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giovedì 27 febbraio 2020

Coronavirus: e' online sito riferimento per istituti scolastici =




GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 2020 14.22.03


Coronavirus: e' online sito riferimento per istituti scolastici =

(AGI) - Roma, 27 feb. - E' online il sito di riferimento per gli istituti scolastici, le Universita', le Istituzioni dell'Alta formazione Artistica, Musicale e Coreutica sul Coronavirus: le risposte alle domande piu' frequenti, gli atti, le norme, i link utili e le ultime notizie in costante aggiornamento. Il sito ufficiale e' all'indirizzo https://www.istruzione.it/coronavirus/index.shtml. Dai viaggi di istruzione alle assenze, come affrontare il Coronavirus? Nella sezione dedicate alla Faq ci sono le risposte alle domande piu' frequenti. Eccole. (AGI) Noc (Segue) 271421 FEB 20 NNNN

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Coronavirus: e' online sito riferimento per istituti scolastici (2)=

(AGI) - Roma, 27 feb. - D. I i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche sono sospesi? Fino a quando? R. Secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, comprese le fasi distrettuali, provinciali o regionali dei campionati studenteschi programmate dalle Istituzioni Scolastiche. La sospensione vale fino al 15 marzo 2020. D. La disposizione su viaggi di istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche riguarda le Istituzioni Scolastiche dell'intero sistema nazionale di istruzione? R. La disposizione riguarda tutte le Istituzioni Scolastiche del sistema nazionale di istruzione. D. Il provvedimento di sospensione vale anche per le attivita' esterne agli edifici scolastici organizzate per la realizzazione dei Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex alternanza scuola-lavoro)? R. Si', perche' queste attivita' sono assimilate alle uscite didattiche. Anche in questo caso, la sospensione vale fino al 15 marzo. (AGI) Noc (Segue) 271421 FEB 20 NNNN   

Coronavirus: e' online sito riferimento per istituti scolastici (3)=
(AGI) - Roma, 27 feb. - D. Le scuole come devono regolarsi con gli scambi all'estero Erasmus+? R. Per quanto riguarda il programma Erasmus +, vale quanto indicato sul sito dell'Agenzia Erasmus+ Indire: "Nell'ambito del programma Erasmus+ potra' applicarsi il principio di causa di forza maggiore. Pertanto sara' possibile richiedere all'Agenza Nazionale, nelle forme e con le modalita' che saranno successivamente comunicate, di applicare la clausola di forza maggiore relativamente alle attivita' e ai costi per tutte quelle mobilita' che vengano annullate in ragione della situazione di emergenza e dei provvedimenti delle competenti autorita'". D. Le spese sostenute per i viaggi di istruzione annullati possono essere rimborsate? R. Si'. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 fa espresso riferimento al Codice del turismo, all'articolo 41, comma 4, che prevede il recesso senza penale prima dell'inizio del pacchetto di viaggio. - D. Per sospendere i viaggi di istruzione occorre il parere degli organi collegiali o un provvedimento del dirigente scolastico? R. La disposizione di sospensione e' disciplinata dall'articolo 1, lettera b, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020. D. Per le classi che si trovavano gia' in viaggio in zone indicate come focolai del virus sono previste misure precauzionali al rientro? R. Le Istituzioni Scolastiche devono attenersi alle disposizioni del Ministero della Salute. Qui le indicazioni. D. Chi si assenta da scuola perche' malato deve portare il certificato medico? R. Fino al prossimo 15 marzo, per le assenze per malattia superiori a cinque giorni, serve il certificato medico per poter rientrare a scuola. La disposizione e' valida per tutti, alunni e personale scolastico. (AGI) Noc (Segue) 271421 FEB 20 NNNN
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Coronavirus: e' online sito riferimento per istituti scolastici (4)=
(AGI) - Roma, 27 feb. - D. Cosa faccio se nella mia Regione non c'e' l'obbligo di portare il certificato medico oltre i cinque giorni di assenza? R. L'obbligo e' stato ripristinato per tutti, su tutto il territorio nazionale, in deroga a qualsiasi altra disposizione. D. C'e' differenza - e se si', quale - tra chiusura delle scuole e sospensione delle attivita' didattiche? R. La chiusura delle scuole, provvedimento di esclusiva competenza delle Regioni e degli Enti Locali, comporta il divieto di accesso ai locali per tutto il personale e per gli alunni. Le assenze non devono essere giustificate, non comportano decurtazione economica o richieste di recupero. Il Dirigente Scolastico e il DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi) possono comunque procedere, attraverso la firma in remoto, ad emettere gli atti di competenza. In casi particolari, ad esempio del personale impiegato nelle aziende agricole annesse agli istituti agrari o nei casi di deperibilita' delle merci, i Dirigenti Scolastici possono procedere, con le necessarie cautele, a garantire i servizi essenziali e indifferibili. La sospensione delle attivita' didattiche comporta l'interruzione delle sole lezioni. Pertanto, le scuole rimarranno aperte e i servizi erogati dagli uffici di segreteria continueranno ad essere prestati. Il Dirigente Scolastico e il personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) sono tenuti a garantire il servizio ed eventuali assenze devono essere giustificate. D. I provvedimenti di chiusura delle scuole o di sospensione delle attivita' didattiche avranno conseguenze sulla validita' dell'anno scolastico e sul conteggio delle assenze degli alunni? R. Le assenze degli alunni nei periodi di sospensione "forzata" delle attivita' didattiche non saranno conteggiate ai fini della validita' dell'anno scolastico. Allo stesso modo, l'anno scolastico e' comunque valido, anche qualora non dovesse raggiungere il minimo di 200 giorni previsti, in quanto si tratterebbe di una situazione dovuta a cause di forza maggiore. D. I provvedimenti di chiusura delle scuole o di sospensione delle attivita' didattiche avranno conseguenze sulla validita' del periodo di formazione e prova del personale scolastico? R. I periodi di sospensione "forzata" delle attivita' didattiche saranno ritenuti validi a tutti gli effetti di legge ai fini del positivo compimento dei periodi di formazione e prova. D. Per attivare la didattica a distanza le scuole devono aspettare indicazioni dal Ministero? R. Secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 i Dirigenti Scolastici delle scuole nelle quali l'attivita' didattica e' stata sospesa per l'emergenza sanitaria possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della sospensione, modalita' di didattica a distanza, con particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita'. D. Il Ministero come supportera' la didattica a distanza? R. Il Ministero sta integrando l'offerta di strumenti, community, chat e classi virtuali con una piattaforma interamente dedicata alla didattica a distanza, per assicurare a tutte le scuole che ne facciano richiesta la possibilita' di avere gratuitamente strumenti e mezzi, garantendo il diritto allo studio a tutti. (AGI) Noc 271421 FEB 20 NNNN
   

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