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venerdì 10 gennaio 2020

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 4 novembre 2019, n. 166 Regolamento recante requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (20G00001) (GU n.7 del 10-1-2020) Vigente al: 25-1-2020

 MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 4 novembre 2019, n. 166

Regolamento  recante  requisiti  di  idoneita'  fisica,  psichica   e
attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e  alle  procedure
selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco. (20G00001)

(GU n.7 del 10-1-2020)


 Vigente al: 25-1-2020 



Capo I
Requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'accesso
ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che
espleta funzioni operative




                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,
a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»,  come
modificato dal decreto legislativo 29  maggio  2017,  n.  97,  e  dal
decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;
  Considerato che il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,  ha
previsto, negli articoli 5, 20, 71, 79, 91, 103, 115, 126, 143,  155,
164, 173, 180  e  190,  l'emanazione  di  un  regolamento,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  per
l'individuazione  dei  requisiti  di  idoneita'  fisica,  psichica  e
attitudinale al servizio per l'accesso ai  ruoli  del  personale  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
  Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2,  «Modifica  all'articolo  635
del codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in  materia  di  parametri
fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento  nelle  Forze
armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre  2015,
n. 207, «Regolamento in materia di parametri fisici per  l'ammissione
ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,  nelle  Forze  di
polizia a ordinamento militare e civile e  nel  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo  2008,  n.  78,
concernente i requisiti di idoneita' fisica, psichica e  attitudinale
per l'ammissione ai concorsi pubblici  per  l'accesso  ai  ruoli  del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  Ritenuto necessario adottare un nuovo regolamento che  tenga  conto
sia dei parametri fisici stabiliti dal decreto del  Presidente  della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, sia delle  modifiche  introdotte
dal  decreto  legislativo  6  ottobre  2018,  n.   127,   all'assetto
ordinamentale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  Ravvisata l'opportunita', alla luce dei principi di semplificazione
amministrativa e di economia degli strumenti giuridici,  di  adottare
un unico  regolamento,  pur  nella  diversificazione  dei  ruoli  del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali,  ai  sensi
dei decreti del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recanti il
recepimento degli accordi sindacali integrativi per il personale  non
direttivo e non dirigente e per il personale  direttivo  e  dirigente
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza  di  sezione  del  25
luglio 2019;
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
riscontrata con nota n. 9755 del 18 ottobre 2019 del Dipartimento per
gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei
ministri;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1

Requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per  l'accesso
  ai ruoli del personale che espleta funzioni operative

