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lunedì 17 febbraio 2020

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 28 gennaio 2020 Modalita' di attribuzione del contributo per l'acquisto o per il rimborso di parte del costo sostenuto per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono, conformi alle caratteristiche tecniche di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2019, n. 122. (20A01009) (GU n.39 del 17-2-2020)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 28 gennaio 2020
Modalita' di attribuzione del contributo  per  l'acquisto  o  per  il
rimborso di parte del costo sostenuto per l'acquisto dei  dispositivi
antiabbandono, conformi  alle  caratteristiche  tecniche  di  cui  al
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2  ottobre
2019, n. 122. (20A01009)
(GU n.39 del 17-2-2020)


                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato
dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.  101  recante  «Codice  in
materia di protezione dei dati personali»;
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che
stabilisce che «le amministrazioni dello Stato, cui  sono  attribuiti
per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente
la  gestione,  nel  rispetto  dei  principi  comunitari  e  nazionali
conferenti, a societa' a capitale  interamente  pubblico  su  cui  le
predette amministrazioni esercitano un  controllo  analogo  a  quello
esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello  Stato.
Gli oneri di gestione e le spese di  funzionamento  degli  interventi
relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie  dei  fondi
stessi»;
  Vista la legge 1°  ottobre  2018,  n.  117,  recante  «Introduzione
dell'obbligo  di   installazione   di   dispositivi   per   prevenire
l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi» e, in particolare,  l'art.
1,  comma  1-bis  che  dispone  «l'obbligo  di  utilizzare   apposito
dispositivo di allarme volto a  prevenire  l'abbandono  del  bambino,
rispondente  alle   specifiche   tecnico-costruttive   e   funzionali
stabilite con  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti»;
  Visto l'art. 3 della medesima legge 1° ottobre 2018,  n.  117,  che
prevede che «al  fine  di  agevolare  l'acquisto  di  dispositivi  di
allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini nei  veicoli  (...)
con appositi provvedimenti legislativi possono essere  previste,  nel
rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato,  agevolazioni,
anche nella forma di contributi, limitate nel tempo»;
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021», e, in particolare, l'art.  1,
comma 296, che prevede che «per la  copertura  degli  oneri  connessi
all'attuazione dell'art. 3 della legge 1° ottobre 2018,  n.  117,  e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro  per  ciascuno  degli  anni
2019 e 2020»;
  Vista la ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare
relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2019 e per il triennio 2019-2021 pubblicata in data 31 dicembre 2018,
ed in particolare il capitolo 1396 della tabella n. 10 dello stato di
previsione, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  esercizio
2019 e pluriennale 2020/2021;
  Visto l'art. 52, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,  n.  157
che  istituisce  presso  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti un apposito fondo ed autorizza la spesa di 15,1 milioni  di
euro per l'anno 2019 e di 5 milioni di euro per l'anno 2020,  per  le
finalita' di cui all'art. 3 della legge 1° ottobre 2018, n. 117;
  Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
2 ottobre 2019, n. 122, recante «Regolamento di attuazione  dell'art.
172  del  Nuovo  codice  della  strada  in  materia  di   dispositivi
antiabbandono di bambini di eta' inferiore a quattro anni»;
  Visto il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante  «Codice  dell'amministrazione
digitale» e, in particolare, l'art. 15 che prevede che  le  pubbliche
amministrazioni  provvedono  a  razionalizzare   e   semplificare   i
procedimenti amministrativi, le attivita' gestionali, i documenti, la
modulistica, le modalita' di accesso e di presentazione delle istanze
da parte dei cittadini e delle imprese;
  Visti inoltre gli articoli 68 e 69 del decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, finalizzati a
favorire il riuso  dei  programmi  informatici  di  proprieta'  delle
pubbliche amministrazioni;
  Considerato che l'art. 52 del decreto-legge  26  ottobre  2019,  n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,  n.
157 prevede che le agevolazioni di cui  all'art.  3  della  legge  1°
ottobre 2018, n. 117 consistono nel riconoscimento di un  contributo,
fino ad esaurimento delle risorse  stanziate,  pari  a  30  euro  per
ciascun dispositivo di allarme acquistato;
  Considerato, altresi', che il medesimo art.  52  prevede  che,  con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro quindici giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  citato
decreto-legge  n.  124  del  2019,  sono  disciplinate  le  modalita'
attuative della suddetta disposizione;
  Considerata   la   necessita'   di    provvedere    tempestivamente
all'individuazione delle procedure operative per dare attuazione alle
previsioni di cui all'art. 52 del decreto-legge 26 ottobre  2019,  n.
124 convertito, con modificazioni dalla legge 19  dicembre  2019,  n.
157;
  Ritenuto, pertanto, di doversi avvalere,  nel  rispetto  di  quanto
previsto dall'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
di societa' a capitale interamente pubblico,  affidando  direttamente
alle stesse l'esecuzione delle attivita'  connesse  all'adozione  del
decreto di cui al citato art. 52;
  Considerato che il riuso dei programmi  informatici  di  proprieta'
delle pubbliche amministrazioni garantisce  il  raggiungimento  delle
finalita' di economicita', efficienza, tutela  degli  investimenti  e
neutralita' tecnologica;
  Considerato che esistono  gia'  applicazioni  sviluppate  da  altre
amministrazioni pubbliche che promuovono lo  SPID  e  che  presentano
analogie  con  il  servizio  per  l'erogazione  di  agevolazioni  per
l'acquisto di dispositivi di allarme volti  a  prevenire  l'abbandono
dei bambini nei veicoli, quindi, tali da poter essere  adattate,  nel
rispetto della normativa vigente in materia  di  riuso  di  programmi
informatici o di parte di essi, per le finalita' di cui  al  presente
decreto;
  Vista  l'applicazione  web   denominata   «18App»   realizzata   in
attuazione del disposto di cui all'art. 1, comma 979, della legge  28
dicembre 2015, n. 208;
  Vista l'applicazione web denominata «Carta del docente»  realizzata
in attuazione del disposto di cui all'art. 1, commi 121, 122,  123  e
124 della legge 13 luglio 2015, n. 107;
  Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e  delle  finanze
in data 20 gennaio 2020 (prot. n. 581);
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

