DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 2019, n. 96
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione
scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1,
commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107».
(19G00107)
(GU n.201 del 28-8-2019)
Vigente al: 12-9-2019
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti», e in particolare l'articolo 1,
commi 180, 181, lettera c), 182 e 184;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme
per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con
disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c),
della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Ritenuto di dover procedere ad adottare disposizioni integrative e
correttive del predetto decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 20 maggio 2019;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella
seduta del 20 giugno 2019;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 31 luglio 2019;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modificazione all'articolo 1
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 66, alla lettera c), la parola «e'» e' sostituita dalla seguente:
«costituisce».
Art. 2
Modificazioni all'articolo 2
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
1. All'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «con disabilita' certificata», sono
sostituite dalla seguente: «certificati,»;
b) il comma 2 e' soppresso.
Art. 3
Modificazioni all'articolo 3
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «comma 1», sono aggiunte le
seguenti: «, tenuto conto del principio di accomodamento ragionevole
cosi' come definito dall'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilita', ratificata ai sensi
della legge 3 marzo 2009, n. 18.»;
b) al comma 2:
1) alla lettera b), le parole «disabilita' certificata» sono
sostituite dalle seguenti: «accertata condizione di disabilita' ai
fini dell'inclusione scolastica»;
2) alla lettera d), la parola «disabilita'» e' sostituita dalle
seguenti parole: «accertata condizione di disabilita' ai fini
dell'inclusione scolastica»;
c) al comma 4:
1) le parole «permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite dalla
seguente: «Unificata» e dopo le parole «dell'articolo 3», sono
inserite le seguenti: «e dell'articolo 9»;
2) le parole «in coerenza con le mansioni» sono sostituite dalle
seguenti: «ferme restando le diverse competenze»;
3) dopo le parole «del presente decreto» sono inserite le seguenti:
«come definite dal CCNL, comparto istruzione e ricerca, vigente,»;
4) le parole «fermi restando gli» sono sostitute dalle seguenti:
«nel rispetto comunque degli»;
d) al comma 5:
1) la parola «locali» e' sostituita dalla seguente: «territoriali»;
2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) gli interventi
necessari per garantire l'assistenza di loro competenza, inclusa
l'assegnazione del personale, come previsto dall'articolo 13, comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' dall'articolo 139,
comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo le
modalita' attuative e gli standard qualitativi previsti nell'accordo
di cui al comma 5-bis, ferme restando le diverse competenze dei
collaboratori scolastici, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c),
del presente decreto, come definite dal CCNL, comparto Istruzione e
Ricerca, vigente»;
3) alla lettera c), le parole «degli spazi fisici» sono sostituite
dalle seguenti: «fisica, senso percettiva e comunicativa degli spazi
e degli strumenti»;
e) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. Con accordo in sede di Conferenza Unificata, da
perfezionare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sono definite le modalita' attuative
degli interventi e dei servizi di cui alle lettere a), b), c) del
comma 5, ivi comprese le modalita' e le sedi per l'individuazione e
l'indicazione, nei limiti delle risorse disponibili, del fabbisogno
di servizi, delle strutture e delle risorse professionali, nonche'
gli standard qualitativi relativi alle predette lettere.
Art. 4
Modificazioni all'articolo 5
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La domanda per
l'accertamento della condizione di disabilita' in eta' evolutiva ai
fini dell'inclusione scolastica di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.
