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mercoledì 22 aprile 2020

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 18 aprile 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 664). (20A02261) (GU n.105 del 22-4-2020)



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 18 aprile 2020
Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza  n.
664). (20A02261)
(GU n.105 del 22-4-2020)

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE

  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25, 26 e 27;
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»;
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12  febbraio  2020,  n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del  22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640  del  27  febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29  febbraio  2020,  n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8
marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651
del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020,  n.  654  del  20  marzo
2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n 656 del 27 marzo 2020, n.  658  del
29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020 e n. 660 del 5 aprile  2020,
recanti:  «Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in
relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio  sanitario   connesso
all'insorgenza   di   patologie   derivanti    da    agenti    virali
trasmissibili»;
  Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6,  convertito,  in
legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante  «Misure  urgenti  in  materia  di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
  Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n.
11 e del 9 marzo 2020, n. 14 recanti «Misure urgenti  in  materia  di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
  Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
  Visto il decreto-legge dell'8 aprile 2020, n.  22  recante  «Misure
urgenti sulla  regolare  conclusione  e  l'ordinato  avvio  dell'anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato»;
  Visto il decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 23 marzo 2020, n. 19,
recante «Misure urgenti  in  materia  di  accesso  al  credito  e  di
adempimenti fiscali per le imprese, di poteri  speciali  nei  settori
strategici, nonche' interventi in materia  di  salute  e  lavoro,  di
proroga di termini amministrativi e processuali»;
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  4  marzo
2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11  marzo  2020  e  22  marzo  2020
concernenti disposizioni  attuative  del  decreto-legge  23  febbraio
2020, n. 6, recante misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
  Ravvisata la necessita' di garantire  uniformita'  applicativa  dei
citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e  di  dover
assicurare il coordinamento e la piu'  efficiente  organizzazione  di
tutti i soggetti  istituzionali  coinvolti  al  fine  di  far  fronte
all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
  Considerata  la  necessita'  di   assicurare   l'attuazione   degli
adempimenti mortuari in sicurezza;
  Considerata la necessita' di evitare  l'accumulo  straordinario  di
feretri in giacenza contenenti salme di defunti positivi al COVID-19,
con la conseguente saturazione  dei  cimiteri  e  degli  impianti  di
cremazione;
  Vista la circolare prot. 0011285-01/04/2020 emanata  dal  Ministero
della salute;
  Viste  le  richieste  delle  Regioni  Abruzzo,   Emilia-Romagna   e
Lombardia;
  Ravvisata la necessita', in ragione dell'emergenza  Covid  -19,  di
consentire l'espletamento, da  parte  dei  Commissari  delegati,  dei
compiti attribuitigli ai sensi delle ordinanze di  protezione  civile
adottate  per  fronteggiare  le  emergenze   di   protezione   civile
dichiarate ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni  e
delle province autonome;
  Sentita l'Associazione nazionale comuni italiani;
  Sentito il Ministero della salute;
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

                              Dispone:

                               Art. 1

              Disposizioni per facilitare l'attuazione
              della cremazione e delle pratiche funebri

  1. La formazione degli atti di morte  da  parte  dell'Ufficiale  di
stato civile puo' essere effettuata anche sulla  base  dell'avviso  o
accertamento  di  decesso  trasmesso  telematicamente  dall'autorita'
sanitaria, con inserimento dell'atto stesso nella parte  II  Serie  B
dei registri di morte di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.
  2.  Le  autorizzazioni  al  trasporto,  all'affido   ceneri,   alla
inumazione e tumulazione, alla cremazione e  alla  dispersione  delle
ceneri sono rilasciate  dal  responsabile  del  Servizio  comunale  e
dall'Ufficio  di  stato  civile,   in   relazione   alle   rispettive
competenze,  sulla  base  dell'avviso   di   morte,   scheda   ISTAT,
certificato necroscopico, e ogni ulteriore  dato  e  informazione  in
possesso, trasmessi anche telematicamente dalla  Direzione  sanitaria
competente, dal medico  curante  e  dal  medico  necroscopo  o  dalla
impresa funebre su incarico degli aventi titolo.
  3. Gli avvisi, le autorizzazioni e le documentazioni necessarie per
la  sepoltura  o  la   cremazione   vengono   formati   e   inoltrati
tempestivamente da parte del comune in cui  e'  avvenuto  il  decesso
all'impresa funebre incaricata, ai gestori di cimitero o  crematorio,
per via telematica.
  4.  Le  dichiarazioni  degli  aventi  titolo  sulla   volonta'   di
cremazione,  affido  o  dispersione  delle  ceneri  sono   effettuate
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai  sensi
degli articoli 4 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445 con qualsiasi mezzo idoneo,  anche  in  formato
digitale e/o elettronico, garantendo in  ogni  caso  l'identita'  del
dichiarante,   e   sono    acquisite    ai    fini    del    rilascio
dell'autorizzazione, anche per via telematica.
                               Art. 2

          Disposizioni in materia di attivita' cimiteriale

  1. Per far fronte alle necessita'  di  sepoltura,  il  prefetto  ha
facolta'  di  disporre  l'ammissione  di  defunti  in  ogni  cimitero
comunale dell'ambito territoriale di competenza, anche in deroga agli
eventuali  limiti  stabiliti  nei  regolamenti  comunali  di  polizia
mortuaria.
                               Art. 3

        Trasferimento di risorse sulle contabilita' speciali

  1. Le regioni e province autonome  sono  autorizzate  a  trasferire
sulle contabilita' speciali di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25 febbraio  2020
eventuali  ulteriori  risorse  finanziarie,  provenienti   anche   da
donazioni e altre liberalita',  giacenti  sui  propri  bilanci  o  su
appositi conti correnti e finalizzate  al  superamento  del  contesto
emergenziale in rassegna.
  2. Qualora le risorse aggiuntive di cui al comma 1  provengano  dai
bilanci regionali, con  successiva  ordinanza  sono  identificati  la
provenienza ed il relativo ammontare.
  3.  Per  far  fronte   alle   esigenze   connesse   alla   gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la  Regione  Lombardia  e'
autorizzata  a  trasferire  le  risorse  finanziarie,  derivanti   da
donazioni e altri atti  di  liberalita'  effettuati  a  favore  della
medesima  amministrazione,  ammontanti  ad   euro   37.466.837,66   e
disponibili nel capitolo di spesa 11.01.104.14291, nella contabilita'
speciale n. 6186 aperta presso la Tesoreria dello Stato di Milano  ed
intestata al presidente della Regione  Lombardia-soggetto  attuatore,
di cui alle ordinanze del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e n. 639 del 25 febbraio 2020.
  4. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione  di  cui  all'art.
27, comma 4, del  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1.  Le
Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla rendicontazione
secondo quanto disposto rispettivamente dalla  legge  provinciale  di
contabilita' n. 7 del 14 settembre 1979 e dalla legge provinciale  di
contabilita' n. 1 del 2002.
                               Art. 4

             Disposizioni per consentire il superamento
                      di contesti emergenziali

  1. In ragione del contesto di criticita' di  cui  in  premessa,  e'
facolta' dei singoli commissari delegati predisporre  i  piani  degli
interventi per il superamento delle emergenze in corso, di  cui  alle
ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, oltre  i
termini ivi previsti che vengono prorogati  per  un  massimo  di  sei
mesi.
                               Art. 5

                         Disposizioni finali

  1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle
regioni a statuto speciale ed alle  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione.
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 18 aprile 2020

                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli 

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