Translate

venerdì 13 dicembre 2019

LEGGE 12 dicembre 2019, n. 141 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. (19G00148) (GU n.292 del 13-12-2019) Vigente al: 14-12-2019



LEGGE 12 dicembre 2019, n. 141

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 ottobre
2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto  degli  obblighi
previsti  dalla  direttiva  2008/50/CE  sulla  qualita'  dell'aria  e
proroga del termine di cui  all'articolo  48,  commi  11  e  13,  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. (19G00148)

(GU n.292 del 13-12-2019)


 Vigente al: 14-12-2019 





  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1

  1. Il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti
per il rispetto degli obblighi previsti  dalla  direttiva  2008/50/CE
sulla qualita' dell'aria e proroga del termine  di  cui  all'articolo
48, commi 11 e  13,  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
e' convertito in legge con le  modificazioni  riportate  in  allegato
alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 12 dicembre 2019

                             MATTARELLA

                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

                                                             Allegato

           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
              AL DECRETO-LEGGE 14 OTTOBRE 2019, N. 111

    All'articolo 1:
      al comma 1:
        sono premesse le seguenti parole: «In  coordinamento  con  il
Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e  con  la
pianificazione di bacino per il dissesto idrogeologico,»;
        le parole: «sessanta giorni» sono sostituite delle  seguenti:
«novanta giorni»;
        dopo le parole:  «e  gli  altri  Ministri  interessati»  sono
inserite le seguenti: «, nonche' sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di  Trento
e di Bolzano»;
        le parole da: «assicurare» fino a: «e sono identificate» sono
sostituite dalle seguenti: «assicurare la corretta e piena attuazione
della normativa europea  e  nazionale  in  materia  di  contrasto  al
cambiamento climatico e della  direttiva  2008/50/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e sono identificate»;
      dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
    «2-bis. E' istituito presso il Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela   del   territorio   e   del   mare   il   tavolo   permanente
interministeriale   sull'emergenza   climatica,   composto   da    un
rappresentante del Ministero medesimo e  di  ciascuno  dei  Ministeri
delle politiche agricole alimentari e forestali, della salute,  dello
sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di
monitorare,  e  adeguare  ai  risultati,  le  azioni  del   Programma
strategico nazionale, senza ulteriori oneri a  carico  della  finanza
pubblica. Ai componenti del tavolo di cui al presente comma non  sono
corrisposti compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese
o altri emolumenti comunque denominati».
    Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
    «Art. 1-bis  (Coordinamento  delle  politiche  pubbliche  per  il
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile). - 1. Al fine
di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del
perseguimento degli obiettivi  in  materia  di  sviluppo  sostenibile
indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea  generale
dell'Organizzazione delle Nazioni  Unite  il  25  settembre  2015,  a
decorrere dal 1° gennaio 2021 il Comitato  interministeriale  per  la
programmazione  economica  assume  la   denominazione   di   Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile (CIPESS). A decorrere dalla medesima data, nella legge 27
febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque
richiamo  al  Comitato  interministeriale   per   la   programmazione
economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale  per
la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).
    Art. 1-ter (Campagne  di  informazione  e  formazione  ambientale
nelle scuole). - 1. Al fine  di  avviare  campagne  di  informazione,
formazione e  sensibilizzazione  sulle  questioni  ambientali,  e  in
particolare sugli strumenti e le azioni di contrasto,  mitigazione  e
adattamento ai cambiamenti climatici, nelle scuole di ogni  ordine  e
grado, e' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare uno specifico fondo  denominato  «Programma
#iosonoAmbiente» con una dotazione di 2 milioni di euro per  ciascuno
degli anni 2020, 2021 e 2022.
    2. Il fondo di cui al comma 1 e' destinato a finanziare progetti,
iniziative, programmi  e  campagne,  ivi  comprese  le  attivita'  di
volontariato degli studenti, finalizzati alla diffusione  dei  valori
della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, nonche' alla
promozione di percorsi di conoscenza e tutela ambientale, nell'ambito
delle tematiche individuate dall'articolo 3  della  legge  20  agosto
2019, n. 92, sull'insegnamento dell'educazione civica.
    3. Nell'ambito delle attivita' di cui al comma 2,  le  scuole  di
ogni  ordine  e  grado,  in  forma   singola   o   associata,   anche
congiuntamente alle associazioni di protezione ambientale, al Sistema
nazionale a rete  per  la  protezione  dell'ambiente,  a  universita'
statali e non statali, a  centri  di  ricerca  pubblici,  a  consorzi
universitari   ed   interuniversitari,   presentano   al    Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  proprie  proposte
progettuali coerenti con il Piano triennale  dell'offerta  formativa,
da finanziare con il fondo di cui al comma 1.
    4. Con regolamento ai sensi  dell'articolo  17,  comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,
entro quarantacinque giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri
di presentazione e di selezione dei progetti nonche' le modalita'  di
ripartizione e assegnazione del finanziamento.
    5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  2  milioni
di euro per ciascuno degli  anni  2020,  2021  e  2022,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
    All'articolo 2:
      al comma 1:
        al secondo periodo, le parole: «Alla relativa copertura» sono
sostituite dalle seguenti: «Al relativo onere» e le parole: «dal GSE»
sono sostituite dalle seguenti: «dal Gestore dei  servizi  energetici
(GSE)»;
        al terzo periodo, le parole: «nel limite di spesa di  cui  al
primo periodo» sono sostituite  dalle  seguenti:  «nei  limiti  della
dotazione del fondo di cui al primo periodo», la parola:  «rottamato»
e'  sostituita  dalla  seguente:  «rottamati»  e  dopo   le   parole:
«biciclette anche a pedalata assistita» sono aggiunte le seguenti: «o
per l'utilizzo dei servizi di mobilita' condivisa a uso individuale»;
        all'ultimo periodo, dopo le  parole:  «e  il  Ministro  dello
sviluppo  economico»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  sentita   la
Conferenza unificata»;
      al comma 2:
        al secondo periodo, le parole: «Alla relativa copertura» sono
sostituite dalle seguenti «Al relativo onere»;
        il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «I  progetti  di
cui al presente comma sono presentati al  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare  dai  comuni  con  popolazione
superiore a 50.000 abitanti, ovvero da uno  o  piu'  comuni  finitimi
anche in forma  associata  riferiti  a  un  ambito  territoriale  con
popolazione superiore a  50.000  abitanti  per  la  realizzazione  di
un'unica opera, interessati dalle procedure di infrazione comunitaria
n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per
la  non  ottemperanza  dell'Italia  agli  obblighi   previsti   dalla
direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria»;
        al quarto periodo, le parole:  «quarantacinque  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «novanta giorni», le parole:  «decorso  il
cui termine» sono sostituite dalle seguenti: «, decorsi  i  quali»  e
dopo  le  parole:  «termini  di  presentazione  delle  domande»  sono
aggiunte, in fine, le seguenti: «, adottando criteri  che  assicurino
priorita' ai progetti  presentati  dai  comuni  con  i  piu'  elevati
livelli di emissioni inquinanti».
    All'articolo 3:
      al comma 1, al primo periodo,  le  parole:  «alla  portata  del
numero» sono sostituite dalle seguenti: «all'entita' del  numero»  e,
al  secondo  periodo,  le  parole:  «Alla  relativa  copertura»  sono
sostituite dalle seguenti: «Al relativo onere»;
      il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    «2. I progetti di cui al comma 1  sono  presentati  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dai comuni con
popolazione superiore a 50.000 abitanti interessati  dalle  procedure
di infrazione comunitaria n.  2014/2147  del  10  luglio  2014  e  n.
2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli
obblighi  previsti  dalla   direttiva   2008/50/CE   sulla   qualita'
dell'aria»;
      al comma 3, le parole: «quarantacinque giorni» sono  sostituite
dalle seguenti: «novanta giorni» e le parole:  «sentito  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  il  Ministro
dell'economia e  delle  finanze,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«sentiti  il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche'  sentita
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,».
    All'articolo 4:
      al comma 1, dopo le parole: «messa a dimora  di  alberi,»  sono
inserite le seguenti: «ivi compresi gli impianti arborei da legno  di
ciclo medio e lungo, purche' non oggetto  di  altro  finanziamento  o
sostegno pubblico,» e  le  parole:  «Alla  relativa  copertura»  sono
sostituite dalle seguenti: «Al relativo onere»;
      al comma 2, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite  dalle
seguenti: «novanta giorni», le parole: «decorso il cui termine»  sono
sostituite dalle seguenti: «, decorsi i  quali»  e  dopo  le  parole:
«modalita' per la progettazione degli interventi»  sono  inserite  le
seguenti: «e di ogni eventuale successiva variazione»;
      al comma 3, le parole: «novanta giorni» sono  sostituite  dalle
seguenti: «centoventi giorni»;
      al comma 4:
        al  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «realizzazione  delle
opere,» sono inserite le seguenti: «la pulizia, la  manutenzione  e»,
dopo le parole: «delle aree  demaniali  fluviali»  sono  inserite  le
seguenti: «con relativo piano di manutenzione» e  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: «, garantendo l'opportuno raccordo  con  la
pianificazione e la programmazione delle misure  e  degli  interventi
per la sicurezza idraulica di competenza delle  Autorita'  di  bacino
distrettuale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152»;
        dopo  il  primo  periodo  sono  aggiunti  i   seguenti:   «Al
rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali  fluviali
di cui al primo periodo si provvede secondo  le  modalita'  stabilite
con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, sentito il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di
cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n.  10,  da  adottare
entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. Le autorita' competenti di  cui  al
primo periodo, quando non ritengono necessario il rimboschimento  per
prevenire il rischio idrogeologico, devono darne motivatamente  conto
negli atti di affidamento,  che,  agli  effetti  di  quanto  previsto
dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33,  sono
pubblicati, entro trenta giorni dalla loro  adozione,  nella  sezione
«Amministrazione trasparente» del rispettivo sito internet»;
      dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
        «4-bis. Le autorita' competenti di cui  al  comma  4,  tra  i
criteri per la programmazione degli interventi di messa a  dimora  di
alberi, di reimpianto e di silvicoltura nelle  citta'  metropolitane,
in coerenza con quanto previsto dal testo unico in materia di foreste
e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018,  n.
34, tengono conto principalmente delle aree che hanno subito notevoli
danni da eventi climatici eccezionali.
        4-ter. Lo svolgimento delle attivita'  di  rimboschimento  di
cui al comma 4 puo' essere affidato dalle autorita' competenti  nella
gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi
di contrasto al dissesto idrogeologico agli imprenditori agricoli  di
cui  all'articolo  2135  del  codice  civile,  in  forma  singola   o
associata, nel rispetto della  disciplina  prevista  dal  codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50.
        4-quater. Al comma 2 dell'articolo 3 del testo unico  di  cui
al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e' aggiunta, in fine, la
seguente lettera:
    "s-bis) bosco vetusto: superficie boscata  costituita  da  specie
autoctone spontanee coerenti con il contesto biogeografico,  con  una
biodiversita' caratteristica conseguente all'assenza di  disturbi  da
almeno sessanta anni e con la presenza di stadi seriali  legati  alla
rigenerazione ed alla senescenza spontanee".
        4-quinquies. All'articolo 7 del testo unico di cui al decreto
legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
comma:
    «13-bis. Con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare e d'intesa con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate apposite  disposizioni
per la definizione delle linee guida per l'identificazione delle aree
definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la loro  gestione
e tutela, anche al fine della  creazione  della  Rete  nazionale  dei
boschi vetusti».
        4-sexies. Dalle disposizioni  di  cui  ai  commi  4-quater  e
4-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
        4-septies. All'articolo 7 del testo unico di cui  al  decreto
legislativo 3 aprile 2018, n. 34, dopo il  comma  13-bis,  introdotto
dal comma 4-quinquies del presente articolo, e' aggiunto il seguente:
    "13-ter. Le regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano,  in  accordo  con   i   principi   di   salvaguardia   della
biodiversita', con particolare riferimento alla  conservazione  delle
specie dipendenti dalle necromasse legnose, favoriscono  il  rilascio
in  bosco  di  alberi  da  destinare   all'invecchiamento   a   tempo
indefinito".
        4-octies. Dalla disposizione di cui al  comma  4-septies  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.
        4-novies.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2020,  nelle  aree
interessate da elevata  criticita'  idraulica,  come  definite  dalle
norme tecniche di attuazione dei relativi Piani di bacino,  non  sono
consentiti incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del
suolo».
    Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
    «Art. 4-bis (Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e
idrogeologica delle aree interne). - 1. Al fine di favorire la tutela
ambientale e paesaggistica e di contrastare il dissesto idrogeologico
nelle aree interne e marginali del Paese e' istituito, nello stato di
previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, un fondo  volto  a  incentivare  interventi  di  messa  in
sicurezza, manutenzione del  suolo  e  rimboschimento  attuati  dalle
imprese agricole e forestali, con dotazione pari ad 1 milione di euro
per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per l'anno 2021.
    2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare e sentita la  Conferenza  unificata,  entro  il
termine di sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabiliti   le
condizioni, i criteri e le modalita' di  ripartizione  delle  risorse
del fondo.
    3. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  presente  articolo,
pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni  di  euro  per
l'anno 2021, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2019, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari, forestali e del turismo.
    4. I finanziamenti degli interventi a valere  sulle  risorse  del
fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento  (UE)  n.
1408/2013  della  Commissione,  del  18   dicembre   2013,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis  nel  settore
agricolo.
    5. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
    Art. 4-ter (Misure per  contrastare  i  cambiamenti  climatici  e
migliorare la qualita' dell'aria nelle aree protette nazionali e  nei
centri urbani). - 1. Al fine di potenziare il contributo  delle  aree
naturalistiche  a  livello  nazionale  per  il   contenimento   delle
emissioni climalteranti  e  di  assicurare  il  rispetto  dei  limiti
previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria, nonche'
di favorire in tali  aree  investimenti  orientati  al  contrasto  ai
cambiamenti climatici, all'efficientamento  energetico,  all'economia
circolare,  alla  protezione  della  biodiversita'  e  alla  coesione
sociale e territoriale e di  supportare  la  cittadinanza  attiva  di
coloro che  vi  risiedono,  il  territorio  di  ciascuno  dei  parchi
nazionali  costituisce   una   zona   economica   ambientale   (ZEA).
Nell'ambito delle suddette zone possono essere concesse,  nel  limite
delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto della
normativa europea in materia di aiuti di  Stato,  forme  di  sostegno
alle nuove imprese e a quelle gia' esistenti che avviano un programma
di attivita' economiche imprenditoriali o di investimenti  di  natura
incrementale compatibile con le finalita'  di  cui  all'articolo  19,
comma 6, lettere a), b), d), d-bis) e h), del decreto legislativo  13
marzo  2013,  n.  30,  a  condizione  che  le  imprese   beneficiarie
mantengano la loro attivita' nell'area ZEA per almeno sette anni dopo
il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni di  cui
al presente comma, pena la revoca  dei  benefici  concessi,  che  non
siano in stato di liquidazione o  scioglimento  e  che  le  attivita'
oggetto di sostegno siano coerenti con le finalita' di cui alla legge
6 dicembre 1991, n. 394. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela  del  territorio  e  del  mare,  da  adottare  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
stabiliti criteri e modalita' per  la  concessione  delle  misure  di
sostegno di cui al presente comma, assicurando il rispetto del limite
delle risorse disponibili.
    2. Per le finalita' di cui al comma 1, nell'ambito  dei  progetti
finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, lettere  a),  b),  d),
d-bis) e h), del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una  quota
dei proventi delle aste di competenza del Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare per gli anni 2020, 2021 e 2022
e' destinata a contributi in favore  delle  micro,  piccole  e  medie
imprese con sede legale e operativa nei comuni aventi  almeno  il  45
per cento della propria superficie compreso all'interno di  una  ZEA,
che svolgono attivita' economiche eco-compatibili, secondo  modalita'
e condizioni definite ai sensi del comma 1.
    3. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota  dei
proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare per gli anni 2020, 2021  e  2022  e'
destinata al rifinanziamento del fondo  per  le  esigenze  di  tutela
ambientale  connesse  al  miglioramento  della  qualita'   ambientale
dell'aria e alla riduzione delle  emissioni  di  polveri  sottili  in
atmosfera nei centri urbani, di cui  all'articolo  1,  comma  1,  del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, anche per finalita'  di  riduzione
delle  emissioni  climalteranti  e  di  adattamento  ai   cambiamenti
climatici  mediante   interventi   di   riduzione   delle   emissioni
climalteranti degli impianti di riscaldamento alimentati a  biomassa,
di  diffusione  del  trasporto  pubblico  a   basse   emissioni,   di
