MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 28 gennaio 2020
Modalita' di attribuzione del contributo per l'acquisto o per il
rimborso di parte del costo sostenuto per l'acquisto dei dispositivi
antiabbandono, conformi alle caratteristiche tecniche di cui al
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre
2019, n. 122. (20A01009)
(GU n.39 del 17-2-2020)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato
dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che
stabilisce che «le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti
per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente
la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico su cui le
predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello
esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato.
Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi
relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi
stessi»;
Vista la legge 1° ottobre 2018, n. 117, recante «Introduzione
dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire
l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi» e, in particolare, l'art.
1, comma 1-bis che dispone «l'obbligo di utilizzare apposito
dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino,
rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali
stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti»;
Visto l'art. 3 della medesima legge 1° ottobre 2018, n. 117, che
prevede che «al fine di agevolare l'acquisto di dispositivi di
allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli (...)
con appositi provvedimenti legislativi possono essere previste, nel
rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, agevolazioni,
anche nella forma di contributi, limitate nel tempo»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021», e, in particolare, l'art. 1,
comma 296, che prevede che «per la copertura degli oneri connessi
all'attuazione dell'art. 3 della legge 1° ottobre 2018, n. 117, e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni
2019 e 2020»;
Vista la ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare
relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2019 e per il triennio 2019-2021 pubblicata in data 31 dicembre 2018,
ed in particolare il capitolo 1396 della tabella n. 10 dello stato di
previsione, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercizio
2019 e pluriennale 2020/2021;
Visto l'art. 52, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157
che istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti un apposito fondo ed autorizza la spesa di 15,1 milioni di
euro per l'anno 2019 e di 5 milioni di euro per l'anno 2020, per le
finalita' di cui all'art. 3 della legge 1° ottobre 2018, n. 117;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
2 ottobre 2019, n. 122, recante «Regolamento di attuazione dell'art.
172 del Nuovo codice della strada in materia di dispositivi
antiabbandono di bambini di eta' inferiore a quattro anni»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Codice dell'amministrazione
digitale» e, in particolare, l'art. 15 che prevede che le pubbliche
amministrazioni provvedono a razionalizzare e semplificare i
procedimenti amministrativi, le attivita' gestionali, i documenti, la
modulistica, le modalita' di accesso e di presentazione delle istanze
da parte dei cittadini e delle imprese;
Visti inoltre gli articoli 68 e 69 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, finalizzati a
favorire il riuso dei programmi informatici di proprieta' delle
pubbliche amministrazioni;
Considerato che l'art. 52 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.
157 prevede che le agevolazioni di cui all'art. 3 della legge 1°
ottobre 2018, n. 117 consistono nel riconoscimento di un contributo,
fino ad esaurimento delle risorse stanziate, pari a 30 euro per
ciascun dispositivo di allarme acquistato;
Considerato, altresi', che il medesimo art. 52 prevede che, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 124 del 2019, sono disciplinate le modalita'
attuative della suddetta disposizione;
Considerata la necessita' di provvedere tempestivamente
all'individuazione delle procedure operative per dare attuazione alle
previsioni di cui all'art. 52 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.
124 convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n.
157;
Ritenuto, pertanto, di doversi avvalere, nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
di societa' a capitale interamente pubblico, affidando direttamente
alle stesse l'esecuzione delle attivita' connesse all'adozione del
decreto di cui al citato art. 52;
Considerato che il riuso dei programmi informatici di proprieta'
delle pubbliche amministrazioni garantisce il raggiungimento delle
finalita' di economicita', efficienza, tutela degli investimenti e
neutralita' tecnologica;
Considerato che esistono gia' applicazioni sviluppate da altre
amministrazioni pubbliche che promuovono lo SPID e che presentano
analogie con il servizio per l'erogazione di agevolazioni per
l'acquisto di dispositivi di allarme volti a prevenire l'abbandono
dei bambini nei veicoli, quindi, tali da poter essere adattate, nel
rispetto della normativa vigente in materia di riuso di programmi
informatici o di parte di essi, per le finalita' di cui al presente
decreto;
Vista l'applicazione web denominata «18App» realizzata in
attuazione del disposto di cui all'art. 1, comma 979, della legge 28
dicembre 2015, n. 208;
Vista l'applicazione web denominata «Carta del docente» realizzata
in attuazione del disposto di cui all'art. 1, commi 121, 122, 123 e
124 della legge 13 luglio 2015, n. 107;
Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze
in data 20 gennaio 2020 (prot. n. 581);
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina le modalita' di attribuzione del
contributo per l'acquisto o per il rimborso di parte del costo
sostenuto per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono, conformi alle
caratteristiche tecniche di cui al decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2019, n. 122.
