione provvede al
differimento delle stesse in data non successiva al 21 ottobre 2019
non potendo procedere all'effettuazione alle prove di efficienza
fisica e dovendo esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155, e successive modificazioni e integrazioni, secondo il quale lo
stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
9. Laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora
alla data del 21 ottobre 2019, tali candidate sono escluse dal
concorso.
10. Il presidente della sottocommissione di cui all'art. 7, comma
1, lettera a) provvede, con giudizio motivato e insindacabile,
all'eventuale differimento - a una data posteriore a quella prevista
dal calendario della prova di efficienza fisica e, comunque, non
oltre il 21 ottobre 2019 - del candidato che:
a) consegni o faccia pervenire entro il giorno di svolgimento
della prova idonea certificazione medica attestante postumi di
infortuni precedentemente subiti o uno stato di temporanea
indisposizione. Detta documentazione puo' essere, in alternativa,
inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata
rm0300000p@pec.gdf.it;
b) si infortuni prima o durante l'espletamento di una delle
prove e lo faccia presente a uno dei membri del preposto Organo
collegiale, ferma restando la validita' degli esiti degli eventuali
esercizi ginnici svolti fino al momento della comunicazione
dell'infortunio subito.
11. Sono ammessi a sostenere le prove facoltative di efficienza
fisica unicamente i candidati che le abbiano specificamente richieste
all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al
concorso.
12. I candidati risultati idonei alle prove di efficienza fisica
sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, mentre
i non idonei sono esclusi dal concorso.
13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 13
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica
1. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e' effettuato:
a) da parte della sottocommissione indicata all'art. 7, comma
1, lettera b), mediante visita medica di primo accertamento, presso
il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme
Gialle, n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia;
b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della
visita.
2. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica tutti i
candidati devono essere in possesso del profilo sanitario compatibile
con l'idoneita' psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal
decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive
modificazioni e integrazioni, e alle direttive tecniche adottate con
decreto del Comandante generale della Guardia di finanza. In materia
di difetti totali o parziali dell'enzima G6PDH, si applica
esclusivamente il punto 2, lettera d), dell'elenco allegato al citato
decreto ministeriale n. 155/2000 che ne prevede la compatibilita' con
l'arruolamento nel Corpo.
Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet del Corpo.
Oltre al richiamato profilo sanitario, ai candidati che
concorrono per il contingente di mare - specializzazioni «nocchiere»
e «operatore di sistema» e' richiesto anche il possesso di:
a) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non
inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, senza correzione;
b) campo visivo e motilita' oculare normali;
c) senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche.
Inoltre, coloro che concorrono per la specializzazione
«nocchiere» non devono essere altresi' affetti dalle imperfezioni,
infermita' e condizioni somato-funzionali di cui all'elenco in
allegato 5.
3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e fatto
salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e
visite:
a) visita medica generale;
b) esami delle urine ed ematochimici;
c) visita neurologica;
d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal
Centro di reclutamento, sulla base della disponibilita' dei medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.
4. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera b),
puo' disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di
ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di
laboratorio.
In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere
indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso
sara' considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso.
5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia'
stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica di cui al comma 3, nell'ambito di altri concorsi per
l'accesso al Corpo della Guardia di finanza, sono sottoposti
esclusivamente ai seguenti accertamenti:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze
stupefacenti e/o psicotrope;
c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami
strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del
possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo,
ovvero ai fini di cui al comma 4.
In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
6. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo
accertamento e' immediatamente comunicato all'interessato, il quale,
in caso di non idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere
ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per il difetto
dei requisiti di cui al comma 10.
7. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione
deve essere:
a) presentata al Centro di reclutamento, al momento della
comunicazione di non idoneita' da parte della sottocommissione di cui
al comma 1, lettera a);
b) integrata da documentazione relativa alle cause che hanno
determinato l'esclusione (modello in allegato 6) rilasciata da una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura
privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In tale
ultimo caso, il Centro di reclutamento potra' eventualmente
richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento.