efficientamento energetico degli edifici, nonche'  per  la  riduzione
delle emissioni di CO2 nelle aree portuali.
    Art. 4-quater (Programma Italia verde). - 1. Al fine di  favorire
e accelerare progetti, iniziative e attivita' di gestione sostenibile
delle  citta'  italiane  e  di  diffondere  le  buone  prassi,  anche
attraverso forme di  confronto  e  di  competizione  tra  le  diverse
realta' territoriali, promuovendo la  crescita  verde  e  i  relativi
investimenti, nonche' il miglioramento  della  qualita'  dell'aria  e
della salute pubblica, ai fini  dell'adesione  ai  programmi  europei
"Capitale europea verde" e "Foglia verde", il Consiglio dei  ministri
conferisce annualmente il titolo di "Capitale verde d'Italia" ad  una
citta' italiana, capoluogo di provincia, sulla  base  di  un'apposita
procedura  di   selezione   definita   con   decreto   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  sentito  il
Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, previa intesa in sede di
Conferenza unificata. Il  titolo  di  "Capitale  verde  d'Italia"  e'
conferito, in via sperimentale, a tre diverse  citta'  italiane,  una
per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
    2. Ai fini di cui al comma 1, le citta'  capoluogo  di  provincia
possono presentare al Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e  del  mare  un  dossier  di  candidatura  che  raccoglie
progetti cantierabili volti a incrementare  la  sostenibilita'  delle
attivita' urbane, migliorare la qualita'  dell'aria  e  della  salute
pubblica, promuovere la mobilita' sostenibile e l'economia circolare,
con l'obiettivo di favorire la transizione ecologica.
    3. I progetti contenuti nel dossier di candidatura  della  citta'
proclamata "Capitale verde d'Italia" sono  finanziati  dal  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'anno  del
conferimento del titolo, nel limite di 3 milioni di euro.
    4.  Il  titolo  di  "Capitale  verde  d'Italia"   nell'anno   del
conferimento rappresenta requisito premiale in  tutti  gli  avvisi  e
bandi per il finanziamento di  misure  di  sostenibilita'  ambientale
avviati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare.
    5. In sede di prima attuazione, le candidature di cui al comma  2
sono presentate entro il 31 dicembre 2019.
    6. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 3  milioni  di  euro  per
ciascuno  degli  anni  2020,  2021  e  2022,  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui  all'articolo
1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
    7. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
    Art. 4-quinquies (Programma sperimentale Mangiaplastica). - 1. E'
istituito, nello stato di previsione del  Ministero  dell'ambiente  e
della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  il  fondo   denominato
"Programma sperimentale Mangiaplastica", con  una  dotazione  pari  a
euro 2 milioni per l'anno 2019, euro 7 milioni per l'anno 2020,  euro
7 milioni per l'anno 2021, euro 5 milioni per  l'anno  2022,  euro  4
milioni per l'anno 2023 ed euro 2 milioni per l'anno 2024, al fine di
contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso  l'utilizzo
di eco-compattatori. Ai relativi oneri, pari a  euro  2  milioni  per
l'anno 2019, euro 7 milioni per  l'anno  2020,  euro  7  milioni  per
l'anno 2021, euro 5 milioni per  l'anno  2022,  euro  4  milioni  per
l'anno 2023 ed euro 2 milioni per l'anno 2024, si  provvede  mediante
corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui  all'articolo
1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Con  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
sentita la Conferenza unificata, sono stabilite le modalita'  per  il
riparto del fondo.
    2. A valere sulla dotazione del Programma sperimentale di cui  al
comma 1, i comuni  presentano  al  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare progetti finalizzati all'acquisto di
ecocompattatori,  ai   fini   dell'ottenimento   di   un   contributo
corrisposto sino ad esaurimento delle relative risorse e  nel  limite
di uno per comune ovvero di uno ogni 100.000 abitanti.
    3. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
    All'articolo 5:
      al comma 1,  le  parole:  «degli  enti  pubblici  dotate»  sono
sostituite dalle seguenti: «degli enti pubblici dotati»;
      al comma 2, dopo le parole: «Commissario unico»  sono  inserite
le seguenti: «di cui al comma 1» e  le  parole:  «collocamento  fuori
ruolo, aspettativa o comando»,  ovunque  ricorrono,  sono  sostituite
dalle seguenti:  «collocamento  fuori  ruolo,  in  aspettativa  o  in
comando»;
      al comma 3, al primo  periodo,  dopo  le  parole:  «Commissario
unico» sono inserite le seguenti: «di cui al comma  1»  e,  al  terzo
periodo, le parole: «Commissario straordinario» sono sostituite dalle
seguenti: «Commissario unico»;
      al comma 4, dopo le parole: «Commissario unico»  sono  inserite
le seguenti: «di cui al comma 1»;
      al comma  6,  le  parole:  «precedente  Commissario.  Il»  sono
soppresse,  dopo  le  parole:  «5  giugno  2017,»  sono  inserite  le
seguenti: «il quale» e le parole: «del Commissario di  cui  al  primo
periodo» sono sostituite dalle seguenti: «del nuovo Commissario»;
      il comma 7 e' sostituito dal seguente:
    «7. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre  2016,  n.  243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18,
dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
    "8-bis. Il Commissario unico puo' avvalersi fino a un massimo  di
due subcommissari  in  relazione  alla  portata  e  al  numero  degli
interventi sostitutivi,  nominati  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, sentiti il  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare e  il  Ministro  per  il  Sud  e  la
coesione territoriale, che operano sulla base di  specifiche  deleghe
definite dal Commissario unico e per i quali si applica la disciplina
di cui ai commi 1 e 3, con oneri a carico del quadro economico  degli
interventi. Con il medesimo procedimento di cui al primo  periodo  si
provvede all'eventuale sostituzione o revoca dei subcommissari"».
    Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:
    «Art.    5-bis     (Attivita'     di     supporto     dell'Unita'
Tecnica-Amministrativa).  -  1.  All'articolo   5,   comma   1,   del
decreto-legge   10   dicembre   2013,   n.   136,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014,  n.  6,  le  parole:  «31
dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
    2. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
    Art.   5-ter   (Programma   sperimentale   "Caschi   verdi    per
l'ambiente"). - 1. E' istituito presso il Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e  del  mare  il  programma  sperimentale
"Caschi verdi per l'ambiente" con lo scopo  di  realizzare,  d'intesa
con  il  Ministero  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale, iniziative  di  collaborazione  internazionale  volte
alla tutela e salvaguardia ambientale delle aree nazionali protette e
delle  altre  aree  riconosciute  in  ambito  internazionale  per  il
particolare pregio naturalistico, anche rientranti nelle  riserve  di
cui al programma "L'uomo e la  biosfera"  -  MAB  dell'Unesco,  e  di
contrastare gli effetti derivanti dai cambiamenti climatici.  A  tali
fini e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno  degli
anni 2020, 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari
a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020,  2021  e  2022,  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 3 della legge 1° giugno 2002,  n.  120.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
    All'articolo 6:
      al comma 1, le parole:  «e  associati»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «nonche'  delle  associazioni  di  protezione   ambientale
riconosciute  dal  Ministero  dell'ambiente  e   della   tutela   del
territorio e del mare,» e le parole: «e i  concessionari  di  servizi
pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «i concessionari di servizi
pubblici  nonche'  i  fornitori  che  svolgono  servizi  di  pubblica
utilita'»;
      al comma 4, secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «Il  medesimo
Istituto  provvede,  altresi',»  sono  inserite  le   seguenti:   «in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2,  del  decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e» e dopo  le  parole:  «fruibile
dal sito» e' inserita la seguente: «internet».
    All'articolo 7:
      al comma 1, le parole: «di  media  struttura»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di media e grande struttura», le parole: «lettere d)
ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere d), e) ed  f)»,  dopo
le parole: «sfusi o alla spina,» sono inserite le  seguenti:  «o  per
l'apertura di nuovi negozi che prevedano esclusivamente la vendita di
prodotti sfusi» e le parole: «non sia monouso» sono sostituite  dalle
seguenti: «sia riutilizzabile e  rispetti  la  normativa  vigente  in
materia di materiali a contatto con alimenti»;
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
    «1-bis. Ai clienti e' consentito  utilizzare  contenitori  propri
purche'  riutilizzabili,  puliti  e  idonei   per   uso   alimentare.
L'esercente  puo'  rifiutare  l'uso  di   contenitori   che   ritenga
igienicamente non idonei».
    Dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente:
    « Art. 8-bis (Clausola di salvaguardia per le regioni  a  statuto
speciale e le province autonome). - 1. Le disposizioni  del  presente
decreto sono applicabili nelle regioni a  statuto  speciale  e  nelle
Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  compatibilmente  con  i
rispettivi statuti e le  relative  norme  di  attuazione,  anche  con
riferimento all'articolo 10 della  legge  costituzionale  18  ottobre
2001, n. 3».




TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 ottobre 2019, n. 111

Testo  del  decreto-legge  14  ottobre  2019,  n.  111  (in  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 241 del 14 ottobre 2019),  coordinato
con la legge di conversione 12  dicembre  2019,  n.  141  (in  questa
stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1 ), recante:  «Misure  urgenti
per il rispetto degli obblighi previsti  dalla  direttiva  2008/50/CE
sulla qualita' dell'aria e proroga del termine  di  cui  all'articolo
48, commi 11 e  13,  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.
229.». (19A07885)

(GU n.292 del 13-12-2019)


 Vigente al: 13-12-2019 




Avvertenza:

    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati.

    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.

    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.

                               Art. 1


Misure  urgenti  per  la  definizione  di  una  politica   strategica
  nazionale  per  il  contrasto  ai  cambiamenti   climatici   e   il
  miglioramento della qualita' dell'aria.

  1. In coordinamento con il Piano nazionale integrato per  l'energia
e il clima (PNIEC) e con la pianificazione di bacino per il  dissesto
idrogeologico, entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto, con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare, sentiti il Ministro della salute e  gli  altri
Ministri interessati, nonche' sentita la Conferenza permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, e' approvato il Programma  strategico  nazionale  per  il
contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della  qualita'
dell'aria in cui sono individuate le misure di  competenza  nazionale
da porre in  essere  al  fine  di  assicurare  la  corretta  e  piena
attuazione  della  normativa  europea  e  nazionale  in  materia   di
contrasto al cambiamento climatico e della direttiva  2008/50/CE  del
Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  21  maggio  2008,  e  sono
identificate le risorse economiche disponibili a legislazione vigente
per ciascuna misura con la relativa tempistica attuativa.
  2. Ciascuna amministrazione pubblica, di cui all'articolo 1,  comma
2, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  conforma  le
attivita' di propria competenza al raggiungimento degli obiettivi  di
contrasto ai cambiamenti climatici  e  miglioramento  della  qualita'
dell'aria.
  2-bis. E' istituito  presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela   del   territorio   e   del   mare   il   tavolo   permanente
interministeriale   sull'emergenza   climatica,   composto   da    un
rappresentante del Ministero medesimo e  di  ciascuno  dei  Ministeri
delle politiche agricole alimentari e forestali, della salute,  dello
sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di
monitorare,  e  adeguare  ai  risultati,  le  azioni  del   Programma
strategico nazionale, senza ulteriori oneri a  carico  della  finanza
pubblica. Ai componenti del tavolo di cui al presente comma non  sono
corrisposti compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese
o altri emolumenti comunque denominati.

                             Art. 1 bis


Coordinamento delle politiche pubbliche per il  raggiungimento  degli
  obiettivi di sviluppo sostenibile.

  1. Al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche
in vista del perseguimento degli obiettivi  in  materia  di  sviluppo
sostenibile   indicati   dalla    risoluzione    A/70/L.I    adottata
dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25
settembre  2015,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2021  il   Comitato
interministeriale  per  la   programmazione   economica   assume   la
denominazione di Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica e lo  sviluppo  sostenibile  (CIPESS).  A  decorrere  dalla
medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in  ogni  altra
disposizione    vigente,    qualunque    richiamo     al     Comitato
interministeriale per la  programmazione  economica  deve  intendersi
riferito  al  Comitato  interministeriale   per   la   programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).

                             Art. 1 ter


                      Campagne di informazione
                e formazione ambientale nelle scuole

  1. Al fine  di  avviare  campagne  di  informazione,  formazione  e
sensibilizzazione sulle questioni ambientali, e in particolare  sugli
strumenti e le azioni di  contrasto,  mitigazione  e  adattamento  ai
cambiamenti climatici, nelle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  e'
istituito presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del  mare  uno  specifico  fondo  denominato  «Programma
#iosonoAmbiente» con una dotazione di 2 milioni di euro per  ciascuno
degli anni 2020, 2021 e 2022.
  2. Il fondo di cui al comma 1 e' destinato a  finanziare  progetti,
iniziative, programmi  e  campagne,  ivi  comprese  le  attivita'  di
volontariato degli studenti, finalizzati alla diffusione  dei  valori
della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, nonche' alla
promozione di percorsi di conoscenza e tutela ambientale, nell'ambito
delle tematiche individuate dall'articolo 3  della  legge  20  agosto
2019, n. 92, sull'insegnamento dell'educazione civica.
  3. Nell'ambito delle attivita' di cui al comma 2, le scuole di ogni
ordine e grado, in forma singola o  associata,  anche  congiuntamente
alle associazioni di protezione ambientale, al  Sistema  nazionale  a
rete per la protezione dell'ambiente, a  universita'  statali  e  non
statali, a centri di ricerca pubblici,  a  consorzi  universitari  ed
interuniversitari,   presentano   al    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  proprie   proposte   progettuali
coerenti con il Piano triennale dell'offerta formativa, da finanziare
con il fondo di cui al comma 1.
  4. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge
23 agosto  1988,  n.  400,  da  adottare  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,
entro quarantacinque giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri
di presentazione e di selezione dei progetti nonche' le modalita'  di
ripartizione e assegnazione del finanziamento.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede  mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

                               Art. 2


           Misure per incentivare la mobilita' sostenibile
                      nelle aree metropolitane

