Translate

venerdì 10 gennaio 2020

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 5 novembre 2019, n. 167 Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (20G00002) (GU n.7 del 10-1-2020) Vigente al: 25-1-2020



 MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 5 novembre 2019, n. 167

Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per
l'ammissione ai concorsi  pubblici  e  alle  procedure  selettive  di
accesso ai ruoli del personale del Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco. (20G00002)

(GU n.7 del 10-1-2020)


 Vigente al: 25-1-2020 






                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,
a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»,  come
modificato dal decreto legislativo 29  maggio  2017,  n.  97,  e  dal
decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure  urgenti  per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo, e, in particolare, l'articolo 3,  comma  6,
secondo cui la partecipazione ai concorsi pubblici non e' soggetta  a
limiti di eta', salvo deroghe dettate da  regolamenti  delle  singole
amministrazioni connesse alla natura  del  servizio  o  ad  oggettive
necessita' dell'amministrazione;
  Vista la legge 10 agosto 2000, n. 246, recante  «Potenziamento  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e, in particolare,  l'articolo
12,  comma  2,  secondo  cui  i  vigili  volontari  discontinui   che
partecipano ai concorsi per l'arruolamento nel Corpo nazionale devono
possedere un'anzianita' di servizio di  almeno  un  anno  ed  un'eta'
anagrafica sino a 37 anni;
  Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante «Deleghe al Governo
in materia di  lavori  usuranti,  di  riorganizzazione  di  enti,  di
congedi,  aspettative  e  permessi,  di  ammortizzatori  sociali,  di
servizi   per   l'impiego,   di   incentivi    all'occupazione,    di
apprendistato, di occupazione femminile,  nonche'  misure  contro  il
lavoro sommerso e disposizioni  in  tema  di  lavoro  pubblico  e  di
controversie di  lavoro»,  e,  in  particolare,  l'articolo  19,  che
riconosce la specificita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  e
dello stato giuridico del relativo personale, e l'articolo 28 che, ai
fini del reclutamento degli atleti  dei  gruppi  sportivi  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, stabilisce i limiti minimo e  massimo
di eta' per particolari discipline sportive  indicate  nel  bando  di
concorso;
  Considerato che il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.  217,  e
successive modificazioni, ha previsto, negli articoli 5, 20, 71,  79,
91, 103, 115, 126, 131, 143, 155, 164, 173, 180 e  190,  l'emanazione
di un regolamento, da adottarsi ai sensi del citato articolo 3, comma
6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per l'individuazione dell'eta'
che deve essere posseduta dai candidati per l'accesso ai  vari  ruoli
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  Ravvisata l'opportunita', alla luce dei principi di semplificazione
amministrativa e di economia degli strumenti giuridici,  di  adottare
un unico  regolamento,  pur  nella  diversificazione  dei  ruoli  del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 ottobre 2012, n.  197,
«Regolamento recante norme per l'individuazione dei  limiti  di  eta'
per l'ammissione  ai  concorsi  pubblici  di  accesso  ai  ruoli  del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli  5,  22,
41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217»;
  Ritenuto necessario adottare un nuovo regolamento che  tenga  conto
delle modifiche  introdotte  dal  richiamato  decreto  legislativo  6
ottobre  2018,  n.  127,  sia  all'assetto  ordinamentale  del  Corpo
nazionale dei vigili del  fuoco  sia  alle  procedure  concorsuali  e
selettive per l'accesso ai ruoli del personale;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
  Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali,  ai  sensi
dei decreti del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recanti il
recepimento degli accordi sindacali integrativi per il personale  non
direttivo e non dirigente e per il personale  direttivo  e  dirigente
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza  di  sezione  del  25
luglio 2019;
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,
riscontrata con nota n. 9753 del 18 ottobre 2019 del Dipartimento per
gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1


                        Limiti minimi di eta'

  1. Il limite minimo di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e
alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del  Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  di  seguito  denominato:  «Corpo
nazionale», e' fissato in diciotto anni.
  2. Ai sensi dell'articolo 28 della legge 4 novembre 2010,  n.  183,
per particolari discipline sportive indicate nel bando  di  concorso,
il limite minimo di eta' per il reclutamento degli atleti dei  gruppi
sportivi del Corpo nazionale e' fissato in diciassette anni.

