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venerdì 13 dicembre 2019

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DELIBERA 27 novembre 2019 Modifiche al regolamento n. 2/2000 del Garante per protezione dei dati personali. (19A07797) (GU n.292 del 13-12-2019)



 GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
DELIBERA 27 novembre 2019

Modifiche al regolamento n. 2/2000 del  Garante  per  protezione  dei
dati personali. (19A07797)

(GU n.292 del 13-12-2019)



                    IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
                         DEI DATI PERSONALI

  Nella riunione odierna, alla presenza  del  dott.  Antonello  Soro,
presidente, della dott.ssa Augusta Iannini,  vice  presidente,  della
dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della  prof.ssa  Licia  Califano,
componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
  Visto il Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale  al
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone  fisiche  con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto
legislativo 30 giugno 2003, n.  196  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni) e piu' in specifico l'art. 156, comma  3,  lettera  d),
concernente il  trattamento  giuridico  ed  economico  del  personale
dell'Autorita';
  Visto il protocollo per  le  relazioni  sindacali,  in  particolare
l'accordo  n.  3/2000  ad  esso  annesso,  il  quale   demanda   alla
contrattazione sindacale  la  materia  del  trattamento  economico  e
giuridico del personale in servizio presso l'Ufficio definendo  tempi
e modalita' del procedimento negoziale;
  Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento n. 2/2000 del Garante,  il
quale prevede che «Per quanto non previsto dal  presente  regolamento
si applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  sullo  stato
giuridico ed economico dei dipendenti dell'Autorita' per le  garanzie
nelle comunicazioni, e, in via residuale, quelle che disciplinano  il
rapporto di lavoro  privato»  ed  il  successivo  comma  2  il  quale
stabilisce che «Il trattamento giuridico ed economico  del  personale
e' stabilito in base ai criteri fissati dal regolamento in vigore per
i dipendenti  dell´Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni
tenuto conto delle specifiche esigenze  funzionali  ed  organizzative
dell´ufficio, in conformita' a quanto previsto  dall´art.  33,  comma
1-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, introdotto dall´art.  1,
comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51»;
  Visto l'art.  3  del  predetto  regolamento  n.  2/2000,  il  quale
stabilisce che «Il presente regolamento  e'  adeguato  periodicamente
alle modifiche intervenute,  riguardo  al  trattamento  giuridico  ed
economico del personale, nelle disposizioni e negli  accordi  di  cui
all'art. 2»;
  Visto l'accordo negoziale del 9 marzo 2005 con il  quale  e'  stato
operato un adeguamento del trattamento economico  del  personale  del
Garante, prevedendo  che,  qualora  dovessero  intervenire  ulteriori
adeguamenti del trattamento economico che  non  comportino  modifiche
alla struttura della retribuzione, l'Ufficio provvedera' ad acquisire
le tabelle retributive aggiornate e al  conseguente  adeguamento  del
trattamento  economico  del   personale   del   Garante,   informando
preventivamente le  OO.SS.  al  fine  di  verificare  eventuali  atti
aggiuntivi di contrattazione;
  Considerato che l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni (di
seguito, AGCOM) ha comunicato di aver apportato delle modifiche  alle
proprie  tabelle  retributive  con  riferimento  alle  qualifiche  di
operativo  ed  esecutivo,   per   le   quali   e'   stata   eliminata
l'articolazione in fasce retributive «D», «C», «B» ed  «A»  (presente
anche nel regolamento n. 2/2000 del Garante) ed e'  stata  introdotta
un'articolazione in sessanta livelli per gli  impiegati  operativi  e
sessantadue livelli per gli  impiegati  esecutivi,  ed  altresi'  con
riferimento alla qualifica di funzionario, per la quale il limite dei
livelli e' stato innalzato a sessantadue;
  Ritenuto di dover procedere, operante  il  Collegio  in  regime  di
prorogatio, ad una modifica del regolamento n. 2/2000 che  si  limiti
ad espungere le vecchie tabelle allegate al medesimo regolamento ed i
riferimenti alle stesse contenuti nel testo nonche' all'articolazione
in fasce retributive della progressione  di  carriera  del  personale
operativo ed esecutivo, in quanto superati,  rinviando  alle  tabelle
AGCOM tempo per tempo vigenti, cosi'  da  consentire  il  conseguente
adeguamento delle retribuzioni del personale del  Garante,  rinviando
invece ogni ulteriore eventuale modifica al prossimo Collegio;
  Considerato che nel corso del 2018 e nel  primo  semestre  2019  e'
stato avviato un negoziato con le rappresentanze sindacali, nel corso
del quale l'Amministrazione ha avanzato la proposta di  stipulare  un
accordo volto ad apportare le necessarie modifiche al regolamento  n.
2/2000, anche in attuazione degli atti aggiuntivi  di  contrattazione
previsti dall'accordo negoziale del 9 marzo  2005  sopra  citato,  ma
all'interno  di  un  trattativa  piu'  ampia  e  comprendente   altre
significative modifiche del trattamento giuridico ed economico, e che
tale negoziato non e' andato a buon fine;
  Considerato altresi' che successivamente, in ragione del regime  di
prorogatio in cui si trovava ad operare, il Collegio ha  ritenuto  di
non procedere a tali modifiche,  in  attesa  che  il  nuovo  Collegio
potesse  provvedervi  eventualmente  nell'ambito  di  un  piu'  ampio
confronto  sindacale,  e  tale  linea   e'   stata   ribadita   anche
recentemente con nota del 25 ottobre ultimo  scorso  del  presidente,
inviata a UILCA, nonche' nei  contatti  informali  avuti  con  taluni
rappresentanti sindacali;
  Considerato tuttavia che non risulta,  allo  stato,  calendarizzata
l'elezione dei nuovi componenti il Collegio e che comunque in data  5
novembre ultimo scorso e in  data  12  novembre  ultimo  scorso, sono
pervenute all'Amministrazione da  parte  di  UILCA  e  di  FIRST-CISL
formali diffide ad adempiere all'immediato  adeguamento  dell'importo
delle retribuzioni del personale del Garante secondo quanto  previsto
dal decreto legislativo n. 196/2003, recependo le tabelle retributive
aggiornate al 2018-2019;
  Considerato che l'Amministrazione puo'  allo  stato  provvedere  al
recepimento   delle   tabelle   retributive   relative   agli    anni
2016-2017-2018 non essendo ancora state  recepite  dall'AGCOM  quelle
relative all'anno 2019;
  Viste le osservazioni formulate dal segretario  generale  ai  sensi
dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000 del Garante;
  Relatore il dott. Antonello Soro;

