MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 22 novembre 2019
Determinazione degli importi dell'indennizzo alle vittime dei reati
intenzionali violenti. (20A00459)
(GU n.18 del 23-1-2020)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
e
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 7 luglio 2016, n. 122, recante «Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2015-2016» e, in particolare,
l'art. 11, comma 3, che prevede che, con decreto del Ministro
dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati gli importi
dell'indennizzo da corrispondere alle vittime di reati intenzionali
violenti, assicurando un maggior ristoro alle vittime dei reati di
violenza sessuale e di omicidio;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019» e, in particolare, l'art. 1,
comma 146, che prevede che, tra le vittime di reati intenzionali
violenti, sia assicurato un maggior ristoro anche, in particolare, ai
figli della vittima in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche
separato o divorziato, o da persona che e' o e' stata legata da
relazione affettiva alla persona offesa;
Visto l'art. 1, commi 351 e 352, della citata legge 11 dicembre
2016, n. 232, che prevede che i proventi derivanti dalla riscossione
delle sanzioni pecuniarie civili a seguito dell'applicazione del
decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, art. 10, comma 1, vengano
riassegnati al Ministero dell'interno per alimentare il «Fondo di
rotazione per la solidarieta' alle vittime di reati di tipo mafioso,
delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali
violenti», ridenominato ai sensi dell'art. 11, comma 4 della legge 11
gennaio 2018, n. 4 «Fondo di rotazione per la solidarieta' alle
vittime di reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive,
dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonche' agli orfani per
crimini domestici», per le finalita' espressamente rivolte
all'indennizzo previsto all'art. 11 della legge 7 luglio 2016, n.
122;
Vista la legge 20 novembre 2017, n. 167, recante «Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2017» e, in particolare, l'art. 6,
comma 4, che ha previsto: - l'incremento del Fondo di rotazione per
la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle
richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti
nonche' agli orfani di crimini domestici per un importo pari a
2.800.000 euro per l'anno 2017 e a 1.400.000 euro a decorrere
dall'anno 2018, per le finalita' di cui al comma 1, lettera f) dello
stesso articolo, rideterminando, all'art. 14, comma 2 della legge 7
luglio 2016, n. 122, il contributo annuale dello Stato; - l'ulteriore
incremento dello stesso fondo per un importo pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2017 e a 30 milioni di euro per l'anno 2018 al fine
di assicurare ristoro, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 6,
anche alle vittime di reati intenzionali violenti commessi
successivamente al 30 giugno 2005 e prima della entrata in vigore
della legge 7 luglio 2016, n. 122;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020», che ha previsto
l'assegnazione al Ministero dell'interno di un ulteriore stanziamento
di euro 7.400.000 a decorrere dall'anno 2018 per alimentare il Fondo
di rotazione per la solidarieta' alle vittime di reati di tipo
mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati
intenzionali violenti nonche' agli orfani per crimini domestici per
le finalita' espressamente rivolte all'indennizzo previsto all'art.
11 della legge 7 luglio 2016, n. 122;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021», che, all'art. 1, comma 592,
ha incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2019 la dotazione del Fondo di cui all'art. 2, comma 6-sexies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;
Visto l'art. 1, comma 593, della citata legge n. 145 del 2018, che
ha sostituito il comma 2 dell'art. 11 della legge 7 luglio 2016, n.
122 e inserito nello stesso art. 11 gli ulteriori commi 2-bis e
2-ter, prevedendo che anche l'indennizzo per la vittima del reato di
lesioni personali gravissime sia determinato con decreto del Ministro
dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
Vista la legge 19 luglio 2019, n. 69, recante «Modifiche al codice
penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia
di tutela delle vittime di violenza domestica», che, all'art. 12, ha
inserito nel codice penale, con il nuovo art. 583-quinquies, il
delitto di «Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni
permanenti al viso», contestualmente abrogando, all'art. 583, secondo
comma, del codice penale, il numero 4, che prevedeva quale
circostanza aggravante, integrante il delitto di lesione personale
gravissima, la deformazione o lo sfregio permanente del viso;
Visto l'art. 20 della citata legge n. 69 del 2019, che ha altresi'
modificato l'art. 11, comma 2, della legge 7 luglio 2016, n. 122,
prevedendo che anche per il delitto di deformazione dell'aspetto
mediante lesioni permanenti al viso di cui all'art. 583-quinquies del
codice penale, come gia' per i delitti di omicidio, violenza sessuale
o lesione personale gravissima, l'indennizzo sia erogato nella misura
determinata dal decreto di cui al comma 3 dello stesso articolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014,
n. 60, concernente il «Regolamento recante la disciplina del Fondo di
rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso,
delle richieste estorsive e dell'usura, a norma dell'art. 2, comma
6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10»;
Considerato che il Ministero dell'interno, sulla base delle
evidenze statistiche disponibili, intende destinare totalmente alla
rifusione delle vittime dei reati intenzionali violenti l'incremento
delle risorse assegnate secondo quanto disposto dal comma 592
dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pari a 10 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2019;
Considerato che gli importi dell'indennizzo gravano sul predetto
Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo
mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati
intenzionali violenti nonche' agli orfani dei crimini domestici, nei
limiti delle disponibilita' finanziarie del fondo stesso, alimentato
dal contributo annuale di cui all'art. 14, comma 2 della legge 7
