LEGGE 12 dicembre 2019, n. 141
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 ottobre
2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi
previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e
proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. (19G00148)
(GU n.292 del 13-12-2019)
Vigente al: 14-12-2019
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti
per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE
sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo
48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 dicembre 2019
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 14 OTTOBRE 2019, N. 111
All'articolo 1:
al comma 1:
sono premesse le seguenti parole: «In coordinamento con il
Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e con la
pianificazione di bacino per il dissesto idrogeologico,»;
le parole: «sessanta giorni» sono sostituite delle seguenti:
«novanta giorni»;
dopo le parole: «e gli altri Ministri interessati» sono
inserite le seguenti: «, nonche' sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano»;
le parole da: «assicurare» fino a: «e sono identificate» sono
sostituite dalle seguenti: «assicurare la corretta e piena attuazione
della normativa europea e nazionale in materia di contrasto al
cambiamento climatico e della direttiva 2008/50/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e sono identificate»;
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. E' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare il tavolo permanente
interministeriale sull'emergenza climatica, composto da un
rappresentante del Ministero medesimo e di ciascuno dei Ministeri
delle politiche agricole alimentari e forestali, della salute, dello
sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di
monitorare, e adeguare ai risultati, le azioni del Programma
strategico nazionale, senza ulteriori oneri a carico della finanza
pubblica. Ai componenti del tavolo di cui al presente comma non sono
corrisposti compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese
o altri emolumenti comunque denominati».
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis (Coordinamento delle politiche pubbliche per il
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile). - 1. Al fine
di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del
perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile
indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, a
decorrere dal 1° gennaio 2021 il Comitato interministeriale per la
programmazione economica assume la denominazione di Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo
sostenibile (CIPESS). A decorrere dalla medesima data, nella legge 27
febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque
richiamo al Comitato interministeriale per la programmazione
economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per
la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).
Art. 1-ter (Campagne di informazione e formazione ambientale
nelle scuole). - 1. Al fine di avviare campagne di informazione,
formazione e sensibilizzazione sulle questioni ambientali, e in
particolare sugli strumenti e le azioni di contrasto, mitigazione e
adattamento ai cambiamenti climatici, nelle scuole di ogni ordine e
grado, e' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare uno specifico fondo denominato «Programma
#iosonoAmbiente» con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2020, 2021 e 2022.
2. Il fondo di cui al comma 1 e' destinato a finanziare progetti,
iniziative, programmi e campagne, ivi comprese le attivita' di
volontariato degli studenti, finalizzati alla diffusione dei valori
della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, nonche' alla
promozione di percorsi di conoscenza e tutela ambientale, nell'ambito
delle tematiche individuate dall'articolo 3 della legge 20 agosto
2019, n. 92, sull'insegnamento dell'educazione civica.
3. Nell'ambito delle attivita' di cui al comma 2, le scuole di
ogni ordine e grado, in forma singola o associata, anche
congiuntamente alle associazioni di protezione ambientale, al Sistema
nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, a universita'
statali e non statali, a centri di ricerca pubblici, a consorzi
universitari ed interuniversitari, presentano al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca proprie proposte
progettuali coerenti con il Piano triennale dell'offerta formativa,
da finanziare con il fondo di cui al comma 1.
4. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri
di presentazione e di selezione dei progetti nonche' le modalita' di
ripartizione e assegnazione del finanziamento.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
All'articolo 2:
al comma 1:
al secondo periodo, le parole: «Alla relativa copertura» sono
sostituite dalle seguenti: «Al relativo onere» e le parole: «dal GSE»
sono sostituite dalle seguenti: «dal Gestore dei servizi energetici
(GSE)»;
al terzo periodo, le parole: «nel limite di spesa di cui al
primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti della
dotazione del fondo di cui al primo periodo», la parola: «rottamato»
e' sostituita dalla seguente: «rottamati» e dopo le parole:
«biciclette anche a pedalata assistita» sono aggiunte le seguenti: «o
per l'utilizzo dei servizi di mobilita' condivisa a uso individuale»;
all'ultimo periodo, dopo le parole: «e il Ministro dello
sviluppo economico» sono inserite le seguenti: «, sentita la
Conferenza unificata»;
al comma 2:
al secondo periodo, le parole: «Alla relativa copertura» sono
sostituite dalle seguenti «Al relativo onere»;
il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «I progetti di
cui al presente comma sono presentati al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare dai comuni con popolazione
superiore a 50.000 abitanti, ovvero da uno o piu' comuni finitimi
anche in forma associata riferiti a un ambito territoriale con
popolazione superiore a 50.000 abitanti per la realizzazione di
un'unica opera, interessati dalle procedure di infrazione comunitaria
n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per
la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla
direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria»;
al quarto periodo, le parole: «quarantacinque giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «novanta giorni», le parole: «decorso il
cui termine» sono sostituite dalle seguenti: «, decorsi i quali» e
dopo le parole: «termini di presentazione delle domande» sono
aggiunte, in fine, le seguenti: «, adottando criteri che assicurino
priorita' ai progetti presentati dai comuni con i piu' elevati
livelli di emissioni inquinanti».
All'articolo 3:
al comma 1, al primo periodo, le parole: «alla portata del
numero» sono sostituite dalle seguenti: «all'entita' del numero» e,
al secondo periodo, le parole: «Alla relativa copertura» sono
sostituite dalle seguenti: «Al relativo onere»;
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I progetti di cui al comma 1 sono presentati al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dai comuni con
popolazione superiore a 50.000 abitanti interessati dalle procedure
di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n.
2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli
obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita'
dell'aria»;
al comma 3, le parole: «quarantacinque giorni» sono sostituite
dalle seguenti: «novanta giorni» e le parole: «sentito il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro
dell'economia e delle finanze,» sono sostituite dalle seguenti:
«sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' sentita
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,».