                              Decreta:

                               Art. 1


                               Oggetto

  1. Il presente decreto disciplina le modalita' di attribuzione  del
contributo per l'acquisto o  per  il  rimborso  di  parte  del  costo
sostenuto per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono, conformi alle
caratteristiche tecniche  di  cui  al  decreto  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2019, n. 122.
                               Art. 2


                             Richiedenti

  1. Il contributo o il rimborso e' richiesto da uno dei  genitori  o
altro soggetto esercente la responsabilita' genitoriale su un  minore
che  non  abbia  compiuto  il  quarto  anno  di   eta'   al   momento
dell'acquisto del dispositivo antiabbandono.
  2. Nel caso di acquisti di piu' dispositivi per lo  stesso  minore,
il contributo e' riconosciuto limitatamente ad un solo dispositivo.
  3. All'atto di presentazione dell'istanza, secondo le procedure  di
cui all'art. 4 o di cui all'art. 7, il  richiedente  redige  apposita
dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, in cui attesta di essere il genitore  o  di
esercitare la responsabilita' genitoriale sul minore.
                               Art. 3


                      Contributo per l'acquisto

  1. Il contributo e' erogato mediante il rilascio  di  un  buono  di
spesa elettronico del valore nominale di 30 euro per  l'acquisto  del
dispositivo antiabbandono associato al codice fiscale di un minore.
  2. Il buono e' utilizzabile per acquisti presso le  strutture,  gli
esercenti e gli enti di cui all'art. 5 e  comporta  la  riduzione  di
trenta euro sul prezzo di acquisto del dispositivo antiabbandono.
  3. I buoni sono emessi secondo l'ordine temporale di  arrivo  delle
richieste fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
  4.  I  buoni  generati  e  non  utilizzati  entro   trenta   giorni
dall'emissione sono annullati. In caso di  annullamento,  l'emissione
di un ulteriore buono sostitutivo e' chiesta secondo le procedure  di
cui all'art. 4.
  5. Nel caso in cui il costo del  dispositivo  sia  inferiore  a  30
euro, il contributo e' pari al costo sostenuto.
                               Art. 4


                              Procedura

  1.  Per  beneficiare  del  contributo,  il  richiedente,  prima  di
procedere all'acquisto del dispositivo,  presenta  istanza,  mediante
procedura   di   registrazione   sulla    piattaforma    informatica,
accessibile, a partire dal 20 febbraio 2020, direttamente o dal  sito
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  2.  L'applicazione  prevede  l'emissione,  nell'area  riservata   a
ciascun beneficiario registrato, di un  buono  elettronico  di  spesa
dotato di codice identificativo per l'acquisto di un  dispositivo  da
effettuarsi presso le strutture, gli esercenti  e  gli  enti  di  cui
all'art. 5.
  3. L'identita' dei richiedenti e' verificata, in relazione ai  dati
del nome, cognome e codice fiscale, attraverso  il  sistema  pubblico
per la gestione dell'identita' digitale di cittadini  e  imprese,  di
seguito  «SPID»,  gestito  dall'Agenzia  per  l'Italia  digitale,  di
seguito AGID. A tal fine gli interessati, qualora non ne  siano  gia'
in possesso, richiedono  l'attribuzione  dell'identita'  digitale  ai
sensi dell'art. 7  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 24 ottobre 2014.
  4. Il richiedente successivamente alla  registrazione  provvede  ad
inserire i dati identificativi del minore  (nome,  cognome  e  codice
fiscale).
  5. Ai fini  dell'attribuzione  del  beneficio  SOGEI  procede  alla
verifica della validita' dei codici fiscali  del  richiedente  e  del
minore attraverso il collegamento con l'anagrafe tributaria.
                               Art. 5


