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giovedì 23 gennaio 2020

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 22 novembre 2019 Determinazione degli importi dell'indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti. (20A00459) (GU n.18 del 23-1-2020)



MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 22 novembre 2019
Determinazione degli importi dell'indennizzo alle vittime  dei  reati
intenzionali violenti. (20A00459)
(GU n.18 del 23-1-2020)



                      IL MINISTRO DELL'INTERNO


                                  e


                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA


                           di concerto con


                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE


  Vista la legge 7 luglio 2016, n.  122,  recante  «Disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - legge  europea  2015-2016»  e,  in  particolare,
l'art. 11, comma  3,  che  prevede  che,  con  decreto  del  Ministro
dell'interno e del Ministro  della  giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati gli  importi
dell'indennizzo da corrispondere alle vittime di  reati  intenzionali
violenti, assicurando un maggior ristoro alle vittime  dei  reati  di
violenza sessuale e di omicidio;
  Vista la legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019» e, in particolare,  l'art.  1,
comma 146, che prevede che, tra  le  vittime  di  reati  intenzionali
violenti, sia assicurato un maggior ristoro anche, in particolare, ai
figli della vittima in caso di omicidio commesso dal  coniuge,  anche
separato o divorziato, o da persona che  e'  o  e'  stata  legata  da
relazione affettiva alla persona offesa;
  Visto l'art. 1, commi 351 e 352, della  citata  legge  11  dicembre
2016, n. 232, che prevede che i proventi derivanti dalla  riscossione
delle sanzioni pecuniarie  civili  a  seguito  dell'applicazione  del
decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, art. 10, comma 1,  vengano
riassegnati al Ministero dell'interno per  alimentare  il  «Fondo  di
rotazione per la solidarieta' alle vittime di reati di tipo  mafioso,
delle  richieste  estorsive,  dell'usura  e  dei  reati  intenzionali
violenti», ridenominato ai sensi dell'art. 11, comma 4 della legge 11
gennaio 2018, n. 4 «Fondo  di  rotazione  per  la  solidarieta'  alle
vittime  di  reati  di  tipo  mafioso,  delle  richieste   estorsive,
dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonche' agli orfani  per
crimini  domestici»,   per   le   finalita'   espressamente   rivolte
all'indennizzo previsto all'art. 11 della legge  7  luglio  2016,  n.
122;
  Vista la legge 20 novembre 2017, n. 167, recante «Disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2017» e, in particolare, l'art. 6,
comma 4, che ha previsto: - l'incremento del Fondo di  rotazione  per
la solidarieta'  alle  vittime  dei  reati  di  tipo  mafioso,  delle
richieste estorsive, dell'usura e  dei  reati  intenzionali  violenti
nonche' agli orfani di  crimini  domestici  per  un  importo  pari  a
2.800.000 euro per  l'anno  2017  e  a  1.400.000  euro  a  decorrere
dall'anno 2018, per le finalita' di cui al comma 1, lettera f)  dello
stesso articolo, rideterminando, all'art. 14, comma 2 della  legge  7
luglio 2016, n. 122, il contributo annuale dello Stato; - l'ulteriore
incremento dello stesso fondo per un importo pari  a  10  milioni  di
euro per l'anno 2017 e a 30 milioni di euro per l'anno 2018  al  fine
di assicurare ristoro, ai sensi del comma  2  dello  stesso  art.  6,
anche  alle  vittime  di   reati   intenzionali   violenti   commessi
successivamente al 30 giugno 2005 e prima  della  entrata  in  vigore
della legge 7 luglio 2016, n. 122;
  Vista la legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale   per   il   triennio   2018-2020»,   che   ha   previsto
l'assegnazione al Ministero dell'interno di un ulteriore stanziamento
di euro 7.400.000 a decorrere dall'anno 2018 per alimentare il  Fondo
di rotazione per la  solidarieta'  alle  vittime  di  reati  di  tipo
mafioso,  delle  richieste  estorsive,   dell'usura   e   dei   reati
intenzionali violenti nonche' agli orfani per crimini  domestici  per
le finalita' espressamente rivolte all'indennizzo  previsto  all'art.
11 della legge 7 luglio 2016, n. 122;
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021», che, all'art. 1,  comma  592,
ha incrementato di 10 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2019 la dotazione del Fondo di cui all'art. 2,  comma  6-sexies,  del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;
  Visto l'art. 1, comma 593, della citata legge n. 145 del 2018,  che
ha sostituito il comma 2 dell'art. 11 della legge 7 luglio  2016,  n.
122 e inserito nello stesso art.  11  gli  ulteriori  commi  2-bis  e
2-ter, prevedendo che anche l'indennizzo per la vittima del reato  di
lesioni personali gravissime sia determinato con decreto del Ministro
dell'interno e del Ministro  della  giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze;
  Vista la legge 19 luglio 2019, n. 69, recante «Modifiche al  codice
penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia
di tutela delle vittime di violenza domestica», che, all'art. 12,  ha
inserito nel codice penale,  con  il  nuovo  art.  583-quinquies,  il
delitto di «Deformazione dell'aspetto della persona mediante  lesioni