104, come modificata dal presente decreto, corredata di certificato
medico diagnostico-funzionale contenente la diagnosi clinica e gli
elementi attinenti alla valutazione del funzionamento a cura della
Azienda sanitaria locale, e' presentata all'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), che vi da' riscontro non oltre trenta
giorni dalla data di presentazione.»;
b) al comma 2:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) all'articolo 4, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente
comma: "1-bis). Nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma 1
riguardino persone in eta' evolutiva, le commissioni mediche di cui
alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico
legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici, di cui
uno specialista in pediatria o in neuropsichiatria infantile e
l'altro specialista nella patologia che connota la condizione di
salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente
specialistico o da un operatore sociale, o da uno psicologo in
servizio presso strutture pubbliche, di cui al comma 1, individuati
dall'ente locale o dall'INPS quando l'accertamento sia svolto dal
medesimo Istituto ai sensi dell'articolo 18, comma 22, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche', negli altri casi, da un
medico INPS come previsto dall'articolo 19, comma 11, della stessa
legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 1, commi 3 e 4, della citata legge n. 295 del 1990."»;
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) all'articolo 12, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Contestualmente all'accertamento previsto dall'articolo 4 per
le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli
studenti, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990,
n. 295, effettuano, ove richiesto dai genitori della bambina o del
bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello
studente certificati ai sensi del citato articolo 4, o da chi
esercita la responsabilita' genitoriale, l'accertamento della
condizione di disabilita' in eta' evolutiva ai fini dell'inclusione
scolastica. Tale accertamento e' propedeutico alla redazione del
profilo di funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello
bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del
funzionamento, della disabilita' e della salute (ICF)
dell'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS), ai fini della
formulazione del Piano educativo individualizzato (PEI) facente parte
del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8
novembre 2000, n. 328."»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12, comma
5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che ricomprende la diagnosi
funzionale e il profilo dinamico-funzionale, come modificato dal
presente decreto, e' redatto da una unita' di valutazione
multidisciplinare, nell'ambito del SSN, composta da:
a) uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico
specialista, esperto nella patologia che connota lo stato di salute
del minore;
b) almeno due delle seguenti figure: un esercente di professione
sanitaria nell'area della riabilitazione, uno psicologo dell'eta'
evolutiva, un assistente sociale o un pedagogista o un altro
delegato, in possesso di specifica qualificazione professionale, in
rappresentanza dell'Ente locale di competenza.»;
d) al comma 4:
1) alla lettera a), le parole «Progetto individuale e del PEI» sono
sostituite dalle seguenti: «Piano educativo individualizzato (PEI) e
del Progetto individuale;»;
2) alla lettera b), la parola «necessarie» e' sostituita dalla
seguente: «utili»;
3) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) e' redatto con
la collaborazione dei genitori o di chi esercita la responsabilita'
genitoriale della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno,
nonche', nel rispetto del diritto di autodeterminazione nella massima
misura possibile, della studentessa o dello studente con disabilita',
con la partecipazione del dirigente scolastico ovvero di un docente
specializzato sul sostegno didattico, dell'istituzione scolastica ove
e' iscritto la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la
studentessa o lo studente;»;
e) al comma 5:
1) dopo la parola «responsabilita'» e' inserita la seguente:
«genitoriale» e le parole «la certificazione di disabilita'
all'unita' di valutazione multidisciplinare» sono sostituite dalle
seguenti: «il profilo di funzionamento di cui al comma 4»;
2) le parole «all'ente locale competente e all'istituzione
scolastica, rispettivamente ai fini della predisposizione del Profilo
di funzionamento, del Progetto individuale e del PEI» sono sostituite
dalle seguenti: «all'istituzione scolastica e all'ente locale
competente, rispettivamente ai fini della predisposizione del PEI e
del Progetto individuale, qualora questo venga richiesto»;
f) al comma 6:
1) al primo periodo, sostituire le parole «all'articolo 8» con le
seguenti: «all'articolo 3 e all'articolo 9»;
2) alla lettera a), le parole «secondo la Classificazione
statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari
correlati (ICD) dell'OMS» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini
dell'inclusione scolastica, tenuto conto della Classificazione
internazionale delle malattie (ICD) e della Classificazione
internazionale del funzionamento, della disabilita' e della salute
(ICF) dell'OMS»;
3) alla lettera b), le parole «secondo la» sono sostituite dalle
seguenti: «tenuto conto della»;
g) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti commi:
«6-bis. Le Linee guida di cui al comma 6, a fronte di nuove
evidenze scientifiche, sono aggiornate con cadenza almeno triennale.
6-ter. Si provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.».
Art. 5
Modificazioni all'articolo 6
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «Ente locale» sono inserite le
seguenti: «d'intesa con la competente Azienda sanitaria locale»;
b) al comma 2, le parole «in collaborazione con le istituzioni
scolastiche» sono sostituite dalle seguenti: «con la partecipazione
di un rappresentante dell'istituzione scolastica interessata».
c) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Si provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.».
Art. 6
Modificazioni all'articolo 7
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) alla lettera a), le parole «dai docenti» sino a: «valutazione
multidisciplinare» sono sostituite dalle seguenti: «dal Gruppo di
lavoro operativo per l'inclusione di cui all'articolo 9, comma 10;»;
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilita'
in eta' evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, di cui
all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e del
Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione
dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva
bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS;»;
3) alla lettera c), dopo la parola «individua» sono inserite le
seguenti parole: «obiettivi educativi e didattici,» e dopo la parola
«autonomie» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, anche sulla base
degli interventi di corresponsabilita' educativa intrapresi
dall'intera comunita' scolastica per il soddisfacimento dei bisogni
educativi individuati;»;
4) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) esplicita le modalita' di sostegno didattico, compresa la
proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalita' di
verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione
svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti
specifici, la valutazione in relazione alla programmazione
individualizzata, nonche' gli interventi di assistenza igienica e di
base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso
scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare
all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le
modalita' attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo
di cui al comma 5-bis dell'articolo 3;»;
5) alla lettera e), le parole «dell'alternanza scuola-lavoro»
sono sostituite dalle seguenti: «dei percorsi per le competenze
trasversali e per l'orientamento»;
6) la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
«g) e' redatto in via provvisoria entro giugno e in via
definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, tenendo conto
degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma
2-ter; e' redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed e'
aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di
funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione,
e' assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di
provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di
trasferimento di iscrizione e' garantita l'interlocuzione tra le
istituzioni scolastiche interessate ed e' ridefinito sulla base delle
eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di
destinazione;»;
b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:
«2-bis. La realizzazione delle misure attuative, di cui al comma 2,
avviene ad invarianza di spesa e nel rispetto del limite
dell'organico docente ed ATA assegnato a livello regionale e la
dotazione organica complessiva non puo' essere incrementata in
conseguenza dell'attivazione degli interventi previsti dal predetto
comma 2, ivi compreso l'adeguamento dell'organico delle istituzioni
scolastiche alle situazioni di fatto.
2-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono definite le modalita', anche
tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di
cui al presente articolo e il modello di PEI, da adottare da parte
delle istituzioni scolastiche.».
Art. 7
Modificazioni all'articolo 8
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 66, la parola «compresi» e' sostituita dalle seguenti parole:
«compreso l'utilizzo complessivo delle misure di sostegno sulla base
dei singoli PEI di ogni bambina e bambino, alunna o alunno,
studentessa o studente, e, nel rispetto del principio di
accomodamento ragionevole, per».
Art. 8
Modificazioni all'articolo 9
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, i capoversi da 4 a 9 sono sostituiti dai seguenti:
«4. Per ciascun ambito territoriale provinciale, ovvero a livello
delle citta' metropolitane, e' costituito il Gruppo per l'Inclusione
Territoriale (GIT). Il GIT e' composto da personale docente esperto
nell'ambito dell'inclusione, anche con riferimento alla prospettiva
bio-psico-sociale, e nelle metodologie didattiche inclusive e
innovative. Il GIT e' nominato con decreto del direttore generale
dell'ufficio scolastico regionale ed e' coordinato da un dirigente
tecnico o da un dirigente scolastico che lo presiede. Il GIT conferma
la richiesta inviata dal dirigente scolastico all'ufficio scolastico
regionale relativa al fabbisogno delle misure di sostegno ovvero puo'
esprimere su tale richiesta un parere difforme. Agli oneri relativi
al personale docente di cui al presente comma, si provvede ai sensi
dell'articolo 20, comma 4.
5. Il GIT, che agisce in coordinamento con l'ufficio scolastico
regionale, supporta le istituzioni scolastiche nella definizione dei
PEI secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della
classificazione ICF, nell'uso ottimale dei molteplici sostegni
disponibili, previsti nel Piano per l'Inclusione della singola
istituzione scolastica, nel potenziamento della corresponsabilita'
educativa e delle attivita' di didattica inclusiva.
6. Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e
programmazione delle attivita' nonche' per il coordinamento degli
interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul
territorio, il GIT e' integrato:
a) dalle associazioni maggiormente rappresentative delle persone
con disabilita' nell'inclusione scolastica;
b) dagli enti locali e dalle aziende sanitarie locali.
7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio
permanente per l'inclusione scolastica, sono definite le modalita' di
funzionamento del GIT, la sua composizione, le modalita' per la
selezione nazionale dei componenti, gli ulteriori compiti attribuiti,
le forme di monitoraggio del suo funzionamento, la sede, la durata,
nonche' l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto
all'inclusione scolastica.
8. Presso ciascuna istituzione scolastica e' istituito il Gruppo di
lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI e' composto da docenti
curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA,
nonche' da specialisti della Azienda sanitaria locale e del
territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo e'
nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di
supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione
del Piano per l'inclusione nonche' i docenti contitolari e i consigli
di classe nell'attuazione dei PEI.
9. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il
GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei
genitori e puo' avvalersi della consulenza dei rappresentanti delle
associazioni delle persone con disabilita' maggiormente
rappresentative del territorio nell'inclusione scolastica. In sede di
definizione dell'utilizzazione delle risorse complessive destinate
all'istituzione scolastica ai fini dell'assistenza di competenza
degli enti locali, alle riunioni del GLI partecipa un rappresentante
dell'ente territoriale competente, secondo quanto previsto
dall'accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis. Al fine di
realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con il
GIT di cui al comma 4 e con le istituzioni pubbliche e private
presenti sul territorio.
10. Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo
di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di
sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo
di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti
i Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione dei singoli alunni con
accertata condizione di disabilita' ai fini dell'inclusione
scolastica. Ogni Gruppo di lavoro operativo e' composto dal team dei
docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione
dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno,
della studentessa o dello studente con disabilita', o di chi esercita
la responsabilita' genitoriale, delle figure professionali
specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che
interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o
l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilita' nonche' con il
necessario supporto dell'unita' di valutazione multidisciplinare. Ai
componenti del Gruppo di lavoro operativo non spetta alcun compenso,
indennita', gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro
emolumento. Dall'attivazione dei Gruppi di lavoro operativo non
devono derivare, anche in via indiretta, maggiori oneri di personale.
11. All'interno del Gruppo di lavoro operativo, di cui al comma 10,
e' assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata
condizione di disabilita' in eta' evolutiva ai fini dell'inclusione
scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.»;
b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca sono individuate, quali Centri territoriali di
supporto (CTS), istituzioni scolastiche di riferimento per la
consulenza, formazione, collegamento e monitoraggio a supporto dei
processi di inclusione, per lo sviluppo, la diffusione e il miglior
utilizzo di ausili, sussidi didattici e di nuove tecnologie per la
disabilita'. I CTS, al fine di ottimizzare l'erogazione del servizio,
attivano modalita' di collaborazione con i GIT per il supporto alle
scuole del territorio per i processi di inclusione.
2-ter. Dall'individuazione dei CTS, di cui al comma 2-bis, non
devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
Art. 9
Modificazioni all'articolo 10
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
1. L'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e'
sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Individuazione e assegnazione delle misure di sostegno).
- 1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, commi 4 e 5,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il dirigente scolastico, sulla
base del PEI di ciascun alunno, raccolte le osservazioni e i pareri
del GLI, sentito il GIT, tenendo conto delle risorse didattiche,
strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonche' della
presenza di altre misure di sostegno, al fine di realizzare un
ambiente di apprendimento favorevole allo sviluppo dell'autonomia
delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle
studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilita'
in eta' evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, invia
all'ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti
di sostegno.
2. L'ufficio scolastico regionale assegna le risorse nell'ambito di
quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.
3. Il dirigente scolastico, in tempo utile per l'ordinario avvio
dell'anno scolastico, trasmette, sulla base dei PEI, di cui
all'articolo 7, comma 2, la richiesta complessiva delle misure di
sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche agli enti preposti, i
quali, relativamente all'assegnazione di dette misure, attribuiscono
le risorse complessive secondo le modalita' attuative e gli standard
qualitativi previsti nell'accordo di cui all'articolo 3, comma
5-bis.».