luglio 2016, n. 122, come rideterminato dall'art. 6, comma 1, lettera
f) della legge 20 novembre 2017, n. 167, nonche' dai proventi
derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi
351-352 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dagli
incrementi previsti dalle disposizioni della legge 27 dicembre 2017,
n. 205 e della legge 30 dicembre 2018, n. 145, mentre per
l'attuazione delle finalita' di cui al comma 2 del citato art. 6 gli
importi dell'indennizzo gravano nei limiti stabiliti dal comma 4,
seconda ipotesi, dello stesso articolo della legge 20 novembre 2017,
n. 167;
Ritenuto che, in considerazione delle maggiori risorse confluite
nel fondo a seguito dei citati interventi normativi, e' necessario
modificare il decreto 31 agosto 2017 del Ministro dell'interno e del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, per aggiornare gli importi dell'indennizzo da
corrispondere alle vittime di reati intenzionali violenti di cui
all'art. 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122 e per determinare la
misura fissa dell'indennizzo prevista per il reato di lesioni
personali gravissime di cui all'art. 583, comma 2 del codice penale e
per il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni
permanenti al viso di cui all'art. 583-quinquies del codice penale;
Considerato che, ai sensi del comma 595 dell'art. 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, gli importi dei predetti indennizzi sono
liquidati nel limite delle risorse disponibili a legislazione
vigente, confluite per gli anni 2017 e 2018 sul predetto fondo e che,
ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 7 luglio 2016, n. 122, in
caso di disponibilita' finanziarie insufficienti nell'anno di
riferimento a soddisfare gli aventi diritto all'indennizzo, e'
consentito agli stessi l'accesso al fondo in quota proporzionale a
quella dovuta nell'anno di spettanza, nonche' l'integrazione, negli
anni successivi, delle somme non percepite;
Considerato che il comma 593 del citato art. 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145 ha altresi' modificato l'art. 12 della legge 7
luglio 2016, n. 122, prevedendo che - nel caso in cui la vittima
abbia gia' percepito, in tale qualita' e come conseguenza immediata e
diretta del fatto-reato, somme di denaro da soggetti pubblici o
privati di importo inferiore a quello spettante ai sensi dell'art.
11, comma 3 della stessa legge, come modificato dal presente decreto
- l'indennizzo deve essere corrisposto per la differenza dell'importo
dovuto, mentre nulla spetta alla vittima che abbia percepito somme di
denaro per un importo pari o superiore a quello dovuto;
Ritenuto che il comma 594 del citato art. 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145 ha previsto la riapertura e la proroga al 30 settembre
2019 dei termini di presentazione della domanda previsti dall'art. 6,
comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 167, per la concessione
dell'indennizzo da corrispondere ai soggetti di cui al comma 2
dell'art. 6 della stessa legge, nonche' dei termini di presentazione
della domanda previsti dall'art. 13, comma 2, della legge 7 luglio
2016, n. 122, per la concessione dell'indennizzo da corrispondere in
conseguenza di lesione personale gravissima ai sensi dell'art. 583,
secondo comma, del codice penale;
Decretano:
Art. 1
Determinazione dell'indennizzo
1. Gli importi dell'indennizzo di cui all'art. 11 della legge 7
luglio 2016, n. 122, sono determinati nella seguente misura:
a) per il delitto di omicidio, nell'importo fisso di euro 50.000;
b) per il delitto di omicidio commesso dal coniuge, anche
separato o divorziato, o da persona che e' o e' stata legata da
relazione affettiva alla persona offesa, nell'importo fisso di euro
60.000 esclusivamente in favore dei figli della vittima;
c) per il delitto di violenza sessuale, salvo che ricorra la
circostanza attenuante del caso di minore gravita' prevista dall'art.
609-bis, terzo comma, del codice penale, nell'importo fisso di euro
25.000;
d) per il delitto di lesioni personali gravissime di cui all'art.
583, comma 2, del codice penale, e per il delitto di deformazione
dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso di cui
all'art. 583-quinquies del codice penale nell'importo fisso di euro
25.000.
2. Per i delitti indicati nel comma 1, l'importo fisso
dell'indennizzo e' incrementato di una somma equivalente alle spese
mediche e assistenziali documentate, fino a un massimo di euro
10.000.
3. Per i delitti diversi da quelli di cui al comma 1 l'indennizzo
e' erogato solo per la rifusione delle spese mediche e assistenziali
documentate, fino a un massimo di euro 15.000.
Art. 2
Disciplina transitoria
1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto cessano gli
effetti del decreto 31 agosto 2017 del Ministro dell'interno e del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
2. Per le istanze di indennizzo gia' presentate alla data di
pubblicazione del presente decreto e per le quali, alla stessa data,
non e' ancora intervenuto il decreto di liquidazione, gli importi da
corrispondere sono determinati ai sensi dell'art. 1, nel limite delle
risorse disponibili a legislazione vigente confluite per gli anni
2017 e 2018 sul predetto fondo e secondo il criterio stabilito
dall'art. 14, comma 4, della legge 7 luglio 2016, n. 122.
3. Gli indennizzi gia' liquidati alla data di entrata in vigore
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono rideterminati sulla base
dei nuovi importi fissati dall'art. 1, nel limite delle risorse di
cui al comma precedente e su domanda dell'interessato, da presentare,
a pena di decadenza, nel rispetto dei termini di cui all'art. 1,
comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate
svolgono le attivita' previste dal presente decreto con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 4
Efficacia
1. Il presente decreto acquista efficacia il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 22 novembre 2019
Il Ministro dell'interno
Lamorgese
Il Ministro della giustizia
Bonafede
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri
Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2020
Ufficio controllo atti Ministero dell'interno e difesa, reg.ne prev.
n. 81
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