Art. 2
Richiedenti
1. Il contributo o il rimborso e' richiesto da uno dei genitori o
altro soggetto esercente la responsabilita' genitoriale su un minore
che non abbia compiuto il quarto anno di eta' al momento
dell'acquisto del dispositivo antiabbandono.
2. Nel caso di acquisti di piu' dispositivi per lo stesso minore,
il contributo e' riconosciuto limitatamente ad un solo dispositivo.
3. All'atto di presentazione dell'istanza, secondo le procedure di
cui all'art. 4 o di cui all'art. 7, il richiedente redige apposita
dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, in cui attesta di essere il genitore o di
esercitare la responsabilita' genitoriale sul minore.
Art. 3
Contributo per l'acquisto
1. Il contributo e' erogato mediante il rilascio di un buono di
spesa elettronico del valore nominale di 30 euro per l'acquisto del
dispositivo antiabbandono associato al codice fiscale di un minore.
2. Il buono e' utilizzabile per acquisti presso le strutture, gli
esercenti e gli enti di cui all'art. 5 e comporta la riduzione di
trenta euro sul prezzo di acquisto del dispositivo antiabbandono.
3. I buoni sono emessi secondo l'ordine temporale di arrivo delle
richieste fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
4. I buoni generati e non utilizzati entro trenta giorni
dall'emissione sono annullati. In caso di annullamento, l'emissione
di un ulteriore buono sostitutivo e' chiesta secondo le procedure di
cui all'art. 4.
5. Nel caso in cui il costo del dispositivo sia inferiore a 30
euro, il contributo e' pari al costo sostenuto.
Art. 4
Procedura
1. Per beneficiare del contributo, il richiedente, prima di
procedere all'acquisto del dispositivo, presenta istanza, mediante
procedura di registrazione sulla piattaforma informatica,
accessibile, a partire dal 20 febbraio 2020, direttamente o dal sito
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata a
ciascun beneficiario registrato, di un buono elettronico di spesa
dotato di codice identificativo per l'acquisto di un dispositivo da
effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui
all'art. 5.
3. L'identita' dei richiedenti e' verificata, in relazione ai dati
del nome, cognome e codice fiscale, attraverso il sistema pubblico
per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese, di
seguito «SPID», gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale, di
seguito AGID. A tal fine gli interessati, qualora non ne siano gia'
in possesso, richiedono l'attribuzione dell'identita' digitale ai
sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 24 ottobre 2014.
4. Il richiedente successivamente alla registrazione provvede ad
inserire i dati identificativi del minore (nome, cognome e codice
fiscale).
5. Ai fini dell'attribuzione del beneficio SOGEI procede alla
verifica della validita' dei codici fiscali del richiedente e del
minore attraverso il collegamento con l'anagrafe tributaria.
Art. 5
Registrazione di strutture, esercenti e enti
1. Le strutture, gli esercenti e gli enti presso i quali e'
possibile utilizzare il buono elettronico sono inseriti in un
apposito elenco, consultabile attraverso l'applicazione web dedicata.
2. Ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, i
titolari o i legali rappresentanti degli esercizi interessati si
registrano sull'applicazione web a decorrere dal 1° febbraio 2020.
L'avvenuta registrazione determina l'obbligo, da parte dei soggetti
accreditati, di accettazione del buono elettronico di spesa secondo
le modalita' stabilite dal presente decreto.