                              Delibera:

  1) nei termini di cui in  premessa,  di  apportare  le  seguenti  e
correlate modifiche alle disposizioni del regolamento n.  2/2000  del
Garante in tema di trattamento giuridico ed economico  del  personale
come di seguito:
    specificare  che  il  trattamento  giuridico  ed  economico   del
personale e' fissato in conformita' a quanto previsto dall'art.  156,
comma 3, lettera d), del decreto legislativo  n.  196/2003  (art.  2,
comma 2; art. 27, comma 1; art. 32, comma 1; art. 33, comma  2;  art.
39, comma 1; art. 40, comma 2: art. 44, comma 2; art. 46, comma  1  e
comma 5; art. 49, comma 2 e art. 51, commi 1 e 5);
    rimuovere i riferimenti all'articolazione  in  fasce  retributive
del trattamento economico del personale operativo ed esecutivo  (art.
4, commi 4 e 5; art. 5, comma 3-bis, lettera b), lettera c) e  ultimo
cpv; art. 6, comma 2; art. 42, comma 2; art. 43, comma  1;  art.  44,
commi 2 e 3; art. 46, commi 1 e 4; art. 49, commi 2 e 3  e  art.  51,
comma 4);
    eliminare i riferimenti  alle  tabelle  retributive  allegate  al
regolamento e inserire il riferimento alle tabelle retributive  tempo
per tempo vigenti presso l'AGCOM (art. 27, comma 1; art. 32, comma 1;
art. 33, comma 2; art. 39, comma 1; art. 40, comma 2; art. 44,  commi
2 e 3; art. 46, comma 1; art. 49, comma 2 e art. 51, comma 1);
    procedere al  relativo  adattamento  dell'art.  5,  comma  3-bis,
tenuto conto delle tabelle di corrispondenza per  il  reinquadramento
del personale con le qualifiche di impiegato operativo e di impiegato
esecutivo adottate presso l'AGCOM;
  2) che le predette modifiche al regolamento n. 2/2000, nei  termini
di cui all'allegato A  costituente  parte  integrante  e  sostanziale
della presente delibera, entrino in vigore il giorno successivo dalla
data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
  3) per l'effetto di procedere  all'adeguamento  dell'importo  delle
retribuzioni del personale  del  Garante,  provvedendo,  inoltre,  ad
erogare i relativi arretrati secondo quanto previsto  dall'art.  156,
comma 3, lettera d), del decreto legislativo n.  196/2003,  recependo
le tabelle retributive AGCOM relative agli anni:
    2016 con decorrenza 1° gennaio 2016;
    2017 con decorrenza 1° gennaio 2017;
    2018 con decorrenza 1° gennaio 2018.