  1. L'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso alle  qualifiche
iniziali dei ruoli dei vigili del fuoco, degli ispettori antincendi e
dei direttivi che espletano funzioni operative  del  Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco e'  soggetta  alla  verifica  del  possesso  dei
seguenti requisiti di idoneita' fisica e psichica:
    a) piena integrita' psichica;
    b) parametri fisici conformi a quanto  previsto  dall'articolo  3
del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
    c) sufficienza del senso cromatico, accertata  mediante  corretta
percezione dei colori staccati;
    d) normalita' del campo visivo, della visione binoculare e  della
motilita' oculare;
    e) acutezza visiva, secondo i seguenti parametri:
      1) per la  qualifica  di  vigile  del  fuoco,  acutezza  visiva
naturale non inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del visus dei
due occhi, con non meno di 6/10 nell'occhio  che  presenta  il  visus
piu' ridotto. Non e' ammessa la correzione con lenti;
      2)  per  le  qualifiche  di  ispettore  antincendi  e  di  vice
direttore,  acutezza  visiva   naturale   non   inferiore   a   14/10
complessivi, quale somma del visus dei due occhi,  con  non  meno  di
6/10 nell'occhio che presenta il visus piu' ridotto.  E'  ammessa  la
correzione con lenti con equivalente sferico  compreso  tra  -6,00  e
+4,00 e  valore  del  cilindro  compreso  tra  -4,00  e  +  4,00;  la
differenza tra le due lenti non deve essere superiore a tre diottrie;
    f) capacita' uditiva: soglia audiometrica, rilevata  per  ciascun
orecchio, non superiore a 25  decibel,  calcolata  come  media  delle
frequenze 500 - 1000 - 2000 - 3000 Hz; soglia audiometrica,  rilevata
per ciascun orecchio, non superiore  a  45  decibel,  rilevata  sulle
frequenze di 4000 - 6000 - 8000 Hz. E' escluso  l'uso  delle  protesi
acustiche.
  2. L'accertamento e la verifica dei  parametri  fisici  di  cui  al
comma 1, lettera b), sono effettuati  con  le  modalita'  applicative
definite nella direttiva tecnica adottata in attuazione dell'articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 17  dicembre  2015,  n.
207.
  3. I partecipanti alle procedure concorsuali  di  cui  al  comma  1
devono possedere, in  correlazione  alle  funzioni  previste  per  la
qualifica da ricoprire,  adeguate  capacita'  intellettive,  emotive,
comportamentali, socio-relazionali, di autocontrollo,  di  assunzione
di responsabilita' decisionali e di gestione  pratica  di  situazioni
lavorative e di eventi critici con particolare riferimento a:
    a) attitudine a controllare ed  elaborare  situazioni  impreviste
con rapida capacita' risolutiva; maturazione  evolutiva  che  esprima
una valida integrazione della personalita', percezione e autostima di
se', assunzione di responsabilita' finalizzata ad agire in  sicurezza
nell'espletamento dei compiti propri della  qualifica;  capacita'  di
comunicazione e determinazione operativa;
    b) capacita'  di  assumere  iniziative  e  ruoli  decisionali  in
situazioni di discreta complessita'  operativa  di  gruppo;  adeguata
capacita' di percezione, attenzione, memorizzazione ed esecuzione dei
compiti assegnati; resistenza psico-fisica allo stress;
    c)  capacita'  di  relazione  finalizzata   all'integrazione   ed
operativita' di gruppo semplice e  complesso,  nonche'  capacita'  di
adattarsi in contesti di lavoro formalmente organizzati;
    d) attitudine tecnico-organizzativo-sanitaria al soccorso urgente
integrato.
  4. Oltre alla mancanza di anche uno solo dei requisiti indicati nei
commi 1 e  3  del  presente  articolo,  costituiscono  cause  di  non
idoneita' all'ammissione ai  concorsi  pubblici  per  l'accesso  alle
qualifiche iniziali dei ruoli di cui al comma 1 le imperfezioni e  le
infermita', in  atto  stabilizzate,  indicate  nell'allegato  A,  che
costituisce parte integrante del presente regolamento.
  5. Il giudizio medico legale attestante  il  possesso  o  meno  dei
requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale  e'  formulato
da una commissione medica nominata dall'amministrazione, che  accerta
i requisiti di cui al comma 3  previa  valutazione  psicodiagnostica,
eseguita  anche  con  appositi  esami  o   test   psico-attitudinali,
somministrati da specialisti nella disciplina.

Capo II
Requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'accesso
ai ruoli tecnico-professionali e ai ruoli della banda musicale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco

                               Art. 2


Requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per  l'accesso
                   ai ruoli tecnico-professionali

  1. L'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive per
l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli operatori e  degli
assistenti, degli  ispettori  logistico-gestionali,  degli  ispettori
informatici, degli  ispettori  tecnico-scientifici,  degli  ispettori
sanitari,   dei   direttivi   logistico-gestionali,   dei   direttivi
informatici,  dei  direttivi   tecnico-scientifici,   dei   direttivi
sanitari e dei direttivi ginnico-sportivi e' soggetta  alla  verifica
del possesso di:
    a) idoneita' fisica e psichica  all'espletamento  delle  funzioni
proprie della qualifica da ricoprire;
    b) profilo sanitario esente da malattie infettive e diffusive, in
atto  o  silenti,  e  da  imperfezioni   e   infermita'   fisiche   e
neuropsichiche  a  rilevanza  medico-legale,   valutate   anche   con
riferimento alle esigenze di tutela della salute  e  dell'incolumita'
del  candidato  e  di  coloro  che  prestano   attivita'   lavorativa
congiuntamente ad esso.
  2. I partecipanti alle procedure concorsuali e selettive di cui  al
comma 1 devono possedere, in correlazione alle funzioni previste  per
la qualifica da ricoprire, adeguate capacita' intellettive,  emotive,
comportamentali, socio-relazionali, di autocontrollo,  di  assunzione
di responsabilita' decisionali e di gestione  pratica  di  situazioni
lavorative e di eventi critici.
  3. Il giudizio medico legale attestante  il  possesso  o  meno  dei
requisiti  fisici,  psichici  e  attitudinali  e'  formulato  da  una
commissione  medica  nominata  dall'amministrazione,  che  accerta  i
requisiti di cui al  comma  2  previa  valutazione  psicodiagnostica,
eseguita  anche  con  appositi  esami  o   test   psico-attitudinali,
somministrati da specialisti nella disciplina.