3. La registrazione, basata su un sistema di cooperazione
informatica, tramite l'utilizzo delle credenziali fornite
dall'Agenzia delle entrate, prevede l'indicazione della partita
I.V.A., del codice ATECO, della denominazione e dei luoghi dove viene
svolta l'attivita', della tipologia dei sistemi antiabbandono
conformi alle specifiche tecniche di cui al decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2019, n. 122, nonche'
la dichiarazione che i buoni elettronici sono accettati
esclusivamente per gli acquisti consentiti ai sensi dell'art. 52,
comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
4. In caso di usi difformi del buono elettronico di spesa da quelli
previsti dal presente decreto, il gestore della piattaforma procede,
in via autonoma, alla cancellazione dall'elenco della struttura,
esercente o ente previsti dal presente articolo, fatte salve le
ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.
Art. 6
Fatturazione e liquidazione
1. A seguito dell'accettazione del buono elettronico di spesa e'
riconosciuto, ai soggetti di cui all'art. 5, un credito pari al
valore nominale del buono, registrato nell'apposita area disponibile
sull'applicazione web dedicata.
2. A seguito di emissione di fattura elettronica e' disposto
l'accredito di un importo pari a quello del credito maturato. A tal
fine mediante acquisizione dei dati dall'apposita area disponibile
sulla piattaforma informatica dedicata, nonche' dalla piattaforma di
fatturazione elettronica della pubblica amministrazione, si provvede
al riscontro delle fatture e alla liquidazione delle stesse.
Art. 7
Rimborso per l'acquisto
1. Per gli acquisti dei dispositivi antiabbandono effettuati in
data antecedente al 20 febbraio 2020 e' previsto un rimborso pari a
trenta euro per ogni dispositivo acquistato, fermo restando quanto
previsto dall'art. 2.
2. Per ottenere il rimborso i richiedenti devono presentare istanza
entro sessanta giorni dall'operativita' della piattaforma dedicata.
3. All'istanza di rimborso e' allegata copia dei giustificativi di
spesa, scontrino fiscale o fattura, attestante l'acquisto del
dispositivo antiabbandono.
4. Qualora il giustificativo di spesa non riporti la specifica di
acquisto «dispositivo anti abbandono» e' allegata una dichiarazione
del richiedente, redatta ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo il modello disponibile
sulla piattaforma, da cui risultano i dati identificativi del minore
(nome, cognome e codice fiscale) e che il giustificativo di spesa e'
relativo all'acquisto di un dispositivo antiabbandono.
5. Per ciascun dispositivo acquistato si provvede al rimborso
mediante accredito della somma di euro trenta sul conto corrente
intestato al richiedente le cui coordinate (IBAN) sono fornite al
momento della presentazione dell'istanza di rimborso.
Art. 8
Soggetti attuatori
1. L'Amministrazione responsabile per l'attuazione del presente
decreto e' il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che si
avvale, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge n. 78 del
2009, mediante la stipula di apposite convenzioni, delle societa':
a) SOGEI - Societa' generale d'informatica S.p.a. incaricata
principalmente delle attivita' informatiche relative alla piattaforma
cui si registrano richiedenti ed esercenti ed attraverso la quale
vengono generati e validati buoni ed in particolare, per la verifica
della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3;
b) CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a.
quale gestore delle liquidazione delle fatture emesse dagli esercenti
e dai rimborsi richiesti ed in particolare, per le attivita' di cui
all'art. 6, comma 2, e art. 7, comma 5.
Art. 9
Controlli
1. SOGEI invia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la
reportistica necessaria per la rendicontazione dei buoni elettronici
utilizzati e a CONSAP le richieste di rimborso presentate, ai fini di
effettuare i necessari controlli.
2. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 11,
SOGEI provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'emissione
dei buoni elettronici di spesa e trasmette al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e a CONSAP, entro il giorno 15 di
ciascun mese, la rendicontazione riferita alla mensilita' precedente
dei buoni elettronici emessi e delle istanze di rimborso inoltrate ai
sensi degli articoli 3 e 7 e dei relativi oneri. In caso di
esaurimento delle risorse disponibili, SOGEI non procede
all'emissione di ulteriori buoni o all'accettazione di istanze di
rimborso e da' tempestiva comunicazione al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
Art. 10
Trattamento dei dati personali
1. Il titolare del trattamento dei dati personali, effettuano
attraverso l'applicazione web dedicata e connesso svolgimento dei
propri compiti istituzionali, e' il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
2. I soggetti attuatori di cui all'art. 8 sono designati dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quali il responsabile
del trattamento dei dati con apposito atto scritto in cui sono
specificati analiticamente i compiti affidati, che non comportano
decisioni sulle finalita' e sulle modalita' di utilizzazione dei dati
stessi che restano nella sfera della titolarita' del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, in conformita' all'art. 28 del
regolamento (UE) 679/2016.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura il
trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente
con riferimento, in particolare, alle modalita' e ai tempi di
conservazione dei dati personali, nel rispetto dei principi di
privacy by design e by default, limitandolo alla sola realizzazione
dei compiti attinenti all'attribuzione del contributo e ai successivi
controlli sulla relativa erogazione. Nelle convenzioni di cui
all'art. 8 sono individuate le misure tecniche e organizzative volte
ad assicurare un adeguato livello di sicurezza con riferimento ai
rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica,
dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo
accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto dell'art. 32
del regolamento (UE) 2016/679, nonche' i tempi di conservazioni dei
dati.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quale
amministrazione responsabile per l'attuazione del presente decreto,
ai sensi dell'art. 8, comma 1, continua ad avvalersi nel rispetto
della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali,
dell'Agenzia per l'Italia digitale, senza nuovi o maggiori oneri per
il bilancio dello Stato, e, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, delle societa' SOGEI - Societa'
generale d'informatica S.p.a. e CONSAP - Concessionaria servizi
assicurativi pubblici S.p.a.
Art. 11
Norme finanziarie
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del
presente decreto si provvede mediante corrispondente utilizzo
dell'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 1, comma 296,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede al
versamento a CONSAP delle somme necessarie per dare attuazione agli
articoli 3 e 7 del presente decreto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
Roma, 28 gennaio 2020
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
De Micheli
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri
Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del
territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 402
DECRETO 28 gennaio 2020
Modalita' di attribuzione del contributo per l'acquisto o per il
rimborso di parte del costo sostenuto per l'acquisto dei dispositivi
antiabbandono, conformi alle caratteristiche tecniche di cui al
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre
2019, n. 122. (20A01009)
(GU n.39 del 17-2-2020)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato
dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che
stabilisce che «le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti
per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente
la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico su cui le
predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello
esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato.
Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi
relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi
stessi»;
Vista la legge 1° ottobre 2018, n. 117, recante «Introduzione
dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire
l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi» e, in particolare, l'art.
1, comma 1-bis che dispone «l'obbligo di utilizzare apposito
dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino,
rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali
stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti»;
Visto l'art. 3 della medesima legge 1° ottobre 2018, n. 117, che
prevede che «al fine di agevolare l'acquisto di dispositivi di
allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli (...)
con appositi provvedimenti legislativi possono essere previste, nel
rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, agevolazioni,
anche nella forma di contributi, limitate nel tempo»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021», e, in particolare, l'art. 1,
comma 296, che prevede che «per la copertura degli oneri connessi
all'attuazione dell'art. 3 della legge 1° ottobre 2018, n. 117, e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni
2019 e 2020»;
Vista la ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare
relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2019 e per il triennio 2019-2021 pubblicata in data 31 dicembre 2018,
ed in particolare il capitolo 1396 della tabella n. 10 dello stato di
previsione, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercizio
2019 e pluriennale 2020/2021;
Visto l'art. 52, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157
che istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti un apposito fondo ed autorizza la spesa di 15,1 milioni di
euro per l'anno 2019 e di 5 milioni di euro per l'anno 2020, per le
finalita' di cui all'art. 3 della legge 1° ottobre 2018, n. 117;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
2 ottobre 2019, n. 122, recante «Regolamento di attuazione dell'art.