  1.  E'  istituito,  nello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare,  il  fondo
denominato  «Programma  sperimentale  buono   mobilita'»,   con   una
dotazione pari a euro 5 milioni per l'anno 2019, euro 70 milioni  per
l'anno 2020, euro 70 milioni per l'anno 2021,  euro  55  milioni  per
l'anno 2022, euro 45 milioni per l'anno 2023 e euro  10  milioni  per
l'anno 2024, per le finalita' di cui al presente comma.  Al  relativo
onere si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo,  per  ciascuno
degli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024  di  quota  parte  dei
proventi  delle  aste  delle  quote  di  emissione  di  CO2  di   cui
all'articolo 19  del  decreto  legislativo  13  marzo  2013,  n.  30,
destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare,  versata  dal  Gestore  dei  servizi  energetici  (GSE)  ad
apposito capitolo del  bilancio  dello  Stato,  che  resta  acquisita
definitivamente  all'erario.  Al  fine  di   ridurre   le   emissioni
climalteranti, a  valere  sul  suddetto  programma  sperimentale,  ai
residenti  nei  comuni  interessati  dalle  procedure  di  infrazione
comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e  n.  2015/2043  del  28
maggio  2015  per  la  non  ottemperanza  dell'Italia  agli  obblighi
previsti dalla  direttiva  2008/50/CE  che  rottamano,  entro  il  31
dicembre 2021, autovetture  omologate  fino  alla  classe  Euro  3  o
motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, e'
riconosciuto, nei limiti della dotazione del fondo di  cui  al  primo
periodo e fino ad esaurimento delle  risorse,  un  «buono  mobilita'»
pari ad euro 1.500 per ogni  autovettura  e  ad  euro  500  per  ogni
motociclo rottamati da utilizzare, entro i successivi tre  anni,  per
l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di  abbonamenti  al
trasporto pubblico locale e regionale nonche' di biciclette  anche  a
pedalata  assistita  o  per  l'utilizzo  dei  servizi  di   mobilita'
condivisa a uso individuale. Il  «buono  mobilita'»  non  costituisce
reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del  computo
del valore dell'indicatore della  situazione  economica  equivalente.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e  il
Ministro dello sviluppo economico, sentita la  Conferenza  unificata,
sono  definite  le  modalita'  e  i  termini  per   l'ottenimento   e
l'erogazione del beneficio di cui al presente comma,  anche  ai  fini
del rispetto del limite di spesa.
  2.  Per  le  medesime  finalita'  di  cui  al  comma  1,   per   il
finanziamento  di  progetti  per  la  creazione,  il   prolungamento,
l'ammodernamento e la messa a norma di corsie  preferenziali  per  il
trasporto pubblico locale e' autorizzata la spesa di euro 20  milioni
per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Al relativo  onere  si  provvede
mediante corrispondente utilizzo, per  ciascuno  degli  anni  2020  e
2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione
di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo  2013,
n. 30, destinata  al  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, versata  dal  GSE  ad  apposito  capitolo  del
bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.
I progetti di cui al presente  comma  sono  presentati  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dai comuni con
popolazione superiore a 50.000 abitanti, ovvero da uno o piu'  comuni
finitimi anche in forma associata riferiti a un  ambito  territoriale
con popolazione superiore a 50.000 abitanti per la  realizzazione  di
un'unica opera, interessati dalle procedure di infrazione comunitaria
n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per
la  non  ottemperanza  dell'Italia  agli  obblighi   previsti   dalla
direttiva  2008/50/CE  sulla  qualita'  dell'aria.  Con  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  da
adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
d'intesa con la Conferenza unificata che si  pronuncia  entro  trenta
giorni, decorsi i quali il decreto e' emanato anche  in  mancanza  di
detto  parere,  sono  stabilite  le  modalita'   e   i   termini   di
presentazione  delle  domande,  adottando  criteri   che   assicurino
priorita' ai progetti  presentati  dai  comuni  con  i  piu'  elevati
livelli di emissioni inquinanti.

                               Art. 3


                   Disposizioni per la promozione
                del trasporto scolastico sostenibile

  1. Al fine di limitare le emissioni climalteranti e  inquinanti  in
atmosfera e migliorare la qualita' dell'aria, e' autorizzata la spesa
di euro 10 milioni per  ciascuno  degli  anni  2020  e  2021  per  il
finanziamento degli  investimenti  necessari  alla  realizzazione  di
progetti sperimentali per la realizzazione  o  l'implementazione  del
servizio  di  trasporto  scolastico  per  i  bambini   della   scuola
dell'infanzia statale e  comunale  e  per  gli  alunni  delle  scuole
statali del primo ciclo di istruzione con mezzi di trasporto ibridi o
elettrici, selezionati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare in base  all'entita'  del  numero  di  studenti
coinvolti e alla stima di riduzione dell'inquinamento atmosferico. Al
relativo onere si  provvede  mediante  corrispondente  utilizzo,  per
ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte  dei  proventi  delle
aste delle quote di emissione di  CO2  di  cui  all'articolo  19  del
decreto legislativo 13 marzo 2013,  n.  30,  destinata  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  versata  dal
GSE  ad  apposito  capitolo  del  bilancio  dello  Stato,  che  resta
acquisita definitivamente all'erario.
  2. I progetti di cui  al  comma  1  sono  presentati  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dai comuni con
popolazione superiore a 50.000 abitanti interessati  dalle  procedure
di infrazione comunitaria n.  2014/2147  del  10  luglio  2014  e  n.
2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli
obblighi  previsti  dalla   direttiva   2008/50/CE   sulla   qualita'
dell'aria.
  3. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, da adottarsi entro novanta giorni  dalla  data
di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  sentiti  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  nonche'  sentita   la   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali,  sono  stabilite  le  modalita'  di
presentazione delle domande  e  le  spese  ammissibili  ai  fini  del
finanziamento.