All'articolo 4:
al comma 1, dopo le parole: «messa a dimora di alberi,» sono
inserite le seguenti: «ivi compresi gli impianti arborei da legno di
ciclo medio e lungo, purche' non oggetto di altro finanziamento o
sostegno pubblico,» e le parole: «Alla relativa copertura» sono
sostituite dalle seguenti: «Al relativo onere»;
al comma 2, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «novanta giorni», le parole: «decorso il cui termine» sono
sostituite dalle seguenti: «, decorsi i quali» e dopo le parole:
«modalita' per la progettazione degli interventi» sono inserite le
seguenti: «e di ogni eventuale successiva variazione»;
al comma 3, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «centoventi giorni»;
al comma 4:
al primo periodo, dopo le parole: «realizzazione delle
opere,» sono inserite le seguenti: «la pulizia, la manutenzione e»,
dopo le parole: «delle aree demaniali fluviali» sono inserite le
seguenti: «con relativo piano di manutenzione» e sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, garantendo l'opportuno raccordo con la
pianificazione e la programmazione delle misure e degli interventi
per la sicurezza idraulica di competenza delle Autorita' di bacino
distrettuale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152»;
dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Al
rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali
di cui al primo periodo si provvede secondo le modalita' stabilite
con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, sentito il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di
cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, da adottare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Le autorita' competenti di cui al
primo periodo, quando non ritengono necessario il rimboschimento per
prevenire il rischio idrogeologico, devono darne motivatamente conto
negli atti di affidamento, che, agli effetti di quanto previsto
dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono
pubblicati, entro trenta giorni dalla loro adozione, nella sezione
«Amministrazione trasparente» del rispettivo sito internet»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Le autorita' competenti di cui al comma 4, tra i
criteri per la programmazione degli interventi di messa a dimora di
alberi, di reimpianto e di silvicoltura nelle citta' metropolitane,
in coerenza con quanto previsto dal testo unico in materia di foreste
e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n.
34, tengono conto principalmente delle aree che hanno subito notevoli
danni da eventi climatici eccezionali.
4-ter. Lo svolgimento delle attivita' di rimboschimento di
cui al comma 4 puo' essere affidato dalle autorita' competenti nella
gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi
di contrasto al dissesto idrogeologico agli imprenditori agricoli di
cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o
associata, nel rispetto della disciplina prevista dal codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50.
4-quater. Al comma 2 dell'articolo 3 del testo unico di cui
al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e' aggiunta, in fine, la
seguente lettera:
"s-bis) bosco vetusto: superficie boscata costituita da specie
autoctone spontanee coerenti con il contesto biogeografico, con una
biodiversita' caratteristica conseguente all'assenza di disturbi da
almeno sessanta anni e con la presenza di stadi seriali legati alla
rigenerazione ed alla senescenza spontanee".
4-quinquies. All'articolo 7 del testo unico di cui al decreto
legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«13-bis. Con decreto del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate apposite disposizioni
per la definizione delle linee guida per l'identificazione delle aree
definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la loro gestione
e tutela, anche al fine della creazione della Rete nazionale dei
boschi vetusti».
4-sexies. Dalle disposizioni di cui ai commi 4-quater e
4-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
4-septies. All'articolo 7 del testo unico di cui al decreto
legislativo 3 aprile 2018, n. 34, dopo il comma 13-bis, introdotto
dal comma 4-quinquies del presente articolo, e' aggiunto il seguente:
"13-ter. Le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, in accordo con i principi di salvaguardia della
biodiversita', con particolare riferimento alla conservazione delle
specie dipendenti dalle necromasse legnose, favoriscono il rilascio
in bosco di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo
indefinito".
4-octies. Dalla disposizione di cui al comma 4-septies non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
4-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle aree
interessate da elevata criticita' idraulica, come definite dalle
norme tecniche di attuazione dei relativi Piani di bacino, non sono
consentiti incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del
suolo».
Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis (Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e
idrogeologica delle aree interne). - 1. Al fine di favorire la tutela
ambientale e paesaggistica e di contrastare il dissesto idrogeologico
nelle aree interne e marginali del Paese e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, un fondo volto a incentivare interventi di messa in
sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle
imprese agricole e forestali, con dotazione pari ad 1 milione di euro
per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e sentita la Conferenza unificata, entro il
termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le
condizioni, i criteri e le modalita' di ripartizione delle risorse
del fondo.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,
pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo.
4. I finanziamenti degli interventi a valere sulle risorse del
fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n.
1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore
agricolo.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4-ter (Misure per contrastare i cambiamenti climatici e
migliorare la qualita' dell'aria nelle aree protette nazionali e nei
centri urbani). - 1. Al fine di potenziare il contributo delle aree
naturalistiche a livello nazionale per il contenimento delle
emissioni climalteranti e di assicurare il rispetto dei limiti
previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria, nonche'
di favorire in tali aree investimenti orientati al contrasto ai
cambiamenti climatici, all'efficientamento energetico, all'economia
circolare, alla protezione della biodiversita' e alla coesione
sociale e territoriale e di supportare la cittadinanza attiva di
coloro che vi risiedono, il territorio di ciascuno dei parchi
nazionali costituisce una zona economica ambientale (ZEA).