Art. 10
Modificazioni all'articolo 12
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «disabilita' certificata» sono sostituite
dalle seguenti: «accertata condizione di disabilita' in eta'
evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica»;
b) al comma 5:
1) le parole «dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio
1997, n. 127» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
2) dopo le parole «del corso di» sono inserite le seguenti: «laurea
in scienze della formazione primaria, anche con l'integrazione, in
tutto o in parte, dei CFU di cui al comma 3, i piani di studio, le
modalita' attuative e quelle organizzative del corso di».
Art. 11
Modificazioni all'articolo 13
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
1. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 66, le parole «disabilita' certificata» sono sostituite
dalle seguenti: «accertata condizione di disabilita' ai fini
dell'inclusione scolastica».
Art. 12
Modificazioni all'articolo 14
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «disabilita' certificata» sono sostituite
dalle seguenti: «accertata condizione di disabilita' ai fini
dell'inclusione scolastica»;
b) al comma 3:
1) dopo le parole «della famiglia,», sono inserite le seguenti:
«per i posti di sostegno didattico, possono essere proposti»;
2) le parole «per i posti di sostegno didattico possono essere
proposti, non prima dell'avvio delle lezioni,» sono sostituite dalle
seguenti: «e con titolo di specializzazione per il sostegno didattico
di cui all'articolo 12».
Art. 13
Modificazioni all'articolo 15
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
1. All'articolo 15, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 66, le parole «disabilita' certificata» sono
sostituite dalle seguenti: «accertata condizione di disabilita' in
eta' evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica»;.
Art. 14
Introduzione dell'articolo 15-bis
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
1. Dopo l'articolo 15, e' inserito il seguente:
«Art. 15-bis (Misure di accompagnamento). - 1. Con decreto del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da
adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sono stabilite le misure di
accompagnamento delle istituzioni scolastiche alle nuove modalita' di
inclusione previste dal presente decreto. In particolare, dovranno
essere definite misure di accompagnamento in ordine a:
a) iniziative formative per il personale scolastico;
b) attivazione di progetti e iniziative per il supporto delle
istituzioni scolastiche.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 e' definita la
composizione di un comitato istituito presso il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per la direzione e
il coordinamento delle misure di accompagnamento. Ai componenti del
comitato non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza,
rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.».
Art. 15
Modificazioni all'articolo 16
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
1. All'articolo 16, dopo il comma 2, del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 66, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le
modalita' di svolgimento del servizio dei docenti per il sostegno
didattico impegnati in attivita' di istruzione domiciliare.»
2-ter. Dall'attuazione delle modalita' di svolgimento del servizio
dei docenti impegnati nell'istruzione domiciliare, di cui ai commi 1
e 2-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.».
Art. 16
Modificazioni all'articolo 19
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole «all'articolo 6» sono inserite le
seguenti: «, all'articolo 7» e le parole «Dalla medesima data,» sono
sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui all'articolo 10 si
applicano dall'anno scolastico 2020/2021. A decorrere dal 1°
settembre 2019»;
b) il comma 6 e' abrogato;
c) dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Al fine di garantire la graduale attuazione delle
disposizioni di cui al presente decreto, fermo restando quanto
previsto al comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da
1 a 5, all'articolo 6, all'articolo 7 e all'articolo 10 si applicano,
alle bambine, ai bambini, alle alunne, agli alunni, alle studentesse
e agli studenti certificati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.
104, al passaggio di grado di istruzione.
7-ter. Fino alla costituzione dei GIT di cui all'articolo 9, la
richiesta relativa al fabbisogno dei posti di sostegno e' inviata dal
dirigente scolastico all'Ufficio scolastico regionale senza la previa
consultazione del GIT. Il direttore dell'Ufficio scolastico regionale
procede all'assegnazione dei posti di sostegno senza la previa
conferma, ovvero il parere, dei GIT.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 7 agosto 2019
MATTARELLA
Conte, Presidente del consiglio dei
ministri
Bussetti, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Bongiorno, Ministro per la pubblica
amministrazione
Tria, Ministro dell'economia e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
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mercoledì 28 agosto 2019
DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 2019, n. 96 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107». (19G00107) (GU n.201 del 28-8-2019) Vigente al: 12-9-2019
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