                               Art. 2


                       Limiti massimi di eta'

  1. L'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive per
l'accesso ai ruoli del personale non direttivo e  non  dirigente  del
Corpo nazionale, di cui  al  Titolo  I  del  decreto  legislativo  13
ottobre 2005, n. 217, e' soggetta ai seguenti limiti massimi di eta':
    a)  ventisei  anni  nel  concorso  pubblico  per  l'accesso  alla
qualifica di vigile del fuoco;
    b) trenta anni nel concorso pubblico per l'accesso alla qualifica
di ispettore antincendi,  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  19,
comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.
217;
    c) quarantacinque anni nelle procedure selettive e  nei  concorsi
pubblici per l'accesso ai ruoli tecnico-professionali,  salvo  quanto
previsto dagli articoli 78, comma 2,  primo  periodo,  90,  comma  2,
primo periodo, 102, comma 2,  primo  periodo,  114,  comma  2,  primo
periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
    d) quarantacinque anni nei concorsi  pubblici  per  l'accesso  ai
ruoli della banda musicale del Corpo nazionale;
    e) trenta anni nei concorsi pubblici per l'accesso al ruolo degli
atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme  Rosse  del  Corpo
nazionale, salvo quanto  previsto  dall'articolo  28  della  legge  4
novembre 2010, n. 183.
  2. L'ammissione ai concorsi pubblici per  l'accesso  ai  ruoli  del
personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale, di cui al Titolo
II del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,  e'  soggetta  ai
seguenti limiti massimi di eta':
    a) trentacinque anni nel  concorso  pubblico  a  vice  direttore,
salvo quanto previsto dall'articolo 143, comma 2, primo periodo,  del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
    b) quarantacinque anni nei concorsi pubblici di accesso ai  ruoli
tecnico-professionali, salvo  quanto  previsto  dagli  articoli  155,
comma 3, primo periodo, 164, comma 3, primo periodo,  173,  comma  3,
primo periodo, 180, comma 2,  primo  periodo,  190,  comma  2,  primo
periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
  3. Per  il  solo  personale  volontario  del  Corpo  nazionale  che
partecipa alle procedure concorsuali di cui al comma 1, lettere a)  e
b), e al comma 2, lettera  a),  si  applica  il  limite  di  eta'  di
trentasette anni di cui all'articolo 12,  comma  2,  della  legge  10
agosto 2000, n. 246, con esclusione di ogni altra elevazione.

                               Art. 3


                      Disposizioni particolari

  1. Nelle ipotesi di assunzione diretta a domanda  nelle  qualifiche
iniziali dei ruoli dei vigili del fuoco e degli ispettori  antincendi
del Corpo nazionale, previste dagli articoli 5, comma 5, e 19,  comma
6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il limite massimo
di eta' e' elevato a trentasette anni. Il limite minimo di eta' resta
fissato a diciotto anni.
  2. Nelle ipotesi di assunzione diretta a domanda  nelle  qualifiche
iniziali dei ruoli tecnico-professionali, previste dagli articoli 71,
comma 8, 78, comma 6, 90, comma 6, 102, comma 6, 114,  comma  6,  del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si prescinde dal  limite
massimo di eta'. Il limite minimo di eta' resta  fissato  a  diciotto
anni.

                               Art. 4


                             Abrogazioni

  1. E' abrogato il decreto del Ministro dell'interno 8 ottobre 2012,
n. 197.
  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.

    Roma, 5 novembre 2019

                                               Il Ministro: Lamorgese


Visto, il Guardasigilli: Bonafede


Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2019
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa,  reg.ne  prev.  n.
2857

Nessun commento: