PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
ORDINANZA 9 aprile 2020
Disposizioni urgenti per la vendita al dettaglio di dispositivi di
protezione individuale da parte delle Farmacie. (Ordinanza n. 9).
(20A02167)
(GU n.96 del 10-4-2020)
Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento
delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza
epidemiologica COVID-19
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in
particolare gli articoli 25, 26 e 27;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2020,
recante «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto l'art. 112 del predetto decreto-legge che prevede che con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' nominato un
Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle
misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza
epidemiologica COVID-19, e che ne definisce funzioni e poteri, anche
in deroga alle disposizioni vigenti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo
2020 n. 0006119P4.8.1.4.1., con il quale, all'art. 1, il dott.
Domenico Arcuri e' stato nominato Commissario straordinario per
l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il
contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 a cui
sono stati conferiti i poteri di cui al richiamato art. 122;
Considerato che il citato art. 122 statuisce, altresi', che il
Commissario straordinario sovraintenda ai processi di distribuzione
di farmaci, apparecchiature ed altri dispositivi medici di protezione
individuale per far fronte all'emergenza nazionale COVID-19;
Ritenuto necessario, stante la situazione emergenziale, procedere,
nelle more dell'introduzione di successive disposizioni normative in
materia, ad un intervento urgente ed indifferibile che regoli la piu'
opportuna distribuzione di DPI da parte delle farmacie, al fine di
garantire, altresi', la piu' ampia diffusione di tali dispositivi ai
cittadini, nonche' di prevenire la costituzione di forme di mercato a
vocazione speculativa ai danni dei cittadini stessi;
Dispone:
Art. 1
Disposizioni urgenti circa la vendita al dettaglio
nelle farmacie di DPI
1. E' consentita la vendita al dettaglio di DPI da parte delle
farmacie ubicate nell'intero territorio nazionale, anche in assenza
degli imballaggi di riferimento, con le opportune cautele igieniche e
sanitarie adottate a cura del venditore come descritte nel successivo
art. 2.
2. La vendita al dettaglio anche di una sola unita' di DPI senza
imballaggi di riferimento deve prevedere un prezzo inferiore o pari
all'importo previsto per la singola confezione diviso il numero dei
DPI presenti nella medesima.
Art. 2
Disposizioni igienico-sanitarie
ed informativa al consumatore
1. Per procedere all'apertura delle confezioni, per le finalita' di
cui alla presente ordinanza, ciascuna farmacia garantisce il rispetto
delle corrette operazioni da svolgere nel proprio laboratorio.
2. Nello svolgimento delle attivita' di cui al precedente comma,
ciascuna farmacia deve valutare i fattori che garantiscano la
preservazione della qualita' microbiologica di ciascun DPI, al fine
di mantenere sotto controllo le fonti di contaminazione. Tra i
suddetti fattori vanno considerati il materiale di confezionamento
primario, le attrezzature di lavoro utilizzate ed il personale.
Nell'assicurare il rispetto delle necessarie cautele
igienico-sanitarie, ciascuna farmacia provvede, altresi',
all'adozione di misure di precauzione standard da parte del proprio
personale, quali:
igiene delle mani mediante prodotti idroalcolici oppure lavaggio
con acqua e sapone;
igiene respiratoria mediante utilizzo di mascherine facciali;
guanti;
camice.
3. Per le vendite al dettaglio di cui alla presente ordinanza, le
informazioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206 e dalla normativa di settore potranno essere fornite al
consumatore con modalita' semplificate adottate a cura di ciascuna
farmacia, anche mediante apposizione su un apposito cartello esposto
nei comparti del locale di vendita.
4. Ciascuna farmacia, per le operazioni di cui alla presente
ordinanza, deve provvedere alla conservazione delle informazioni
circa la confezione integra (denominazione, nome del produttore e/o
distributore, quantita', data di arrivo e, ove disponibile, numero di
lotto) e dell'allestimento (numero confezioni e numero di DPI
inserite in ciascuna di esse).
Art. 3
Disposizioni finali
1. Salvo che il fatto costituisce piu' grave reato, la violazione
delle disposizioni di cui alla presente ordinanza e' punita ai sensi
dell'art. 650 del codice penale.
La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 9 aprile 2020
Il Commissario straordinario: Arcuri
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