Nell'ambito delle suddette zone possono essere concesse, nel limite
delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto della
normativa europea in materia di aiuti di Stato, forme di sostegno
alle nuove imprese e a quelle gia' esistenti che avviano un programma
di attivita' economiche imprenditoriali o di investimenti di natura
incrementale compatibile con le finalita' di cui all'articolo 19,
comma 6, lettere a), b), d), d-bis) e h), del decreto legislativo 13
marzo 2013, n. 30, a condizione che le imprese beneficiarie
mantengano la loro attivita' nell'area ZEA per almeno sette anni dopo
il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni di cui
al presente comma, pena la revoca dei benefici concessi, che non
siano in stato di liquidazione o scioglimento e che le attivita'
oggetto di sostegno siano coerenti con le finalita' di cui alla legge
6 dicembre 1991, n. 394. Con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabiliti criteri e modalita' per la concessione delle misure di
sostegno di cui al presente comma, assicurando il rispetto del limite
delle risorse disponibili.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, nell'ambito dei progetti
finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, lettere a), b), d),
d-bis) e h), del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota
dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare per gli anni 2020, 2021 e 2022
e' destinata a contributi in favore delle micro, piccole e medie
imprese con sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45
per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA,
che svolgono attivita' economiche eco-compatibili, secondo modalita'
e condizioni definite ai sensi del comma 1.
3. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei
proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare per gli anni 2020, 2021 e 2022 e'
destinata al rifinanziamento del fondo per le esigenze di tutela
ambientale connesse al miglioramento della qualita' ambientale
dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in
atmosfera nei centri urbani, di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, anche per finalita' di riduzione
delle emissioni climalteranti e di adattamento ai cambiamenti
climatici mediante interventi di riduzione delle emissioni
climalteranti degli impianti di riscaldamento alimentati a biomassa,
di diffusione del trasporto pubblico a basse emissioni, di
efficientamento energetico degli edifici, nonche' per la riduzione
delle emissioni di CO2 nelle aree portuali.
Art. 4-quater (Programma Italia verde). - 1. Al fine di favorire
e accelerare progetti, iniziative e attivita' di gestione sostenibile
delle citta' italiane e di diffondere le buone prassi, anche
attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse
realta' territoriali, promuovendo la crescita verde e i relativi
investimenti, nonche' il miglioramento della qualita' dell'aria e
della salute pubblica, ai fini dell'adesione ai programmi europei
"Capitale europea verde" e "Foglia verde", il Consiglio dei ministri
conferisce annualmente il titolo di "Capitale verde d'Italia" ad una
citta' italiana, capoluogo di provincia, sulla base di un'apposita
procedura di selezione definita con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il
Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, previa intesa in sede di
Conferenza unificata. Il titolo di "Capitale verde d'Italia" e'
conferito, in via sperimentale, a tre diverse citta' italiane, una
per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
2. Ai fini di cui al comma 1, le citta' capoluogo di provincia
possono presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare un dossier di candidatura che raccoglie
progetti cantierabili volti a incrementare la sostenibilita' delle
attivita' urbane, migliorare la qualita' dell'aria e della salute
pubblica, promuovere la mobilita' sostenibile e l'economia circolare,
con l'obiettivo di favorire la transizione ecologica.
3. I progetti contenuti nel dossier di candidatura della citta'
proclamata "Capitale verde d'Italia" sono finanziati dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'anno del
conferimento del titolo, nel limite di 3 milioni di euro.
4. Il titolo di "Capitale verde d'Italia" nell'anno del
conferimento rappresenta requisito premiale in tutti gli avvisi e
bandi per il finanziamento di misure di sostenibilita' ambientale
avviati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare.
5. In sede di prima attuazione, le candidature di cui al comma 2
sono presentate entro il 31 dicembre 2019.
6. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 3 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo
1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4-quinquies (Programma sperimentale Mangiaplastica). - 1. E'
istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, il fondo denominato
"Programma sperimentale Mangiaplastica", con una dotazione pari a
euro 2 milioni per l'anno 2019, euro 7 milioni per l'anno 2020, euro
7 milioni per l'anno 2021, euro 5 milioni per l'anno 2022, euro 4
milioni per l'anno 2023 ed euro 2 milioni per l'anno 2024, al fine di
contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l'utilizzo
di eco-compattatori. Ai relativi oneri, pari a euro 2 milioni per
l'anno 2019, euro 7 milioni per l'anno 2020, euro 7 milioni per
l'anno 2021, euro 5 milioni per l'anno 2022, euro 4 milioni per
l'anno 2023 ed euro 2 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo
1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentita la Conferenza unificata, sono stabilite le modalita' per il
riparto del fondo.
2. A valere sulla dotazione del Programma sperimentale di cui al
comma 1, i comuni presentano al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare progetti finalizzati all'acquisto di
ecocompattatori, ai fini dell'ottenimento di un contributo
corrisposto sino ad esaurimento delle relative risorse e nel limite
di uno per comune ovvero di uno ogni 100.000 abitanti.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All'articolo 5:
al comma 1, le parole: «degli enti pubblici dotate» sono
sostituite dalle seguenti: «degli enti pubblici dotati»;
al comma 2, dopo le parole: «Commissario unico» sono inserite
le seguenti: «di cui al comma 1» e le parole: «collocamento fuori
ruolo, aspettativa o comando», ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: «collocamento fuori ruolo, in aspettativa o in
comando»;
al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «Commissario
unico» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1» e, al terzo
periodo, le parole: «Commissario straordinario» sono sostituite dalle
seguenti: «Commissario unico»;
al comma 4, dopo le parole: «Commissario unico» sono inserite
le seguenti: «di cui al comma 1»;
al comma 6, le parole: «precedente Commissario. Il» sono
soppresse, dopo le parole: «5 giugno 2017,» sono inserite le
seguenti: «il quale» e le parole: «del Commissario di cui al primo
periodo» sono sostituite dalle seguenti: «del nuovo Commissario»;
il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18,
dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
"8-bis. Il Commissario unico puo' avvalersi fino a un massimo di
due subcommissari in relazione alla portata e al numero degli
interventi sostitutivi, nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e il Ministro per il Sud e la
coesione territoriale, che operano sulla base di specifiche deleghe
definite dal Commissario unico e per i quali si applica la disciplina
di cui ai commi 1 e 3, con oneri a carico del quadro economico degli
interventi. Con il medesimo procedimento di cui al primo periodo si
provvede all'eventuale sostituzione o revoca dei subcommissari"».
Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:
«Art. 5-bis (Attivita' di supporto dell'Unita'
Tecnica-Amministrativa). - 1. All'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: «31
dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 5-ter (Programma sperimentale "Caschi verdi per
l'ambiente"). - 1. E' istituito presso il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare il programma sperimentale
"Caschi verdi per l'ambiente" con lo scopo di realizzare, d'intesa
con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, iniziative di collaborazione internazionale volte
alla tutela e salvaguardia ambientale delle aree nazionali protette e
delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il
particolare pregio naturalistico, anche rientranti nelle riserve di
cui al programma "L'uomo e la biosfera" - MAB dell'Unesco, e di
contrastare gli effetti derivanti dai cambiamenti climatici. A tali
fini e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2020, 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari
a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 3 della legge 1° giugno 2002, n. 120. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All'articolo 6:
al comma 1, le parole: «e associati» sono sostituite dalle
seguenti: «nonche' delle associazioni di protezione ambientale
riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare,» e le parole: «e i concessionari di servizi
pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «i concessionari di servizi
pubblici nonche' i fornitori che svolgono servizi di pubblica
utilita'»;
al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «Il medesimo
Istituto provvede, altresi',» sono inserite le seguenti: «in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e» e dopo le parole: «fruibile
dal sito» e' inserita la seguente: «internet».
All'articolo 7:
al comma 1, le parole: «di media struttura» sono sostituite
dalle seguenti: «di media e grande struttura», le parole: «lettere d)
ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere d), e) ed f)», dopo
le parole: «sfusi o alla spina,» sono inserite le seguenti: «o per
l'apertura di nuovi negozi che prevedano esclusivamente la vendita di
prodotti sfusi» e le parole: «non sia monouso» sono sostituite dalle
seguenti: «sia riutilizzabile e rispetti la normativa vigente in
materia di materiali a contatto con alimenti»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Ai clienti e' consentito utilizzare contenitori propri
purche' riutilizzabili, puliti e idonei per uso alimentare.
L'esercente puo' rifiutare l'uso di contenitori che ritenga
igienicamente non idonei».
Dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente:
« Art. 8-bis (Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto
speciale e le province autonome). - 1. Le disposizioni del presente
decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle
Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con
riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3».
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 ottobre 2019, n. 111
Testo del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 (in Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 241 del 14 ottobre 2019), coordinato
con la legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 141 (in questa
stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1 ), recante: «Misure urgenti
per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE
sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo
48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229.». (19A07885)
(GU n.292 del 13-12-2019)
Vigente al: 13-12-2019
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Misure urgenti per la definizione di una politica strategica
nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il
miglioramento della qualita' dell'aria.
1. In coordinamento con il Piano nazionale integrato per l'energia
e il clima (PNIEC) e con la pianificazione di bacino per il dissesto
idrogeologico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentiti il Ministro della salute e gli altri
Ministri interessati, nonche' sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, e' approvato il Programma strategico nazionale per il
contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualita'
dell'aria in cui sono individuate le misure di competenza nazionale
da porre in essere al fine di assicurare la corretta e piena
attuazione della normativa europea e nazionale in materia di
contrasto al cambiamento climatico e della direttiva 2008/50/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e sono
identificate le risorse economiche disponibili a legislazione vigente
per ciascuna misura con la relativa tempistica attuativa.
2. Ciascuna amministrazione pubblica, di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conforma le
attivita' di propria competenza al raggiungimento degli obiettivi di
contrasto ai cambiamenti climatici e miglioramento della qualita'
dell'aria.
2-bis. E' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare il tavolo permanente
interministeriale sull'emergenza climatica, composto da un
rappresentante del Ministero medesimo e di ciascuno dei Ministeri
delle politiche agricole alimentari e forestali, della salute, dello
sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di
monitorare, e adeguare ai risultati, le azioni del Programma
strategico nazionale, senza ulteriori oneri a carico della finanza
pubblica. Ai componenti del tavolo di cui al presente comma non sono
corrisposti compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese
o altri emolumenti comunque denominati.
Art. 1 bis
Coordinamento delle politiche pubbliche per il raggiungimento degli
obiettivi di sviluppo sostenibile.
1. Al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche
in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo
sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata
dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25
settembre 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2021 il Comitato
interministeriale per la programmazione economica assume la
denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). A decorrere dalla
medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra
disposizione vigente, qualunque richiamo al Comitato
interministeriale per la programmazione economica deve intendersi
riferito al Comitato interministeriale per la programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).
Art. 1 ter
Campagne di informazione
e formazione ambientale nelle scuole
1. Al fine di avviare campagne di informazione, formazione e
sensibilizzazione sulle questioni ambientali, e in particolare sugli
strumenti e le azioni di contrasto, mitigazione e adattamento ai
cambiamenti climatici, nelle scuole di ogni ordine e grado, e'
istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare uno specifico fondo denominato «Programma
#iosonoAmbiente» con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2020, 2021 e 2022.
2. Il fondo di cui al comma 1 e' destinato a finanziare progetti,
iniziative, programmi e campagne, ivi comprese le attivita' di
volontariato degli studenti, finalizzati alla diffusione dei valori
della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, nonche' alla
promozione di percorsi di conoscenza e tutela ambientale, nell'ambito
delle tematiche individuate dall'articolo 3 della legge 20 agosto
2019, n. 92, sull'insegnamento dell'educazione civica.