                               Art. 3


Requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale nelle  ipotesi
                 di assunzione per chiamata diretta

  1. L'assunzione per chiamata diretta nominativa, disposta ai  sensi
degli articoli 5, comma 5 e 19, comma 6, del decreto  legislativo  13
ottobre 2005, n. 217, e' subordinata alla verifica del  possesso  dei
requisiti  di  idoneita'  fisica,  psichica  e  attitudinale  di  cui
all'articolo 1 del presente regolamento.
  2. L'assunzione per chiamata diretta nominativa, disposta ai  sensi
degli articoli 71, comma 8, 78, comma 6, 90, comma 6, 102, comma 6, e
114, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.  217,  e'
subordinata alla verifica del possesso  dei  requisiti  di  idoneita'
fisica, psichica e attitudinale di cui all'articolo  2  del  presente
regolamento.

                               Art. 4


Requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per  l'accesso
                    ai ruoli della banda musicale

  1. L'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso alle  qualifiche
iniziali dei ruoli della  banda  musicale  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco  e'  subordinata  alla  verifica  del  possesso  dei
requisiti  di  idoneita'  fisica,  psichica  e  attitudinale  di  cui
all'articolo 2.

Capo III
Disposizioni comuni e finali

                               Art. 5


                       Verifica dei requisiti

  1. I requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale  devono
permanere fino alla data di immissione in ruolo. In caso  di  perdita
dei requisiti di  idoneita'  fisica,  psichica  e  attitudinale  dopo
l'immissione in ruolo,  si  applicano  le  disposizioni  del  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

                               Art. 6


                           Norme di rinvio

  1. Per quanto non previsto dal presente decreto,  si  applicano  le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 17  dicembre
2015, n. 207.

                               Art. 7


                             Abrogazioni

  1. E' abrogato il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo  2008,
n. 78.
  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.

    Roma, 4 novembre 2019

                                               Il Ministro: Lamorgese


Visto, il Guardasigilli: Bonafede


Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2019
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa,  reg.ne  succ.  n.
2873

                                                           Allegato A

                                                         (articolo 1)

Cause di  non  idoneita'  all'ammissione  ai  concorsi  pubblici  per
  l'accesso ai ruoli dei vigili del fuoco, degli ispettori antincendi
  e  dei  direttivi  che  espletano  funzioni  operative  del   Corpo
  nazionale dei vigili del fuoco.

