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mercoledì 28 agosto 2019

DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 2019, n. 96 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107». (19G00107) (GU n.201 del 28-8-2019) Vigente al: 12-9-2019

DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 2019, n. 96

Disposizioni integrative  e  correttive  al  decreto  legislativo  13
aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione
scolastica degli studenti con disabilita', a norma  dell'articolo  1,
commi 180 e 181, lettera c), della legge 13  luglio  2015,  n.  107».
(19G00107)
(GU n.201 del 28-8-2019)
  Vigente al: 12-9-2019 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti», e  in  particolare  l'articolo  1,
commi 180, 181, lettera c), 182 e 184;
  Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante  «Norme
per la  promozione  dell'inclusione  scolastica  degli  studenti  con
disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e  181,  lettera  c),
della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
  Ritenuto di dover procedere ad adottare disposizioni integrative  e
correttive del predetto decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 20 maggio 2019;
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
seduta del 20 giugno 2019;
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 31 luglio 2019;
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1

                    Modificazione all'articolo 1
            del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 66, alla lettera c), la parola «e'» e' sostituita dalla  seguente:
«costituisce».
                               Art. 2

                    Modificazioni all'articolo 2
            del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

  1. All'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma  1,  le  parole  «con  disabilita'  certificata»,  sono
sostituite dalla seguente: «certificati,»;
  b) il comma 2 e' soppresso.
                               Art. 3

                    Modificazioni all'articolo 3
            del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1,  dopo  le  parole  «comma  1»,  sono  aggiunte  le
seguenti: «, tenuto conto del principio di accomodamento  ragionevole
cosi' come definito dall'articolo 2 della Convenzione  delle  Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilita', ratificata ai  sensi
della legge 3 marzo 2009, n. 18.»;
    b) al comma 2:
  1) alla  lettera  b),  le  parole  «disabilita'  certificata»  sono
sostituite dalle seguenti: «accertata condizione  di  disabilita'  ai
fini dell'inclusione scolastica»;
  2) alla lettera d), la parola  «disabilita'»  e'  sostituita  dalle
seguenti  parole:  «accertata  condizione  di  disabilita'  ai   fini
dell'inclusione scolastica»;
    c) al comma 4:
  1) le parole «permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni  e
le province autonome di  Trento  e  Bolzano»  sono  sostituite  dalla
seguente: «Unificata»  e  dopo  le  parole  «dell'articolo  3»,  sono
inserite le seguenti: «e dell'articolo 9»;
  2) le parole «in coerenza con le mansioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ferme restando le diverse competenze»;
  3) dopo le parole «del presente decreto» sono inserite le seguenti:
«come definite dal CCNL, comparto istruzione e ricerca, vigente,»;
  4) le parole «fermi restando gli» sono  sostitute  dalle  seguenti:
«nel rispetto comunque degli»;
    d) al comma 5:
  1) la parola «locali» e' sostituita dalla seguente: «territoriali»;
  2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a)  gli  interventi
necessari per garantire  l'assistenza  di  loro  competenza,  inclusa
l'assegnazione del personale, come previsto dall'articolo  13,  comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  nonche'  dall'articolo  139,
comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  secondo  le
modalita' attuative e gli standard qualitativi previsti  nell'accordo
di cui al comma 5-bis,  ferme  restando  le  diverse  competenze  dei
collaboratori scolastici, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c),
del presente decreto, come definite dal CCNL, comparto  Istruzione  e
Ricerca, vigente»;
  3) alla lettera c), le parole «degli spazi fisici» sono  sostituite
dalle seguenti: «fisica, senso percettiva e comunicativa degli  spazi
e degli strumenti»;
    e) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
      «5-bis.  Con  accordo  in  sede  di  Conferenza  Unificata,  da
perfezionare entro centoventi giorni dalla data di entrata in  vigore
della presente disposizione, sono  definite  le  modalita'  attuative
degli interventi e dei servizi di cui alle lettere  a),  b),  c)  del
comma 5, ivi comprese le modalita' e le sedi per  l'individuazione  e
l'indicazione, nei limiti delle risorse disponibili,  del  fabbisogno
di servizi, delle strutture e delle  risorse  professionali,  nonche'
gli standard qualitativi relativi alle predette lettere.
                               Art. 4

