GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
DELIBERA 27 novembre 2019
Modifiche al regolamento n. 2/2000 del Garante per protezione dei
dati personali. (19A07797)
(GU n.292 del 13-12-2019)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro,
presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della
dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano,
componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed
integrazioni) e piu' in specifico l'art. 156, comma 3, lettera d),
concernente il trattamento giuridico ed economico del personale
dell'Autorita';
Visto il protocollo per le relazioni sindacali, in particolare
l'accordo n. 3/2000 ad esso annesso, il quale demanda alla
contrattazione sindacale la materia del trattamento economico e
giuridico del personale in servizio presso l'Ufficio definendo tempi
e modalita' del procedimento negoziale;
Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento n. 2/2000 del Garante, il
quale prevede che «Per quanto non previsto dal presente regolamento
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato
giuridico ed economico dei dipendenti dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni, e, in via residuale, quelle che disciplinano il
rapporto di lavoro privato» ed il successivo comma 2 il quale
stabilisce che «Il trattamento giuridico ed economico del personale
e' stabilito in base ai criteri fissati dal regolamento in vigore per
i dipendenti dell´Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative
dell´ufficio, in conformita' a quanto previsto dall´art. 33, comma
1-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, introdotto dall´art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51»;
Visto l'art. 3 del predetto regolamento n. 2/2000, il quale
stabilisce che «Il presente regolamento e' adeguato periodicamente
alle modifiche intervenute, riguardo al trattamento giuridico ed
economico del personale, nelle disposizioni e negli accordi di cui
all'art. 2»;
Visto l'accordo negoziale del 9 marzo 2005 con il quale e' stato
operato un adeguamento del trattamento economico del personale del
Garante, prevedendo che, qualora dovessero intervenire ulteriori
adeguamenti del trattamento economico che non comportino modifiche
alla struttura della retribuzione, l'Ufficio provvedera' ad acquisire
le tabelle retributive aggiornate e al conseguente adeguamento del
trattamento economico del personale del Garante, informando
preventivamente le OO.SS. al fine di verificare eventuali atti
aggiuntivi di contrattazione;
Considerato che l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni (di
seguito, AGCOM) ha comunicato di aver apportato delle modifiche alle
proprie tabelle retributive con riferimento alle qualifiche di
operativo ed esecutivo, per le quali e' stata eliminata
l'articolazione in fasce retributive «D», «C», «B» ed «A» (presente
anche nel regolamento n. 2/2000 del Garante) ed e' stata introdotta
un'articolazione in sessanta livelli per gli impiegati operativi e
sessantadue livelli per gli impiegati esecutivi, ed altresi' con
riferimento alla qualifica di funzionario, per la quale il limite dei
livelli e' stato innalzato a sessantadue;
Ritenuto di dover procedere, operante il Collegio in regime di
prorogatio, ad una modifica del regolamento n. 2/2000 che si limiti
ad espungere le vecchie tabelle allegate al medesimo regolamento ed i
riferimenti alle stesse contenuti nel testo nonche' all'articolazione
in fasce retributive della progressione di carriera del personale
operativo ed esecutivo, in quanto superati, rinviando alle tabelle
AGCOM tempo per tempo vigenti, cosi' da consentire il conseguente
adeguamento delle retribuzioni del personale del Garante, rinviando
invece ogni ulteriore eventuale modifica al prossimo Collegio;
Considerato che nel corso del 2018 e nel primo semestre 2019 e'
stato avviato un negoziato con le rappresentanze sindacali, nel corso
del quale l'Amministrazione ha avanzato la proposta di stipulare un
accordo volto ad apportare le necessarie modifiche al regolamento n.
2/2000, anche in attuazione degli atti aggiuntivi di contrattazione
previsti dall'accordo negoziale del 9 marzo 2005 sopra citato, ma
all'interno di un trattativa piu' ampia e comprendente altre
significative modifiche del trattamento giuridico ed economico, e che
tale negoziato non e' andato a buon fine;
Considerato altresi' che successivamente, in ragione del regime di
prorogatio in cui si trovava ad operare, il Collegio ha ritenuto di
non procedere a tali modifiche, in attesa che il nuovo Collegio
potesse provvedervi eventualmente nell'ambito di un piu' ampio
confronto sindacale, e tale linea e' stata ribadita anche
recentemente con nota del 25 ottobre ultimo scorso del presidente,
inviata a UILCA, nonche' nei contatti informali avuti con taluni
rappresentanti sindacali;
Considerato tuttavia che non risulta, allo stato, calendarizzata
l'elezione dei nuovi componenti il Collegio e che comunque in data 5
novembre ultimo scorso e in data 12 novembre ultimo scorso, sono
pervenute all'Amministrazione da parte di UILCA e di FIRST-CISL
formali diffide ad adempiere all'immediato adeguamento dell'importo
delle retribuzioni del personale del Garante secondo quanto previsto
dal decreto legislativo n. 196/2003, recependo le tabelle retributive
aggiornate al 2018-2019;
Considerato che l'Amministrazione puo' allo stato provvedere al
recepimento delle tabelle retributive relative agli anni
2016-2017-2018 non essendo ancora state recepite dall'AGCOM quelle
relative all'anno 2019;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000 del Garante;
Relatore il dott. Antonello Soro;
Delibera:
1) nei termini di cui in premessa, di apportare le seguenti e
correlate modifiche alle disposizioni del regolamento n. 2/2000 del
Garante in tema di trattamento giuridico ed economico del personale
come di seguito:
specificare che il trattamento giuridico ed economico del
personale e' fissato in conformita' a quanto previsto dall'art. 156,
comma 3, lettera d), del decreto legislativo n. 196/2003 (art. 2,
comma 2; art. 27, comma 1; art. 32, comma 1; art. 33, comma 2; art.