    1. Le malattie infettive o contagiose, in fase  clinica  silente,
in atto o in fase  cronico-evolutiva;  la  tubercolosi  polmonare  ed
extrapolmonare,  in  fase  attiva  o   latente;   la   sifilide   con
manifestazioni contagiose in atto; il morbo di  Hansen  (lebbra);  le
micosi e le malattie da parassiti o i loro esiti,  quando  presentano
caratteristiche di cronicita' ed evolutivita' tali da  controindicare
l'attivita' lavorativa e la vita di  comunita';  la  positivita'  per
l'antigene HBsAg quale indice di infezione da virus epatite B in atto
o cronicizzata; la positivita' per anticorpi HCV; la positivita'  per
anticorpi HIV.
    2. L'asma bronchiale  allergica  e  le  sindromi  disventilatorie
ostruttive, restrittive o miste, con  insufficienza  respiratoria  di
grado  tale  da  controindicare  l'attivita'  di  lavoro  o   ridurre
sensibilmente  la  capacita'   di   lavoro;   le   allergopatie,   le
intolleranze e idiosincrasie a farmaci, alimenti e  sostanze  di  uso
corrente, tali da risultare incompatibili con l'uso  dei  dispositivi
di protezione individuale, o controindicare l'attivita' di lavoro,  o
ridurre sensibilmente la capacita' di lavoro.
    3. L'alcolismo e le patologie correlate  al  consumo  di  bevande
alcoliche;  le  tossicomanie  e  l'uso  di  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope;  le  intossicazioni  croniche  di  origine  esogena,  con
compromissione psichica o organica.
    4. La presenza nelle urine o in altri liquidi biologici  o  nelle
formazioni pilifere di una o piu' sostanze stupefacenti o  psicotrope
o dei loro metaboliti, accertata con i relativi test tossicologici.
    5. Le malattie cutanee, acute e croniche, le lesioni della  cute,
delle mucose visibili e degli annessi, o loro esiti,  che  per  sede,
estensione    o    gravita'    producono    rilevanti     alterazioni
anatomo-funzionali o riducono sensibilmente la capacita' di lavoro; i
tramiti fistolosi che  per  sede,  estensione  o  gravita'  producono
rilevanti disturbi funzionali.
    6. La presenza di trapianti di organi o di parte di organi.
    7. La presenza di innesti o di  mezzi  di  sintesi  eterologhi  a
livello dei  vari  organi  o  apparati,  incluse  le  endoprotesi  ed
artroprotesi; la presenza di osteosintesi e la  presenza  di  tessuto
preso da un'area del corpo umano,  anche  se  appartenente  ad  altro
individuo, per essere innestato in un'altra area del corpo umano  del
ricevente, non costituiscono di per se' cause di  non  idoneita',  se
non comportano una rilevante  alterazione  anatomo-funzionale  o  una
sensibile riduzione  della  capacita'  di  lavoro;  la  presenza  del
cristallino protesico intraoculare (I.O.L.) o  di  altri  dispositivi
intraoculari non costituisce di per se' causa di non  idoneita'  ove,
trascorso un adeguato periodo di stabilizzazione, l'impianto  risulta
ben tollerato ed e' raggiunto il minimo di acutezza  visiva  previsto
dall'articolo 1, comma  1,  lettera  e),  del  presente  regolamento;
l'impianto di pacemaker o defibrillatore impiantabile (I.C.D.).
    8. Le infermita' ed imperfezioni  degli  organi,  dei  tessuti  o
degli apparati del capo e i loro esiti: le infermita'  e  le  lesioni
delle palpebre  e  dell'apparato  lacrimale,  quando  sono  causa  di
rilevanti limitazioni funzionali; le congiuntiviti acute e  croniche,
o loro esiti, tali da compromettere la funzione  visiva;  i  disturbi
della motilita' dei muscoli estrinseci del globo oculare, quando sono
causa di diplopia o di difetti del campo visivo, anche  monoculare  o
quando   producono   alterazioni   della   visione   binoculare;   il
cheratocono; le retinopatie;  il  glaucoma  e  le  disfunzioni  della
idrodinamica endoculare; i postumi di interventi chirurgici oculari a
carico del segmento anteriore e posteriore dell'occhio, se effettuati
per mezzo di tecniche incisionali; sono  ammessi  gli  interventi  di
chirurgia refrattiva e di microchirurgia oculare  se  effettuati  per