                               Art. 4


                    Azioni per la riforestazione

  1. Per il finanziamento di un programma  sperimentale  di  messa  a
dimora di alberi, ivi compresi gli impianti arborei da legno di ciclo
medio e lungo, purche' non oggetto di altro finanziamento o  sostegno
pubblico, di reimpianto e di silvicoltura,  e  per  la  creazione  di
foreste urbane e periurbane, nelle citta' metropolitane, in  coerenza
con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34,  e'
autorizzata la spesa di euro 15 milioni per ciascuno degli anni  2020
e  2021.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante  corrispondente
utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021,  di  quota  parte  dei
proventi  delle  aste  delle  quote  di  emissione  di  CO2  di   cui
all'articolo 19  del  decreto  legislativo  13  marzo  2013,  n.  30,
destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare, versata dal GSE ad apposito  capitolo  del  bilancio  dello
Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.
  2.  Al  fine  di  procedere  a  un  rapido  avvio   del   programma
sperimentale di cui al presente articolo, entro novanta giorni  dalla
data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  con  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
d'intesa con la Conferenza unificata che si  pronuncia  entro  trenta
giorni, decorsi i quali il decreto e' emanato anche  in  mancanza  di
detto  parere,  sulla  base  dell'istruttoria  del  Comitato  per  lo
sviluppo del verde pubblico di cui  all'articolo  3  della  legge  14
gennaio 2013, n. 10, sono definite le modalita' per la  progettazione
degli interventi e di  ogni  eventuale  successiva  variazione  e  il
riparto delle risorse di cui al comma 1 tra le citta'  metropolitane,
tenendo conto, quali criteri  di  selezione,  in  particolare,  della
valenza  ambientale  e  sociale  dei   progetti,   del   livello   di
riqualificazione e di fruibilita' dell'area, dei livelli di  qualita'
dell'aria e della localizzazione nelle zone oggetto  delle  procedure
di infrazione comunitaria n.  2014/2147  del  10  luglio  2014  e  n.
2015/2043 del 28 maggio 2015.
  3. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del  decreto
di  cui  al  comma  2,  ciascuna  citta'  metropolitana  presenta  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  le
progettazioni, corredate dai programmi operativi di dettaglio  con  i
relativi  costi.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare  provvede  all'approvazione  di  almeno   un
progetto, ove ammissibile in base ai requisiti previsti  dal  decreto
di cui al comma 2, per ciascuna citta' metropolitana, con i  relativi
programmi operativi di dettaglio,  e  di  ogni  eventuale  successiva
variazione,  sulla  base  di  apposite  istruttorie  effettuate   dal
Comitato per lo sviluppo del verde pubblico che,  a  tal  fine,  puo'
avvalersi, anche per la verifica della fase attuativa dei progetti  e
senza nuovi o maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui  alla
legge 28 giugno 2016, n. 132.
  4. Le autorita' competenti nella gestione del  demanio  fluviale  e
nella  programmazione  degli  interventi  di  contrasto  al  dissesto
idrogeologico introducono, tra  i  criteri  per  l'affidamento  della
realizzazione  delle  opere,  la  pulizia,  la  manutenzione   e   il
rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali  fluviali
con relativo piano di manutenzione, laddove ritenuto  necessario  per
prevenire il rischio idrogeologico, garantendo  l'opportuno  raccordo
con la pianificazione  e  la  programmazione  delle  misure  e  degli
interventi per la sicurezza idraulica di competenza  delle  Autorita'
di bacino distrettuale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152. Al  rimboschimento  delle  fasce  ripariali  e
delle aree demaniali fluviali di cui al  primo  periodo  si  provvede
secondo  le   modalita'   stabilite   con   decreto   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  sentito  il
Comitato per lo sviluppo del verde pubblico  di  cui  all'articolo  3
della legge 14 gennaio 2013, n. 10, da adottare entro sei mesi  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. Le autorita' competenti di cui al primo periodo, quando  non
ritengono necessario  il  rimboschimento  per  prevenire  il  rischio
idrogeologico,  devono  darne  motivatamente  conto  negli  atti   di
affidamento, che, agli effetti di quanto  previsto  dall'articolo  46
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono pubblicati,  entro
trenta giorni dalla loro  adozione,  nella  sezione  «Amministrazione
trasparente» del rispettivo sito internet.
  4-bis. Le autorita' competenti di cui al comma 4, tra i criteri per
la programmazione degli interventi di messa a dimora  di  alberi,  di
reimpianto e di silvicoltura nelle citta' metropolitane, in  coerenza
con quanto previsto dal testo unico in materia di foreste  e  filiere
forestali, di cui al  decreto  legislativo  3  aprile  2018,  n.  34,
tengono conto principalmente delle aree  che  hanno  subito  notevoli
danni da eventi climatici eccezionali.
  4-ter. Lo svolgimento delle attivita' di rimboschimento di  cui  al
comma  4  puo'  essere  affidato  dalle  autorita'  competenti  nella
gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi
di contrasto al dissesto idrogeologico agli imprenditori agricoli  di
cui  all'articolo  2135  del  codice  civile,  in  forma  singola   o
associata, nel rispetto della  disciplina  prevista  dal  codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50.
  4-quater. Al comma 2 dell'articolo 3 del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e' aggiunta,  in  fine,  la
seguente  lettera:  «s-bis)   bosco   vetusto:   superficie   boscata
costituita da specie autoctone spontanee  coerenti  con  il  contesto
biogeografico,  con  una  biodiversita'  caratteristica   conseguente
all'assenza di disturbi da almeno sessanta anni e con la presenza  di
stadi  seriali  legati  alla   rigenerazione   ed   alla   senescenza
spontanee».
  4-quinquies. All'articolo 7 del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
comma: «13-bis. Con decreto del Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare e d'intesa con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate apposite  disposizioni
per la definizione delle linee guida per l'identificazione delle aree
definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la loro  gestione
e tutela, anche al fine della  creazione  della  Rete  nazionale  dei
boschi vetusti».
  4-sexies. Dalle disposizioni di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.
  4-septies. All'articolo  7  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 3 aprile 2018, n. 34, dopo il  comma  13-bis,  introdotto
dal comma 4-quinquies del presente articolo, e' aggiunto il seguente:
«13-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in
accordo con i  principi  di  salvaguardia  della  biodiversita',  con
particolare riferimento alla conservazione  delle  specie  dipendenti
dalle necromasse legnose, favoriscono il rilascio in bosco di  alberi
da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito».
  4-octies. Dalla disposizione di cui al comma 4-septies  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  4-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle  aree  interessate
da elevata criticita' idraulica, come definite dalle  norme  tecniche
di attuazione dei relativi  Piani  di  bacino,  non  sono  consentiti
incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del suolo.

                             Art. 4 bis


         Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale
                 e idrogeologica delle aree interne

  1. Al fine di favorire la tutela ambientale e  paesaggistica  e  di
contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e  marginali
del Paese e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  un  fondo   volto   a
incentivare interventi di messa in sicurezza, manutenzione del  suolo
e rimboschimento attuati dalle  imprese  agricole  e  forestali,  con
dotazione pari ad 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni  di
euro per l'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare e sentita la  Conferenza  unificata,  entro  il
termine di sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabiliti   le
condizioni, i criteri e le modalita' di  ripartizione  delle  risorse
del fondo.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per  l'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle  proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2019-2021,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari,  forestali
e del turismo.
  4. I finanziamenti degli interventi  a  valere  sulle  risorse  del
fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento  (UE)  n.
1408/2013  della  Commissione,  del  18   dicembre   2013,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo.
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

                             Art. 4 ter


Misure per  contrastare  i  cambiamenti  climatici  e  migliorare  la
qualita' dell'aria nelle aree protette nazionali e nei centri urbani

  1. Al fine di potenziare il contributo delle aree naturalistiche  a
livello nazionale per il contenimento delle emissioni climalteranti e
di  assicurare  il  rispetto  dei  limiti  previsti  dalla  direttiva
2008/50/CE sulla qualita' dell'aria, nonche' di favorire in tali aree
investimenti  orientati  al  contrasto  ai   cambiamenti   climatici,
all'efficientamento   energetico,   all'economia   circolare,    alla
protezione della biodiversita' e alla coesione sociale e territoriale
e di supportare la cittadinanza attiva di coloro che vi risiedono, il
territorio di ciascuno dei  parchi  nazionali  costituisce  una  zona
economica ambientale (ZEA). Nell'ambito delle suddette  zone  possono
essere concesse, nel limite delle risorse disponibili a  legislazione
vigente e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di
Stato, forme di sostegno alle nuove imprese e a quelle gia' esistenti
che avviano un programma di attivita' economiche imprenditoriali o di
investimenti di natura incrementale compatibile con le  finalita'  di
cui all'articolo 19, comma 6, lettere a), b), d), d-bis)  e  h),  del
decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, a condizione che le imprese
beneficiarie mantengano la loro attivita' nell'area  ZEA  per  almeno
sette anni dopo  il  completamento  dell'investimento  oggetto  delle
agevolazioni di cui al presente comma, pena la  revoca  dei  benefici
concessi, che non siano in stato di liquidazione o scioglimento e che
le attivita' oggetto di sostegno siano coerenti con le  finalita'  di
cui alla legge 6 dicembre 1991, n.  394.  Con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  da  adottare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, sono stabiliti criteri e  modalita'  per  la  concessione  delle
misure di sostegno di cui al presente comma, assicurando il  rispetto
del limite delle risorse disponibili.
  2. Per le finalita' di cui al comma  1,  nell'ambito  dei  progetti
finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, lettere  a),  b),  d),
d-bis) e h), del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una  quota
dei proventi delle aste di competenza del Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare per gli anni 2020, 2021 e 2022
e' destinata a contributi in favore  delle  micro,  piccole  e  medie
imprese con sede legale e operativa nei comuni aventi  almeno  il  45
per cento della propria superficie compreso all'interno di  una  ZEA,
che svolgono attivita' economiche eco-compatibili, secondo  modalita'
e condizioni definite ai sensi del comma 1.
  3. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi  dell'articolo  19,
comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota  dei
proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare per gli anni 2020, 2021  e  2022  e'
destinata al rifinanziamento del fondo  per  le  esigenze  di  tutela
ambientale  connesse  al  miglioramento  della  qualita'   ambientale
dell'aria e alla riduzione delle  emissioni  di  polveri  sottili  in
atmosfera nei centri urbani, di cui  all'articolo  1,  comma  1,  del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, anche per finalita'  di  riduzione
delle  emissioni  climalteranti  e  di  adattamento  ai   cambiamenti
climatici  mediante   interventi   di   riduzione   delle   emissioni
climalteranti degli impianti di riscaldamento alimentati a  biomassa,
di  diffusione  del  trasporto  pubblico  a   basse   emissioni,   di
efficientamento energetico degli edifici, nonche'  per  la  riduzione
delle emissioni di CO2 nelle aree portuali.

