MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 5 novembre 2019, n. 167
Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per
l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di
accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. (20G00002)
(GU n.7 del 10-1-2020)
Vigente al: 25-1-2020
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», come
modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal
decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo, e, in particolare, l'articolo 3, comma 6,
secondo cui la partecipazione ai concorsi pubblici non e' soggetta a
limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole
amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive
necessita' dell'amministrazione;
Vista la legge 10 agosto 2000, n. 246, recante «Potenziamento del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e, in particolare, l'articolo
12, comma 2, secondo cui i vigili volontari discontinui che
partecipano ai concorsi per l'arruolamento nel Corpo nazionale devono
possedere un'anzianita' di servizio di almeno un anno ed un'eta'
anagrafica sino a 37 anni;
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante «Deleghe al Governo
in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di
congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di
servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di
apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il
lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di
controversie di lavoro», e, in particolare, l'articolo 19, che
riconosce la specificita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
dello stato giuridico del relativo personale, e l'articolo 28 che, ai
fini del reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, stabilisce i limiti minimo e massimo
di eta' per particolari discipline sportive indicate nel bando di
concorso;
Considerato che il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e
successive modificazioni, ha previsto, negli articoli 5, 20, 71, 79,
91, 103, 115, 126, 131, 143, 155, 164, 173, 180 e 190, l'emanazione
di un regolamento, da adottarsi ai sensi del citato articolo 3, comma
6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per l'individuazione dell'eta'
che deve essere posseduta dai candidati per l'accesso ai vari ruoli
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Ravvisata l'opportunita', alla luce dei principi di semplificazione
amministrativa e di economia degli strumenti giuridici, di adottare
un unico regolamento, pur nella diversificazione dei ruoli del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 ottobre 2012, n. 197,
«Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta'
per l'ammissione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22,
41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217»;
Ritenuto necessario adottare un nuovo regolamento che tenga conto
delle modifiche introdotte dal richiamato decreto legislativo 6
ottobre 2018, n. 127, sia all'assetto ordinamentale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco sia alle procedure concorsuali e
selettive per l'accesso ai ruoli del personale;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi
dei decreti del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recanti il
recepimento degli accordi sindacali integrativi per il personale non
direttivo e non dirigente e per il personale direttivo e dirigente
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 25
luglio 2019;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
riscontrata con nota n. 9753 del 18 ottobre 2019 del Dipartimento per
gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Limiti minimi di eta'
1. Il limite minimo di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e
alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato: «Corpo
nazionale», e' fissato in diciotto anni.
2. Ai sensi dell'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183,
per particolari discipline sportive indicate nel bando di concorso,
il limite minimo di eta' per il reclutamento degli atleti dei gruppi
sportivi del Corpo nazionale e' fissato in diciassette anni.
Art. 2
Limiti massimi di eta'
1. L'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive per
l'accesso ai ruoli del personale non direttivo e non dirigente del
Corpo nazionale, di cui al Titolo I del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, e' soggetta ai seguenti limiti massimi di eta':
a) ventisei anni nel concorso pubblico per l'accesso alla
qualifica di vigile del fuoco;
b) trenta anni nel concorso pubblico per l'accesso alla qualifica
di ispettore antincendi, salvo quanto previsto dall'articolo 19,
comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217;
c) quarantacinque anni nelle procedure selettive e nei concorsi
pubblici per l'accesso ai ruoli tecnico-professionali, salvo quanto
previsto dagli articoli 78, comma 2, primo periodo, 90, comma 2,
primo periodo, 102, comma 2, primo periodo, 114, comma 2, primo
periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
d) quarantacinque anni nei concorsi pubblici per l'accesso ai
ruoli della banda musicale del Corpo nazionale;
e) trenta anni nei concorsi pubblici per l'accesso al ruolo degli
atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo
nazionale, salvo quanto previsto dall'articolo 28 della legge 4
novembre 2010, n. 183.
2. L'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del
personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale, di cui al Titolo
II del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' soggetta ai
seguenti limiti massimi di eta':
a) trentacinque anni nel concorso pubblico a vice direttore,
salvo quanto previsto dall'articolo 143, comma 2, primo periodo, del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
b) quarantacinque anni nei concorsi pubblici di accesso ai ruoli
tecnico-professionali, salvo quanto previsto dagli articoli 155,
comma 3, primo periodo, 164, comma 3, primo periodo, 173, comma 3,
primo periodo, 180, comma 2, primo periodo, 190, comma 2, primo
periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3. Per il solo personale volontario del Corpo nazionale che
partecipa alle procedure concorsuali di cui al comma 1, lettere a) e
b), e al comma 2, lettera a), si applica il limite di eta' di
trentasette anni di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 10
agosto 2000, n. 246, con esclusione di ogni altra elevazione.
Art. 3
Disposizioni particolari
1. Nelle ipotesi di assunzione diretta a domanda nelle qualifiche
iniziali dei ruoli dei vigili del fuoco e degli ispettori antincendi
del Corpo nazionale, previste dagli articoli 5, comma 5, e 19, comma
6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il limite massimo
di eta' e' elevato a trentasette anni. Il limite minimo di eta' resta
fissato a diciotto anni.
2. Nelle ipotesi di assunzione diretta a domanda nelle qualifiche
iniziali dei ruoli tecnico-professionali, previste dagli articoli 71,
comma 8, 78, comma 6, 90, comma 6, 102, comma 6, 114, comma 6, del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si prescinde dal limite
massimo di eta'. Il limite minimo di eta' resta fissato a diciotto
anni.
Art. 4
Abrogazioni
1. E' abrogato il decreto del Ministro dell'interno 8 ottobre 2012,
n. 197.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 5 novembre 2019
Il Ministro: Lamorgese
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2019
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne prev. n.
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