L'originale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto
pervenire al Centro di reclutamento - Ufficio procedure reclutative -
Sezione allievi finanzieri - via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122
Roma/Lido di Ostia entro il quindicesimo giorno solare successivo a
quello della comunicazione di non idoneita'.
Entro il medesimo termine, la predetta documentazione puo', in
alternativa, essere inviata all'indirizzo di posta elettronica
certificata rm0300000p@pec.gdf.it purche':
(1) redatta in originale come documento informatico ai sensi
dell'art. 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modifiche e integrazioni, ovvero attestata, a norma
dell'art. 22 del medesimo decreto, con firma digitale del
responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciata in caso di
copia informatica di documento analogico;
(2) non contenente immagini diagnostiche strumentali.
Entro i tempi tecnici di espletamento della presente fase
selettiva, comunicati al candidato in sede di notifica della non
idoneita' e compatibilmente con questi, sara' comunque presa in
considerazione la documentazione:
(3) spedita o inviata entro il suddetto termine di quindici
giorni e pervenuta oltre lo stesso;
(4) consegnata, pervenuta o inviata in mera scansione o copia
entro il suddetto termine di quindici giorni, il cui originale sia
prodotto nei termini indicati dal Centro di reclutamento.
In ogni caso l'Amministrazione non si assume alcuna
responsabilita' per la mancata ricezione o per i ritardi nella
consegna dell'originale della documentazione entro i termini sopra
indicati.
La richiesta di visita medica di revisione non e' accolta qualora
non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a) o
la documentazione di cui alla lettera b) sia priva dei prescritti
requisiti o non pervenga in originale secondo le modalita' e nei
termini ivi indicati.
I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante
del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le
modalita' di cui all'art. 5, comma 2.
8. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della Sottocommissione per la
visita medica di primo accertamento.
9. La Sottocommissione per la visita medica di revisione,
acquisita la domanda di cui al comma 7 e valutata la certificazione
prodotta, puo':
a) esprimere direttamente un giudizio di idoneita' o non
idoneita', che sara' notificato al candidato tramite il Centro di
reclutamento;
b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di reclutamento
della Guardia di finanza, per sottoporlo a ulteriori visite
specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio, ritenuti
necessari, all'esito dei quali formulera' l'apposito giudizio.
L'eventuale riconvocazione avverra' prima dello svolgimento delle
successive fasi concorsuali.
10. La visita medica di revisione non e' ammessa nei seguenti
casi:
a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia),
anche se in forma lieve;
b) positivita' alle sostanze psico-attive, accertata anche
mediante test tossicologici di I e di II livello;
c) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate;
d) difetto di senso cromatico normale alle tavole
pseudoisocromatiche, per i candidati che concorrono per il
contingente di mare - specializzazioni «nocchiere» e «operatore di
sistema».
11. La Sottocommissione per la visita medica di primo
accertamento:
a) nei casi di cui alle lettere a), c) e d) del comma 10,
dichiara immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che,
pertanto, non e' sottoposto a ulteriori visite o esami;
b) nel caso di positivita' alle sostanze psico-attive accertata
mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari nelle
more dell'esito del test di II livello, all'esito del quale, se
confermata la positivita', dichiara la non idoneita'; diversamente,
l'aspirante sara' riconvocato per essere sottoposto agli ulteriori
accertamenti sanitari.
12. l candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici
sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita' attitudinale
secondo il calendario e le modalita' comunicate con l'avviso di cui
al comma 13 dell'art. 11.
13. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo
accertamento o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato,
ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso.
14. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo.
15. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 14
Documentazione da produrre in sede
di visita medica di primo accertamento
1. I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento per
sostenere la visita medica di primo accertamento devono presentare,
in originale, la seguente documentazione sanitaria, con data non
anteriore a sessanta giorni:
a) certificato attestante l'effettuazione e il risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B (riportanti almeno
HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);
b) certificato attestante l'esito del test per l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV;
c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno
i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz;
d) ecografia pelvica, per i candidati di sesso femminile,
comprensiva di immagini e relativo referto.
I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con
il Servizio sanitario nazionale. In tale ultimo caso, il Centro di
reclutamento potra' eventualmente richiedere ai candidati gli estremi
di tale accreditamento;
e) certificato medico (format in allegato 7), rilasciato dal
medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n.
833;
f) prescrizione, ovvero idonea certificazione, di eventuale
terapia farmacologica assunta, o somministrata, nei 30 giorni
precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di
detta documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede di
test tossicologici e' causa di esclusione dal concorso.
2. Sono causa di esclusione dal concorso:
a) la positivita' agli accertamenti di cui al comma 1, lettere
a) e b);
b) l'attestata presenza, nella Sezione A del certificato medico
di cui al precedente comma 1, lettera e), di pregresse manifestazioni
emolitiche e/o gravi manifestazioni immuno-allergiche e/o gravi
intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti.
3. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un test
di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. A tal fine,
qualora in corso di validita', potra' essere presentato lo stesso
certificato di cui all'art. 12, comma 7. In assenza del referto, la
candidata e' sottoposta, allo scopo sopra indicato, al test di
gravidanza presso il Centro di reclutamento.
4. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati
prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la
competente sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti
previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155, e successive modificazioni e integrazioni. Tali candidate
saranno escluse dal concorso qualora lo stato di temporaneo
impedimento, anche in sede di seconda convocazione e comunque non
oltre il 22 ottobre 2019, non consenta di rispettare la tempistica
prevista dall'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale.
5. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno
di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle
successive fasi concorsuali ed escluso qualora non proceda alla
consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di
reclutamento;
b) lettere c) e d), potra' avanzare istanza per essere
convocato in data successiva per sostenere gli accertamenti
dell'idoneita' psico-fisica. Il presidente della sottocommissione
indicata all'art. 7, comma 1, lettera b), potra' concedere il
differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle visite
mediche di primo accertamento. La data di convocazione viene
immediatamente comunicata all'interessato. Qualora l'aspirante non
avanzi la menzionata istanza, ovvero non si presenti nel giorno in
cui e' stato riconvocato o non esibisca in tale data i certificati in
argomento, e' escluso dal concorso.
6. I candidati ammessi ai recuperi delle prove di efficienza
fisica che in sede di visita medica di primo accertamento non
presentano i certificati di cui al comma 1, lettere c) e d), sono
esclusi dal concorso.
7. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 15
Accertamento dell'idoneita' attitudinale
1. I candidati risultati idonei all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita'
attitudinale, della durata di due giorni, secondo il calendario e le
modalita' comunicati con l'avviso di cui all'art. 11, comma 14.
2. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata dalla
sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera d), secondo le
modalita' tecniche definite con provvedimento del Comandante generale
della Guardia di finanza, pubblicato sul sito internet
www.gdf.gov.it.
3. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' finalizzato a
riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il
ruolo ambito.
4. Detto accertamento si articola in:
a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le capacita' di
ragionamento;
b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa
il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del
candidato;
c) uno o piu' questionari biografici e/o motivazionali, per
valutare le esperienze di vita passata e presente nonche'
l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso;
d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti
selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle
risultanze dei predetti test e questionari;
e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
5. Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui al presente
articolo:
a) non possono essere consultati testi o altri supporti anche
informatici;
b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi
dal concorso a cura della Sottocommissione di cui all'art. 7, comma
1, lettera d).
6. I candidati giudicati non idonei sono esclusi dal concorso.
7. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo.
8. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 16
Mancata presentazione e differimento
del candidato alle prove concorsuali
1. Il candidato che, per cause non riconducibili
all'amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si
presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova
scritta, le prove di efficienza fisica, l'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica e l'accertamento dell'idoneita' attitudinale, previste,
rispettivamente, dagli articoli 11, 12, 13 e 15, e' considerato
rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con i
tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i
presidenti delle sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, hanno
facolta' - su istanza dell'interessato, esclusivamente per
documentate cause di forza maggiore - di anticipare o posticipare la
convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di
svolgimento delle stesse. L'istanza deve essere inviata all'indirizzo
di posta elettronica certificata concorsoAF2019@pec.gdf.it.
Le decisioni assunte in relazione alle suddette istanze sono
comunicate agli interessati a cura del Centro di reclutamento della
Guardia di finanza.
2. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento
delle prove ai sensi del comma 1, non si presenta nel giorno e
nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso
dal concorso.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 17
Valutazione dei titoli
e graduatorie finali di merito
1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a),
predispone distinte graduatorie finali di merito per ciascuna
categoria di partecipanti al concorso del contingente ordinario e di
ogni specializzazione del contingente di mare.
2. Sono iscritti nelle anzidette graduatorie i candidati che
abbiano conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi
concorsuali di cui all'art. 1, comma 4.
3. Il punteggio complessivo di merito e' determinato dal
punteggio conseguito nella prova scritta di cui all'art. 11,
incrementato delle maggiorazioni di punteggio ottenute nelle prove di
efficienza fisica e dalla valutazione dei titoli di cui agli allegati
8, 9, 10, 11 e 12.
4. A parita' di merito, e' data la precedenza, nell'ordine, agli
orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor
militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di
marina, al valor aeronautico o al valor civile.
5. In caso di ulteriore parita', si osservano le norme di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno
1998, n. 191.
6. I titoli preferenziali e/o maggiorativi sono ritenuti validi
se posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i
medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, sono
prodotti secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 3.
Il punteggio maggiorativo per il possesso del diploma di
istruzione secondaria di secondo grado rilasciato da Istituto
Tecnico, Settore Tecnologico e' attribuito anche nel caso in cui lo
stesso venga conseguito nell'anno scolastico 2018/2019 e ne sia stata
fornita idonea documentazione ai sensi dell'art. 6, comma 4.
7. Con determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza vengono approvate le graduatorie finali di merito e sono
dichiarati vincitori del concorso i candidati che, nell'ordine delle
stesse, risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso.
8. Qualora, per mancanza di candidati idonei, non possono essere
ricoperti i posti riservati ai possessori dell'attestato di cui
all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752 gli stessi sono devoluti in aumento agli altri candidati
iscritti nella graduatoria finale di merito del contingente ordinario
di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), numero (2).
9. Qualora, per mancanza di candidati idonei, non possano essere
ricoperti uno o piu' posti riservati ai volontari delle Forze armate,
le unita' resesi disponibili nell'ambito:
a) del contingente ordinario sono:
(1) equamente ripartite e/o conferite in aumento ai posti
messi a concorso per la medesima categoria nell'ambito del
contingente di mare secondo il seguente ordine di priorita':
(a) specializzazione «nocchiere»;
(b) specializzazione «motorista navale»;
(c) specializzazione «operatore di sistema»;
(2) laddove cosi' non ricoperte, conferite in aumento ai
posti destinati per il medesimo contingente ai candidati di cui
all'art. 1, comma 1, lettera b) e, qualora ulteriormente non
ricoperte, equamente ripartite e/o conferite in aumento ai posti
messi a concorso per la medesima categoria del contingente di mare
secondo l'ordine di priorita' di cui al precedente punto (1);
b) del contingente di mare sono:
(1) equamente ripartite e/o conferite in aumento ai posti a
concorso riservati alla medesima categoria per le altre
specializzazioni, secondo l'ordine di priorita' di cui alla
precedente lettera a), punto (1);
(2) laddove cosi' non ricoperte, conferite in aumento ai
posti destinati alla medesima categoria nell'ambito del contingente
ordinario e, qualora ulteriormente non ricoperte:
(a) equamente ripartite e/o conferite in aumento ai posti
destinati, nell'ambito del contingente di mare, ai candidati di cui
all'art. 1, comma 1, lettera b), secondo l'ordine di priorita' di cui
alla precedente lettera a), punto (1);
(b) ai posti destinati, nell'ambito del contingente
ordinario, ai candidati di cui all'art. 1, comma 1, lettera b).