                            Art. 4 quater


                       Programma Italia verde

  1.  Al  fine  di  favorire  e  accelerare  progetti,  iniziative  e
attivita'  di  gestione  sostenibile  delle  citta'  italiane  e   di
diffondere le buone prassi, anche attraverso forme di confronto e  di
competizione tra le  diverse  realta'  territoriali,  promuovendo  la
crescita verde e i relativi investimenti,  nonche'  il  miglioramento
della  qualita'  dell'aria  e  della   salute   pubblica,   ai   fini
dell'adesione ai programmi europei «Capitale europea verde» e «Foglia
verde», il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di
«Capitale verde  d'Italia»  ad  una  citta'  italiana,  capoluogo  di
provincia, sulla base di un'apposita procedura di selezione  definita
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, sentito il Comitato per lo sviluppo del  verde  pubblico,
previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il titolo di «Capitale
verde d'Italia» e' conferito, in  via  sperimentale,  a  tre  diverse
citta' italiane, una per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
  2. Ai fini di cui al comma 1,  le  citta'  capoluogo  di  provincia
possono presentare al Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e  del  mare  un  dossier  di  candidatura  che  raccoglie
progetti cantierabili volti a incrementare  la  sostenibilita'  delle
attivita' urbane, migliorare la qualita'  dell'aria  e  della  salute
pubblica, promuovere la mobilita' sostenibile e l'economia circolare,
con l'obiettivo di favorire la transizione ecologica.
  3. I progetti contenuti nel dossier  di  candidatura  della  citta'
proclamata «Capitale verde d'Italia» sono  finanziati  dal  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'anno  del
conferimento del titolo, nel limite di 3 milioni di euro.
  4.  Il  titolo  di  «Capitale   verde   d'Italia»   nell'anno   del
conferimento rappresenta requisito premiale in  tutti  gli  avvisi  e
bandi per il finanziamento di  misure  di  sostenibilita'  ambientale
avviati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare.
  5. In sede di prima attuazione, le candidature di cui  al  comma  2
sono presentate entro il 31 dicembre 2019.
  6. Agli oneri di cui al comma 3,  pari  a 3  milioni  di  euro  per
ciascuno  degli  anni  2020,  2021  e  2022,  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui  all'articolo
1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

                          Art. 4 quinquies


                Programma sperimentale Mangiaplastica

  1.  E'  istituito,  nello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare,  il  fondo
denominato «Programma sperimentale Mangiaplastica», con una dotazione
pari a euro 2 milioni per l'anno  2019,  euro 7  milioni  per  l'anno
2020, euro 7 milioni per l'anno 2021, euro 5 milioni per l'anno 2022,
euro 4 milioni per l'anno 2023 ed euro 2 milioni per l'anno 2024,  al
fine di contenere la produzione di  rifiuti  in  plastica  attraverso
l'utilizzo di eco-compattatori. Ai relativi  oneri,  pari  a  euro  2
milioni per l'anno 2019, euro 7  milioni  per  l'anno  2020,  euro  7
milioni per l'anno 2021, euro 5  milioni  per  l'anno  2022,  euro  4
milioni per l'anno 2023  ed  euro  2  milioni  per  l'anno  2024,  si
provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di
cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n.  208.
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare,  sentita  la  Conferenza  unificata,  sono  stabilite  le
modalita' per il riparto del fondo.
  2. A valere sulla dotazione del Programma sperimentale  di  cui  al
comma 1, i comuni  presentano  al  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare progetti finalizzati all'acquisto di
eco-compattatori,  ai  fini   dell'ottenimento   di   un   contributo
corrisposto sino ad esaurimento delle relative risorse e  nel  limite
di uno per comune ovvero di uno ogni 100.000 abitanti.
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

                               Art. 5


        Ulteriori disposizioni per fronteggiare le procedure
                 d'infrazione in materia ambientale

  1. Il Commissario unico nominato ai sensi dell'articolo  41,  comma
2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  per  la  realizzazione
degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte  di
giustizia dell'Unione europea del  2  dicembre  2014,  relativa  alla
procedura di infrazione europea n. 2003/2077, puo'  avvalersi,  sulla
base di apposite convenzioni,  nei  limiti  della  normativa  europea
vigente, di societa' in house delle  amministrazioni  centrali  dello
Stato, del sistema nazionale a rete per la  protezione  dell'ambiente
di cui alla legge 28  giugno  2016,  n.  132,  delle  amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato e degli enti  pubblici  dotati  di
specifica competenza tecnica, nell'ambito delle  aree  di  intervento
utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Al personale di cui il Commissario si avvale, ivi inclusi i
membri della Struttura di supporto di cui al  comma  3,  puo'  essere
riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di  lavoro
straordinario nei limiti delle risorse finanziarie  disponibili,  per
un massimo di 70 ore mensili  pro  capite.  Gli  oneri  di  cui  alle
predette convenzioni sono posti a carico dei quadri  economici  degli
interventi da realizzare.
  2. Il Commissario unico  di  cui  al  comma  1,  scelto  nei  ruoli
dirigenziali della pubblica amministrazione, resta in carica  per  un
triennio ed e' collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori
ruolo secondo i rispettivi  ordinamenti.  All'atto  del  collocamento
fuori ruolo, in aspettativa o in comando e' reso  indisponibile,  per
tutta la durata del collocamento fuori ruolo,  in  aspettativa  o  in
comando,   un   numero   di   posti    nella    dotazione    organica
dell'amministrazione di provenienza, equivalente dal punto  di  vista
finanziario. Al predetto Commissario e' corrisposto  in  aggiunta  al
trattamento   economico   fondamentale   che    rimane    a    carico
dell'amministrazione  di  appartenenza,  un  compenso  accessorio  in
ragione dei risultati conseguiti, determinato nella misura e  con  le
modalita' di cui al comma 3  dell'articolo  15  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011,  n.  111,  a  valere  sulle  risorse  assegnate  per  la
realizzazione degli interventi.
  3. Il Commissario unico di cui al comma 1 si avvale altresi' di una
struttura di supporto composta  da  non  piu'  di  dodici  unita'  di
personale in posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa o  altro
analogo istituto previsto  dai  rispettivi  ordinamenti  appartenenti
alle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e  3,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nominati  con  decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
scelti tra soggetti dotati di comprovata esperienza nel settore delle
bonifiche e in materia  di  affidamento  dei  contratti  pubblici  in
ragione dell'esperienza maturata e dei compiti di  tutela  ambientale
attribuiti dall'ordinamento. All'atto del collocamento fuori ruolo e'
reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo,
un numero di posti nella dotazione organica  dell'amministrazione  di
provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. La  struttura
cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario unico.
  4. Sulla base di una specifica convenzione, il Commissario unico di
cui al comma 1, unitamente alla struttura di supporto di cui al comma
3, opera  presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, con sede presso il medesimo  Ministero,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  5. Le risorse finanziarie necessarie per le  esigenze  operative  e
per il funzionamento della  struttura,  ivi  compresi  gli  eventuali
oneri per le convenzioni di cui al comma 1, sono poste  a  valere  su
una quota, non superiore allo 0,5% annuo, delle risorse assegnate per
la realizzazione degli interventi.
  6. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione  degli
interventi  di  collettamento,  fognatura  e   depurazione   di   cui
all'articolo  2  del  decreto-legge  29  dicembre   2016,   n.   243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18,
nonche' degli ulteriori interventi previsti  all'articolo  4-septies,
comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019,  n.  32,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 giugno  2019,  n.  55,  entro  sessanta
giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e'
nominato con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e il  Ministro  per  il  sud  e  la  coesione  territoriale,  un
Commissario unico che subentra  in  tutte  le  situazioni  giuridiche
attive e passive del  Commissario  unico  nominato  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2017,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017, il quale cessa dal
proprio incarico alla data di nomina del nuovo Commissario.
  7. All'articolo 2 del  decreto-legge  29  dicembre  2016,  n.  243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18,
dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis. Il Commissario unico
puo' avvalersi fino a un massimo di due  subcommissari  in  relazione
alla portata e al numero degli interventi sostitutivi,  nominati  con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  sentiti  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e  il
Ministro per il Sud e la coesione  territoriale,  che  operano  sulla
base di specifiche deleghe definite dal Commissario  unico  e  per  i
quali si applica la disciplina di cui ai commi 1 e  3,  con  oneri  a
carico  del  quadro  economico  degli  interventi.  Con  il  medesimo
procedimento di  cui  al  primo  periodo  si  provvede  all'eventuale
sostituzione o revoca dei subcommissari».