permanenti al viso», contestualmente abrogando, all'art. 583, secondo
comma,  del  codice  penale,  il  numero  4,  che   prevedeva   quale
circostanza aggravante, integrante il delitto  di  lesione  personale
gravissima, la deformazione o lo sfregio permanente del viso;
  Visto l'art. 20 della citata legge n. 69 del 2019, che ha  altresi'
modificato l'art. 11, comma 2, della legge 7  luglio  2016,  n.  122,
prevedendo che anche per  il  delitto  di  deformazione  dell'aspetto
mediante lesioni permanenti al viso di cui all'art. 583-quinquies del
codice penale, come gia' per i delitti di omicidio, violenza sessuale
o lesione personale gravissima, l'indennizzo sia erogato nella misura
determinata dal decreto di cui al comma 3 dello stesso articolo;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio  2014,
n. 60, concernente il «Regolamento recante la disciplina del Fondo di
rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso,
delle richieste estorsive e dell'usura, a norma  dell'art.  2,  comma
6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10»;
  Considerato  che  il  Ministero  dell'interno,  sulla  base   delle
evidenze statistiche disponibili, intende destinare  totalmente  alla
rifusione delle vittime dei reati intenzionali violenti  l'incremento
delle  risorse  assegnate  secondo  quanto  disposto  dal  comma  592
dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pari a  10  milioni
di euro a decorrere dall'anno 2019;
  Considerato che gli importi dell'indennizzo  gravano  sul  predetto
Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo
mafioso,  delle  richieste  estorsive,   dell'usura   e   dei   reati
intenzionali violenti nonche' agli orfani dei crimini domestici,  nei
limiti delle disponibilita' finanziarie del fondo stesso,  alimentato
dal contributo annuale di cui all'art. 14,  comma  2  della  legge  7
luglio 2016, n. 122, come rideterminato dall'art. 6, comma 1, lettera
f) della legge  20  novembre  2017,  n.  167,  nonche'  dai  proventi
derivanti  dall'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  ai  commi
351-352 dell'art. 1 della legge 11 dicembre  2016,  n.  232  e  dagli
incrementi previsti dalle disposizioni della legge 27 dicembre  2017,
n.  205  e  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  mentre   per
l'attuazione delle finalita' di cui al comma 2 del citato art. 6  gli
importi dell'indennizzo gravano nei limiti  stabiliti  dal  comma  4,
seconda ipotesi, dello stesso articolo della legge 20 novembre  2017,
n. 167;
  Ritenuto che, in considerazione delle  maggiori  risorse  confluite
nel fondo a seguito dei citati interventi  normativi,  e'  necessario
modificare il decreto 31 agosto 2017 del Ministro dell'interno e  del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  per  aggiornare  gli  importi   dell'indennizzo   da
corrispondere alle vittime di  reati  intenzionali  violenti  di  cui
all'art. 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122 e  per  determinare  la
misura  fissa  dell'indennizzo  prevista  per  il  reato  di  lesioni
personali gravissime di cui all'art. 583, comma 2 del codice penale e
per  il  delitto  di  deformazione  dell'aspetto   mediante   lesioni
permanenti al viso di cui all'art. 583-quinquies del codice penale;
  Considerato che, ai sensi del comma 595 dell'art. 1 della legge  30
dicembre 2018, n. 145,  gli  importi  dei  predetti  indennizzi  sono
liquidati  nel  limite  delle  risorse  disponibili  a   legislazione
vigente, confluite per gli anni 2017 e 2018 sul predetto fondo e che,
ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 7 luglio 2016, n. 122, in
caso  di  disponibilita'  finanziarie  insufficienti   nell'anno   di
riferimento  a  soddisfare  gli  aventi  diritto  all'indennizzo,  e'
consentito agli stessi l'accesso al fondo in  quota  proporzionale  a
quella dovuta nell'anno di spettanza, nonche'  l'integrazione,  negli
anni successivi, delle somme non percepite;
  Considerato che il comma 593 del  citato  art.  1  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145 ha altresi' modificato l'art. 12 della legge  7
luglio 2016, n. 122, prevedendo che - nel  caso  in  cui  la  vittima
abbia gia' percepito, in tale qualita' e come conseguenza immediata e
diretta del fatto-reato, somme  di  denaro  da  soggetti  pubblici  o
privati di importo inferiore a quello spettante  ai  sensi  dell'art.
11, comma 3 della stessa legge, come modificato dal presente  decreto
- l'indennizzo deve essere corrisposto per la differenza dell'importo
dovuto, mentre nulla spetta alla vittima che abbia percepito somme di
denaro per un importo pari o superiore a quello dovuto;
  Ritenuto che il comma 594 del citato art. 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145 ha previsto la riapertura e la proroga al  30  settembre
2019 dei termini di presentazione della domanda previsti dall'art. 6,
comma 3, della legge 20 novembre 2017, n.  167,  per  la  concessione
dell'indennizzo da corrispondere  ai  soggetti  di  cui  al  comma  2
dell'art. 6 della stessa legge, nonche' dei termini di  presentazione
della domanda previsti dall'art. 13, comma 2, della  legge  7  luglio
2016, n. 122, per la concessione dell'indennizzo da corrispondere  in
conseguenza di lesione personale gravissima ai sensi  dell'art.  583,
secondo comma, del codice penale;