172 del Nuovo codice della strada in materia di dispositivi
antiabbandono di bambini di eta' inferiore a quattro anni»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Codice dell'amministrazione
digitale» e, in particolare, l'art. 15 che prevede che le pubbliche
amministrazioni provvedono a razionalizzare e semplificare i
procedimenti amministrativi, le attivita' gestionali, i documenti, la
modulistica, le modalita' di accesso e di presentazione delle istanze
da parte dei cittadini e delle imprese;
Visti inoltre gli articoli 68 e 69 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, finalizzati a
favorire il riuso dei programmi informatici di proprieta' delle
pubbliche amministrazioni;
Considerato che l'art. 52 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.
157 prevede che le agevolazioni di cui all'art. 3 della legge 1°
ottobre 2018, n. 117 consistono nel riconoscimento di un contributo,
fino ad esaurimento delle risorse stanziate, pari a 30 euro per
ciascun dispositivo di allarme acquistato;
Considerato, altresi', che il medesimo art. 52 prevede che, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 124 del 2019, sono disciplinate le modalita'
attuative della suddetta disposizione;
Considerata la necessita' di provvedere tempestivamente
all'individuazione delle procedure operative per dare attuazione alle
previsioni di cui all'art. 52 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.
124 convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n.
157;
Ritenuto, pertanto, di doversi avvalere, nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
di societa' a capitale interamente pubblico, affidando direttamente
alle stesse l'esecuzione delle attivita' connesse all'adozione del
decreto di cui al citato art. 52;
Considerato che il riuso dei programmi informatici di proprieta'
delle pubbliche amministrazioni garantisce il raggiungimento delle
finalita' di economicita', efficienza, tutela degli investimenti e
neutralita' tecnologica;
Considerato che esistono gia' applicazioni sviluppate da altre
amministrazioni pubbliche che promuovono lo SPID e che presentano
analogie con il servizio per l'erogazione di agevolazioni per
l'acquisto di dispositivi di allarme volti a prevenire l'abbandono
dei bambini nei veicoli, quindi, tali da poter essere adattate, nel
rispetto della normativa vigente in materia di riuso di programmi
informatici o di parte di essi, per le finalita' di cui al presente
decreto;
Vista l'applicazione web denominata «18App» realizzata in
attuazione del disposto di cui all'art. 1, comma 979, della legge 28
dicembre 2015, n. 208;
Vista l'applicazione web denominata «Carta del docente» realizzata
in attuazione del disposto di cui all'art. 1, commi 121, 122, 123 e
124 della legge 13 luglio 2015, n. 107;
Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze
in data 20 gennaio 2020 (prot. n. 581);
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina le modalita' di attribuzione del
contributo per l'acquisto o per il rimborso di parte del costo
sostenuto per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono, conformi alle
caratteristiche tecniche di cui al decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2019, n. 122.
Art. 2
Richiedenti
1. Il contributo o il rimborso e' richiesto da uno dei genitori o
altro soggetto esercente la responsabilita' genitoriale su un minore
che non abbia compiuto il quarto anno di eta' al momento
dell'acquisto del dispositivo antiabbandono.
2. Nel caso di acquisti di piu' dispositivi per lo stesso minore,
il contributo e' riconosciuto limitatamente ad un solo dispositivo.
3. All'atto di presentazione dell'istanza, secondo le procedure di
cui all'art. 4 o di cui all'art. 7, il richiedente redige apposita
dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, in cui attesta di essere il genitore o di
esercitare la responsabilita' genitoriale sul minore.
Art. 3
Contributo per l'acquisto
1. Il contributo e' erogato mediante il rilascio di un buono di
spesa elettronico del valore nominale di 30 euro per l'acquisto del
dispositivo antiabbandono associato al codice fiscale di un minore.
2. Il buono e' utilizzabile per acquisti presso le strutture, gli
esercenti e gli enti di cui all'art. 5 e comporta la riduzione di
trenta euro sul prezzo di acquisto del dispositivo antiabbandono.
3. I buoni sono emessi secondo l'ordine temporale di arrivo delle
richieste fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
4. I buoni generati e non utilizzati entro trenta giorni
dall'emissione sono annullati. In caso di annullamento, l'emissione
di un ulteriore buono sostitutivo e' chiesta secondo le procedure di
cui all'art. 4.