mezzo di tecniche non  incisionali  (trattamenti  chirurgici  con  il
laser in genere) quando, trascorso il  periodo  di  assestamento,  in
relazione alla tecnica effettuata: 1) l'acutezza visiva  rientra  nei
parametri previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del presente
regolamento; 2) non residuano alterazioni della trasparenza dei mezzi
diottrici;  3)  risultano  assenti  patologie  vitreo-retiniche;   le
stenosi  e  le  poliposi  nasali,  quando  sono  causa  di  rilevante
ostruzione  ventilatoria  o  sono   sostenute   da   una   condizione
disreattiva  allergica  che  riduce  la  capacita'  di   lavoro;   le
malformazioni, le lesioni o gli esiti di  malattie  e  di  interventi
chirurgici a carico delle labbra, della  lingua,  dei  tessuti  molli
della bocca e dell'articolazione temporo-mandibolare che sono tali da
produrre  rilevanti  limitazioni  funzionali  o   alterazioni   della
fisionomia  del  volto  che  compromettono  il   corretto   uso   dei
dispositivi di protezione individuale; le malformazioni e  gli  esiti
di patologie dell'apparato  dentario,  da  cui  derivano  alterazioni
della  funzione  masticatoria:  il  totale  dei  denti  mancanti  non
sostituiti da protesi  fissa  non  puo'  essere  superiore  a  dodici
elementi;  le  disfonie  e  i  disturbi  gravi  del  linguaggio;   le
tonsilliti croniche con presenza di streptococco  ?-emolitico  gruppo
A; l'ipertrofia tonsillare con rilevanti alterazioni  funzionali;  la
perforazione  timpanica  o  gli  esiti,  valutati  in  rapporto  alla
funzionalita' timpanica residua; l'otite media cronica, anche se  non
complicata e monolaterale; gli esiti funzionalmente  apprezzabili  di
interventi  chirurgici  dell'orecchio  medio  o  della  mastoide;  le
infermita' o i disturbi funzionali  cocleo-vestibolari  e  gli  esiti
funzionalmente apprezzabili di  interventi  chirurgici  sull'orecchio
interno; la malattia di Meniere; l'otosclerosi.
    9. Le infermita' e le imperfezioni anatomiche  del  collo  e  dei
relativi organi  ed  apparati:  le  malformazioni  e  le  alterazioni
acquisite, anche in esito ad interventi  chirurgici,  della  faringe,
della laringe, dell'esofago e della trachea,  quando  sono  causa  di
rilevanti disturbi funzionali; le patologie della ghiandola tiroide o
gli esiti post-chirurgici metabolicamente non compensati.
    10. Le infermita'  ed  imperfezioni  anatomiche  del  torace:  le
deformazioni congenite, rachitiche e  post-traumatiche  della  gabbia
toracica, con rilevanti alterazioni anatomo-funzionali o che riducono
sensibilmente la capacita' di lavoro.
    11. Le infermita' ed imperfezioni dell'apparato respiratorio:  le
malattie acute e croniche dei bronchi e dei polmoni  con  alterazione
funzionale respiratoria che  riduce  sensibilmente  la  capacita'  di
lavoro; le malattie delle pleure ed i loro esiti, quando  sono  causa
di  rilevanti  disturbi  funzionali  o  riducono   sensibilmente   la
capacita'  di  lavoro;  l'asma  bronchiale;  le  cisti  e  i   tumori
polmonari; i segni radiologici di malattia tubercolare  dell'apparato
pleuropolmonare, in atto  o  pregressa,  quando  producono  rilevanti
alterazioni anatomo-funzionali o riducono sensibilmente la  capacita'
di lavoro; i deficit ventilatori con  capacita'  vitale  polmonare  o
capacita' vitale  forzata  polmonare  o  volume  espiratorio  forzato
polmonare in un secondo inferiori al 75% del valore  teorico;  indice
ventilatorio di Tiffeneau nel primo  secondo  inferiore  al  75%  del
valore  teorico;  le  infermita'  mediastiniche  e  le  anomalie   di
posizione di organi, vasi  o  visceri  con  spostamenti  mediastinici
rilevanti o patologia d'organo; le patologie del timo ad  espressione
clinica rilevante.
    12.    Le    infermita'     ed     imperfezioni     dell'apparato
cardiocircolatorio: la destrocardia, le cardiopatie  congenite  ed  i
loro esiti con rilevanti  disturbi  anatomo-funzionali;  le  malattie
dell'endocardio, dell'apparato valvolare cardiaco, del miocardio, del
