PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 18 aprile 2020
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n.
663). (20A02260)
(GU n.105 del 22-4-2020)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in
particolare gli articoli 25, 26 e 27;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8
marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651
del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo
2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del
29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020 e n. 660 del 5 aprile 2020,
recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in
relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili»;
Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n.
11, del 9 marzo 2020, n. 14 recanti «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo
2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, 1°
aprile e 10 aprile 2020, concernenti disposizioni attuative del
citato decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 13 del 2020;
Visto in particolare l'art. 2, comma 1, della citata ordinanza n.
630 del 2020 con cui si dispone che il Capo del Dipartimento della
protezione civile, per il superamento dell'emergenza in rassegna si
avvale di un Comitato tecnico-scientifico, istituito con proprio
provvedimento, composto dal Segretario generale del Ministero della
salute, dal direttore generale della prevenzione sanitaria del
Ministero della salute, dal direttore dell'Ufficio di coordinamento
degli Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera del Ministero
della salute, dal direttore scientifico dell'Istituto nazionale per
le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani», dal presidente
dell'Istituto superiore di sanita', da un rappresentante della
Commissione salute designato dal Presidente della Conferenza delle
regioni e province autonome e dal coordinatore dell'Ufficio
promozione e integrazione del Servizio nazionale della protezione
civile del Dipartimento della protezione civile, con funzioni di
coordinatore del Comitato;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 371 del 5 febbraio 2020 con il quale e' stato istituito il
Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2, comma 1, della citata
ordinanza n. 630 del 2020;
Considerato che il richiamato art. 2, comma 1, dell'ordinanza n.
630 del 2020 prevede che il Comitato tecnico-scientifico puo' essere
integrato in relazione a specifiche esigenze;
Rilevato che la composizione del Comitato tecnico-scientifico,
dalla data di istituzione, e' stata piu' volte integrata da esperti
in relazione a specifiche esigenze;
Considerato che, tenuto conto della situazione emergenziale ed al
fine di dare continuita' all'attivita' fin qui svolta, occorre
rendere stabile la presenza all'interno del Comitato
tecnico-scientifico con gli esperti di seguito indicati;
Considerata la necessita', anche in vista della fase di ripresa
graduale delle attivita' sociali, economiche e produttive in
coordinamento con il Comitato di esperti di cui all'art. 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020,
di rafforzare il Comitato tecnico-scientifico di cui al citato art. 2
dell'ordinanza n. 630 del 2020 con ulteriori esperti;
Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e
delle province autonome;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
Comitato tecnico-scientifico
1. L'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e' cosi' sostituito:
«Art. 2 (Comitato tecnico-scientifico). - 1. Per la realizzazione
degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Capo del
Dipartimento della protezione civile si avvale di un Comitato
tecnico-scientifico costituito, in considerazione del ruolo
istituzionale ricoperto, dai seguenti componenti:
dott. Agostino Miozzo, coordinatore dell'Ufficio promozione e
integrazione del Servizio nazionale della protezione civile del
Dipartimento della protezione civile - con funzioni di coordinatore
del Comitato;
prof. Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di
sanita';
dott. Claudio D'Amario, direttore generale della prevenzione
sanitaria del Ministero della salute;
dott. Mario Dionisio, direttore dell'Ufficio di coordinamento degli
Uffici di sanita' marittima - aerea e di frontiera del Ministero
della salute;
dott. Achille Iachino, direttore generale dei dispositivi medici e
del servizio farmaceutico del Ministero della salute;
dott. Sergio Iavicoli, direttore Dipartimento di medicina,
epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale dell'INAIL;
dott. Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Istituto
nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani»;
prof. Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di
sanita' del Ministero della salute;
dott. Nicola Magrini, direttore generale dell'Agenzia italiana del
farmaco;
dott. Giuseppe Ruocco, segretario generale del Ministero della
salute;
gen. Nicola Sebastiani, Ispettore generale della sanita' militare
del Ministero della difesa;
dott. Andrea Urbani, direttore generale della programmazione
sanitaria del Ministero della salute;
dott. Alberto Zoli, rappresentante della Commissione salute
designato dal Presidente della Conferenza delle regioni e province
autonome.
2. Sono altresi' componenti del Comitato tecnico-scientifico di
cui al comma 1 i seguenti esperti:
prof. Massimo Antonelli, direttore del Dipartimento emergenze,
anestesiologia e rianimazione del Policlinico universitario «A.
Gemelli»;
prof. Roberto Bernabei, direttore del Dipartimento scienze
dell'invecchiamento, neurologiche, ortopediche e della testa - collo
del Policlinico universitario «A. Gemelli»;
dott. Fabio Ciciliano, dirigente medico della Polizia di Stato,
esperto di medicina delle catastrofi - con compiti di segreteria del
Comitato;
dott. Ranieri Guerra, rappresentante dell'Organizzazione mondiale
della sanita';
dott. Francesco Maraglino, direttore dell'Ufficio prevenzione delle
malattie trasmissibili e profilassi internazionale del Ministero
della salute;
prof. Luca Richeldi, presidente della Societa' italiana di
pneumologia;
prof. Alberto Villani, presidente della Societa' italiana di
pediatria.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 operano nell'ambito dei
doveri d'ufficio. Per la partecipazione al Comitato non sono dovuti
compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti. Eventuali oneri di
missione, derivanti dalla partecipazione alle riunioni del Comitato
sono a totale carico dei partecipanti o delle amministrazioni e
strutture di appartenenza.
4. Il Comitato puo' essere integrato in relazione a specifiche
esigenze attraverso l'invito di ulteriori esperti da parte del
coordinatore.».
2. A far data dall'emanazione della presente ordinanza cessano gli
effetti del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 371 del 5 febbraio 2020.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 18 aprile 2020
Il Capo del Dipartimento: Borrelli
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