            Registrazione di strutture, esercenti e enti

  1. Le strutture, gli  esercenti  e  gli  enti  presso  i  quali  e'
possibile  utilizzare  il  buono  elettronico  sono  inseriti  in  un
apposito elenco, consultabile attraverso l'applicazione web dedicata.
  2. Ai fini dell'inserimento  nell'elenco  di  cui  al  comma  1,  i
titolari o i legali  rappresentanti  degli  esercizi  interessati  si
registrano sull'applicazione web a decorrere dal  1°  febbraio  2020.
L'avvenuta registrazione determina l'obbligo, da parte  dei  soggetti
accreditati, di accettazione del buono elettronico di  spesa  secondo
le modalita' stabilite dal presente decreto.
  3.  La  registrazione,  basata  su  un  sistema   di   cooperazione
informatica,   tramite   l'utilizzo   delle    credenziali    fornite
dall'Agenzia  delle  entrate,  prevede  l'indicazione  della  partita
I.V.A., del codice ATECO, della denominazione e dei luoghi dove viene
svolta  l'attivita',  della  tipologia  dei   sistemi   antiabbandono
conformi alle specifiche tecniche di cui  al  decreto  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2019, n. 122,  nonche'
la   dichiarazione   che   i   buoni   elettronici   sono   accettati
esclusivamente per gli acquisti consentiti  ai  sensi  dell'art.  52,
comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
  4. In caso di usi difformi del buono elettronico di spesa da quelli
previsti dal presente decreto, il gestore della piattaforma  procede,
in via autonoma,  alla  cancellazione  dall'elenco  della  struttura,
esercente o ente previsti  dal  presente  articolo,  fatte  salve  le
ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.
                               Art. 6


                     Fatturazione e liquidazione

  1. A seguito dell'accettazione del buono elettronico  di  spesa  e'
riconosciuto, ai soggetti di cui  all'art.  5,  un  credito  pari  al
valore nominale del buono, registrato nell'apposita area  disponibile
sull'applicazione web dedicata.
  2. A seguito  di  emissione  di  fattura  elettronica  e'  disposto
l'accredito di un importo pari a quello del credito maturato.  A  tal
fine mediante acquisizione dei dati  dall'apposita  area  disponibile
sulla piattaforma informatica dedicata, nonche' dalla piattaforma  di
fatturazione elettronica della pubblica amministrazione, si  provvede
al riscontro delle fatture e alla liquidazione delle stesse.
                               Art. 7


                       Rimborso per l'acquisto

  1. Per gli acquisti dei  dispositivi  antiabbandono  effettuati  in
data antecedente al 20 febbraio 2020 e' previsto un rimborso  pari  a
trenta euro per ogni dispositivo acquistato,  fermo  restando  quanto
previsto dall'art. 2.
  2. Per ottenere il rimborso i richiedenti devono presentare istanza
entro sessanta giorni dall'operativita' della piattaforma dedicata.
  3. All'istanza di rimborso e' allegata copia dei giustificativi  di
spesa,  scontrino  fiscale  o  fattura,  attestante  l'acquisto   del
dispositivo antiabbandono.
  4. Qualora il giustificativo di spesa non riporti la  specifica  di
acquisto «dispositivo anti abbandono» e' allegata  una  dichiarazione
del richiedente, redatta ai sensi del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo il modello  disponibile
sulla piattaforma, da cui risultano i dati identificativi del  minore
(nome, cognome e codice fiscale) e che il giustificativo di spesa  e'
relativo all'acquisto di un dispositivo antiabbandono.
  5. Per ciascun  dispositivo  acquistato  si  provvede  al  rimborso
mediante accredito della somma di  euro  trenta  sul  conto  corrente
intestato al richiedente le cui coordinate  (IBAN)  sono  fornite  al
momento della presentazione dell'istanza di rimborso.
                               Art. 8


                         Soggetti attuatori

  1. L'Amministrazione responsabile  per  l'attuazione  del  presente
decreto e' il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  che  si
avvale, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge n.  78  del
2009, mediante la stipula di apposite convenzioni, delle societa':
    a) SOGEI -  Societa'  generale  d'informatica  S.p.a.  incaricata
principalmente delle attivita' informatiche relative alla piattaforma
cui si registrano richiedenti ed esercenti  ed  attraverso  la  quale
vengono generati e validati buoni ed in particolare, per la  verifica
della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3;
    b) CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi  pubblici  S.p.a.
quale gestore delle liquidazione delle fatture emesse dagli esercenti
e dai rimborsi richiesti ed in particolare, per le attivita'  di  cui
all'art. 6, comma 2, e art. 7, comma 5.
                               Art. 9


                              Controlli

  1. SOGEI invia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la
reportistica necessaria per la rendicontazione dei buoni  elettronici
utilizzati e a CONSAP le richieste di rimborso presentate, ai fini di
effettuare i necessari controlli.
  2. Ai fini del rispetto del limite di spesa  di  cui  all'art.  11,
SOGEI provvede al monitoraggio degli oneri  derivanti  dall'emissione
dei buoni  elettronici  di  spesa  e  trasmette  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti e a CONSAP,  entro  il  giorno  15  di
ciascun mese, la rendicontazione riferita alla mensilita'  precedente
dei buoni elettronici emessi e delle istanze di rimborso inoltrate ai
sensi degli articoli  3  e  7  e  dei  relativi  oneri.  In  caso  di
esaurimento   delle   risorse   disponibili,   SOGEI   non    procede
all'emissione di ulteriori buoni o  all'accettazione  di  istanze  di
rimborso  e  da'  tempestiva   comunicazione   al   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti.
                               Art. 10


                   Trattamento dei dati personali

  1. Il titolare  del  trattamento  dei  dati  personali,  effettuano
attraverso l'applicazione web dedicata  e  connesso  svolgimento  dei
propri compiti istituzionali, e' il Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti.
  2. I soggetti attuatori  di  cui  all'art.  8  sono  designati  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quali il  responsabile
del trattamento dei dati  con  apposito  atto  scritto  in  cui  sono
specificati analiticamente i compiti  affidati,  che  non  comportano
decisioni sulle finalita' e sulle modalita' di utilizzazione dei dati
stessi che restano nella sfera della titolarita' del Ministero  delle
infrastrutture e  dei  trasporti,  in  conformita'  all'art.  28  del
regolamento (UE) 679/2016.
  3. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  assicura  il
trattamento dei dati personali nel rispetto della  normativa  vigente
con riferimento,  in  particolare,  alle  modalita'  e  ai  tempi  di
conservazione dei  dati  personali,  nel  rispetto  dei  principi  di
privacy by design e by default, limitandolo alla  sola  realizzazione
dei compiti attinenti all'attribuzione del contributo e ai successivi
controlli  sulla  relativa  erogazione.  Nelle  convenzioni  di   cui
all'art. 8 sono individuate le misure tecniche e organizzative  volte
ad assicurare un adeguato livello di  sicurezza  con  riferimento  ai
rischi derivanti dalla distruzione, dalla  perdita,  dalla  modifica,
dalla  divulgazione  non  autorizzata   o   dall'accesso,   in   modo
accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto  dell'art.  32
del regolamento (UE) 2016/679, nonche' i tempi di  conservazioni  dei
dati.
  4.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  quale
amministrazione responsabile per l'attuazione del  presente  decreto,
ai sensi dell'art. 8, comma 1, continua  ad  avvalersi  nel  rispetto
della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali,
dell'Agenzia per l'Italia digitale, senza nuovi o maggiori oneri  per
il bilancio dello Stato, e, ai  sensi  dell'art.  19,  comma  5,  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, delle societa'  SOGEI  -  Societa'
generale d'informatica  S.p.a.  e  CONSAP  -  Concessionaria  servizi
assicurativi pubblici S.p.a.
                               Art. 11


                          Norme finanziarie

  1.  Alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dall'attuazione   del
presente  decreto  si  provvede  mediante   corrispondente   utilizzo
dell'autorizzazione di spesa di cui al  citato  art.  1,  comma  296,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  2. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  provvede  al
versamento a CONSAP delle somme necessarie per dare  attuazione  agli
articoli 3 e 7 del presente decreto.
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  e  sul  sito  internet  del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti.

    Roma, 28 gennaio 2020

                                     Il Ministro delle infrastrutture
                                             e dei trasporti         
                                                De Micheli           
Il Ministro dell'economia
     e delle finanze     
        Gualtieri       

Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del
territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 402 

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