10. Qualora, per mancanza di candidati idonei, non possano essere
ricoperti uno o piu' posti destinati ai candidati di cui all'art. 1,
comma 1, lettera b), le unita' resesi disponibili nell'ambito:
a) del contingente ordinario sono:
(1) equamente ripartite e/o conferite in aumento ai posti
messi a concorso per la medesima categoria nell'ambito del
contingente di mare secondo il seguente ordine di priorita':
(a) specializzazione «nocchiere»;
(b) specializzazione «motorista navale»;
(c) specializzazione «operatore di sistema»;
(2) laddove cosi' non ricoperte, conferite in aumento ai
posti riservati, nell'ambito del contingente ordinario, ai volontari
delle Forze armate e, qualora ulteriormente non ricoperte, equamente
ripartite e/o conferite in aumento ai posti messi a concorso per tale
ultima categoria nell'ambito del contingente di mare, secondo
l'ordine di priorita' di cui al precedente punto (1);
b) del contingente di mare sono:
(1) equamente ripartite e/o conferite in aumento ai posti a
concorso destinati alla medesima categoria per le altre
specializzazioni, secondo l'ordine di priorita' di cui alla
precedente lettera a), punto (1);
(2) laddove cosi' non ricoperte, conferite in aumento ai
posti messi a concorso per la medesima categoria nell'ambito del
contingente ordinario e, qualora ulteriormente non ricoperte:
(a) equamente ripartite e/o conferite in aumento ai posti
riservati, nell'ambito del contingente di mare, ai volontari delle
Forze armate secondo l'ordine di priorita' di cui alla precedente
lettera a), punto (1);
(b) ai posti riservati, nell'ambito del contingente
ordinario, ai volontari delle Forze armate.
11. Le graduatorie sono rese note con avviso pubblicato sul
portale attivo all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it, sulla rete
intranet del Corpo e presso l'Ufficio centrale relazioni con il
pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma
(numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma
dell'art. 11.
Art. 18
Ammissione al corso di formazione
1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere
di cui all'art. 1, comma 6, i concorrenti dichiarati vincitori sono
ammessi a un corso di formazione in qualita' di allievi finanzieri,
previo superamento della visita medica di incorporamento, alla quale
sono sottoposti prima della firma dell'atto di arruolamento da parte
del dirigente il Servizio sanitario del reparto di istruzione,
avvalendosi, se necessario, del supporto tecnico nonche' delle
strutture del Centro di reclutamento della Guardia di finanza, al
fine di accertare il mantenimento dell'idoneita' psico-fisica.
2. Per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non
consentano di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso
gli Istituti di Istruzione, l'Amministrazione si riserva la facolta'
di articolare il corso di formazione in piu' cicli aventi identico
ordinamento didattico. A tutti i frequentatori sara' riconosciuta,
previo superamento degli esami finali del ciclo addestrativo
frequentato, la stessa decorrenza giuridica ed economica dei
frequentatori del primo ciclo.
3. Possono essere dichiarati vincitori del concorso altri
concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire i
posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall'inizio del
corso di formazione, tra i concorrenti precedentemente dichiarati
vincitori.
4. I candidati risultati in posizione utile per l'avvio al corso
di formazione, gia' in servizio nelle Forze armate o di polizia,
dovranno consegnare all'Istituto di Istruzione presso il quale sono
stati convocati per la frequenza dell'attivita' addestrativa, copia:
a) della domanda di proscioglimento dalla ferma, se volontari
in ferma prefissata;
b) della dichiarazione di accettazione della frequenza del
corso, di cancellazione dal ruolo e di perdita del grado/qualifica
diretta al competente Ministero per il tramite del Comando/Ente di
provenienza, se sottufficiali/graduati o personale di qualifiche
corrispondenti.
Le suddette domande/dichiarazioni dovranno recare gli estremi
della presa in carico da parte del Comando/Ente di appartenenza.
5. La graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori
puo' essere utilizzata per l'ammissione ad analoghi e successivi
corsi nei termini previsti dall'art. 7, comma 4, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e successive modificazioni e
integrazioni.
6. Il Comando generale della Guardia di finanza puo' avviare i
candidati di cui al comma 5, nei limiti dei posti in programmazione,
al successivo corso di formazione.
7. L'ammissione dei candidati al corso di formazione di cui al
comma 6 e' subordinata al superamento della visita medica di
incorporamento, cui sono sottoposti, prima della firma dell'atto di
arruolamento, a cura del dirigente il Servizio sanitario del reparto
di istruzione. Quest'ultimo, nello svolgimento dei propri lavori, si
avvarra' del supporto tecnico nonche' delle strutture del Centro di
reclutamento della Guardia di finanza, reiterando, al fine di
verificare il mantenimento dell'idoneita' psico-fisica degli
aspiranti, tutti gli accertamenti previsti dall'art. 13.
8. I concorrenti, convocati dal Centro di reclutamento della
Guardia di finanza per essere sottoposti alla visita medica di cui al
comma 7, devono presentare i certificati e il test (se di sesso
femminile) previsti all'art. 14, secondo le modalita' all'uopo
stabilite.
9. I provvedimenti con i quali il dirigente il Servizio sanitario
del reparto di istruzione accerta, ai sensi del presente articolo, la
non idoneita' psico-fisica dei candidati devono essere notificati
agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al generale ispettore per gli Istituti di
Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e
seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
10. Agli allievi finanzieri ammessi a frequentare il corso di
formazione potra' essere richiesto di prestare il consenso a essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli
Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto
2007, n. 124, e alla verifica del possesso dei relativi requisiti.
Art. 19
Mancata presentazione al corso di formazione
1. Il vincitore del concorso, regolarmente convocato per la
frequenza del corso, e' considerato rinunziatario al corso stesso
qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'Amministrazione.
2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza
maggiore, debitamente documentati, devono essere comunicati dal
candidato alla Legione allievi della Guardia di finanza, tramite
posta elettronica certificata all'indirizzo ba0220000p@pec.gdf.it
entro il terzo giorno solare successivo all'inizio del corso.
Il Comandante della Legione allievi provvedera' a valutare le
dichiarate cause impeditive ed eventualmente a stabilire un ulteriore
termine di presentazione. I giorni di assenza maturati sono computati
ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal corso, secondo le
disposizioni vigenti. Le decisioni sono comunicate al candidato dal
competente Reparto di istruzione.
3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre 90 giorni
dall'inizio del corso, l'interessato e' rinviato alla frequenza del
corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.
Art. 20
Spese per la partecipazione al concorso
1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la
partecipazione alle prove del concorso, sono a carico degli
aspiranti.
2. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il
rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede del
Reparto di istruzione per la frequenza del corso di formazione,
secondo le disposizioni vigenti.
Art. 21
Trattamento economico degli allievi finanzieri
1. Durante la frequenza del corso, gli allievi finanzieri
percepiscono il trattamento economico come da norme amministrative in
vigore.
Art. 22
Assegnazione al termine del corso
1. Al termine del corso di formazione di cui all'art. 18, i
finanzieri del contingente ordinario saranno destinati ove esigenze
organiche e di servizio lo richiederanno, con obbligo di permanenza
secondo le disposizioni interne del Corpo. I finanzieri reclutati
quali vincitori dei posti riservati ai possessori dell'attestato di
cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, saranno assegnati, quale prima sede di servizio, presso
i Reparti della Provincia di Bolzano ovvero della provincia di Trento
con competenza regionale.