                             Decretano:

                               Art. 1


                   Determinazione dell'indennizzo

  1. Gli importi dell'indennizzo di cui all'art.  11  della  legge  7
luglio 2016, n. 122, sono determinati nella seguente misura:
    a) per il delitto di omicidio, nell'importo fisso di euro 50.000;
    b) per  il  delitto  di  omicidio  commesso  dal  coniuge,  anche
separato o divorziato, o da persona che  e'  o  e'  stata  legata  da
relazione affettiva alla persona offesa, nell'importo fisso  di  euro
60.000 esclusivamente in favore dei figli della vittima;
    c) per il delitto di violenza  sessuale,  salvo  che  ricorra  la
circostanza attenuante del caso di minore gravita' prevista dall'art.
609-bis, terzo comma, del codice penale, nell'importo fisso  di  euro
25.000;
    d) per il delitto di lesioni personali gravissime di cui all'art.
583, comma 2, del codice penale, e per  il  delitto  di  deformazione
dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso di cui
all'art. 583-quinquies del codice penale nell'importo fisso  di  euro
25.000.
  2.  Per  i  delitti  indicati  nel   comma   1,   l'importo   fisso
dell'indennizzo e' incrementato di una somma equivalente  alle  spese
mediche e assistenziali  documentate,  fino  a  un  massimo  di  euro
10.000.
  3. Per i delitti diversi da quelli di cui al comma  1  l'indennizzo
e' erogato solo per la rifusione delle spese mediche e  assistenziali
documentate, fino a un massimo di euro 15.000.
                               Art. 2


                       Disciplina transitoria

  1. Dalla data di pubblicazione del  presente  decreto  cessano  gli
effetti del decreto 31 agosto 2017 del Ministro  dell'interno  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
  2. Per le istanze  di  indennizzo  gia'  presentate  alla  data  di
pubblicazione del presente decreto e per le quali, alla stessa  data,
non e' ancora intervenuto il decreto di liquidazione, gli importi  da
corrispondere sono determinati ai sensi dell'art. 1, nel limite delle
risorse disponibili a legislazione vigente  confluite  per  gli  anni
2017 e 2018 sul  predetto  fondo  e  secondo  il  criterio  stabilito
dall'art. 14, comma 4, della legge 7 luglio 2016, n. 122.
  3. Gli indennizzi gia' liquidati alla data  di  entrata  in  vigore
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono  rideterminati  sulla  base
dei nuovi importi fissati dall'art. 1, nel limite  delle  risorse  di
cui al comma precedente e su domanda dell'interessato, da presentare,
a pena di decadenza, nel rispetto dei  termini  di  cui  all'art.  1,
comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
                               Art. 3


                 Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori  oneri
a carico  della  finanza  pubblica.  Le  amministrazioni  interessate
svolgono le attivita' previste dal presente decreto  con  le  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
                               Art. 4


                              Efficacia

  1. Il presente decreto acquista efficacia il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana.
  Il presente decreto e' trasmesso agli organi di  controllo  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana.

    Roma, 22 novembre 2019

                      Il Ministro dell'interno
                              Lamorgese


                     Il Ministro della giustizia
                              Bonafede


                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                              Gualtieri


Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2020
Ufficio controllo atti Ministero dell'interno e difesa, reg.ne  prev.
n. 81

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