39, comma 1; art. 40, comma 2: art. 44, comma 2; art. 46, comma 1 e
comma 5; art. 49, comma 2 e art. 51, commi 1 e 5);
rimuovere i riferimenti all'articolazione in fasce retributive
del trattamento economico del personale operativo ed esecutivo (art.
4, commi 4 e 5; art. 5, comma 3-bis, lettera b), lettera c) e ultimo
cpv; art. 6, comma 2; art. 42, comma 2; art. 43, comma 1; art. 44,
commi 2 e 3; art. 46, commi 1 e 4; art. 49, commi 2 e 3 e art. 51,
comma 4);
eliminare i riferimenti alle tabelle retributive allegate al
regolamento e inserire il riferimento alle tabelle retributive tempo
per tempo vigenti presso l'AGCOM (art. 27, comma 1; art. 32, comma 1;
art. 33, comma 2; art. 39, comma 1; art. 40, comma 2; art. 44, commi
2 e 3; art. 46, comma 1; art. 49, comma 2 e art. 51, comma 1);
procedere al relativo adattamento dell'art. 5, comma 3-bis,
tenuto conto delle tabelle di corrispondenza per il reinquadramento
del personale con le qualifiche di impiegato operativo e di impiegato
esecutivo adottate presso l'AGCOM;
2) che le predette modifiche al regolamento n. 2/2000, nei termini
di cui all'allegato A costituente parte integrante e sostanziale
della presente delibera, entrino in vigore il giorno successivo dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
3) per l'effetto di procedere all'adeguamento dell'importo delle
retribuzioni del personale del Garante, provvedendo, inoltre, ad
erogare i relativi arretrati secondo quanto previsto dall'art. 156,
comma 3, lettera d), del decreto legislativo n. 196/2003, recependo
le tabelle retributive AGCOM relative agli anni:
2016 con decorrenza 1° gennaio 2016;
2017 con decorrenza 1° gennaio 2017;
2018 con decorrenza 1° gennaio 2018.
Roma, 27 novembre 2019
Il Presidente e relatore: Soro
Il segretario generale: Busia
Allegato A
Al regolamento n. 2/2000 concernente il trattamento giuridico ed
economico del personale del Garante per la protezione dei dati
personali sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 dell' art. 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il trattamento giuridico ed economico del personale e'
stabilito in base ai criteri fissati dal regolamento in vigore per i
dipendenti dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni tenuto
conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative
dell'Ufficio, in conformita' a quanto previsto dall'art. 156, comma
3, lettera d), del Codice in materia di protezione dei dati
personali. Il regolamento recepisce gli accordi negoziali in materia
con le organizzazioni sindacali.»;
b) il comma 4 dell'art. 4 e' sostituito dal seguente:
«4. L´area operativa comprende la qualifica di impiegato.»;
c) il comma 5 dell'art. 4 e' sostituito dal seguente:
«5. L'area esecutiva comprende la qualifica di commesso.»;
d) la lettera b) del comma 3-bis dell'art. 5 e' cosi'
sostituita:
«b) per l'accesso alla qualifica di funzionario, siano
collocati in un livello non inferiore al 27° della scala stipendiale
degli impiegati operativi»;
e) la lettera c) del comma 3-bis dell'art. 5 e' cosi'
sostituita:
«c) per l'accesso alla qualifica di impiegato operativo,
siano collocati in un livello non inferiore al 27 della scala
stipendiale degli impiegati esecutivi.»;
f) all'ultimo capoverso del comma 3-bis dell'art. 5, dopo le
parole «che siano collocati», le parole «nella fascia A» sono
sostituite con le parole «in un livello non inferiore al 27°»;
g) al comma 2 dell'art. 6 le parole «fasce retributive» sono
sostituite con le parole «livelli retributivi»;
h) il comma 1 dell'art. 27 e' sostituito con il seguente:
«1. Il trattamento economico del personale dipendente e'
stabilito in conformita' a quanto previsto dall'art. 156, comma 3,
lettera d), del Codice in materia di protezione dei dati personali,
tenuto conto delle specifiche funzioni espletate, secondo le tabelle
retributive tempo per tempo vigenti presso l'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni. L'ufficio provvede all'aggiornamento
periodico del trattamento economico riconosciuto al personale
informando preventivamente le organizzazioni sindacali al fine di
verificare eventuali atti aggiuntivi di contrattazione».