pericardio e dei grossi vasi ed i loro esiti con  rilevanti  disturbi
funzionali; i gravi  disturbi  funzionali  cardiaci;  i  disturbi  di
conduzione dello stimolo cardiaco, anche  senza  altro  riscontro  di
cardiopatia organica: la bradicardia sinusale con frequenza  cardiaca
inferiore a 40/min, quando  associata  a  patologie  del  sistema  di
conduzione; il blocco atrio-ventricolare di I grado che non  reagisce
con   lo   sforzo   fisico   adeguato   e   l'iperpnea;   il   blocco
atrio-ventricolare di II e III grado; le sindromi  di  preeccitazione
cardiaca (presenza di connessioni tra atrio e ventricolo  tipo  Kent,
Mahaim 1 e 2, atrio-hisiana  e  James);  la  presenza  di  segnapassi
artificiale; il blocco di branca destra completo, quando associato  a
miocardiopatie o anomalie della conduzione elettrica; la sindrome  di
Brugada; la  sindrome  di  Lenegre;  il  blocco  di  branca  sinistra
incompleto o completo; gli emiblocchi (blocchi  fascicolari),  quando
associati a miocardiopatie o anomalie della conduzione  elettrica;  i
blocchi bifascicolari ed il blocco trifascicolare  anche  incompleto;
la sindrome del QT lungo; la sindrome del QT  corto;  l'extrasistolia
ventricolare frequente anche se di natura funzionale; le tachiaritmie
sopraventricolari  e  ventricolari   a   rilevante   significativita'
clinica; i rumori ed  i  soffi  cardiaci  rilevanti,  determinati  da
cardiopatia congenita o acquisita; il prolasso della valvola  mitrale
con  aspetti  degenerativi  mixomatosi  o   significativo   rigurgito
valvolare; l'ipertensione arteriosa, anche se di  tipo  essenziale  e
senza l'interessamento di organi o  apparati  bersaglio,  con  valori
della pressione sistolica a riposo  superiori  a  140  mmHg  e  della
pressione diastolica  superiori  a  90  mmHg;  le  arteriopatie;  gli
aneurismi; le fistole artero-venose; le varici e  le  ectasie  venose
estese e voluminose; le flebiti e  le  altre  patologie  del  circolo
venoso ed i loro esiti con rilevanti disturbi trofici  o  funzionali;
la linfostasi costituzionale o acquisita di  grado  inabilitante;  le
emorroidi croniche, voluminose e molteplici.
    13. Le  infermita'  ed  imperfezioni  dell'apparato  digerente  e
dell'addome: le malformazioni e le malattie croniche delle  ghiandole
e dei dotti salivari che producono rilevanti disturbi funzionali;  le
malformazioni, le anomalie di posizione dei visceri, le patologie o i
loro esiti del tubo digerente, del fegato,  delle  vie  biliari,  del
pancreas e del peritoneo che per  natura,  sede  e  grado  comportano
rilevanti alterazioni  anatomo-funzionali;  le  ernie  viscerali;  il
laparocele; la splenectomia con alterazione della crasi  ematica;  la
malattia  celiaca,   in   presenza   di   gravi   manifestazioni   di
malassorbimento e sintomi o segni carenziali, fermo restando che,  in
assenza di complicanze e in costanza di  regime  dietetico  privo  di
glutine,  tale  patologia  non  costituisce  di  per  se'  causa   di
inidoneita'.
    14. Le infermita' e le imperfezioni dell'apparato osteoarticolare
e muscolare: tutte le alterazioni dello scheletro consecutive a fatti
congeniti, rachitismo, malattie o traumi ostacolanti la funzionalita'
organica  o  alteranti  l'euritmia  corporea;  le  malattie  ossee  o
cartilaginee in atto, determinanti  limitazioni  della  funzionalita'
articolare; la scoliosi con angolo di Lippman Cobb superiore  a  25°;
le malattie delle aponeurosi, dei muscoli, dei tendini,  delle  borse
sinoviali  e  dei  legamenti  che  producono  rilevanti   alterazioni
funzionali o riducono la capacita' di lavoro; la mancanza anatomica o
la perdita funzionale permanente di:  un  dito  della  mano;  falange
ungueale del pollice; falangi ungueali delle ultime quattro  dita  di
una mano; falangi ungueali di cinque dita fra le  due  mani,  escluse
quelle dei pollici; un alluce; due dita di un piede; le malattie  del
tessuto connettivo, incluse le connettiviti sistemiche.
    15. Le  malattie  del  sistema  nervoso  centrale,  periferico  o