                    Modificazioni all'articolo 5
            del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal  seguente:  «1.  La  domanda  per
l'accertamento della condizione di disabilita' in eta'  evolutiva  ai
fini dell'inclusione scolastica di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.
104, come modificata dal presente decreto, corredata  di  certificato
medico diagnostico-funzionale contenente la diagnosi  clinica  e  gli
elementi attinenti alla valutazione del funzionamento  a  cura  della
Azienda sanitaria locale, e' presentata all'Istituto nazionale  della
previdenza sociale (INPS), che vi  da'  riscontro  non  oltre  trenta
giorni dalla data di presentazione.»;
    b) al comma 2:
      1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
    «a) all'articolo 4, dopo il comma  1,  e'  aggiunto  il  seguente
comma: "1-bis). Nel caso in cui gli accertamenti di cui  al  comma  1
riguardino persone in eta' evolutiva, le commissioni mediche  di  cui
alla legge 15 ottobre 1990,  n.  295,  sono  composte  da  un  medico
legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici, di cui
uno specialista  in  pediatria  o  in  neuropsichiatria  infantile  e
l'altro specialista nella patologia  che  connota  la  condizione  di
salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente
specialistico o da un  operatore  sociale,  o  da  uno  psicologo  in
servizio presso strutture pubbliche, di cui al comma  1,  individuati
dall'ente locale o dall'INPS quando  l'accertamento  sia  svolto  dal
medesimo  Istituto  ai  sensi  dell'articolo  18,   comma   22,   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche', negli altri casi, da  un
medico INPS come previsto dall'articolo 19, comma  11,  della  stessa
legge  15  luglio  2011,  n.  111,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 1, commi 3 e 4, della citata legge n. 295 del 1990."»;
      2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
    «b) all'articolo 12, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
    "5. Contestualmente all'accertamento previsto dall'articolo 4 per
le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e  gli
studenti, le commissioni mediche di cui alla legge 15  ottobre  1990,
n. 295, effettuano, ove richiesto dai genitori della  bambina  o  del
bambino,  dell'alunna  o  dell'alunno,  della  studentessa  o   dello
studente certificati ai  sensi  del  citato  articolo  4,  o  da  chi
esercita  la  responsabilita'   genitoriale,   l'accertamento   della
condizione di disabilita' in eta' evolutiva ai  fini  dell'inclusione
scolastica. Tale accertamento  e'  propedeutico  alla  redazione  del
profilo di funzionamento, predisposto secondo i criteri  del  modello
bio-psico-sociale   della    Classificazione    internazionale    del
funzionamento,   della   disabilita'    e    della    salute    (ICF)
dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'  (OMS),  ai  fini  della
formulazione del Piano educativo individualizzato (PEI) facente parte
del progetto  individuale  di  cui  all'articolo  14  della  legge  8
novembre 2000, n. 328."»;
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
      «3. Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo  12,  comma
5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che ricomprende  la  diagnosi
funzionale e il  profilo  dinamico-funzionale,  come  modificato  dal
presente  decreto,  e'  redatto  da   una   unita'   di   valutazione
multidisciplinare, nell'ambito del SSN, composta da:
  a) uno  specialista  in  neuropsichiatria  infantile  o  un  medico
specialista, esperto nella patologia che connota lo stato  di  salute
del minore;
  b) almeno due delle seguenti figure: un  esercente  di  professione
sanitaria nell'area della  riabilitazione,  uno  psicologo  dell'eta'
evolutiva,  un  assistente  sociale  o  un  pedagogista  o  un  altro
delegato, in possesso di specifica qualificazione  professionale,  in
rappresentanza dell'Ente locale di competenza.»;
  d) al comma 4:
  1) alla lettera a), le parole «Progetto individuale e del PEI» sono
sostituite dalle seguenti: «Piano educativo individualizzato (PEI)  e
del Progetto individuale;»;
  2) alla lettera b), la  parola  «necessarie»  e'  sostituita  dalla
seguente: «utili»;
  3) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) e'  redatto  con
la collaborazione dei genitori o di chi esercita  la  responsabilita'
genitoriale della bambina o del bambino, dell'alunna  o  dell'alunno,
nonche', nel rispetto del diritto di autodeterminazione nella massima
misura possibile, della studentessa o dello studente con disabilita',
con la partecipazione del dirigente scolastico ovvero di  un  docente
specializzato sul sostegno didattico, dell'istituzione scolastica ove
e' iscritto  la  bambina  o  il  bambino,  l'alunna  o  l'alunno,  la
studentessa o lo studente;»;
    e) al comma 5:
  1) dopo  la  parola  «responsabilita'»  e'  inserita  la  seguente:
«genitoriale»  e  le  parole  «la   certificazione   di   disabilita'
all'unita' di valutazione multidisciplinare»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «il profilo di funzionamento di cui al comma 4»;
  2)  le  parole  «all'ente  locale  competente   e   all'istituzione
scolastica, rispettivamente ai fini della predisposizione del Profilo
di funzionamento, del Progetto individuale e del PEI» sono sostituite
dalle  seguenti:  «all'istituzione  scolastica  e   all'ente   locale
competente, rispettivamente ai fini della predisposizione del  PEI  e
del Progetto individuale, qualora questo venga richiesto»;
    f) al comma 6:
  1) al primo periodo, sostituire le parole «all'articolo 8»  con  le
seguenti: «all'articolo 3 e all'articolo 9»;
  2)  alla  lettera  a),  le  parole  «secondo   la   Classificazione
statistica internazionale delle  malattie  e  dei  problemi  sanitari
correlati (ICD) dell'OMS» sono sostituite dalle  seguenti:  «ai  fini
dell'inclusione  scolastica,  tenuto  conto   della   Classificazione
internazionale  delle  malattie   (ICD)   e   della   Classificazione
internazionale del funzionamento, della disabilita'  e  della  salute
(ICF) dell'OMS»;
  3) alla lettera b), le parole «secondo la»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «tenuto conto della»;
    g) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti commi:
  «6-bis. Le Linee guida di  cui  al  comma  6,  a  fronte  di  nuove
evidenze scientifiche, sono aggiornate con cadenza almeno triennale.
  6-ter. Si provvede agli adempimenti previsti dal presente  articolo
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente.».
                               Art. 5