5. Nel caso in cui il costo del dispositivo sia inferiore a 30
euro, il contributo e' pari al costo sostenuto.
Art. 4
Procedura
1. Per beneficiare del contributo, il richiedente, prima di
procedere all'acquisto del dispositivo, presenta istanza, mediante
procedura di registrazione sulla piattaforma informatica,
accessibile, a partire dal 20 febbraio 2020, direttamente o dal sito
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata a
ciascun beneficiario registrato, di un buono elettronico di spesa
dotato di codice identificativo per l'acquisto di un dispositivo da
effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui
all'art. 5.
3. L'identita' dei richiedenti e' verificata, in relazione ai dati
del nome, cognome e codice fiscale, attraverso il sistema pubblico
per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese, di
seguito «SPID», gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale, di
seguito AGID. A tal fine gli interessati, qualora non ne siano gia'
in possesso, richiedono l'attribuzione dell'identita' digitale ai
sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 24 ottobre 2014.
4. Il richiedente successivamente alla registrazione provvede ad
inserire i dati identificativi del minore (nome, cognome e codice
fiscale).
5. Ai fini dell'attribuzione del beneficio SOGEI procede alla
verifica della validita' dei codici fiscali del richiedente e del
minore attraverso il collegamento con l'anagrafe tributaria.
Art. 5
Registrazione di strutture, esercenti e enti
1. Le strutture, gli esercenti e gli enti presso i quali e'
possibile utilizzare il buono elettronico sono inseriti in un
apposito elenco, consultabile attraverso l'applicazione web dedicata.
2. Ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, i
titolari o i legali rappresentanti degli esercizi interessati si
registrano sull'applicazione web a decorrere dal 1° febbraio 2020.
L'avvenuta registrazione determina l'obbligo, da parte dei soggetti
accreditati, di accettazione del buono elettronico di spesa secondo
le modalita' stabilite dal presente decreto.
3. La registrazione, basata su un sistema di cooperazione
informatica, tramite l'utilizzo delle credenziali fornite
dall'Agenzia delle entrate, prevede l'indicazione della partita
I.V.A., del codice ATECO, della denominazione e dei luoghi dove viene
svolta l'attivita', della tipologia dei sistemi antiabbandono
conformi alle specifiche tecniche di cui al decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2019, n. 122, nonche'
la dichiarazione che i buoni elettronici sono accettati
esclusivamente per gli acquisti consentiti ai sensi dell'art. 52,
comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
4. In caso di usi difformi del buono elettronico di spesa da quelli
previsti dal presente decreto, il gestore della piattaforma procede,
in via autonoma, alla cancellazione dall'elenco della struttura,
esercente o ente previsti dal presente articolo, fatte salve le
ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.
Art. 6
Fatturazione e liquidazione
1. A seguito dell'accettazione del buono elettronico di spesa e'
riconosciuto, ai soggetti di cui all'art. 5, un credito pari al
valore nominale del buono, registrato nell'apposita area disponibile
sull'applicazione web dedicata.
2. A seguito di emissione di fattura elettronica e' disposto
l'accredito di un importo pari a quello del credito maturato. A tal
fine mediante acquisizione dei dati dall'apposita area disponibile
sulla piattaforma informatica dedicata, nonche' dalla piattaforma di
fatturazione elettronica della pubblica amministrazione, si provvede
al riscontro delle fatture e alla liquidazione delle stesse.
Art. 7
Rimborso per l'acquisto
1. Per gli acquisti dei dispositivi antiabbandono effettuati in
data antecedente al 20 febbraio 2020 e' previsto un rimborso pari a
trenta euro per ogni dispositivo acquistato, fermo restando quanto
previsto dall'art. 2.
2. Per ottenere il rimborso i richiedenti devono presentare istanza
entro sessanta giorni dall'operativita' della piattaforma dedicata.
3. All'istanza di rimborso e' allegata copia dei giustificativi di
spesa, scontrino fiscale o fattura, attestante l'acquisto del
dispositivo antiabbandono.