3. Nell'ambito delle attivita' di cui al comma 2, le scuole di ogni
ordine e grado, in forma singola o associata, anche congiuntamente
alle associazioni di protezione ambientale, al Sistema nazionale a
rete per la protezione dell'ambiente, a universita' statali e non
statali, a centri di ricerca pubblici, a consorzi universitari ed
interuniversitari, presentano al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca proprie proposte progettuali
coerenti con il Piano triennale dell'offerta formativa, da finanziare
con il fondo di cui al comma 1.
4. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, da adottare con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri
di presentazione e di selezione dei progetti nonche' le modalita' di
ripartizione e assegnazione del finanziamento.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Art. 2
Misure per incentivare la mobilita' sostenibile
nelle aree metropolitane
1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo
denominato «Programma sperimentale buono mobilita'», con una
dotazione pari a euro 5 milioni per l'anno 2019, euro 70 milioni per
l'anno 2020, euro 70 milioni per l'anno 2021, euro 55 milioni per
l'anno 2022, euro 45 milioni per l'anno 2023 e euro 10 milioni per
l'anno 2024, per le finalita' di cui al presente comma. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno
degli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 di quota parte dei
proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30,
destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad
apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita
definitivamente all'erario. Al fine di ridurre le emissioni
climalteranti, a valere sul suddetto programma sperimentale, ai
residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione
comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28
maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi
previsti dalla direttiva 2008/50/CE che rottamano, entro il 31
dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o
motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, e'
riconosciuto, nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo
periodo e fino ad esaurimento delle risorse, un «buono mobilita'»
pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni
motociclo rottamati da utilizzare, entro i successivi tre anni, per
l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al
trasporto pubblico locale e regionale nonche' di biciclette anche a
pedalata assistita o per l'utilizzo dei servizi di mobilita'
condivisa a uso individuale. Il «buono mobilita'» non costituisce
reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo
del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il
Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata,
sono definite le modalita' e i termini per l'ottenimento e
l'erogazione del beneficio di cui al presente comma, anche ai fini
del rispetto del limite di spesa.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, per il
finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento,
l'ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il
trasporto pubblico locale e' autorizzata la spesa di euro 20 milioni
per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e
2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione
di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013,
n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del
bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.
I progetti di cui al presente comma sono presentati al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dai comuni con
popolazione superiore a 50.000 abitanti, ovvero da uno o piu' comuni
finitimi anche in forma associata riferiti a un ambito territoriale
con popolazione superiore a 50.000 abitanti per la realizzazione di
un'unica opera, interessati dalle procedure di infrazione comunitaria
n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per
la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla
direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria. Con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da
adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e
d'intesa con la Conferenza unificata che si pronuncia entro trenta
giorni, decorsi i quali il decreto e' emanato anche in mancanza di
detto parere, sono stabilite le modalita' e i termini di
presentazione delle domande, adottando criteri che assicurino
priorita' ai progetti presentati dai comuni con i piu' elevati
livelli di emissioni inquinanti.
Art. 3
Disposizioni per la promozione
del trasporto scolastico sostenibile
1. Al fine di limitare le emissioni climalteranti e inquinanti in
atmosfera e migliorare la qualita' dell'aria, e' autorizzata la spesa
di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il
finanziamento degli investimenti necessari alla realizzazione di
progetti sperimentali per la realizzazione o l'implementazione del
servizio di trasporto scolastico per i bambini della scuola
dell'infanzia statale e comunale e per gli alunni delle scuole
statali del primo ciclo di istruzione con mezzi di trasporto ibridi o
elettrici, selezionati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare in base all'entita' del numero di studenti
coinvolti e alla stima di riduzione dell'inquinamento atmosferico. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo, per
ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle
aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal
GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta
acquisita definitivamente all'erario.
2. I progetti di cui al comma 1 sono presentati al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dai comuni con
popolazione superiore a 50.000 abitanti interessati dalle procedure
di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n.
2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli
obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita'
dell'aria.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, da adottarsi entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sentiti il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro
dell'economia e delle finanze, nonche' sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le modalita' di
presentazione delle domande e le spese ammissibili ai fini del
finanziamento.
Art. 4
Azioni per la riforestazione
1. Per il finanziamento di un programma sperimentale di messa a
dimora di alberi, ivi compresi gli impianti arborei da legno di ciclo
medio e lungo, purche' non oggetto di altro finanziamento o sostegno
pubblico, di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione di
foreste urbane e periurbane, nelle citta' metropolitane, in coerenza
con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e'
autorizzata la spesa di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2020
e 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei
proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30,
destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello
Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.
2. Al fine di procedere a un rapido avvio del programma
sperimentale di cui al presente articolo, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
d'intesa con la Conferenza unificata che si pronuncia entro trenta
giorni, decorsi i quali il decreto e' emanato anche in mancanza di
detto parere, sulla base dell'istruttoria del Comitato per lo
sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 della legge 14
gennaio 2013, n. 10, sono definite le modalita' per la progettazione
degli interventi e di ogni eventuale successiva variazione e il
riparto delle risorse di cui al comma 1 tra le citta' metropolitane,
tenendo conto, quali criteri di selezione, in particolare, della
valenza ambientale e sociale dei progetti, del livello di
riqualificazione e di fruibilita' dell'area, dei livelli di qualita'
dell'aria e della localizzazione nelle zone oggetto delle procedure
di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n.
2015/2043 del 28 maggio 2015.
3. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del decreto
di cui al comma 2, ciascuna citta' metropolitana presenta al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le
progettazioni, corredate dai programmi operativi di dettaglio con i
relativi costi. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare provvede all'approvazione di almeno un
progetto, ove ammissibile in base ai requisiti previsti dal decreto
di cui al comma 2, per ciascuna citta' metropolitana, con i relativi
programmi operativi di dettaglio, e di ogni eventuale successiva
variazione, sulla base di apposite istruttorie effettuate dal
Comitato per lo sviluppo del verde pubblico che, a tal fine, puo'
avvalersi, anche per la verifica della fase attuativa dei progetti e
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla
legge 28 giugno 2016, n. 132.
4. Le autorita' competenti nella gestione del demanio fluviale e
nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto
idrogeologico introducono, tra i criteri per l'affidamento della
realizzazione delle opere, la pulizia, la manutenzione e il
rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali
con relativo piano di manutenzione, laddove ritenuto necessario per
prevenire il rischio idrogeologico, garantendo l'opportuno raccordo
con la pianificazione e la programmazione delle misure e degli
interventi per la sicurezza idraulica di competenza delle Autorita'
di bacino distrettuale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152. Al rimboschimento delle fasce ripariali e
delle aree demaniali fluviali di cui al primo periodo si provvede
secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il
Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3
della legge 14 gennaio 2013, n. 10, da adottare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Le autorita' competenti di cui al primo periodo, quando non
ritengono necessario il rimboschimento per prevenire il rischio
idrogeologico, devono darne motivatamente conto negli atti di
affidamento, che, agli effetti di quanto previsto dall'articolo 46
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono pubblicati, entro
trenta giorni dalla loro adozione, nella sezione «Amministrazione
trasparente» del rispettivo sito internet.
4-bis. Le autorita' competenti di cui al comma 4, tra i criteri per
la programmazione degli interventi di messa a dimora di alberi, di
reimpianto e di silvicoltura nelle citta' metropolitane, in coerenza
con quanto previsto dal testo unico in materia di foreste e filiere
forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34,
tengono conto principalmente delle aree che hanno subito notevoli
danni da eventi climatici eccezionali.
4-ter. Lo svolgimento delle attivita' di rimboschimento di cui al
comma 4 puo' essere affidato dalle autorita' competenti nella
gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi
di contrasto al dissesto idrogeologico agli imprenditori agricoli di
cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o
associata, nel rispetto della disciplina prevista dal codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50.
4-quater. Al comma 2 dell'articolo 3 del testo unico di cui al
decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e' aggiunta, in fine, la
seguente lettera: «s-bis) bosco vetusto: superficie boscata
costituita da specie autoctone spontanee coerenti con il contesto
biogeografico, con una biodiversita' caratteristica conseguente
all'assenza di disturbi da almeno sessanta anni e con la presenza di
stadi seriali legati alla rigenerazione ed alla senescenza
spontanee».
4-quinquies. All'articolo 7 del testo unico di cui al decreto
legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma: «13-bis. Con decreto del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate apposite disposizioni
per la definizione delle linee guida per l'identificazione delle aree
definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la loro gestione
e tutela, anche al fine della creazione della Rete nazionale dei
boschi vetusti».
4-sexies. Dalle disposizioni di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
4-septies. All'articolo 7 del testo unico di cui al decreto
legislativo 3 aprile 2018, n. 34, dopo il comma 13-bis, introdotto
dal comma 4-quinquies del presente articolo, e' aggiunto il seguente:
«13-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in
accordo con i principi di salvaguardia della biodiversita', con
particolare riferimento alla conservazione delle specie dipendenti
dalle necromasse legnose, favoriscono il rilascio in bosco di alberi
da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito».
4-octies. Dalla disposizione di cui al comma 4-septies non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle aree interessate
da elevata criticita' idraulica, come definite dalle norme tecniche
di attuazione dei relativi Piani di bacino, non sono consentiti
incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del suolo.
Art. 4 bis
Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale
e idrogeologica delle aree interne
1. Al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e di
contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali
del Paese e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, un fondo volto a
incentivare interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo
e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali, con
dotazione pari ad 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di
euro per l'anno 2021.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e sentita la Conferenza unificata, entro il
termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le
condizioni, i criteri e le modalita' di ripartizione delle risorse
del fondo.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per l'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali
e del turismo.
4. I finanziamenti degli interventi a valere sulle risorse del
fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n.
1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4 ter
Misure per contrastare i cambiamenti climatici e migliorare la
qualita' dell'aria nelle aree protette nazionali e nei centri urbani
1. Al fine di potenziare il contributo delle aree naturalistiche a
livello nazionale per il contenimento delle emissioni climalteranti e
di assicurare il rispetto dei limiti previsti dalla direttiva
2008/50/CE sulla qualita' dell'aria, nonche' di favorire in tali aree
investimenti orientati al contrasto ai cambiamenti climatici,
all'efficientamento energetico, all'economia circolare, alla
protezione della biodiversita' e alla coesione sociale e territoriale
e di supportare la cittadinanza attiva di coloro che vi risiedono, il
territorio di ciascuno dei parchi nazionali costituisce una zona
economica ambientale (ZEA). Nell'ambito delle suddette zone possono
essere concesse, nel limite delle risorse disponibili a legislazione
vigente e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di
Stato, forme di sostegno alle nuove imprese e a quelle gia' esistenti
che avviano un programma di attivita' economiche imprenditoriali o di
investimenti di natura incrementale compatibile con le finalita' di
cui all'articolo 19, comma 6, lettere a), b), d), d-bis) e h), del
decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, a condizione che le imprese
beneficiarie mantengano la loro attivita' nell'area ZEA per almeno
sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle
agevolazioni di cui al presente comma, pena la revoca dei benefici
concessi, che non siano in stato di liquidazione o scioglimento e che
le attivita' oggetto di sostegno siano coerenti con le finalita' di
cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono stabiliti criteri e modalita' per la concessione delle
misure di sostegno di cui al presente comma, assicurando il rispetto
del limite delle risorse disponibili.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, nell'ambito dei progetti
finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, lettere a), b), d),
d-bis) e h), del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota
dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare per gli anni 2020, 2021 e 2022
e' destinata a contributi in favore delle micro, piccole e medie
imprese con sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45
per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA,
che svolgono attivita' economiche eco-compatibili, secondo modalita'
e condizioni definite ai sensi del comma 1.
3. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei
proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare per gli anni 2020, 2021 e 2022 e'
destinata al rifinanziamento del fondo per le esigenze di tutela
ambientale connesse al miglioramento della qualita' ambientale
dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in
atmosfera nei centri urbani, di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, anche per finalita' di riduzione
delle emissioni climalteranti e di adattamento ai cambiamenti
climatici mediante interventi di riduzione delle emissioni
climalteranti degli impianti di riscaldamento alimentati a biomassa,
di diffusione del trasporto pubblico a basse emissioni, di
efficientamento energetico degli edifici, nonche' per la riduzione
delle emissioni di CO2 nelle aree portuali.
Art. 4 quater
Programma Italia verde
1. Al fine di favorire e accelerare progetti, iniziative e
attivita' di gestione sostenibile delle citta' italiane e di
diffondere le buone prassi, anche attraverso forme di confronto e di
competizione tra le diverse realta' territoriali, promuovendo la
crescita verde e i relativi investimenti, nonche' il miglioramento
della qualita' dell'aria e della salute pubblica, ai fini
dell'adesione ai programmi europei «Capitale europea verde» e «Foglia
verde», il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di
«Capitale verde d'Italia» ad una citta' italiana, capoluogo di
provincia, sulla base di un'apposita procedura di selezione definita
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, sentito il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico,
previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il titolo di «Capitale
verde d'Italia» e' conferito, in via sperimentale, a tre diverse
citta' italiane, una per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
2. Ai fini di cui al comma 1, le citta' capoluogo di provincia
possono presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare un dossier di candidatura che raccoglie
progetti cantierabili volti a incrementare la sostenibilita' delle
attivita' urbane, migliorare la qualita' dell'aria e della salute
pubblica, promuovere la mobilita' sostenibile e l'economia circolare,
con l'obiettivo di favorire la transizione ecologica.
3. I progetti contenuti nel dossier di candidatura della citta'
proclamata «Capitale verde d'Italia» sono finanziati dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'anno del
conferimento del titolo, nel limite di 3 milioni di euro.
4. Il titolo di «Capitale verde d'Italia» nell'anno del
conferimento rappresenta requisito premiale in tutti gli avvisi e
bandi per il finanziamento di misure di sostenibilita' ambientale
avviati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare.
5. In sede di prima attuazione, le candidature di cui al comma 2
sono presentate entro il 31 dicembre 2019.
6. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 3 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo
1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4 quinquies
Programma sperimentale Mangiaplastica
1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo
denominato «Programma sperimentale Mangiaplastica», con una dotazione
pari a euro 2 milioni per l'anno 2019, euro 7 milioni per l'anno
2020, euro 7 milioni per l'anno 2021, euro 5 milioni per l'anno 2022,
euro 4 milioni per l'anno 2023 ed euro 2 milioni per l'anno 2024, al
fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso
l'utilizzo di eco-compattatori. Ai relativi oneri, pari a euro 2
milioni per l'anno 2019, euro 7 milioni per l'anno 2020, euro 7
milioni per l'anno 2021, euro 5 milioni per l'anno 2022, euro 4
milioni per l'anno 2023 ed euro 2 milioni per l'anno 2024, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di
cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, sentita la Conferenza unificata, sono stabilite le
modalita' per il riparto del fondo.
2. A valere sulla dotazione del Programma sperimentale di cui al
comma 1, i comuni presentano al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare progetti finalizzati all'acquisto di
eco-compattatori, ai fini dell'ottenimento di un contributo
corrisposto sino ad esaurimento delle relative risorse e nel limite
di uno per comune ovvero di uno ogni 100.000 abitanti.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
Ulteriori disposizioni per fronteggiare le procedure
d'infrazione in materia ambientale
1. Il Commissario unico nominato ai sensi dell'articolo 41, comma
2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la realizzazione
degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di
giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, relativa alla
procedura di infrazione europea n. 2003/2077, puo' avvalersi, sulla
base di apposite convenzioni, nei limiti della normativa europea
vigente, di societa' in house delle amministrazioni centrali dello
Stato, del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente
di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotati di
specifica competenza tecnica, nell'ambito delle aree di intervento
utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Al personale di cui il Commissario si avvale, ivi inclusi i
membri della Struttura di supporto di cui al comma 3, puo' essere
riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro
straordinario nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per
un massimo di 70 ore mensili pro capite. Gli oneri di cui alle
predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli
interventi da realizzare.
2. Il Commissario unico di cui al comma 1, scelto nei ruoli
dirigenziali della pubblica amministrazione, resta in carica per un
triennio ed e' collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori
ruolo secondo i rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento
fuori ruolo, in aspettativa o in comando e' reso indisponibile, per
tutta la durata del collocamento fuori ruolo, in aspettativa o in
comando, un numero di posti nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza, equivalente dal punto di vista
finanziario. Al predetto Commissario e' corrisposto in aggiunta al
trattamento economico fondamentale che rimane a carico
dell'amministrazione di appartenenza, un compenso accessorio in
ragione dei risultati conseguiti, determinato nella misura e con le
modalita' di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse assegnate per la
realizzazione degli interventi.
3. Il Commissario unico di cui al comma 1 si avvale altresi' di una
struttura di supporto composta da non piu' di dodici unita' di
personale in posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa o altro
analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti appartenenti
alle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 3,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nominati con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
scelti tra soggetti dotati di comprovata esperienza nel settore delle
bonifiche e in materia di affidamento dei contratti pubblici in
ragione dell'esperienza maturata e dei compiti di tutela ambientale
attribuiti dall'ordinamento. All'atto del collocamento fuori ruolo e'
reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo,
un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di
provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. La struttura
cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario unico.
4. Sulla base di una specifica convenzione, il Commissario unico di
cui al comma 1, unitamente alla struttura di supporto di cui al comma
3, opera presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con sede presso il medesimo Ministero, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e
per il funzionamento della struttura, ivi compresi gli eventuali
oneri per le convenzioni di cui al comma 1, sono poste a valere su
una quota, non superiore allo 0,5% annuo, delle risorse assegnate per
la realizzazione degli interventi.
6. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli
interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18,
nonche' degli ulteriori interventi previsti all'articolo 4-septies,
comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e'
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e il Ministro per il sud e la coesione territoriale, un
Commissario unico che subentra in tutte le situazioni giuridiche
attive e passive del Commissario unico nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017, il quale cessa dal
proprio incarico alla data di nomina del nuovo Commissario.
7. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18,
dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis. Il Commissario unico
puo' avvalersi fino a un massimo di due subcommissari in relazione
alla portata e al numero degli interventi sostitutivi, nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che operano sulla
base di specifiche deleghe definite dal Commissario unico e per i
quali si applica la disciplina di cui ai commi 1 e 3, con oneri a
carico del quadro economico degli interventi. Con il medesimo
procedimento di cui al primo periodo si provvede all'eventuale
sostituzione o revoca dei subcommissari».
Art. 5 bis
Attivita' di supporto dell'Unita' Tecnica-Amministrativa
1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n.
136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n.
6, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2022».
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 5 ter
Programma sperimentale «Caschi verdi per l'ambiente»
1. E' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare il programma sperimentale «Caschi verdi per
l'ambiente» con lo scopo di realizzare, d'intesa con il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, iniziative
di collaborazione internazionale volte alla tutela e salvaguardia
ambientale delle aree nazionali protette e delle altre aree
riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio
naturalistico, anche rientranti nelle riserve di cui al programma
«L'uomo e la biosfera» - MAB dell'Unesco, e di contrastare gli
effetti derivanti dai cambiamenti climatici. A tali fini e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni
2020, 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 3 della legge 1° giugno 2002, n. 120. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6
Pubblicita' dei dati ambientali
1. In attuazione delle previsioni della Convenzione sull'accesso
alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi
decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due
allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, ratificata e resa
esecutiva con legge 16 marzo 2001, n. 108, fermo restando il diritto
di accesso diffuso dei cittadini singoli nonche' delle associazioni
di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di cui all'articolo 13 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, alle informazioni ambientali, i soggetti
di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, i concessionari di servizi pubblici nonche' i fornitori che
svolgono servizi di pubblica utilita' pubblicano, nell'ambito degli
obblighi di cui all'articolo 40 del medesimo decreto legislativo,
anche i dati ambientali risultanti da rilevazioni effettuate dai
medesimi ai sensi della normativa vigente.
2. Ai fini di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, i gestori di centraline e
di sistemi di rilevamento automatico dell'inquinamento atmosferico,
della qualita' dell'aria e di altre forme di inquinamento ed i
gestori del servizio idrico pubblicano in rete le informazioni sul
funzionamento del dispositivo, sui rilevamenti effettuati e tutti i
dati acquisiti.
3. Le pubbliche amministrazioni provvedono a svolgere le attivita'
di cui ai commi 1 e 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
4. I dati e le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono acquisiti,
con modalita' telematica, dall'Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 28 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il medesimo Istituto provvede,
altresi', in conformita' a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2,
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e sulla base di una
specifica convenzione con il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, ad acquisire e sistematizzare, in formato
aperto e accessibile, ogni ulteriore dato ambientale e a renderlo
pubblico attraverso una sezione dedicata e fruibile dal sito internet
istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare denominata «Informambiente», anche nell'ambito
della sezione «Amministrazione trasparente».
5. Per le finalita' di cui al comma 4 e' autorizzata una spesa di
euro 500.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Ai relativi
oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7
Misure per l'incentivazione
di prodotti sfusi o alla spina
1. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti e contenere gli
effetti climalteranti, agli esercenti commerciali di vicinato e di
media e grande struttura di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d),
e) ed f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che
attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti
alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, o per l'apertura di
nuovi negozi che prevedano esclusivamente la vendita di prodotti
sfusi e' riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a
fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo
massimo di euro 5.000 ciascuno, corrisposto secondo l'ordine di
presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, sino ad
esaurimento delle predette risorse e a condizione che il contenitore
offerto dall'esercente sia riutilizzabile e rispetti la normativa
vigente in materia di materiali a contatto con alimenti.
1-bis. Ai clienti e' consentito utilizzare contenitori propri
purche' riutilizzabili, puliti e idonei per uso alimentare.
L'esercente puo' rifiutare l'uso di contenitori che ritenga
igienicamente non idonei.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo
economico e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono fissate le modalita' per l'ottenimento del contributo nonche'
per la verifica dello svolgimento dell'attivita' di vendita per un
periodo minimo di tre anni a pena di revoca del contributo.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede
mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel
rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8
Proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13,
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11 le parole «entro il 15 ottobre 2019, ovvero,
mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari
importo, con il versamento dell'importo corrispondente al valore
delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019» sono sostituite
dalle seguenti «entro il 15 gennaio 2020, ovvero, mediante
rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo,
con il versamento dell'importo della prima rata entro il 15 gennaio
2020»;
b) al comma 13 le parole «entro il 15 ottobre 2019, anche
mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari
importo, con il versamento dell'importo corrispondente al valore
delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019» sono sostituite
dalle seguenti «entro il 15 gennaio 2020, anche mediante
rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo,
con il versamento dell'importo della prima rata entro il 15 gennaio
2020».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 13,8 milioni di
euro per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse di
cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8 bis
Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le
province autonome
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione, anche con riferimento all'articolo 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 9
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
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