                    Modificazioni all'articolo 6
            del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1, dopo  le  parole  «Ente  locale»  sono  inserite  le
seguenti: «d'intesa con la competente Azienda sanitaria locale»;
  b) al comma 2, le parole  «in  collaborazione  con  le  istituzioni
scolastiche» sono sostituite dalle seguenti: «con  la  partecipazione
di un rappresentante dell'istituzione scolastica interessata».
  c) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
  «2-bis. Si provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente.».
                               Art. 6

                    Modificazioni all'articolo 7
            del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2:
  1) alla lettera a), le parole «dai docenti»  sino  a:  «valutazione
multidisciplinare» sono sostituite dalle  seguenti:  «dal  Gruppo  di
lavoro operativo per l'inclusione di cui all'articolo 9, comma 10;»;
  2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
    «b) tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilita'
in  eta'  evolutiva  ai  fini  dell'inclusione  scolastica,  di   cui
all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e  del
Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione
dei  facilitatori  e   delle   barriere,   secondo   la   prospettiva
bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS;»;
  3) alla lettera c), dopo la parola  «individua»  sono  inserite  le
seguenti parole: «obiettivi educativi e didattici,» e dopo la  parola
«autonomie» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, anche sulla  base
degli   interventi   di   corresponsabilita'   educativa   intrapresi
dall'intera comunita' scolastica per il soddisfacimento  dei  bisogni
educativi individuati;»;
  4) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
        «d) esplicita le modalita' di sostegno didattico, compresa la
proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le  modalita'  di
verifica, i criteri di  valutazione,  gli  interventi  di  inclusione
svolti dal personale docente nell'ambito della classe e  in  progetti
specifici,  la   valutazione   in   relazione   alla   programmazione
individualizzata, nonche' gli interventi di assistenza igienica e  di
base,  svolti  dal  personale  ausiliario  nell'ambito   del   plesso
scolastico e la proposta delle  risorse  professionali  da  destinare
all'assistenza,  all'autonomia  e  alla  comunicazione,  secondo   le
modalita' attuative e gli standard qualitativi previsti  dall'accordo
di cui al comma 5-bis dell'articolo 3;»;
      5) alla lettera e), le parole  «dell'alternanza  scuola-lavoro»
sono sostituite dalle  seguenti:  «dei  percorsi  per  le  competenze
trasversali e per l'orientamento»;
      6) la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
        «g) e' redatto in via  provvisoria  entro  giugno  e  in  via
definitiva, di norma, non oltre il mese  di  ottobre,  tenendo  conto
degli elementi previsti nel decreto  ministeriale  di  cui  al  comma
2-ter;  e'  redatto  a  partire  dalla  scuola  dell'infanzia  ed  e'
aggiornato  in  presenza  di  nuove  e  sopravvenute  condizioni   di
funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione,
e'  assicurata  l'interlocuzione  tra  i  docenti  della  scuola   di
provenienza e quelli  della  scuola  di  destinazione.  Nel  caso  di
trasferimento di iscrizione  e'  garantita  l'interlocuzione  tra  le
istituzioni scolastiche interessate ed e' ridefinito sulla base delle
eventuali   diverse   condizioni   contestuali   della   scuola    di
destinazione;»;
    b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:
  «2-bis. La realizzazione delle misure attuative, di cui al comma 2,
avviene  ad  invarianza  di  spesa  e   nel   rispetto   del   limite
dell'organico docente ed ATA  assegnato  a  livello  regionale  e  la
dotazione  organica  complessiva  non  puo'  essere  incrementata  in
conseguenza dell'attivazione degli interventi previsti  dal  predetto
comma 2, ivi compreso l'adeguamento dell'organico  delle  istituzioni
scolastiche alle situazioni di fatto.
  2-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente disposizione, sono definite le modalita', anche
tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4  della  legge  5
febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di
cui al presente articolo e il modello di PEI, da  adottare  da  parte
delle istituzioni scolastiche.».
                               Art. 7

                    Modificazioni all'articolo 8
            del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

  1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 66, la parola «compresi»  e'  sostituita  dalle  seguenti  parole:
«compreso l'utilizzo complessivo delle misure di sostegno sulla  base
dei  singoli  PEI  di  ogni  bambina  e  bambino,  alunna  o  alunno,
studentessa  o  studente,  e,   nel   rispetto   del   principio   di
accomodamento ragionevole, per».
                               Art. 8

                    Modificazioni all'articolo 9
            del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, i capoversi da 4 a 9 sono sostituiti dai seguenti:
«4. Per ciascun ambito territoriale  provinciale,  ovvero  a  livello
delle citta' metropolitane, e' costituito il Gruppo per  l'Inclusione
Territoriale (GIT). Il GIT e' composto da personale  docente  esperto
nell'ambito dell'inclusione, anche con riferimento  alla  prospettiva
bio-psico-sociale,  e  nelle  metodologie  didattiche   inclusive   e
innovative. Il GIT e' nominato con  decreto  del  direttore  generale
dell'ufficio scolastico regionale ed e' coordinato  da  un  dirigente
tecnico o da un dirigente scolastico che lo presiede. Il GIT conferma
la richiesta inviata dal dirigente scolastico all'ufficio  scolastico
regionale relativa al fabbisogno delle misure di sostegno ovvero puo'
esprimere su tale richiesta un parere difforme. Agli  oneri  relativi
al personale docente di cui al presente comma, si provvede  ai  sensi
dell'articolo 20, comma 4.
  5. Il GIT, che agisce in  coordinamento  con  l'ufficio  scolastico
regionale, supporta le istituzioni scolastiche nella definizione  dei
PEI  secondo  la  prospettiva  bio-psico-sociale  alla   base   della
classificazione  ICF,  nell'uso  ottimale  dei  molteplici   sostegni
disponibili,  previsti  nel  Piano  per  l'Inclusione  della  singola
istituzione scolastica, nel  potenziamento  della  corresponsabilita'
educativa e delle attivita' di didattica inclusiva.
  6. Per lo svolgimento  di  ulteriori  compiti  di  consultazione  e
programmazione delle attivita' nonche'  per  il  coordinamento  degli
interventi  di  competenza  dei  diversi  livelli  istituzionali  sul
territorio, il GIT e' integrato:
  a) dalle associazioni maggiormente  rappresentative  delle  persone
con disabilita' nell'inclusione scolastica;
  b) dagli enti locali e dalle aziende sanitarie locali.
  7. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente disposizione, nell'ambito delle risorse  umane,
strumentali  e  finanziarie   disponibili,   sentito   l'Osservatorio
permanente per l'inclusione scolastica, sono definite le modalita' di
funzionamento del GIT, la  sua  composizione,  le  modalita'  per  la
selezione nazionale dei componenti, gli ulteriori compiti attribuiti,
le forme di monitoraggio del suo funzionamento, la sede,  la  durata,
nonche'  l'assegnazione  di  ulteriori  funzioni  per   il   supporto
all'inclusione scolastica.
  8. Presso ciascuna istituzione scolastica e' istituito il Gruppo di
lavoro  per  l'inclusione  (GLI).  Il  GLI  e'  composto  da  docenti
curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da  personale  ATA,
nonche'  da  specialisti  della  Azienda  sanitaria  locale   e   del
territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il  gruppo  e'
nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha  il  compito  di
supportare il collegio dei docenti nella definizione e  realizzazione
del Piano per l'inclusione nonche' i docenti contitolari e i consigli
di classe nell'attuazione dei PEI.
  9. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione,  il
GLI si avvale della consulenza e del  supporto  degli  studenti,  dei
genitori e puo' avvalersi della consulenza dei  rappresentanti  delle
associazioni   delle    persone    con    disabilita'    maggiormente
rappresentative del territorio nell'inclusione scolastica. In sede di
definizione dell'utilizzazione delle  risorse  complessive  destinate
all'istituzione scolastica  ai  fini  dell'assistenza  di  competenza
degli enti locali, alle riunioni del GLI partecipa un  rappresentante
dell'ente   territoriale   competente,   secondo   quanto    previsto
dall'accordo  di  cui  all'articolo  3,  comma  5-bis.  Al  fine   di
realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora  con  il
GIT di cui al comma 4  e  con  le  istituzioni  pubbliche  e  private
presenti sul territorio.
  10. Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo
di inclusione, compresa la proposta  di  quantificazione  di  ore  di
sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto  del  profilo
di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono  costituiti
i Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione dei singoli alunni  con
accertata  condizione  di   disabilita'   ai   fini   dell'inclusione
scolastica. Ogni Gruppo di lavoro operativo e' composto dal team  dei
docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la  partecipazione
dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o  dell'alunno,
della studentessa o dello studente con disabilita', o di chi esercita
la   responsabilita'   genitoriale,   delle   figure    professionali
specifiche,  interne  ed  esterne  all'istituzione   scolastica   che
interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o
l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilita' nonche' con il
necessario supporto dell'unita' di valutazione multidisciplinare.  Ai
componenti del Gruppo di lavoro operativo non spetta alcun  compenso,
indennita', gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia  altro
emolumento. Dall'attivazione  dei  Gruppi  di  lavoro  operativo  non
devono derivare, anche in via indiretta, maggiori oneri di personale.
  11. All'interno del Gruppo di lavoro operativo, di cui al comma 10,
e' assicurata la partecipazione attiva degli studenti  con  accertata
condizione di disabilita' in eta' evolutiva ai  fini  dell'inclusione
scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.»;
    b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'
e della  ricerca  sono  individuate,  quali  Centri  territoriali  di
supporto  (CTS),  istituzioni  scolastiche  di  riferimento  per   la
consulenza, formazione, collegamento e monitoraggio  a  supporto  dei
processi di inclusione, per lo sviluppo, la diffusione e  il  miglior
utilizzo di ausili, sussidi didattici e di nuove  tecnologie  per  la
disabilita'. I CTS, al fine di ottimizzare l'erogazione del servizio,
attivano modalita' di collaborazione con i GIT per il  supporto  alle
scuole del territorio per i processi di inclusione.
  2-ter. Dall'individuazione dei CTS, di  cui  al  comma  2-bis,  non
devono derivare  nuovi  e  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.».
                               Art. 9

                    Modificazioni all'articolo 10
            del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

  1. L'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  66  e'
sostituito dal seguente:
  «Art. 10 (Individuazione e assegnazione delle misure di  sostegno).
- 1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, commi 4 e  5,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il dirigente  scolastico,  sulla
base del PEI di ciascun alunno, raccolte le osservazioni e  i  pareri
del GLI, sentito il GIT,  tenendo  conto  delle  risorse  didattiche,
strumentali,  strutturali  presenti  nella  scuola,   nonche'   della
presenza di altre misure  di  sostegno,  al  fine  di  realizzare  un
ambiente di apprendimento  favorevole  allo  sviluppo  dell'autonomia
delle bambine e dei bambini,  delle  alunne  e  degli  alunni,  delle
studentesse e degli studenti con accertata condizione di  disabilita'
in  eta'  evolutiva  ai  fini   dell'inclusione   scolastica,   invia
all'ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva  dei  posti
di sostegno.
  2. L'ufficio scolastico regionale assegna le risorse nell'ambito di
quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.
  3. Il dirigente scolastico, in tempo utile  per  l'ordinario  avvio
dell'anno  scolastico,  trasmette,  sulla  base  dei  PEI,   di   cui
all'articolo 7, comma 2, la richiesta  complessiva  delle  misure  di
sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche agli enti preposti, i
quali, relativamente all'assegnazione di dette misure,  attribuiscono
le risorse complessive secondo le modalita' attuative e gli  standard
qualitativi  previsti  nell'accordo  di  cui  all'articolo  3,  comma
5-bis.».
                               Art. 10

                    Modificazioni all'articolo 12
            del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1, le parole «disabilita' certificata» sono  sostituite
dalle  seguenti:  «accertata  condizione  di  disabilita'   in   eta'
evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica»;
  b) al comma 5:
  1) le parole «dell'articolo 17, comma 95,  della  legge  15  maggio
1997, n. 127» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
  2) dopo le parole «del corso di» sono inserite le seguenti: «laurea
in scienze della formazione primaria, anche  con  l'integrazione,  in
tutto o in parte, dei CFU di cui al comma 3, i piani  di  studio,  le
modalita' attuative e quelle organizzative del corso di».
                               Art. 11

                    Modificazioni all'articolo 13
            del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

  1. All'articolo 13, comma 2,  del  decreto  legislativo  13  aprile
2017, n. 66, le  parole  «disabilita'  certificata»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «accertata  condizione  di  disabilita'   ai   fini
dell'inclusione scolastica».
                               Art. 12

                    Modificazioni all'articolo 14
            del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

  1. All'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1, le parole «disabilita' certificata» sono  sostituite
dalle  seguenti:  «accertata  condizione  di  disabilita'   ai   fini
dell'inclusione scolastica»;
  b) al comma 3:
  1) dopo le parole «della famiglia,»,  sono  inserite  le  seguenti:
«per i posti di sostegno didattico, possono essere proposti»;
  2) le parole «per i posti  di  sostegno  didattico  possono  essere
proposti, non prima dell'avvio delle lezioni,» sono sostituite  dalle
seguenti: «e con titolo di specializzazione per il sostegno didattico
di cui all'articolo 12».
                               Art. 13

                    Modificazioni all'articolo 15
            del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

  1. All'articolo 15, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13
aprile  2017,  n.  66,  le  parole  «disabilita'  certificata»   sono
sostituite dalle seguenti: «accertata condizione  di  disabilita'  in
eta' evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica»;.
                               Art. 14

                  Introduzione dell'articolo 15-bis
            del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

  1. Dopo l'articolo 15, e' inserito il seguente:
  «Art. 15-bis (Misure di accompagnamento).  -  1.  Con  decreto  del
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  da
adottare entro centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della  presente   disposizione,   sono   stabilite   le   misure   di
accompagnamento delle istituzioni scolastiche alle nuove modalita' di
inclusione previste dal presente decreto.  In  particolare,  dovranno
essere definite misure di accompagnamento in ordine a:
  a) iniziative formative per il personale scolastico;
  b) attivazione di progetti  e  iniziative  per  il  supporto  delle
istituzioni scolastiche.
  2. Con il medesimo decreto  di  cui  al  comma  1  e'  definita  la
composizione  di  un   comitato   istituito   presso   il   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per la direzione  e
il coordinamento delle misure di accompagnamento. Ai  componenti  del
comitato non spetta alcun compenso, indennita', gettone di  presenza,
rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.».
                               Art. 15

                    Modificazioni all'articolo 16
            del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

  1. All'articolo 16, dopo il comma 2,  del  decreto  legislativo  13
aprile 2017, n. 66, sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca, da adottare entro centoventi giorni  dalla  data  di
entrata in vigore  della  presente  disposizione,  sono  definite  le
modalita' di svolgimento del servizio dei  docenti  per  il  sostegno
didattico impegnati in attivita' di istruzione domiciliare.»
  2-ter. Dall'attuazione delle modalita' di svolgimento del  servizio
dei docenti impegnati nell'istruzione domiciliare, di cui ai commi  1
e 2-bis non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica.».
                               Art. 16

                    Modificazioni all'articolo 19
            del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.  66
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, dopo le parole «all'articolo 6» sono  inserite  le
seguenti: «, all'articolo 7» e le parole «Dalla medesima data,»  sono
sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui all'articolo 10 si
applicano  dall'anno  scolastico  2020/2021.  A  decorrere   dal   1°
settembre 2019»;
  b) il comma 6 e' abrogato;
  c) dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
  «7-bis.  Al  fine  di  garantire  la  graduale   attuazione   delle
disposizioni di  cui  al  presente  decreto,  fermo  restando  quanto
previsto al comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi  da
1 a 5, all'articolo 6, all'articolo 7 e all'articolo 10 si applicano,
alle bambine, ai bambini, alle alunne, agli alunni, alle  studentesse
e agli studenti certificati ai sensi della legge 5 febbraio 1992,  n.
104, al passaggio di grado di istruzione.
  7-ter. Fino alla costituzione dei GIT di  cui  all'articolo  9,  la
richiesta relativa al fabbisogno dei posti di sostegno e' inviata dal
dirigente scolastico all'Ufficio scolastico regionale senza la previa
consultazione del GIT. Il direttore dell'Ufficio scolastico regionale
procede all'assegnazione  dei  posti  di  sostegno  senza  la  previa
conferma, ovvero il parere, dei GIT.».
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 7 agosto 2019

                             MATTARELLA

                                Conte, Presidente del  consiglio  dei
                                ministri

                                Bussetti,  Ministro  dell'istruzione,
                                dell'universita' e della ricerca

                                Bongiorno, Ministro per  la  pubblica
                                amministrazione

                                Tria, Ministro dell'economia e  delle
                                finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

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