      Roma, 27 novembre 2019

                                       Il Presidente e relatore: Soro

Il segretario generale: Busia

                                                           Allegato A

    Al regolamento n. 2/2000 concernente il trattamento giuridico  ed
economico del personale  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) il comma 2 dell' art. 2 e' sostituito dal seguente:
        «2. Il trattamento giuridico ed economico  del  personale  e'
stabilito in base ai criteri fissati dal regolamento in vigore per  i
dipendenti dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni  tenuto
conto  delle  specifiche   esigenze   funzionali   ed   organizzative
dell'Ufficio, in conformita' a quanto previsto dall'art.  156,  comma
3,  lettera  d),  del  Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali. Il regolamento recepisce gli accordi negoziali in  materia
con le organizzazioni sindacali.»;
      b) il comma 4 dell'art. 4 e' sostituito dal seguente:
        «4. L´area operativa comprende la qualifica di impiegato.»;
      c) il comma 5 dell'art. 4 e' sostituito dal seguente:
        «5. L'area esecutiva comprende la qualifica di commesso.»;
      d)  la  lettera  b)  del  comma  3-bis  dell'art.  5  e'  cosi'
sostituita:
        «b)  per  l'accesso  alla  qualifica  di  funzionario,  siano
collocati in un livello non inferiore al 27° della scala  stipendiale
degli impiegati operativi»;
      e)  la  lettera  c)  del  comma  3-bis  dell'art.  5  e'  cosi'
sostituita:
        «c) per l'accesso  alla  qualifica  di  impiegato  operativo,
siano collocati in  un  livello  non  inferiore  al  27  della  scala
stipendiale degli impiegati esecutivi.»;
      f) all'ultimo capoverso del comma 3-bis dell'art.  5,  dopo  le
parole «che  siano  collocati»,  le  parole  «nella  fascia  A»  sono
sostituite con le parole «in un livello non inferiore al 27°»;
      g) al comma 2 dell'art. 6 le parole  «fasce  retributive»  sono
sostituite con le parole «livelli retributivi»;
      h) il comma 1 dell'art. 27 e' sostituito con il seguente:
        «1. Il trattamento  economico  del  personale  dipendente  e'
stabilito in conformita' a quanto previsto dall'art.  156,  comma  3,
lettera d), del Codice in materia di protezione dei  dati  personali,
tenuto conto delle specifiche funzioni espletate, secondo le  tabelle
retributive  tempo  per  tempo  vigenti  presso  l'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni.  L'ufficio  provvede  all'aggiornamento
periodico  del  trattamento  economico  riconosciuto   al   personale
informando preventivamente le organizzazioni  sindacali  al  fine  di
verificare eventuali atti aggiuntivi di contrattazione».
      i) il comma 1 dell'art. 32 e' sostituito con il seguente:
        «1. La  progressione  del  personale  dirigente  si  effettua
mediante scatti annuali secondo  le  tabelle  retributive  tempo  per
tempo vigenti  per  il  personale  dirigente  dell'Autorita'  per  le
garanzie  nelle  comunicazioni,  in  conformita'  a  quanto  previsto
dall'art. 156,  comma  3,  lettera  d),  del  Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali, salvo giudizio di insufficienza.»;
      j) il comma 2 dell'art. 33 e' sostituito con il seguente:
        «2. La retribuzione di  livello  e'  determinata  secondo  le
tabelle  retributive  tempo  per  tempo  vigenti  per  il   personale
dirigente dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,  in
conformita' a quanto previsto dall'art. 156, comma 3, lettera d), del
Codice in materia di protezione dei dati personali.»;
      k) il comma 1 dell'art. 39 e' sostituito con il seguente:
        «1. La  progressione  del  personale  direttivo  si  effettua
mediante scatti annuali secondo  le  tabelle  retributive  tempo  per
tempo vigenti  per  il  personale  direttivo  dell'Autorita'  per  le
garanzie  nelle  comunicazioni,  in  conformita'  a  quanto  previsto
dall'art. 156,  comma  3,  lettera  d),  del  Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali, salvo giudizio di insufficienza.»;
      l) il comma 2 dell'art. 40 e' cosi' sostituito:
        «2. La retribuzione di  livello  e'  determinata  secondo  le
tabelle  retributive  tempo  per  tempo  vigenti  per  il   personale
direttivo dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,  in
conformita' a quanto previsto dall'art. 156, comma 3, lettera d), del
Codice in materia di protezione dei dati personali.»;
      m) il comma 2 dell'art. 42 e' cosi' sostituito:
        «2. Le procedure selettive per l'area operativa sono indette,
di norma, per  il  livello  stipendiale  iniziale.  L'Autorita'  puo'
bandire procedure selettive  per  la  carriera  operativa  anche  per
livelli diversi dall' iniziale, qualora le competenze  richieste  non
possano  essere  individuate  fra  il  personale  dell'Autorita'.   I
requisiti di partecipazione sono individuati nei  relativi  bandi  di
concorso.»;
      n) al comma 1 dell'art. 43 dopo le  parole  «livello  iniziale»
vengono soppresse le parole «della fascia D»;
      o) il comma 2 dell'art. 44 e' sostituito con il seguente:
        «2.  Il  trattamento  economico  e'  determinato  secondo  le
tabelle  retributive  tempo  per  tempo  vigenti  per  il   personale
operativo dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,  in
conformita' a quanto previsto dall'art. 156, comma 3, lettera d), del
Codice in materia di protezione dei dati personali.»;
      p) il comma 3 dell'art. 44 e' soppresso;
      q) la rubrica dell'art. 46 e' sostituita con la seguente:
        «Art. 46. - Progressione economica del personale operativo»;
      r) il comma 1 dell'art. 46 e' cosi' sostituito:
        «1. La  progressione  del  personale  operativo  si  effettua
mediante scatti annuali secondo  le  tabelle  retributive  tempo  per
tempo vigenti  per  il  personale  operativo  dell'Autorita'  per  le
garanzie  nelle  comunicazioni,  in  conformita'  a  quanto  previsto
dall'art. 156,  comma  3,  lettera  d),  del  Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali, salvo giudizio di insufficienza.»;
      s) il comma 4 dell'art. 46 e' soppresso;
      t) il comma 5 dell'art. 46 e' cosi' sostituito:
        «5. Il personale pervenuto all'ultimo livello  della  tabella
retributiva  puo'  percepire  ulteriori  progressioni  economiche  in
conformita' a quanto previsto dall'art. 156, comma 3, lettera d), del
Codice in materia di protezione dei dati personali.»;
      u) il comma 2 dell'art. 49 e' sostituito con il seguente:
        «2.  Il  trattamento  economico  e'  determinato  secondo  le
tabelle  retributive  tempo  per  tempo  vigenti  per  il   personale
esecutivo dell´Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,  in
conformita' a quanto previsto dall'art. 156, comma 3, lettera d), del
Codice in materia di protezione dei dati personali»;
      v) il comma 3 dell'art. 49 e' soppresso;
      w) la rubrica dell'art. 51 e' sostituita con la seguente:
        «Art. 51. - Progressione economica del personale esecutivo»;
      x) il comma 1 dell'art. 51 e' cosi' sostituito:
        «1. La  progressione  del  personale  esecutivo  si  effettua
mediante scatti annuali secondo  le  tabelle  retributive  tempo  per
tempo vigenti  per  il  personale  esecutivo  dell'Autorita'  per  le
garanzie  nelle  comunicazioni,  in  conformita'  a  quanto  previsto
dall'art. 156,  comma  3,  lettera  d),  del  Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali, salvo giudizio di insufficienza»;
      y) il comma 4 dell'art. 51 e' soppresso;
      z) il comma 5 dell'art. 51 e' cosi' sostituito:
        «5. Il personale pervenuto all'ultimo livello  della  tabella
retributiva  puo'  percepire  ulteriori  progressioni  economiche  in
conformita' a quanto previsto dall'art. 156, comma 3, lettera d), del
Codice in materia di protezione dei dati personali.».

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