i) il comma 1 dell'art. 32 e' sostituito con il seguente:
«1. La progressione del personale dirigente si effettua
mediante scatti annuali secondo le tabelle retributive tempo per
tempo vigenti per il personale dirigente dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni, in conformita' a quanto previsto
dall'art. 156, comma 3, lettera d), del Codice in materia di
protezione dei dati personali, salvo giudizio di insufficienza.»;
j) il comma 2 dell'art. 33 e' sostituito con il seguente:
«2. La retribuzione di livello e' determinata secondo le
tabelle retributive tempo per tempo vigenti per il personale
dirigente dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, in
conformita' a quanto previsto dall'art. 156, comma 3, lettera d), del
Codice in materia di protezione dei dati personali.»;
k) il comma 1 dell'art. 39 e' sostituito con il seguente:
«1. La progressione del personale direttivo si effettua
mediante scatti annuali secondo le tabelle retributive tempo per
tempo vigenti per il personale direttivo dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni, in conformita' a quanto previsto
dall'art. 156, comma 3, lettera d), del Codice in materia di
protezione dei dati personali, salvo giudizio di insufficienza.»;
l) il comma 2 dell'art. 40 e' cosi' sostituito:
«2. La retribuzione di livello e' determinata secondo le
tabelle retributive tempo per tempo vigenti per il personale
direttivo dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, in
conformita' a quanto previsto dall'art. 156, comma 3, lettera d), del
Codice in materia di protezione dei dati personali.»;
m) il comma 2 dell'art. 42 e' cosi' sostituito:
«2. Le procedure selettive per l'area operativa sono indette,
di norma, per il livello stipendiale iniziale. L'Autorita' puo'
bandire procedure selettive per la carriera operativa anche per
livelli diversi dall' iniziale, qualora le competenze richieste non
possano essere individuate fra il personale dell'Autorita'. I
requisiti di partecipazione sono individuati nei relativi bandi di
concorso.»;
n) al comma 1 dell'art. 43 dopo le parole «livello iniziale»
vengono soppresse le parole «della fascia D»;
o) il comma 2 dell'art. 44 e' sostituito con il seguente:
«2. Il trattamento economico e' determinato secondo le
tabelle retributive tempo per tempo vigenti per il personale
operativo dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, in
conformita' a quanto previsto dall'art. 156, comma 3, lettera d), del
Codice in materia di protezione dei dati personali.»;
p) il comma 3 dell'art. 44 e' soppresso;
q) la rubrica dell'art. 46 e' sostituita con la seguente:
«Art. 46. - Progressione economica del personale operativo»;
r) il comma 1 dell'art. 46 e' cosi' sostituito:
«1. La progressione del personale operativo si effettua
mediante scatti annuali secondo le tabelle retributive tempo per
tempo vigenti per il personale operativo dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni, in conformita' a quanto previsto
dall'art. 156, comma 3, lettera d), del Codice in materia di
protezione dei dati personali, salvo giudizio di insufficienza.»;
s) il comma 4 dell'art. 46 e' soppresso;
t) il comma 5 dell'art. 46 e' cosi' sostituito:
«5. Il personale pervenuto all'ultimo livello della tabella
retributiva puo' percepire ulteriori progressioni economiche in
conformita' a quanto previsto dall'art. 156, comma 3, lettera d), del
Codice in materia di protezione dei dati personali.»;
u) il comma 2 dell'art. 49 e' sostituito con il seguente:
«2. Il trattamento economico e' determinato secondo le
tabelle retributive tempo per tempo vigenti per il personale
esecutivo dell´Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, in
conformita' a quanto previsto dall'art. 156, comma 3, lettera d), del
Codice in materia di protezione dei dati personali»;
v) il comma 3 dell'art. 49 e' soppresso;
w) la rubrica dell'art. 51 e' sostituita con la seguente:
«Art. 51. - Progressione economica del personale esecutivo»;
x) il comma 1 dell'art. 51 e' cosi' sostituito:
«1. La progressione del personale esecutivo si effettua
mediante scatti annuali secondo le tabelle retributive tempo per
tempo vigenti per il personale esecutivo dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni, in conformita' a quanto previsto
dall'art. 156, comma 3, lettera d), del Codice in materia di
protezione dei dati personali, salvo giudizio di insufficienza»;
y) il comma 4 dell'art. 51 e' soppresso;
z) il comma 5 dell'art. 51 e' cosi' sostituito:
«5. Il personale pervenuto all'ultimo livello della tabella
retributiva puo' percepire ulteriori progressioni economiche in
conformita' a quanto previsto dall'art. 156, comma 3, lettera d), del
Codice in materia di protezione dei dati personali.».
Nessun commento:
Posta un commento