autonomo e i loro esiti ad incidenza  funzionale:  i  disturbi  della
motilita' e della sensibilita'; le sindromi dei nervi cranici,  delle
radici,  dei  plessi  nervosi,  dei  nervi  periferici;  le  sindromi
emisferiche da danno corticale focale; le  sindromi  cerebellari;  le
sindromi del tronco encefalico e del midollo spinale; le cefalee e le
algie cranio-facciali, quando per  il  grado  e  la  frequenza  della
sintomatologia assumono carattere di gravita' o riducono la capacita'
di  lavoro;  le  vasculopatie  cerebrali  e  spinali;   le   sindromi
epilettiche, anche pregresse; le malattie della mielina; le ernie del
disco intervertebrale; il morbo di Parkinson e i  parkinsonismi;  gli
esiti  di  traumi  cranio-encefalici  e  midollari,  con  limitazioni
funzionali; le meningiti, le  encefaliti,  le  encefalopatie  e  loro
esiti;  la  sclerosi  laterale  amiotrofica   e   le   malattie   del
motoneurone;  le  atassie;  le  polineuropatie;   le   miopatie;   la
miastenia; la corea di Huntington; il morbo di Wilson; le facomatosi.
    16. I disturbi psichiatrici: le sindromi  e  i  disturbi  mentali
organici; le demenze; i disturbi cognitivi e intellettivi; i disturbi
schizofrenici e altri disturbi psicotici; i  disturbi  deliranti;  il
disturbo post-traumatico da stress; i disturbi dell'umore; i disturbi
di  ansia;  i  disturbi  depressivi;  i  disturbi  somatoformi  e  da
conversione; i disturbi dissociativi; i  disturbi  psico-sessuali;  i
disturbi auto-eterolesivi; i gravi disturbi del sonno; i disturbi del
controllo degli impulsi; i disturbi dell'adattamento; i  disturbi  di
personalita' e della identita'.
    17. Le infermita' ed imperfezioni dell'apparato uro-genitale:  le
malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti del rene,
della pelvi, dell'uretere, della vescica e dell'uretra,  quando  sono
causa di rilevanti alterazioni anatomo-funzionali; le  malformazioni,
le malposizioni, le patologie o i loro esiti, dell'apparato  genitale
maschile e femminile, quando  sono  causa  di  rilevanti  alterazioni
funzionali; la nefrectomia con alterata funzione renale.
    18. Le malattie  del  sangue,  degli  organi  emopoietici  e  del
sistema  reticolo-istiocitario  di  apprezzabile  entita',   comprese
quelle  congenite;  le  sindromi  da  immunodeficienza,  a  carattere
congenito o acquisito, anche in fase asintomatica; le eritropatie  da
deficit enzimatico di grado assoluto, da deficit  di  membrana  o  da
difetto di sintesi dell'emoglobina.
    19. Le sindromi dipendenti da alterata funzione  delle  ghiandole
endocrine; il diabete mellito; i difetti del metabolismo a  rilevante
espressione clinica; la  mucoviscidosi;  le  sindromi  dipendenti  da
difetti quantitativi o qualitativi degli enzimi di grado assoluto.
    20. Le neoplasie: i tumori maligni; gli esiti di trattamento  dei
tumori maligni quando la stadiazione  oncologica  e  la  prognosi  di
malattia identificano un rischio di recidiva o  sussistono  rilevanti
alterazioni  anatomo-funzionali  o  e'   ridotta   sensibilmente   la
capacita' di lavoro; i tumori benigni ed i  loro  esiti,  quando  per
sede, volume, estensione o numero, comportano  rilevanti  alterazioni
anatomo-funzionali o riducono sensibilmente la capacita' di lavoro.
    21. Le patologie della ghiandola mammaria ed i loro esiti  quando
sono causa di rilevanti alterazioni  morfologiche  o  funzionali;  la
protesi mammaria, in  presenza  di  complicazioni  anatomo-funzionali
rilevanti.
    22.  Le  alterazioni  fisionomiche,   non   previste   ai   punti
precedenti, tali da determinare limitazioni  funzionali  connesse  al
corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
    Ove non diversamente specificato, la non idoneita' e' espressa in
relazione a infermita' o  lesioni,  in  atto  stabilizzate,  che  per
natura, sede,  gravita'  e  prognosi  controindicano  lo  svolgimento
dell'attivita' di lavoro o riducono  sensibilmente  la  capacita'  di
lavoro.

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