2. I finanzieri del contingente di mare saranno avviati al corso
per il conseguimento della specializzazione indicata nella domanda di
partecipazione al concorso, in relazione alla quale sono impiegati
nello specifico comparto, con obbligo di permanenza secondo le
disposizioni interne del Corpo.
Art. 23
Sito internet, informazioni utili e modalita' di notifica
1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite
sul portale attivo all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it
2. Laddove non diversamente disciplinato dal presente bando,
tutte le notifiche nei confronti dei concorrenti al concorso saranno
effettuate a cura del Centro di reclutamento della Guardia di finanza
esclusivamente mediante l'invio di apposite comunicazioni
all'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) utilizzato da
ogni candidato per la registrazione al portale di cui all'art. 3 del
presente bando di concorso.
Art. 24
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento europeo (UE)
n. 2016/679 (di seguito regolamento) si informano i candidati che il
trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di
partecipazione al concorso o, comunque, acquisiti a tal fine, e'
finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attivita'
istituzionali.
Il trattamento dei dati personali (comprese le categorie
particolari di dati e i dati relativi a condanne penali e reati di
cui agli articoli 9 e 10 del regolamento) avverra' a cura dei
soggetti a cio' appositamente autorizzati, ivi compresi quelli
facenti parte delle sottocommissioni previste dal presente bando, con
l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di
apposita banca dati automatizzata, nei modi e nei limiti necessari
per il perseguimento delle finalita' per cui i dati personali e
particolari sono raccolti e/o successivamente trattati e, comunque,
in conformita' a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del
regolamento e dall'art. 2-ter del citato decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10
agosto 2018, n. 101; cio' anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto stesso.
2. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli
eventuali titoli previsti dalla presente determinazione, pena
l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento dei dati personali e' il Corpo
della Guardia di finanza, con sede in Roma, viale XXI aprile, 51, che
puo' essere contattato agli indirizzi e-mail urp@gdf.it o di posta
elettronica certificata urp.reclutamento@pec.gdf.it;
b) il responsabile della protezione dei dati designato per il
Corpo della Guardia di finanza puo' essere contattato al numero
06/442236053 o agli indirizzi e-mail rpd@gdf.it o di posta
elettronica certificata rpd@pec.gdf.it;
c) la finalita' del trattamento e' costituita
dall'instaurazione del rapporto di lavoro che trova la base giuridica
nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni e integrazioni, nel decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, con particolare riferimento all'art. 703 nonche' nel decreto
del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, con
particolare riferimento all'art. 33;
d) i dati potranno essere oggetto di diffusione nei casi in cui
sia previsto nell'ambito del presente bando ovvero da norme di legge
o regolamento e comunicati alle Amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso e alla
posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche', in
caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere
previdenziale;
e) l'eventuale trasferimento dei dati personali a un paese
terzo o a una organizzazione internazionale potra' avvenire ai sensi
delle disposizioni previste all'art. 49, paragrafi 1, lettera d) e 4,
del regolamento;
f) il periodo di conservazione dei dati personali avverra' nel
rispetto della disciplina in tema di scarto dei documenti d'archivio
delle pubbliche amministrazioni e relative disposizioni attuative e,
comunque, sino al conseguimento delle finalita' pubbliche per le
quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi
dell'Amministrazione presso le giurisdizioni ordinaria,
amministrativa e contabile;
g) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita'
garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di
Autorita' di controllo.
4. Ai candidati sono riconosciuti, ai sensi del citato
regolamento, il diritto di accedere ai dati che li riguardano, il
diritto di rettificare, integrare, aggiornare, cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro
trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti
del titolare del trattamento dei dati personali inviando le relative
istanze al Centro di reclutamento della Guardia di finanza.
Roma, 17 aprile 2019
Il Comandante generale: Toschi
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