PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 18 aprile 2020
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n.
664). (20A02261)
(GU n.105 del 22-4-2020)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in
particolare gli articoli 25, 26 e 27;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8
marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651
del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo
2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n 656 del 27 marzo 2020, n. 658 del
29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020 e n. 660 del 5 aprile 2020,
recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in
relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili»;
Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, in
legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n.
11 e del 9 marzo 2020, n. 14 recanti «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22 recante «Misure
urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato»;
Visto il decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 23 marzo 2020, n. 19,
recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di
adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori
strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di
proroga di termini amministrativi e processuali»;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo
2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020
concernenti disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Ravvisata la necessita' di garantire uniformita' applicativa dei
citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e di dover
assicurare il coordinamento e la piu' efficiente organizzazione di
tutti i soggetti istituzionali coinvolti al fine di far fronte
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerata la necessita' di assicurare l'attuazione degli
adempimenti mortuari in sicurezza;
Considerata la necessita' di evitare l'accumulo straordinario di
feretri in giacenza contenenti salme di defunti positivi al COVID-19,
con la conseguente saturazione dei cimiteri e degli impianti di
cremazione;
Vista la circolare prot. 0011285-01/04/2020 emanata dal Ministero
della salute;
Viste le richieste delle Regioni Abruzzo, Emilia-Romagna e
Lombardia;
Ravvisata la necessita', in ragione dell'emergenza Covid -19, di
consentire l'espletamento, da parte dei Commissari delegati, dei
compiti attribuitigli ai sensi delle ordinanze di protezione civile
adottate per fronteggiare le emergenze di protezione civile
dichiarate ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e
delle province autonome;
Sentita l'Associazione nazionale comuni italiani;
Sentito il Ministero della salute;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
Disposizioni per facilitare l'attuazione
della cremazione e delle pratiche funebri
1. La formazione degli atti di morte da parte dell'Ufficiale di
stato civile puo' essere effettuata anche sulla base dell'avviso o
accertamento di decesso trasmesso telematicamente dall'autorita'
sanitaria, con inserimento dell'atto stesso nella parte II Serie B
dei registri di morte di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.
2. Le autorizzazioni al trasporto, all'affido ceneri, alla
inumazione e tumulazione, alla cremazione e alla dispersione delle
ceneri sono rilasciate dal responsabile del Servizio comunale e
dall'Ufficio di stato civile, in relazione alle rispettive
competenze, sulla base dell'avviso di morte, scheda ISTAT,
certificato necroscopico, e ogni ulteriore dato e informazione in
possesso, trasmessi anche telematicamente dalla Direzione sanitaria
competente, dal medico curante e dal medico necroscopo o dalla
impresa funebre su incarico degli aventi titolo.
3. Gli avvisi, le autorizzazioni e le documentazioni necessarie per
la sepoltura o la cremazione vengono formati e inoltrati
tempestivamente da parte del comune in cui e' avvenuto il decesso
all'impresa funebre incaricata, ai gestori di cimitero o crematorio,
per via telematica.
4. Le dichiarazioni degli aventi titolo sulla volonta' di
cremazione, affido o dispersione delle ceneri sono effettuate
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
degli articoli 4 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 con qualsiasi mezzo idoneo, anche in formato
digitale e/o elettronico, garantendo in ogni caso l'identita' del
dichiarante, e sono acquisite ai fini del rilascio
dell'autorizzazione, anche per via telematica.
Art. 2
Disposizioni in materia di attivita' cimiteriale
1. Per far fronte alle necessita' di sepoltura, il prefetto ha
facolta' di disporre l'ammissione di defunti in ogni cimitero
comunale dell'ambito territoriale di competenza, anche in deroga agli
eventuali limiti stabiliti nei regolamenti comunali di polizia
mortuaria.
Art. 3
Trasferimento di risorse sulle contabilita' speciali
1. Le regioni e province autonome sono autorizzate a trasferire
sulle contabilita' speciali di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020
eventuali ulteriori risorse finanziarie, provenienti anche da
donazioni e altre liberalita', giacenti sui propri bilanci o su
appositi conti correnti e finalizzate al superamento del contesto
emergenziale in rassegna.
2. Qualora le risorse aggiuntive di cui al comma 1 provengano dai
bilanci regionali, con successiva ordinanza sono identificati la
provenienza ed il relativo ammontare.
3. Per far fronte alle esigenze connesse alla gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Regione Lombardia e'
autorizzata a trasferire le risorse finanziarie, derivanti da
donazioni e altri atti di liberalita' effettuati a favore della
medesima amministrazione, ammontanti ad euro 37.466.837,66 e
disponibili nel capitolo di spesa 11.01.104.14291, nella contabilita'
speciale n. 6186 aperta presso la Tesoreria dello Stato di Milano ed
intestata al presidente della Regione Lombardia-soggetto attuatore,
di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e n. 639 del 25 febbraio 2020.
4. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art.
27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le
Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla rendicontazione
secondo quanto disposto rispettivamente dalla legge provinciale di
contabilita' n. 7 del 14 settembre 1979 e dalla legge provinciale di
contabilita' n. 1 del 2002.
Art. 4
Disposizioni per consentire il superamento
di contesti emergenziali
1. In ragione del contesto di criticita' di cui in premessa, e'
facolta' dei singoli commissari delegati predisporre i piani degli
interventi per il superamento delle emergenze in corso, di cui alle
ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, oltre i
termini ivi previsti che vengono prorogati per un massimo di sei
mesi.
Art. 5
Disposizioni finali
1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle
regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 18 aprile 2020
Il Capo del Dipartimento: Borrelli
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