                             Art. 5 bis


      Attivita' di supporto dell'Unita' Tecnica-Amministrativa

  1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013,  n.
136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio  2014,  n.
6, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti:  «31
dicembre 2022».
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.

                             Art. 5 ter


        Programma sperimentale «Caschi verdi per l'ambiente»

  1. E' istituito presso il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare il programma sperimentale «Caschi verdi per
l'ambiente» con lo scopo di realizzare,  d'intesa  con  il  Ministero
degli affari esteri e della cooperazione  internazionale,  iniziative
di collaborazione internazionale volte  alla  tutela  e  salvaguardia
ambientale  delle  aree  nazionali  protette  e  delle   altre   aree
riconosciute in  ambito  internazionale  per  il  particolare  pregio
naturalistico, anche rientranti nelle riserve  di  cui  al  programma
«L'uomo e la  biosfera» -  MAB  dell'Unesco,  e  di  contrastare  gli
effetti  derivanti  dai  cambiamenti  climatici.  A  tali   fini   e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
2020, 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a  2
milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2020,  2021  e  2022,  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 3 della legge 1° giugno 2002,  n.  120.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

                               Art. 6


                   Pubblicita' dei dati ambientali

  1. In attuazione delle previsioni  della  Convenzione  sull'accesso
alle  informazioni,  la  partecipazione  del  pubblico  ai   processi
decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due
allegati, fatta ad Aarhus  il  25  giugno  1998,  ratificata  e  resa
esecutiva con legge 16 marzo 2001, n. 108, fermo restando il  diritto
di accesso diffuso dei cittadini singoli nonche'  delle  associazioni
di protezione ambientale riconosciute dal Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, di cui all'articolo 13  della
legge 8 luglio 1986, n. 349, alle informazioni ambientali, i soggetti
di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.
33, i concessionari di  servizi  pubblici  nonche'  i  fornitori  che
svolgono servizi di pubblica utilita' pubblicano,  nell'ambito  degli
obblighi di cui all'articolo 40  del  medesimo  decreto  legislativo,
anche i dati ambientali  risultanti  da  rilevazioni  effettuate  dai
medesimi ai sensi della normativa vigente.
  2. Ai fini di cui al comma 1, entro centottanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto, i gestori di centraline  e
di sistemi di rilevamento automatico  dell'inquinamento  atmosferico,
della qualita' dell'aria e  di  altre  forme  di  inquinamento  ed  i
gestori del servizio idrico pubblicano in rete  le  informazioni  sul
funzionamento del dispositivo, sui rilevamenti effettuati e  tutti  i
dati acquisiti.
  3. Le pubbliche amministrazioni provvedono a svolgere le  attivita'
di cui ai commi 1 e 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica.
  4. I dati e le informazioni di cui ai commi 1 e 2  sono  acquisiti,
con modalita' telematica, dall'Istituto superiore per la protezione e
la  ricerca  ambientale  (ISPRA)   di   cui   all'articolo   28   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.  Il  medesimo  Istituto  provvede,
altresi', in conformita' a quanto previsto dall'articolo 3, comma  2,
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e sulla base  di  una
specifica convenzione con il Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare, ad acquisire e sistematizzare, in  formato
aperto e accessibile, ogni ulteriore dato  ambientale  e  a  renderlo
pubblico attraverso una sezione dedicata e fruibile dal sito internet
istituzionale  del  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare denominata «Informambiente», anche  nell'ambito
della sezione «Amministrazione trasparente».
  5. Per le finalita' di cui al comma 4 e' autorizzata una  spesa  di
euro 500.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.  Ai  relativi
oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle  proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2019-2021,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare.
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

                               Art. 7


                     Misure per l'incentivazione
                   di prodotti sfusi o alla spina

  1. Al fine di ridurre la produzione  di  rifiuti  e  contenere  gli
effetti climalteranti, agli esercenti commerciali di  vicinato  e  di
media e grande struttura di cui all'articolo 4, comma 1, lettere  d),
e) ed  f)  del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  114,  che
attrezzano spazi dedicati alla vendita  ai  consumatori  di  prodotti
alimentari e detergenti, sfusi o alla  spina,  o  per  l'apertura  di
nuovi negozi che prevedano  esclusivamente  la  vendita  di  prodotti
sfusi e' riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a
fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata per un  importo
massimo di euro  5.000  ciascuno,  corrisposto  secondo  l'ordine  di
presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 20
milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  2020  e  2021,  sino  ad
esaurimento delle predette risorse e a condizione che il  contenitore
offerto dall'esercente sia riutilizzabile  e  rispetti  la  normativa
vigente in materia di materiali a contatto con alimenti.
  1-bis. Ai  clienti  e'  consentito  utilizzare  contenitori  propri
purche'  riutilizzabili,  puliti  e  idonei   per   uso   alimentare.
L'esercente  puo'  rifiutare  l'uso  di   contenitori   che   ritenga
igienicamente non idonei.
  2. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del  mare,  d'intesa  con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico e sentita la Conferenza  unificata,  entro  il  termine  di
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono fissate le modalita' per l'ottenimento  del  contributo  nonche'
per la verifica dello svolgimento dell'attivita' di  vendita  per  un
periodo minimo di tre anni a pena di revoca del contributo.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma  1,  pari  a  20
milioni di euro per ciascuno degli anni  2020  e  2021,  si  provvede
mediante riduzione delle  proiezioni  dello  stanziamento  del  fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  4. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si  applicano  nel
rispetto delle condizioni  e  dei  limiti  del  regolamento  (UE)  n.
1407/2013  della  Commissione,  del  18   dicembre   2013,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

                               Art. 8


     Proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13,
              del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

  1. All'articolo 48 del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 11 le parole  «entro  il  15  ottobre  2019,  ovvero,
mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di  pari
importo, con il  versamento  dell'importo  corrispondente  al  valore
delle prime cinque rate entro il 15  ottobre  2019»  sono  sostituite
dalle  seguenti  «entro  il  15  gennaio   2020,   ovvero,   mediante
rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari  importo,
con il versamento dell'importo della prima rata entro il  15  gennaio
2020»;
    b) al comma 13  le  parole  «entro  il  15  ottobre  2019,  anche
mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di  pari
importo, con il  versamento  dell'importo  corrispondente  al  valore
delle prime cinque rate entro il 15  ottobre  2019»  sono  sostituite
dalle  seguenti  «entro  il   15   gennaio   2020,   anche   mediante
rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari  importo,
con il versamento dell'importo della prima rata entro il  15  gennaio
2020».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in  13,8  milioni  di
euro per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse  di
cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

                             Art. 8 bis


Clausola di salvaguardia per le  regioni  a  statuto  speciale  e  le
                          province autonome

  1. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione, anche con  riferimento  all'articolo  10  della  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

                               Art. 9


                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.

Nessun commento: