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= SCHEDA = Migranti: cos'e' e come funziona la legge del mare =
(AGI) - Roma, 19 ago. - "Uomo a mare!", ovvero salvare la vita
dei naufraghi costituisce un preciso obbligo degli Stati? E
c'e' e cos'e' una 'legge del mare', che da piu' parti viene
invocata nel momento in cui si tratta di soccorrere chi si
viene a trovare in difficolta'? E poi: esiste un testo preciso
o si tratta solamente di consuetudini, di un codice etico non
scritto stipulato nella notte dei tempi tra naviganti, quasi
fosse un "manuale delle buone maniere" al quale attenersi
quando "c'e' un uomo in mare"?
In realta' c'e' un vero e proprio corpus giuridico, che fa capo
a ben quattro convenzioni che costituiscono e permeano il
diritto internazionale del mare: sono la Solas, acronimo di
Safety of life at sea, cioe' la Convenzione Internazionale per
la salvaguardia della vita umana in mare, e risale a Londra
1974; la Sar di Amburgo 1979, che sta per Search and Rescue
(ricerca e soccorso), per tutelare la sicurezza della
navigazione mercantile, che fa esplicito riferimento al
"soccorso marittimo"; la Convenzione Onu di Montego Bay 1982,
detta anche UNCLOS, acronimo di United Nations Convention on
the Law of the Sea, basata su un trattato internazionale che
definisce i Diritti e le Responsabilita' dei singoli Stati
nell'utilizzo dei mari e degli oceani, definendo al tempo
stesso anche le linee guida che regolano le trattative,
l'ambiente e la gestione delle risorse minerali, e c'e' infine
il Salvage di Londra del 1989 sull'assistenza. Si tratta
complessivamente di un insieme di regole e di codici di
condotta per garantire nel modo piu' sollecito il soccorso e lo
sbarco in un luogo sicuro (place of safety, 'pos', come quello
richiesto dalla Open Arms ma anche da altre imbarcazioni di
Ong) di eventuali naufraghi. (AGI)
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= SCHEDA = Migranti: cos'e' e come funziona la legge del mare (2)=
(AGI) - Roma, 19 ago. - Ed e' in base all'art. 98 della
Convenzione della Nazioni Unite sui diritti del mare,
sottoscritta il 10 dicembre 1982 a Montego Bay, in Giamaica, da
ben 155 Stati, e intitolato "Obbligo di prestare soccorso", che
si stabilisce che "ogni Stato deve esigere che il comandante di
una nave che batte la sua bandiera, nella misura in cui gli sia
possibile adempiere senza mettere a repentaglio la nave,
l'equipaggio o i passeggeri" affinche': "a) presti soccorso a
chiunque sia trovato in mare in condizioni di pericolo; b)
proceda quanto piu' velocemente e' possibile al soccorso delle
persone in pericolo, se viene a conoscenza del loro bisogno di
aiuto, nella misura in cui ci si puo' ragionevolmente aspettare
da lui tale iniziativa; c) presti soccorso, in caso di abbordo,
all'altra nave, al suo equipaggio e ai suoi passeggeri e,
quando e' possibile, comunichi all'altra nave il nome della
propria e il porto presso cui essa e' immatricolata, e qual e'
il porto piu' vicino presso cui fara' scalo".
E sempre l'art. 98, al punto 2, stabilisce anche che "ogni
Stato costiero promuove la costituzione e il funzionamento
permanente di un servizio adeguato ed efficace di ricerca e
soccorso per tutelare la sicurezza marittima e aerea e, quando
le circostanze lo richiedono, collabora a questo fine con gli
Stati adiacenti tramite accordi regionali". Quest'obbligo "di
collaborazione ai fini del soccorso in mare" e' poi
ulteriormente specificato negli altri Trattati internazionali
di diritto marittimo gia' citati come, appunto, la Solas e la
Sar. Tanto che quest'ultima, la Convenzione Sar di Amburgo del
1979, si fonda proprio sul "principio della cooperazione
internazionale". Nel senso che le zone di ricerca e salvataggio
sono ripartite d'intesa con gli altri Stati interessati. Tali
zone non corrispondono necessariamente alle frontiere marittime
esistenti. Esiste l'obbligo di approntare piani operativi che
prevedono le varie tipologie d'emergenza e le competenze dei
centri preposti. Cosi' le autorita' di uno Stato costiero
competente sulla zona di intervento in base agli accordi
regionali stipulati, che abbiano avuto a propria volta notizia
dalle autorita' di un altro Stato della presenza di persone in
pericolo di vita nella zona di mare Sar di propria competenza,
dovranno intervenire immediatamente senza tener conto della
nazionalita' o della condizione giuridica di dette persone
(punto 3.1.3 Convenzione di Amburgo). (AGI)
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= SCHEDA = Migranti: cos'e' e come funziona la legge del mare (3)=
(AGI) - Roma, 19 ago. - A questo punto, l'autorita' competente
cosi' investita della questione deve dare comunicazione di aver
ricevuto la segnalazione e indicare allo Stato di primo
contatto, appena possibile, se sussistono le condizioni perche'
sia effettuato l'intervento (3.1.4 della Convenzione). E sara'
l'autorita' nazionale che ha avuto il primo contatto con la
persona in pericolo in mare a coordinare le operazioni di
salvataggio, tanto nel caso in cui l'autorita' nazionale
competente Sar dia risposta negativa alla possibilita' di
intervenire in tempi utili, quanto in assenza di ogni riscontro
da parte di quest'ultima. Viene sottolineato che la cessione
della competenza ad operare interventi Sar in acque
internazionali non dovra' comunque pregiudicare la dignita' e
la vita delle persone che si devono soccorrere.
Cosi', al fine di fornire una guida alle autorita' di
governo ed ai comandanti delle navi private e pubbliche
coinvolte in attivita' Sar, sono state elaborate dall'Unhcr
alcune Linee guida sul trattamento delle persone soccorse in
mare. Esse contengono disposizioni secondo cui il governo
responsabile per la regione Sar in cui sono stati recuperati i
sopravvissuti e' responsabile di fornire un luogo sicuro di
sbarco (place of safety, 'pos') o di assicurare che tale luogo
venga fornito. Dunque, la Convenzione Sar del 1979 impone un
preciso obbligo di soccorso e assistenza delle persone in mare
ed il dovere di sbarcare i naufraghi in un porto sicuro: a tal
fine gli Stati membri dell'Imo (International maritime
organization), nel 2004, hanno adottato emendamenti alle
Convenzioni Solas e Sar, in base ai quali gli Stati parte
devono coordinarsi e cooperare per far si' che i comandanti
delle navi siano sollevati dagli obblighi di assistenza delle
persone tratte in salvo, con una minima ulteriore deviazione,
rispetto alla rotta prevista. Malta non ha accettato questi
emendamenti.
Tuttavia, le Linee guida sul trattamento delle persone
soccorse in mare dispongono che il governo responsabile per la
regione Sar in cui e' avvenuto il recupero, sia tenuto a
fornire un luogo sicuro o ad assicurare che esso vega fornito.
Secondo le stesse linee guida, infatti, "un luogo sicuro e' una
localita' dove le operazioni di soccorso si considerano
concluse, e dove la sicurezza dei sopravvissuti o la loro vita
non e' piu' minacciata; le necessita' umane primarie (come
cibo, alloggio e cure mediche) possono essere soddisfatte; puo'
essere organizzato il trasporto dei sopravvissuti nella
destinazione vicina o finale". (AGI)
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