4. Qualora il giustificativo di spesa non riporti la specifica di
acquisto «dispositivo anti abbandono» e' allegata una dichiarazione
del richiedente, redatta ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo il modello disponibile
sulla piattaforma, da cui risultano i dati identificativi del minore
(nome, cognome e codice fiscale) e che il giustificativo di spesa e'
relativo all'acquisto di un dispositivo antiabbandono.
5. Per ciascun dispositivo acquistato si provvede al rimborso
mediante accredito della somma di euro trenta sul conto corrente
intestato al richiedente le cui coordinate (IBAN) sono fornite al
momento della presentazione dell'istanza di rimborso.
Art. 8
Soggetti attuatori
1. L'Amministrazione responsabile per l'attuazione del presente
decreto e' il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che si
avvale, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge n. 78 del
2009, mediante la stipula di apposite convenzioni, delle societa':
a) SOGEI - Societa' generale d'informatica S.p.a. incaricata
principalmente delle attivita' informatiche relative alla piattaforma
cui si registrano richiedenti ed esercenti ed attraverso la quale
vengono generati e validati buoni ed in particolare, per la verifica
della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3;
b) CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a.
quale gestore delle liquidazione delle fatture emesse dagli esercenti
e dai rimborsi richiesti ed in particolare, per le attivita' di cui
all'art. 6, comma 2, e art. 7, comma 5.
Art. 9
Controlli
1. SOGEI invia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la
reportistica necessaria per la rendicontazione dei buoni elettronici
utilizzati e a CONSAP le richieste di rimborso presentate, ai fini di
effettuare i necessari controlli.
2. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 11,
SOGEI provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'emissione
dei buoni elettronici di spesa e trasmette al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e a CONSAP, entro il giorno 15 di
ciascun mese, la rendicontazione riferita alla mensilita' precedente
dei buoni elettronici emessi e delle istanze di rimborso inoltrate ai
sensi degli articoli 3 e 7 e dei relativi oneri. In caso di
esaurimento delle risorse disponibili, SOGEI non procede
all'emissione di ulteriori buoni o all'accettazione di istanze di
rimborso e da' tempestiva comunicazione al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
Art. 10
Trattamento dei dati personali
1. Il titolare del trattamento dei dati personali, effettuano
attraverso l'applicazione web dedicata e connesso svolgimento dei
propri compiti istituzionali, e' il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
2. I soggetti attuatori di cui all'art. 8 sono designati dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quali il responsabile
del trattamento dei dati con apposito atto scritto in cui sono
specificati analiticamente i compiti affidati, che non comportano
decisioni sulle finalita' e sulle modalita' di utilizzazione dei dati
stessi che restano nella sfera della titolarita' del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, in conformita' all'art. 28 del
regolamento (UE) 679/2016.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura il
trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente
con riferimento, in particolare, alle modalita' e ai tempi di
conservazione dei dati personali, nel rispetto dei principi di
privacy by design e by default, limitandolo alla sola realizzazione
dei compiti attinenti all'attribuzione del contributo e ai successivi
controlli sulla relativa erogazione. Nelle convenzioni di cui
all'art. 8 sono individuate le misure tecniche e organizzative volte
ad assicurare un adeguato livello di sicurezza con riferimento ai
rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica,
dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo
accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto dell'art. 32
del regolamento (UE) 2016/679, nonche' i tempi di conservazioni dei
dati.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quale
amministrazione responsabile per l'attuazione del presente decreto,
ai sensi dell'art. 8, comma 1, continua ad avvalersi nel rispetto
della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali,
dell'Agenzia per l'Italia digitale, senza nuovi o maggiori oneri per
il bilancio dello Stato, e, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, delle societa' SOGEI - Societa'
generale d'informatica S.p.a. e CONSAP - Concessionaria servizi
assicurativi pubblici S.p.a.
Art. 11
Norme finanziarie
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del
presente decreto si provvede mediante corrispondente utilizzo
dell'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 1, comma 296,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede al
versamento a CONSAP delle somme necessarie per dare attuazione agli
articoli 3 e 7 del presente decreto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
Roma, 28 gennaio 2020
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
De Micheli
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri
Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del
territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 402
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